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Pensiero

La Regina della Morte è morta. Davvero volete piangere?

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Immaginavamo la sozzura di queste ore. Immaginavamo gli inviati da Londra con l’impermeabile e il tweed. Sapevamo che i giornali ci avrebbero tormentato, perché la monarchia tira sempre, in ispecie quella britannica, segnata da scandali di gravità inaudita, anche freschissimi – qualcuno ricorda Jeffrey Epstein, amicone del figlio Andrea, in posa nel capanno della Regina in Iscozia? Noi sì – di cui tutti ora si sono dimenticati con una velocità disperante.

 

Non un passo falso in vita sua, ci dicono. Non uno scandalo, ripetono, e pazienza se noi in mente abbiamo Diana e il resto.

 

Piangiottano raccontandoci: un’icona di stile, e pazienza se per anni veniva considerata la peggio vestita del pianeta.

 

Poi arriviamo al culmina: era una ispirata figura di leader cristiana. È a questo punto che vomitiamo, quando capiamo che nel piagnisteo elisabettiano ci sono di peso tutti i «conservatori». Perfino Tucker Carlson: una leader di ispirazione cristiana, ed evviva l’impero britannico, che è stato il più umano della storia. (Tucker, per una volta: ma che cazzo dici?)

 

Ah sì, giusto: Elisabetta per diritto dinastico era considerata anche il capo della chiesa anglicana: sì, sopra l’arcivescovo di Canterbury ci stava lei. – quelli che si lamentano della teocrazia vaticana, dove il papa almeno viene eletto, cosa pensano? Però aspetta: la regina è considerata anche il vertice della massoneria. Anzi no: è una leggenda metropolitana. Tuttavia, suo cugino il Duca di Kent…

 

Ma a chi importa, ora? Come è successo per la mascherina e la bandiera ucraina, ora bisogna tirar fuori il fazzoletto e singhiozzare singhiozzi anglomonarchici.

 

È rivoltante. Ci rendiamo conto di essere una minoranza, essendo tra quelli che rammentano la storia, anche quella più superficiale che tutti dovrebbero aver presente, più, va bene, qualche dettaglio più opaco.

 

Ma di chi stiamo parlando? Certo, come ci stanno ripetendo fino alla nausea, si trattava di una personcina delicata, al punto che poche settimane fa, per il giubileo, si è fatta da vedere dal popolo in carrozza… via ologramma. Proprio così: mica poteva fare lo sforzo, hanno montato un’immagine sintetica, dove lei appare giovane e sorridente mentre fa ciao con la manina al volgo.

 

 

Delicata come lo era la mamma, detta Elisabetta la Regina Madre: secondo il libro The Queen Mother: The Untold Story,  si sarebbe sottoposta ad una forma prototipale di inseminazione artificiale. La Regina Madre, si dice, non amava i rapporti sessuali. Elisabetta II, sarebbe nata così.

 

Massì, una bella famigliola, a cui l’eugenetica probabilmente piaceva. Anche quella che veniva da altre terre che Albione aveva contagiato.

 

Bisogna sapere che Elisabetta non viene dalla nobiltà inglese inglese, ma tedesca: si chiamavano Wettin, ma nel 1917 il casato germanico cambiò nome, per volontà di Giorgio V che desiderava contenere i sentimenti antitedeschi che infuriavano nella Gran Bretagna durante la grande guerra. Un’operazione di rebranding: Da Sassonia-Coburgo-Gotha si optò per il ben più anglofono «Windsor», tirandosi dietro le ironie del Kaiser Guglielmo II, che fece la battuta scespiriana: «Le allegre comari di Sassonia-Coburgo-Gotha».

 

Sette anni fa, di colpo, emerse quello strano filmato di 17 secondi, dove Elisabetta, a 8 anni, fa il saluto nazista.

 

 

Ma come? Deve essere un errore, una coincidenza, un fake. Non si può poi metterlo  poi in relazione a quando anni dopo il nipote Enrico si presenta ad una festa vestito da gerarca nazista, svastica al braccio. Ma dai, guardatelo: ha sposato pure una ragazza di colore, anche se più sulla carta che sulla pelle.

 

Vi riveliamo che non è l’unica stramba coincidenza tra gli Windsor e la croce uncinata. Gli storici ricordano i rapporti estremamente cordiali che aveva Edoardo VIII, il re che abdicò per stare con l’americana Wallis Simpson, con Adolf Hitler in persona, visto in Germania durante sereni incontri privati. In breve: conquistata l’isola, il Führer avrebbe piazza Edoardo sul trono come un Quisling incoronato.

 

Meno noto è il fatto che tutte le sorelle del Principe Filippo, il longevo consorte di Elisabetta, sposarono aristocratici tedeschi poi membri del Partito Nazista o financo delle SS.

 

Chiariamo chi era Elisabetta d’Inghilterra: era il capo di una famiglia della morte, una di quelle dinastie che si trasmettono l’odio per l’umanità geneticamente. L’altra, molto nota per la Necrocultura che passa di generazione in generazione, è la famiglia Rockefeller.

 

Ricorderete le immortali parole del consorte, deceduto l’anno scorso, il principe Filippo di Grecia e Danimarca.

 

«Nel caso in cui mi reincarnassi, mi piacerebbe tornare sotto forma di un virus mortale, in modo da poter contribuire in qualche modo a risolvere il problema della sovrappopolazione».

 

Non erano parole a caso. Non era una delle tante gaffe. Stavano scritte nella prefazione del libro del 1986 If I were an animal. Furono ripetute alle agenzie di stampa.

 

«Non puoi tenere un gregge che non riesci a nutrire. In altre parole la conservazione può esigere la cernita e l’eliminazione per mantenere l’equilibrio tra il numero di ciascuna specie in rapporto ad un dato habitat. Mi rendo conto che si tratta di un argomento scottante, ma resta il fatto che l’umanità è parte del mondo vivente» dichiarò alla Deutsche Press Agentur nel 1998.

 

Come sappiamo, il massone Filippo si diede da fare alla grande con l’ambientalismo e l’animalismo: il WWF lo ha fondato lui assieme all’amico regale Bernardo d’Olanda, già fondatore del Gruppo Bilderberg con, nel 1933, una bella tessera dello NSDAP, il partito nazista.

 

L’ambiente, il cambiamento climatico e tutto il resto, è stato tramandato al figlio Carlo, che partecipa ai vari COP sul clima e fa sentire la sua da decenni.

 

Il lettore di Renovatio 21 sa che l‘ambientalismo è solo la facciata per il vero argomento di cui si vuole parlare: il controllo delle nascite, cioè la riduzione della popolazione umana sulla Terra.

 

Da Carlo, il virus dell’antinatalismo passa al figlio Guglielmo, ,il quale ha avuto il coraggio di parlare pubblicamente di limitazione delle nascite dopo aver prodotto il terzo erede.

 

Non basta: ecco che poche settimane fa, per qualche motivo, all’ONU parla il fratello, il turbolento principe Enrico. In circa 40 secondi passa dall’idea di «una pandemia che continua a devastare» il mondo a «i cambiamenti climatici che devastano il nostro pianeta» e, infine, al «ritorno dei diritti costituzionali» negli Stati Uniti che costituisce «un assalto globale al democrazia». Per chi non lo ha capito: sta parlando della sentenza della Corte Suprema USA sull’aborto.

 

Il principe Enrico vuole l’aborto. Nonna Elisabetta non era da meno: fu la sovrana a dare nel 1967 l’«assenso reale» all’Abortion Act che lanciava, con cospicuo anticipo sul resto del mondo, il libero aborto in Inghilterra fino alla 28ª settimana di gestazione. Il Regno degli Windsor da allora ha sacrificato oltre 10 milioni di bimbi non nati. Sudditi della regina, squartati e buttati nella spazzatura: il ruolo dell’aristocrazia è quello di difendere il popolo, i deboli, giusto…?

 

Possiamo, quindi, definire gli Windsor una famiglia della morte? Possiamo definire la regina Elisabetta una regina della morte?

 

Potremmo essere quasi gli unici a pensare una cosa del genere. Siamo gli unici, forse, a ricordare in questo momento Alfie, Charlie, Archie. Stiamo parlando di casi in cui è lo stesso Regno britannico a uccidere bambini, per il loro «best interest». Non molti riescono a vedere la continuità dalla filosofia utilitarista, a Malthus, ai genocidi per fame in Irlanda e India, i campi di concentramento contro i boeri, le oscene guerre dell’oppio per sottomettere e drogare i cinesi (che ora, a distanza di tempo, si stanno vendicando sugli anglofoni con il fentanil).

 

Noi ricordiamo tutto.

 

E ricordiamo Diana, e il «soldato N» e quanti in questi anni hanno fatto rivelazioni di quello strano incidente che, se ci pensate, di fatto ha impedito che sul trono di Londra adesso ci fosse lei con il favore di cui godeva nel popolo, invece che il marito fedifrago (e forse qualcos’altro) e la concubina, universalmente detestata.

 

Vorremo dire al popolo di Britannia di gioire, ma un nuovo re della morte è già su di esso e sul mondo, su noi tutti. Lo abbiamo imparato a conoscere bene. Un mese fa è emerso che Carlo ha preso milioni cash, talvolta messo in borse della spesa, dalla famiglia Bin Laden, ovviamente per le sue fondazioni.

 

Da un documentario ora in onda negli USA apprendiamo che avrebbe preso cifre da capogiro da Armand Hammer, petroliere americano e spia per il KGB, nonno dell’attore Armie Hammer ora accusato di stupri e fantasie cannibaliste. Hammer sr. ricoprì Carlo di soldi (tanti, tantissimi, esageratamente), e la cosa servì: quando nel 1988 la piattaforma Piper Alpha della Occidental Petroleum collassò nelle fiamme a 200 miglia da Aberdeen uccidendo 160 persone, il futuro re si precipitò a difendere Hammer, che se la cavò alla grande.

 

Questo è il nuovo re. Re Carlo III. Quello che, si dice, non solo il sentimento popolare ma pure una fazione interna (quella dietro a tutte le rivelazioni alla stampa degli ultimi anni…) voleva far abdicare subito a favore del figlio Guglielmo.

 

Ma cosa sarebbe cambiato? La Necrocultura scorre potente nelle vene della famiglia Windsor, pardon, Wittin Sassonia-Coburgo-Gotha. Nei secoli.

 

Purtroppo questa maledizione non si interrompe facilmente. Risale di secoli, risale a quando il trono di Londra decise di uscire dalla cristianità e dall’Europa, generando ondate di martiri e la possessione di un demone famelico che chiedeva l’impero, chiedeva oro e sangue.

 

Noi non disperiamo, abbiamo forte dentro di noi l’esempio di quello che i deputati chiamano «l’ultimo uomo entrato a Westminster con intenzioni oneste»: Guido Fawkes.

 

Guido, il cui supplizio per mano del Re viene fatto festeggiare nei secoli ai bambini inglesi, aveva capito tutto, aveva capito ciò che i conservatori che secoli dopo piangono Elisabetta II non oseranno mai dire o anche solo pensare: solo il ritorno della Gran Bretagna al cattolicesimo può fermare il demone sanguinario che abita presso l’élite angloide.

 

Macché lutti, post contriti, servizi che colano saliva, ricordi commossi dei conservatori. Quello che noi chiediamo è un esorcismo di proporzioni storiche, metastoriche, metafisiche.

 

La Regina del Regno della Morte è morta. Ma la sua opera non è finita, neanche per sogno.

 

 

Roberto Dal Bosco

 

 

 

 

 

 

 

Civiltà

La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà

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Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.

 

  1. Legge e civiltà

1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.

Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.

 

In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.

 

Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.

 

1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale

Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.

 

Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.

 

Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.

 

1.3. La legge come baluardo difensivo della polis

Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.

 

Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)

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  1. Mutazione del diritto privato

Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.

 

2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.

2.1.1. Vita e morte della persona.

In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.

 

Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.

 

A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.

 

Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».

 

Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).

 

2.1.2. Nominalismo contro realismo

Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.

 

Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).

 

Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).

 

Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.

 

Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».

 

A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).

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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.

Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).

 

Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.

 

In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.

 

Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.

 

2.3. Modifica del diritto contrattuale.

Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.

 

Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).

 

In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.

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  1. Mutazione del diritto pubblico

Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.

 

Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.

 

Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».

 

3.1. La crisi della sovranità esterna

Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».

 

Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.

 

Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati ​​del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.

 

Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.

 

Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.

 

3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente

La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.

 

La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).

 

In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.

 

E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ​​ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.

 

Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).

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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza

Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.

 

Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.

 

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.

 

Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.

 

3.4. Modifica dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.

 

A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.

 

Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.

 

3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato

Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.

 

Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.

 

E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.

 

Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».

 

D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.

 

La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.

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  1. Le mura sono crollate

Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.

 

La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.

 

Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.

 

La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.

 

Carlos Ruiz Miguel

Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela

 

 

NOTE

1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).

 

2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).

 

3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).

 

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Immigrazione

Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui

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L’ultimo caso è quello della bella modella scampata per un pelo da una molestia del branco.   «Mi hanno inseguita e hanno iniziato a toccarmi. Ho cercato in tutti i modi di oppormi, ma erano troppi» dice la vittima nei virgolettati finiti sulla stampa.   I giornali sono prodighi di dettagli, tranne uno. Cioè, ci dicono come si chiama la ragazza, da dove viene (Polonia) che lavoro fa (la modella: a quanto pare esistono ancora, ma l’IA si mangerà questa professione nel giro di pochi mesi), quanti anni ha (30), dove è accaduto il fattaccio (Milano, Porta Romana, anzi per precisione via Livenza), dove stava andando (al supermercato), dove è stata colpita (è stata picchiata «con pugni al volto e all’addome»), e ci viene raccontato anche perché come si sarebbe salvata – un giovane sconosciuto avrebbe ingaggiato una colluttazione con il gruppo di malintenzionati, mettendoli, pare di capire, in fuga.   L’eroismo del piccolo guerriero samaritano («giovane alto e robusto, sembrerebbe italiano» scrive il Corriere lasciandosi sfuggire qualcosa) si prende il centro della notizia: visto, esistono ancora persone coraggiose, si buttano da soli contro la ridda dei molestatori, e vincono. Anzi, dalla cronaca nera, a questo punto la notizia viene ritorta ancora più pazzescamente verso la cronaca rosa: ora la ragazza – una modella, quindi bellissima, praticamente una principessa – vuole conoscere il suo salvatore, il cavaliere senza volto.

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Tutto fantastico, letteralmente. Guardate dove ci sta portando la forza impressa nell’architettura di questa notizia: è l’happy ending, è la favola. Evviva: tutti vivranno felici e contenti – soprattutti i lettori, i cittadini contribuenti per cui questa fiaba è confezionata con cura.   Manca solo un dettaglio: chi erano i molestatori? Negli articoli che circolano sulla vicenda non ce n’è traccia. Il lettore non affetto da formi ingravescenti di prosciutto oftalmico lo presente: ma non è che… il gruppo di molestatori… è di origine straniera? In realtà, quando parlano dell’eroe che «sembrerebbe italiano» sembrano implicitamente ammetterlo. Ma chissà.   Lo spettro di una parola aleggia in ogni riga dei resoconti: maranza. Eppure, il lemma non è di quelli usati ad abundantiam recentemente, al punto che lo stesso Corriere aveva dedicato articoli alla loro «moda», con tanto di analisi delle «maranzine», cioè le ragazze finite nei gruppi di ragazzini afroislamici.   Ora, il lettore di Renovatio 21 sa che il giornalista diligente, che voglia tenersi stretti il suo tesserino dell’Ordine, deve attenersi a ai dettami della Carta di Roma, cioè il «Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti» oggi parte integrante del «Testo unico dei doveri del giornalista».   Secondo la deontologia giornalistica, titolare scrivendo la provenienza etnica di un aggressore, in quest’ottica, è sbagliato: «è necessario ribadire che la provenienza o l’appartenenza culturale di una persona vanno specificate solo quando è strettamente necessario al fine della comprensione della notizia». «Evitare di “etnicizzare” le notizie non significa censurare certe informazioni?» si domandano le linee guida della Carta. «Non si chiede di censurare informazioni, ma di selezionare, tra le varie caratteristiche proprie di una persona, solo quelle veramente pertinenti a capire cosa è successo».   L’associazione Carta di Roma è un ente nato nel 2011 per attuale tale «protocollo deontologico per una informazione corretta sull’immigrazione». La pagina internet «Chi siamo» nel 2018 riportava il supporto del UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e di Open Society Foundation, il sistema di fondazioni di George Soros. La stessa pagina oggi non vede più inserito il logo dell’ente di Soros, sostituito da quello dell’UNAR.   Sappiamo che la tendenza non è solo italiana: pensiamo ad esempio alla Francia, dove l’anno passato un gruppo di deputati verdi e di sinistra aveva denunciato la «strumentalizzazione politica» dei fatti di cronaca nera, per cui si chiedeva ai media pubblici di «effettuare una revisione editoriale del ruolo delle notizie nella copertura mediatica».

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Il testo proposto dai goscisti dell’Assemblée Nationale citava il caso di Lola, 13 anni, violentata e uccisa a Parigi da una migrante algerina con un ordine di espulsione nel 2022, e quello di Thomas, assassinato da una banda di migranti a Crépol nel 2023.   Colpisce ad ogni modo che l’attenuazione mediatica sia richiesta anche per uno dei crimini più orrendi, specie considerando la sensibilità femminista arrivata a permeare gli ambiti istituzionale: la violenza sessuale.   Questo perché alla sinistra, ai giornali, non può riuscire di vedere il fenomeno nella sua essenza. I guardiani della soglia non vogliono che le masse arrivino a comprendere la tragica verità: e cioè che uno stupro non è solo uno stupro.   Uno stupro, in determinati contesti, non costituisce un atto isolato di violenza, ma è uno strumento politico. Chi conosce la storia lo sa: fuori dalla sua natura ferale, lo stupro nei secoli viene utilizzato deliberatamente come arma per affermare dominio, umiliare il nemico, distruggere comunità e consolidare il controllo.   Ciò è particolarmente evidente contesti di guerra o oppressione, lo stupro non riguarda principalmente le pulsioni belluine del maschio (che sono, a loro, volta, strumenti, come tutte le forze non sottoposte alla ragione) bensì il potere, l’umiliazione e la distruzione del tessuto sociale preesistente.   La violenza sessuale a terrorizzare e demoralizzare la popolazione nemica, compresi civili e famiglie. Un popolo terrorizzato e demoralizzato è incline alla resa e alla sottomissione: ciò è vero con i bombardamenti aerei (non solo di bombe: pure i volantini, a dimostrazione che si tratta di una battaglia psicologica) così come gli stupri sistematici visti nelle zone di guerra.   Lo stupro, sin dall’epoca più antica di cui abbiamo traccia, simboleggia la conquista: violando le donne, viste storicamente come simbolo dell’onore del gruppo, si afferma la superiorità del vincitore e l’impotenza del perdente. In epoca pre-aborto, ma anche ora in vari contest, esso era chiaramente impiegato anche per alterare la composizione demografica attraverso gravidanze forzate (cioè pulizia etnica tramite il ventre delle donne conquistate, cioè genocidio per sostituzione etnogenetica), per aumentare il morale delle truppe – perché la guerra tira fuori il peggio di qualsiasi uomo – e per devastare i legami sociali, provocando traumi collettivi e stigma che fa implodere il gruppo sociale.   Il fenomeno, lo sappiamo è antico. Già nell’Iliade e nelle conquiste dell’antichità e del Medioevo, lo stupro delle donne dei vinti faceva parte del bottino di guerra.   Fino al Novecento era spesso considerato un «danno collaterale» o addirittura un diritto del vincitore. Solo con le Convenzioni di Ginevra e, soprattutto, con i tribunali internazionali degli anni Novanta, lo stupro è stato esplicitamente riconosciuto come crimine di guerra e crimine contro l’umanità, talvolta, ufficialmente, come strumento di genocidio.   È stato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha cominciato a notarsi i contorni del fenomeno: nel Massacro di Nanchino i soldati giapponesi stuprarono decine di migliaia di donne cinesi. Il museo dello stupro di Nanchino, che lo scrivente ha visitato, è un titanico e dedalico monumento a queste crudeltà efferate: il Giappone ridusse in schiavitù sessuale («donne di conforto», erano chiamate) circa 200.000 donne.

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L’Armata Rossa in Germania commise centinaia di migliaia di violenze sessuali come forma di vendetta e terrore. Negli anni Novanta, durante le guerre jugoslave, gli stupri sistematici in Bosnia (soprattutto di donne musulmane) furono organizzati come strumento di pulizia etnica, tanto da essere riconosciuti come crimine contro l’umanità dal Tribunale dell’Aja.   Nel genocidio del Ruanda del 1994 lo stupro fu usato massicciamente contro le donne vatusse. Casi simili si sono ripetuti in Congo, Tigray, Birmania, Siria e molti altri conflitti contemporanei, dove lo stupro viene impiegato ancora oggi come arma di guerra a basso costo.   L’Italia stessa dovrebbe ricordare le «marocchinate» nel 1944, una delle pagine più tragiche e controverse della campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Con questo termine quasi giocoso, si indicano stupri di massa, violenze sessuali, saccheggi e omicidi compiuti principalmente dai goumiers (truppe coloniali marocchine, ma anche algerine e di altre origini nordafricane) inquadrati nel Corpo di Spedizione Francese in Italia (CEF), comandato dal generale Alphonse Juin.   I fatti si concentrarono soprattutto dopo la battaglia di Montecassino, tra maggio e giugno 1944. Dopo aver contribuito in modo decisivo allo sfondamento della Linea Gustav, le truppe francesi avanzarono nella Ciociaria (provincia di Frosinone) e nel basso Lazio, estendendo poi le violenze fino a parti della Campania e della Toscana meridionale. Secondo numerose testimonianze e rapporti dell’epoca, ai soldati fu concessa una sorta di «carta bianca» per circa 50 ore come ricompensa per le pesanti perdite subite a Cassino. Questo permise saccheggi sistematici e violenze incontrollate sulla popolazione civile italiana, considerata «nemica» per via dell’alleanza precedente con la Germania nazista.   Le vittime furono soprattutto donne di ogni età: dalle bambine di 11 anni alle anziane di oltre 80. Molte furono stuprate a turno da gruppi di soldati (spesso da 2-3 fino a decine o centinaia in casi estremi), picchiate e in alcuni casi uccise. Non furono risparmiati nemmeno uomini e bambini: centinaia di maschi furono sodomizzati e assassinati, spesso per aver tentato di difendere le proprie familiari. Interi paesi furono devastati, con furti, incendi e distruzioni.   I comandi alleati (americani e britannici) erano a conoscenza dei fatti, ma intervennero in modo limitato per non creare tensioni con i francesi. In Italia l’evento rimase a lungo in ombra per non offuscare il racconto della cosiddetta «Liberazione». Solo nel 1952 la deputata comunista Maria Maddalena Rossi lo denunciò in Parlamento. Il caso divenne noto al grande pubblico grazie al romanzo La Ciociara di Alberto Moravia e al film di Vittorio De Sica con Sophia Loren.   Tutta la questione degli stupri che finiscono (se vi finiscono) nella cronaca dei giornali può divenire comprensibile solo se realizziamo che non si tratta più, con evidenza, di immigrazione, ma di invasione. In termini logici, non si tratta di un processo sociale, ma di un processo bellico. Gli stupri quindi non sono crimini sociali, magari legati al disagio: sono veri e proprio strumenti di guerra, utilizzati, coscienti o no che siano, dalle truppe di occupazione terzomondiali, così da disintegrare il morale degli autoctoni e sabotarne il tessuto sociale a partire dall’elemento fondante della società, la donna.

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Le statistiche parlano piuttosto chiaro. In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT relativi al 2022, gli stranieri rappresentano circa l’8,5-10% della popolazione residente. Tuttavia, nel 2022 su 5.775 autori noti di violenze sessuali denunciati o arrestati, il 42,2% erano stranieri. Gli immigrati risultano quindi sovrarappresentati rispetto al loro peso demografico, con un fattore di 4-5 volte superiore. Questa sovrarappresentazione è ancora più marcata tra i giovani e nei reati commessi da sconosciuti. Gli irregolari mostrano tassi particolarmente elevati in vari studi.   In Europa il quadro è analogo in diversi Paesi con alti livelli di immigrazione. In Svezia, che ha uno dei tassi di denuncia di stupro più alti del continente, studi e inchieste mostrano che tra il 58% e i due terzi dei condannati per stupro hanno background immigrato (prima o seconda generazione), con forte sovrarappresentazione da Medio Oriente, Africa e Afghanistan.   In Germania gli stranieri sono sovrarappresentati nei reati sessuali, con un aumento evidente dopo il 2015. A Parigi, in Francia, nel 2023 il 77% dei stupri risolti aveva autori di nazionalità straniera. Tendenze simili emergono anche in Gran Bretagna e in altri Paesi europei per quanto riguarda i reati sessuali commessi da sconosciuti o di gruppo.   A livello europeo Eurostat registra un forte aumento generale delle denunce di violenze sessuali e stupri negli ultimi dieci anni. I Paesi con maggiore immigrazione extra-europea tendono a mostrare una maggiore incidenza di autori stranieri nei reati predatori.   In breve, abbiamo importato a casa nostra lo stupro sistemico. Lo abbiamo pagato con le nostre tasse, abbiamo lasciato che lassù qualcuno lo programmasse per ferire le nostre donne e quindi far collassare la nostra società.   Questo è evidente leggendo le cronache dei giornali, in ispecie quelli locali.   Agosto 2025: «Violenza di gruppo su una 19enne a Padova: stupro in un edificio abbandonato. Tre stranieri arrestati». Marzo 2026, provincia di Bergamo: «La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni». Rovigo, luglio 2025: «Stupro a Rovigo, preso anche il secondo aggressore: arrestato un 19enne egiziano». Catania: «13enne stuprata da sette egiziani. Confermata la condanna a 12 anni per uno degli aggressori». Liguria, ottobre 2025: «25enne sequestrata e stuprata nell’entroterra di Chiavari: la ragazza ha lottato per un’ora». Napoli, stesso mese: «Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino». Milano, settembre 2025: «impiegata trascinata nel bosco e violentata mentre fa jogging: allo stupratore altro sconto di pena in Appello». Novembre 2025: «Donna violentata nel centro di Firenze, due arrestati per stupro di gruppo». Abruzzo, poche ore fa: «Avezzano, egiziano stupra una 16enne nel parcheggio della scuola».   È solo un mazzetto. Possiamo andare avanti per giorni, raccogliendo orrori raccapriccianti. sia nel passato che nel futuro.   Ora, perché nessuno parla delle nuove «marocchinate»? Perché sui giornali non esiste ancora il termine «maranzate»?   C’è questa tendenza, a non vedere la questione migratoria come un vero e proprio fenomeno militare, una guerra neanche più tanto occulta in pieno svolgimento in Occidente.   Eppure, per tanti immigrati è tutto logico: Dar al-Harb è il termine classico della giurisprudenza islamica che significa letteralmente «dimora della guerra». Storicamente, indicava i territori al di fuori del controllo islamico (Dar al-Islam) non governati dalla legge coranica e abitati da non musulmani, con cui non esistevano trattati di pace o alleanze.   E quindi, per l’islamismo nemmeno patentemente jihadista – dove, dopo qualche bisboccia e qualche arresto, confluiscono per forza di gravità tutti gli sbandati afroislamici, e non solo loro – è chiaro che se il Paese non è sottomesso all’Islam, allora è terra di guerra, e quindi, per conseguenza naturale, di stupro.   Tutti i fatti di cronaca che leggete, e quelli che non leggerete perché non riportati, o trasformati in favolette, vengono da questa matrice metapolitica ancestrale.   Lo stupro come sistema per disintegrare le società cristiane, dove vigeva la sicurezza del cittadino e la dignità dell’essere umano: ecco la cifra sessuale dell’anarco-tirannia e del suo programma di violenza totalista.   Roberto Dal Bosco

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Oligarcato

Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel

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Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.

 

Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».

 

Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.

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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.

 

Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.

 

«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.

 

I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.

 

Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.

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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

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