Pensiero
Ecco il reato di femminicidio. E la fine del diritto
Femminicidio, tanto tuonò che piovve. Di questa ennesima «conquista di civiltà» si era già tanto sentito a fasi intermittenti, e i giochi sembravano fatti da tempo.
Il termine sgangherato circolava da quando quella idea distorta era già stata inoculata di soppiatto in quel capolavoro di brigantaggio legislativo che aveva assunto da solo il titolo onorifico di «Buona scuola». Infatti, faceva corpo unico col pacchetto avvelenato del gender per tutti, da distribuire nelle scuole di ogni ordine e grado per la formazione adeguata delle inermi giovani generazioni.
Un pacchetto confezionato nientemeno che a Istanbul, nel 2011 con la Convenzione stilata lì, chissà perché, dal Consiglio Europeo. Dunque farina del sacco di Bruxelles, come tutto il ciarpame che viene prodotto e distribuito da anni nella indifferenza o nella ignoranza di popoli da esso contaminati e oppressi. Infatti, tutto viene metabolizzato e alla fine legittimato in un processo di adeguamento passivo che sembra non dare scampo.
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Il DDL accolto trionfalisticamente dalle signore (ma anche dai signori) della politica, è lo specchio di un degrado culturale e in particolare giuridico che potrebbe diventare inarrestabile, di cui essi non arrivano minimamente a valutare le conseguenze, per grossolana ignoranza in alcuni casi, ma forse per mirata malafede in altri.
Di certo, ancora una volta si va ad intaccare il meccanismo sapiente e coerente, e per questo delicato, del sistema penale, ignorando o mettendo in programma conseguenze capaci di minare gli stessi assetti, peraltro già traballanti, dell’ordinamento giuridico e istituzionale.
Per mettere a fuoco correttamente quale sia veramente la posta in gioco, occorre lasciare da parte il contorno folkloristico del piagnisteo fuori tempo massimo e fuori luogo in cui il politicume di ogni colore cerca di ritagliare una propria aggiornata credibilità.
Tra Sette e Ottocento, menti illuminate e sostenute da una solidissima cultura umanistica, sentirono l’urgenza di dedicarsi allo studio della legge penale, con la speranza e la volontà di apportare ad essa quel contributo di conoscenza e di pensiero con cui gettare le basi dei moderni sistemi penalistici.
Era stato messo a fuoco come il problema eterno del delitto e della pena, da sempre fondamentale per la vita di una comunità organizzata, in un tempo in cui la tortura era ancora uno strumento per «rendere giustizia», portava con sé quello di un nuovo rapporto tra cittadino e potere che doveva essere e poteva essere riformulato sulla scia degli eventi rivoluzionari.
Si trattava di fondare lo «stato di diritto», dove il cittadino possa ottenere la protezione della legge anche nei confronti del potere costituito, e in cui tutte le moderne società sedicenti «democratiche» aspirano a sentirsi incastonate (va detto per onore di cronaca che per nostra signora di Bruxelles lo stato di diritto significa dovere dei sudditi di obbedire simul ac cadaver alle «regole» UE).
Ci si è resi conto che il diritto penale deve dunque difendere la società dai comportamenti antisociali dei singoli, ma anche dall’arbitrio del giudice e del legislatore. Ma queste finalità possono venire raggiunte attraverso l’elaborazione di un sistema di norme ordinate secondo una logica precisa e articolata. Con una tecnica legislativa capace di garantire il più possibile quegli obiettivi attraverso una precisa rete concettuale, che non deve lasciare spazio alla distorsione dei principi e della loro vocazione ordinatrice.
Anzitutto debbono essere individuati i valori che assicurano le condizioni di conservazione e sviluppo della società e che, come tali, vengono chiamati «beni giuridici».
Il reato è il comportamento lesivo che, offendendo quei valori predeterminati, mette in pericolo queste condizioni, e deve essere combattuto attraverso la minaccia prima, e l’applicazione poi, della pena da parte dello Stato. Questo assume il ruolo di chi subisce l’offesa in quanto espressione della intera collettività, e dispone del potere di infliggere la sanzione utilizzando i mezzi necessari allo scopo.
Se il reato è dunque la violazione di un valore meritevole di tutela, quello che viene punito è il fatto che viola il bene giuridico, indipendentemente dalle qualità di chi sia vittima del reato, qualità che incidono soltanto sulla gravità e quindi eventualmente sulla quantità della pena.
I fatti lesivi del valore tutelato vengono «tipizzati» cioè indicati in schemi astratti predeterminati che limitano l’oggetto dell’accertamento del fatto concreto da parte del giudice. La tipizzazione garantisce all’individuo di non essere esposto ad una incriminazione e ad un giudizio arbitrari, e al tempo stesso definisce il valore oggettivo tutelato, ovvero il bene giuridico violato dal fatto indipendentemente dal soggetto che ne sia portatore particolare.
Così, se ad essere tutelata è la vita umana, o la proprietà, o la fede pubblica, il valore offeso rimane il medesimo chiunque sia la persona offesa, salvo la graduazione della pena, come si diceva, se il fatto è stato commesso ai danni ad esempio di un minore o di persona in condizioni di menomazione fisica o psichica.
La tecnica normativa non si manifesta dunque come un informe catalogo di divieti e di minacce, ma come una rete concettuale determinata volta a comporre le esigenze contrapposte di difesa della società e di difesa da un uso arbitrario del potere punitivo. Si tratta di un sistema che risponde ad una logica che garantisce nei limiti del possibile l’applicazione corretta della legge e il soddisfacimento di quelle esigenze di tutela.
Così ad esempio, per venire al caso in questione, se il reato venisse calibrato sulle caratteristiche della persona offesa, avremmo un sistema penale basato su discriminazioni e privilegi, cioè esattamente in opposizione con quella che riconosciamo come una conquista di civiltà giuridica, ovvero di civiltà tout court.
Un ritorno al tempo che pensavamo seppellito per sempre nella modernità, in cui l’uccisione di un feudatario era ritenuto più grave di quella del servo della gleba, e punito di conseguenza. E viene in mente in proposito la tremenda pena per squartamento, peraltro non proprio eccezionale, inflitta all’attentatore di Francesco I qualche secolo fa.
Ma tutto questo sfugge evidentemente ai virtuosi promotori, ai propagandisti di regime, ai mestatori di ogni risma, a politici impegnati per definizione, non si sa bene in cosa, fino alla Presidenza del Consiglio e dintorni, dove si fa sfoggio di qualche carenza formativa almeno sul piano dei concetti giuridici più elementari. Carenza che peraltro non andrebbe sottovalutata.
Infatti, in questa nuova forma di reato di genere, si potrebbe vedere, in fondo, il rovescio di quell’ «uccidere un fascista non è reato» che spopolava nei tempi d’oro della guerra per bande politiche. Perché il principio è lo stesso: il reato dipende dalla qualità della vittima. Ma su una base del genere si possono aprire scenari di ogni tipo nel grande varietà in movimento di cui siamo spettatori spesso attoniti.
Non occorre spendere ancora parole sulla disperante campagna fumogena che viene alimentata sul tema e che è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma basterebbe che si acquisisse coscienza anche della estrema pericolosità dello slittamento di un intero sistema normativo che, con inaudita irresponsabilità da parte degli organi di governo, viene intaccato nei suoi cardini e nelle sue chiavi di volta.
Perché senza una presa di posizione fortissima contro questa deriva da parte di giuristi e politici oculati, le conseguenze potranno diventare incontrollabili.
Patrizia Fermani
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Montesquieu in cantina: il vero significato della separazione delle carriere
Che il barone di Montesquieu, filosofo, letterato e fine giurista «padre» della separazione dei poteri quale sistema capace di garantire una ordinata gestione dello Stato, rischiasse il pensionamento per sopravvenuta inadeguatezza culturale, si era capito da tempo, proprio tra una invasione di campo e l’altra fra poteri dello Stato.
Invasione che non è avvenuta direttamente con riguardo alla separazione, adottata anche dalla nostra Costituzione secondo la classificazione canonica, tra potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Le invasioni temporanee, ma destinate a diventare come spesso avviene, prima consuetudinarie e quindi definitive, hanno riguardato a rigore la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, e più di recente, di fatto e secondo aspirazioni individuali più o meno recondite, la Presidenza del Consiglio. Entità queste rivelatesi tutte più o meno devote a Luigi XIV.
Tuttavia il bon ton ha suggerito sempre che gli smottamenti di funzioni avvenissero per bradisismi in genere poco percepibili dal popolo sovrano perlopiù assorbito dalle proprie occupazioni e diviso da militanze politiche fissate una tantum e soddisfatte qua e là da qualche rotazionei elettorale e meditatica.
Ma asimmetrie elettorali e mediatiche a parte, nelle facoltà giuridiche e nei convegni politici si è continuato a tenere fermo il sacro principio costituzionalmente garantito della separazione e quindi della indipendenza dei poteri dello Stato, che, sia per chi lo aveva teorizzato nella temperie illuministica, sia per tutte le sedicenti democrazie moderne, rimane ufficialmente un dogma intangibile e necessario per garantire il più possibile un rapporto equilibrato tra potere e libertà in vista del bene conmune.
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Ora però, poiché la legge del divenire non risparmia uomini e cose, e anche i sacri principi possono diventare un po’ ingombranti e un po’ frustranti per un potere insofferente di fronte ai loro lacci e lacciuoli, così anche i principi richiedono di essere aggiornati. Insomma poiché l’appetito vien mangiando, anche il potere anela alla libertà che troppo viene elargita a destra al suddito indisciplinato. Ma bisogna anche agire con cautela perchè i gaudenti della libertà non pensino di avere molte frecce ai loro archi.
Bisogna già convincerli, per fatti concludenti, che il Parlamento sia un organo inutile oltreché dispendioso, dove pochi frequentatori si agitano inutilmente. Non per nulla lo abbiamo rimpicciolito e reso pressoché impotente come è bene che sia. Intanto il presidente della Repubblica può intrattenere gli ospiti per Capodanno e dire cose ineccepibili per il Corriere della Sera. Invece non si può dire da un giorno all’altro che la magistratura deve servire l’esecutivo, e diventarne il braccio armato. La si può indebolire dall’interno con lo schema collaudato delle primavere arabe e non.
Per screditarla serve già senz’altro il disservizio che affligge la Giustizia civile, alimentato dalla mancanza di personale e dalla disorganizzazione delle cancellerie. Ma la Giustizia penale resiste in qualche modo anche per necessarie esigenze di immagine e di ordine pubblico.
Ecco allora l’idea vincente: separiamo le carriere di giudici e pubblici ministeri. Alleviamo una genia di accusatori per missione quali rappresentanti dello Stato punitore. E, alla bisogna, come in ogni regime autoritario che msi rispetti, formiamo magistrati missionari e combattenti per la parte politica al potere: l’arma politica per eccellenza.
Si dirà, ma se il vento cambia gli stessi missionari potranno servire un’altra religione. Questo è vero Tuttavia si tratta di un’obiezione debole. Infatti non bisogna sottovalutare la fiducia nella propria eternità che tiene in vita e alimenta il potere e lo mette al riparo dal dubbio come da ogni coscienza critica. Dalle parti di Bruxelles c’è una manifestazione straordinaria ed esemplare di questa sindrome.
Dunque, a togliere ogni ombra dai fini di certo non proprio reconditi della «Riforma della Giustizia» (nomen omen), è intevenuto l’immaginifico ministro degli esteri. Egli, già entrato in lizza ideale con Togliatti per la assunzione della storica qualifica di «Migliore», col suo eloquio sempre incisivo, e con ammirevole sincerità, ci ha spiegato tutto il succo della faccenda. Che la separazione delle carriere, con previa separazione dei corsi formativi, è cosa buona e giusta per ridimensionare la magistratura. Il divide et impera funziona sempre. Poi sui giudici sventolerà la bandiera nera della responsabilità civile, che per incutere terrore funziona meglio del Jolly Roger.
Tuttavia l’asso nella manica sarà lo spostamento della polizia giudiziaria alle dipendenze dell’esecutivo Ecco l’approdo felice e strategicamente vincente di questa nuova liberazione.
Dalle inquietanti amenità del Ministro Migliore, sarebbe indispensabile, prima che sia troppo tardi, tornare a riflettere sulla necessità inderogabile di non smenbrare un organismo la cui peculiarità e il cui pregio sta nella cultura giuridica comune e nella sperabile comune risorsa di un’unica ideale finalità di valore etico prima ancora che giuridico.
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Una finalità che deve essere propria di tutti i magistrati cui è affidato l’intero procedimento penale, dalla azione promossa dal pubblico ministero, alla sentenza pronunciata dal giudice. Perché entrambi, guidati da una logica collaudata e da una comune formazione giuridica ed etica, debbono mirare dialetticamente all’accertamento della verità, qualunque sia la funzione loro affidata. Non per nulla è stato ribadito, in via normativa, come anche il pubblico ministero, che pure promuove l’azione penale in nome dello Stato e nell’interesse della collettività, sia tenuto a chiedere l’assoluzione dell’impurtato ove ritenga che ve ne siano i presupposti di fatto e di diritto.
La separazione delle carriere invece sarebbe la incubatrice degli accusatori per missione e professione, con una sclerotizzazione di funzioni che non gioverà all’accertamento della verità in seno al processo e gioverà ancor meno alla separazione dei poteri. Anzi andrà dritta ad assolvere lo scopo eversivo e anticostituzionale di asservimento all’esecutivo che le parole senza veli del ministro dimostrano auspicare al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ancora una volta il battage pubblicitario tende a confondere le idee e a nascondere i fini per nulla rispettabili che questa messinscena riformistica non ha più neppure il pudore di mettere in ombra.
Infine, e più in generale, è bene tenere a mente che l’ordinamento giuridico, pur con le innegabili e contingenti aporie, fu elaborato nel tempo da giuristi di grande statura culturale e solida preparazione giuridica. Ogni intervento innovativo non può non soffrire del degrado culturale che affligge senza scampo, non soltanto la società, ma, soprattutto, e in primo luogo, una intera classe politica.
Patrizia Fermani
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Immagine di Fred Romero via Flickr pubblicata su licenza CC BY 2.0
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