Pensiero
Contrordine: Draghi riapre l’Italia. Solo per i vaccinati
«Nuovo decreto COVID, Draghi riapre l’Italia» titola La Stampa.
«Draghi riapre l’Italia» titola Il Piccolo.
Il momento sa di trionfo. È la fine della guerra. Vien voglia di chiamare i parenti: è finita! È finita! Coriandoli. Parate sulle strade. Marinai che baciano infermiere.
«Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi» è il virgolettato gioioso che tutte le testate riprendono dal Consiglio dei Ministri.
Il momento sa di trionfo. È la fine della guerra. Vien voglia di chiamare i parenti: è finita! È finita! Coriandoli. Parate sulle strade. Marinai che baciano fanciulle
«I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese» dice Draghi.
È il segnale della libertà. Stiamo facendo come tutti. Come la Danimarca. Come il Regno Unito. Come la Finlandia. Come la Svizzera. Come la Francia. Come gli USA. Come la Spagna. Come tutti.
Ci credete? No.
Vabbè, ci hanno provato. A leggere il Corriere di stamane sembrava fatta. «Draghi: l’Italia sarà più aperta» in prima pagina. Pagina due: «Il premier annuncia la svolta, pronti a superare i divieti». Segue fotina con profilo del premier che pare una statua romana, o di Arno Breker. Pagina 3: «Il contagio si spegne molto velocemente. CTS verso lo scioglimento, serviva pe l’emergenza».
Aguzzate la vista – la vostra vita, dai DCPM di Conte in giù, è diventata del resto una Settimana Enigmistica. SPOILER: la liberazione, nei fatti, riguarda i soli vaccinati.
Solo l’Huffington Post ha il coraggio di scriverlo nel titolo: «La pandemia sta finendo. Draghi riapre l’Italia ai vaccinati».
Avete capito: il Paese tornerà libero, ma solo per i sottomessi al triplice mRNA
Avete capito: il Paese tornerà libero, ma solo per i sottomessi al triplice mRNA.
«Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti»: ecco l’altro virgolettato del Draghi piazzato ovunque.
Di grazia, di quale «evidenza scientifica» parla il premier? Quella per cui bastava il 70% dei vaccinati? Dell’immunità di gregge all’80%? Quella del vaccinato che non contagia? Quella del vaccinato (doppio-triplo-quadruplo) che non contagia? Quella del vaccinato liberato dal tampone? Quella della «pandemia dei non vaccinati? Quella che «i nostri problemi dipendono dai non vaccinati»? Quella che il non vaccinato dà la morte? Quella dei vaccinati completi che hanno il COVID «in forma lieve» e non finiscono in terapia intensiva?
Oppure, vogliamo – così, sottovoce, come tocca fare ai no vax – parlare delle evidenze scientifiche attorno alle persone che muoiono, come una stupenda ragazzina ligure, o un ragazzotto 26enne del Sud Dakota? Tanto per citare due casi sui quali comincia a saltar fuori qualche carta.
Ma no, l’«evidenza scientifica» è quella per cui gli anticorpi durano sei mesi (non una settimana di più, non una meno), l’idrossiclorochina, l’ivermectina, l’azitromicina vanno bene forse per gli animali. Forse.
Il tutto, bellissimo, tirando dentro prima i bambini. Come certi pubblicitari terra-terra, che per attirare l’attenzione sanno che nello spot ci va o la tettona, o il cagnolino, o il bambino con gli occhi dolci
Il tutto, bellissimo, tirando dentro prima i bambini. Come certi pubblicitari terra-terra, che per attirare l’attenzione sanno che nello spot ci va o la tettona, o il cagnolino, o il bambino con gli occhi dolci.
Eccerto, bisognava partire dalla DAD, le grandi ingiustizie nelle scuole dei bambini.
Sui bimbi è pronto il teatrino della politica. I ministri della Lega , non avrebbero partecipato al voto delle nuove norme COVID sulla Dad e quarantene scolastiche, perché «discriminano i bambini non vaccinati». Vorremmo ridergli in faccia, ma Salvini, teoricamente vaccinato, ora è in quarantena positivo al COVID, quindi non si può.
Avete capito? La discriminazione dei bambini. I genitori sono alla fame, i genitori li hanno ritirati da scuola – quanti casi ci sono di bambini in istituti privati che ora non frequentano più perché i genitori, sospesi senza stipendio, sono sul lastrico? Pensate agli asili pubblici, dove, grazie alla legge Lorenzin (grande esperimento politico prodromico del presente pandemico) la famiglia contraria ai vaccini già non poteva mandare i bambini, perché vigente l’obbligo di vaccinazione: l’unica possibilità era l’asilo privato, che è difficile permettersi se si è senza stipendio.
Quella della DAD, con i bambini nel cuore del premier che fu sovrano della torre BCE passando per Goldman Sachs e panfilo Britannia, è come abbiamo detto una strategia pubblicitaria, è fumo negli occhi.
Ma non solo: sanno che esistono dei genitori, che per un ragionamento francamente stupido, dicono «io accetto il rischio del vaccino, ma non per mio figlio». Quelle che accettano la roulette russa mRNA, ma «mai per i piccoli».
Una percentuale dice così al momento, poi magari pian piano vede erodersi il suo eroismo genitoriale e offre allo Stato pandemico anche il piccolo deltoide della prole. (Non dite loro che se la roulette russa butta male, gli amati figli si possono ritrovare con un genitore danneggiato al punto magari di non poter più far il genitore, oppure si risvegliano proprio orfani)
Un’altra porzione di genitori contrari alla siringa sui piccoli, invece, potrebbe rimanere dell’idea: e questo è un rischio che non si può correre, la trasformazione dei vaccinati in no vax non è accettabile per le logiche della pièce in scena.
Quindi: liberiamo i bambini, dimentichiamoci dei contagi tra i piccoli, del resto lo Stato vuole loro bene: e loro lo sanno, i ringraziano con tentati suicidi, suicidi realizzati, anoressie precoci, disturbi dell’apprendimento, malattie mentali, violenze pubbliche di ogni tipo.
Ma non è finita. Perché ad una certa hanno fatto parlare Roberto Speranza.
«La certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo». Tutti con i cappellini a cono e le trombette: chi ha il green pass, almeno loro, lo avranno indefinitamente? Yeeee…
Leggete bene le avvertenze prima dell’uso.
«Prolunghiamo la vigenza del green pass dopo il booster: oggi è di 6 mesi. La valutazione del governo è di non porre limiti al green pass per chi ha il booster, che oggi conta 34 milioni di italiani».
Avete letto. Rileggete, magari dal sito dell’ANSA.
«La bozza del decreto prevede dunque che, per chi ha completato il ciclo vaccinale e anche per chi si è contagiato e è guarito dopo essersi vaccinato, il pass ha validità “senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”. Dunque, illimitata. Per chi, invece, si è contagiato dopo la prima dose, il certificato varrà 6 mesi». Corsivo nostro.
Se siete guariti, magari dopo aver preso il virus in questo tsunami ancora in corso, avrete il green pass senza scadenza solo se siete guariti dopo essere stati vaccinati
Quindi, chiariamoci subito: se siete guariti, magari dopo aver preso il virus in questo tsunami ancora in corso, avrete il green pass senza scadenza solo se siete guariti dopo essere stati vaccinati.
Cioè, se siete stati gabbati – vi siete vaccinati per non prendere la malattia, l’avete presa lo stesso, magari finendo in terapia intensiva – sarete premiati, è pronto per voi un ristoro che vi ridà qualche (qualche) libertà in più.
Se invece avete preso il COVID da non vaccinati, pare di capire, non avrete nulla: green pass a scadenza come i vostri anticorpi, anche se sono identici a quelli del vaccinato guarito.
Cioè, se siete stati gabbati – vi siete vaccinati per non prendere la malattia, l’avete presa lo stesso, magari finendo in terapia intensiva – sarete premiati, è pronto per voi un ristoro che vi ridà qualche (qualche) libertà in più
Sicuro: questa è un’evidenza scientifica. Il guarito vaccinato vale più del guarito non vaccinato. Non scherziamo: sappiamo che questo è (in modo strisciante, perché hanno paura di farlo davvero alla luce del sole) il cambio di paradigma a cui ci hanno preparato, e che è già subdolamente praticato da tanti Stati in tutto il mondo: l’immunità naturale non esiste, non conta – conta solo l’immunità vaccinale.
Il lettore di Renovatio 21 lo ricorda quando lo segnalammo un anno fa: in modo un po’ furtivo, qualcuno aveva cambiato la definizione di immunità di gregge sul sito dell’OMS. «L’immunità di gregge si ottiene proteggendo le persone da un virus, non esponendole ad esso» ora sta scritto nel sito dell’ONU della Sanità. «L’immunità di gregge esiste quando viene vaccinata un’alta percentuale della popolazione». È inutile dirvi che ciò contraddice decenni di immunologia, giusta o sbagliata che fosse.
In pratica, l’unico anticorpo che la Repubblica accetta, è quello Pfizer, Moderna, AZ, J&J.
Se invece avete preso il COVID da non vaccinati, pare di capire, non avrete nulla: green pass a scadenza come i vostri anticorpi, anche se sono identici a quelli del vaccinato guarito
È così ovunque: gli obblighi di vaccinazione semplicemente ignorano chi ha già avuto il COVID. Ti fai la sprizza mRNA, ebbasta: non ci importa se il tuo corpo è già protetto.
Ancora. Speranza va avanti, con sincerità encomiabile.
«Se una regione finisce in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate”». Traduciamo: lockdown per i non vaccinati.
Quindi: urrà, «l’Italia riapre. Ma con il green pass e con l’Apartheid biotica realizzata, in attesa magari dei lager, come in Australia e come parrebbe voglia indicare la legge austriaca.
In pratica, l’unico anticorpo che la Repubblica accetta, è quello Pfizer, Moderna, AZ, J&J.
Vi stupite che si finisca a parlare di repressione, confinamenti? Forse vi dimenticate che Speranza, passato indenne tra Conte e Draghi nonostante gli scandali internazionali (e nonostante abbia un partito che vale forse il 3%) è de facto un poliziotto più poliziotto dei poliziotti, al punto che il capo di questi gli aveva ricordato, quando voleva mandare le volanti a controllare le festicciole in casa a seguito delle delazioni dei vicini, che una cosa del genere non si può fare, forse nella Repubblica di Weimar…
A questo punto vi farete la solita domanda: perché?
A questo punto, vi diamo la solita risposta.
Dovrebbe esservi chiaro che siamo dinanzi alla fotocopia di quello che abbiamo visto in Francia, con il furbo premier Castex a dichiarare che avrebbe sì riaperto, ma tenendo per un po’ il pass sanitario.
Ricordate? Il presidente Macron aveva giurato di volere rendere la vita dei non vaccinati impossibile («immerdarli», secondo la traduzione che bisognerebbe dare). Preparano altre regole di clausura generale. Poi, quattro giorni dopo, ecco che premier e ministro della Salute di Francia tirano fuori un piano di liberazione graduale, tanto che riaprono le discoteche nel picco di Omicron.
Urrà, «l’Italia riapre. Ma con il green pass e con l’Apartheid biotica realizzata, in attesa magari dei lager, come in Australia e come parrebbe voglia indicare la legge austriaca
Solo una cosa, il pass francese resta. «Applicheremo il pass vaccinale per tutto il tempo necessario, ma non più del necessario». Insomma, il pass è più importante dei contagi.
In Italia è lo stesso. Anzi: in Italia è dove l’esperimento del fascismo elettronico verde (lo ha chiamato più o meno così un articolo del Wall Street Journal di recente) è andato più a fondo. Più a fondo perfino di Israele, che il green pass lo ha inventato, e ora invece vuole liberarsene.
No. Il green pass resta in piedi, in Italia. A quelli obbedienti, ai bovini vaccini, sarà esteso. Ma non sarà tolto.
Il lettore di Renovatio 21 sa perché.
Sul green pass correrà l’euro digitale. Cioè l’abolizione del contante. Cioè la certificazione economica ed informatica del vostro nuovo status di esseri umani: la schiavitù
Sul green pass correrà l’euro digitale. Cioè l’abolizione del contante. Cioè la certificazione economica ed informatica del vostro nuovo status di esseri umani: la schiavitù.
L’intenzione viene dritta dalla BCE, che lo ha annunciato tante volte, lo ha dichiarato «inevitabile» , ora sappiamo che sta studiando come il green pass servirà a giudicarci per come paghiamo le tasse – ed è la stessa BCE sulla cui torre prima si posavano Draghi.
Gli stessi Draghi che parteciparono attivamente alle «privatizzazioni» delle industrie pubbliche del Paese – cioè alla sua svendita.
Non credo che serva un disegnino. Per lo meno ai lettori di Renovatio 21.
È in atto la desovranizzazione definitiva del vostro Paese, ma non solo. L’attacco ora è arrivato fin dentro le vostre cellule, a livello biomolecolare: la vostra sovranità biologica è stata espugnata dal potere costituito
È in atto la desovranizzazione definitiva del vostro Paese, ma non solo.
L’attacco ora è arrivato fin dentro le vostre cellule, a livello biomolecolare: la vostra sovranità biologica è stata espugnata dal potere costituito.
Andranno oltre. Il controllo di estenderà su ogni ramo della vostra vita, con modalità alle quali nemmeno Pechino è arrivata.
Non stiamo dicendo per ischerzo.
Andranno oltre. Il controllo di estenderà su ogni ramo della vostra vita, con modalità alle quali nemmeno Pechino è arrivata
A breve, non ci sarà niente da ridere. Per i non vaccinati, per i vaccinati. Per tutti.
Non avete idea di quale contratto sia stato firmato con la vostra paura e la vostra indifferenza.
E ora lasciate che l’Italia riapra, ma solo per la schiavitù.
Roberto Dal Bosco
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Immigrazione
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Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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