Pensiero
Mistica dell’Ultra-MAGA: Trump e il «mandato del cielo»
Ieri mattina, viaggiando con un amico sull’A4, ho visto due aerei da guerra che volavano bassi.
Erano americani? Non ho fatto in tempo a discernerlo, stavo guidando. Venivano da che base? Ghedi? Istrana? Aviano? Potevo solo fare supposizioni.
Il fatto è che, per qualche attimo, ho sentito distintamente un sentimento di paura. Così, una reazione subitanea, non mediata da nulla se non dall’animo. E se fanno partire una guerra oggi…?
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Se pensate che il pensiero di un disastro militare internazionale nel giorno del voto della grande burocrazia – pardon, democrazia – USA sia peregrino, sappiate che ieri gli USA hanno indetto, per pura coincidenza, un test del Minuteman III, un missile balistico intercontinentale ipersonico a capacità nucleare. Proprio nelle ore delle elezioni: ma guarda che combinazione.
Ogni cosa poteva succedere in queste ore. Come avevo predetto, non c’è stato discorso di concessione da parte di Kamala – è troppo vuota, troppo pupazza, per ammettere la sconfitta; parlerà solo quando i pupari le diranno di farlo, e abbiamo già visto come Obama poche ore fa se ne è uscito con un discorso pazzesco sul fatto che ci potrebbero volere giorni per certificare il voto.
(Sulla strana personalità di Kamala, che sembra direzionabile, malleabile a piacimento, capace di qualsiasi contraddizione e non in grado di esprimere un’idea sua che non sia la ripetizione di un talking point assegnatole, sono avanzate in questi ultimi giorni ipotesi sorprendenti, come quella secondo cui potrebbe essere un prodotto del progetto MK-Ultra: non sappiamo se chi ha fatto la sparata ora sentirà il bisogno di approfondire).
Non mi aspettavo, certo, la valanga di voti, con il ribaltamento di Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, i tre Stati chiave, finiti tutti e tre senza problemi in mano a Trump. Vedevo l’uomo e il suo entourage – tra cui contiamo, ora, pure Elon Musk – particolarmente tranquilli. Dobbiamo farlo too big to rig, troppo grande per un broglio. Seguendo alchimie politiche percentuali precise, hanno portato a casa il risultato. E magari i voti sarebbero ancora di più, perché è impensabile che non vi siano stati tentativi da parte dell’establishment di truccare anche queste elezioni.
È più che una vittoria storica, è un cambiamento di paradigma totale. Più che il Partito Repubblicano, che certo ha fornito l’infrastruttura, ha vinto il movimento MAGA. La spinta popolare più netta, unita, potente vista in questi anni, in tutto il mondo. Come se il popolo americano avesse ritrovato, dopo decadi di sentimenti oscuri, fiducia in se stesso.
Il popolo ha fatto vincere la democrazia, o forse no. Di fatto, gli USA paiono ora una monarchia – un unico al vertice, con tantissimo potere, secondo alcuni esattamente quello che volevano i padri fondatori americani, che si ribellarono a Londra perché volevano una monarchia senza re ed una aristocrazia senza nobili.
Chi ha visto la convention repubblicana di luglio, quella fatta con il cerotto all’orecchio poche ore dopo l’attentato di Butler, si è reso conto che oramai l’intera famiglia Trump ha colonizzato il partito e il discorso politico: dopo che al microfono si sono susseguiti figli e nuore varie, parenti amici di famiglia di ogni sorta, ha parlato dal palco persino la nipote 18enne, figlia di Don jr. È un casato, una dinastia reale. E con il popolo, nella democratica America, che l’acclama come tale.
Non abbiamo mai dato peso alle storie di QAnon, che come avete visto sono sparite completamente in questi anni. C’era questa sorta di religione oracolare, alimentata da misteriosi, criptici messaggi postati su internet, che descriveva Trump come una sorta di eroe con un’agenda segreta, un piano occulto in via di svolgimento che avrebbe sconvolto il Paese e riportato la giustizia.
Si trattava di una sorta di messianismo immanente: Trump non era investito di poteri soprannaturali, ma gli veniva assegnato questo ruolo salvifico nell’opera di imminente distruzione, dicevano, dell’élite corrotta e perversa. Ho ritenuto che si trattasse di qualcosa di vago e di losco, e guardando il documentario HBO Q Into the Storm (2021), con il regista che ritiene di aver capito chi vi era dietro, ho trovato conferma alle mie sensazioni.
Tuttavia, vale la pena di ricordare che la realtà, anche stavolta, è ben più bizzarra della finzione. I Qanonisti sostenevano che Trump avrebbe tirato fuori i nomi dell’élite pedofila di Washington ed Hollywood: il biondo ha annunciato che vuole pubblicare la lista di Epstein, mentre ci si chiede cosa accadrà a quella di Puff Daddy – con quantità di divi ospiti del rapper lubrificatore che hanno apertamente appoggiato la Harris, compresa l’ex fidanzata, l’irriconoscibile Jennifer Lopez.
Il mondo di QAnon bisbigliava di tunnel sotterranei a Nuova York, dove avvenivano indicibili traffici: ebbene, tutti ricordiamo con stupore ancora vivo i sotterranei scoperti sotto le sinagoghe hassidiche di Brooklyn.
Ancora: i Qanonimi dicevano che, ad una certa, grazie a Trump e al suo piano sarebbe uscito dalla latitanza John John Kennedy, il figlio di JFK morto nel 1999 in un incidente aereo (en passant, rammentiamo che sarebbe stato sfidante di Hillary Clinton per il seggio senatoriale democratico nella Grande Mela): ebbene, con Trump un Kennedy, il cugino Robert junior, sta per tornare davvero al governo degli USA.
Sì, what a time to be alive stanno dicendo molti ora. Che epoca incredibile ci tocca di vivere.
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Eppure, vogliamo andare un po’ oltre, e parlare di qualcosa che va oltre la stramberia del cospirazionismo realizzato. Vogliamo parlare dello spirito, vogliamo parlare della cifra mistica di ciò che sta accadendo.
In Cina, le dinastie imperiali iniziate 3000 anni fa con i Zhou hanno goduto nei millenni del Tiānmìng (天命), il «mandato del cielo».
L’idea, definita in seguito da filosofo confuciano Mencio, è che il cielo (天, Tiān) approva il sovrano giusto fornendogli un mandato a regnare. Il potere politico, quindi, ha giustificazione politica che viene dalla morale e dalla divinità. A differenza dell’Europa, non era necessario che alla base di una dinastia ci fosse un nobile: il mandato del cielo si estendeva a uomini comuni, come i fondatori delle dinastie Han e Ming, perché esso derivava dalla virtù del regnante, prima che dal suo lignaggio.
Possiamo dire che Trump abbia avuto un mandato del cielo? Sì. Di questo, personalmente, siamo convinti – dopo l’attentato che gli ha sfiorato l’orecchio, dal quale si è rialzato mostrando una fibra morale mai vista prima (con annessa foto del secolo, ottenuta naturalmente a fronte di immagini iconiche come quella di Iwo Jima che sono artefatte) e disprezzando l’idea di rintanarsi in casa lontano dai comizi mentre in circolo ci sarebbero almeno cinque team di assassini, alcuni dotati di missili terra-aria, con l’ordine di ucciderlo. (Qui ricordiamo i dittatori uccisi mentre scappano o suicidi mentre si rintanano tra il tanfo del piscio nel bunker)
L’attentato di Butler ci ha lasciato senza parole: perché una cosa così non l’abbiamo mai vista. O meglio: giammai abbiam veduto qualcosa che assomiglia di più ad un intervento divino.
Come ha detto Tony Hinchliffe, il comico che al comizio del Madison Square Garden della settimana scorsa ha rischiato di far deragliare la campagna di Trump con la battuta su Porto Rico e spazzatura (in realtà, è stata la propulsione per la gaffe odiosa di Biden e il conseguente irresistibile sketch del Trump-netturbino): «noi voteremo il 5 novembre, Dio ha votato il 13 luglio».
Non è possibile spiegare in altro modo l’accaduto: i complottisti, che ora stanno a sinistra, hanno provato a dire che era tutta una scenata per prendere voti, tuttavia, oltre ai morti, ricordiamo anche il New York Times che pubblicò l’immagine della pallottola che sfreccia nell’aere, captata per caso dalla macchina del fotografo.
Dio vuole che Trump governi? È molto probabile. E la spiegazione che ci siamo dati è piuttosto semplice: certo, Nostro Signore odia l’aborto, ma potrebbe odiare ancora di più la guerra termonucleare globale. Perché la guerra atomica è l’aborto della civiltà. L’assassinio dell’umanità tutta.
Il cielo ha assegnato il suo mandato, perché il rischio è che il cielo si ritrovi senza la terra.
E quindi, è giusto, per quanto possa sembrare sconsiderato, sentire la cifra mistica di questo momento. È possibile dire: ma Trump ha detto di essere abortista, vuole liberalizzare la provetta (che fa più vittime dell’aborto), con la religione cristiana c’entra poco. Magari è tutto vero: ma quando mai si era visto al mondo che una regolamentazione abortista – la Roe v. Wade – venisse ritirata? Con Trump: una promessa mantenuta tramite la Corte Suprema.
Perché se Trump è uno strumento della Provvidenza lo è in quanto essere umano, in quanto essere imperfetto – come tutti noi. È Dio che sa scrivere dritto su righe storte. E al momento, sembra proprio che questa pagina la vuole scrivere.
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Da qui, mandiamo un caro saluto anche ai Soloni ebeti, abbondanti assai nel giro della cosiddetta «controinformazione», che ora berciano il classico «tanto non cambia nulla». Imbecilli: se solo cambiano gli algoritmi censorii di internet (cosa fattibile in un minuto) la rivoluzione sulle nostre vite, potendo dire ed ascoltare la verità, sarebbe immane. Ne sappiamo qualcosa.
E ribadiamo: la fine dei banning su internet (non solo sui social), sarebbe un low hanging fruit, un risultato semplice da ottenere.
Immaginiamoci il resto: e se Trump comincia, come ha promesso, aa deportare gli immigrati, significa che anche in Italia possiamo cominciare a parlare di «remigrazione»?
Se Trump toglie, come promesso, gli uomini dagli sport femminili, significa che magari possiamo arginare la follia gender anche nelle scuole e nelle cliniche italiane?
Se Trump chiude con la buffonata ucraina, significa che possiamo tornare ad avere energia a basso costo?
Se Trump affonda la NATO, significa che finalmente possiamo avere la pace in Europa?
È tanta roba. C’è davvero da perdersi in questa mistica del MAGA, anzi, come si era iniziato a dire l’anno passato, ultra-MAGA. Perché né più e né meno potrebbe trattarsi di un movimento di rigenerazione dell’intero mondo – con le nostre esistenze quotidiane incluse.
Concludiamo con un segno concreto di celebrazione, un qualcosa per ricordarsi per sempre di questa giornata. Quattro anni fa, nei mesi in cui la lotta post-elettorale di Trump sembrava possibile, avevamo avuto l’idea di fare una maglietta da vendere ai lettori di Renovatio 21, che allora ci raggiungevano, en masse, tramite Facebook. Circolava questa espressione, quella del «Kraken», il mostro che – come da battuta del film Scontro di Titani (1981) conservata pure nel remake del 2010– sarebbe stato liberato con esiti devastanti.
Creammo dunque un simbolo, che chiamammo «Donald Kraken». Un’icona che doveva finire su di una t-shirt per chi segue Renovatio 21. Non facemmo in tempo a realizzarne la produzione – erano, peraltro, i mesi del lockdown duro, e di lì a poco si sarebbero abbattute su di noi censure ed avvertimenti…
Il Kraken, come sapete, nel 2020 non venne liberato. È libero ora.
La maglietta quindi, a questo punto la rendiamo disponibile.
È questa.
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Cotone organico, realizzata in serigrafia – cioè, senza stampa digitale, ma con macchine manuali.
Se la volete, costa €49, spese di spedizione in Italia incluse: potete pagare con PayPal, indicando la taglia e l’indirizzo. Per ogni questione ulteriore, scriveteci.
Portate pazienza: a breve avremo un ecommerce serio, sì. E con altri prodotti. A breve, giuriamo – perché senza non è che possiamo andare avanti molto.
Intanto però volevamo fare questa maglietta, e spedirla a chiunque voglia ricordarsi di questa storia.
Lo dobbiamo allo spirito dell’Ultra-MAGA, lo dobbiamo al mandato celeste palesatosi sotto i nostri occhi.
Lo dobbiamo ai nostri lettori, perché oggi siamo mostruosamente felici.
Roberto Dal Bosco
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Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata. In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto. Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato. Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione. Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata. Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
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Mutazione del diritto privato
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte. Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale. A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale. Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta». Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI. Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023). Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023). Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa. Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale». A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).Aiuta Renovatio 21
2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur). Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative. In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive. Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno. Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale). In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.Sostieni Renovatio 21
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Mutazione del diritto pubblico
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste». Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale. Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri. Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale. Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità. La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003). In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente. E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione. Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).Aiuta Renovatio 21
3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna. Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo. Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato. A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna. Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema. Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo. E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge. Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità». D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria. La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.Iscriviti al canale Telegram ![]()
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Le mura sono crollate
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Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
L’ultimo caso è quello della bella modella scampata per un pelo da una molestia del branco.
«Mi hanno inseguita e hanno iniziato a toccarmi. Ho cercato in tutti i modi di oppormi, ma erano troppi» dice la vittima nei virgolettati finiti sulla stampa.
I giornali sono prodighi di dettagli, tranne uno. Cioè, ci dicono come si chiama la ragazza, da dove viene (Polonia) che lavoro fa (la modella: a quanto pare esistono ancora, ma l’IA si mangerà questa professione nel giro di pochi mesi), quanti anni ha (30), dove è accaduto il fattaccio (Milano, Porta Romana, anzi per precisione via Livenza), dove stava andando (al supermercato), dove è stata colpita (è stata picchiata «con pugni al volto e all’addome»), e ci viene raccontato anche perché come si sarebbe salvata – un giovane sconosciuto avrebbe ingaggiato una colluttazione con il gruppo di malintenzionati, mettendoli, pare di capire, in fuga.
L’eroismo del piccolo guerriero samaritano («giovane alto e robusto, sembrerebbe italiano» scrive il Corriere lasciandosi sfuggire qualcosa) si prende il centro della notizia: visto, esistono ancora persone coraggiose, si buttano da soli contro la ridda dei molestatori, e vincono. Anzi, dalla cronaca nera, a questo punto la notizia viene ritorta ancora più pazzescamente verso la cronaca rosa: ora la ragazza – una modella, quindi bellissima, praticamente una principessa – vuole conoscere il suo salvatore, il cavaliere senza volto.
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Tutto fantastico, letteralmente. Guardate dove ci sta portando la forza impressa nell’architettura di questa notizia: è l’happy ending, è la favola. Evviva: tutti vivranno felici e contenti – soprattutti i lettori, i cittadini contribuenti per cui questa fiaba è confezionata con cura.
Manca solo un dettaglio: chi erano i molestatori? Negli articoli che circolano sulla vicenda non ce n’è traccia. Il lettore non affetto da formi ingravescenti di prosciutto oftalmico lo presente: ma non è che… il gruppo di molestatori… è di origine straniera? In realtà, quando parlano dell’eroe che «sembrerebbe italiano» sembrano implicitamente ammetterlo. Ma chissà.
Lo spettro di una parola aleggia in ogni riga dei resoconti: maranza. Eppure, il lemma non è di quelli usati ad abundantiam recentemente, al punto che lo stesso Corriere aveva dedicato articoli alla loro «moda», con tanto di analisi delle «maranzine», cioè le ragazze finite nei gruppi di ragazzini afroislamici.
Ora, il lettore di Renovatio 21 sa che il giornalista diligente, che voglia tenersi stretti il suo tesserino dell’Ordine, deve attenersi a ai dettami della Carta di Roma, cioè il «Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti» oggi parte integrante del «Testo unico dei doveri del giornalista».
Secondo la deontologia giornalistica, titolare scrivendo la provenienza etnica di un aggressore, in quest’ottica, è sbagliato: «è necessario ribadire che la provenienza o l’appartenenza culturale di una persona vanno specificate solo quando è strettamente necessario al fine della comprensione della notizia». «Evitare di “etnicizzare” le notizie non significa censurare certe informazioni?» si domandano le linee guida della Carta. «Non si chiede di censurare informazioni, ma di selezionare, tra le varie caratteristiche proprie di una persona, solo quelle veramente pertinenti a capire cosa è successo».
L’associazione Carta di Roma è un ente nato nel 2011 per attuale tale «protocollo deontologico per una informazione corretta sull’immigrazione». La pagina internet «Chi siamo» nel 2018 riportava il supporto del UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e di Open Society Foundation, il sistema di fondazioni di George Soros. La stessa pagina oggi non vede più inserito il logo dell’ente di Soros, sostituito da quello dell’UNAR.
Sappiamo che la tendenza non è solo italiana: pensiamo ad esempio alla Francia, dove l’anno passato un gruppo di deputati verdi e di sinistra aveva denunciato la «strumentalizzazione politica» dei fatti di cronaca nera, per cui si chiedeva ai media pubblici di «effettuare una revisione editoriale del ruolo delle notizie nella copertura mediatica».
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Il testo proposto dai goscisti dell’Assemblée Nationale citava il caso di Lola, 13 anni, violentata e uccisa a Parigi da una migrante algerina con un ordine di espulsione nel 2022, e quello di Thomas, assassinato da una banda di migranti a Crépol nel 2023.
Colpisce ad ogni modo che l’attenuazione mediatica sia richiesta anche per uno dei crimini più orrendi, specie considerando la sensibilità femminista arrivata a permeare gli ambiti istituzionale: la violenza sessuale.
Questo perché alla sinistra, ai giornali, non può riuscire di vedere il fenomeno nella sua essenza. I guardiani della soglia non vogliono che le masse arrivino a comprendere la tragica verità: e cioè che uno stupro non è solo uno stupro.
Uno stupro, in determinati contesti, non costituisce un atto isolato di violenza, ma è uno strumento politico. Chi conosce la storia lo sa: fuori dalla sua natura ferale, lo stupro nei secoli viene utilizzato deliberatamente come arma per affermare dominio, umiliare il nemico, distruggere comunità e consolidare il controllo.
Ciò è particolarmente evidente contesti di guerra o oppressione, lo stupro non riguarda principalmente le pulsioni belluine del maschio (che sono, a loro, volta, strumenti, come tutte le forze non sottoposte alla ragione) bensì il potere, l’umiliazione e la distruzione del tessuto sociale preesistente.
La violenza sessuale a terrorizzare e demoralizzare la popolazione nemica, compresi civili e famiglie. Un popolo terrorizzato e demoralizzato è incline alla resa e alla sottomissione: ciò è vero con i bombardamenti aerei (non solo di bombe: pure i volantini, a dimostrazione che si tratta di una battaglia psicologica) così come gli stupri sistematici visti nelle zone di guerra.
Lo stupro, sin dall’epoca più antica di cui abbiamo traccia, simboleggia la conquista: violando le donne, viste storicamente come simbolo dell’onore del gruppo, si afferma la superiorità del vincitore e l’impotenza del perdente. In epoca pre-aborto, ma anche ora in vari contest, esso era chiaramente impiegato anche per alterare la composizione demografica attraverso gravidanze forzate (cioè pulizia etnica tramite il ventre delle donne conquistate, cioè genocidio per sostituzione etnogenetica), per aumentare il morale delle truppe – perché la guerra tira fuori il peggio di qualsiasi uomo – e per devastare i legami sociali, provocando traumi collettivi e stigma che fa implodere il gruppo sociale.
Il fenomeno, lo sappiamo è antico. Già nell’Iliade e nelle conquiste dell’antichità e del Medioevo, lo stupro delle donne dei vinti faceva parte del bottino di guerra.
Fino al Novecento era spesso considerato un «danno collaterale» o addirittura un diritto del vincitore. Solo con le Convenzioni di Ginevra e, soprattutto, con i tribunali internazionali degli anni Novanta, lo stupro è stato esplicitamente riconosciuto come crimine di guerra e crimine contro l’umanità, talvolta, ufficialmente, come strumento di genocidio.
È stato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha cominciato a notarsi i contorni del fenomeno: nel Massacro di Nanchino i soldati giapponesi stuprarono decine di migliaia di donne cinesi. Il museo dello stupro di Nanchino, che lo scrivente ha visitato, è un titanico e dedalico monumento a queste crudeltà efferate: il Giappone ridusse in schiavitù sessuale («donne di conforto», erano chiamate) circa 200.000 donne.
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L’Armata Rossa in Germania commise centinaia di migliaia di violenze sessuali come forma di vendetta e terrore. Negli anni Novanta, durante le guerre jugoslave, gli stupri sistematici in Bosnia (soprattutto di donne musulmane) furono organizzati come strumento di pulizia etnica, tanto da essere riconosciuti come crimine contro l’umanità dal Tribunale dell’Aja.
Nel genocidio del Ruanda del 1994 lo stupro fu usato massicciamente contro le donne vatusse. Casi simili si sono ripetuti in Congo, Tigray, Birmania, Siria e molti altri conflitti contemporanei, dove lo stupro viene impiegato ancora oggi come arma di guerra a basso costo.
L’Italia stessa dovrebbe ricordare le «marocchinate» nel 1944, una delle pagine più tragiche e controverse della campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Con questo termine quasi giocoso, si indicano stupri di massa, violenze sessuali, saccheggi e omicidi compiuti principalmente dai goumiers (truppe coloniali marocchine, ma anche algerine e di altre origini nordafricane) inquadrati nel Corpo di Spedizione Francese in Italia (CEF), comandato dal generale Alphonse Juin.
I fatti si concentrarono soprattutto dopo la battaglia di Montecassino, tra maggio e giugno 1944. Dopo aver contribuito in modo decisivo allo sfondamento della Linea Gustav, le truppe francesi avanzarono nella Ciociaria (provincia di Frosinone) e nel basso Lazio, estendendo poi le violenze fino a parti della Campania e della Toscana meridionale. Secondo numerose testimonianze e rapporti dell’epoca, ai soldati fu concessa una sorta di «carta bianca» per circa 50 ore come ricompensa per le pesanti perdite subite a Cassino. Questo permise saccheggi sistematici e violenze incontrollate sulla popolazione civile italiana, considerata «nemica» per via dell’alleanza precedente con la Germania nazista.
Le vittime furono soprattutto donne di ogni età: dalle bambine di 11 anni alle anziane di oltre 80. Molte furono stuprate a turno da gruppi di soldati (spesso da 2-3 fino a decine o centinaia in casi estremi), picchiate e in alcuni casi uccise. Non furono risparmiati nemmeno uomini e bambini: centinaia di maschi furono sodomizzati e assassinati, spesso per aver tentato di difendere le proprie familiari. Interi paesi furono devastati, con furti, incendi e distruzioni.
I comandi alleati (americani e britannici) erano a conoscenza dei fatti, ma intervennero in modo limitato per non creare tensioni con i francesi. In Italia l’evento rimase a lungo in ombra per non offuscare il racconto della cosiddetta «Liberazione». Solo nel 1952 la deputata comunista Maria Maddalena Rossi lo denunciò in Parlamento. Il caso divenne noto al grande pubblico grazie al romanzo La Ciociara di Alberto Moravia e al film di Vittorio De Sica con Sophia Loren.
Tutta la questione degli stupri che finiscono (se vi finiscono) nella cronaca dei giornali può divenire comprensibile solo se realizziamo che non si tratta più, con evidenza, di immigrazione, ma di invasione. In termini logici, non si tratta di un processo sociale, ma di un processo bellico. Gli stupri quindi non sono crimini sociali, magari legati al disagio: sono veri e proprio strumenti di guerra, utilizzati, coscienti o no che siano, dalle truppe di occupazione terzomondiali, così da disintegrare il morale degli autoctoni e sabotarne il tessuto sociale a partire dall’elemento fondante della società, la donna.
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Le statistiche parlano piuttosto chiaro. In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT relativi al 2022, gli stranieri rappresentano circa l’8,5-10% della popolazione residente. Tuttavia, nel 2022 su 5.775 autori noti di violenze sessuali denunciati o arrestati, il 42,2% erano stranieri. Gli immigrati risultano quindi sovrarappresentati rispetto al loro peso demografico, con un fattore di 4-5 volte superiore. Questa sovrarappresentazione è ancora più marcata tra i giovani e nei reati commessi da sconosciuti. Gli irregolari mostrano tassi particolarmente elevati in vari studi.
In Europa il quadro è analogo in diversi Paesi con alti livelli di immigrazione. In Svezia, che ha uno dei tassi di denuncia di stupro più alti del continente, studi e inchieste mostrano che tra il 58% e i due terzi dei condannati per stupro hanno background immigrato (prima o seconda generazione), con forte sovrarappresentazione da Medio Oriente, Africa e Afghanistan.
In Germania gli stranieri sono sovrarappresentati nei reati sessuali, con un aumento evidente dopo il 2015. A Parigi, in Francia, nel 2023 il 77% dei stupri risolti aveva autori di nazionalità straniera. Tendenze simili emergono anche in Gran Bretagna e in altri Paesi europei per quanto riguarda i reati sessuali commessi da sconosciuti o di gruppo.
A livello europeo Eurostat registra un forte aumento generale delle denunce di violenze sessuali e stupri negli ultimi dieci anni. I Paesi con maggiore immigrazione extra-europea tendono a mostrare una maggiore incidenza di autori stranieri nei reati predatori.
In breve, abbiamo importato a casa nostra lo stupro sistemico. Lo abbiamo pagato con le nostre tasse, abbiamo lasciato che lassù qualcuno lo programmasse per ferire le nostre donne e quindi far collassare la nostra società.
Questo è evidente leggendo le cronache dei giornali, in ispecie quelli locali.
Agosto 2025: «Violenza di gruppo su una 19enne a Padova: stupro in un edificio abbandonato. Tre stranieri arrestati». Marzo 2026, provincia di Bergamo: «La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni». Rovigo, luglio 2025: «Stupro a Rovigo, preso anche il secondo aggressore: arrestato un 19enne egiziano». Catania: «13enne stuprata da sette egiziani. Confermata la condanna a 12 anni per uno degli aggressori». Liguria, ottobre 2025: «25enne sequestrata e stuprata nell’entroterra di Chiavari: la ragazza ha lottato per un’ora». Napoli, stesso mese: «Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino». Milano, settembre 2025: «impiegata trascinata nel bosco e violentata mentre fa jogging: allo stupratore altro sconto di pena in Appello». Novembre 2025: «Donna violentata nel centro di Firenze, due arrestati per stupro di gruppo». Abruzzo, poche ore fa: «Avezzano, egiziano stupra una 16enne nel parcheggio della scuola».
È solo un mazzetto. Possiamo andare avanti per giorni, raccogliendo orrori raccapriccianti. sia nel passato che nel futuro.
Ora, perché nessuno parla delle nuove «marocchinate»? Perché sui giornali non esiste ancora il termine «maranzate»?
C’è questa tendenza, a non vedere la questione migratoria come un vero e proprio fenomeno militare, una guerra neanche più tanto occulta in pieno svolgimento in Occidente.
Eppure, per tanti immigrati è tutto logico: Dar al-Harb è il termine classico della giurisprudenza islamica che significa letteralmente «dimora della guerra». Storicamente, indicava i territori al di fuori del controllo islamico (Dar al-Islam) non governati dalla legge coranica e abitati da non musulmani, con cui non esistevano trattati di pace o alleanze.
E quindi, per l’islamismo nemmeno patentemente jihadista – dove, dopo qualche bisboccia e qualche arresto, confluiscono per forza di gravità tutti gli sbandati afroislamici, e non solo loro – è chiaro che se il Paese non è sottomesso all’Islam, allora è terra di guerra, e quindi, per conseguenza naturale, di stupro.
Tutti i fatti di cronaca che leggete, e quelli che non leggerete perché non riportati, o trasformati in favolette, vengono da questa matrice metapolitica ancestrale.
Lo stupro come sistema per disintegrare le società cristiane, dove vigeva la sicurezza del cittadino e la dignità dell’essere umano: ecco la cifra sessuale dell’anarco-tirannia e del suo programma di violenza totalista.
Roberto Dal Bosco
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