Pensiero
Massoneria e vaccinismo
In settimana la massoneria italiana ha espresso il suo pieno appoggio al green pass.
Come riportato dall’agenzia Adnkronos, sia il Grande Oriente d’Italia che la Gran Loggia d’Italia – che sono due anime scisse della massoneria nazionale – si sono espressi molto favorevolmente all’attuazione del passaporto vaccinale.
Anzi, parrebbe che i grembiulini abbiano subito recepito e implementato materialmente l’ordinanza:
«Si entra in loggia solo con il green pass, che noi abbiamo stabilito come obbligatorio; la stessa prescrizione varrà ovviamente per l’evento che terremo nei giorni 1 e 2 ottobre al Palacongressi di Rimini per il tradizionale raduno annuale della gran loggia, cui parteciperanno circa 2.500 persone». ha dichiarato il gran maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI) Stefano Bisi.
«Per cui da noi si entra solo se si è vaccinati, o con il tampone nelle 48 ore precedenti o se si è guariti dal Covid. E per entrare si dovranno superare tre passaggi per tre controlli: fuori dalla sede per mostrare il green pass con il documento di identità personale, all’ingresso per la misurazione della temperatura corporea, al varco con la lettura ottica del QR Code specifico per l’evento. E l’intero staff addetto all’organizzazione e all’accoglienza degli accreditati è vaccinato con doppia dose».
«Io io sono vaccinato e come me lo è la gran parte dei miei fratelli massonici» dichiara il gran maestro Bisi.
In settimana la massoneria italiana ha espresso il suo pieno appoggio al green pass
Identica posizione della concorrente Gran Loggia d’Italia, nata da una scissione dal GOI nel 1908.
«Il vaccino è l’unica arma che possa riuscire, se non a debellare, quanto meno a contenere il Covid e la diffusione di eventuali e successive varianti del virus: non vedo altre strade percorribili, almeno al momento, per poter tornare a quella che ora possiamo definire come vita normale» dice sempre a Adnkronos Luciano Romoli, il gran maestro venerabile della Gran Loggia d’Italia.
«La Gran Loggia si muove nel perimetro della norma, che tutti noi presumiamo nasca da considerazioni di carattere medico e scientifico. Tutte le nostre riunioni e cerimonie vengono fatte con obbligo di green pass o di tampone e nel pieno e convinto rispetto di ogni prescrizione», dichiara sempre ad Adnkronos il gran maestro Romoli.
Le cerimonie ufficiali in ambito regionale della Gran Loggia saranno tenute «nel totale rispetto di tutte le leggi e anche dei consigli dei bravi medici» continua il gran maestro venerabile. Che, come il collega maestro Bisi, ricorda che «fra i nostri affiliati prevalgono di gran lunga i vaccinati, nella convinzione che più ci si vaccina più si restringe l’area di rischio».
La Storia mostra come massoneria e vaccinazioni abbiano una storia intrecciate. E che molti famosi dottori che negli ultimi due secoli hanno propalato la vaccinazione siano stati affiliati a logge, spesso in modo aperto.
Chi in questi anni ha seguito Renovatio 21 non proverà alcuna sorpresa nello scoprire che il grembiule è super-vaccinista. Abbiamo accennato alla cosa molteplici volte, anche se non vi è letteratura specifica sulla questione. Se si tratta di una disposizione interna, deve essere molto importante, perché tenuta per quanto possibile in segretezza.
Bisogna capire che non si tratta solo di l’opinione razionale dei massoni di oggi fronte alla storia del giorno, cioè la pandemia covidica. Si tratta, invece, di un fenomeno storico. di un pattern che vediamo ripetersi nei secoli.
La Storia mostra come massoneria e vaccinazioni abbiano una storia intrecciate. E che molti famosi dottori che negli ultimi due secoli hanno propalato la vaccinazione siano stati affiliati a logge, spesso in modo aperto.
Michele Francesco Buniva (1761-1834), fu veterinario, botanico, «patriota» (con periodi di esilio in Francia), ma è ricordato soprattutto come il medico responsabile dell’introduzione della vaccinazione in Piemonte. Buniva aderì alla loggia Des Sincères Amis l’8 ottobre 1806. Nel 1799 Buniva fu nominato capo della loggia massonica di Pinerolo. Il Buniva certo aveva agganci internazionali: nel 1800 divenne nominato membro del «Comitato parigino del vaccino», viaggiando in Inghilterra per apprendere la tecnica di Edward Jenner, il medico di campagna che appena tre anni prima – nel 1797 – aveva cominciato a diffondere la sua vaccinazione antivaiolosa.
Lo stesso Jenner – ma questo è risaputo – era massone
Lo stesso Jenner – ma questo è risaputo – era massone. Divenne libero muratore il 30 dicembre 1802, nella Loggia Faith and Friendship #449. Dal 1812 al 1813 prestò servizio come maestro venerabile della Royal Berkeley Lodge. Secondo alcune fonti, fino quasi alla sua morte egli presenziò a varie cerimonie massoniche. Non solo Edward: per la famiglia squadra e compasso sono state una costante – il nipote di Edward, Henry Jenner, fu Maestro per i primi due anni della Loggia e in seguito Gran Maestro Provinciale per Bristol. Robert F. Jenner, figlio di Edward, fu Maestro di Loggia nel 1827, 1828, 1847 e 1848, mentre un altro nipote, il Rev. G.C. Jenner, fu Segretario di Loggia e Gran Cappellano Provinciale per Bristol.
Vincenzo Comi (1765-1830), medico e chimico, anche lui considerato «patriota» dalla storia nazionale (fondò la Società Patriottica di Teramo) fu invece colui che introdusse la vaccinazione antivaiolo in Abruzzo. Qualificato come «medico e chimico teramano, membro della Loggia del 1775». Comi fu amico del teramano Melchiorre Delfico, personaggio a cui sono intestate varie logge massoniche.
Il 22 dicembre 1888 venne vara la legge 5849 «Sulla tutela della igiene e della sanità pubblica», detta più comunemente legge Crispi-Pagliani. Si tratta della prima grande riforma sanitaria del Paese sorto con il (massonicissimo) Risorgimento. La legge creava dentro al Ministero dell’Interno una Direzione sanitaria quasi a suggerire come la Sanità costituisse per il potere un problema di ordine pubblico, oggetto di informazione e repressione. Di fatto, la Crispi-Pagliani ordinava i Comuni la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose, e quindi l’obbligo vaccinale. Guarda caso, ambedue i firmatari risultano massoni. Francesco Crispi (1818-1901) fu gran Maestro della loggia massonica del GOI a Palermo «I Rigeneratori del 12 gennaio 1848 al 1860 Garibaldini». Si dice quindi che nel 1862 fu lo stesso Crispi a ordire la cerimonia per iniziare Garibaldi alla Massoneria. Lugi Pagliani (1847-1932), medico igienista, fu iniziato nel 1888 nella loggia massonica della capitale «Cola di Rienzi» (affiliata al GOI). Negli anni 1890 divenne Consigliere dell’Ordine e membro della Commissione di solidarietà massonica. Rieletto nel Consiglio dell’Ordine del Grande Oriente d’Italia, fu nominato nel 1908 membro effettivo del Supremo Consiglio del Rito scozzese antico ed accettato. Pagliani era un mangiapreti: si ricorda di quando nel 1907 tuonò contro il catechismo alle elementari.
Il caso più eclatante di Luigi Sacco (1769-1836) , altro personaggio che, ascritto alla massoneria, fece della vaccinazione della popolazione, specie quella più renitente per questioni spirituali (a quei tempi la vaccinazione era considerata dal volgo una sorta di bestialità contronatura). Sacco arrivò a confezionare e far circolare una falsa omelia (pubblicata in un opuscolo intitolato Omelia sopra il Vangelo della XIII domenica dopo la Pentecoste) da parte di un’inesistente prelato di un’esistente citta tedesca (il «vescovo di Goldstat») che spingeva i fedeli cattolici alla vaccinazione, dissolvendo gli scrupoli. La lettera fu recapitata a molti parroci affinché la inserissero nelle loro stesse omelie. Difficile non vedere anche qui, oltre che la frode turlupinante, anche il disprezzo per il popolo cattolico e i suoi pastori. Sacco fu un anticipatore anche del green pass: egli fornì al governo i nomi di 130 mila persone che aveva vaccinato in Alta Italia più circa 120 mila nelle province venete. Come dire. Vaccinazioni e database andavano a braccetto anche 200 anni fa – il tutto, allora come oggi, condito da menzogne e fake news. A fine carriera si vantò di aver inoculato un milione e mezzo di persone, di cui 500 mila trattati personalmente. Vero Terminator vaccinale del primo ottocento, vaccinator senza scrupoli che oggi dà il nome ad un importante ospedale e a chissà quante vie nelle città italiane.
La lista dei massoni vaccinatori potrebbe andare avanti, forse fino ai giorni nostri.
Tanti medici, tanti scienziati, farmacisti, etc., tutti a ridosso dell’invenzione di Jenner (alcuni, perfino, sembrano anticiparne le mosse!), tutti convinti, nonostante le resistenze della popolazione, della missione di vaccinare il maggior numero di persone possibili. Tutti in contatto, tutti in grado di stipulare programmi di inoculazione massivi in pochissimo tempo
Era massone – fu iniziato nella Loggia Fidelity n. 3 l’11 febbraio 1885 – Henry Solomon Wellcome (1853-1936), fondatore della grande industria farmaceutica Wellcome, che nel 1995 si fuse con la Glaxo. Il gruppo, dopo ulteriori fusioni, divenne l’odierna GSK, Big Pharma di punta dell’industria della vaccinazione. Nell’aprile 2014, Novartis e Glaxo stipularono un accordo da oltre 20 miliardi di dollari USA, dove Novartis cedeva la sua attività di vaccini a GSK e di contro acquisiva le attività di quest’ultima in materia di cancro. In anni recenti GSK ha comprato altre aziende produttrici di vaccino, consolidando il suo ruolo di potenza vaccinale globale. I suoi impianti e laboratori sono in tutto il mondo. Come dice orgogliosamente il suo sito, «è l’unica azienda biotecnologica che ricerca, sviluppa, produce e distribuisce vaccini in Italia».
Et si parva licet: un noto virologo vaccinista, reso famoso dai social media, finì anni fa in una lista di massoni italiani uscita su un sito. Lui negò. Non essendo noi in grado di corroborare la veridicità di quell’elenco, crediamo al dottore. Tuttavia dobbiamo pure notare come in quel documento sarebbero comparsi anche i nomi di medici che, ci dicono, si sarebbero poi visti in seguito in circuiti no-vax. Chissà se è vero; e se è vero, chissà perché…
Insomma: tanti medici, tanti scienziati, farmacisti, etc., tutti a ridosso dell’invenzione di Jenner (alcuni, perfino, sembrano anticiparne le mosse!), tutti convinti, nonostante le resistenze della popolazione, della missione di vaccinare il maggior numero di persone possibili. Tutti in contatto, tutti in grado di stipulare programmi di inoculazione massivi in pochissimo tempo.
Vi starete chiedendo: perché? Perché la massoneria avrebbe questo interesse per la vaccinazione e il suo processo?
Vi starete chiedendo: perché? Perché la massoneria avrebbe questo interesse per la vaccinazione e il suo processo?
Possiamo tentare una risposta. Come scritto varie volte da Renovatio 21, circola da anni questa idea del vaccino come «battesimo laico», parola alla quale bisogna sempre drizzare le antenne, perché «laico», nel contesto di una nazione come l’Italia fondata dai grembiulini, significa spesse volte «massonico».
A scriverlo nero su bianco fu lo strano scrittore britannico Samuel Butler «La vaccinazione è il sacramento medico corrispondente al battesimo» annotava lo scrittore britannico Samuel Butler (1835-1902). Tuttavia, tale formula riemerge ciclicamente sul discorso pubblico dei progressisti italiani in decenni diversi, ad esempio nel 2009, oppure 8 anni più tardi quando con la legge Lorenzin alcuni cominciarono a diffondere l’idea di un «battesimo laico».
«La vaccinazione è un battesimo laico. Accoglie i bambini nella società proteggendoli e proteggendo gli altri dalle gravi malattie. Mi pare che in fondo non manchino le similitudini con il battesimo religioso».
Il fine è una sostituzione religiosa. Il cristianesimo, o il fetido rottame che ne resta, deve essere rimpiazzato in via definitiva come la religione laica, la religione del progresso, della scienza, etc. Cioè, con il credo massonico, più o meno evidentemente esibito
Siamo quindi dinanzi ad una bella confessione: il fine è una sostituzione religiosa. Il cristianesimo, o il fetido rottame che ne resta, deve essere rimpiazzato in via definitiva come la religione laica, la religione del progresso, della scienza, etc. Cioè, con il credo massonico, più o meno evidentemente esibito.
La Trascendenza, il divino, devono essere sostituiti con il razionalismo e la materia. Il Dio della Vita va ucciso per intronare al suo posto il Grande Architetto, un programmatore a cui la Vita deve sottomettersi.
Così come milioni di esseri umani oggi sottomettono le loro cellule al piano di vaccinazione mondiale; così come la vita è sottomessa al programmatore per la riproduzione (con ormoni sterilizzanti, aborti, bambini sintetici prodotti in laboratorio).
La distruzione della Chiesa e della sua influenza sulla popolazione sono da sempre la raison d’être della Massoneria. Ora l’obbiettivo è vicino. Ha dato una mano la follia mondiale del COVID, sì. Ma, soprattutto, ha dato una mano la Chiesa cattolica di questi anni.
La Trascendenza, il divino, devono essere sostituiti con il razionalismo e la materia. Il Dio della Vita va ucciso per intronare al suo posto il Grande Architetto, un programmatore a cui la Vita deve sottomettersi
Perché, scriveva quasi due secoli fa un intelligentissimo manuale massonico per la conquista della società:
««Quello che noi dobbiamo cercare ed aspettare, come gli ebrei aspettano il Messia, si è un Papa secondo i nostri bisogni (…) con questo solo, per istritolare lo scoglio sopra cui Dio ha fabbricato la sua Chiesa (…) Noi abbiamo il dito mignolo del successore di Pietro ingaggiato nel complotto, e questo dito mignolo val per questa crociata tutti gli Urbani II e tutti i S. Bernardi della Cristianità. (…) Or dunque, per assicurarci un Papa secondo il nostro cuore, si tratta prima di tutto, di formare, a questo Papa, una generazione degna del regno che noi desideriamo (…) Volete voi rivoluzionare l’Italia? Cercate il Papa di cui noi vi abbiamo fatto il ritratto» (Istruzione segreta dell’Alta Vendita, citata in Delassus, Il problema dell’ora presente)
Sì. Un papa secondo il loro cuore. Un papa vaccinatore.
Celo.
Roberto Dal Bosco
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
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Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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