Eutanasia
La Corte Suprema estone stabilisce che il suicidio assistito è un «diritto» costituzionale
Il 7 maggio, la Corte suprema dell’Estonia ha stabilito che il suicidio assistito è un diritto fondamentale di qualsiasi persona capace di intendere e di volere che desideri porre fine alla propria vita volontariamente e per qualsiasi motivo e che assistere qualcuno in tale atto non è un servizio sanitario. Lo riporta LifeSite.
La sentenza arriva in risposta a un procedimento penale contro un cittadino, trasmesso in tribunale dalla Procura del Distretto Meridionale l’11 ottobre 2023. L’uomo aveva creato un dispositivo per il suicidio artigianale che includeva una bombola di gas collegata tramite tubi a una maschera.
L’inventore noleggiava il dispositivo completamente funzionante agli utenti, che erano responsabili dell’avvio del suicidio. Il dispositivo è stato utilizzato almeno tre volte, con due morti e una sopravvivenza per esaurimento del gas.
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I tribunali hanno dichiarato l’uomo colpevole di «svolgimento di attività economica senza licenza in un settore correlato ai servizi sanitari», mentre la Corte Suprema, in modo alquanto confuso, ha stabilito che, poiché il suicidio non rientra nell’assistenza sanitaria, l’accusato non poteva essere ritenuto colpevole di aver svolto attività economica senza licenza e lo ha assolto.
L’uomo, ha osservato la corte, non era stato coinvolto in diagnosi, esami o trattamenti, e non aveva personalmente facilitato i suicidi. Tuttavia la Corte ha stabilito ulteriormente che il suicidio volontario è un diritto fondamentale, che aiutare qualcuno al suicidio è un reato solo se la persona «non è in grado di agire in modo indipendente o non ha piena comprensione delle proprie azioni», e ha invitato il Parlamento estone a «creare norme per la facilitazione del suicidio non medico al fine di prevenirne gli abusi, citando la necessità di un quadro giuridico chiaro, come sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».
Secondo la sentenza «la preoccupazione espressa dal pubblico ministero durante l’udienza è comprensibile: se l’assistenza al suicidio venisse offerta come servizio, sarebbero necessari principi chiari, tenendo conto dell’entità dell’intervento sulla salute di una persona e della necessità di prevenire potenziali abusi. Ciò includerebbe stabilire quando tale assistenza possa essere fornita, da chi, su quali basi verrebbe determinata la necessità del servizio e come verrebbe eseguita la procedura. La mancanza di principi chiari potrebbe portare a conseguenze indesiderate ed esporre lo Stato a responsabilità».
La Corte ha inoltre osservato che «se lo Stato consente un facile accesso ai servizi di suicidio assistito, è particolarmente importante stabilire il quadro giuridico necessario per prevenire potenziali abusi nella fornitura di tali servizi». Il governo estone non ha ancora risposto alla sentenza né ha confermato la sua intenzione di avviare i lavori sulla legislazione in materia di suicidio assistito, e l’opinione pubblica sulla questione rimane fortemente divisa.
Come ha osservato la testata local ERR News, la sentenza della Corte Suprema estone sembra seguire una tendenza europea. «Cinque anni fa, la Corte Suprema tedesca ha dichiarato che commettere suicidio è un diritto fondamentale – per tutti e per qualsiasi motivo – e che essere assistiti o assistere altri nell’atto sono diritti accessori associati a tale libertà», ha scritto bioeticista americano Wesley J. Smith su National Review. «In altre parole, morte su richiesta. Ora la Corte Suprema dell’Estonia sembra aver seguito la stessa linea».
Il suicidio assistito è un diritto legale, almeno in alcune circostanze, in Svizzera (dal 1942), Germania (2020), Austria (2022), Belgio (2002), Paesi Bassi (2001), Lussemburgo (2009), Spagna (2021), e Portogallo (2023, sebbene non sia ancora entrato in vigore). Il suicidio assistito e l’eutanasia rimangono illegali in 41 paesi europei.
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La Gran Bretagna sta attualmente discutendo sulla legalizzazione del suicidio assistito, e recenti resoconti indicano che la maggioranza dei parlamentari potrebbe essere pronta a votare contro entro la fine del mese.
Notiamo la consonanza anche dell’assetto fenerale sul tema: in Estonia, come in Italia, i giudici toccano la materia suicidio assistito lamentando il vuoto da parte del legislatore.
La magistratura supplisce quindi la politica, e pure si lamenta. Uno schema che si ripete in continuazione, non solo da noi.
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Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
Eutanasia
Il Parlamento francese approva il disegno di legge sul suicidio assistito
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Bioetica
Primo caso di eutanasia sotto i 12 anni, ecco la profonda trasformaziona antropologica della morte cerebrale
La notizia proveniente dai Paesi Bassi secondo cui, per la prima volta, è stata praticata l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai dodici anni, rappresenta molto più di un fatto di cronaca. Essa costituisce un passaggio simbolico di straordinaria importanza, in quanto mostra fino a che punto sia giunta una determinata concezione dell’essere umano.
Come sempre accade in questi casi, l’attenzione dell’opinione pubblica viene focalizzata sul singolo dramma: la malattia, la sofferenza, l’assenza di prospettive terapeutiche. Tuttavia, la questione vera che rimane sullo sfondo è un’altra: quali sono i presupposti antropologici che rendono oggi non solo possibile ma anche solo pensabile la soppressione medicalmente assistita di un minore?
Nei Paesi Bassi l’eutanasia viene praticata sui bambini gravemente malati la cui morte appare imminente e le autorità, all’indomani dell’introduzione della legge, hanno tenuto a precisare che i casi di minori coinvolti nella cosiddetta morte compassionevole sarebbero stati pochissimi, forse cinque o dieci all’anno. Ma la storia degli ultimi decenni insegna che i numeri iniziali dei morti ammazzati non sono indicativi né tantomeno definitivi: ciò che conta infatti è il principio che viene introdotto, la cui coerente applicazione conduce inevitabilmente a una spirale di morte non controllabile.
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Nel caso olandese, la vita del bambino può essere «interrotta» quando sussistano sofferenze ritenute insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Il criterio decisivo non è dunque l’appartenenza alla specie umana, né la semplice esistenza biologica, ma una valutazione circa la qualità dell’esistenza. In altri termini, il valore della vita viene associato alla presenza o meno di determinate condizioni funzionali. E questa logica non nasce oggi.
Quando si ripercorrono le vicende come quelle di Charlie Gard o Alfie Evans emerge una dinamica analoga: anche in quei casi il conflitto non riguardava semplicemente le cure, ma il valore che si attribuisce all’essere umano. I genitori ritenevano che la vita del figlio avesse un valore intrinseco nonostante le menomazioni fisiche e/o intellettive; le istituzioni sanitarie e giudiziarie ritenevano invece che la prosecuzione delle cure non fosse più nel migliore interesse del minore, sulla base di criteri valutativi calati dall’alto e stabiliti a tavolino.
La medesima domanda si ripresenta oggi: chi stabilisce quando una vita abbia ancora un valore sufficiente per essere vissuta?
La bioetica contemporanea tende sempre più a identificare la persona con alcune funzioni: coscienza, autonomia, capacità relazionali, qualità della vita, possibilità di provare esperienze significative. Quando tali funzioni risultano gravemente compromesse, la persona rischia di trasformarsi da soggetto di diritti a oggetto di valutazione.
In questo senso, il criterio della morte cerebrale ha inaugurato una nuova antropologia, introducendo il concetto, indimostrato e indimostrabile, che la perdita di determinate funzioni cognitive coincida con la morte della persona. L’organismo biologicamente vivente viene reinterpretato alla luce di un criterio funzionale: il cervello diventa il luogo dell’identità.
Almeno all’apparenza, l’eutanasia dei bambini non c’entra nulla con la morte cerebrale. Eppure, ad uno sguardo attento non può sfuggire il fatto che tali omicidi di stato sembrano condivire con il criterio encefalico il medesimo orizzonte antropologico, in cui il valore della vita dipende sempre meno dall’essere e sempre più dal funzionare.
Particolarmente inquietante appare inoltre il meccanismo giuridico previsto nei Paesi Bassi, dove prima l’eutanasia viene praticata e soltanto successivamente le autorità competenti verificano se il medico abbia rispettato le «linee guida» e abbia agito con la necessaria diligenza professionale. Il controllo giuridico non precede l’atto: lo segue. Il giudizio arriva dopo che la sentenza di morte è già stata emessa.
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Nella tradizione medica e giuridica occidentale, quando è in gioco un bene indisponibile come la vita umana, il dubbio favorisce sempre la conservazione del bene stesso. Nel modello olandese, invece, la logica viene rovesciata e l’atto irreversibile precede la valutazione.
Evidentemente, quando il valore della vita viene associato alle funzioni, all’autonomia o alla qualità dell’esistenza, i soggetti più fragili diventano i più esposti: il malato terminale, il disabile grave, il paziente in stato vegetativo, il bambino gravemente malato.
Per tale motivo, il primo caso olandese di eutanasia su un bambino sotto i dodici anni non rappresenta una semplice eccezione, ma costituisce l’ennesimo segnale di una trasformazione antropologica profonda, in cui la medicina non si limita più a curare o accompagnare la vita, ma assume sempre più il potere di stabilire quando una vita possa ancora essere considerata degna di essere vissuta.
Alfredo De Matteo
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Immagine di Franciscans of the Immaculate via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Eutanasia
Eutanasia su un bambino di età inferiore ai 12 anni: il traguardo della sanità olandese
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Autismo ed eutanasia infantile. Intervento di Roberto Dal Bosco dal convegno di Renovatio 21 «Vaccini fra obbligo e libertà di scelta», Reggio Emilia, 9 settembre 2017 pic.twitter.com/5aYBo27Gb8
— Renovatio 21 (@21_renovatio) April 17, 2024
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