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Bioetica

Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale

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Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avv. Maria Cecilia Peritore.

 

 

 

L’occasione della riflessione nasce dalla – ormai acclarata – circostanza secondo la quale, nello sviluppo dei vaccini anti-SARS-CoV-2, sono impiegate linee cellulari ricavate da materiale biologico derivante da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti allo stadio fetale. 

 

È bene premettere che le cellule in questione sono state espiantate, se non sempre, in un gran numero di casi ampiamente documentati (1), da bambini funzionalmente abortiti; e che le modalità dell’interruzione di gravidanza sono state fortemente condizionate dalle esigenze tecniche della sperimentazione, essendo necessario che il prelievo avvenisse da tessuti vivi, di bambini dissezionati vivi.  

 

Ma perché prelevare da bimbi abortiti e non da donatori di organi?

 

Perché le cellule embrionali e fetali (2) sono idonee ad una riproduzione differenziata pressoché infinita,e risultano immunologicamente incontaminate. Di fatto lo sviluppo della ricerca si è basato su prerogative superumane (potenza creativa e purezza), abusando, quindi, della natura angelica, senza macchia, di questi piccolissimi innocenti sacrificati.

 

Il quesito etico concerne, in primo luogo, la legittimità della sperimentazione svolta a partire da un aborto (e, analogamente, da materiale biologico derivante da embrioni soprannumerari); secondariamente, la liceità o scusabilità delle modalità di prelievo da organismi umani vivi, soprattutto quando queste siano la causa diretta della morte dell’abortito; in ultimo, la giustificabilità dell’utilizzo, da parte dell’utente finale, di prodotti che impieghino tale «materiale biologico» nelle fasi di ricerca e/o produzione.  

 

  

La posizione assunta dalla Chiesa Cattolica 

 

Le Riflessioni del 2005

Il primo intervento sulla questione, per la verità assai poco reperibile nella divulgazione, è costituito dalle Riflessioni morali sui vaccini preparati da cellule derivate da feti umani abortiti (3) della Pontificia Accademia per la Vita, pubblicate il 9 giugno 2005.

 

L’Accademia osserva che potrebbe prospettarsi una contraddizione nella condotta di chi, per un verso, condanna l’aborto volontario e, per altro verso, ammette l’uso di vaccini prodotti servendosi di materiale biologico derivato da feti abortiti. Si tratterebbe di cooperazione al male?

 

Lo studio dell’Istituzione pontificia distingue tra cooperazione formale e materiale, precisando che vi sarebbe cooperazione formale quando tra i due agenti vi fosse condivisione dell’intenzione illecita.

 

La cooperazione sarebbe materiale in assenza di tale condivisione d’intenti e si distinguerebbe in immediata o diretta (allorché vi sia cooperazione esecutiva nell’atto) e mediata o indiretta (allorché le condotte degli agenti, restando indipendenti, realizzino le condizioni o forniscano strumenti, o prodotti, tali da agevolare l’atto illecito). Infine, si distingue tra cooperazione prossima e cooperazione remota. (4)

 

Dopo avere esaminato le varie forme di cooperazione, l’Accademia conclude prospettando: il dovere di usare i vaccini alternativi; il dovere di invocare l’obiezione di coscienza; il dovere di promuovere i vaccini alternativi e di usarne solo nella misura in cui ciò sia necessario per evitare un pericolo grave per la salute dei propri figli e della popolazione.

 

 

Il riferimento alla morale alfonsiana

La categoria della cooperazione materiale è ripresa in particolar modo dall’insegnamento di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (5), che ammette la liceità della condotta di cooperazione materiale qualora ricorrano tre condizioni: 1) che la condotta sia di per sé buona o almeno indifferente, cioè non sia di per se stessa illecita; 2) che la condotta sia dettata da motivazione ragionevole e da buona intenzione, e che non sia di aiuto al peccato; 3) che il soggetto non abbia l’obbligo di impedire l’evento. (6) 

 

Il ragionamento dell’Accademia iscrive quindi l’utilizzo delle linee cellulari in questione nella categoria della cooperazione al male e ne disapprova l’utilizzo ponendo una graduazione di colpa a seconda della condotta dell’agente, distinguendo se formale o materiale, se diretta o indiretta, se prossima o remota al male identificato con l’aborto. Offre quindi agli utilizzatori una giustificazione morale consistente nello «stato di necessità» legato alle esigenze della salute pubblica e familiare e alla indisponibilità di altri vaccini.

 

Questa impostazione, nella quale si coglie già una sorta di cesura logica tra la premessa (illiceità dell’aborto innanzitutto e, poi, della sperimentazione) e la conclusione (liceità dell’utilizzo sia pure in via di eccezione), è stata nel tempo revisionata con l’accentuazione dei profili di distanza dall’atto e di costrizione della coscienza nell’utilizzatore finale.

 

   Volendo, tuttavia, ricondurre il ragionamento nell’alveo dell’originale insegnamento alfonsiano, non sembrano ravvisabili nel caso in questione le tre condizioni sopra richiamate, per le quali la condotta di cooperazione materiale possa essere qualificata come lecita ovvero scusabile.

 

La prima di tali condizioni è che la condotta sia di per sé lecita, ossia buona o almeno indifferente.

 

Ora, non sembra potersi dubitare della illiceità in sé della condotta dei sanitari che operano il prelievo di tessuti da feto vivo, con modalità contrarie al rispetto della dignità della creatura umana.

 

Parimenti illecita pare la condotta dei ricercatori che, consapevoli delle modalità di reperimento e prelievo del «materiale biologico» in questione, ne fanno uso legittimando in tal modo l’industria dell’aborto e della sperimentazione.

 

A tutto concedere, «indifferente» potrebbe essere considerata la condotta di chi utilizza il vaccino qualora non vi sia consapevolezza della provenienza abortiva, anche se la gravità della materia di che trattasi ne rende di per sé inaccettabile l’utilizzo senza adeguata ponderazione.

 

 

La seconda di tali condizioni riguarda la motivazione ragionevole e la buona intenzione, purché non agevoli comunque il peccato. L’oggettiva agevolazione al peccato, quindi, costituisce in colpa l’agente anche qualora l’intenzione fosse buona. Il che certamente accade nel caso di specie, poiché l’utilizzo di «materiale biologico» proveniente da aborti indubbiamente rappresenta un’agevolazione per l’aborto stesso ed ancor più per l’aborto praticato con le specifiche modalità di cui s’è prima fatto cenno.

 

La terza condizione è che l’agente non abbia l’obbligo di impedire l’evento. A tal proposito appare indubitabile che il medico sia tenuto ad operare per la salute di ogni persona, ivi compreso il bambino-feto, evitando le sofferenze non finalizzate alla sua cura. Né il principio trova deroga allorché si intenda perseguire un progresso scientifico a beneficio della collettività, non essendo comunque consentito servirsi della sofferenza individuale e del sacrificio umano, specie se non volontario, per un ipotetico bene comune.

 

 

L’Istruzione del 2008

Il tema viene successivamente ripreso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con l’Istruzione Dignitas personae – Su alcune questioni di bioetica pubblicata l’8 settembre 2008. (7)

 

Secondo la Congregazione «l’uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona. Queste forme di sperimentazione costituiscono sempre un disordine morale grave».

 

Si condanna ancora una volta l’utilizzo del «materiale biologico di origine illecita» ma si conferma il criterio della distanza rispetto al fatto illecito (aborto) per una graduazione di responsabilità che finisce per elidere quella dell’utente finale (l’utilizzatore del vaccino, costretto da una sorta di necessità derivante dalla indisponibilità di vaccini «etici»).

 

 

La Nota del 2017

Con la Nota circa l’uso dei vaccini (8), pubblicata il 31 luglio 2017,la Pontificia Accademia per la Vita, unitamente all’Ufficio per la Pastorale della Salute della CEI e all’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, riprende i temi sviluppati nello studio del 2005, rimarcando ancora il concetto di distanza dal male.

 

Di fatto, però, ribalta le conclusioni cui era pervenuta in precedenza l’Accademia medesima: la giustificazione, provvisoria e dettata da stato di necessità, diventa ora una vera e propria «assoluzione»; e ciò

 

«… in considerazione del fatto che le linee cellulari attualmente utilizzate sono molto distanti dagli aborti originali e non implicano più quel legame di cooperazione morale indispensabile per una valutazione eticamente negativa del loro utilizzo.  […] Per quanto riguarda la questione dei vaccini che nella loro preparazione potrebbero impiegare o avere impiegato cellule provenienti da feti abortiti volontariamente, va specificato che il “male“ in senso morale sta nelle azioni, non nelle cose o nella materia in quanto tali. Le caratteristiche tecniche di produzione dei vaccini più comunemente utilizzati in età infantile ci portano ad escludere che vi sia una cooperazione moralmente rilevante tra coloro che oggi utilizzano questi vaccini e la pratica dell’aborto volontario. Quindi riteniamo che si possano applicare tutte le vaccinazioni clinicamente consigliate con coscienza sicura che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione all’aborto volontario».

 

Desta perplessità la considerazione secondo la quale il «male» sta nelle azioni e non nella materia.

 

Tale considerazione, che potrebbe facilmente scivolare verso una prospettiva gnostica, sembra funzionale ad una visione sempre più «incorporea» dell’illecito, che meglio si presta ad una rappresentazione in termini di cooperazione remota.

 

È vero che l’illiceità risiede nelle azioni, ma l’immanenza di ciò che materialmente deriva dall’azione illecita non può non condizionare il giudizio sulla liceità del prodotto finale dell’azione dell’uomo. (9)

 

 

La recente Nota sui vaccini anti-Covid

Da ultimo, con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 (10), del 21 dicembre 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede è intervenuta con specifico riguardo ai vaccini anti-SARS-CoV-2. 

 

Il documento si pone in continuità argomentativa con i precedenti, adottando i criteri noti: la differenziazione delle responsabilità a seconda della maggiore o minore distanza dal fatto illecito (aborto); l’utilizzo del vaccino da parte del singolo costituisce cooperazione materiale passiva tanto remota da giudicarsi alfine inesistente, specialmente laddove, come di fatto è, non siano disponibili vaccini etici.

 

Tuttavia, quella che nel documento del 2005 era indubitabilmente condotta di cooperazione al male, sia pure variamente graduata e articolata e giustificata da stato di necessità, è ora considerata un comportamento moralmente lecito in sé, a motivo della distanza dal fatto-aborto e del carattere materiale e indiretto della cooperazione.

 

In sostanza, pur nel contesto della medesima linea argomentativa, v’è una sorta di rovesciamento di prospettiva: la disapprovazione dell’utilizzo di materiale biologico di provenienza abortiva è chiaramente espressa nel documento del 2005, e da essa scaturisce l’obiezione di coscienza del cattolico, solo eccezionalmente giustificata, quale extrema ratio, dallo stato di necessità. (11)

 

In virtù del documento del 2020 si perviene alla vaccinazione «con coscienza sicura» anche in riferimento ai vaccini anti-SARS-CoV-2.

 

Ciò in quanto, da un lato, la cooperazione all’aborto, perché «remota», viene considerata moralmente lecita; dall’altro, il pericolo, «altrimenti incontenibile», della diffusione pandemica del COVID-19 renderebbe inesigibile il dovere morale di evitare l’utilizzo di materiale biologico di provenienza fetale.

 

Tale ragionamento ha fatto da presupposto alla concreta azione di adesione e supporto alla campagna vaccinale capillarmente diffusa, anche nelle parrocchie, sebbene con qualche eccezione. 

 

 

Dalla cooperazione al male  alla corresponsabilità nell’appropriazione del male

 

Considerazioni critiche non si sono fatte attendere (12), sollecitando una presa di posizione più netta e auspicando una maggiore sensibilità sull’argomento. Per la maggioranza dei cattolici, però, la «soluzione» offerta dal documento del 2020 ha rappresentato una comoda via per partecipare «con coscienza sicura» alla campagna vaccinale senza dover fare alcuna riflessione ulteriore ed anzi facendosene sovente promotori e sostenitori.

 

Tuttavia, se proviamo a leggere secondo logica giuridica gli argomenti elaborati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, perveniamo a conclusioni difformi da quelle da ultimo elaborate dall’organo pontificio. 

 

Il ragionamento svolto a partire dal concetto di «cooperazione» risulta subito miope, sganciato dalla realtà dei fatti e strumentale ad una visione parziale e aprioristicamente «orientata» della questione.

 

Co-operano, cioè operano insieme, i soggetti che perseguono un medesimo risultato. Se quindi l’illecito è rappresentato dall’aborto volontario, operano insieme i soggetti che lo decidono o vi prendono parte ponendo in essere condotte differenti ma finalizzate al medesimo unico risultato: l’interruzione della gravidanza.

 

Al contrario, le condotte poste in essere da quanti eseguono la dissezione del feto abortito e il trattamento dei tessuti prelevati a fini di sperimentazione, così come le condotte di quanti producono, commercializzano e utilizzano i prodotti così ottenuti, non sono eziologicamente ascrivibili alla serie causale propria dell’aborto, non prendono parte all’aborto, non co-operano allo stesso, ma si giovano delle sue conseguenze.

 

Se quindi il nostro riferimento concettuale va alla condotta di cooperazione, arriviamo facilmente alla conclusione che essa non è ravvisabile nel caso di specie: a maggior ragione quando sia «passiva» e «remota».

 

A margine, comunque, osservo: lo scienziato cerca il materiale biologico per i suoi esperimenti e il mercato acquista i prodotti della ricerca: sono condotte attive, non passive.

 

E se diamo al termine «remota» significato temporale, non mi pare significativa la relazione di distanza temporale rispetto all’aborto: anche il peccato originale è «remoto», ma «segna» irrimediabilmente la persona umana fino al lavacro del battesimo.

 

Se invece definiamo «remota» la cooperazione perché tra l’aborto e l’utilizzo del farmaco si interpongono molti passaggi, non mi pare che ciò possa affievolire la connessione, ossia il rapporto di utilità/necessità che ciascuna condotta trae da quella antecedente.

 

 In realtà si tratta di condotte indipendenti, aventi finalità diverse (quindi non di cooperazione) ma che, considerate nell’insieme, nella loro connessione, nella loro relazione di utilità/necessità reciproca, finiscono per alimentare un meccanismo che presuppone un delitto, l’aborto.  

 

 Se illecito è l’aborto, pure illecito è accettare l’aborto come antefatto necessario di una ricerca che utilizza la potenzialità creatrice e la purezza originaria di un corpo innocente, soppresso per mano «umana».

 

Né l’aborto rappresenta il mero antefatto teorico di una serie di illeciti ulteriori: della serie causale di illeciti, l’aborto è il luogo del primo reato morale, ed è un reato con un corpo tangibile (i tessuti sottratti alla loro vita naturale) che conserva tutta la sua materialità anche nei passaggi impropriamente definiti «remoti».

    

Nella procedura di sviluppo e produzione dei vaccini il male quindi non può essere isolato nel fatto remoto dell’aborto, la cui responsabilità, derivante dalla scelta e dalla operatività, può essere ascritta in senso stretto solo ai genitori e ai sanitari che lo hanno praticato.

 

Una volta deciso ed eseguito l’aborto, l’utilizzo di questa «opportunità» di avere a disposizione cellule «fresche» e vive, prelevate da una persona viva che prova dolore, con modalità in spregio della dignità umana, non è di per sé un «male»?

 

Diverso rispetto all’aborto, ma pur sempre un male? E se è così, mi pare vi sia la corresponsabilità di quanti si adoperano per questo “utilizzo” privo di pietà del corpo del bimbo abortito e anche di quanti se ne giovano, fino all’ultimo anello della catena, i vaccinati.

 

Al concetto di cooperazione al male, da cui partono i documenti dottrinali per pervenire, dapprima nella forma della giustificazione per stato di necessità, quindi in quella della  liceità incondizionata, sembra preferibile quello di «appropriazione del male» coniato dalla teologa Cathleen Kaveny. (13)

 

Secondo la studiosa l’utilizzo nella ricerca scientifica di materiale derivante da aborto più che costituire cooperazione al male si configura come appropriazione del male; e ciò in quanto l’azione adiuvante di un soggetto agente rispetto al fatto illecito non nasce nella sua sfera volitiva e non è il prodotto di una finalità comune a tutti gli agenti, ma si sviluppa per una serie di connessioni casuali ovvero dipendenti da fattori ultronei, sicché  il vantaggio non deriva da una premeditazione della condotta comune ma da una utilità reciproca comunque ricavata e individualmente posta in essere.

 

Nel caso dei vaccini anti-SARS–oV-2, il ricercatore, il vaccinatore e il vaccinato non cooperano in alcun modo all’atto abortivo, già compiuto nel passato, ma si appropriano degli esiti prodotti da quell’atto per trarne vantaggio.

 

Il quesito morale allora non è più se vi sia o non vi sia cooperazione al male (cooperazione che, quand’anche ritenuta in origine esistente, sarebbe poi destinata ad affievolirsi), bensì se e in quale misura sia lecito di per sè utilizzare il prodotto di una condotta iniqua compiuta da altri soggetti per ragioni diverse dalle proprie.

 

Ma a questo punto anche la Kaveny scivola verso una troppo facile «assoluzione»: la sperimentazione e l’utilizzo sarebbero lecite poiché il vantaggio scientifico e terapeutico è stato ricavato per accidens dall’atto abortivo, non essendo lo scopo dell’aborto ma rappresentando un sorta di conseguenza utile a suo tempo non voluta.

 

Neppure questa prospettiva risulta però convincente.

 

In realtà, ammesso e non concesso che l’aborto non fosse finalizzato all’espianto dei tessuti fetali, le condotte umane sono da considerarsi, ad un tempo, indipendenti ma interconnesse nell’agire collettivo.

 

Le condotte successive all’aborto, consistenti nelle varie forme di utilizzo del feto vivo come se si trattasse di mero «materiale biologico», fino all’utente finale che è il vaccinato, si appropriano dell’aborto mediante un utilizzo consapevole e volto a soddisfare un interesse proprio, quand’anche diverso e individuale per ciascuno degli agenti.

 

È responsabile non solo chi trae dall’illecito il profitto voluto, ma anche chi ne trae una qualsiasi utilità anche indiretta e non prevista ovvero diversa da quella inizialmente voluta.

 

Allo stesso modo, è responsabile non solo chi ha eseguito e deciso l’aborto, ma anche chi da tale fatto (l’aborto) tragga una utilità diversa (la possibilità dell’estrazione delle cellule) o consapevolmente ne profitti (vaccinazione).

 

La speculazione giuridica sulle condotte di partecipazione nel reato, finalizzata a definire l’area della partecipazione punibile rispetto a quella non punibile (e dunque dell’illecito rispetto al lecito) ha individuato categorie che possono essere qui utilmente richiamate.

 

La cooperazione al male si può assimilare al concorso di persone nel reato: sicché ciascuno degli agenti risponde dell’unico reato commesso, e le condizioni individuali (maggiore o minore apporto, dolo, stati soggettivi, etc.) incidono solo sulla determinazione della pena e su eventuali aggravanti/attenuanti. Condizione perché si applichi il concorso è il contributo causale dell’agente all’illecito e la consapevolezza dell’agire in cooperazione.

 

Se assumiamo l’aborto come unico illecito, l’ipotesi di responsabilità concorsuale deve necessariamente fermarsi ai genitori e agli ausiliari che vi abbiano preso parte. Ricercatori, sviluppatori, produttori, utilizzatori finali non prestano alcun contributo causale al fatto-aborto verificatosi prima e a prescindere dalle condotte successive.

 

Consideriamo però che: 

 

  • illecito è anche il prelievo di tessuti mediante dissezione di feto vivo e senziente, in spregio alla dignità dell’essere umano. Assumendo come illecito non solo l’aborto ma anche le modalità di prelievo, e con la consapevolezza, oggi possibile anche da parte dell’utente finale, circa le modalità di produzione dei vaccini, la cooperazione/concorso risulta evidente anche per le condotte successive e conseguenti all’aborto.

 

  • la cooperazione/concorso non esaurisce le categorie di partecipazione al reato. Infatti il diritto penale prevede il concorso di cause indipendenti e il favoreggiamento, riconducendo l’apporto agevolativo all’area dell’illecito anche se manchi identità del disegno criminoso (14) se la condotta sia successiva al reato già commesso (favoreggiamento). In questi casi la condotta di partecipazione è sempre illecita ma per un titolo proprio. 

 

Il concetto di appropriazione del male appare simmetrico a quelli di concorso di cause indipendenti e di favoreggiamento, a nulla rilevando l’accidentalità del profitto.

 

Peraltro, non può essere considerato accidentale il prelievo di tessuti da bambini abortiti quando assuma, come di fatto assume, caratteristiche di predeterminazione, organizzazione, sistematicità e rilevanza economica.

 

Non è ragionevole sostenere che in ambito morale le condotte di partecipazione al male, sia sotto forma di cooperazione che sotto forma di appropriazione, conoscano un margine di irrilevanza maggiore di quello riconosciuto comunemente dalla teoria generale del diritto penale.

 

Partecipazione materiale o formale, diretta o indiretta, prossima o remota, volontaria o accidentale sono elementi di caratterizzazione della condotta idonei ad influire sul giudizio di gravità o di tenuità, ma non consentono di operare il discrimine tra lecito e illecito.

 

In altri termini, l’illecita condotta di partecipazione al male può atteggiarsi in vario modo e con ampia graduazione, così come l’illecita condotta di reato può consistere nel concorso formale, nel concorso di cause indipendenti, nel favoreggiamento.

 

Il fatto che anche in campo morale, così come in campo giuridico, possano sussistere cause di giustificazione, quale lo «stato di necessità», non elide a priori illiceità alla condotta, semmai incide sulla colpevolezza del reo.

 

Nel caso di specie, peraltro, la richiamata esimente dello «stato di necessità» appare espediente debolissimo, data la incerta efficacia dei vaccini e le terapie disponibili per la cura del COVID-19.

 

La conclusione cui si perviene è dunque nel senso della generale illiceità, radicale e ingiustificabile, dell’uso di vaccini e altri farmaci nel cui processo di sviluppo e/o produzione vengano utilizzate linee cellulari provenienti da bambini abortiti.

 

Affermare la liceità dell’uso di questi vaccini perché utili a salvare la vita a più persone ricorda il discorso di Caifa: ne sacrifichiamo uno per salvarne tanti.

 

Ammesso che i tanti si salvino veramente – il che è quanto meno controverso –  e che nell’uno, piccolissimo, che siamo disposti a sacrificare non si nasconda proprio il «nostro» Gesù. 

 

 

Maria Cecilia Peritore

Avvocato

 

Licata, 7 luglio 2021

 

 

NOTE

1)  https://www.renovatio21.com/wp-content/uploads/2021/05/Renovatio-21-linee-cellulari-feto-abortito-nei-vaccini.pdf. https://www.avvenire.it/mondo/pagine/coronavirus-vaccini-da-aborti-cosa-dice-la-chiesa

2) M. Sampaolesi, , Cellule staminali, inhttps://www.treccani.it/enciclopedia/cellule-staminali_(XXI-Secolo)/: «Le cellule staminali sono cellule non specializzate presenti in tutti gli organismi viventi. […]Si distinguono diversi stadi di potenza delle cellule staminali: la totipotenza è la capacità di generare tutti i tessuti embrionali ed extraembrionali […]; la pluripotenza è la capacità di differenziarsi in tutti i tessuti embrionali, […]; la multipotenza è la capacità di differenziare in tutti i tipi cellulari di un foglietto germinativo (endoderma, mesoderma o ectoderma); l’unipotenza è la capacità di differenziarsi in un unico tipo cellulare, tipico dei progenitori».

3) https://www.pro-memoria.info/wp/wp-content/uploads/Riflessioni-morali-sui-vaccini-preparati-da-cellule-derivate-da-feti-umani-abortiti-PAV-09-06-2005.pdf. Il documento non si trova sul sito web della Pontificia Accademia per la Vita.  

4) «Nel caso specifico in esame, ci sono tre categorie di persone che sono coinvolte nella cooperazione al male, male che ovviamente è rappresentato dall’azione di un aborto volontario compiuto da altri: a) coloro che preparano i vaccini utilizzando linee cellulari umane in arrivo da aborti volontari; b) coloro che partecipano alla commercializzazione di massa di tali vaccini; c) coloro che necessitano di utilizzarli per motivi di salute. In primo luogo, si deve considerare moralmente illecita ogni forma di cooperazione formale (condivisione dell’intenzione malvagia) all’azione di chi ha compiuto un aborto volontario, che a sua volta ha consentito il recupero dei tessuti fetali, necessario per la preparazione dei vaccini. Pertanto, chiunque – indipendentemente dalla categoria di appartenenza – coopera in qualche modo, condividendone l’intenzione, alla realizzazione di un aborto volontario con l’obiettivo di produrre i suddetti vaccini, partecipa, in realtà, allo stesso male morale come la persona che ha eseguito quell’aborto. Tale partecipazione avverrebbe anche nel caso in cui qualcuno, condividendo l’intenzione dell’aborto, si astenga dal denunciare o criticare tale azione illecita, pur avendo il dovere morale di farlo.(cooperazione formale passiva). Nel caso in cui non vi sia tale condivisione formale dell’intenzione immorale della persona che ha eseguito l’aborto, qualsiasi forma di cooperazione sarebbe materiale , con le seguenti specifiche. Per quanto riguarda la preparazione, la distribuzione e la commercializzazione di vaccini prodotti a seguito dell’utilizzo di materiale biologico la cui origine è collegata a cellule provenienti da feti volontariamente abortiti, tale processo è dichiarato, in linea di principio, moralmente illecito, perché potrebbe contribuire ad incoraggiare l’esecuzione di altri aborti volontari, con lo scopo della produzione di tali vaccini. Tuttavia, va riconosciuto che, all’interno della catena di produzione-distribuzione-commercializzazione, i vari agenti cooperanti possono avere responsabilità morali diverse. Tuttavia, c’è un altro aspetto da considerare, ed è la forma di cooperazione materiale passiva che sarebbe svolta dai produttori di questi vaccini, se non denunciassero e rifiutassero pubblicamente l’atto immorale originale (l’aborto volontario), e se non si dedicano insieme alla ricerca e alla promozione di modalità alternative, esenti dal male morale, per la produzione di vaccini per le stesse infezioni. Tale cooperazione materiale passiva , se dovesse verificarsi, è ugualmente illecita. Per quanto riguarda coloro che hanno bisogno di utilizzare tali vaccini per motivi di salute, va sottolineato che, al di là di ogni forma di collaborazione formale , in generale, medici o genitori che ricorrono all’uso di questi vaccini per i propri figli, pur sapendo la loro origine (aborto volontario), svolgono una forma di cooperazione materiale mediata moltoremota , e quindi molto mite, nell’esecuzione dell’atto originario dell’aborto, e una cooperazione materiale mediata , per quanto riguarda la commercializzazione di cellule provenienti da aborti, e immediato, per quanto riguarda la commercializzazione di vaccini prodotti con tali cellule. La collaborazione è quindi più intensa da parte delle autorità e dei sistemi sanitari nazionali che accettano l’utilizzo dei vaccini. Tuttavia, in questa situazione, l’aspetto della cooperazione passiva è quello che spicca di più. Spetta ai fedeli e ai cittadini di retta coscienza (padri di famiglia, medici, ecc.) opporsi, anche facendo un’obiezione di coscienza, agli attacchi sempre più diffusi contro la vita e la “cultura della morte” che li sottende. Da questo punto di vista, l’uso di vaccini la cui produzione è collegata all’aborto procurato costituisce almeno una cooperazione materiale passiva remota media all’aborto, e una cooperazione materiale passiva immediata per quanto riguarda la loro commercializzazione. Inoltre, a livello culturale, l’uso di tali vaccini contribuisce alla creazione di un consenso sociale generalizzato al funzionamento delle industrie farmaceutiche che li producono in modo immorale. Pertanto, medici e padri di famiglia hanno il dovere di ricorrere a vaccini alternativi (se esistono), facendo pressioni sulle autorità politiche e sui sistemi sanitari affinché siano disponibili altri vaccini senza problemi morali. Devono ricorrere, se necessario, all’obiezione di coscienza per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini prodotti mediante linee cellulari di origine fetale umana abortita. Allo stesso modo, dovrebbero opporsi con tutti i mezzi (per iscritto, attraverso le varie associazioni, mass media, ecc.) ai vaccini che non hanno ancora alternative moralmente accettabili, facendo pressione affinché vengano preparati vaccini alternativi, che non siano collegati all’aborto di un feto umano e richiedendo un rigoroso controllo legale dei produttori dell’industria farmaceutica. Per quanto riguarda le malattie contro le quali non esistono vaccini alternativi disponibili ed eticamente accettabili, è giusto astenersi dall’utilizzare questi vaccini se può essere fatto senza che i bambini, e indirettamente la popolazione nel suo insieme, subiscano rischi significativi per la loro salute. Tuttavia, se questi ultimi sono esposti a pericoli considerevoli per la loro salute, possono essere utilizzati anche vaccini con problemi morali ad essi pertinenti. La ragione morale è che il dovere di evitare la cooperazione materiale passiva non è obbligatorio in caso di grave inconveniente. Inoltre, troviamo, in tal caso, una ragione proporzionale, al fine di accettare l’utilizzo di questi vaccini in presenza del pericolo di favorire la diffusione dell’agente patologico, dovuto alla mancata vaccinazione dei bambini. Ciò è particolarmente vero nel caso della vaccinazione contro il morbillo tedesco. In ogni caso, resta il dovere morale di continuare a lottare e di impiegare ogni mezzo lecito per rendere la vita difficile alle industrie farmaceutiche che agiscono senza scrupoli e senza etica. Tuttavia, il peso di questa importante battaglia non può e non deve ricadere sui bambini innocenti e sulla situazione sanitaria della popolazione, soprattutto per quanto riguarda le donne incinte».

5) Della cooperazione materiale al peccato altrui, nn. 31-32, in Istruzione e pratica per i confessori: «La cooperazione materiale comunemente è ammessa per lecita da’ dottori quando v’è giusta causa. Intendasi qui, che altra è la cooperazione formale, la quale succede, quando si coopera direttamente al peccato (com’è in colui che fornicatur); o pure quando s’influisce nella mala volontà del prossimo, che vuol peccare, come sarebbe il guardare le spalle all’assassino o ladro, acciocché uccida o rubi con più sicurezza: lo scriver lettere amorose in nome del concubinario o portare doni alla di lui concubina: il ricever doni da persona che insidia l’onestà. Queste e simili cooperazioni sono intrinsecamente male, perché con esse si dà animo al prossimo ad eseguire il peccato, e almeno si fomenta la sua mala intenzione, e perciò per niuna causa, anche di morte, possono elle scusarsi da peccato mortale. Altra poi è la cooperazione materiale, la quale è, quando l’azione è indifferente, e ‘l prossimo può già servirsene senza peccato, ma egli per sua malizia se ne abusa a peccare, come sarebbe il prender danaro a mutuo da alcuno che non vuol darlo senza usura: porgere il vino a chi se ne serve per ubbriacarsi: dar le chiavi a chi le adopera per rubare. Or queste cooperazioni materiali possono esser lecite quando vi concorrono tre condizioni: 1. che l’atto della tua cooperazione (come già si è detto) sia per sé indifferente. 2. Che tu non sii tenuto per officio ad impedire l’altrui peccato. 3. Che tu abbi causa giusta e proporzionata di poter così cooperare; poiché allora il peccato del prossimo non proviene dalla tua cooperazione, ma dalla malizia di colui il quale si serve della tua azione per peccare. Sicché allora non è che la tua azione si congiunga alla mala volontà del prossimo, ma quegli congiunge la sua mala volontà alla tua azione, ond’è, che la tua azione non è causa del di lui peccato, ma è solamente occasione la quale tu non sei obbligato a togliere quando hai giusta causa di porla; e così è lecito all’oste dare il vino a chi vuole ubbriacarsi, semprecché altrimenti temesse grave danno, Sanch., Busem., Bon., Tourn. ed altri comunemente. Si è detto causa giusta e proporzionata, perché quanto più è vicina la tua cooperazione al peccato del prossimo, tanto più grave ha da essere la causa che ti scusi. Per giudicare poi quando la causa sia o no proporzionata, per primo bisogna regolarsi da ciò che ne dicono i dd., perché dipendendo ciò dall’estimazione de’ prudenti, l’esser in tal materia una sentenza più comune , fa ancora che sia più probabile, come diremo ancora parlando della materia grave del furto al cap. X. n. 22. In oltre trattandosi di pregiudizio del prossimo, bisogna aver la regola che noi non possiamo cooperare al danno altrui, se non quando il danno che temiamo de’ beni nostri, è d’ordine superiore: per esempio, quando alcuno ti minaccia la morte se tu non vuoi cooperare alla morte del di lui nemico con dargli v. gr. la spada, tu non puoi dargliela perché non puoi positivamente concorrere alla morte di un altro per liberare te dalla morte. Così ancora quando il ladro minaccia di toglier la roba tua se non cooperi a fargli prendere la roba altrui, tu neppure puoi in ciò cooperare. Altrimenti poi sarebbe, se non cooperando tu a fargli prendere quella roba avessi tu a perdere la vita o la fama; perché allora stando tu in estrema necessità, è obbligato il prossimo a permetterti quella cooperazione circa la perdita delle sue robe, acciò tu non perda la vita o la fama».

6) De praeceptocaritatis, De praeceptiscaritatis erga proximum,V,III, 59: «Resp. cooperari tantum materialiter, subministrando tantum materiam et facultatempeccandi, velexhibendoobjectum, licet. si sequentesconditionesadsint: I. Si tuum opus velcooperatiositsecundum se bona velsaltemindifferens; II. Si bona intentione et rationabili ex causa fiat, et non ut juvesalterum peccare; III. Si alteriuuspeccatum impedire nequeas, aut saltem non tenearisproptercausamrationabilem».

7) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_it.html

8) http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html

9) Tale concetto non è estraneo alla teoria generale del diritto penale, laddove il prodotto, il profitto o il prezzo del reato vengono sussunti nell’ambito dell’illecito mediante la previsione di una specifica aggravante. Recita infatti l’art. 61, c. 1 n. 2 del Codice Penale: «Aggravano il reato […]le circostanze seguenti: […] 2) l’aver commesso il reato […]per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato».

10) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_it.html (i corsivi sono dell’originale): «1. Come afferma l’Istruzione Dignitas Personae, nei casi di utilizzazione di cellule procedenti da feti abortiti per creare linee cellulari da usare nella ricerca scientifica, «esistono responsabilità differenziate» di cooperazione al male. Per esempio, «nelle imprese, che utilizzano linee cellulari di origine illecita, non è identica la responsabilità di coloro che decidono l’orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione».2. In questo senso, quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili (ad esempio in Paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso Paese ma, da parte delle autorità sanitarie, non si permette ai cittadini la scelta del vaccino da farsi inoculare) è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. 3. La ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l’uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) dell’aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, è remota. Il dovere morale di evitare tale cooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agente patogeno grave: in questo caso, la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19. È perciò da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. È da sottolineare tuttavia che l’utilizzo moralmente lecito di questi tipi di vaccini, per le particolari condizioni che lo rendono tale, non può costituire in sé una legittimazione, anche indiretta, della pratica dell’aborto, e presuppone la contrarietà a questa pratica da parte di coloro che vi fanno ricorso.4. Infatti, l’uso lecito di tali vaccini non comporta e non deve comportare in alcun modo un’approvazione morale dell’utilizzo di linee cellulari procedenti da feti abortiti. Si chiede, quindi, sia alle aziende farmaceutiche che alle agenzie sanitarie governative, di produrre, approvare, distribuire e offrire vaccini eticamente accettabili che non creino problemi di coscienza, né a gli operatori sanitari, né ai vaccinandi stessi.5. Nello stesso tempo, appare evidente alla ragione pratica che la vaccinazione non è, di norma, un obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria. In ogni caso, dal punto di vista etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l’epidemia, può raccomandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che, comunque, per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell’agente infettivo. In modo particolare, essi devono evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi clinici, o di altra natura, e che sono le persone più vulnerabili.6. Infine, vi è anche un imperativo morale, per l’industria farmaceutica, per i governi e le organizzazioni internazionali, di garantire che i vaccini, efficaci e sicuri dal punto di vista sanitario, nonché eticamente accettabili, siano accessibili anche ai Paesi più poveri ed in modo non oneroso per loro. La mancanza di accesso ai vaccini, altrimenti, diverrebbe un altro motivo di discriminazione e di ingiustizia che condanna i Paesi poveri a continuare a vivere nell’indigenza sanitaria, economica e sociale».

11) Stato di necessità che nel 2005 era legato alla epidemia di rosolia,  che in quel momento concretizzava lo stato di costrizione della volontà dell’utilizzatore, e che gli estensori del documento hanno certamente tenuto presente.

12)  Per l’intervento di Athanasius Schneider:  https://www.lifesitenews.com/news/catholic-bishop-calls-for-new-pro-life-movement-to-protest-abortion-tainted-medicines-like-covid-vaccine

13) M.C. Kaveny, «Appropriation of Evil: Cooperation’s Mirror», Theological Studies 61 (2000) 280-313.Vedi anche S. Kampowski, https://veritasamoris.org/files/KAMPOWSKI-Cooperazioneappropriazioneevaccini2021028a.pdf

14) Cfr. art. 41 C.P.: concorso di cause indipendenti.

 

 

Bibliografia

 

Testi citati in nota nel presente contributo:

 

 

altri testi: 

 

 

 

 

 

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Bioetica

Bioetica e persona umana

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Renovatio 21 continua la sua serie di approfondimento della disciplina della bioetica. Per un approfondimento, rimandiamo al Manuale di bioetica in due volumi redatto dal cardinale Elio Sgreccia (1929-2019), di cui sintetizziamo qui le argomentazioni. Monsignor Elio Sgreccia fu tra i principali teorici della bioetica personalista, di cui è considerato capofila del pensiero bioetico in ambito cattolico. Per il personalismo bioetico la persona umana, in ogni fase della vita, è un valore in sé e mai un mezzo: il suo statuto ontologico fonda la dignità e orienta ogni scelta biomedica. Ne deriva la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.

 

Dopo aver chiesto che cosa sia la vita, la bioetica deve rispondere a una domanda ancora più radicale: chi è colui che vive, e che cosa significa che egli ha un corpo, o piuttosto che è un corpo. Da come si definiscono la persona e la sua corporeità dipende, infatti, la risposta a quasi ogni questione clinica: chi sia tutelabile, fino a quando, e a quale titolo.

 

La persona è sostanza

Per il personalismo ontologico la comprensione della persona passa per la ricerca metafisica, che si rivolge all’intero e non si accontenta di descrivere ciò che l’uomo fa. La persona va colta nella sua dimensione sostanziale e non soltanto funzionale, senza per questo trascurare i signa personae, cioè gli indizi che ne segnalano la presenza.

 

La tradizione classica ha fissato il concetto in una serie di formule. Aristotele (384-322 a.C.) definì l’uomo animal rationale, indicando il genere prossimo e la differenza specifica, ma in un modo che forse non rende piena ragione dell’originalità dell’essere umano, irriducibile a semplice elemento del cosmo. Dopo l’avvento del cristianesimo la prima determinazione decisiva è quella di Boezio (480-525 circa): la persona è rationalis naturae individua substantia, sostanza individuale di natura razionale.

 

Il richiamo alla sostanza mette in luce che la persona è un soggetto esistente, un sostrato, e non una semplice attività. Sulla stessa linea si collocano Riccardo di San Vittore (morto nel 1173) e Tommaso d’Aquino (1225-1274), nelle cui formule si riflette la tensione tra il riferimento universale alla specie, per cui tutti apparteniamo all’umanità, e il carattere individuale, per cui ciascuno vi appartiene a suo modo.

 

Notiamo che individuo non significa «indivisibile» in senso atomistico: significa indiviso in sé e diviso da ogni altro, dotato cioè di unità. L’individualità non implica che l’uomo sia un atomon, ma che esista come un tutt’uno distinto dagli altri.

Né funzione, né sola relazione

Il pensiero contemporaneo si chiede se la persona possa essere considerata soltanto relazionale, e se dunque un essere umano non più capace di relazionarsi possa ancora dirsi persona. La risposta personalista non nega la relazionalità, anzi: come osserva Vittorio Possenti (1938-), la razionalità implica la relazionalità, perché la vita dello spirito è per sé apertura. Ma la relazione presuppone un soggetto che si relazioni, e non può prenderne il posto.

 

Per questo la filosofia della persona è legata in radice a quella della sostanza, verso cui una parte del pensiero moderno nutre un profondo sospetto, desiderando sostituirla con quella di funzione. Nelle Categorie Aristotele definisce la sostanza prima come ciò che non è in un soggetto né si predica di un soggetto: essa esiste in sé, basta a se stessa, non dipende da altri soggetti. L’atto d’essere è l’atto primo e radicale da cui prendono vita tutti gli altri atti, quelli secondi, della persona. Tommaso la considera la più perfetta di tutte le realtà, perché sussiste in una natura razionale.

 

La persona è dunque un in se existens e un per se existens: non esiste in altro come suo modo, né in vista d’altro, ma in vista di se stessa. Per questo si pone come fine e non come mezzo. La tradizione metafisica riserva alla sola persona divina l’aseità, l’essere da sé; l’uomo, che è ab alio, porta il sigillo della contingenza.

 

Ne discende anche che la persona eccede i propri atti. Le teorie empiriste, da Locke (1632-1704) a Hume (1711-1776) fino a Derek Parfit (1942-2017), vedono nella persona un insieme di stati successivi privi di un sostrato comune; l’approccio sostanziale salvaguarda invece l’eccedenza della persona rispetto a ciò che compie. Diventare persona non è un processo, ma un evento istantaneo, un possesso del proprio statuto ontologico stabilito una volta per tutte; la personalità, invece, è qualcosa che si acquisisce gradualmente attraverso gli atti personali.

 

Unitotalità di corpo e spirito

La persona è un soggetto sostanziale di natura spirituale, dotato di intelligenza, libertà e amore, e vive nell’apertura alla totalità dell’essere: a se stessa, agli altri, a Dio, al tutto. È un centro di unificazione dinamica che procede dall’interno, un’unità che dura nel tempo al di là dei flussi psicologici, della molteplicità delle sensazioni e dello sparpagliamento dell’io. Può perciò ritornare su se stessa attraverso l’autoriflessione, ed è questa interiorità, esclusiva della persona, a rendere il singolo irriducibile al genere o alla totalità: lo notava già Soren Kierkegaard (1813-1855).

 

La persona è anche un tutto, non una parte inserita in una totalità più ampia che diventerebbe fondante nei suoi riguardi. L’uomo come individuo è uno tra molti; come persona è singolare e irripetibile.

 

Questa unità non consente di trattare la corporeità come un’aggiunta inessenziale, come fa l’approccio idealistico. L’individuo umano è corporeo, e il corpo appartiene alla sua definizione.

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L’anima, forma del corpo

La dottrina tomista dell’unicità della forma sostanziale ha offerto un contributo decisivo alla soluzione del problema dell’unità del soggetto, che sembrava compromessa nelle antropologie di matrice platonica. Dire che l’anima è la forma sostanziale significa attribuirle la capacità di far sì che l’individuo appartenga a una precisa specie di vivente, quella contrassegnata da un corpo organico atto a esplicitare la vita razionale.

 

Restava da risolvere il problema di giustificare l’immortalità dell’anima. Tommaso vi giunge affermando che l’anima, oltre a essere forma sostanziale, è forma sussistente: possiede un essere autonomo, come risulta dalle sue operazioni indipendenti dal corpo, cioè la conoscenza dell’universale e l’autocoscienza. Vale qui il principio operari sequitur esse: l’operare dipende dall’essere, e a un diverso livello di immaterialità dell’operazione deve corrispondere un diverso livello di immaterialità dell’essere.

 

Intendere e volere sono facoltà con cui l’anima non si lega formalmente al corpo; alla dissoluzione del corpo non segue necessariamente la dissoluzione dell’anima.

 

Persona ed essere umano

Se la persona è sostanza, resta da chiedersi chi sia persona. Secondo il filosofo utilitarista Peter Singer (1946-) non tutti i membri della specie Homo sapiens sono persone, e non tutte le persone sono membri della specie Homo sapiens. Ma se la nozione di persona non indica la specie umana, osserva la critica personalista, non ne indica nessun’altra: nessun’altra specie è in grado di riconoscere il diritto alla vita proprio della persona.

 

Si definisce la persona come ente autocosciente, razionale, autonomo, e si trascura che l’essere umano non è soltanto questo: uno dei suoi caratteri è di essere corporeo, di essere divenente. La questione bioetica nasce proprio perché esistono persone umane che non possono vivere come persone senza l’aiuto di altre: gli esseri umani allo stadio embrionale, fetale o infantile, i malati cronici o mentali, i malati terminali, le persone in stato vegetativo persistente.

 

Come ricorda Adriano Pessina (1953-2020), la reciprocità non è costitutiva soltanto della moralità ma della stessa possibilità dell’esistenza personale, ed è il luogo a cui ricondurre ogni discussione bioetica. Circoscrivere il rispetto e il diritto alla vita alle sole fasi di esercizio della vita morale significa dimenticare che la moralità si esplica a cicli intermittenti.

 

È qui che il personalismo pone il suo argomento fondamentale: guardare all’origine. Essere umano è colui che nasce da altri esseri umani, ed è questa la condizione per procedere a qualsiasi ulteriore definizione dell’uomo, ricorda ancora Pessina.

 

Robert Spaemann (1927-2018) ne trae la conseguenza: esiste un unico criterio per la personalità, l’appartenenza biologica al genere umano. Se «qualcuno» esiste, esiste da quando esiste questo organismo umano individuale, e fino a quando questo vive. L’essere umano è strutturalmente una persona: la condizione non dipende dalla sua volontà, ma dalla sua origine.

 

Il corpo, epifania della persona

Nel contesto attuale si registra una dissociazione tra l’esteriorità del corpo e l’interiorità della persona, una rottura dell’unità dell’uomo che è sintesi di un elemento corporeo e di uno spirituale. Nella definizione dell’io entra necessariamente il corpo, perché è impossibile percepirsi senza di esso; eppure l’io non si identifica con il corpo, ma lo eccede. La persona è corporea, ma trascende il corpo: non nel senso di poterne prescindere, bensì nel senso di avere la capacità di compiere operazioni non esclusivamente corporee.

 

L’ambivalenza si esprime nelle formule «io ho un corpo» e «io sono un corpo» (Gabriel Marcel, 1889-1973), entrambe valide e nessuna assoluta. Dire «ho un corpo» richiede una precisazione, perché non lo possiedo come un oggetto: non posso prenderne le distanze, né usarlo senza che le conseguenze si ripercuotano sull’intera persona. E «sono un corpo» va completato con il chiarimento che non sono soltanto corpo. Per questo la filosofia dell’uomo preferisce il termine corporeità, che esprime meglio l’unità corporeo-spirituale e indica la soggettività umana nella sua condizione corporea.

 

La scuola fenomenologica ha permesso di superare in parte il dualismo tra uno spiritualismo disincarnato e un materialismo fisicista, grazie alla distinzione introdotta da Edmund Husserl (1859-1938) tra Körper, il corpo in senso puramente materiale, e Leib, il corpo vivente, proprio degli esseri dotati di caratteristiche psicofisiche.

 

L’uomo non è un organismo animale cui sia stata aggiunta una coscienza: è «intelligenza corporea», «spirito incarnato», secondo la formula di Ramón Lucas Lucas. Di fronte all’organismo, proprio dell’animale, l’uomo è caratterizzato dalla corporeità.

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Il corpo amico, il corpo nemico

La postmodernità, una volta dissolto il soggetto, ha concentrato la sua attenzione sul corpo in senso assoluto. La cura del proprio corpo diventa il dovere principale, motivo di soddisfazione ma anche forma laica di ascesi, per le rinunce che comporta; e la nuova colpa di cui vergognarsi è quella di un corpo poco curato. Il corpo, da messaggero della propria identità presso gli altri, diventa un nemico da sorvegliare, sempre pronto a tradirci.

 

Con il declino di una teleologia naturale la cura del fisico non consiste più nel favorire la natura, ma nel modificarla o correggerla: il corpo, come scrive Maria Teresa Russo, non è più un dato, ma un compito da realizzare, da sottoporre a building, costruzione o anche decostruzione.

 

Anche il rapporto mente-corpo, oggi, non è la semplice riproposizione dell’antico dibattito anima-corpo. Il termine «mente» si rifà all’inglese mind del Trattato sulla natura umana di Hume e indica l’insieme delle funzioni coscienti: il rapporto riguarda dunque funzioni psicologiche e neurofisiologiche, non i soggetti di tali funzioni. È una impostazione riduzionista che esclude la dimensione metafisica, e che tende a ridursi ulteriormente a rapporto mente-cervello, escludendo arbitrariamente aspetti della corporeità, come la funzione delle mani, importanti per l’espressione delle facoltà psichiche e intellettive.

 

Il corpo ha invece un carattere epifanico, rivelatore: è «l’organo per essere visto», dice Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Svela la persona agli altri e, allo stesso tempo, la vela. Ma è anche limite: normalmente passa sotto silenzio, mentre nel dolore, nella fatica, nella malattia diventa opaco, pesante, estraneo.

 

La salute è stata definita come la vita nel silenzio degli organi e come inconsapevolezza del proprio corpo (Georges Canguilhem, 1904-1995); nel corpo si vive una dialettica tra attività e passività, praxis e pathos, che Paul Ricoeur (1913-2005) riassume nell’espressione «io subisco questo corpo che governo».

 

Corpo e anima: una ricognizione storica

Nell’antropologia greca il corpo è uno dei principi ontologici dell’essere umano, ma è il principio della materialità, il luogo dell’irrazionalità che l’anima, sede dell’intelligenza, deve domare. Per Platone (428/427-348/347 a.C.) il corpo (soma) è il sepolcro (sema) dell’anima e il carcere da cui evadere. Anche per Aristotele il corpo è sede delle passioni che disturbano la contemplazione, ma non è più la tomba dell’anima: ne è lo strumento reale, sostrato e materia, potenzialità ricettiva di una forma. L’anima, per lui, è l’entelechia prima di un corpo naturale che ha la vita in potenza, e l’uomo è un «sinolo» di corpo e anima; ma, legata al corpo, ne condivide il destino di corruzione.

 

Tommaso d’Aquino vuole salvare l’unità dell’essere umano, compromessa dal dualismo platonico, senza escludere, come in Aristotele, l’immortalità dell’anima. L’anima è forma sostanziale e, insieme, sostanza piena e realtà sussistente solo come forma di un corpo; corpo e anima non sono due sostanze esistenti in atto, ma da essi risulta un’unica sostanza in atto, la persona. Questa intuizione impedisce anche la considerazione strumentale del corpo, condizione della storicità e della personalità stessa dell’uomo.

 

Con Cartesio (1596-1650) il quadro si spezza: il corpo è res extensa, sostanza estesa e priva di coscienza, perfettamente organizzata «come un orologio», e l’anima è res cogitans, la cui unica funzione è il pensiero. Con Leibniz (1646-1716), al corpo vengono riconosciute leggi di sviluppo intrinseche, ma il legame con l’anima diventa problematico e può essere garantito solo da Dio, attraverso una sorta di armonia prestabilita.

 

Salute e malattia

La questione del corpo ha una conseguenza immediata sul modo di intendere la salute. Nella cultura greca la salute è il giusto equilibrio delle forze dell’organismo, la misura conveniente: lo afferma l’Antica medicina ippocratica, e Platone la lega a un criterio non quantitativo ma qualitativo, di valore. Creare condizioni di salute significa far sì che le parti del corpo dominino o siano dominate in conformità alla natura; la parte non si cura senza il tutto, e il corpo non si cura senza l’anima. Da qui la proposta terapeutica platonica: chi esercita molto l’attività razionale procuri anche al corpo il suo movimento, e chi plasma il corpo si dedichi alla musica e alla filosofia.

 

La modernità ha elaborato diversi paradigmi. Il paradigma positivista, nato con la clinica, considera la medicina una scienza della natura e la malattia un’alterazione quantitativa rispetto a una norma, da ricondurre a una disfunzione fisiologica. Il paradigma struttural-funzionalista del primo Novecento vi aggiunge il sistema sociale: la malattia minaccia la stabilità di un sistema in cui ciascuno ha un ruolo, e la medicina diventa attività di controllo sociale. Il modello nominalista-radicale ribalta tutto, e fa della malattia una costruzione arbitraria dipendente da criteri sociali o culturali. Il paradigma fenomenologico guarda invece al vissuto, al significato che il soggetto dà alla propria situazione.

 

Il più recente, bio-psico-sociale, intende la salute come condizione vitale complessa del soggetto in relazione al suo ambiente, e la medicina non più solo come cure ma come care: relazione curativa, alleanza terapeutica tra il malato e chi lo cura.

 

La postmodernità, infine, ha liquefatto la nozione di salute, oscillante tra lo star-bene e il ben-essere. La «salute» fa riferimento a una norma stabilita in base a parametri misurabili; l’«essere in forma», il fitness, invece, è una nozione liquida, che non è né precisa né misurabile dall’esterno, proiettata nel futuro e mai pienamente realizzabile: una salute per tutti e per nessuno, che alimenta una costante sensazione di inadeguatezza. Anche la «qualità della vita» è un codice inventato dalla sensibilità postmoderna: rischia di mettere in dubbio che un’esistenza segnata da un handicap o da una malattia cronica valga la pena di essere vissuta.

 

La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946, secondo cui la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la sola assenza di malattia, è da considerarsi utopistica. Si è tentato di correggerla, opponendo alla nozione di salute come stato quella di processo dinamico o equilibrio, e a quella di completo benessere quella di capacità relativa: la Carta di Ottawa (1986) precisa che per raggiungere il benessere l’individuo o il gruppo deve poter identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i bisogni, modificare l’ambiente o adattarvisi.

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La definizione personalista di salute

Per il personalismo la salute riguarda l’equilibrio dell’intera persona, e non è una proprietà dell’organismo. Va distinta una salute perfetta, concetto-limite cui ci si può soltanto approssimare, da una salute relativa, che consiste, nella formula di Pedro Laín Entralgo (1908-2001), nella capacità fisica di realizzare con il minimo fastidio e il minimo danno i propri progetti vitali.

 

Richard Siebeck (1883-1965) ne coglie il punto: la salute non è un fine ultimo, perché si è sani per vivere e per agire, e il senso della salute si trova nel progetto di vita buona che ciascuno si propone di realizzare. Platone affermava che prima viene la virtù, poi seguono la salute e la saggezza, come un dio è seguito dal suo corteo.

 

In questa luce la salute è un bene penultimo, cioè relativo, e perciò la scoperta che anche nella limitazione della malattia si è capaci di, si conserva cioè la possibilità di volere e di amare, può aiutare a non cadere nella disperazione davanti a una malattia cronica o mortale. È un equilibrio che riguarda tutta la persona, «il ritmo della vita, un processo incessante in cui l’equilibrio si ristabilizza sempre», scrive Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Quattro sono dunque le dimensioni della salute, che si intersecano e si compenetrano: quella organica, quella psichica e mentale, quella ecologico-sociale e quella etica.

 

Quale bioetica per quale persona

Se la persona è sostanza e non semplice funzione, se è unità di corpo e spirito e non somma di meccanismi, e se il suo corpo non è un oggetto da possedere né un nemico da sorvegliare ma la sua stessa epifania, ne discende che la bioetica non può misurare la dignità sul grado di esercizio delle facoltà, né ridurre la salute a prestazione o a benessere percepito.

 

Il criterio resta quello dell’origine: l’essere umano è persona perché nasce da altri esseri umani, e lo è per tutto il tempo in cui il suo organismo vive.

 

Su questo fondamento, come mostra la bioetica personalista ontologicamente fondata di cui scrive il cardinale Sgreccia, si regge la tutela di chi non può far valere le proprie ragioni: il nascituro, il malato cronico, il morente.

 

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Bioetica

Attivista antiabortista britannica si dichiara non colpevole di aver pregato in silenzio in una «zona cuscinetto»

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Isabel Vaughan-Spruce, attivista cattolica pro-vita del Worcestershire, si è dichiarata non colpevole di cinque capi d’accusa previsti dalla legge inglese e gallese sulle zone cuscinetto per l’aborto. Le accuse si basano su una preghiera silenziosa nei pressi di una clinica a Birmingham. Lo riporta LifeSite.   Mercoledì scorso durante un’udienza preliminare al tribunale dei magistrati di Birmingham, ha negato le accuse dopo essere stata incriminata per la prima volta nel dicembre 2025. È la prima persona a essere incriminata in base alle nuove norme nazionali, entrate in vigore nell’ottobre 2024.   La legge vieta qualsiasi attività volta a influenzare, o svolta in modo imprudente circa la possibilità di influenzare, la decisione di una persona di «accedere, fornire o agevolare la fornitura di servizi di aborto» entro 150 metri da una struttura che pratica l’aborto.   Society for the Protection of Unborn Children (Società per la Protezione dei Bambini Non Nati) ha riferito che le presunte violazioni si sono verificate in cinque giorni tra giugno e novembre 2025 all’esterno di una struttura nella zona di Kings Norton e che i pubblici ministeri sono riusciti a far trattare gli episodi come cinque reati distinti anziché uno solo.

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La difesa ha sostenuto che proseguire con l’accusa costituirebbe un abuso di procedura. Il vice giudice capo Tan Ikram dovrebbe decidere il mese prossimo se il caso andrà a processo; in caso affermativo, i pubblici ministeri hanno dichiarato che è improbabile un’udienza prima di gennaio.   Nel primo giorno dell’udienza di tre giorni sull’abuso di procedura, Ikram ha osservato che la legge richiede che un «atto» venga commesso all’interno della zona cuscinetto, indicando che l’attuale accusa «non è stata formulata correttamente» e che «spetta all’accusa chiarirla».   Ha inoltre dichiarato in tribunale: «Questo caso non riguarda il diritto all’aborto, bensì un reato penale definito dal Parlamento… I tribunali non sono qui per giudicare le opinioni delle persone».   Il secondo giorno ha formulato cinque nuove accuse, «una per ogni volta che aveva pregato in silenzio all’interno della “buffer zone“» o zona cuscinetto.   Il team di difesa di Vaughan-Spruce ha sostenuto che la sua assistita è stata «presa di mira», sottolineando che se le sue convinzioni pro-vita non fossero già note, «la sua presenza all’interno della ‘zona cuscinetto’ non sarebbe stata considerata un reato». Inoltre, affermano, il Parlamento non intendeva che la legge «criminalizzasse una condotta di questo tipo» o che prevalesse sui «diritti assoluti alla libertà di pensiero e di professare una particolare fede religiosa».   Vaughan-Spruce è già stata oggetto di precedenti procedimenti giudiziari falliti. Le ultime accuse giungono dopo precedenti tentativi delle autorità di perseguirla per determinate idee espresse mentre si trovava in una «zona cuscinetto».   Come ripportato da Renovatio 21el novembre 2022 è stata arrestata mentre se ne stava in silenzio sul marciapiede di Birmingham. Quando gli agenti l’hanno interrogata, ha spiegato: «Magari sto pregando tra me e me, ma non ho detto nulla ad alta voce». Quell’arresto, ripreso anche in video, è diventato virale e ha scatenato indignazione a livello internazionale.   Settimane dopo fu arrestata di nuovo per il «crimine di pensiero» di preghiera silenziosa. All’epoca intervennero in totale sei agenti di polizia e uno di loro le confermò: «Hai detto che stai pregando, e questo è il reato».

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Nel primo caso i tribunali affermarono che le prove contro di lei non potevano essere dimostrate. Alla fine i tribunali si schierarono dalla sua parte e la polizia dovette scusarsi per il proprio operato nel 2023.   Nel 2024 Vaughan-Spruce ha citato in giudizio la polizia delle West Midlands e ha ottenuto un risarcimento di 13.000 sterline (15.390 euro), con il tribunale che ha riconosciuto l’arresto illegittimo e altre violazioni commesse dagli agenti.   «Rimanere in silenzio e sostenere determinate convinzioni» non dovrebbe «mai essere un crimine».   In base alla nuova legge nazionale sulle zone cuscinetto, Vaughan-Spruce, co-direttrice della March for Life UK e direttrice della campagna 40 Days for Life Birmingham, si è trovata nuovamente ad affrontare un procedimento giudiziario.   Parlando con l’organizzazione Alliance Defending Freedom, la Spruce ha affermato: «Rimanere in silenzio ed esprimere determinate convinzioni in uno spazio pubblico non dovrebbe mai essere un crimine. Eppure, nonostante sia stato scagionato da ogni accusa in diverse occasioni e abbia ricevuto un risarcimento finanziario dopo due arresti ingiustificati, l’anno scorso sono stato nuovamente incriminato per la mia semplice presenza all’interno di una “zona cuscinetto”, e oggi ho ricevuto nuove accuse. Sono profondamente turbato da questa violazione del diritto fondamentale alla libertà di pensiero e alle mie convinzioni cristiane pro-vita, profondamente radicate in me. Prego che prevalgano il buon senso e la libertà, affinché nessun altro debba subire trattamenti criminali per le proprie convinzioni».   La Vaughan-Spruce non è l’unica cittadina britannica incappata in un reato di pensiero – letteralmente, psicopolizia in un senso ancora più profondo di quello ideato da Giorgio Orwell. Vi è infatti anche il caso del veterano dell’esercito britannico Adam Smith-Connor, colpevole di aver violato una «zona cuscinetto» pro-aborto pregando con la mente nei dipressi di una clinica per aborti.   Come riportato da Renovatio 21, lo Smith-Connor era stato arrestato nei pressi dell’attività di aborto di Bournemouth, Dorset, del British Pregnancy Advisory il 14 novembre 2022, dopo aver pregato in silenzio per suo figlio Jacob, abortito 22 anni fa.   L’amminstrazione Trump, anche per bocca direttamente del vicepresidente JD Vance, aveva accusato la «persecuzione della preghiera silenziosa» fuori dagli abortifici britannici, parlando di arresti che sanno di «follia».   L’avvento di un sistema di psicopolizia non riguarda solo questi singoli episodi, ma è una tendenza che ha un fondamento istituzionale e tecnologico.   Moltissime grandi aziende, nonché università e tema di ricercatori, stanno lavorando a strumenti bioelettronici di lettura del pensiero, al punto che in ambito di giurisprudenza si comincia a parlare di diritti di «libertà cognitiva» – a significare come sia riconosciuto che neanche la cognizione è più libera.

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Non si tratta solo degli esperimenti della società Neuralink di Elon Musk (che ha ora l’OK per i test sull’uomo dopo aver sperimentato su suini e primati): anche Facebook era attiva in ricerche di questo tipo, così come lo sono università e centri di ricerca all’avanguardia.   La Cina già utilizza sperimentalmente sensori psicodigitali per valutare, e correggere, l’attenzione degli alunni.   Come riportato da Renovatio 21, il guru del gruppo estremista noto come World Economic Forum, Klaus Schwab, durante un incontro pubblico a Davos con il cofondatore di Google Sergej Brin parlò della possibilità, di lì a breve, di sapere esattamente cosa stavano provando e pensando tutti gli spettatori della sala – ovviamente tramite chip biologici e interfacce cerebrali.     Il pensiero eccitava molto lo Schwab, già teorizzatore – come altri importanti discepoli a Davos – della fusione uomo-macchina (che chiama «Quarta rivoluzione industriale», come da titolo del suo libro, prefato in Italia da John Elkann) che ha raccontato, senza vergognarsi, come in futuro negli aeroporti saranno effettuate scansioni celebrali sui viaggiatori di modo da trovare eventuali idee terroriste.   L’antiabortismo è per moltissimi già paragonabile al terrorismo.

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L’amministrazione Trump nega di aver rinviato la decisione sulla pillola abortiva a dopo le elezioni di medio termine

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L’amministrazione Trump smentisce una nuova notizia secondo cui alti funzionari della Casa Bianca avrebbero ritardato di proposito i provvedimenti sulla pillola abortiva fino a dopo le elezioni di medio termine del mese prossimo, sebbene diversi attivisti pro-vita nazionali affermino di aver ricevuto lo stesso messaggio. Lo riporta LifeSite.

 

Il Washington Sun ha riferito che un «alto funzionario dell’amministrazione», rimasto anonimo, avrebbe detto che i funzionari guidati dal capo di gabinetto della Casa Bianca, Susan Wiles, avrebbero «direttamente» indicato al procuratore generale Todd Blanche di «procedere con cautela in qualsiasi azione relativa all’aborto», perché «un approccio aggressivo sull’aborto genererebbe attenzioni indesiderate».

 

«Nessuno vuole che intraprendiamo azioni concrete prima delle elezioni di medio termine», avrebbe aggiunto il funzionario. La Casa Bianca ha risposto che la notizia era «completamente falsa» e che tali conversazioni «non sono mai avvenute tra funzionari della Casa Bianca e funzionari del Dipartimento di Giustizia». Il Sun ha però citato diversi attivisti pro-vita e conservatori che avrebbero sentito la stessa versione.

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Tom McClusky, direttore degli affari governativi di CatholicVote, ha detto di sentire «la stessa cosa da ogni agenzia con cui parlo e dai membri del Congresso. È sempre la stessa: non succederà nulla fino a novembre». La presidente di Students for Life, Kristan Hawkins, ha parlato di incontri «incoraggianti» con funzionari dell’amministrazione, ma Kristi Hamrick, della stessa organizzazione, ha affermato che «tutto tranne le elezioni viene rimandato a dopo le elezioni».

 

«Una volta terminate le elezioni di metà mandato e con l’inizio della fase di transizione, abbiamo sentito dire che non ci saranno più mezze misure», ha dichiarato un «conservatore in contatto con l’amministrazione» rimasto anonimo, aggiungendo: «Abbiamo sentito dire che abbiamo degli amici, e ci sono sicuramente persone che sono fermamente pro-vita».

 

Il nodo è il rifiuto dell’amministrazione Trump di applicare una disposizione del Comstock Act del 1873, che rende illegale per il servizio postale statunitense e per altri corrieri consegnare qualsiasi «articolo, strumento, sostanza, farmaco, medicinale o cosa che sia pubblicizzato o descritto in modo tale da indurre altri a usarlo o applicarlo per praticare l’aborto», oppure di annullare la decisione della Food and Drug Administration (FDA) dell’epoca Biden che ha eliminato l’obbligo di dispensazione di persona per le pillole abortive.

 

L’Ufficio di consulenza legale del Dipartimento di Giustizia di Biden ha sostenuto, in sostanza, che la norma Comstock non intendeva ciò che dice e che le pillole abortive potevano essere spedite, consegnate e ricevute liberamente «qualora il mittente non avesse l’intenzione che il destinatario le usasse illegalmente». E poiché «esistono molteplici modi in cui i destinatari in ogni stato possono usare questi farmaci, incluso per provocare un aborto, senza violare la legge statale», «la semplice spedizione di tali farmaci in una determinata giurisdizione non è una base sufficiente per concludere che il mittente intenda che vengano usati illegalmente».

 

Durante la campagna per tornare alla Casa Bianca nel 2024, Donald Trump dichiarò che non avrebbe annullato questi cambiamenti. Finora ha mantenuto la promessa, con forte frustrazione dei sostenitori pro-vita; nel maggio 2025 l’amministrazione promise però una revisione dei dati sulla sicurezza della pillola abortiva, da cui i pro-vita sperano un cambio di rotta. L’assenza di azioni concrete da allora, unita alla richiesta dell’amministrazione ai tribunali di respingere le cause degli Stati pro-vita contro la pillola fino al completamento della revisione, ha alimentato quella frustrazione.

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La conclusione della revisione non è prevista prima di novembre, il che rafforza il sospetto che i tempi siano dettati da ragioni politiche. L’amministrazione insiste di procedere con la massima cautela e accuratezza nell’analisi dei dati di sicurezza. Ciò può spiegare il rafforzamento delle motivazioni per abrogare le norme della FDA, ma il Comstock Act non dipende dalla sicurezza delle pillole per chi le assume.

 

Le pillole abortive ordinate per posta sono diventate lo strumento più efficace della lobby abortista per aggirare le leggi statali e preservare la «libertà di scelta» senza la sentenza Roe v. Wade. Gli ultimi dati del Guttmacher Institute, organizzazione che è de facto il braccio ricerca e sviluppo della multinazionale dell’aborto Planned Parenthood, indicano negli Stati Uniti 1.125.930 aborti clinici nel 2025, un lieve aumento rispetto al 2024, attribuito in gran parte alle pillole abortive. Il rapporto annuale 2024-2025 di Planned Parenthood rivendica 434.450 aborti praticati negli USAdall’organizzazione, un record e l’8 per cento in più rispetto all’anno precedente.

 

Scollegare del tutto le pillole dalla supervisione medica amplifica però rischi già noti, ricorda LifeSite. I pro-vita citano un’analisi dell’aprile 2025 dell’Ethics & Public Policy Center, secondo cui quasi l’11 per cento delle donne soffrirebbe di sepsi, infezioni, emorragie o altre patologie gravi dopo il mifepristone, sulla base di dati assicurativi. Risultati analoghi della Restoration of America Foundation entrerebbero in un «insieme crescente di prove che indicano come i rischi per la salute associati agli aborti con mifepristone siano gravi, diffusi e significativamente sottostimati».

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Immagine di Mathieu Landretti via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

 

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