Pensiero
All’ombra del papa crematorio
Non tutti sembrano rendersi conto della profondità del gesto di Bergoglio che si reca ad omaggiare il Napolitano pronto per la camera ardente.
Si tratta di una vicenda di portata immensa, di un fenomeno di devastazione multidimensionale. E forse pure di valore catartico, vorrebbe dire la speranza dentro di noi, visto che, grazie a tale tracotanza, trame oscure, anche vecchie di secoli, tornano ad affiorare.
Ebbene, partiamo dal fatto che la presenza del papa di fatto benedice l’attività della cremazione, per secoli e millenni osteggiata dalla Chiesa cattolica, almeno fino a Montini, che tolse il divieto assoluto per i cattolici appena dopo essere stato eletto papa – i soliti maliziosi dicono che fosse una sorta di pegno pagato a chi lo aveva aiutato a salire sul Soglio di Pietro.
La cremazione è sempre un’opzione inaccettabile per le persone ancorate alla tradizione cattolica. Si tratta infatti di una pratica assai fortemente sospinta dalla massoneria, e proibita dalla Chiesa per secoli.
Sin dal Risorgimento – l’operazione che la massoneria intraprese con i Savoia per cancellare l’Italia cattolica – la cremazione cominciò ad essere diffusa nel Paese da soggetti di chiara emanazione massonica.
I massoni adducevano la cifra igienico-sanitaria della cremazione, ma anche la sua supposta presenza nella preistoria.
Leggiamo da un documento pubblicato su internet dal sito Loggia Garibaldi 1436, «sotto l’influenza dei massoni e per loro volontà, la cremazione è ridiventata, dopo duemila anni, una pratica funeraria legale».
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«Massoni erano Francesco Crispi, Luigi Pagliani, Malachia De Cristoforis, Gaetano Pini, Ariodante Fabretti e molti altri. La massoneria di quei tempi operava concretamente per “il bene e il progresso dell’umanità”: i massoni, che avevano già il grande merito di aver dato un decisivo contributo a “fare l’Italia” e a costruire lo stato laico nato dal Risorgimento, si accingevano a “fare gli italiani”. Cioè alla costruzione di una religione civile in grado di sostituire le nuove appartenenze dello stato laico alle vecchie identità, sedimentatesi nelle credenze religiose».
«La diffusione della cremazione da parte dei massoni nell’Ottocento è il prolungamento di un più generale discorso sulla fondazione di una morale laica, in grado di fronteggiare adeguatamente, in tutti i campi, l’egemonia di norme e comportamenti a sfondo confessionale. Poiché l’essenza della proposta cremazionista era – in sintesi – una tensione etica di trasformazione sociale, in nome dell’uomo, della scienza e del progresso, i massoni si dedicarono con slancio alla sua affermazione».
Si tratta, come ammesso qui, di una questione di riprogrammazione della morale, chiaramente in senso anticristiano: se ci pensate, polverizzare un corpo con il fuoco è visivamente la negazione della promessa della resurrezione della carne fatta dalle Sacre Scritture, e rappresentata dal Cristo risorto, vincitore della morte, il cui corpo – idea intollerabile per i grembiulisti – è presente sostanzialmente nella Santa Eucaristia diffusa in ogni Santa Messa.
«La sepoltura è professione della fede nell’articolo della resurrezione dei corpi (…). Mai come oggi, in questo clima gnostico, il corpo umano è visto come un insieme di elementi da riutilizzare o distruggere a piacere, con uno scopo puramente utilitaristico» leggiamo in un articolo pubblicato dalla Fraternità San Pio X.
La sepoltura, diceva Sant’Agostino «se non serve alla salvezza del morto, come pensavano alcuni pagani, è però dovere di umanità, perché nessuno ha in odio la propria carne».
La questione dell’odio del proprio corpo, che si vuole disintegrare, è consonante con la guerra all’Imago Dei dinanzi ai nostri occhi: l’odio per l’essere umano, fatto ad immagine di Dio, che dall’aborto alla provetta all’ingegneria genetica è la cifra del nostro tempo.
Da notare come tale odio sta portando la cremazione a mutazioni sempre più grottesche. È il caso dell’acquamazione, di cui Renovatio 21 ha parlato: la scelta fatta dal vescovo anglicano-mandeliano Tutu, che per non inquinare (bruciare un corpo produce CO2) ha voluto far dissolvere il suo corpo nell’acido, un po’ come accadeva, viene da pensare alle povere vittime della mafia Matteo Messina Denaro. Secondo quanto è dato di capire, i resti liquidi del cadavere vengono quindi gettati in fogna.
L’ecologismo spinge anche verso lidi edificanti, come il «compostaggio umano»: la trasformazione del corpo del defunto in concime, che poi viene dato ai campi coltivati. Più Stati americani hanno già leggi in merito. Qualche lettore può capire che si tratta, di fatto, di reintrodurre il corpo umano nella catena alimentare: il prossimo passo potete dire voi quale potrebbe essere.
Il papa crematorio visto al Senato italiano riporta alla mente tutti questi pensieri anticristiani, antiumani. Ma non è tutto.
C’è di mezzo il fatto che si è trattato di un ex inquilino del Quirinale, il cui nome originario, per esteso, è Palazzo Apostolico del Quirinale o Palazzo Papale del Quirinale: sì, si tratta di un regale edifizio inglobato dal Regno d’Italia massonico con la presa di Roma. Il Quirinale dal XVI secolo ha ospitato, come residenza estiva o come luogo alternativo ai Palazzi Vaticani, almeno trenta papi, da Gregorio XIII a Pio IX.
Fatti sloggiare i papi, sono arrivati i Savoia, la famiglia da cui, secondo una leggenda metropolitana che rifiutiamo con forza, ma che sta ancora circolando in queste ore, deriverebbe Napolitano, pure chiamato per qualche motivo «Re Giorgio», dichiarato dai diffusori di fake news come possibile figlio biologico di Umberto II di Savoia.
Nell’ambiente del tradizionalismo cattolico si mormorava che, usurpato il Quirinale e obbligato alla messa quotidiana per tranquillizzare il popolino rimasto cattolico e non ancora massonizzato – le monarchie erano tutte ancora cristiane, la monarchia massonica suonava e suona tutt’oggi abbastanza maletto – il re nella cappella sedesse in prima fila leggendo il giornale durante la liturgia.
Ora, in molti hanno notato i piccoli segni lasciati visibili nella vicenda: Bergoglio arriva in carrozzina ma poi si alza davanti alla bara, in silenzio e con la mano sul cuore, una gestualità il cui significato ora non indagheremo.
Soprattutto c’è quello che Camillo Langone ha definito «un fatto straordinario»: il papa non si è fatto il segno della croce, né ha benedetto la salma.
Il Vaticano ha quindi fatto sapere che Bergoglio ha voluto «esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e onorare il grande servizio reso all’Italia». In assenza di segni esterni, non capiamo quindi se la benedizione del cremando sia partita di default, forse dal foro interiore dell’argentino, forse latae sententiae.
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Bisogna capire che chi è rimasto un po’ vigile negli anni si ricorda di strane dichiarazioni di Bergoglio nei confronti di Napolitano ed altri personaggi.
Il 14 novembre 2013 Bergoglio varca le porte del Quirinale – il palazzo dei papi – per andare a trovare il presidente che ora vi abita, e che poco prima era stato rieletto.
«Con viva gratitudine ricambio oggi la cordiale visita che Ella ha voluto farmi lo scorso 8 giugno in Vaticano. La ringrazio per le cortesi espressioni di benvenuto con cui mi ha accolto, facendosi interprete dei sentimenti del Popolo italiano» disse Bergoglio in tono solenne.
«Mi è particolarmente gradito infine associarmi alla stima e all’affetto che il Popolo italiano nutre per la Sua persona e rinnovarLe i miei auguri più cordiali per l’assolvimento dei doveri propri della Sua altissima carica. Iddio protegga l’Italia e tutti i suoi abitanti».
Pochi anni dopo, scattò come una dichiarazione di stima improvvisa, che fece molto discutere per altri personaggi che vi erano associati. Era il 2016 quando Francesco parlò al Corriere della Sera di «grandi personaggi dimenticati» della storia recente, i «grandi dell’Italia di oggi».
«Ad esempio la donna-sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini» disse il romano pontefice, già facendo capire l’importanza che l’isola siciliana aveva nei suoi progetti. Non va dimenticato come uno dei suoi primi viaggi, a poche settimane dal conclave fu proprio a Lampedusa (come si diceva prima: pegni da pagare dopo aver ricevuto l’anello piscatorio?) dove, in mare aperto, diede il via alla migrazione di massa poi divenuta la crisi europea sotto i nostri occhi anche in questi giorni. Bergoglio celebrò quello che fu il più grande spot pubblicitario per convincere i giovani africani a venire in Italia e in Europa – perché se lo dice il loro papa che devono aiutarci, perché mai non tentare la traversata? L’analista geopolitico Edward Luttwak arrivò a dire che le morti di quanti annegano tentando di attraversare il mare possono essere attribuiti a tale trovata mediatica.
Poi tra i «grandi italiani», Francesco nominò proprio il Napolitano, che nel frattempo si era dimesso per lasciare il posto a Mattarella. Bisognava fargli i complimenti comunque per il bis: «quando Napolitano ha accettato per la seconda volta, a quell’età, e sebbene per un periodo limitato, di assumersi un incarico di quel peso, l’ho chiamato e gli ho detto che era un gesto di “eroicità patriottica”».
Per tentare di capire meglio il senso di questa uscita, o forse di rinunciare a comprendere del tutto, bisogna considerare che il terzo «grande personaggio dimenticato» dell’Italia recente era, per Bergoglio, Emma Bonino.
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Per il papa, la radicale «è la persona che conosce meglio l’Africa. E ha offerto il miglior servizio all’Italia per conoscere l’Africa. Mi dicono: è gente che la pensa in modo molto diverso da noi. Vero, ma pazienza. Bisogna guardare alle persone, a quello che fanno».
Sulla questione della Bonino in Africa ci sarebbe molto da dire, anche se i dettagli sono ancora oscuri. La radicale nel dicembre 2001 si era trasferita al Cairo, con lo scopo, disse, di imparare la lingua e la cultura araba – risulterebbe quindi che più dell’Africa, si occupasse di Islam e dintorni. Nel 2011, come noto, il Cairo subì una rivoluzione colorata, la cosiddetta «Primavera Araba» che portò al potere i Fratelli Musulmani, di colpo divenuti «tollerabili» per gli USA, ma spodestati non troppo tempo dopo da un generale dell’esercito, Abdel Fattah Al-Sisi, il quale, come riportato da Renovatio 21, ora parla di politica del figlio unico.
La storia repubblicana riporta la sua carriera, che si incrocia con quella di Napolitano, davanti a cui nel 2013 la Bonino giura per l’alta carica di ministro degli Esteri.
Ma torniamo alle parole del papa, al «guardare alle persone, a quello che fanno».
Se un cattolico guarda a quello che avrebbe fatto la Bonino, vengono in mente tutte le campagne contro la morale cattolica (divorzio, feticidio, cellule staminali, droga, matrimonio omosessuale, etc.), e contro il Vaticano stesso: ricordiamo la manifestazione «No Vatican No Taliban» (2007), o la campagna pubblicitaria dei tempi in cui la volevano lanciare come candidata proprio al Quirinale: «decidi tu o il Vaticano».
Sono tutte cose che sono sparite, magicamente, con l’arrivo di Bergoglio.
Ancora: se un cattolico guarda a quello che avrebbe fatto la Bonino, vengono in mente, soprattutto, le accuse di aver praticato migliaia di aborti clandestini prima della legge 194. Cioè, migliaia di esseri, che la chiesa chiamava un tempo «bambini» cancellati, squartati, spazzati via, buttati via.
E qui possiamo aprire l’album dei ricordi dell’attivista pro-life: il 10 maggio 2015 si tenne la quinta Marcia per la Vita, allora più grande manifestazione antiabortista del Paese. Varie edizioni della marcia, per ragioni non del tutto chiare, terminava in Piazza San Pietro per l’Angelus del papa, il quale snobbava la portata della manifestazioni citando, tra le sue premure, villaggi franati in Afghanistan e salutando dalla finestrella, al pari delle migliaia giunti per protestare contro l’aborto, cori di località padane sperdute, associazioni sconosciute, etc.
Chi scrive ha visto all’Angelus di quell’anno una signora – ammirata per il coraggio granitico e la lunghissima storia di militanza pro-life – mettersi a piangere. Non era certo nota per il sentimentalismo: eppure spremute d’occhi le rigavano il volto passando sotto gli occhiali fumé, nella tragica realizzazione di come i bambini non nati non fossero minimamente nei pensieri del vertice della Chiesa cattolica.
Quelle lacrime, se ci ripenso oggi, mi sembrano come lo spartiacque oltre il quale il Vaticano bergogliano diveniva ai miei occhi non più recuperabile, se non con un reboot massivo, i cui modi e i cui confini sono per me ad oggi ancora incalcolati.
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Ebbene, l’11 maggio, cioè all’indomani della marcia e dell’Angelus delle lagrime, il papa incontrò Emma Bonino in un’udienza organizzata in Vaticano, in un evento dove c’erano – significativo – 7.000 bambini. I giornali scrissero che Bergoglio l’aveva chiamata nei giorni precedenti per informarsi su come stava (era il periodo in cui si era detto stava male, e aveva iniziato a girare con quel copricapo simile ad un turbante) e per incoraggiarla a «tener duro». Durante l’incontro i due parlarono per qualche istante, e la foto di Emma sorridente a pochi centimetri dal papa ancora ce la ricordiamo.
Tanti schiumarono di rabbia. Tanti si sentirono pugnalati, perfino dall’istituzione stessa. Non avevano capito che era solo l’inizio, era solo uno degli episodi del papato crematorio, della storia del papa che, forse ritenendola un cadavere, incendia la chiesa stessa.
C’è poca differenza tra il papa della Bonino abortista e quello di Napolitano in camera ardente. La mancanza di rispetto per l’insegnamento cattolico e la sensibilità dei fedeli è evidente, continua, è programmatica.
Tuttavia, c’è di più: come non vedere, l’abbraccio al Nulla, come non vedere il nichilismo antropologico che prepara la logica dello sterminio: il corpo umano è nulla, la vita umana è nulla. L’uomo può essere sprecato, cancellato, disintegrato, de-creato – come in un incubo gnostico, che odia l’universo e l’essere umano e vuole distruggerlo. Il controllo della popolazione, e l’incipiente bioingegneria umana, oltre al sacrificio infinito di innocenti, vengono da qui, dal punto in cui si è voluto posizionare il pontefice.
All’ombra di questo papa, stiamo assistendo, prima ancora che del corpo, alla cremazione dello spirito umano.
È il trionfo della morte, è il trionfo della Necrocultura – perpetrato da chi dovrebbe invece custodire la vita e la dignità umana.
Quale punizione sia riservata a chi commette un simile tradimento non sappiamo: ma è possibile che neppure importi, perché il corpo cremato è, come vogliono i massoni, un essere riconsegnato al nulla, perché dopo la morte non c’è il giudizio, c’è il niente, c’è il Grande Nulla.
Persone con simili idee, persone senza timor di Dio, lo capite, vanno tenute il più lontane possibili dai gangli del potere.
Tutti i nostri problemi nascono da qui: da coloro che credono di poter bruciare l’essere senza conseguenze.
Ce li ritroviamo, ora, in cima alla piramide. Ma per quanto ancora, non sappiamo.
Roberto Dal Bosco
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Intelligenza Artificiale
Elone trilionario, verso Marte e l’apocalisse
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Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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