Civiltà
Hanno bocciato il referendum che legalizzava l’omicidio. Cheppalle
La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sull’eutanasia, come lo chiamavano tutti. La realtà, al di là della neolingua orwelliana che oramai imperversa senza limiti, è che non si trattava della semplice «eutanasia», ma più specificatamente della legalizzazione degli omicidi di persone consenzienti.
Diciamo subito che l’amarezza qui è tanta. Cheppalle. L’Italia ha perso una grande occasione per diventare una Nazione all’avanguardia, per dimostrare di essere il grande laboratorio politico che è.
L’Olanda, il Belgio, possono pure fare tutte le eutanasie che vogliono a vecchi e bambini, ma noi avremo avuto la legalizzazione dell’omicidio. Tiè, superati in un solo colpo, con lo stesso slancio con cui, con il green pass che a breve diverrà portafogli di valuta digitale, supereremo la Cina e il suo credito sociale da totalitaristi dilettanti.
Va bene. Il lettore penserà che questa cosa della «legalizzazione dell’omicidio» è un’iperbole di questo sito estremista. Invece, lo ha riconosciuto anche la Consulta presieduta dall’ex premier Giuliano Amato, detto anche «Dottor Sottile».
La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito perché «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».
La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito perché «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili»
Il fatto che lo abbia riconosciuto perfino l’altissimo organo giudiziario nazionale non è un colpo di fortuna: è che era proprio così.
Il quesito , chiamato «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)» recitava: «Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?».
Traduciamo dal gergo referendario.
Riportiamo l’attuale testo dell’articolo 579 del Codice Penale, con barrate le parole che il referendum avrebbe eliminato:
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore degli anni diciotto;
- Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].
In pratica, salvo casi di minorenni, ubriachi, ritardati, ricattati o minacciati, sarebbe diventato legale uccidere qualcuno d’accordo con il proprio assassinio.
In pratica, salvo casi di minorenni, ubriachi, ritardati, ricattati o minacciati, sarebbe diventato legale uccidere qualcuno d’accordo con il proprio assassinio
Sarebbe stato omicidio solo se la persona è mentalmente minorata o forzata ad essere a dare l’assenso alla sua morte. Altrimenti niente reato.
Secondo i promotori, così com’è la norma penale sull’omicidio del consenziente sono un grande ostacolo all’introduzione dell’Eutanasia legale nel Bel Paese. Non hanno mica torto: il reato esiste per proteggere la società dagli omicidi di persone con intenzioni più o meno suicide (sapete, quella tentazione, in tantissime occasioni, passa).
Quindi, a tutti gli effetti, la legalizzazione dell’omicidio, ancorché di una persona che vuole farsi uccidere. Si tratta, in modo incontrovertibile, del possibile primo passo verso la legalizzazione dell’omicidio tout court. L’assassinio pure e semplice, divenuto lecito – anzi divenuto un diritto, come lo sarebbe diventato il suicidio per mano altrui, cioè l’omicidio del consenziente.
Se pensate che stiamo scherzando, non avete capito niente. O meglio, avete letto solo distrattamente Renovatio 21. O Quantomeno non avete mai sentito parlare di pendìo scivoloso, o di Finestra di Overton, rane bollite, etc.
Sarebbe stato omicidio solo se la persona è mentalmente minorata o forzata ad essere a dare l’assenso alla sua morte. Altrimenti niente reato
Il mondo è pieno di persone che vogliono morire, anche nei modi più atroci. Il mondo è altresì stracolmo di persone con la fregola di uccidere – una volta si imboscavano tra i soldati in guerra, ora qualcuno dice che i casi di infermieri «angeli della morte» o di certi poliziotti sadici sono l’equivalente.
Ad ogni modo, chiunque capisce che l’incontro tra le due categorie è inevitabile. È, tecnicamente, un mercato: si toccano la domanda e l’offerta. Anzi, vi do un’idea per quando l’omocidio consenziente sarà legalizzato (perché sarà legalizzato): lanciate una piattaforma web di incontro tra assassini e suicidi. Codici di sconto. Pagamenti online, con carta di credito, paypallo o anche criptovaluta, con una fee del 10% che va alla piattaforma. Codici di sconto, buoni regalo. Promozioni: «invita a morire un amico». Sconti famiglia: il quarto omicidio è gratis.
Scherziamo, ma fino ad un certo punto. Con l’omicidio consenziente liberato, è inevitabile che spunti un mercimonio onnipresente, quanto legale, della morte. Perché, davvero, c’è tanta gente che non ha voglia di vivere – ed è un tratto saliente del nostro tempo, il tempo della Grande Depressione interiore. E c’è, davvero, tanta gente che non vede l’ora di essere libera di uccidere.
Dite che è fantascienza? Maddeché. Facciamo degli esempi concreti.
Il mondo è pieno di persone che vogliono morire, anche nei modi più atroci. Il mondo è altresì stracolmo di persone con la fregola di uccidere. Chiunque capisce che l’incontro tra le due categorie è inevitabile. È, tecnicamente, un mercato: si toccano la domanda e l’offerta
Anni fa la Germania, civile e felice locomotiva d’Europa, annotò ripetuti episodi di «cannibalismo consenziente».
Il plot è: due si incontrano su un forum apposito (l’embrione della piattaforma di morte a pagamento che vi abbiamo suggerito sopra), in genere uno si vuol far mangiare, l’altro invece desidera la scorpacciata.
Si trovano a casa di uno dei due (immaginate la cortesia e l’ordine teutonici: toc toc. «Ja?» «Guten tag, sono io, der Kannibal» «Guten tag! La stavo aspettando, entri pure, bitte») e poi pare tutta la performance culinaria.
La quale performance culinaria, nel caso dell’antropofago ex informatico dell’esercito federale tedesco Armin Meiwes (detto anche «il cannibale di Rotenburg an der Fulda») ha dettagli solitamente agghiaccianti: il mangiato, l’ingegnere elettronico bisessuale Bernd Jürgen Brandes, venne riempito di antidolorifici, e partecipò alle prime fasi del banchetto. Brandes, infatti, chiese a Meiwes di mutilargli il membro, per poi assaggiarlo come pietanza alimentare.
I due, che si erano conosciuti su un sito segreto e visti a casa di Meiwes, procedettero a cucinare il pene saltandolo con sale e olio, offrendone generosamente anche una parte ai cani del Brandes.
Sì, insomma, autofagia consenziente: non ci avete mai pensato ma c’è anche quella.
Anni fa la Germania, civile e felice locomotiva d’Europa, annotò ripetuti episodi di «cannibalismo consenziente»
Tuttavia la cosa che mi ha sempre disturbato di più è la rivelazione della stampa per cui il Meiwes leggeva un libro di Star Trek mentre attendeva che l’altro si dissanguasse in vasca da bagno. Dopo tre ora, Meiwes baciò Brandes e lo sgozzò. Era consenziente.
Quindi, Meiwes squartò il cadavere del consenziente per metterne le carni in frigo, seppellendo gli scarti nel giardino. Del procedimento di macellazione del consenziente, la Polizei trovò documentazione video. Per oltre dieci mesi, mangiò le carni del Brandes a suo piacimento tirandole fuori dal congelatore. Il morto era consenziente anche per quello, probabilmente, visto che aveva pure espresso il desiderio che fosse creato un posacenere a partire dal suo cranio.
Dopo essere stato arrestato nel 2002 – lo scopersero solo per la soffiata di un giovane austriaco che aveva notato che sul sito era tornato a caccia di carne umana – fu processato di omicidio preterintenzionale, perché, appunto, la vittima era consenziente. Gli avvocati chiesero l’infermità mentale, ma non fu concessa. La condanna fu comunque assai mite: 8 anni. Un tribunale tedesco poi ordinò un appello, che comminò l’ergastolo cambiando l’accusa in omicidio volontario a sfondo sessuale. Venne anche affermata la mancanza di consenso da parte di Brandes. Ma era davvero così?
Meiwes, che in carcere è divenuto vegetariano, ha scritto nella sua autobiografia che in Germania vi sarebbero almeno 800 cannibali. È facile pensare che molti di essi soddisfino la loro immonda pulsioni andando alla ricerca di prede consenzienti.
Un decennio dopo si ebbe il caso di Detlev Guenzel, poliziotto tedesco che uccise e sminuzzò il cadavere di Wojciech Stempniewicz, membro della CDU, il partito democristiano tedesco – particolare che fa riflettere: i democristiani finiscono sempre per farsi mangiare, politicamente e, a questo punto, pure stricto sensu.
I due, come sempre, si erano conosciuti su un sito per feticisti del cannibalismo. Il democristiano sarebbe stato imbavagliato, legato e appeso in cantina, quindi accoltellato e passato con la sega elettrica dal poliziotto. Lo stato dei resti dell’uomo hanno impedito agli inquirenti di ricostruire la morte. Nonostante i sospetti degli inquirenti, nessun segno, tuttavia, può provare che avesse mangiato qualche parte del politico CDU.
Al processo, il difensore di Guenzel insistette sul fatto che la vittima aveva espresso chiaramente il desiderio di morire, «donandosi» così all’entusiasta carnefice. Alla corte è stato detto che Stempniewicz voleva essere assassinato e poi mangiato «per soddisfare i suoi desideri sessuali». Insomma, un altro «consenziente».
Di fatto, ecco che anche a lui fu comminata una prima sentenza piuttosto lieve: anche qui, 8 anni. La Corte federale di giustizia aveva ribaltò il primo verdetto che riteneva troppo indulgente per una condanna per omicidio. A seguito di un nuovo processo iniziato all’inizio di novembre 2013, un tribunale regionale della città orientale di Dresda ha concordato con il verdetto iniziale di non infliggere la pena massima di 15 anni perché la vittima aveva un desiderio di morte – cioè, era consenziente. Guenzel fu quindi condannato a 8 anni e setti mesi. Sentenza inoppugnabile. Immaginiamo, quindi, che oggi il poliziotto assassino di consenziente sia fuori.
Voi dite che stiamo pescando esempi lontani, orripilanti e spettacolosi.
Ma no. I casi in Italia sarebbero già migliaia. Alcuni sono già sotto i riflettori.
La scorsa estate si ipotizzò un caso di omicidio di consenziente in Sicilia. Un ragazzo 26enne, forse triste per non essere riuscito ad entrare in Polizia, venne ritrovato sulla spiaggia ucciso da un colpo della sua arma da fuoco, legalmente detenuta per uso sportivo. Un suicidio, pareva a tutti. Poi però gli inquirenti cambiarono rotta: forse a sparare potrebbe essere stato un amico minorenne, finito quindi indagato per il reato di «omicidio del consenziente». È inutile dire che, se fosse passato il referendum, il suo caso sarebbe stato diverso: se il consenziente vuole essere ucciso, e non è incapacitato nella sua decisione, non c’è omicidio, non c’è reato. Punto.
Ora, il lettore può immaginare quanti cannibali di democristiani, quanti amici assassini salterebbero fuori con la legalizzazione
Ora, il lettore può immaginare quanti cannibali di democristiani, quanti amici assassini salterebbero fuori con la legalizzazione.
È per questo che, vi diciamo, ci dispiace molto della bocciatura della Consulta.
Abbiamo tutti capito qual è la direzione di ogni nazione del mondo moderno: l’Inferno, la costruzione di una società retta da leggi infernali, diaboliche, anticristiche.
Quindi, se l’Italia avesse avviato la legalizzazione dell’omicidio, si sarebbe subito proiettata nel futuro. In Belgio c’è l’eutanasia dei bambini, purché (anche lì…) «consenzienti»? Tssse, in Italia uccidiamo gente a tutte le età. In Olanda, dato 2020, una persona su 25 è morta di eutanasia? Tssse, noi italiani in qualche mese frantumiamo il record neerlandese con il mignolo della mano sinistra.
Abbiamo tutti capito qual è la direzione di ogni nazione del mondo moderno: l’Inferno, la costruzione di una società retta da leggi infernali, diaboliche, anticristiche.
L’Italia, grande laboratorio politico, intuiva il filosofo Augusto Del Noce. L’Italia, diciamo noi, come avanguardia della Necrocultura, il sistema operativo installatosi in ogni nazione del mondo: la Cultura della Morte per cui ogni idea che miri a degradare, pervertire, uccidere, diminuire gli esseri umani deve essere sostenuta e realizzata.
È un grande dolore per chi sogna una slatentizzazione definitiva della Necrocultura. Oggi come oggi, gli omicidi in Italia si possono fare solo con gli aborti e gli espianti di organi su cosiddetta «morte cerebrale»: in ambo in casi si tratta di esseri umani con il cuore che batte, per cui, per quanto mi riguarda, sono omicidi, e sono legali, anzi in alcuni casi sono incoraggiati, e garantiti dal danaro del contribuente, statalizzati. Omicidi di Stato. A frotte. In continuazione. In questo stesso momento.
Tuttavia, pensate a quanta iniziativa privata, come quella che vi abbiamo descritto, si sarebbe liberata con la legalizzazione dell’omicidio del consenziente. La possibile privatizzazione dell’omicidio: e sappiamo quanto al potere italiano piacciano le privatizzazioni.
Pensate che scherziamo. Oppure pensate che, alla fine, si tratterebbe soltanto di una mutazione sociale di poco conto, alla quale, alla fine, ci abitueremo. Di fatto, si faranno uccidere solo vecchi e malati, magari qualche depresso, se ci scappa anche qualche cuore infranto. Facciano quello che vogliono. A noi cosa cambia? Chi sono io per giudicare?
Pensate a quanta iniziativa privata si sarebbe liberata con la legalizzazione dell’omicidio del consenziente. La possibile privatizzazione dell’omicidio: e sappiamo quanto al potere italiano piacciano le privatizzazioni
Vogliamo invece farvi un quadretto ipotetico.
Immaginatevi un’altra emergenza, non più epidemica, ma climatica. I giornali non parlano d’altro, i politici nemmeno – vi ricordiamo, en passant, che la settimana scorsa l’ambientalismo è entrato nella nostra Costituzione, con unanimità pressoché totale del Parlamento e nessun dibattito pubblico sul tema.
Immaginate che comincino a dirvi: l’uragano Tizio, è colpa del cambiamento climatico, lo dicono gli scienziati. La siccità è colpa del cambiamento climatico, fidati della scienza. L’eruzione del vulcano filippino, è colpa del cambiamento climatico, c’è consenso scientifico. Il terremoto, è colpa del cambiamento climatico, lo dice l’ONU. Politici e media ripetono la formula fino all’ipnosi o alla psicosi, come avete visto sono capaci di fare.
Immaginatevi un’altra emergenza, non più epidemica, ma climatica. Ecco che propongono l’eutanasia volontaria di cittadini sorteggiati per ridurre il Climate Change. Magari offrendo un milione in euro digitale e un anno di vita al massimo.
Lo sapete già: «cambiamento climatico» è la foglia di fico che mettono per non dire più una parola che ha stufato, sovrappopolazione. Quindi, accetteremo tutti, come abbiamo accettato la siringa mondiale mRNA, che siamo noi esseri umani la causa del problema e qualcosa va fatto.
Sterilizzazioni di massa? Perché no, sappiamo come si fanno, ne hanno fatte nel secolo scorso negli USA, in Canada, in India…
Ma basterà? No. Un po’ come dicono i fautori della geoingegneria solare (cioè, oscurare il cielo, indomito progetto harvardiano finanziato da Bill Gates), per placare il riscaldamento ridurre la produzione e il consumo non basterà: bisogna agire più attivamente oscurando il sole. Anche qui si dirà: impedire alle future generazioni di nascere, non sarà abbastanza. Bisogna sfoltire già ora il numero dei viventi.
Ecco che propongono l’eutanasia volontaria, o l’omicidio del consenziente. Una parte della popolazione, lo dice la scienza, va sacrificata al cambiamento climatico, come del resto facevano gli antichi.
E quindi, ecco gli incentivi giusti per lasciarsi uccidere – per diventare assassinati consenzienti, parti del «genocidio consenziente» di cui la pandemia è la prova generale
Chi dovrà offrirsi in Olocausto per scongiurare catastrofi e lockdown? Magari i meno bravi. I meno belli. I meno abbienti. I meno allineati. Oppure, no. Qualcosa di più equo, estrazioni randomatiche: sei stato scelto per offrirti in sacrificio per il bene collettivo.
C’è un grosso motivo per cui dovresti accettare: i soldi. Nel tuo wallet elettronico (quello creatosi con il green pass), ti versano un milione in euro digitale, e ti danno un anno per spenderlo prima di acconsentire ad essere terminato. Sono tanti buoni motivi per accettare: c’è quello che si spara finalmente il viaggio in Tailandia che ha sempre sognato, il migliore albergo di Phuket, festoni senza limite. C’è chi vuole lasciare i soldi al figlio piccolo (sempre che abbiano consentito la sua esistenza). C’è chi vuole darli in eredità alla madre malata, sperando di salvarla dall’eutanasia per i tumorati. C’è chi lo fa perché non crede in niente, e qualche decennio in più o in meno nella vita non gli cambia nulla, anzi. C’è chi lo fa invece perché crede nella neochiesa, che promuoverà l’eutanasia climatica come atto d’amore cristiano. C’è chi lo fa perché, semplicemente, obbedisce agli ordini – quanti ne stiamo vedendo oggi…
E quindi, ecco gli incentivi giusti per lasciarsi uccidere – per diventare assassinati consenzienti, parti del «genocidio consenziente» di cui la pandemia è la prova generale.
Gratta la Civiltà, e ci trovi sotto la barbarie. Gratta la vita, e ci trovi sotto la Morte massiva. Gratta la legge naturale, e sotto ci trovi l’Inferno.
Ciò che scrivo qui sopra non è più di tanto frutto di invenzione. Sono oramai conosciuti i casi dei giovani olandesi che fanno una mega-festa prima dell’eutanasia organizzata. Nel documentario Moth («falena»), passato dalla TV di Stato olandese, si vede una ragazza, afflitta da una malattia che non dichiarano, decidere di essere eutanatizzata il giorno del suo 26 compleanno. Seguono immagini di brindisi in discoteca con gli amici. «Vorrei lasciare la vita felicemente. Preferisco farlo a 26 anni piuttosto che a 30 dopo anni di sofferenza».
L’idea che della gente vada a festeggiare qualcuno che stia per lasciarsi uccidere personalmente ci mette in cortocircuito il cervello. Pazienza, forse è un problema nostro: in moltissimi, invece, saranno pronti ad abbracciare la pratica, un nuovo sacramento con le sue celebrazioni collaterali, come le cresime e le prime comunioni.
Abbiamo capito. Renovatio 21 lo ripete spesso. Gratta la Civiltà, e ci trovi sotto la barbarie. Gratta la vita, e ci trovi sotto la Morte massiva. Gratta la legge naturale, e sotto ci trovi l’Inferno.
Ogni omicidio è, in fondo, un sacrificio umano. E cioè il contrario del sacrificio divino, quello di Dio per gli uomini, quello che ha iniziato la Civiltà cristiana ora sul punto di essere rovesciata del tutto
Sì, l’Inferno avanza sulla Terra con la cancellazione della legge naturale. Mai come oggi, con il COVID, ne abbiamo dimostrazione.
La Necrocultura è installata negli Stati e nelle menti degli uomini. Tutto è predisposto perché sia volta legalizzato davvero l’omicidio.
Perché?
Perché ogni omicidio è, in fondo, un sacrificio umano. E cioè il contrario del sacrificio divino, quello di Dio per gli uomini, quello che ha iniziato la Civiltà cristiana ora sul punto di essere rovesciata del tutto.
Secondo voi, questi sacrifici, a chi vengono offerti? E quindi, i nostri padroni, chi stanno servendo?
E quello che la Necrocultura sta facendo – dagli aborti per i topi umanizzati alla predazione degli organi, dagli embrioni sintetici ai vaccini mRNA, dai suicidi medicalizzati alle inesauste minacce di guerra termonucleare – altro non è se il progressivo ritorno del sacrificio umano.
Facciamo un’ultima domanda: secondo voi, questi sacrifici, a chi vengono offerti?
E quindi, i nostri padroni, chi stanno servendo?
Roberto Dal Bosco
Immagine di pandapaco via Deviantart pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Civiltà
Trump: l’Europa si sta autodistruggendo
Le nazioni europee devono invertire un decennio di scelte che lui stesso ha definito «orribili» per smettere di «distruggersi», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Intervenendo mercoledì al World Economic Forum di Davos, Trump ha sostenuto che, sebbene gli Stati Uniti vogliano vedere l’Europa prosperare, «non stanno andando nella giusta direzione».
Ha imputato la responsabilità alle politiche migratorie incontrollate dei Paesi europei e a quella che ha chiamato la «nuova truffa verde», espressione con cui indica le politiche energetiche verdi, sostenendo che l’enfasi sull’energia eolica ha provocato un aumento dei prezzi energetici nella regione.
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«Le conseguenze di queste politiche distruttive sono state gravissime, tra cui una crescita economica più bassa, standard di vita più bassi, tassi di natalità più bassi, migrazioni più distruttive dal punto di vista sociale e una maggiore vulnerabilità ad avversari stranieri ostili», ha affermato.
I Paesi europei devono «uscire dalla cultura che hanno creato» negli ultimi dieci anni, ha aggiunto Trump. «È orribile quello che si stanno facendo, si stanno distruggendo. Vogliamo alleati forti, non seriamente indeboliti», ha dichiarato il presidente statunitense.
Poco dopo, il Segretario di stato americano Marco Rubio ha rilanciato le parole di Trump su X, sostenendo che se gli europei non modificano la loro traiettoria culturale, «si autodistruggeranno».
The United States cares greatly about the people of Europe and the bonds we share as a civilization. But we want strong allies, not seriously weakened ones. Europe must depart from the culture they’ve created over the last ten years. Otherwise, they will destroy themselves. pic.twitter.com/rNQrd1KojK
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 21, 2026
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Come riportato da Renovatio 21, anche l’ultima Strategia per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, pubblicata a dicembre, ha messo in guardia contro quella che definisce una «cancellazione della civiltà» in Europa. Il documento ha attribuito la colpa ai tentativi dell’UE e delle organizzazioni internazionali di minare la «libertà politica» e la libertà di espressione, oltre che di imporre politiche migratorie dannose.
Anche Mosca ha più volte evidenziato il declino dell’UE. A dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che, dopo il crollo dell’URSS, la Russia si aspettava di essere accolta nella «famiglia occidentale civilizzata», ma che «la civiltà lì è inesistente e il degrado è tutto ciò che esiste».
Come riportato da Renovatio 21, Trump a dicembre ha dichiarato che persone «deboli» guidano un’Europa «in decadenza». Il premier ungherese Vittorio Orban gli ha fatto eco dicendo che Trump comprende il «declino della civiltà» europea.
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