Pensiero
L’apparenza del volo del Drago
Qualche mese fa, mio figlio, che ha una spiccata curiosità per le cose complicate che suo padre non sa, mi ha chiesto quale fosse il carattere giapponese più difficile.
Ho guardato su internet. Si tratta di quello che chiamano taito. È considerato il più complesso perché per realizzarlo servono 84 tratti di pennello.
Diciamo che uno ci mette un po’.
Il bambino, senza che me ne accorgessi, ci si è messo sopra: dopo qualche giorno, lo sapeva riprodurre al volo, senza nemmeno guardarlo.
Non solo: aveva cominciato a sfidare chiunque a vergare l’impossibile ideogramma, il nonno, la nonna, l’altra nonna, sua madre, se stesso: l’asticella via via si alzava, la missione diventava quella di riuscire a riprodurre il taito all’interno di un singolo quadretto di quadernone (impossibile, una roba nanometrica: ma il ragazzino ci prova sul serio).
Quanto a me, ricordo di essere stato svegliato più volte alle 5:30 dal 6enne che mi mette sotto il naso il foglio con sopra il kanji, il carattere giapponese ripetuto mille volte. «Papà, guarda…»
È durata qualche settimana. Poi piano piano la frenesia ideogrammatica è scemata (anche se non del tutto).
Il problema è che il taito è disconosciuto da tantissimi giapponesi, i quali sono tenuti dallo Stato a sapere 1937 caratteri (in via di diminuzione), figurarsi quelli difficilissimi e misteriosi come questo. I kanji sono la vera barriera della lingua nipponica – anche per gli stessi giapponesi, che fingono di avere un’alfabetizzazione altissima, ma fuori dal loro settore di competenza possono aver difficoltà a capire cosa ci sia scritto.
Nessuno utilizza il taito. C’è una foto di un locale che fa ramen, in un qualche paesino periferico, che lo ha messo nell’insegna, rendendolo solo in tempi recenti una vera parola riconosciuta.
Ancora peggio: nessuno sa davvero cosa significhi il taito.
La vulgata principale, tra i pochi che se lo sono chiesto, è che il carattere significhi qualcosa come «l’apparenza del volo del drago».
L’apparenza del volo del drago. Quanta poesia. È quella bellezza risonante che si ha quando si traduce dal giapponese, un po’ per la struttura della lingua un po’ perché il Giappone, fuori dagli orari di lavoro, sa essere proprio così, struggente ed immaginoso. (Anche le sigle dei cartoni, tradotte debitamente, possono risultare come poemi aulici e struggenti).
Devo dire che in questi mesi ho pensato spesso di scrivere un articolo intitolato così.
Perché, lo abbiamo capito, il Drago sopra l’Italia era fatto soprattutto di apparenza. Immagine. Pura forma. Cliché senza riscontri nella realtà.
Era ritenuto intelligente, bravo. Abbiamo invece visto una creatura astiosa, goffa. Insulta una discreta parte della popolazione – come del resto ieri nel suo discorso ha insultato i partiti. Molte scelte, che abbiamo condannato su Renovatio 21, ci sono sembrate al limite del comprensibile: offende la Russia, difende gli articoli che parlano dell’assassinio del suo presidente Vladimir Putin, poi il giorno dopo lo chiama per avere il gas.
Non fa una grinza. E avevamo letto sui giornali italiani ad inizio conflitto ucraino che Putin lo avrebbe voluto come negoziatore, perché anche lui ammaliato dalla bravura e dal prestigio dell’alto burocrate romano. Si poteva sparare una cazzata così?
Massì, perché, appunto, c’è l’apparenza del volo del Drago, cui si aggrappa all’establishment, lo Stato profondo e quella fetta di popolo mascherato – quella che chiamiamo qui massa vaccina – che per continuare ad esistere abbisogna di dosi sempre più massicce di ipnosi.
Draghi, ci ripetono anche i giornali stranieri, è quello che dà stabilità all’Italia, specie ora con la crisi economica, energetica e bellica con la Russia. Anche qua: com’è possibile credere ad una cosa del genere, quando è emerso (e questo sito è stato praticamente l’unico a parlarne in Italia a questo livello) che il Drago, come la Von der Leyen e la Yellen, avrebbe ideato il sequestro di 300 miliardi di dollari di valuta russa depositati nelle Banche Centrali straniere? Il Financial Times, che fece lo scoop che nessuno qui si è filato, non ebbe paura a chiamarlo per quello che è: il primo vero episodio di «guerra economica» mai registrato dalla storia umana.
E quindi, il Drago è colui che ci protegge? In apparenza, dicono i giornali mondiali e mondialisti, dicono i maggiordomi italiani e europeisti, sì. L’uomo cui affidare i tuoi figli è quello che ha appena spaccato le vetrate del vaccino a sassate, nascondendo un po’ la mano ma continuando a inveire. Il vicino è armato e determinato, l’uomo che dovrebbe difendere la nostra prole no – è difficile che abbia mai visto un’arma in vita sua.
Tuttavia, il drago vola. Lui stesso ne è convinto: se no, la boria con cui ha trattato i parlamentari non si spiega. L’uomo che non ha mai visto un voto in vita sua, è andato a dire loro che sarebbe stato «il popolo italiano» a volerlo lì, a chiedere di procedere.
Ma come può anche lontanamente pensare di dire una cosa del genere?
Ma con che faccia?
Per capirlo, dobbiamo tornare al taito. L’ideogramma più difficile al mondo in realtà si può scomporre in due serie di ideogrammi ripetuti.
Uno, appunto, è il drago: 龍, ryu in giapponese.
L’altro è 雲: kumo, «nuvola».
In pratica, il taito (che qualcuno chiama anche daito, o otodo), nella sua variante principale, si scompone in: nuvola-nuvola-drago-nuvola-drago-drago.
Quindi, una commistione fra qualcosa di immateriale, rarefatto – la nuvola – e una bestia mitica, solida e minacciosa, il drago.
L’opera politica di Draghi, finora, è stata pura nuvola. Possiamo dire, addirittura, che è stata perfino più imbranata di quella di Monti, che alla fine se ne era uscito con un suo partito biodegradabile – e invece Super Mario neanche questo ha fatto, forse per pigrizia, o peggio, perché conscio del fatto che siamo nella fase terminale dello Stato-partito, e quindi i partiti tout court non servono più, servono al massimo tecnocrati di cui lui è la massima espressione.
Abbiamo tutti sopravvalutato Draghi: lui stesso, in primis, nonostante la troppa considerazione di sé derivi dalla visione lucida della realtà post-elettorale, post-costituzionale, post-democratica che in Italia è avanzatissima.
Tuttavia non ci nascondiamo che il drago, cioè il mostro leggendario raro e devastante, nella politica di Draghi c’è tutto.
Chiedetelo ai greci. Ora i giornali strillano che sta tornando lo spread, e che i nostri titoli di Stato valgono come quelli della Grecia: simpatico che non notino in ambo i casi il Drago aveva messo la zampa, e soffiato il suo fuoco.
Soprattutto, il drago emerge in tutta la sua forza quando Draghi partecipa ai discorsi di «distruzione creativa» dell’economia discussi dal Gruppo dei 30 a cui prende parte.
Vedendo quello che sta succedendo al nostro Paese, non possiamo avere dubbi: c’è un dragone distruggitore che lavora per la rovina del mondo per come ce lo ricordiamo. I risparmi, lo sviluppo economico, i carburanti, il riscaldamento, la luce elettrica, il costo del cibo… Il drago è ovunque, negli USA come in Germania, in Francia, ovviamente anche in Italia.
Il volo del mostro produce devastazione nazionale. Come le nuvole, è sopra tutto il cielo. Le nuvole, placide e poetiche nella loro quotidianità, in realtà forse lo coprono. Dietro le nuvole c’è il drago, il cui alito infuocato vi sta vaporizzando – vi sta rendendo, a vostra volta, nuvole, atomi allo stato gassoso senza più concretezza, né radice alcuna sulla terra.
Quindi, ripetiamo quello che abbiamo già scritto su queste colonne: il volo del drago continua. Perché Draghi è solo un effetto di un sistema soggiacente – un effetto di maturità, esperienza ed affidabilità impressionati: pensate, dalla scuola dei Gesuiti alla Banca d’Italia al Britannia alla Goldman Sachs BCE a Palazzo Chigi. Un bollino per ogni possibile centrale di potere finanziario.
È difficile, lo capite, che si priveranno di lui. Lo abbiamo già detto: non siamo fra quelli che pensano che Draghi non possa più divenire Presidente della Repubblica. In realtà, può succedere domani: Mattarella, che è anche lui stato portato a suon di applausi fantozziani ad un «anomalo» secondo mandato, può fare come il suo predecessore, dimettersi di colpo e far strada ad un altro nome gradito allo Stato profondo nazionale e non solo.
E chi meglio del Drago? E quale partito oserebbe non prendere in considerazione la cosa? La figura extrapartitica –che se ne fotte della politica e dei partiti al punto di farsi andare bene Di Maio – garantita ad vitam dai poteri sovranazionali che di fatto creano e disfano i governi italiani… come non volerne ancora? Come fare senza?
No, non ci siamo liberati dei Draghi.
La realtà è che, come dicevamo, le elezioni super-ravvicinate sono una manna per il potere costituito: nessuna realtà alternativa ai partiti presenti in Parlamento avrà il tempo e la forza di imporsi e sperare di arrivare in Parlamento. Non c’è il tempo tecnico, la censura impazza, ed ad una certa oltre alle liste di proscrizioni magari salta fuori anche la magistratura… I partiti, andando al voto immediatamente, hanno fatto la scelta più logica di autoconservazione.
Perché qualcuno può averlo intuito: ci sono 8 milioni di voti grillini a spasso. Visto che il partito è collassato – si è biodegradato in un paio di tronconi feudali, a loro volta biodegradabili – è molto improbabile che, escludendo qualche focolaio in meridione, tutti tornino a votare la torma venduta di Grillo.
Il numero di voti divenuto liquido può alterare gli equilibri – può soprattutto essere assorbito da soggetti che si presentino come anti-sistema (come fingeva il M5S fino a poco fa). Chi fa politica non può non aver notato che il dissenso, grazie al green pass, ha assunto dimensioni materiali notevoli motivazioni politiche irriducibili: le continue manifestazioni dei sabati del 2021, con la mobilitazione di milioni di persone in tutta Europa, non sono un segno da prendere alla leggere. In Italia, come in Germania, hanno dovuto piegarle con la repressione poliziesca dura.
Ecco: votiamo subito, così magari un po’ di questi voti tornano all’ovile. Già si sentono certe voglie di votare, nonostante quello che ci hanno fatto, Salvini, la Meloni, perfino Berlusconi… Alla fine va bene anche al PD, perché abbiamo appena visto che a votare non ci va più nessuno, tranne gli zombi piddificati nei decenni con il salario della greppia coop-statale: Zingaretti è servito per comprendere che più in basso di così, anche mettendocela tutta, il Partito non può andare, e anzi, si è compreso che anche la catastrofe di consenso attuale è per il PD, politicamente ed economicamente, sopravvivibile, sostenibile.
Certo, è un disastro. Era meglio aspettare un anno ancora, lavorare per creare soggetti di alternativa vera, credibile: perché quelli che oggi si offrono sul mercato, tra blogger ambigui, dottori spiantati, avvocati strampalati e leaderini che sguazzano negli stagni del loro narcisismo, sono davvero inaccettabili inaffrontabili, irricevibili, invotabili. Fanno schifo. E tanto.
E allora, non c’è davvero nulla da festeggiare. Questa crisi di governo è fatta per continuare l’opera di attacco alla popolazione, è fatta per mantenere lo status quo necessario a proseguire con il Reset, con la Sostituzione, con la decrescita, con tutti i programmi che la centrale della Cultura della Morte e i suoi maggiordomi locali ci stanno scagliando addosso da anni.
Non pensate di esservi liberati dei mostri che stanno decidendo il nostro futuro di miseria e distruzione. La loro ombra è proiettata sulle vite di ognuno.
L’apparenza del volo del Drago incombe ancora su tutti noi.
Roberto Dal Bosco
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
-
Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-
Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
Aiuta Renovatio 21
2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
Sostieni Renovatio 21
-
Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
Aiuta Renovatio 21
3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
-
Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine generata artificialmente
Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
-



Essere genitori2 settimane faI bambini che libereranno Faccetta nera
-



Spirito2 settimane faBreve commento di mons. Viganò sull’enciclica di Leone sull’IA
-



Spirito2 settimane faBoy scout rifiuta di inchinarsi ad Allah durante una visita in moschea
-



Stragi1 settimana faCani e droni killer negli ospedali, stupri sistemici, affamati usati come pratica di tiro: chirurgo racconta gli orrori di Gaza
-



Intelligenza Artificiale2 settimane faL’enciclica sull’IA è stata scritta con l’IA?
-



Gender2 settimane fa«L’omosessualità è un disturbo mentale»: psichiatra ad un congresso medico
-



Armi biologiche1 settimana faDocumenti desecretati collegano l’epidemia di Lyme al programma statunitense di armi biologiche
-



Stato7 giorni faQuando fuggono i cavalli della Repubblica










