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Vaccino COVID e obiezione di coscienza

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Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avvocato Maria Cecilia Peritore. Le opinioni degli scritti pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21. Dell’avvocato Peritore Renovatio 21 aveva già pubblicato le «Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale».

 

 

 

1. PREMESSA

 Che la coscienza possa obiettare qualcosa al cospetto di una legge ingiusta, è storia antica (ben chiara a Sofocle, nella sua Antigone); che, tuttavia, solo in epoca molto recente ha trovato un concreto sviluppo concettuale e, di riflesso, giuridico. 

 

   Si dice infatti: dura lex sed lex, e con ciò non si allude tanto alla «durezza» di conseguenze previste per legge e percepite come giuste, quanto piuttosto ad una norma difficile da digerire, a conseguenze che la coscienza non accetta. Perché, appunto, la norma non è da tutti condivisa nel suo sostrato etico.  

 

La legge è il terreno sul quale si incontrano, o si scontrano, ovvero dialetticamente si rapportano, persona, società civile e Stato: la persona con la sua coscienza individuale e le sue motivazioni etiche, religiose, esistenziali; la società civile, con i convincimenti di liceità/illiceità diffusi in un certo tempo e in un certo luogo; lo Stato, con le sue prerogative/incombenze di ordine pubblico. Dalla tensione tra queste componenti scaturiscono norme alle quali si deve tributare obbedienza e, a certe condizioni, si può consentire disobbedienza.

 

La necessità di porre in equilibrio normatività, convinzioni socialmente condivise e libertà di coscienza delle minoranze si pone in maniera a volte addirittura drammatica nei settori della vita dell’uomo che diritto ed etica si trovano a condividere. Ad esempio la questione della coscienza viene fuori prepotentemente quando è «questione di vita o di morte»: aborto, eutanasia, uso delle armi, ecc.. 

 

L’interrogativo che pongo è se, in relazione ai vaccini anti SARS-CoV-2, sia ammissibile una obiezione di coscienza, e se essa debba essere necessariamente riconosciuta con legge per essere azionata.   

 

 

2.L’art. 32 della Costituzione e i vaccini obbligatori in Italia; la disobbedienza civile

Secondo l’art. 32 della Costituzione «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». 

 

Nella mens della Costituente il principio di riserva di legge era il «ferro dietro la porta» dell’ordine democratico: se le leggi le fa il Parlamento e il Parlamento è eletto dal popolo, nessun governo potrà imporre leggi non accettate dal popolo (salvo le ipotesi residuali della decretazione d’urgenza), trasformando la democrazia in tirannide. Ed in ogni caso, ancor più inviolabile della riserva di legge, vi è il principio costituzionale del rispetto della persona umana. 

 

La materia dei vaccini obbligatori in Italia è stata affrontata di recente, prima della cd. pandemia, dalla Legge 119/2017, che ha stabilito l’obbligatorietà di alcuni vaccini per la popolazione tra 0 e 16 anni. Conseguenze previste della mancata vaccinazione: mancata ammissione agli asili nido e alle scuole materne fino a 6 anni. Dopo i 6 anni il minore non vaccinato viene ammesso a scuola, i genitori devono dare comunicazione della scelta e possono essere colpiti da sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo. 

 

Pur essendo un’obbligatorietà sanzionata in modo lieve, la Corte Costituzionale ha a suo tempo stabilito i tre punti fermi affinché l’obbligo vaccinale possa essere ritenuto conforme ai principi costituzionali: 

 

1) il vaccinato non deve essere danneggiato dal trattamento;

 

2) il vantaggio per la collettività deve essere certo;

 

3) deve essere previsto un equo indennizzo per gli eventi avversi.  

 

Dunque, in riferimento ai vaccini per la popolazione scolastica, soppesando le restrizioni e le sanzioni imposte agli obiettori e i requisiti per la legittimità dell’obbligo, pare sia stata e sia concretamente consentita la disobbedienza civile, intesa come scelta dissidente operata da una minoranza per ragioni anche non di coscienza (ad es., salute individuale, etc.).  

 

È interessante osservare come in quel caso il pagamento della sanzione (ma, in verità, non trovo notizia dell’avvio di alcun procedimento sanzionatorio: sic!) estingua l’obbligo vaccinale. 

 

Appare evidente, e a mio giudizio suscettibile di verifica costituzionale, la disparità di trattamento tra chi è contro i vaccini «scolastici» e chi è contro il vaccino anti-SARS-CoV-2: mentre i primi sono sanzionati soltanto con l’impedimento alla frequenza dei bimbi negli asili nido e, successivamente, con il pagamento di una modesta sanzione pecuniaria che estingue l’obbligo, i secondi sono stati impediti nell’attività lavorativa e, pur pagando la sanzione, non estinguono l’obbligo. 

 

La concreta possibilità di agire secondo il proprio personale convincimento, pur subendo qualche disagio, non viene riconosciuta a chi è contro il vaccino anti SARS–Co-2, nonostante la malattia in questione sia, per gravità e diffusività, certamente meno grave rispetto a malattie come la poliomielite, la difterite, etc.

 

Quindi, già in relazione alla possibilità di praticare la disobbedienza civile (bacino più ampio dell’obiezione di coscienza, caratterizzata da motivazioni etico-religiose), si evidenzia una disparità di trattamento a mio avviso illegittima.  

 

 

3. Obiezione di coscienza: definizione e riconoscimenti di legge in Italia

L’obiezione di coscienza (la parola «obiezione» deriva dal latino obicĕre: contrapposizione, rifiuto) si definisce come il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali, di carattere etico – religioso, radicati nella propria coscienza individuale.

 

L’obiezione di coscienza in Italia coincide in origine con l’opposizione, e conseguente renitenza, alla leva obbligatoria; dopo molti processi e molte condanne, grazie soprattutto all’opera di 2 sacerdoti cattolici, don Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, e del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, fu riconosciuta con l. 772/72.

 

Il diritto all’obiezione fu poi riconosciuto ai sanitari dalla legge sull’aborto, la 194/78; successivamente, con l. 413/93 fu riconosciuto in relazione alla sperimentazione sugli animali; infine, con l. 40/2004 in relazione alla procreazione medicalmente assistita.  

 

 

4. La libertà di coscienza come valore costituzionale: gli artt. 2, 13, 19 e 21

L’obiezione di coscienza, pur non espressamente prevista dalla Costituzione, è un diritto costituzionalmente tutelato.

 

Ciò si desume dall’art 2 Cost., che attribuisce alla libertà di coscienza il rango di diritto inviolabile; dall’art 19 Cost. in tema di libertà religiosa, intesa come specificazione della libertà di coscienza; dall’art. 13 Cost. in tema di libertà personale, ivi ricomprendendosi anche la libertà morale; dall’art. 21 Cost. in tema di libertà di pensiero e di espressione in quanto manifestazioni della personalità umana.

 

 

5. Il diritto all’obiezione: secundum legem, praeter legem o contra legem?

Ma in che modo il diritto all’obiezione di coscienza può essere reso effettivo, operativo?    

 

La domanda che si pone è se l’obiezione di coscienza debba necessariamente essere riconosciuta caso per caso dalla legge (sono i casi sopra riportati), ovvero se possa essere riconosciuta, quale diritto costituzionalmente garantito, a prescindere dalla esistenza di una norma positiva o addirittura contro di essa. In effetti, oltre alle quattro ipotesi codificate (aborto, servizio militare, ecc.), sono individuabili alcune ipotesi di estensione interpretativa della normativa (ad es., il farmacista per la vendita della pillola abortiva). E sono poi configurabili ipotesi di obiezione del tutto nuove, dipendenti dalle nuove possibilità offerte dalla biomedicina (ad es., utero in affitto). 

 

L’obiezione di coscienza rispetto al vaccino obbligatorio anti SARS–Cov–2 dovuta a motivazioni etico-religiose pro vita potrebbe essere una nuova ipotesi non prevista dalla legge.

 

 

6. La soluzione: il diritto di obiettare

Secondo autorevoli giuristi (Mantovani), ancorare l’effettività dell’obiezione di coscienza alla previsione legislativa di specifiche ipotesi non suscettibili di estensione analogica rappresenta un vulnus alla Costituzione, che appunto prevede, agli articoli sopra riportati, il diritto alla libertà di coscienza come diritto della persona, generale, effettivo ed immediatamente azionabile. 

 

Considerare la necessità di una espressa previsione di legge caso per caso significa configurare l’obiezione di coscienza in termini di eccezione, ossia di beneficio concesso al singolo in via eccezionale rispetto ad una generale previsione di obbedienza alla legge; convincimento errato, poiché l’obiezione non è la concessione speciale fatta dallo Stato ad una minoranza, ma una diversa regolamentazione motivata dalle qualità soggettive della persona dell’obiettore, ossia, da una particolare qualità della sua coscienza. 

 

Aderire alla tesi più restrittiva, peraltro, comporterebbe indubbie iniquità applicative: la storia dell’obiezione di coscienza è costellata di condanne subite da tanti a causa della formale violazione di leggi per le quali solo dopo molti anni fu consentita l’obiezione: pensiamo alla questione della renitenza alla leva, risolta con legge dopo circa un secolo di condanne e battaglie.

 

Tra l’altro, nuove acquisizioni scientifiche in materia di biomedicina sono e saranno all’origine di situazioni nuove, che impongono al singolo scelte rilevanti dal punto di vista etico –religioso: penso all’utero in affitto, all’eutanasia, etc.

 

È quindi da ritenere preferibile la configurazione di un diritto generale all’obiezione di coscienza non tipizzato in ipotesi specifiche normativamente previste quale numerus clausus, ma ancorato a presupposti e requisiti costitutivi, regolato nel suo concreto esercizio, limitato per non entrare in conflitto con altri principi di rango costituzionale.

 

Ciò consentirebbe la tutela della libertà di coscienza in tutte le ipotesi anche non specificamente previste dalla legge, purché ne ricorrano i requisiti generali di ammissibilità, requisiti che consentono di evitare l’eccessiva soggettivizzazione. 

 

 

7. Requisiti 

I requisiti per il riconoscimento di legittimità della condotta di obiezione potrebbero essere:

 

1)l’esistenza di un conflitto tra due interessi costituzionalmente garantiti; 

 

2) l’esistenza di motivazioni etico – religiose e non meramente utilitaristiche espresse con pubblica evidenza e in tempo antecedente ai fatti;

 

3) la salvaguardia del principio di bilanciamento tra interessi contrapposti.  

 

In questo modo verrebbe ad essere salvaguardata l’effettività della libertà di coscienza nei casi in cui essa «vive» il conflitto con maggiore drammaticità, mentre le posizioni non radicate nella coscienza morale come espressione di diritti indisponibili ma dovute ad un mero giudizio di valore /disvalore/ utilità sarebbero ricondotte nell’alveo della disobbedienza civile.

 

 

8. L’utilizzo di cellule provenienti da aborti volontari nei vaccini: una possibile obiezione? 

È ormai notorio che nello sviluppo, nella produzione ovvero nella sperimentazione (test) di molti vaccini, e segnatamente di quelli contro il COVID-19 siano utilizzate linee cellulari ricavate da materiale biologico proveniente da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti volontariamente.

 

La questione della liceità morale dell’utilizzo di tali farmaci da parte degli utenti finali e la verifica della loro «compatibilità» con la condanna dell’aborto espressa costantemente dalla Chiesa Cattolica è stata affrontata dalle Istituzioni Pontificie (Pontificia Accademia per la Vita e Congregazione per la Dottrina della Fede) fin dal 2005, e da ultimo con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 del 21 dicembre 2020. Tale documento «assolve» pienamente la coscienza del cattolico a tal proposito, sulla scorta di una considerazione del carattere «remoto» della cooperazione compiuta con la condotta di utilizzo del farmaco rispetto al male rappresentato dall’aborto; del resto è nota la posizione assunta dal Vaticano in ordine alla campagna vaccinale.

 

Ma non poche voci di Vescovi si sono levate proponendo una diversa impostazione della questione morale, che per molti cattolici resta irrisolta ovvero risolta in modo difforme dal documento vaticano, ovvero con il radicale rifiuto di farmaci che prevedano l’impiego, in qualsiasi fase, di linee cellulari fetali.        

 

Senza voler approfondire qui questo specifico aspetto, e rinviando per chi vuole al mio articolo del 7 luglio 2021 pubblicato sul sito di Renovatio 21, le ragioni poste a fondamento del rifiuto della inoculazione di tali farmaci da parte di molti cristiani appaiono serie e profondamente radicate nella coscienza morale.

 

Infatti non persuade la considerazione, propria dell’Istituzione vaticana, secondo la quale l’utilizzo di linee cellulari preparate a partire da tessuti prelevati mediante dissezione di bambini abortiti non rappresenta in sé una condotta di partecipazione al male in quanto si tratterebbe di cooperazione remota, materiale e passiva.

 

Non persuade perché, quand’anche non vi fosse collegamento causale tra la condotta  di chi pratica l’aborto e la condotta di chi si giova del prodotto abortivo, sarebbe pur sempre ravvisabile, da parte di quest’ultimo soggetto, un atto di appropriazione e di vantaggio tratto dal frutto dell’illecito che non appare né occasionale né irrilevante. In diritto sono ben note varie forme di partecipazione illecita al reato altrui, che non si atteggia solo come concorso ma che può anche consistere in favoreggiamento o concorso di cause indipendenti.

 

È dunque ben possibile che un cristiano avverta come inaccettabile per sé l’utilizzo di preparati che in qualsiasi modo, anche remoto, presuppongano e si giovino di una pratica moralmente illecita come l’aborto.    

 

Pertanto a mio giudizio è certamente possibile sollevare obiezione di coscienza rispetto all’obbligo vaccinale in questione, a ciò non ostando la posizione assunta dalla Congregazione e ben potendo il singolo credente dichiarare la propria adesione ad un diverso convincimento, peraltro condiviso da molti prelati (vescovi austriaci firmatari di un documento, Mons. Schneider, Mons. Viganò, etc.) e da molte associazioni pro vita.  

 

Ricorrerebbero i requisiti sopra menzionati: il conflitto tra l’interesse alla salute pubblica e il rispetto della ferma condanna dell’aborto quale espressione della coscienza individuale; la serietà della motivazione del dissenso, radicato nella coscienza etico –religiosa di chi assume il carattere indisponibile e non negoziabile del diritto alla vita fin dallo stadio iniziale; (ove ricorra) la pubblica e anteatta evidenza dell’opposizione; il bilanciamento degli interessi, non essendo ragionevole ritenere, soprattutto alla luce delle recenti evidenze in materia di efficacia dei vaccini, che il mantenimento di una piccola frangia di popolazione non vaccinata possa incidere significativamente sulla salute pubblica.

 

 

9. De jure condendo: tante obiezioni o un solo diritto all’obiezione ?

Consideriamo il multiculturalismo e l’esistenza di contrapposte convinzioni etico-religiose; le acquisizioni scientifiche che pongono sempre nuovi interrogativi in materia di bioetica; l’esperienza storica delle ipotesi «codificate» di obiezione di coscienza; concluderemo che, senza la generale previsione di un diritto all’obiezione, ci sarà sempre qualcuno soggetto a sacrificare o la propria coscienza e libertà ovvero il proprio denaro, lavoro, etc.

 

Poi i movimenti di opinione (ammesso che il futuro ancora li possa contemplare) opereranno per introdurre nuove ipotesi di obiezione di coscienza; ma frattanto chi avrà pagato, avrà pagato. Basti ricordare che la battaglia per l’obiezione di coscienza al servizio militare è durata circa un secolo, e non so quante condanne per renitenza alla leva.

 

Al contrario, il riconoscimento di un diritto all’obiezione di coscienza in generale, già previsto dalla Costituzione, prudentemente regolamentato, ancorato a presupposti generali e non relegato in espresse eccezionali previsioni, consentirebbe il rispetto delle opinioni di minoranze dissenzienti e la convivenza civile, e contrasterebbe efficacemente derive autoritarie e radicalizzazioni altrimenti inevitabili.

 

 

Avv. Maria Cecilia Peritore 

 

 

 

Licata, 27 dicembre 2022

 

 

 

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.

 

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Elone trilionario, verso Marte e l’apocalisse

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Elon Musk è divenuto il primo trilionario della storia umana. L’avvenimento è così unico che l’italiano non ha nemmeno una parola certa per il fenomeno: alcuni giornali scrivono triliardario. La confusione sul termine è generale: secondo l’uso, un trilione 10¹²  è composto da mille miliardi nella scala anglosassone, oppure 10¹⁸ (un milione di bilioni, o un miliardo di miliardi) nell’italiano classico;  un triliardo è 10²¹, cioè mille miliardi di miliardi, secondo la cosiddetta scala lunga della nostra lingua.

 

Come a dire che la cultura umana, la mente umana stessa, non è preparata per simili cifre: come l’elevazione a potenza, di cui difficilmente si percepisce la misura al di fuori della concentrazione matematica.

 

Il trilione raggiunto da Musk è 1.000 miliardi di dollari (se usassimo la scala ufficiale italiana, Musk sarebbe definito un «bilionario»), anzi per la precisione 1,11 trilioni, ottenuti grazie alla storica quotazione in borsa (IPO, nel gergo finanziario anglo) di SpaceX, l’azienda che produce razzi e satelliti – e non solo per uso civile.

 

Si realizza così la profezia proferita anni fa dal futurologo Peter Diamandis, fondatore di XPRIZE e serial entrepreneur nel settore spaziale (tra cui Planetary Resources per l’estrazione mineraria di asteroidi): il primo trilionario sarà un imprenditore spaziale. Eccolo.

 

Secondo i dati spalmati, tra stupore ed indignazione, sulla stampa mondiale, la crescita della fortuna di Musk nell’ultimo anno è stata di 1 milione di dollari al minuto. Secondo Oxfam, il patrimonio di Elon  ha superato la ricchezza combinata del 46% più povero della popolazione mondiale (circa 3,8 miliardi di persone). Spendendo 1 miliardo di dollari all’anno (circa 2,7 milioni al giorno), Musk impiegherebbe oltre 1.000 anni a esaurire il suo intero patrimonio.

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Secondo i calcoli attuali, Musk ha superato i record storici dell’era moderna come John D. Rockefeller, il petroliere fondatore della Standard Oil considerato l’uomo più ricco della storia americana ed europea degli ultimi secoli. Rockefeller – discendente di una famiglia già dedita all’antiumanismo, contro il cui immane impero economico lo Stato americano lanciò delle leggi antitrust all’inizio del Novecento, quando sembrava potersi pigliare l’intera economia USA e non solo – al suo picco (circa nel 1937) controllava una ricchezza stimata oggi tra i 400 e i 500 miliardi di dollari se adeguata all’inflazione. Alcuni storici, calcolando la sua quota rispetto al PIL statunitense dell’epoca (circa l’1,5%), spingono il valore teorico fino a 900 miliardi. Elone ha superato stabilmente queste cifre.

 

Elon a questo punto vale tre volte il PIL del natìo Sudafrica (circa 400 miliardi di dollari), Paese con cui è in lotta, per il razzismo antibianco e perché lo esclude dai business come quelli di Starlink. Figuriamoci anche qualche proporzione europea: il PIL del Belgio ha un valore nominale di circa 776 miliardi di dollari, il PIL della Svezia si attesta a circa 760 miliardi di dollari, il PIL dell’Irlanda è 598 miliardi di dollari,  il PIL della Danimarca è di circa 500 miliardi di dollari,  il PIL del Portoganno è di circa 380 miliardi di dollari, il PIL della Svizzera ammonta a circa 935-940 miliardi di dollari. Il PIL nominale dell’Italia si aggira oggi intorno ai 2.370 miliardi di dollari (circa 2.200 miliardi di euro).

 

A questo punto, all’orizzonte può apparire solo Marco Licinio Crasso, il magnate della Roma antica che possedeva una fortuna stimata pari all’intero bilancio annuale dello Stato romano. Crasso, come diremo più sotto, è un esempio ben presente nella mente di Musk  (cultore della Roma antica e indagatore della sua caduta), ma non per questioni di ricchezza economica.

 

La questione è che tutto questo Elone lo ha meritato. Un dato incontrovertibile che pure i goscisti con la bava alla bocca dovrebbero riconoscere: tutte le sue aziende hanno ottenuto risultati di crescita mai prima veduti. Qualcuno, in queste ore, ricorda quando non tanti anni fa, nel 2012, le azioni Tesla valevano 2 dollari: ora stanno a 406.

 

In quegli anni conosciuto ingegeri aerospaziali, con dottorati complicatissimi e una passione tale da mettersi a disegnare razzi durante le vacanze, che hanno tentato di spiegarmi che l’idea del razzo riutilizzabile era fisicamente impossibile, e Musk era quindi, semplicemente, «un pazzo»: ora grazie alla tecnologia – mai raggiunta dalle superpotenze nucleari durante la Guerra Fredda e dopo –  SpaceX effettua più lanci orbitali di tutte le altre agenzie spaziali e aziende aerospaziali del mondo messe insieme. Con circa 170 lanci annui (eseguiti tramite la flotta Falcon e Starship), l’azienda domina incontrastata il mercato globale dei vettori spaziali, mentre l’intera Cina si aggira intorno ai 50 lanci e la Russia e l’Europa ne effettuano molte meno. La ragione è semplice: l’idea di Elone di rendere riutilizzabili i razzi ha abbattuto i costi della messa in orbita.

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Così SpaceX si è preso più di un primato, ma un nodo strategico globale, storico: lo Stretto di Ormuzzo verso lo spazio. Ha popolato l’orbita bassa (LEO) di circa 10.400 satelliti Starlink attivi e funzionanti, su un totale di oltre 12.100 satelliti lanciati da SpaceX a partire dal 2019. Può offrire internet ad altissima velocità a chiunque, in qualsiasi punto del globo. In pratica, un giorno potrebbe schioccare un dito e far sparire tutti i colossi telefonici della Terra – è un immane monopolio sulle telecomunicazione ancora solo potenziale, sottaciuto.

 

Ora Musk prepara, in relativo silenzio, un altro monopolio, forse ancora più determinante: quello sull’Intelligenza Artificiale. Lo spazio, è saltato fuori, sarà fondamentale per lo sviluppo delle macchine pensanti. Perché nello spazio il raffreddamento è gratis, come lo è, e ad abundantiam, l’energia solare – un grande pallino anche aziendale di Musk (aveva fondato la ditta di pannelli Solar City, poi confluita in Tesla), il quale è seguace convinto delle teorie  dell’astronomo sovietico Nikolaj Kardashev, che ancora negli anni Sessanta classificava le civiltà possibili nell’universo in base alla capacità di controllare e sfruttare l’energia degli astri vicini al proprio pianeta di origine prima e poi di tutta la galassia.

 

Non si tratta più di fantascienza. Lo ha spiegato, in chiarezza, uno degli investitori più noti della nuova Silicon Valley, Shawn Maguire, già noto per il suo aperto supporto a Trump nonché per le posizioni sioniste ed anti-iraniane (la moglie è un’esule persiana).

 

«Nel 2019 era prevedibile che Starlink avrebbe funzionato e generato enormi profitti, e avevamo ragione. Ora ci troviamo in una situazione molto simile a quella di Starlink nel 2019 per quanto riguarda le infrastrutture di Intelligenza artificiale e il calcolo orbitale» ha dichiarato il Maguire al momento dell’IPO. «Credo che si stia sottovalutando il livello di sviluppo raggiunto dal prodotto di calcolo orbitale».

 


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Riguardo al mercato potenziale totale (TAM) di 22 trilioni di dollari cui aspirerebbe SpaceX, Maguire ha risposto: «qual è secondo lei il TAM per l’intelligenza artificiale? E per tutte le infrastrutture di calcolo tra 50 anni? (…) Si sta sottovalutando la quantità di infrastrutture che verranno costruite nello spazio e la facilità con cui sarà possibile accedere all’energia spaziale (…)Siamo all’inizio di quest’era dell’Intelligenza Artificiale e raddoppieremo o triplicheremo la quantità totale di informazioni a cui avremo accesso nel prossimo decennio, quindi sì, credo fermamente nel TAM, e oserei dire che è addirittura una sottostima».

 

E quindi, due tasselli dell’opera di Musk, lo spazio e l’AI, si stanno incontrando – producendo una potenza finanziaria, e non solo, mai vista. Non sono i soli. È ancora più rilevante capire come si inseriranno gli altri pezzi: ad esempio i robot umanoidi, prodotti da Tesla, che verranno certamente animati con l’IA di xAI, la quale, possiamo immaginare, ingurgita dati da X (fu Twitter), da Grok, e dai milioni di auto elettriche in circolazione – nell’attesa che un ulteriore salto di machine learning sia reso possibile a partire dai cervelli umani connessi al computer tramite il chip Neuralink.

 

Optimus, l’androide che Tesla sta mettendo in produzione, sarà, ha spiegato Musk, il più grande prodotto di sempre: ogni casa ne vorrà uno, perché fare le pulizie e gli altri lavori che i cittadini non vogliono più fare: ecco la disruption, la disintermediazione, non solo delle COLF ma anche della retorica degli immigrati.

 

È cosa nota che tali robot, una volta perfezionati, costituiranno la base per la colonizzazione di Marte, il fine dichiarato di Musk da quando, più di due decadi fa, si presentò ad una riunione della Mars Society (un’associazione, che raccoglieva anche qualche ex NASA, di menti che peroravano la causa dell’uomo sul pianeta rosso) lasciando giù una donazione da 5000 dollari, cifra mai vista prima dai marzianisti organizzati.

 

Musk ora ha il razzo per arrivare in terra marziana lo Starship, nota precedentemente come BFR («Big Fucking Rocket», «razzo fottutamente grande»), un astronave grande come un edificio, il cui lanciatore può pure riutilizzare. I primi a toccare il pianeta potrebbero essere non umani, ma umanoidi. Anche qualora per questioni di spettacolo ci mandassero degli astronauti, è chiaro che a rimanerci e fare il lavoro di costruire le basi dell’avamposto marziano saranno i robotti. Il Terraforming del pianeta rosso, cioè la sua trasformazione in ambiente antropico, con aria respirabile, passerà attraverso le aziende di Musk. Si tratta, materialmente, del più grande cambiamento prodotto dall’umanità, ed è pubblicamente incluso nella mission di SpaceX già nel 2022: «rendere la vita multiplanetaria», lo slogan ripetuto ancora oggi ad ogni pié sospinto dall’imprenditore auto-robo-informatico-spaziale.

 

Qui c’è da fare il primo caveat, che non crediamo altri stiano considerando – Elon Musk, ultra-natalista che meritoriamente attacca la Cultura della Morte e della sterilità arrivando a dire la verità sulla pillola, sugli psicofarmaci SSRI e sul catastrofismo malthusiano, forse non è solo concentrato sul primato della vita umana, ma su qualcosa che la trascende: la coscienza.

 

È quanto emerge da alcuni suoi discorsi riguardo alle sue credenze filosofiche e la loro storia all’interno del suo percorso umano. Da ragazzo, bullizzato e fors’anche traumatizzato dal divorzio dei genitori, andò in depressione nera, contemplando le cose estreme. Si lesse tutti i possibili testi sacri senza trovare la risposta, dice. Passò alla filosofia, fa il nome del filosofo spiritualista Arturo Schopenhauer, ma anche qui non trovò niente.

 

Fu un altro libro che, inaspettatamente, gli ha dato quell’ispirazione che pare animarlo ancora oggi: la Guida Galattica per gli autostoppisti, un romanzo umoristico di fantascienza dello scrittore satirico britannico Douglas Adams. Elon rimase stregato per sempre dall’idea che la vita, e quindi la coscienza siano una sorta di macchina sorta evolutivamente dal cosmo per cercare «risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto».

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Non si tratta di un pensiero banale. In filigrana, dietro questro trilione si vedono in chiarezza i temi della Guida Galattica. I robot, i viaggi spaziali, il futuro, l’umorismo (che, nelle cose di Musk, abbonda spesso).  Teniamo presente che la coscienza qui può essere anche non umana. Ci sono gli alieni (nei quali Musk non crede: anzi dice che se ci sono li troveremo morti nelle loro case dei loro pianeti spazzati via da dispositivi di realtà virtuale come quelli che fa il suo rivale Mark Zuckerberg) ma ci sono anche le macchine pensanti…

 

È facile, considerando i pezzi posti sulla scacchiera, capire quanto questa prospettiva possa essere spaventosa. Si tratta di un transumanismo soft, montato su aziende miliardarie e una simpatia che, tra meme e polemiche centratissime (perfino sui giudici del nostro Paese!), l’uomo esprime in maniera continua ed organica, e questo a differenza di ogni altro oligarca toccatoci, da Bill Gates a George Soros in giù. Abbiamo intravisto, da certe allusioni del presidente della Repubblica italiano, quanto Elone sia distante da certi vecchi poteri costituiti.

 

E quindi, Musk, certo, può essere una figura distopica. Renovatio 21 aveva valutato, ancora anni fa, l’idea che possa trattarsi dell’anticristo, con il problema che l’iniquo, secondo la scrittura, dovrà piacere a tutti (persino agli eletti, dice l’Apocalisse di San Giovanni), mentre Elone ai sinistroidi, che purtroppo sono ancora una fetta consistente della popolazione occidentale, fa venire l’orticaria. Lui ci sguazza, nell’orticaria sinistrata e pure nelle allusioni anticristiche: eccotelo che ad Halloween va alle feste vestito da Bafometto.

 

Ripetiamo, come abbiamo fatto in passato, quello che si è lasciato sfuggire più volte negli ultimi tempi.

 

«Quest’anno, speriamo di riuscire a produrre circa 5.000 robot Optimus », aveva detto Musk agli investitori Tesla durante la riunione plenaria di Tesla del primo trimestre del 2025. «Tecnicamente puntiamo ad avere abbastanza componenti per produrne 10.000, forse 12.000, ma dato che si tratta di un prodotto completamente nuovo, con un design completamente nuovo, direi che ci riusciremo se riusciremo a raggiungere la metà dei 10.000 pezzi».

 

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«Ma anche 5.000 robot, sono le dimensioni di una legione romana, per vostra informazione, il che è un pensiero un po’ spaventoso» ha continuato significativamente Elon. «Come un’intera legione di robot, direi “wow”. Ma penso che costruiremo letteralmente una legione, almeno una legione di robot quest’anno, e poi probabilmente 10 legioni l’anno prossimo. Penso che sia un’unità piuttosto interessante, sapete? Unità di legione. Quindi probabilmente 50.000 circa l’anno prossimo».

 

Notiamo ancora una volta riferimento al concetto di legione e alla storia di Roma fa venire in mente altre considerazioni espresse dal Musk negli anni scorsi, quando gli avevano chiesto di paragonare la sua ricchezza a quella – presunta – di Vladimir Putin (il quale, per inciso, sembra apprezzare molto l’imprenditore). Quattro anni fa ancora il suo networth era di circa 240 miliardi (meno di un quarto dell’attuale) Elon fu intervistato per un documentario della testata germanica Welt, dove corresse il giornalista che lo descriveva come l’uomo più ricco della Terra.

 

«Io penso che Putin sia significativamente più ricco di me», alluse Elon. «Sì lo penso davvero. Io non posso andare ad invadere altri Paesi. Credo ci sia una vecchia citazione… forse da Crasso… non sei davvero ricco sino a che non puoi permetterti una legione».

 

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Ecco che torna Crasso, l’uomo la cui ricchezza era pari all’intera economia dello Stato della Roma antica. Elon lo ha ben presente, perché è arrivato – chissà da quanti anni – alla realizzazione che il danaro, in ultima analisi, non conta nulla: è la potenza materiale di ciò che esso può o non può comperare che conta.

 

E quindi: Musk le sue legioni se le sta costruendo da sé, e le chiama pure così: eserciti interi di robot pronti a combattere, pure nello spazio, pure su altri pianeti: chi vi arriverà vi troverà ad accoglierlo, o a cancellarlo, gli androidi muskiani.

 

Di fatto torna alla mente la Scrittura, che parla del «falso profeta» che ingannerà tutti, e sarà servito da coloro «il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo» (Ap, 17,8). Senza il suo marchio – senza il suo chip cerebrale, che ci connetterà magari ad un sistema che tutto assorbe e controlla, come pare avvenire con i dati delle sue aziende informatiche ed automobilistiche – potrebbe divenire impossibile qualsiasi attività: «e che nessuno possa comprare o vendere, se non chi ha il marchio, il nome [cioè] della bestia o il numero del suo nome» (Ap, 13, 17).

 

Non è il solo tratto che ci inquieta. Da anni registriamo la sua inclinazione sregolata per la riproduzione artificiale, che produce esseri che qualcuno può categorizzare come ulteriori casi di esseri apocalittici «il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo». Forse spinto dal dramma del primogenito, Nevada, deceduto per SIDS (la morte in culla: ci siamo già chiesti, non è che… era vaccinato?) Elone ha calcolato matematicamente come vantaggioso l’uso estensivo della provetta. Ecco i primi due gemelli IVF avuti dalla prima moglie, poi i trigemini, altri sono usciti da concubine varie – tra cui la geniale cantante canadese Claire Boucher, nota come Grimes – anche per tramite dell’utero in affitto, che qualcuno dice potrebbe essere stato usato anche nel caso della problematica attrice hollywoodiana Amber Heard, che avrebbe avuto un figlio surrogato il cui padre spermatozoico, dicono le malelingue finite su testate di gossip internazionali, sarebbe proprio Musk.

 

È curioso che il bambino che si porta sempre addietro, con relativo dramma legale con la genitrice, pare essere nato non da provetta: il piccolo X potrebbe essere stato concepito e partorito naturalmente, ma non ne abbiamo certezza, solo la sensazione data dalla madre che durante la gravidanza nel 2019 aveva pubblicata una canzona ipnotica, struggente e bellissima intitolata «So heavy I fell through the Earth» («così pesante che sono caduta attraverso la terra»).

 

È altrettanto significativo che i figli in provetta siano stati portati da Musk in udienza col papa Bergoglio, il quale non ha avuto problemi a farsi fotografare sorridente con ragazzi che provengono da un’attività ancora tecnicamente ritenuta immorale dalla dottrina cattolica. All’epoca Renovatio 21, vi vide un chiaro segno del papato del gesuita di «aprire» alla fecondazione in vitro, così come del resto sembrava fare la Pontificia Accademia per la Vita diretta da monsignor Paglia.

 


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È il mondo a cui i trilioni di Musk ci sta preparando. Androidi, umanoidi, transumanismo funzionale, implicito, ovunque. Anzi, i mondi: pensiamo al finale del film Interstellar (2013), dove viene mostrato, e con una certe indifferenza, che trovato un pianeta ospitale, la sopravvissuta vi rigenererà l’umanità utilizzando embrioni e utero artificiali portati fin lì con l’astronave.

 

No, non è più fantascienza. Da un certo punto di vista, siamo sollevati. La storia sta prendendo una piega precisa, molto visibile, in un certo senso persino razionale.

 

Quello che manca adesso è una forma concreta di pensiero e di azione, per affrontare questa ultima torsione cosmica del mondo moderno. Guardatevi intorno: nessuno, davvero, ci sta pensando, forse perché nessuno è in grado di pensarlo.

 

Eppure, sono ottimista: se avete letto fin qui, e avete realizzato quanto vado scrivendo, c’è grande probabilità che siate elementi della possibile resistenza, e quindi, della speranza dell’umanità.

 

Ciò vale più di tutto il danaro del mondo.

 

Roberto Dal Bosco

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Civiltà

La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà

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Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.  
  1. Legge e civiltà

1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.

Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.   In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.   Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.  

1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale

Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.   Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.   Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.  

1.3. La legge come baluardo difensivo della polis

Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.   Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)

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  1. Mutazione del diritto privato

Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.  

2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.

2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.   Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.   A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.   Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».   Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).  
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.   Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).   Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).   Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.   Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».   A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).

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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.

Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).   Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.   In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.   Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.  

2.3. Modifica del diritto contrattuale.

Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.   Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).   In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.

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  1. Mutazione del diritto pubblico

Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.   Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.   Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».  

3.1. La crisi della sovranità esterna

Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».   Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.   Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati ​​del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.   Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.   Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.  

3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente

La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.   La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).   In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.   E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ​​ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.   Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).

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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza

Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.   Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.   La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.   Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.  

3.4. Modifica dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.   A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.   Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.  

3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato

Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.   Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.   E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.   Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».   D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.   La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.

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  1. Le mura sono crollate

Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.   La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.   Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.   La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.   Carlos Ruiz Miguel Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela     NOTE 1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).   2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).   3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).  

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Immigrazione

Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui

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L’ultimo caso è quello della bella modella scampata per un pelo da una molestia del branco.

 

«Mi hanno inseguita e hanno iniziato a toccarmi. Ho cercato in tutti i modi di oppormi, ma erano troppi» dice la vittima nei virgolettati finiti sulla stampa.

 

I giornali sono prodighi di dettagli, tranne uno. Cioè, ci dicono come si chiama la ragazza, da dove viene (Polonia) che lavoro fa (la modella: a quanto pare esistono ancora, ma l’IA si mangerà questa professione nel giro di pochi mesi), quanti anni ha (30), dove è accaduto il fattaccio (Milano, Porta Romana, anzi per precisione via Livenza), dove stava andando (al supermercato), dove è stata colpita (è stata picchiata «con pugni al volto e all’addome»), e ci viene raccontato anche perché come si sarebbe salvata – un giovane sconosciuto avrebbe ingaggiato una colluttazione con il gruppo di malintenzionati, mettendoli, pare di capire, in fuga.

 

L’eroismo del piccolo guerriero samaritano («giovane alto e robusto, sembrerebbe italiano» scrive il Corriere lasciandosi sfuggire qualcosa) si prende il centro della notizia: visto, esistono ancora persone coraggiose, si buttano da soli contro la ridda dei molestatori, e vincono. Anzi, dalla cronaca nera, a questo punto la notizia viene ritorta ancora più pazzescamente verso la cronaca rosa: ora la ragazza – una modella, quindi bellissima, praticamente una principessa – vuole conoscere il suo salvatore, il cavaliere senza volto.

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Tutto fantastico, letteralmente. Guardate dove ci sta portando la forza impressa nell’architettura di questa notizia: è l’happy ending, è la favola. Evviva: tutti vivranno felici e contenti – soprattutti i lettori, i cittadini contribuenti per cui questa fiaba è confezionata con cura.

 

Manca solo un dettaglio: chi erano i molestatori? Negli articoli che circolano sulla vicenda non ce n’è traccia. Il lettore non affetto da formi ingravescenti di prosciutto oftalmico lo presente: ma non è che… il gruppo di molestatori… è di origine straniera? In realtà, quando parlano dell’eroe che «sembrerebbe italiano» sembrano implicitamente ammetterlo. Ma chissà.

 

Lo spettro di una parola aleggia in ogni riga dei resoconti: maranza. Eppure, il lemma non è di quelli usati ad abundantiam recentemente, al punto che lo stesso Corriere aveva dedicato articoli alla loro «moda», con tanto di analisi delle «maranzine», cioè le ragazze finite nei gruppi di ragazzini afroislamici.

 

Ora, il lettore di Renovatio 21 sa che il giornalista diligente, che voglia tenersi stretti il suo tesserino dell’Ordine, deve attenersi a ai dettami della Carta di Roma, cioè il «Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti» oggi parte integrante del «Testo unico dei doveri del giornalista».

 

Secondo la deontologia giornalistica, titolare scrivendo la provenienza etnica di un aggressore, in quest’ottica, è sbagliato: «è necessario ribadire che la provenienza o l’appartenenza culturale di una persona vanno specificate solo quando è strettamente necessario al fine della comprensione della notizia». «Evitare di “etnicizzare” le notizie non significa censurare certe informazioni?» si domandano le linee guida della Carta. «Non si chiede di censurare informazioni, ma di selezionare, tra le varie caratteristiche proprie di una persona, solo quelle veramente pertinenti a capire cosa è successo».

 

L’associazione Carta di Roma è un ente nato nel 2011 per attuale tale «protocollo deontologico per una informazione corretta sull’immigrazione». La pagina internet «Chi siamo» nel 2018 riportava il supporto del UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e di Open Society Foundation, il sistema di fondazioni di George Soros. La stessa pagina oggi non vede più inserito il logo dell’ente di Soros, sostituito da quello dell’UNAR.

 

Sappiamo che la tendenza non è solo italiana: pensiamo ad esempio alla Francia, dove l’anno passato un gruppo di deputati verdi e di sinistra aveva denunciato la «strumentalizzazione politica» dei fatti di cronaca nera, per cui si chiedeva ai media pubblici di «effettuare una revisione editoriale del ruolo delle notizie nella copertura mediatica».

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Il testo proposto dai goscisti dell’Assemblée Nationale citava il caso di Lola, 13 anni, violentata e uccisa a Parigi da una migrante algerina con un ordine di espulsione nel 2022, e quello di Thomas, assassinato da una banda di migranti a Crépol nel 2023.

 

Colpisce ad ogni modo che l’attenuazione mediatica sia richiesta anche per uno dei crimini più orrendi, specie considerando la sensibilità femminista arrivata a permeare gli ambiti istituzionale: la violenza sessuale.

 

Questo perché alla sinistra, ai giornali, non può riuscire di vedere il fenomeno nella sua essenza. I guardiani della soglia non vogliono che le masse arrivino a comprendere la tragica verità: e cioè che uno stupro non è solo uno stupro.

 

Uno stupro, in determinati contesti, non costituisce un atto isolato di violenza, ma è uno strumento politico. Chi conosce la storia lo sa: fuori dalla sua natura ferale, lo stupro nei secoli viene utilizzato deliberatamente come arma per affermare dominio, umiliare il nemico, distruggere comunità e consolidare il controllo.

 

Ciò è particolarmente evidente contesti di guerra o oppressione, lo stupro non riguarda principalmente le pulsioni belluine del maschio (che sono, a loro, volta, strumenti, come tutte le forze non sottoposte alla ragione) bensì il potere, l’umiliazione e la distruzione del tessuto sociale preesistente.

 

La violenza sessuale a terrorizzare e demoralizzare la popolazione nemica, compresi civili e famiglie. Un popolo terrorizzato e demoralizzato è incline alla resa e alla sottomissione: ciò è vero con i bombardamenti aerei (non solo di bombe: pure i volantini, a dimostrazione che si tratta di una battaglia psicologica) così come gli stupri sistematici visti nelle zone di guerra.

 

Lo stupro, sin dall’epoca più antica di cui abbiamo traccia, simboleggia la conquista: violando le donne, viste storicamente come simbolo dell’onore del gruppo, si afferma la superiorità del vincitore e l’impotenza del perdente. In epoca pre-aborto, ma anche ora in vari contest, esso era chiaramente impiegato anche per alterare la composizione demografica attraverso gravidanze forzate (cioè pulizia etnica tramite il ventre delle donne conquistate, cioè genocidio per sostituzione etnogenetica), per aumentare il morale delle truppe – perché la guerra tira fuori il peggio di qualsiasi uomo – e per devastare i legami sociali, provocando traumi collettivi e stigma che fa implodere il gruppo sociale.

 

Il fenomeno, lo sappiamo è antico. Già nell’Iliade e nelle conquiste dell’antichità e del Medioevo, lo stupro delle donne dei vinti faceva parte del bottino di guerra.

 

Fino al Novecento era spesso considerato un «danno collaterale» o addirittura un diritto del vincitore. Solo con le Convenzioni di Ginevra e, soprattutto, con i tribunali internazionali degli anni Novanta, lo stupro è stato esplicitamente riconosciuto come crimine di guerra e crimine contro l’umanità, talvolta, ufficialmente, come strumento di genocidio.

 

È stato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha cominciato a notarsi i contorni del fenomeno: nel Massacro di Nanchino i soldati giapponesi stuprarono decine di migliaia di donne cinesi. Il museo dello stupro di Nanchino, che lo scrivente ha visitato, è un titanico e dedalico monumento a queste crudeltà efferate: il Giappone ridusse in schiavitù sessuale («donne di conforto», erano chiamate) circa 200.000 donne.

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L’Armata Rossa in Germania commise centinaia di migliaia di violenze sessuali come forma di vendetta e terrore. Negli anni Novanta, durante le guerre jugoslave, gli stupri sistematici in Bosnia (soprattutto di donne musulmane) furono organizzati come strumento di pulizia etnica, tanto da essere riconosciuti come crimine contro l’umanità dal Tribunale dell’Aja.

 

Nel genocidio del Ruanda del 1994 lo stupro fu usato massicciamente contro le donne vatusse. Casi simili si sono ripetuti in Congo, Tigray, Birmania, Siria e molti altri conflitti contemporanei, dove lo stupro viene impiegato ancora oggi come arma di guerra a basso costo.

 

L’Italia stessa dovrebbe ricordare le «marocchinate» nel 1944, una delle pagine più tragiche e controverse della campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Con questo termine quasi giocoso, si indicano stupri di massa, violenze sessuali, saccheggi e omicidi compiuti principalmente dai goumiers (truppe coloniali marocchine, ma anche algerine e di altre origini nordafricane) inquadrati nel Corpo di Spedizione Francese in Italia (CEF), comandato dal generale Alphonse Juin.

 

I fatti si concentrarono soprattutto dopo la battaglia di Montecassino, tra maggio e giugno 1944. Dopo aver contribuito in modo decisivo allo sfondamento della Linea Gustav, le truppe francesi avanzarono nella Ciociaria (provincia di Frosinone) e nel basso Lazio, estendendo poi le violenze fino a parti della Campania e della Toscana meridionale. Secondo numerose testimonianze e rapporti dell’epoca, ai soldati fu concessa una sorta di «carta bianca» per circa 50 ore come ricompensa per le pesanti perdite subite a Cassino. Questo permise saccheggi sistematici e violenze incontrollate sulla popolazione civile italiana, considerata «nemica» per via dell’alleanza precedente con la Germania nazista.

 

Le vittime furono soprattutto donne di ogni età: dalle bambine di 11 anni alle anziane di oltre 80. Molte furono stuprate a turno da gruppi di soldati (spesso da 2-3 fino a decine o centinaia in casi estremi), picchiate e in alcuni casi uccise. Non furono risparmiati nemmeno uomini e bambini: centinaia di maschi furono sodomizzati e assassinati, spesso per aver tentato di difendere le proprie familiari. Interi paesi furono devastati, con furti, incendi e distruzioni.

 

I comandi alleati (americani e britannici) erano a conoscenza dei fatti, ma intervennero in modo limitato per non creare tensioni con i francesi. In Italia l’evento rimase a lungo in ombra per non offuscare il racconto della cosiddetta «Liberazione». Solo nel 1952 la deputata comunista Maria Maddalena Rossi lo denunciò in Parlamento. Il caso divenne noto al grande pubblico grazie al romanzo La Ciociara di Alberto Moravia e al film di Vittorio De Sica con Sophia Loren.

 

Tutta la questione degli stupri che finiscono (se vi finiscono) nella cronaca dei giornali può divenire comprensibile solo se realizziamo che non si tratta più, con evidenza, di immigrazione, ma di invasione. In termini logici, non si tratta di un processo sociale, ma di un processo bellico. Gli stupri quindi non sono crimini sociali, magari legati al disagio: sono veri e proprio strumenti di guerra, utilizzati, coscienti o no che siano, dalle truppe di occupazione terzomondiali, così da disintegrare il morale degli autoctoni e sabotarne il tessuto sociale a partire dall’elemento fondante della società, la donna.

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Le statistiche parlano piuttosto chiaro. In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT relativi al 2022, gli stranieri rappresentano circa l’8,5-10% della popolazione residente. Tuttavia, nel 2022 su 5.775 autori noti di violenze sessuali denunciati o arrestati, il 42,2% erano stranieri. Gli immigrati risultano quindi sovrarappresentati rispetto al loro peso demografico, con un fattore di 4-5 volte superiore. Questa sovrarappresentazione è ancora più marcata tra i giovani e nei reati commessi da sconosciuti. Gli irregolari mostrano tassi particolarmente elevati in vari studi.

 

In Europa il quadro è analogo in diversi Paesi con alti livelli di immigrazione. In Svezia, che ha uno dei tassi di denuncia di stupro più alti del continente, studi e inchieste mostrano che tra il 58% e i due terzi dei condannati per stupro hanno background immigrato (prima o seconda generazione), con forte sovrarappresentazione da Medio Oriente, Africa e Afghanistan.

 

In Germania gli stranieri sono sovrarappresentati nei reati sessuali, con un aumento evidente dopo il 2015. A Parigi, in Francia, nel 2023 il 77% dei stupri risolti aveva autori di nazionalità straniera. Tendenze simili emergono anche in Gran Bretagna e in altri Paesi europei per quanto riguarda i reati sessuali commessi da sconosciuti o di gruppo.

 

A livello europeo Eurostat registra un forte aumento generale delle denunce di violenze sessuali e stupri negli ultimi dieci anni. I Paesi con maggiore immigrazione extra-europea tendono a mostrare una maggiore incidenza di autori stranieri nei reati predatori.

 

In breve, abbiamo importato a casa nostra lo stupro sistemico. Lo abbiamo pagato con le nostre tasse, abbiamo lasciato che lassù qualcuno lo programmasse per ferire le nostre donne e quindi far collassare la nostra società.

 

Questo è evidente leggendo le cronache dei giornali, in ispecie quelli locali.

 

Agosto 2025: «Violenza di gruppo su una 19enne a Padova: stupro in un edificio abbandonato. Tre stranieri arrestati». Marzo 2026, provincia di Bergamo: «La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni». Rovigo, luglio 2025: «Stupro a Rovigo, preso anche il secondo aggressore: arrestato un 19enne egiziano». Catania: «13enne stuprata da sette egiziani. Confermata la condanna a 12 anni per uno degli aggressori». Liguria, ottobre 2025: «25enne sequestrata e stuprata nell’entroterra di Chiavari: la ragazza ha lottato per un’ora». Napoli, stesso mese: «Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino». Milano, settembre 2025: «impiegata trascinata nel bosco e violentata mentre fa jogging: allo stupratore altro sconto di pena in Appello». Novembre 2025: «Donna violentata nel centro di Firenze, due arrestati per stupro di gruppo». Abruzzo, poche ore fa: «Avezzano, egiziano stupra una 16enne nel parcheggio della scuola».

 

È solo un mazzetto. Possiamo andare avanti per giorni, raccogliendo orrori raccapriccianti. sia nel passato che nel futuro.

 

Ora, perché nessuno parla delle nuove «marocchinate»? Perché sui giornali non esiste ancora il termine «maranzate»?

 

C’è questa tendenza, a non vedere la questione migratoria come un vero e proprio fenomeno militare, una guerra neanche più tanto occulta in pieno svolgimento in Occidente.

 

Eppure, per tanti immigrati è tutto logico: Dar al-Harb è il termine classico della giurisprudenza islamica che significa letteralmente «dimora della guerra». Storicamente, indicava i territori al di fuori del controllo islamico (Dar al-Islam) non governati dalla legge coranica e abitati da non musulmani, con cui non esistevano trattati di pace o alleanze.

 

E quindi, per l’islamismo nemmeno patentemente jihadista – dove, dopo qualche bisboccia e qualche arresto, confluiscono per forza di gravità tutti gli sbandati afroislamici, e non solo loro – è chiaro che se il Paese non è sottomesso all’Islam, allora è terra di guerra, e quindi, per conseguenza naturale, di stupro.

 

Tutti i fatti di cronaca che leggete, e quelli che non leggerete perché non riportati, o trasformati in favolette, vengono da questa matrice metapolitica ancestrale.

 

Lo stupro come sistema per disintegrare le società cristiane, dove vigeva la sicurezza del cittadino e la dignità dell’essere umano: ecco la cifra sessuale dell’anarco-tirannia e del suo programma di violenza totalista.

 

Roberto Dal Bosco

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