Pensiero
Vaccino COVID e obiezione di coscienza

Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avvocato Maria Cecilia Peritore. Le opinioni degli scritti pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21. Dell’avvocato Peritore Renovatio 21 aveva già pubblicato le «Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale».
1. PREMESSA
Che la coscienza possa obiettare qualcosa al cospetto di una legge ingiusta, è storia antica (ben chiara a Sofocle, nella sua Antigone); che, tuttavia, solo in epoca molto recente ha trovato un concreto sviluppo concettuale e, di riflesso, giuridico.
Si dice infatti: dura lex sed lex, e con ciò non si allude tanto alla «durezza» di conseguenze previste per legge e percepite come giuste, quanto piuttosto ad una norma difficile da digerire, a conseguenze che la coscienza non accetta. Perché, appunto, la norma non è da tutti condivisa nel suo sostrato etico.
La legge è il terreno sul quale si incontrano, o si scontrano, ovvero dialetticamente si rapportano, persona, società civile e Stato: la persona con la sua coscienza individuale e le sue motivazioni etiche, religiose, esistenziali; la società civile, con i convincimenti di liceità/illiceità diffusi in un certo tempo e in un certo luogo; lo Stato, con le sue prerogative/incombenze di ordine pubblico. Dalla tensione tra queste componenti scaturiscono norme alle quali si deve tributare obbedienza e, a certe condizioni, si può consentire disobbedienza.
La necessità di porre in equilibrio normatività, convinzioni socialmente condivise e libertà di coscienza delle minoranze si pone in maniera a volte addirittura drammatica nei settori della vita dell’uomo che diritto ed etica si trovano a condividere. Ad esempio la questione della coscienza viene fuori prepotentemente quando è «questione di vita o di morte»: aborto, eutanasia, uso delle armi, ecc..
L’interrogativo che pongo è se, in relazione ai vaccini anti SARS-CoV-2, sia ammissibile una obiezione di coscienza, e se essa debba essere necessariamente riconosciuta con legge per essere azionata.
2.L’art. 32 della Costituzione e i vaccini obbligatori in Italia; la disobbedienza civile
Secondo l’art. 32 della Costituzione «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Nella mens della Costituente il principio di riserva di legge era il «ferro dietro la porta» dell’ordine democratico: se le leggi le fa il Parlamento e il Parlamento è eletto dal popolo, nessun governo potrà imporre leggi non accettate dal popolo (salvo le ipotesi residuali della decretazione d’urgenza), trasformando la democrazia in tirannide. Ed in ogni caso, ancor più inviolabile della riserva di legge, vi è il principio costituzionale del rispetto della persona umana.
La materia dei vaccini obbligatori in Italia è stata affrontata di recente, prima della cd. pandemia, dalla Legge 119/2017, che ha stabilito l’obbligatorietà di alcuni vaccini per la popolazione tra 0 e 16 anni. Conseguenze previste della mancata vaccinazione: mancata ammissione agli asili nido e alle scuole materne fino a 6 anni. Dopo i 6 anni il minore non vaccinato viene ammesso a scuola, i genitori devono dare comunicazione della scelta e possono essere colpiti da sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo.
Pur essendo un’obbligatorietà sanzionata in modo lieve, la Corte Costituzionale ha a suo tempo stabilito i tre punti fermi affinché l’obbligo vaccinale possa essere ritenuto conforme ai principi costituzionali:
1) il vaccinato non deve essere danneggiato dal trattamento;
2) il vantaggio per la collettività deve essere certo;
3) deve essere previsto un equo indennizzo per gli eventi avversi.
Dunque, in riferimento ai vaccini per la popolazione scolastica, soppesando le restrizioni e le sanzioni imposte agli obiettori e i requisiti per la legittimità dell’obbligo, pare sia stata e sia concretamente consentita la disobbedienza civile, intesa come scelta dissidente operata da una minoranza per ragioni anche non di coscienza (ad es., salute individuale, etc.).
È interessante osservare come in quel caso il pagamento della sanzione (ma, in verità, non trovo notizia dell’avvio di alcun procedimento sanzionatorio: sic!) estingua l’obbligo vaccinale.
Appare evidente, e a mio giudizio suscettibile di verifica costituzionale, la disparità di trattamento tra chi è contro i vaccini «scolastici» e chi è contro il vaccino anti-SARS-CoV-2: mentre i primi sono sanzionati soltanto con l’impedimento alla frequenza dei bimbi negli asili nido e, successivamente, con il pagamento di una modesta sanzione pecuniaria che estingue l’obbligo, i secondi sono stati impediti nell’attività lavorativa e, pur pagando la sanzione, non estinguono l’obbligo.
La concreta possibilità di agire secondo il proprio personale convincimento, pur subendo qualche disagio, non viene riconosciuta a chi è contro il vaccino anti SARS–Co-2, nonostante la malattia in questione sia, per gravità e diffusività, certamente meno grave rispetto a malattie come la poliomielite, la difterite, etc.
Quindi, già in relazione alla possibilità di praticare la disobbedienza civile (bacino più ampio dell’obiezione di coscienza, caratterizzata da motivazioni etico-religiose), si evidenzia una disparità di trattamento a mio avviso illegittima.
3. Obiezione di coscienza: definizione e riconoscimenti di legge in Italia
L’obiezione di coscienza (la parola «obiezione» deriva dal latino obicĕre: contrapposizione, rifiuto) si definisce come il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali, di carattere etico – religioso, radicati nella propria coscienza individuale.
L’obiezione di coscienza in Italia coincide in origine con l’opposizione, e conseguente renitenza, alla leva obbligatoria; dopo molti processi e molte condanne, grazie soprattutto all’opera di 2 sacerdoti cattolici, don Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, e del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, fu riconosciuta con l. 772/72.
Il diritto all’obiezione fu poi riconosciuto ai sanitari dalla legge sull’aborto, la 194/78; successivamente, con l. 413/93 fu riconosciuto in relazione alla sperimentazione sugli animali; infine, con l. 40/2004 in relazione alla procreazione medicalmente assistita.
4. La libertà di coscienza come valore costituzionale: gli artt. 2, 13, 19 e 21
L’obiezione di coscienza, pur non espressamente prevista dalla Costituzione, è un diritto costituzionalmente tutelato.
Ciò si desume dall’art 2 Cost., che attribuisce alla libertà di coscienza il rango di diritto inviolabile; dall’art 19 Cost. in tema di libertà religiosa, intesa come specificazione della libertà di coscienza; dall’art. 13 Cost. in tema di libertà personale, ivi ricomprendendosi anche la libertà morale; dall’art. 21 Cost. in tema di libertà di pensiero e di espressione in quanto manifestazioni della personalità umana.
5. Il diritto all’obiezione: secundum legem, praeter legem o contra legem?
Ma in che modo il diritto all’obiezione di coscienza può essere reso effettivo, operativo?
La domanda che si pone è se l’obiezione di coscienza debba necessariamente essere riconosciuta caso per caso dalla legge (sono i casi sopra riportati), ovvero se possa essere riconosciuta, quale diritto costituzionalmente garantito, a prescindere dalla esistenza di una norma positiva o addirittura contro di essa. In effetti, oltre alle quattro ipotesi codificate (aborto, servizio militare, ecc.), sono individuabili alcune ipotesi di estensione interpretativa della normativa (ad es., il farmacista per la vendita della pillola abortiva). E sono poi configurabili ipotesi di obiezione del tutto nuove, dipendenti dalle nuove possibilità offerte dalla biomedicina (ad es., utero in affitto).
L’obiezione di coscienza rispetto al vaccino obbligatorio anti SARS–Cov–2 dovuta a motivazioni etico-religiose pro vita potrebbe essere una nuova ipotesi non prevista dalla legge.
6. La soluzione: il diritto di obiettare
Secondo autorevoli giuristi (Mantovani), ancorare l’effettività dell’obiezione di coscienza alla previsione legislativa di specifiche ipotesi non suscettibili di estensione analogica rappresenta un vulnus alla Costituzione, che appunto prevede, agli articoli sopra riportati, il diritto alla libertà di coscienza come diritto della persona, generale, effettivo ed immediatamente azionabile.
Considerare la necessità di una espressa previsione di legge caso per caso significa configurare l’obiezione di coscienza in termini di eccezione, ossia di beneficio concesso al singolo in via eccezionale rispetto ad una generale previsione di obbedienza alla legge; convincimento errato, poiché l’obiezione non è la concessione speciale fatta dallo Stato ad una minoranza, ma una diversa regolamentazione motivata dalle qualità soggettive della persona dell’obiettore, ossia, da una particolare qualità della sua coscienza.
Aderire alla tesi più restrittiva, peraltro, comporterebbe indubbie iniquità applicative: la storia dell’obiezione di coscienza è costellata di condanne subite da tanti a causa della formale violazione di leggi per le quali solo dopo molti anni fu consentita l’obiezione: pensiamo alla questione della renitenza alla leva, risolta con legge dopo circa un secolo di condanne e battaglie.
Tra l’altro, nuove acquisizioni scientifiche in materia di biomedicina sono e saranno all’origine di situazioni nuove, che impongono al singolo scelte rilevanti dal punto di vista etico –religioso: penso all’utero in affitto, all’eutanasia, etc.
È quindi da ritenere preferibile la configurazione di un diritto generale all’obiezione di coscienza non tipizzato in ipotesi specifiche normativamente previste quale numerus clausus, ma ancorato a presupposti e requisiti costitutivi, regolato nel suo concreto esercizio, limitato per non entrare in conflitto con altri principi di rango costituzionale.
Ciò consentirebbe la tutela della libertà di coscienza in tutte le ipotesi anche non specificamente previste dalla legge, purché ne ricorrano i requisiti generali di ammissibilità, requisiti che consentono di evitare l’eccessiva soggettivizzazione.
7. Requisiti
I requisiti per il riconoscimento di legittimità della condotta di obiezione potrebbero essere:
1)l’esistenza di un conflitto tra due interessi costituzionalmente garantiti;
2) l’esistenza di motivazioni etico – religiose e non meramente utilitaristiche espresse con pubblica evidenza e in tempo antecedente ai fatti;
3) la salvaguardia del principio di bilanciamento tra interessi contrapposti.
In questo modo verrebbe ad essere salvaguardata l’effettività della libertà di coscienza nei casi in cui essa «vive» il conflitto con maggiore drammaticità, mentre le posizioni non radicate nella coscienza morale come espressione di diritti indisponibili ma dovute ad un mero giudizio di valore /disvalore/ utilità sarebbero ricondotte nell’alveo della disobbedienza civile.
8. L’utilizzo di cellule provenienti da aborti volontari nei vaccini: una possibile obiezione?
È ormai notorio che nello sviluppo, nella produzione ovvero nella sperimentazione (test) di molti vaccini, e segnatamente di quelli contro il COVID-19 siano utilizzate linee cellulari ricavate da materiale biologico proveniente da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti volontariamente.
La questione della liceità morale dell’utilizzo di tali farmaci da parte degli utenti finali e la verifica della loro «compatibilità» con la condanna dell’aborto espressa costantemente dalla Chiesa Cattolica è stata affrontata dalle Istituzioni Pontificie (Pontificia Accademia per la Vita e Congregazione per la Dottrina della Fede) fin dal 2005, e da ultimo con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 del 21 dicembre 2020. Tale documento «assolve» pienamente la coscienza del cattolico a tal proposito, sulla scorta di una considerazione del carattere «remoto» della cooperazione compiuta con la condotta di utilizzo del farmaco rispetto al male rappresentato dall’aborto; del resto è nota la posizione assunta dal Vaticano in ordine alla campagna vaccinale.
Ma non poche voci di Vescovi si sono levate proponendo una diversa impostazione della questione morale, che per molti cattolici resta irrisolta ovvero risolta in modo difforme dal documento vaticano, ovvero con il radicale rifiuto di farmaci che prevedano l’impiego, in qualsiasi fase, di linee cellulari fetali.
Senza voler approfondire qui questo specifico aspetto, e rinviando per chi vuole al mio articolo del 7 luglio 2021 pubblicato sul sito di Renovatio 21, le ragioni poste a fondamento del rifiuto della inoculazione di tali farmaci da parte di molti cristiani appaiono serie e profondamente radicate nella coscienza morale.
Infatti non persuade la considerazione, propria dell’Istituzione vaticana, secondo la quale l’utilizzo di linee cellulari preparate a partire da tessuti prelevati mediante dissezione di bambini abortiti non rappresenta in sé una condotta di partecipazione al male in quanto si tratterebbe di cooperazione remota, materiale e passiva.
Non persuade perché, quand’anche non vi fosse collegamento causale tra la condotta di chi pratica l’aborto e la condotta di chi si giova del prodotto abortivo, sarebbe pur sempre ravvisabile, da parte di quest’ultimo soggetto, un atto di appropriazione e di vantaggio tratto dal frutto dell’illecito che non appare né occasionale né irrilevante. In diritto sono ben note varie forme di partecipazione illecita al reato altrui, che non si atteggia solo come concorso ma che può anche consistere in favoreggiamento o concorso di cause indipendenti.
È dunque ben possibile che un cristiano avverta come inaccettabile per sé l’utilizzo di preparati che in qualsiasi modo, anche remoto, presuppongano e si giovino di una pratica moralmente illecita come l’aborto.
Pertanto a mio giudizio è certamente possibile sollevare obiezione di coscienza rispetto all’obbligo vaccinale in questione, a ciò non ostando la posizione assunta dalla Congregazione e ben potendo il singolo credente dichiarare la propria adesione ad un diverso convincimento, peraltro condiviso da molti prelati (vescovi austriaci firmatari di un documento, Mons. Schneider, Mons. Viganò, etc.) e da molte associazioni pro vita.
Ricorrerebbero i requisiti sopra menzionati: il conflitto tra l’interesse alla salute pubblica e il rispetto della ferma condanna dell’aborto quale espressione della coscienza individuale; la serietà della motivazione del dissenso, radicato nella coscienza etico –religiosa di chi assume il carattere indisponibile e non negoziabile del diritto alla vita fin dallo stadio iniziale; (ove ricorra) la pubblica e anteatta evidenza dell’opposizione; il bilanciamento degli interessi, non essendo ragionevole ritenere, soprattutto alla luce delle recenti evidenze in materia di efficacia dei vaccini, che il mantenimento di una piccola frangia di popolazione non vaccinata possa incidere significativamente sulla salute pubblica.
9. De jure condendo: tante obiezioni o un solo diritto all’obiezione ?
Consideriamo il multiculturalismo e l’esistenza di contrapposte convinzioni etico-religiose; le acquisizioni scientifiche che pongono sempre nuovi interrogativi in materia di bioetica; l’esperienza storica delle ipotesi «codificate» di obiezione di coscienza; concluderemo che, senza la generale previsione di un diritto all’obiezione, ci sarà sempre qualcuno soggetto a sacrificare o la propria coscienza e libertà ovvero il proprio denaro, lavoro, etc.
Poi i movimenti di opinione (ammesso che il futuro ancora li possa contemplare) opereranno per introdurre nuove ipotesi di obiezione di coscienza; ma frattanto chi avrà pagato, avrà pagato. Basti ricordare che la battaglia per l’obiezione di coscienza al servizio militare è durata circa un secolo, e non so quante condanne per renitenza alla leva.
Al contrario, il riconoscimento di un diritto all’obiezione di coscienza in generale, già previsto dalla Costituzione, prudentemente regolamentato, ancorato a presupposti generali e non relegato in espresse eccezionali previsioni, consentirebbe il rispetto delle opinioni di minoranze dissenzienti e la convivenza civile, e contrasterebbe efficacemente derive autoritarie e radicalizzazioni altrimenti inevitabili.
Avv. Maria Cecilia Peritore
Licata, 27 dicembre 2022
Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.
Pensiero
Renovatio 21 saluta Giorgio Armani. Dopo di lui, il vuoto che inghiottirà Milano e l’Italia

È morto quello che si può definire il più grande stilista vivente, e al contempo un gigante, imprenditoriale e finanche morale, dell’Italia moderna e della sua immagine. È il caso di dire pure, cercando di dimostrarlo nelle prossime righe, che la sua morte apre gli occhi su un vuoto pericoloso che potrà inghiottirsi la moda, Milano, l’Italia.
Quindi non scriviamo il solito coccodrillo, per quello ci sono gli altri giornali, anche internazionali. Vogliamo salutare Giorgio Armani con alcuni flash personali che testimoniano come la sua semplice grandezza era tale che, anche senza conoscerlo di persona, ha attraversato giocoforza le nostre vite.
Le testimonianze che posso raccogliere sono tante: ho un amico di ottant’anni, praticamente spesi tutti nella moda, che mi racconta che sì, vero, faceva il vetrinista alla Rinascente, lo aveva conosciuto così, fino a che non era arrivato a scoprirlo il biellese Nino Cerruti (1930-2022). Ho in testa altre storie che mi arrivavano da amici di famiglia che lo avevano conosciuto, sempre lavorando nel tessile, agli albori, quando passava per Valdagno. Impossibile verificare: sono tutti morti, e quelle storie sono andate via con loro…
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Un primo flash: ho diciannove anni, e ho messo via i soldi per comprare un completo Armani (di brand minore dell’impero, certo, non «Le Collezioni»), con il quale, non solo nelle occasioni importanti, rifiutare il conformismo coetaneo di t-shirt e scarpe da ginnastica. Ricordo la sensazione di appagamento che dava quel vestito, come cascava bene sulle spalle, sui fianchi, ricordo come mi piaceva indossarlo anche con una maglia a maniche corte sotto, con le braccia accarezzate dal fodero in seta.
L’eleganza era possibile. Era diffusa, distribuita. Un’eleganza che non era ostentosa. Era decisa, precisa. Era reale.
Un secondo flash: decido di prendere un altro vestito Armani per appagare il mio desiderio di arrivare al matrimonio di mia sorella, in centro all’Africa, con un completo bianco, come Klaus Kinski nella giungla amazzonica di Fitzcarraldo. Il piano ebbe un effetto collaterale: l’aereo da Londra tardò enormemente su Johanessburg, facendomi perdere la coincidenza per Livingstone, e inserendo uno stop imprevisto in un hotel della città più violenta del mondo. Quando uscii dalla porta del ritiro bagagli dell’aeroporto sudafricano mi ritrovai di fronte ad una muraglia umana di autoctoni nerissimi (più un albino, epperò geneticamente nero anche lui) che aspettano un turista straniero a caso per spennarlo portandogli la valigia: si videro innanzi l’icona di un colonizzatore in abiti firmati, non ci credettero, e mi inseguirono per tutta l’aviosuperficie per un’oretta buona. (Storia da raccontare un’altra volta)
Vi fu poi la festa notturna delle nozze di mia sorella, dove partecipava una varietà impressionante di personaggi, tra cui uno zoccolo durissimo di allevatori di crocodilus niloticus, una delle attività della zona. Uno in particolare, che si era presentato non esattamente elegantissimo e a cui certo inizialmente non stavo simpatico, cominciò a chiamarmi «Armani», come fosse un insulto. Bizzarro: avevo, sì, un ulteriore abito armaniano, quindi aveva indovinato, al contempo nella sua zoticheria esibita stava di fatto ammettendo che il vertice della monda mondiale era anche per lui, farmer di coccodrilli dello Zambia, Giorgio Armani. (Se non credete che esista, ho una foto di quest’uomo paonazzo a tavola con quella che sarebbe divenuta la moglie di un sindaco di una grande città del Nord Italia, purtroppo mancata mesi fa. Ciao, A.)
Ricordo antico: ho si è no sei anni, i miei genitori mi porta in vacanza a Pantelleria, allora non ancora luogo di jet-set euroamericano ed architetti omosessuali, ma isola selvaggia tra mare blu, segni di attività vulcanica e tombe fenicie che spuntavano in mezzo ai boschi. C’era un posto, chiamato arco dell’elefante, dove una colata lavica copiosa e antichissima si era solidificata gettandosi in mare e creando, appunto, l’immagine di una proboscide. Lì vicino, una nave affondata a pochi metri dalla riva, dalla quale giovani facevano tuffi acrobatici. Per arrivarci si scendeva un pendìo scoseso, tra le terre brulle tipiche dell’isola.
È lì che appariva, d’un tratto, una casetta stupenda. Non era enorme, non era una reggia, eppure sprigionava un tale buon gusto – che mai cadeva nello sforzo – che era leggibile persino a me, bambino piccolo: vedevo che aveva il giardino a prato inglese, cioè aveva l’erba verde a differenza del resto del giallo pantesco, in un’isola dove l’acqua, mi raccontavano, arrivava in nave – e non si poteva bere dal rubinetto. Lui probabilmente, mi diceva mio padre, utilizzava quella del mare, fatta risalire sulla scogliera e ripulita con l’osmosi… un esempio, anche qui, più che di lusso, di gusto e ingegnosità, di organizzazione.
Anni dopo ricordo un’apparizione dell’uomo a pochi metri da me: oramai due decadi fa, erano gli ultimi anni della fabbrica di famiglia, e amici che erano già fornitori del gruppo ci avevano combinato un breve appuntamento con qualcuno delle vendite… avevamo escogitato dei braccialetti eccezionali oro e schiena di coccodrillo (fornito da mia sorella, che allora viveva presso il più grande allevamento di niloticus al mondo, in Zambia).
Dall’incontro con la gentile signora che ci accolse non cavammo nulla, tuttavia ricordo con nitore quando appena fuori dalla sede del gruppo in via Borgonuovo comparve una manipolo di persone (bodyguard? Collaboratori? Troppo veloci per capire) con al centro lui, piccolino, ma con il passo rapidissimo, e questa chioma canuta luminescente da aristocratico ricchissimo… Non trasmetteva, tuttavia, le vibrazioni che davano gli aristocratici e i ricchissimi, anzi: era, in chiarezza, uno che stava facendo delle cose.
A dire il vero, Armani di persona lo aveva già veduto: quando ancora esisteva il cinema in centro a Milano, c’era in corso Vittorio Emanuele, nella galleria dove era anche Palazzo Colla, una sala chiamata Pasquirolo. Lì si poteva intravedere in tranquillità Armani il mercoledì, nel giorno del cinema a prezzo scontato. Più avanti, lo avrei rivisto, sempre senza gorilli e bodyguardie varie, in un cinema sopravvissuto all’olocausto delle sale attorno al Duomo, l’Eliseo: si accompagnava con una donna tra i quaranta e i cinquanta chissà da che Paese, bellissima, elegantissima, che sorrideva come lui.
Al cinema, alla storia del cinema, lui aveva partecipato attivamente, vestendo i personaggi indimenticabili dei maestri cineasti di Nuova York (American Gigolo di Paul Schrader, poi tanto Scorsese, che gli dedicò un documentario introvabile, Made in Milan), eppure eccotelo lì, che andava ritualmente al cinematografo il mercoledì, come tanti, come tutti.
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Tutto questo per dire: non solo era una persona concreta, umana, ma era un milanese. E qui si innesta un discorso meno personale, e più serio, se non terrificante.
Armani, piacentino, era in realtà il milanese quintessenziale, l’uomo che amava Milano, la conosceva, la aiutava, non vi fuggiva, mai.
Lo proposero brevemente come sindaco, ma lui – che di fatto andava d’accordo con tutti – non accettò. Il suo senso civico si espresse, se posso dire, con la sponsorizzazione della squadra basket di Milano, dove lo vedevi tifare in prima fila tutte le domeniche di campionato. Capito: non scappava, nel weekend, ma stava con il popolo urlante a tifare per la squadra della città. Facciamo i conti – in diciassette anni come proprietario dell’Olimpia, Armani ha conquistato quindici trofei: sei campionati, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane. Un vincente. Con la città che vince con lui.
Mi rammento poi di quando riaprirono, dopo tanti lavori, il Piccolo Teatro di Milano. Il suo dominus, il celebratissimo Giorgio Strehler, era morto da poco, era probabilmente attorno al 1997. Tra i VIP convenuti al vernissage, la TV intervistò Armani, che disse che gli pareva che ci fosse solo una persona che mancava… comprendevo quindi che Armani conosceva, frequentava pure Strehler – elementi della scena milanese che hanno attraversato tante ere, gli anni di piombo, i socialisti craxiani, la «Milano da bere» tangentopoli, lavorando e sopravvivendovi, e prosperandovi.
La milanesità vissuta integralmente. La comparazione con il presente è terrificante: qualche tempo fa emerse che, durante un podcast, Fedez – personaggio forse egemone della scena «culturale» milanese attuale – non sapeva chi fosse Strehler, quasi non avesse mai preso la metrò, dove il nome del regista è stampigliato sempre vicino alla fermata Lanza (Piccolo Teatro).
Il vuoto per Milano è anche di altro tipo. La moda dopo Armani, cosa sarà? Beh, lo sappiamo. Negli anni, quando la città ha finito per identificarsi sempre più con la fashion week, gli «stilisti» hanno portato, con le loro perversioni di ogni livello, un mondo di degrado e di disperazione – se non di Necrocultura vera e propria – sotto la Madonnina. Si tratta di un argomento su cui ho dovuto ragionare, specie guardando la quantità di amiche che sono state di fatto sterilizzate dal sistema della moda, degenerato in modo invincibile negli ultimi 25 anni. (Ne scriverò più avanti)
Armani, al contrario dei «colleghi» che ora calcano le scene, non ha mai imposto le sue inclinazioni agli altri, non ne ha fatto spettacolo, notizia, rivendicazioni estetica o politica. Viveva con l0understatement di chi lavora davvero, e non perde tempo come i traffici.
Come quando, sempre negli anni Novanta, le forze dell’ordine di Parigi bloccarono una sua sfilata a Saint-Germanin-des-Pres, cuore della capitale francese che aveva perso concretamente lo scettro di regina del modismo: «Armani go home» gridavano frotte di sciovinisti francesi mentre davanti a loro si consumava lo spettacolo di modelle in ghingheri fermate da gendarmi. Non fece un plissé, si rifiutò di dare la colpa alla polizia, che eseguiva ordini dall’alto della Prefettura di Parigi (dove, immaginiamo, abbia la tessera della massoneria anche quello che pulisce i pavimenti).
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La cifra dell’italianità nell’impresa: ecco, gestire tutto in famiglia, circondato da nipoti, è già un capolavoro, e se aggiungiamo la resistenza alla lusinga dei megagruppi transalpini (Arnault-Pinault) capiamo che siamo oltre, siamo davanti ad un esempio da scolpire nel marmo milanese, quello non occupato dalle bombolette dei graffitari leoncavallari o dalle orine dei maranza, se ne è rimasto.
La morte di Giorgio Armani non solo priva il mondo del suo equilibrio, ma va letto come ennesimo episodio dell’imbarbarimento di Milano: che siano ragazzini criminali marocchini o stilisti gay, il vuoto che stiamo vedendo crearsi, in mancanza di esempi e di virtù, minaccia di inghiottirsi tutta la metropoli, e poi, come sempre, il resto d’Italia, ridotta a bolo dell’anarco-tirannia.
La soluzione, abbiamo cercato di dirlo tante volte su Renovatio 21, non può essere che il ritorno ad Ambrogio, il santo che scacciò gli eretici e unì la città – il santo che probabilmente ancora oggi la protegge dalla sua distruzione definitiva, mentre anche gli ultimi pezzi della Milano per bene, la Milano bella, elegante, benevola se ne vanno senza poter essere sostituiti.
Roberto Dal Bosco
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Immagine di Bruno Cordioli via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
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Fumiko Motoya, di hirune5656 via Wikimedia CC BY 3.0






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Geopolitica
«L’era dell’egemonia occidentale è finita»: parla un accademico russo

Farhad Ibragimov, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università RUDN e docente ospite presso l’Istituto di Scienze Sociali dell’Accademia Presidenziale Russa di Economia Nazionale e Pubblica Amministrazione, ha pubblicato il 1° settembre sulla testata governativa russa in lingua inglese Russia Today un interessante editoriale sulla recente riunione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), intitolato «L’Occidente ha avuto il suo secolo. Il futuro appartiene ora a questi leader».
Lo scritto tratta il tema della decadenza del potere planetario occidentale.
«Il vertice della Shanghai Cooperation Organization in Cina si è già affermato come uno degli eventi politici più significativi del 2025» ha scritto l’Ibragimov. «Ha sottolineato il ruolo crescente della SCO come pietra angolare di un mondo multipolare e ha evidenziato il consolidamento del Sud del mondo attorno ai principi di sviluppo sovrano, non interferenza e rifiuto del modello occidentale di globalizzazione. Ciò che ha conferito all’incontro un ulteriore livello di simbolismo è stato il suo collegamento con la prossima parata militare del 3 settembre a Pechino, che celebra l’80° anniversario della vittoria nella guerra sino-giapponese e la fine della Seconda Guerra Mondiale».
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«Parate di questo tipo sono una rarità in Cina – l’ultima si è tenuta nel 2015 – a sottolineare quanto questo momento sia eccezionale per l’identità politica di Pechino e il suo tentativo di proiettare sia la continuità storica che l’ambizione globale. L’ospite principale sia al vertice che alla prossima parata è stato il presidente russo Vladimir Putin» continua il professore. «La sua presenza ha avuto non solo un peso simbolico, ma anche un significato strategico. Mosca continua a fungere da ponte tra i principali attori dell’Asia e del Medio Oriente, un ruolo che conta ancora di più sullo sfondo di un ordine di sicurezza internazionale frammentato».
Il Programma di Sviluppo della SCO, adottato al vertice, è una «roadmap volta a definire il percorso strategico dell’organizzazione per il prossimo decennio e a trasformarla in una piattaforma a tutti gli effetti per il coordinamento di iniziative economiche, umanitarie e infrastrutturali», continua l’articolo. «Altrettanto significativo è stato il sostegno di Mosca alla proposta cinese di istituire una Banca di Sviluppo della SCO. Un’istituzione del genere potrebbe fare di più che finanziare progetti congiunti di investimento e infrastrutture; aiuterebbe anche gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai meccanismi finanziari occidentali e ad attenuare l’impatto delle sanzioni, pressioni che Russia, Cina, Iran, India e altri paesi affrontano a vari livelli».
L’evento, ha affermato il professor Ibragimov, «ha confermato l’esistenza di un ordine mondiale multipolare, un concetto che Putin promuove da anni. La multipolarità non è più una teoria. Ha assunto una forma istituzionale nella SCO, che si sta espandendo costantemente e sta acquisendo autorevolezza in tutto il Sud del mondo».
L’ampia partecipazione delle nazioni arabe, aggiunge l’accademico, «sottolinea che un nuovo asse geoeconomico che collega l’Eurasia e il Medio Oriente sta diventando realtà e che la SCO sta emergendo come un’alternativa interessante ai modelli di integrazione incentrati sull’Occidente».
La SCO «non è più una struttura regionale, ma un centro di gravità strategico nella politica globale. Unisce paesi con sistemi politici diversi, ma con una determinazione condivisa a difendere la sovranità, promuovere i propri modelli di sviluppo e rivendicare un ordine mondiale più equo».
«L’era dell’egemonia occidentale è finita» conclude lo studioso. «Il multipolarismo non è più una teoria: è la realtà della politica globale, e la SCO è il motore che la spinge avanti».
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L’idea della fine della primazia dell’Occidente sul mondo circola da diverso tempo in ambienti accademici e diplomatici. Essa è stata ripetuta più volte, negli scorsi mesi, dal premier ungherese Vittorio Orban. Il ministro degli esteri russo Sergio Lavrov due anni fa ha parlato del termine del «dominio di 500 anni» da parte dell’Ovest.
Putin in questi anni ha ribadito, in discorsi che puntavano il dito contro le élite occidentali», che «il mondo unipolare è finito».
Come riportato da Renovatio 21, all’incontro SCO di Tianjin della settimana passata lo stesso presidente Xi Jinpingo ha parlato di resistenza «all’egemonismo e alla politica di potenza», cioè di sfida vera e propria al predominio occidentale. Subito dopo, a Pechino, ha mostrato armi di nuovo tipo (come i razzi ipersonici) nella colossale parata in Piazza Tian’anmen, nonché ha esibito gli apparati della triade nucleare (aerei, missili balistici, sommergibili) a disposizione della Repubblica Popolare Cinese.
Discorsi sul declino occidentale da parte di studiosi russi erano scivolati, come nel caso del politologo Sergej Karaganov, in ipotesi di lanci nucleari contro le città europee.
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Immagine di President of Russia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
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