Pensiero
La marcia della Wagner su Kiev e la macchina che crea la realtà
Ci ho pensato a lungo, come tutti. Chiunque conservi un po’ di attenzione per la cronaca, e un minimo di scetticismo sulle narrazioni ufficiali, si è ritrovato, magari in ora tarda, a tentare di rispondersi alla domanda: l’intera rivolta della Wagner è stata una scenata.
Un po’ lo ho scritto nell’articolo precedente, quello sul «golpe gobbo» alla wagnerita.
Potrebbe essere una grande maskirovka, come da dottrina militare russa del XX secolo. La parola inizialmente significava semplicemente il camuffamento di mezzi e truppe, per poi andare a significare, più ampiamente tutte le manovre di inganno condotte sul nemico: esche, disinformazione, manipolazioni di ogni tipo.
Già nel 1944 L’Enciclopedia militare sovietica definiva la maskirovka come costituita dai «mezzi per garantire le operazioni di combattimento e le attività quotidiane delle forze; una complessità di misure, dirette a fuorviare il nemico riguardo alla presenza e alla disposizione delle forze». Esempi di maskirovka sarebbero riscontrabili nella battaglia di Stalingrado, nella battaglia di Kursk (1943), nella crisi cubana dei missili (quando Kennedy ordinò il blocco navale, ma testate atomiche sovietiche erano già sull’isola di Castro) e, qualcuno sostiene, durante l’annessione della Crimea, quando comparvero quelli che chiamarono «gli omini verdi», mentre Mosca negava ogni coinvolgimento.
Nelle ultime ore quantità di personaggi del fandom incondizionato di Vladimir Putin ha optato ciecamente per la versione della maskirovka, che ancora una volta dimostrerebbe la superpotenza strategica del personaggio. I mistici putiniani dicono che si tratta solo di una grande manovra, un colpo da maestro per portare truppe in Bielorussia.
Sarà vero? Potrebbe esserlo.
Partiamo dal fatto che dell’evento scatenante, cioè l’attacco contro la Wagner condotto dall’aviazione russa, non si sono avute immagini, ma solo i famosi tre audio di Prigozhin usciti venerdì sera, poche ore prima che occupasse il quartier generale militare di Rostov. Se sono usciti nel frattempo documenti visivi dell’attacco non lo sappiamo, ma lì per lì abbiamo considerato la cosa bizzarra: il Wagner boss ama le telecamere, e negli ultimi mesi non si tirato indietro mai quando c’era da farsi riprendere con fondali incredibili ed indicativi, cioè in ambienti che dicevano tutto: eccolo che insulta Shoigu e Gerasimov mostrando i cadaveri freschi dei suoi combattenti, eccolo che porta mandarini ai prigionieri ucraini, eccolo con alle spalle Bakhmut che chiede la resa di Zelens’kyj, eccolo che sfida il presidente ucraino mentre vola con un MiG, eccolo che si fa fotografare nelle tenebre di una miniera di sale…
Stavolta, invece, niente video. Solo audio. I media russi hanno usato l’assenza di video per smontare l’accusa dei bombardamenti; a noi sembra invece altro.
Ma allora, hanno finto tutto? Da certe scene viste in giro, verrebbe da pensarlo: lo spazzino che continua il suo lavoro tra i carrarmati, senza percepire minimamente la tensione del momento. La folla che acclama i wagneriani, i genitori che danno ai mercenari i bambini perché facciano la foto sul tank, Prigozhin che lascia tra selfie e strette di mano di folle di giovani in visibilio.
C’è la faccenda dei velivoli abbattuti, però: sono sei elicotteri e un grande aereo da trasporto. Hanno parlato di 15 piloti morti. Questa, in teoria, è la prova che non si tratta neanche lontanamente di una scenata. In realtà, abbiamo visto qualche video o qualche foto dei mezzi abbattuti, ma niente di dirimente. E verificare è, ovviamente, impossibile. Possibile cedere all’ipotesi, invero dal cospicuo sapore complottista, per cui gli aerei abbattuti sarebbero state simulazioni, parti integranti della maskirovka?
È un pensiero che abbiamo paura a fare. Tuttavia, è il momento di ricordare al lettore che egli con probabilità ha già veduto, nel corso della propria esistenza, un’altra maskirovka, e di proporzioni molto, molto maggiori: l’11 settembre 2001?
Ricordate? Degli aerei di linea centrarono perfettamente le due Torri di Nuova York: a pilotarli, in una manovra che riuscirebbe sì e no ad un Top Gun, dei sauditi che avevano malamente cercato di imparare i rudimenti del volo con dei CESSNA ad elica nelle settimane precedenti, tutti personaggi peraltro, è stato confermato di recente, che erano nelle liste dei controllati dei servizi americani.
Ebbene, le Twin Tower cascano verticalmente su loro stesse, e per soprammercato cade pure un palazzo limitrofo, la Torre 7, così, senza essere colpito nemmeno da un aereo di carta. Chi scrive ricorda di averlo visto in diretta, e sul momento non c’era da cercare tante spiegazioni, al massimo avrebbero detto poi cosa era stato a cagionarne il crollo. Così, lo sapete, non è stato…
Ora, non vogliamo tornare sui dettagli dell’11 settembre, una storia che quasi è oramai sepolta dalla storia e dai nostri cuori oberati dalle mille altre catastrofi delle ultime due decadi.
Tuttavia, vale la pena di ricordare cosa seguì all’atto megaterrorista del World Trade Center: trilioni di dollari vennero spostati verso il budget della Difesa americana, guerre sanguinarie ed inutili vennero combattute in Asia, dove perirono forse uno o forse due milioni di locali, con diaspore lancinanti (quella dei cristiani, ad esempio, spariti dall’Iraq) e creazioni di mostri ulteriori come l’ISIS e il nuovo Emirato d’Afghanistan.
Insomma, se era una mascherata, ha funzionato: le operazioni sono andate avanti come volevano i padroni del mondo, che spesso sono molto disinteressati degli effetti finali, e soprattutto del costo in termini di vite umane.
E quale era il fine a breve termine, quindi? Cosa c’era in gioco? Semplice: con la dimostrazione del suo potere distruttivo, l’America definiva una volta per tutte l’assetto unipolare del pianeta. Avrebbe comandato Washington, nella libertà di distruggere qualsiasi Paese e prenderne le risorse per sé e i suoi vassalli sviluppati, come previsto dalla purtroppo mai abbastanza citata dottrina Rumsfeld-Cebrowski.
Mi preme a questo punto ricordare la posizione espressa da un anonimo alto funzionario americano durante il lancio delle guerre post-9/11, che si espresse con parole terribili e visionarie.
Uscì nel 2004 un articolo sul New York Times Magazine, dove il giornalista premio Pulitzer Ron Suskind faceva parlare questa allora anonima figura dell’amministrazione Bush.
«Siamo un impero ora, e quando agiamo, creiamo la nostra realtà» diceva il personaggio. «E mentre studiate quella realtà, con giudizio, come volete, noi agiremo di nuovo, creando altre nuove realtà, che potete studiare anche voi ed è così che le cose si sistemeranno. Siamo gli attori della storia… e voi, tutti voi, sarete lasciati solo a studiare quello che facciamo»
In pratica, gli USA imperiali avevano ottenuto la macchina della realtà. Non si trattava più di conquistare il mondo, da di creare direttamente l’universo in cui vivono gli uomini, e poi ricrearlo, e crearne altri ancora.
Le Torri Gemelle, e la devastazione globale che ne seguì, avevano fornito allo Stato profondo americano strumenti di onnipotenza. Così almeno pensava il personaggio, che, sarebbe poi emerso, altri non era se non Karl Rove, fedelissimo dei Bush e vice capo dello staff di Dubya, neocon che ancora vediamo ad abundantiam su Fox News. Per intenderci: fu lui ad avvertire George Bush dell’attacco alle Twin Tower mentre il presidente si trovava in visita ad una scuola elementare della Florida.
A questo punto ci viene alla mente, per riflesso chirale, un’altra figura, in Russia però. Vladislav Surkov è oggi considerato un personaggio fuori dai giochi. Tre lustri fa, o più, uno stilista russo mi fece per la prima volta il suo nome, in una conversazione il cui tema erano le figure che davvero hanno potere in Russia. «È un oligarca?» chiesi. «No, è molto di più. È una specie di mago. E pure si diverte». Surkov è uno dei nomi sparati da Prigozhin negli ultimi giorni nelle sue tirate populiste contro i gerarchi moscoviti che si sono arricchiti in questi anni. È stato vicepremier di Medvedev, e assistente del presidente Putin dal 2013 al 2020.
Appassionato di musica hip hop e di arte astratta (teorizza l’inesistenza della libertà democratica, ma la verità della «libertà artistica»), oggetto di sanzioni americane da un decennio e oltre, Surkov, il «Karl Rove di Putin», è anagraficamente di origine cecena, parente, a quanto dice, di Dzhokar Dudaev, il primo presidente della Repubblica separatista di Ichkeria, assassinato da due missili a guida laser mentre parlava al telefono satellitare nel 1996: al film non manca davvero niente.
Molti chiamano Surkov una sorta di demiurgo in grado di plasmare la realtà secondo i suoi disegni, precisi quanto apparentemente incoerenti.
«Il suo scopo è minare la percezione del mondo da parte delle persone, in modo che non sappiano mai cosa sta realmente accadendo» dice il cineasta britannico Adam Curtis in un suo articolo del 2014. «Surkov ha trasformato la politica russa in uno sconcertante pezzo di teatro in continua evoluzione. Ha sponsorizzato tutti i tipi di gruppi, dagli skinhead neonazisti ai gruppi liberali per i diritti umani. Ha anche sostenuto i partiti contrari al presidente Putin».
Tuttavia «la cosa fondamentale è stata che Surkov ha poi fatto sapere che questo era quello che stava facendo, il che significava che nessuno era sicuro di cosa fosse vero o falso. Come ha affermato un giornalista: “È una strategia di potere che mantiene costantemente confusa qualsiasi opposizione”».
«Un incessante mutare forma, inarrestabile perché indefinibile. È esattamente ciò che Surkov avrebbe fatto quest’anno in Ucraina» scrive il pezzo che, ricordiamo, e del 2014 – i tempi di piazza Maidan e della Crimea riannessa. «In modo tipico, all’inizio della guerra, Surkov pubblicò un racconto su qualcosa che chiamò guerra non lineare. Una guerra in cui non sai mai cosa stiano realmente facendo i nemici, o anche chi siano. Lo scopo di fondo, dice Surkov, non è vincere la guerra, ma utilizzare il conflitto per creare uno stato costante di percezione destabilizzata, al fine di gestire e controllare».
Ad un certo punto, la faccenda assunse le tinte della fantascienza, anche grottesca. I giornali occidentali, BBC e Corriere della Sera inclusi, iniziarono a parlare di un dispositivo misterico e totipotente che sarebbe caduto nelle mani di Putin, il «nooscopio», una macchina che può attingere alla coscienza globale e «rilevare e registrare i cambiamenti nella biosfera e nell’attività umana». Ci sarebbe da ridere, e se qualcuno sghignazzava dietro le quinte, quello era Surkov – l’uomo che aveva capito che poteva disporre davvero di armi creatrici di mondi, di macchinari di magia imperiale in grado di produrre la realtà. Ecco che subentra il divertimento, l’ironia di livello meta: i giornaloni mondiali se la bevono tutta – Putin ha in mano la macchina che cambia l’universo.
Surkov nell’aprile 2020, a pochi giorni dall’operazione russa in Ucraina, è stato messo agli arresti domiciliari, con l’accusa di appropriazione indebita fondi per il Donbass. Nonostante questo, la sua lezione potrebbe essere rimasta.
La rivolta della Wagner rientra nella categoria della «guerra non-lineare» surkoviana? Della creazione di mondi come strumento politico?
E quindi, più in concreto cosa avrebbe in gioco la Russia con una simile sceneggiata? Specularmente all’11 settembre, qui si tratta di far finire una volta per tutte ogni parvenza di mondo unipolare, stabilendo una volta per tutte la multipolarità come stato delle cose globali. E ci si gioca, ovviamente, molto altro: la dedollarizzazione, per esempio, che è un cambiamento di assetto della geopolitica planetaria di cui ancora nessuno ha davvero preso le misure.
Se quindi fosse tutto vero, Prigozhin – come un bad boy, come una bad bank – si è agglutinato ogni negatività per procedere spedito lasciando al Cremlino la totale plausible deniability (concetto tipico della CIA: la possibilità di negare in maniere plausibile). Ad ogni nuova mossa della Wagner, Mosca potrà dire al mondo: «noi non li controlliamo! È un pazzo! È un animale! Ha tentato pure di attaccare noi»…
Ecco che quindi ogni rivolgimento, capovolgimento strategico diventa possibile.
I Wagner potrebbero marciare da Nord su Kiev, anche senza una vera capacità di conquista, obbligando la coperta ucraina ad essere tirata verso la capitale, lasciando libero il Sud, così magari da lasciar libero l’esercito russo di entrare, finalmente, ad Odessa, la città più russa del Mar Nero, della cui presa però, strambamente mai si è parlato davvero, anche se questa significherebbe in pratica la risoluzione della questione della Transnistria, che verrebbe definitivamente riannessa alla Russia (facendo partire il domino moldavo-romeno, dove di mezzo c’è la NATO…)
E se non fosse Odessa? Kharkov, la seconda maggiore città del Paese, dove pure non c’è stata la penetrazione che pareva esserci a inizio conflitto, dove perfino i Tinder delle ragazze kharkovite pullulavano di soldatini da Belgorod o da Grozny che ci provavano spudoratamente.
E se non fosse nemmeno Kharkov?
A fianco della Bielorussia c’è proprio la Polonia, che già è preoccupata per le armi atomiche che Putin sposterà ai suoi confini tra circa dieci giorni. Possibile che la Russia attacchi un Paese NATO? Con quello che ne consegue?
A questo punto, turlupinati dalle narrative magiche e sconvolti dagli eventi degli ultimi anni, possiamo pure dire che non lo riteniamo impossibile. Avete visto come gli intellettuali russi ora inizino a parlare di utilizzo delle armi atomiche contro i Paesi occidentali: fine del tabù dell’atomo, e Finestra di Overton termonucleare spalancata. Avete visto quanto il Cremlino abbia sorpreso tutti il 24 febbraio 2022, e in tante altre occasioni. Avete visto Medvedev annunciare la possibilità di spazzare via l’«avversario in eterno», la Gran Bretagna, con uno tsunami radiattivo generato da droni Poseidon. Avete visto che la realtà è illeggibile, irrazionale, irricevibile. Forse è programmata per essere così, per disorientarci.
Di certo, sappiamo che mai saremo arrivati qui se non fosse stata per la follia di Washington – dove, invece che un impero creatore di realtà, ci sono dei dementi che dalla realtà hanno divorziato, e sul serio.
La guerra ucraina è stata provocata da individui che credono che un uomo possa diventare femmina, che il clima possa essere modificato dalle virtù civiche, che uccidere feti in massa rientri nella salute delle donne, che castrare bambini faccia loro bene, che i nazisti siano democratici, che predare gli organi a persone incoscienti sia salvarle, che obbligare la popolazione a farmaci di alterazione genica sia una forma di libertà, che uccidere gli anziani, i deboli, i depressi e i poveri sia giusto, che un vecchio demente e corrotto possa vincere le elezioni con una decina di milioni di voti di scarto.
Questa è la vera maskirovka lanciata verso di noi, è la realtà che vogliono farci vivere, che hanno prodotto per noi, ma a cui per fortuna un certo segmento della società non crede più, né crederà mai più.
Ciò non toglie il fatto che siamo a un passo dall’abisso: ed è verità, realtà materiale, non illusione, menzogna, malìa.
È la nostra vita, e quella della nostra prole, che dobbiamo difendere dall’inganno e dai fabbricanti di realtà fatte per sterminarci.
Perché l’ora presente non è un Götterdämmerung, non è il «crepuscolo degli dei» di Wagner – è il crepuscolo nostro e della nostra umanità. In qualsiasi direzione andrà a finire questa guerra.
Roberto Dal Bosco
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
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Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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