Linee cellulari
Prime note sull’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale
Da sempre, allorché il legislatore intervenga a disciplinare una materia che investe principi fondamentalissimi aventi a che fare con l’essenza stessa dell’uomo, si pone il problema del possibile conflitto tra la norma positiva e la legge naturale. L’ordinamento giuridico contempla questo possibile conflitto e lo compone attraverso l’istituto della obiezione di coscienza, il quale, a determinate condizioni, valorizza l’imperativo interiore che si ponga in contrasto con il comando dell’autorità.
Le caratteristiche della fattispecie delineata dal dl 44/2021 sono tali da ritenere senz’altro esercitabile il diritto all’obiezione di coscienza contro l’imposizione dell’obbligo vaccinale.
L’articolo 4 del decreto legge 44/2021 rappresenta un attacco frontale non soltanto a fondamentali garanzie costituzionali (in primis, diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione terapeutica, diritto al lavoro) e ai principi generali di libertà che informano l’ordinamento positivo ma, ancor prima, al nucleo essenziale di valori che precede le contingenti norme scritte e che integra, rispetto ad esse, un criterio autonomo e superiore di giudizio. Sì che al loro destinatario deve ritenersi lecito, in base a quel criterio, sindacare la giustizia sostanziale delle norme stesse ed eventualmente, in coerenza col proprio orizzonte morale, sottrarsi alla loro applicazione.
Il citato articolo, com’è noto, stabilisce per il personale sanitario un obbligo, anche se indiretto – in quanto assistito da sanzioni che incidono sul diritto al lavoro fino a travolgerlo –, di sottoporsi alla cosiddetta «vaccinazione» anti COVID 19, ovvero di subire l’inoculazione di un farmaco tuttora in fase di sperimentazione.
Premesso che i prodotti in questione portano un nome non corrispondente alla funzione tipica che a quel nome si riferisce, non è revocabile in dubbio che di tutti i nuovi «vaccini» si ignorino (per ovvie ragioni) i possibili effetti avversi a medio e lungo termine, e che la quantificazione e la stima degli effetti avversi a breve termine dipenda dalle segnalazioni registrate a seguito della somministrazione su larga scala, che è in corso.
Così come è notorio, allo stato, essere questione irrisolta tanto se il vaccinato sia suscettibile di essere infettato e con quale probabilità ciò si verifichi, quanto se egli sia in grado di infettare altri e con quale contagiosità.
Allo stato prevarrebbe la teoria che al «vaccino» si possa ricondurre una funzione di protezione individuale verso le forme gravi della malattia, ma non una funzione di impedimento alla propagazione.
Senza contare, inoltre – visto che già si preannunciano come ineludibili ulteriori innumerevoli richiami e nuove vaccinazioni in conseguenza della presunta diffusione delle cosiddette varianti (1.200.000 ad oggi) – che del tutto incerti appaiono anche i tempi della (eventuale) protezione conferita dal trattamento. Si parla di richiami a sei mesi dalla seconda dose, per inseguire le varianti.
È pacifico, insomma, come quelli imposti ex lege ai sanitari siano farmaci dalla efficacia e dal grado di rischio in gran parte sconosciuti – lo dichiarano apertis verbis le stesse case produttrici – e rimesse agli esiti della attuale sperimentazione.
L’ampio margine di incertezza, e correlativamente di rischio, connesso alla somministrazione di questi «vaccini», dipende anche dal carattere innovativo delle tecnologie messe in campo per la loro produzione. Tema cui è connesso quello degli ingredienti utilizzati in fase di sperimentazione e/o produzione dei medesimi, che spalanca questioni di imponente rilievo etico-morale, in particolare a causa dell’impiego di linee cellulari sia di origine animale sia ricavate da aborti.
Già solo alla luce di queste scarne ma incontestabili considerazioni, appare evidente come l’obbligo introdotto tramite decretazione d’urgenza, a prescindere dalla sua sfera di incidenza e dalle condizioni della sua operatività – l’una e le altre nient’affatto chiare secondo il dettato della norma –, non possa che scontrarsi con irrinunciabili motivi di coscienza, tali da non ammettere di essere elusi o misconosciuti dall’istituzione e tali da essere in grado di fondare, per la loro rilevanza oggettiva, un interesse giuridicamente tutelato in capo a chiunque intenda farsene portatore al fine di evitare di sottoporsi alla somministrazione del farmaco o (eventualmente) di inocularlo a terzi.
Il rifiuto di obbedire a un precetto dalle implicazioni tanto gravi ripropone il tema fondamentale del conflitto tra la norma positiva e la fedeltà a convinzioni profonde che neghino, di quella, il fondamento di valore; conflitto che riflette l’antico problema del rapporto tra norme scritte e norme non scritte, cioè del nesso sempre pericolante tra legge e giustizia, tra nomos e dike.
È il riconoscimento di questa possibile dicotomia, insieme all’esigenza di una sua composizione in seno al sistema, ad aver dato origine, negli ordinamenti moderni, all’istituto della obiezione di coscienza. Esso si delinea quale figura di contraddizione intrinseca al diritto, ma ugualmente da esso codificata a difesa di principi superiori considerati come insopprimibili.
In altri termini, con la valorizzazione della personalità e quindi della libertà dell’individuo, il conflitto tra nomos e dike, ovvero tra diritto positivo (quello che trova in se stesso e nella autorità costituita il proprio fondamento) e legge naturale (criterio guida superiore dei comportamenti umani) si risolve nella tensione tra nuclei di interessi contrapposti: da una parte l’interesse contingente tutelato dalla norma generale; dall’altro l’interesse valorizzato volta per volta dalla coscienza individuale – in quanto legato a un’intima esigenza di contenuto morale – capace di assumere rilevanza proprio in quanto ancorato a dei parametri oggettivi assoluti. Al riparo dunque dall’arbitrio, dall’ideologia, dalla convenienza o da ogni asfittico interesse individualistico.
Un fenomeno per certi versi analogo a quello che, nel diritto penale, si verifica con il sistema delle cause di giustificazione del reato, tipicamente la legittima difesa e lo stato di necessità. Dove, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ben si coglie come, a contrastare la norma incriminatrice, debba porsi un valore riconoscibile come oggettivo, capace di prevalere, per forza propria, su quello tutelato dalla fattispecie penale.
Il legislatore italiano ha previsto espressamente varie ipotesi di obiezione di coscienza, in ambiti tra loro molto diversi.
- La prima ipotesi, introdotta dalla legge 772/1972 (poi abrogata nel 1998 in seguito alla abolizione della leva obbligatoria), riguardava il servizio civile in sostituzione di quello militare. I motivi di coscienza dovevano essere attinenti «ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi, o filosofici, o morali professati dal soggetto».
- Nel 1978 è intervenuto il caso esemplare dell’obiezione di coscienza previsto della legge 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza», dove l’evidenza dell’interesse collettivo alla conservazione e alla difesa della vita umana ha determinato, e determina, il diritto riconosciuto agli operatori sanitari di sottrarsi alle pratiche abortive.
- Pressoché sovrapponibile a quella appena riferita, l’ipotesi di obiezione contenuta nella legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso il personale sanitario obiettore «non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale».
- Nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso si collocano poi le Intese (successivamente trasfuse in legge) tra lo Stato Italiano e alcune confessioni religiose, come le Comunità Israelitiche Italiane, dove viene espressamente trattato il tema della libertà di coscienza riconoscendosi, per esempio, il diritto degli ebrei a osservare il riposo sabbatico.
- Ma la fattispecie più rilevante ai fini dell’argomento in questione è quella introdotta dalla legge 413 del 1993 recante «Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» il cui primo articolo, intitolato «Diritto all’obiezione di coscienza», enuncia solennemente: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale».
Significativo l’ultimo comma dell’art. 3, che suona: «Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge».
Per concludere con l’art. 4, intitolato «Divieto di discriminazione», che merita di essere riportato integralmente:
«1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale. 2. I soggetti che ai sensi dell’art. 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale».
Quest’ultimo tema della discriminazione degli obiettori di coscienza, espressamente disciplinato dalla citata legge 413/1993, era già emerso con la legge 772/1972 di cui sopra, che in origine effettivamente discriminava quanti rifiutassero la leva obbligatoria, stabilendo che essi dovessero prestare servizio «per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti». La norma fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470 del 1989, perché «la differente durata del servizio sostitutivo rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero».
[In tale quadro, del tutto irragionevoli per carenza dei presupposti di fatto, quanto inique in una prospettiva sistematica, appaiono le misure a carattere sanzionatorio previste dal dl 44 e volte a coartare la volontà dei destinatari della norma: esse infatti sono foriere di una evidente disparità di trattamento, e quindi una ingiusta discriminazione, tra quanti ottengano una certificazione di esenzione per accertato pericolo per la salute (ex art. 4 co. 2); e quanti, per qualsiasi motivo e anche a parità di condizioni, ne permangano sprovvisti. I primi, infatti, potranno continuare a svolgere il proprio lavoro, eventualmente adibiti a mansioni diverse e previa eventuale integrazione dei presidi di sicurezza personali, in ogni caso senza decurtazione della retribuzione (art. 4 co. 10 e 11); mentre i secondi saranno costretti a subire il demansionamento o la sospensione e quindi, rispettivamente, la decurtazione o il venir meno della retribuzione (art 4 co. 6 e 8)].
A margine del quadro legislativo riguardante l’obiezione di coscienza, pare rilevante menzionare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza numero 29469 del 4/12/2020, ha accolto il ricorso di una paziente testimone di Geova trasfusa contro la sua volontà.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».
Con ciò, la Cassazione ha riconosciuto le ragioni della parte attrice secondo cui «il rifiuto delle emotrasfusioni espresso da un testimone di Geova non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose»; sì che «non si tratta solo di rispettare il corpo nella sua fisicità, ma la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici, religiosi»: l’osmosi dei due principi costituzionali – quello di autodeterminazione circa il trattamento sanitario e quello alla libera professione della propria fede religiosa – non incontrerebbe quindi alcuna necessità di bilanciamento con principi di segno contrario (inclusa la tutela della salute e della stessa vita).
Per tutto quanto sopra esposto, la posizione propria dei sanitari di fronte alla recente imposizione in via di urgenza dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento sanitario si inscrive nel quadro di una obiezione di coscienza legittima, perché del tutto coerente con i principi incardinati nell’ordinamento e ormai pienamente consolidati. Essa non potrà non essere riconosciuta anche dal diritto positivo, o attraverso un urgente intervento del Parlamento in sede di conversione in legge, o di caducazione in toto del decreto.
Le ragioni, di ordine morale o filosofico, legittimatrici del diritto di sottrarsi al comando normativo appaiono invero inconfutabili. Se infatti l’obiezione prevista per la sperimentazione sugli animali fa leva sulla esigenza morale di non contribuire a ridurre questi a meri strumenti materiali, a maggior ragione tale esigenza vale per l’uomo, chiamato a mantenere in ogni caso la propria dignità di essere superiore moralmente razionale: la protesta degli operatori sanitari poggia quindi su ragioni inoppugnabili di difesa della dignità umana propria, e di chiunque sia indotto ad assumere un ruolo di cavia inconsapevole in ciò che si configura come un vero e proprio procedimento di sperimentazione di massa. Ridurre un qualunque essere umano ad oggetto di sperimentazione, travalicando la sua volontà libera, attuale e informata, significa reificarlo e segnare in tal modo un salto di qualità incommensurabile anche a fronte dell’uso delle cavie animali; tale da profanare quella bandiera della dignità umana che sventola da decenni in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti.
L’opposizione dei sanitari acquista così un valore che trascende la categoria, perché riguarda tutti e impone a tutti di ricordare cosa abbia potuto significare la sperimentazione sull’uomo nel tempo in cui era praticata, con il consenso politico, da un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Del resto, è evidente come le prospettive aperte oggi dalla ricerca scientifica e l’avanzamento tecnologico incontrollato non possano che generare, sempre più, nuove occasioni di conflitto tra le normative di riferimento e incomprimibili esigenze morali.
Sì che, di fronte a inedite realtà giuridicamente rilevanti, si profilano e devono di necessità trovare riconoscimento anche nuove istanze oppositive coerenti con i principi fondamentalissimi radicati nella natura umana e, per questo, meritevoli continuativamente di presidiare il diritto.
Elisabetta Frezza
Bioetica
Kennedy lo ribadisce: sì, i vaccini sono fatti con gli aborti
All’improvviso, dopo un sopimento di anni, riaffiora nel discorso pubblico la verità più agghiacciante: i vaccini sono fatti con gli aborti. Come dire: un pezzo di aborto finisce nella siringa a cui obbligano voi e – soprattutto – i vostri bambini.
L’occasione è uno scontro pubblico tra vertici dell’amministrazione americana.
Il segretario alla Salute USA Robert F. Kennedy Jr. ha attaccato il governatore democratico della Pennsylvania Josh Shapiro per il rifiuto delle esenzioni religiose dai vaccini e ha confermato l’impiego di tessuti di feti abortiti nella realizzazione del vaccino MMR, chiamato in Italia vaccino MPR, il siero trivalente morbillo-parotite-rosolia, contenuto da noi ora nel quadrivalente MPRV (più varicella), somministrato in prima dose a 12-15 mesi e poi richiamato a 5-6 anni.
«Nella sua conferenza stampa di oggi, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro mi ha accusato di promuovere teorie del complotto perché gli avevo detto, durante una precedente conversazione telefonica, che alcuni americani avevano obiezioni religiose al vaccino MMR perché conteneva tessuto fetale. “Non c’è tessuto fetale nel vaccino MMR”, mi ha detto», ha raccontato Kennedy in un lungo post su X.
— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 26, 2026
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«Il virus della rosolia utilizzato nel vaccino MMR-II viene coltivato su una linea cellulare composta da tessuto polmonare di un embrione femminile abortito di tre mesi, e indicata come ‘fibroblasti polmonari diploidi umani WI-38’ tra gli ingredienti del vaccino MMR-II, poiché porzioni di queste cellule finiscono in ogni fiala di MMR-II», ha specificato Kennedy.
Kennedy ha inserito una clip tratta da una deposizione videoregistrata di Stanley Plotkin, ideatore del vaccino MMR, datata 2018. L’audizione è stata condotta dall’avvocato Aaron Siri, noto per la sua battaglia sul tema dell’obbligo vaccinale.
Nel corso della testimonianza, Plotkin ha ammesso di aver «massacrato» 76 feti abortiti, tutti di età superiore ai tre mesi, «in uno solo dei tanti studi che hanno portato allo sviluppo del suo vaccino», ha dichiarato il segretario dell’HHS.
Kennedy ha inoltre evidenziato che in ogni fiala del vaccino MMR-II sono presenti «circa 646 miliardi di frammenti» di DNA provenienti da una linea cellulare di un feto abortito. «Oltre al DNA umano, ogni dose di MMR-II contiene anche una quantità imprecisata di detriti cellulari umani», ha affermato.
Interrogato al riguardo, Plotkin ha dichiarato di essere consapevole delle obiezioni all’inclusione di tessuti di feti abortiti nello sviluppo dei vaccini e del fatto che tali tessuti facciano effettivamente parte degli ingredienti dei vaccini stessi.
«Sono a conoscenza di queste obiezioni», ha affermato Plotkin, che si definisce ateo. «La Chiesa cattolica ha infatti pubblicato un documento in merito, in cui si afferma che le persone che necessitano di vaccini dovrebbero riceverli a prescindere da tutto».
«Credo che implichi che io sia la persona destinata all’inferno a causa dell’utilizzo di tessuti abortiti, cosa che mi fa piacere», ha dichiarato lo scienziato.
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Plotkin ha prestato per decenni consulenza alle grandi aziende farmaceutiche, indicando come realizzare i loro prodotti. Nella deposizione del 2018 ha ammesso a Siri di aver impiegato vaccini sperimentali su orfani e malati di mente a scopo di test.
In un’intervista del dicembre 2024 con Tucker Carlson, Siri ha rivelato al conduttore sbalordito che alcuni vaccini pediatrici contengono «letteralmente milioni di frammenti della linea cellulare coltivata di un feto abortito in ogni singola iniezione» e che i vaccini vengono coltivati su «tessuto fetale abortito» che è «vivo».
The New York Times claims the evil Bobby Kennedy wants to ban the polio vaccine and paralyze children. That’s an absurd lie, explains his lawyer Aaron Siri.
(0:00) The Establishment’s Attempt to Discredit Bobby Kennedy Jr.
(8:18) The Vaccine Religion
(18:57) Did Anyone Protest… pic.twitter.com/li0KhP5aye— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 27, 2024
Mercoledì Siri è intervenuto anche sui social per sostenere la replica di Kennedy al governatore Shapiro.
«RFK Jr. ha ragione», ha affermato Siri. «Il fatto è che in ogni dose iniettata di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR), varicella ed epatite A sono presenti miliardi di frammenti di detriti cellulari umani e di DNA proveniente dalla linea cellulare coltivata di un feto abortito.»
Siri ha poi condiviso link ad articoli che illustrano l’impiego di tessuto cellulare fetale proveniente da aborti nello sviluppo dei vaccini.
RFK Jr. is correct. The fact is that there are billions of fragments of human cellular debris and DNA from the cultured cell line of an aborted fetus in every injected dose of MMR, chicken pox, and Hep A vaccines.
Because viruses multiply in cells, living cells are used to… https://t.co/x5MOeSBhrK
— Aaron Siri (@AaronSiriSG) August 26, 2026
«Poiché i virus si moltiplicano nelle cellule, per la produzione di vaccini si utilizzano cellule viventi, comprese le linee cellulari coltivate di feti abortiti. Due di queste linee cellulari sono la MRC-5 e la WI-38, descritte da un’azienda che le commercializza come segue: “La linea cellulare MRC-5 è stata derivata da tessuto polmonare normale di un embrione maschio di 14 settimane” e “la linea cellulare WI-38 è la prima linea cellulare diploide umana utilizzata nella preparazione di vaccini umani (…) è stata isolata dal tessuto polmonare di un embrione femmina di 3 mesi» spiega l’avvocato.
«Gli ingredienti dei vaccini contro la varicella, la rosolia e l’epatite A includono ciascuno frammenti cellulari e di DNA derivati da queste linee cellulari fetali. L’elenco degli ingredienti di Varivax (varicella) include “cellule diploidi umane MRC-5 contenenti DNA e proteine”, quello di MMR-II (che include la rosolia) include “fibroblasti polmonari diploidi umani WI-38” e quello di Havrix (epatite A) include “proteine cellulari MRC-5″».
«Per quanto riguarda la quantità di DNA umano in ogni fiala, per Varivax, come spiega la FDA: “le cellule umane MRC-5 sono il substrato su cui viene coltivato il ceppo Oka della varicella. Nel processo di isolamento del virus da queste cellule, si ottengono anche proteine e DNA derivati dalle MRC-5. I quasi 2 µg [2.000 nanogrammi] di DNA mammifero non modificato presenti in ogni dose di VARIVAX…» .
«Per quanto riguarda l’MMR-II, come ha fatto notare RFK Jr. qui sotto, durante la deposizione del dottor Plotkin, ho chiesto: “Non è vero che l’MMR-II contiene circa 150 nanogrammi di cellule substrato di DNA a doppio filamento e DNA a singolo filamento per dose, frammentate appositamente in frammenti di circa 215 paia di basi di lunghezza?” Il Dr. Plotkin ha risposto: “Sì, probabilmente è corretto, sì” (Vedi Tabella 3, che riflette una media di 142 nanogrammi di DNA a singolo filamento e 35 nanogrammi di DNA a doppio filamento nel componente del vaccino contro la rosolia di ciascuna dose di MMR-II; e una media di 276 nanogrammi di DNA a singolo filamento e 35,74 nanogrammi di DNA a doppio filamento in ciascuna dose di Havrix)».
«Per il DNA rimanente nella formulazione finale, supponendo che le aziende farmaceutiche seguano le linee guida della FDA, esse frammenterebbero “la dimensione del DNA a meno di circa 200 paia di basi”. (….) Facendo i calcoli, supponendo che rimangano solo 100 nanogrammi di DNA a doppio filamento, e che questi vengano scomposti in frammenti di 200 paia di basi, ciò equivale a circa 463 miliardi di frammenti di DNA umano provenienti da una linea cellulare fetale abortita in ogni dose di vaccino; il doppio per il DNA a singolo».
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Il post dell’avvocato Siri contiene link a tutto ciò che sostiene, collegamenti a quei paper con cui si esprimono «gli esperti» su grandi pubblicazioni mediche ufficiali, insomma «la scienza», o, come si diceva qualche anno fa, lascienzah.
Eppure, scommettiamo che, ancora oggi, dopo averlo visto e subito innumeri volte negli anni passati, vi sono giornalisti, fact-checker e saputelli vari (prezzolati o solo idioti) che stanno urlando: «bufala! Fake news! I vaccini non sono fatti con gli aborti!».
Mettiamocela via: tutte queste voci esistono per negare quella che, almeno a noi, pare una delle verità più terrificanti della nostra epoca: sì, molti vaccini sono fatti con gli aborti. E quindi, qualsiasi sia la vostra posizione rispetto al feticidio legalizzato – vetta necroculturale del XX secolo – un po’ di aborto ve lo siete iniettati, materialmente, sottopelle. Non solo: avete inoculato l’aborto pure dentro la vostra progenie, e per legem.
Il lettore sa che si tratta di una battaglia che Renovatio 21 porta avanti da un decennio. Cioè, da ben prima del COVID – anzi è possibile dire che si tratta di un tema centrale per la genesi stessa di Renovatio 21.
Tanto per capire il contesto: compreso il legame materiale e morale tra vaccino e aborto, avevamo cominciato, praticamente unici sulla scena, a pubblicare materiale a riguardo, e ad organizzare conferenze sulla questione. L’operazione, per la quale si scatenò per anni l’inarrestabile, insostituibile Cristiano Lugli, culminò nel marzo 2019 con un grande convegno a Roma su vaccini e feti abortiti, «Fede, Scienza e Coscienza».
FEDE SCIENZA E COSCIENZA video integrale del Convegno di Renovatio 21 su vaccini e cellule di feto abortito. Relatori: S.E.R. Cardinale Raymond Leo Burke ; Dr.ssa Theresa Deisher, ricercatrice e scienziata, Direttrice del Sound of Choice Pharmaceutical Institute; Dr.ssa Debi… pic.twitter.com/JajXVXJYXa
— Renovatio 21 (@21_renovatio) January 6, 2025
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Erano presenti esperti italiani ma pure due grandi nomi sulla ricerca, storica e medica, sulla questione degli aborti nei vaccini: Debi Winedge, fondatrice del seminale gruppo Children of God for Life, e la dottoressa Theresa Deisher, scienziata che ha effettuato ricerche uniche sui possibili effetti avversi nelle cellule di aborto nei vaccini. Al convegno è intervenuto pure un principe di Santa Romana Chiesa, sua eminenza il cardinale Raimondo Leone Burke.
Negli anni del COVID, YouTube ha cancellato il video e gli altri video ad essi legati, significando pure la sanzione di ulteriori restrizioni che Renovatio 21 deve subire per un filmato che stava lì da anni e rappresentava un evento di discussione pubblica.
La maggior parte dei lettori forse non lo può ricordare, ma si era nel periodo prepandemico in cui la battaglia antivaccinista era divenuta inevitabile per tanti genitori a cui, d’un colpo, veniva imposto di sottomettere i propri bambini alla siringa di Stato, cioè indirettamente all’aborto e alle sue linee cellulari, pena il non poterli mettere a scuola.
L’idea di Renovatio 21 era semplice: visto lo status di vacca sacra di cui gode l’obiezione di coscienza in Italia – il grande, ipocrita, paravento genocida dietro al quale i democristiani si nascondono mentre vengono trucidate centinaia di migliaia di piccoli esseri umani – lo avremmo utilizzato per disinnescare la legge, creando un tetto di libertà religiosa sotto cui poterci riparare. La presenza del cardinale Burke fu, in questo, un segnale fortissimo.
Fummo, ovviamente, travolti dagli eventi. Già avevamo capito, in quegli anni, che la gerarchia cattolica venduta aveva accettato l’obbligo vaccinale, pure nella consapevolezza del sacrificio umano soggiacente, con comunicati diramati da tutti i suoi enti, dove alle stupidaggini (come quella secondo cui le cellule per i vaccini vengono da un aborto lontano, quindi un peccato «scaduto», tipo yogurt, con buona pace di quelli che ancora credono al peccato originale, quello fatto ancora più anticamente, è il caso di dire) si aggiungevano quel tipo di menzogne palesemente manipolatorie che oggi chiamano gaslighting, come un editorialista del celeberrimo settimanale cattolico che aveva scritto che solo le cellule umane vanno bene per i sieri, quindi va ben così (se non lo sapete: i vaccini vengono fatti anche con ogni sorta di cellula: cane, criceto, verme, uovo, o tumore, come nel caso mostruoso delle cellule immortali della cervice di Henrietta Lacks, per cui si parla di una nuova forma di via vera e propria).
L’arrivo della pandemia, e della vaccinocrazia conseguente, ci diede ragione, mostrando che la nostra idea – creare l’obiezione cattolica ai vaccini – era giusta, ma al contempo distrusse ogni speranza. L’amministrazione Biden cominciò a negare l’esenzione religiosa persino ai soldati USA (un tempo coperti pienamente dall’obiezione) forte della posizione del Vaticano bergogliano, che al suo interno istituì un obbligo di siero (Pfizer: i rapporti erano radicati quanto misteriosi) davvero draconiano, con il pontefice che parlava a vanvera della vaccinazione obbligatoria come «atto d’amore» – cioè, per chi non vuole, sarebbe il caso di dire, «stupro». Il mondo si adeguò.
Rimanemmo con un pugno di mosche. La proposta di Renovatio 21 di un’obiezione di coscienza per le linee cellulari di aborto non decollò, perché le spezzarono le ali dall’alto, e bombardarono pure la pista. La «libertà religiosa» tanto invocata dai giornali e politici degli Stati «laici» (cioè, massonici) fu resa una barzelletta dai ban continui sui social, al punto da dover portare in tribunale la società di Zuckerberg. Anche dopo, cambiò poco: la decisione di soffocare chi si opponeva con lo spirito era stata presa, e la repressione è andata avanti-
La nostra battaglia, tuttavia, non si è arrestata. Siamo ancora qui a raccontare la verità: pezzi di bambini sacrificati vengono proiettati nel corpo di tutta la popolazione, e se ti opponi lo Stato moderno arriva a considerarti un reietto, un criminale, un mostro da punire se non eliminare.
Certo, se ci pensiamo anche ora, l’orrore di questo disegno si dà come una delle cose peggiori, come la riprova di un lucido progetto del Male sulle nostre società e sulle nostre stesse esistenze quotidiane.
Ecco, lo sentiamo ancora: questa è una collina per la quale vale ancora la pena di morire.
Roberto Dal Bosco
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Immagine di lunar caustic via Flickr pubblicata su licenza CC BY 2.0; immagine modificata
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La Sanità USA pone fine a 17 progetti sui tessuti fetali denunciati da un gruppo di controllo
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Vaccino COVID mRNA inalato ora in fase di sperimentazione in Canada. Fatto con cellule di aborto
Una versione inalatoria finanziata dal governo canadese del vaccino mRNA contro il COVID, sviluppata con linee cellulari fetali contaminate da aborto, sta entrando nella fase 2 delle sperimentazioni cliniche. Lo riporta LifeSiteNews.
Il vaccino mRNA COVID sperimentale «a vettore adenovirale» chiamato «Serova» è stato sviluppato presso la McMaster University di Hamilton, Ontario, e i ricercatori sono ora impegnati nel reclutamento attivo di 350 volontari per gli studi randomizzati in doppio cieco.
Secondo i ricercatori, il progetto «AeroVax» ha ottenuto finanziamenti per 8 milioni di dollari dai Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Nel 2023, era stata avviata la sperimentazione di Fase 1, a cui hanno partecipato 36 persone. Secondo i ricercatori, non si sono verificati effetti collaterali gravi durante la sperimentazione di Fase 1.
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In totale, il 75 percento dei partecipanti riceverà la versione reale del vaccino areale, mentre gli altri riceveranno placebo.
Nel 2021 sono state sviluppate due versioni del vaccino anti-COVID «da inalare», denominate «Tri:ChAd» e «Tri:HuAd», entrambe basate su una forma della proteina spike presente nel virus COVID.
È preoccupante che entrambe le versioni siano state realizzate con linee cellulari fetali HEK293 provenienti dall’aborto di un bambino.
«Tri:HuAd è stato confezionato e recuperato nelle cellule HEK293 tramite un sistema di co-transfezione a due plasmidi», si legge nel riassunto completo del vaccino.
Le linee cellulari fetali HEK293 sono state ricavate dal tessuto renale prelevato da un bambino abortito nei Paesi Bassi negli anni Settanta.
Secondo McMaster, gli studi preclinici sugli animali hanno «già» dimostrato che «il vaccino inalato tramite aerosol è molto più efficace nell’indurre risposte immunitarie protettive rispetto alle iniezioni tradizionali». McMaster sostiene che ciò è dovuto al fatto che una versione inalatoria del vaccino è mirata alle vie respiratorie superiori, dove i virus respiratori «entrano per la prima volta nel corpo».
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Come riportato da Renovatio 21, una versione di vaccino COVID nasale era stato sperimentato in Russia, con lo stesso presidente Vladimiro Putin a provarlo, ricevendo per l’occasione un richiamo del vaccino Sputnik. Anche quello era realizzato con tecnologia adenovirale.
Come riportato da Renovatio 21, il vaccino russo Sputnik, come i vaccini occidentali in circolo, è stato preparato con l’uso di linee cellulari di feto abortito HEK-293.
Come riportato da Renovatio 21, tre mesi fa una startup tedesca legata alla Fondazione Gates riceve 5 milioni di dollari per lo sviluppo del vaccino nasale mRNA.
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Immagine di NIAID via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic; immagine tagliata
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