Pensiero

Vaccino COVID e obiezione di coscienza

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Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avvocato Maria Cecilia Peritore. Le opinioni degli scritti pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21. Dell’avvocato Peritore Renovatio 21 aveva già pubblicato le «Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale».

 

 

 

1. PREMESSA

 Che la coscienza possa obiettare qualcosa al cospetto di una legge ingiusta, è storia antica (ben chiara a Sofocle, nella sua Antigone); che, tuttavia, solo in epoca molto recente ha trovato un concreto sviluppo concettuale e, di riflesso, giuridico. 

 

   Si dice infatti: dura lex sed lex, e con ciò non si allude tanto alla «durezza» di conseguenze previste per legge e percepite come giuste, quanto piuttosto ad una norma difficile da digerire, a conseguenze che la coscienza non accetta. Perché, appunto, la norma non è da tutti condivisa nel suo sostrato etico.  

 

La legge è il terreno sul quale si incontrano, o si scontrano, ovvero dialetticamente si rapportano, persona, società civile e Stato: la persona con la sua coscienza individuale e le sue motivazioni etiche, religiose, esistenziali; la società civile, con i convincimenti di liceità/illiceità diffusi in un certo tempo e in un certo luogo; lo Stato, con le sue prerogative/incombenze di ordine pubblico. Dalla tensione tra queste componenti scaturiscono norme alle quali si deve tributare obbedienza e, a certe condizioni, si può consentire disobbedienza.

 

La necessità di porre in equilibrio normatività, convinzioni socialmente condivise e libertà di coscienza delle minoranze si pone in maniera a volte addirittura drammatica nei settori della vita dell’uomo che diritto ed etica si trovano a condividere. Ad esempio la questione della coscienza viene fuori prepotentemente quando è «questione di vita o di morte»: aborto, eutanasia, uso delle armi, ecc.. 

 

L’interrogativo che pongo è se, in relazione ai vaccini anti SARS-CoV-2, sia ammissibile una obiezione di coscienza, e se essa debba essere necessariamente riconosciuta con legge per essere azionata.   

 

 

2.L’art. 32 della Costituzione e i vaccini obbligatori in Italia; la disobbedienza civile

Secondo l’art. 32 della Costituzione «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». 

 

Nella mens della Costituente il principio di riserva di legge era il «ferro dietro la porta» dell’ordine democratico: se le leggi le fa il Parlamento e il Parlamento è eletto dal popolo, nessun governo potrà imporre leggi non accettate dal popolo (salvo le ipotesi residuali della decretazione d’urgenza), trasformando la democrazia in tirannide. Ed in ogni caso, ancor più inviolabile della riserva di legge, vi è il principio costituzionale del rispetto della persona umana. 

 

La materia dei vaccini obbligatori in Italia è stata affrontata di recente, prima della cd. pandemia, dalla Legge 119/2017, che ha stabilito l’obbligatorietà di alcuni vaccini per la popolazione tra 0 e 16 anni. Conseguenze previste della mancata vaccinazione: mancata ammissione agli asili nido e alle scuole materne fino a 6 anni. Dopo i 6 anni il minore non vaccinato viene ammesso a scuola, i genitori devono dare comunicazione della scelta e possono essere colpiti da sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo. 

 

Pur essendo un’obbligatorietà sanzionata in modo lieve, la Corte Costituzionale ha a suo tempo stabilito i tre punti fermi affinché l’obbligo vaccinale possa essere ritenuto conforme ai principi costituzionali: 

 

1) il vaccinato non deve essere danneggiato dal trattamento;

 

2) il vantaggio per la collettività deve essere certo;

 

3) deve essere previsto un equo indennizzo per gli eventi avversi.  

 

Dunque, in riferimento ai vaccini per la popolazione scolastica, soppesando le restrizioni e le sanzioni imposte agli obiettori e i requisiti per la legittimità dell’obbligo, pare sia stata e sia concretamente consentita la disobbedienza civile, intesa come scelta dissidente operata da una minoranza per ragioni anche non di coscienza (ad es., salute individuale, etc.).  

 

È interessante osservare come in quel caso il pagamento della sanzione (ma, in verità, non trovo notizia dell’avvio di alcun procedimento sanzionatorio: sic!) estingua l’obbligo vaccinale. 

 

Appare evidente, e a mio giudizio suscettibile di verifica costituzionale, la disparità di trattamento tra chi è contro i vaccini «scolastici» e chi è contro il vaccino anti-SARS-CoV-2: mentre i primi sono sanzionati soltanto con l’impedimento alla frequenza dei bimbi negli asili nido e, successivamente, con il pagamento di una modesta sanzione pecuniaria che estingue l’obbligo, i secondi sono stati impediti nell’attività lavorativa e, pur pagando la sanzione, non estinguono l’obbligo. 

 

La concreta possibilità di agire secondo il proprio personale convincimento, pur subendo qualche disagio, non viene riconosciuta a chi è contro il vaccino anti SARS–Co-2, nonostante la malattia in questione sia, per gravità e diffusività, certamente meno grave rispetto a malattie come la poliomielite, la difterite, etc.

 

Quindi, già in relazione alla possibilità di praticare la disobbedienza civile (bacino più ampio dell’obiezione di coscienza, caratterizzata da motivazioni etico-religiose), si evidenzia una disparità di trattamento a mio avviso illegittima.  

 

 

3. Obiezione di coscienza: definizione e riconoscimenti di legge in Italia

L’obiezione di coscienza (la parola «obiezione» deriva dal latino obicĕre: contrapposizione, rifiuto) si definisce come il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali, di carattere etico – religioso, radicati nella propria coscienza individuale.

 

L’obiezione di coscienza in Italia coincide in origine con l’opposizione, e conseguente renitenza, alla leva obbligatoria; dopo molti processi e molte condanne, grazie soprattutto all’opera di 2 sacerdoti cattolici, don Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, e del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, fu riconosciuta con l. 772/72.

 

Il diritto all’obiezione fu poi riconosciuto ai sanitari dalla legge sull’aborto, la 194/78; successivamente, con l. 413/93 fu riconosciuto in relazione alla sperimentazione sugli animali; infine, con l. 40/2004 in relazione alla procreazione medicalmente assistita.  

 

 

4. La libertà di coscienza come valore costituzionale: gli artt. 2, 13, 19 e 21

L’obiezione di coscienza, pur non espressamente prevista dalla Costituzione, è un diritto costituzionalmente tutelato.

 

Ciò si desume dall’art 2 Cost., che attribuisce alla libertà di coscienza il rango di diritto inviolabile; dall’art 19 Cost. in tema di libertà religiosa, intesa come specificazione della libertà di coscienza; dall’art. 13 Cost. in tema di libertà personale, ivi ricomprendendosi anche la libertà morale; dall’art. 21 Cost. in tema di libertà di pensiero e di espressione in quanto manifestazioni della personalità umana.

 

 

5. Il diritto all’obiezione: secundum legem, praeter legem o contra legem?

Ma in che modo il diritto all’obiezione di coscienza può essere reso effettivo, operativo?    

 

La domanda che si pone è se l’obiezione di coscienza debba necessariamente essere riconosciuta caso per caso dalla legge (sono i casi sopra riportati), ovvero se possa essere riconosciuta, quale diritto costituzionalmente garantito, a prescindere dalla esistenza di una norma positiva o addirittura contro di essa. In effetti, oltre alle quattro ipotesi codificate (aborto, servizio militare, ecc.), sono individuabili alcune ipotesi di estensione interpretativa della normativa (ad es., il farmacista per la vendita della pillola abortiva). E sono poi configurabili ipotesi di obiezione del tutto nuove, dipendenti dalle nuove possibilità offerte dalla biomedicina (ad es., utero in affitto). 

 

L’obiezione di coscienza rispetto al vaccino obbligatorio anti SARS–Cov–2 dovuta a motivazioni etico-religiose pro vita potrebbe essere una nuova ipotesi non prevista dalla legge.

 

 

6. La soluzione: il diritto di obiettare

Secondo autorevoli giuristi (Mantovani), ancorare l’effettività dell’obiezione di coscienza alla previsione legislativa di specifiche ipotesi non suscettibili di estensione analogica rappresenta un vulnus alla Costituzione, che appunto prevede, agli articoli sopra riportati, il diritto alla libertà di coscienza come diritto della persona, generale, effettivo ed immediatamente azionabile. 

 

Considerare la necessità di una espressa previsione di legge caso per caso significa configurare l’obiezione di coscienza in termini di eccezione, ossia di beneficio concesso al singolo in via eccezionale rispetto ad una generale previsione di obbedienza alla legge; convincimento errato, poiché l’obiezione non è la concessione speciale fatta dallo Stato ad una minoranza, ma una diversa regolamentazione motivata dalle qualità soggettive della persona dell’obiettore, ossia, da una particolare qualità della sua coscienza. 

 

Aderire alla tesi più restrittiva, peraltro, comporterebbe indubbie iniquità applicative: la storia dell’obiezione di coscienza è costellata di condanne subite da tanti a causa della formale violazione di leggi per le quali solo dopo molti anni fu consentita l’obiezione: pensiamo alla questione della renitenza alla leva, risolta con legge dopo circa un secolo di condanne e battaglie.

 

Tra l’altro, nuove acquisizioni scientifiche in materia di biomedicina sono e saranno all’origine di situazioni nuove, che impongono al singolo scelte rilevanti dal punto di vista etico –religioso: penso all’utero in affitto, all’eutanasia, etc.

 

È quindi da ritenere preferibile la configurazione di un diritto generale all’obiezione di coscienza non tipizzato in ipotesi specifiche normativamente previste quale numerus clausus, ma ancorato a presupposti e requisiti costitutivi, regolato nel suo concreto esercizio, limitato per non entrare in conflitto con altri principi di rango costituzionale.

 

Ciò consentirebbe la tutela della libertà di coscienza in tutte le ipotesi anche non specificamente previste dalla legge, purché ne ricorrano i requisiti generali di ammissibilità, requisiti che consentono di evitare l’eccessiva soggettivizzazione. 

 

 

7. Requisiti 

I requisiti per il riconoscimento di legittimità della condotta di obiezione potrebbero essere:

 

1)l’esistenza di un conflitto tra due interessi costituzionalmente garantiti; 

 

2) l’esistenza di motivazioni etico – religiose e non meramente utilitaristiche espresse con pubblica evidenza e in tempo antecedente ai fatti;

 

3) la salvaguardia del principio di bilanciamento tra interessi contrapposti.  

 

In questo modo verrebbe ad essere salvaguardata l’effettività della libertà di coscienza nei casi in cui essa «vive» il conflitto con maggiore drammaticità, mentre le posizioni non radicate nella coscienza morale come espressione di diritti indisponibili ma dovute ad un mero giudizio di valore /disvalore/ utilità sarebbero ricondotte nell’alveo della disobbedienza civile.

 

 

8. L’utilizzo di cellule provenienti da aborti volontari nei vaccini: una possibile obiezione? 

È ormai notorio che nello sviluppo, nella produzione ovvero nella sperimentazione (test) di molti vaccini, e segnatamente di quelli contro il COVID-19 siano utilizzate linee cellulari ricavate da materiale biologico proveniente da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti volontariamente.

 

La questione della liceità morale dell’utilizzo di tali farmaci da parte degli utenti finali e la verifica della loro «compatibilità» con la condanna dell’aborto espressa costantemente dalla Chiesa Cattolica è stata affrontata dalle Istituzioni Pontificie (Pontificia Accademia per la Vita e Congregazione per la Dottrina della Fede) fin dal 2005, e da ultimo con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 del 21 dicembre 2020. Tale documento «assolve» pienamente la coscienza del cattolico a tal proposito, sulla scorta di una considerazione del carattere «remoto» della cooperazione compiuta con la condotta di utilizzo del farmaco rispetto al male rappresentato dall’aborto; del resto è nota la posizione assunta dal Vaticano in ordine alla campagna vaccinale.

 

Ma non poche voci di Vescovi si sono levate proponendo una diversa impostazione della questione morale, che per molti cattolici resta irrisolta ovvero risolta in modo difforme dal documento vaticano, ovvero con il radicale rifiuto di farmaci che prevedano l’impiego, in qualsiasi fase, di linee cellulari fetali.        

 

Senza voler approfondire qui questo specifico aspetto, e rinviando per chi vuole al mio articolo del 7 luglio 2021 pubblicato sul sito di Renovatio 21, le ragioni poste a fondamento del rifiuto della inoculazione di tali farmaci da parte di molti cristiani appaiono serie e profondamente radicate nella coscienza morale.

 

Infatti non persuade la considerazione, propria dell’Istituzione vaticana, secondo la quale l’utilizzo di linee cellulari preparate a partire da tessuti prelevati mediante dissezione di bambini abortiti non rappresenta in sé una condotta di partecipazione al male in quanto si tratterebbe di cooperazione remota, materiale e passiva.

 

Non persuade perché, quand’anche non vi fosse collegamento causale tra la condotta  di chi pratica l’aborto e la condotta di chi si giova del prodotto abortivo, sarebbe pur sempre ravvisabile, da parte di quest’ultimo soggetto, un atto di appropriazione e di vantaggio tratto dal frutto dell’illecito che non appare né occasionale né irrilevante. In diritto sono ben note varie forme di partecipazione illecita al reato altrui, che non si atteggia solo come concorso ma che può anche consistere in favoreggiamento o concorso di cause indipendenti.

 

È dunque ben possibile che un cristiano avverta come inaccettabile per sé l’utilizzo di preparati che in qualsiasi modo, anche remoto, presuppongano e si giovino di una pratica moralmente illecita come l’aborto.    

 

Pertanto a mio giudizio è certamente possibile sollevare obiezione di coscienza rispetto all’obbligo vaccinale in questione, a ciò non ostando la posizione assunta dalla Congregazione e ben potendo il singolo credente dichiarare la propria adesione ad un diverso convincimento, peraltro condiviso da molti prelati (vescovi austriaci firmatari di un documento, Mons. Schneider, Mons. Viganò, etc.) e da molte associazioni pro vita.  

 

Ricorrerebbero i requisiti sopra menzionati: il conflitto tra l’interesse alla salute pubblica e il rispetto della ferma condanna dell’aborto quale espressione della coscienza individuale; la serietà della motivazione del dissenso, radicato nella coscienza etico –religiosa di chi assume il carattere indisponibile e non negoziabile del diritto alla vita fin dallo stadio iniziale; (ove ricorra) la pubblica e anteatta evidenza dell’opposizione; il bilanciamento degli interessi, non essendo ragionevole ritenere, soprattutto alla luce delle recenti evidenze in materia di efficacia dei vaccini, che il mantenimento di una piccola frangia di popolazione non vaccinata possa incidere significativamente sulla salute pubblica.

 

 

9. De jure condendo: tante obiezioni o un solo diritto all’obiezione ?

Consideriamo il multiculturalismo e l’esistenza di contrapposte convinzioni etico-religiose; le acquisizioni scientifiche che pongono sempre nuovi interrogativi in materia di bioetica; l’esperienza storica delle ipotesi «codificate» di obiezione di coscienza; concluderemo che, senza la generale previsione di un diritto all’obiezione, ci sarà sempre qualcuno soggetto a sacrificare o la propria coscienza e libertà ovvero il proprio denaro, lavoro, etc.

 

Poi i movimenti di opinione (ammesso che il futuro ancora li possa contemplare) opereranno per introdurre nuove ipotesi di obiezione di coscienza; ma frattanto chi avrà pagato, avrà pagato. Basti ricordare che la battaglia per l’obiezione di coscienza al servizio militare è durata circa un secolo, e non so quante condanne per renitenza alla leva.

 

Al contrario, il riconoscimento di un diritto all’obiezione di coscienza in generale, già previsto dalla Costituzione, prudentemente regolamentato, ancorato a presupposti generali e non relegato in espresse eccezionali previsioni, consentirebbe il rispetto delle opinioni di minoranze dissenzienti e la convivenza civile, e contrasterebbe efficacemente derive autoritarie e radicalizzazioni altrimenti inevitabili.

 

 

Avv. Maria Cecilia Peritore 

 

 

 

Licata, 27 dicembre 2022

 

 

 

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.

 

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