Pensiero
Il diritto e il suo fondamento. Dall’antica Roma al COVID, da Hegel a Gaza
Il senso logico e deontologico del diritto quale «regolamento normativo dei rapporti sociali» è stato spesso complicato dalla incomprensione della sua origine, ovvero dalla frequente dimenticanza della sua formazione che, al di là di tante variabili, non può non essere ritenuta sempre identica per ogni agglomerato umano costretto dalle contingenze a convivere e a darsi per questo delle regole.
Anche l’eterna diatriba, spesso sterile, sugli elementi distintivi del diritto rispetto ad altre manifestazioni della vita dello spirito, in primis alla morale, ha finito spesso per oscurare questa verità elementare, contribuendo ad alimentare i tanti ultimi paradossi cui è approdato il fenomeno giuridico, legislativo e giudiziario.
La necessità della convivenza implica la necessità di un ordine, quindi richiede che vi sia una autorità capace di porre le regole, e di garantirne il rispetto, condizione indispensabile perché esse rimangano effettive. Ma implica altresì che si sia formata una coscienza comune di come esista già un ordine naturale che va messo in forma secondo quella naturalis ratio ciceroniana che distingue e dovrebbe sempre distinguere l’umano.
Ora, se occorre un potere che imponga le regole, siamo già nel campo della politica come azione di governo della comunità, ovvero le regole sono un prodotto della politica. Ma il potere, e quindi la politica, sono esposti alla possibilità dell’arbitrio e il diritto, da strumento di garanzia della ordinata convivenza sociale, può diventare strumento a sua volta di dominio e di arbitrio, tradendo la propria funzione.
Insomma, si innesca il fatale circolo vizioso per cui il diritto è prodotto della politica, dalla quale deve però difendersi. Secondo l’ineccepibile schema aristotelico, è un prodotto della razionalità umana che si esprime nella politica, ma finisce per potere essere travolto dalla stessa irrazionalità da cui viene travolta l’azione politica quando essa devia da quella funzione di governo che è anch’essa indispensabile per una ordinata vita di relazione.
Insomma, si pone il problema della giustizia delle regole, della loro imposizione e applicazione, ovvero della loro rispondenza alla finalità, sorretta dalla ragione, di realizzare il bene oggettivo. L’episodio di Salomone e delle due donne che rivendicavano la propria maternità sul medesimo bambino riassume in modo esemplare questo schema ideale della retta ragione che riconosce e salva a vantaggio di tutti un valore superiore di verità, per metterla a guardia del bene comune.
E il criterio della giustizia secondo ragione deve guidare il diritto e il potere, altrimenti esposti alla minaccia della prepotenza e della irragionevolezza. Di qui anche la esigenza, sentita fin dai tempi più antichi, di ancorare la legge umana ad un parametro oggettivo che, stando al di sopra di ogni soggettivismo ed egotismo, garantisca la fedeltà della legge alla sua vocazione ordinatrice e pacificatrice, e dunque ad una volontà superiore incontrovertibile.
Di qui il senso del diritto va ricercato in una dimensione metafisica che rifletta esigenze umane superiori. Anche la legge mosaica è stata dettata perché il popolo era di dura cervice, ed è rimasta valida al di là e al di sopra della storia.
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I greci non svilupparono per nulla un sistema giuridico organico quale quello partorito dalla razionalità pratica romana, ma la loro attitudine filosofica colse l’aspetto spirituale che ogni attività normativa poteva scoprire condizionando la direzione dell’operato umano.
Dunque, è sempre una divinità, Temi, madre di Dike a rappresentare lo spirito e la volontà di giustizia (Walter Otto, Gli dei della Grecia, pag. 157), ovvero a dare ordine alle cose attraverso la giustizia.
Infatti, attraverso le sue tre figlie, le Ore, Eunomia, Dike, e Irene – ovvero buon ordine, giustizia e pace – guida l’operato degli uomini. E Dike in particolare, che siede accanto a Zeus, ha il compito di indicare all’uomo il modo di condurre la propria esistenza secondo giustizia (dicaiusine), che vuol dire secondo la stessa armonia con cui si muove il mondo iscritto nel cosmo. Ed è costretta a vagare piangendo e strepitando quando qualcuno dei mortali contravviene a quelle indicazioni, guidato dalla propria insana hybris. In questo senso il concetto oggettivo e soggettivo di giustizia si saldano, e uomo giusto è chi pratica la giustizia secondo i criteri superiori preordinati.
Ulpiano tradurrà lo stesso concetto, con linguaggio pratico, nel suum cuique tribuere, da intendere in senso metaforico ampio, come regola di equilibrio oggettivo e non certo nel senso ristretto contabile della giustizia distributiva.
La giustizia suggerita da Dike è dunque equilibrio di rapporti e di azioni, quella misura che, se rotta dall’hybris, porta l’uomo alla perdizione, ovvero porta alla perdizione le genti governate dall’hybris.
Insomma, il mito richiamava felicemente ai criteri che debbono essere rispettati perché si abbia una vita buona e quindi anche un buon governo degli uomini. E quei criteri sono di origine divina, trascendono le volontà umane. Ma è anche evidente che l’esigenza di fissare questi criteri a priori non si sarebbe manifestata a sua volta, se l’esperienza non avesse mostrato che un ordine normativo implica il potere di attuarlo e il potere è sempre esposto al pericolo dell’arbitrio.
Ovvero al pericolo che le finalità pacificatrici e ordinatrici delle norme vengano tradite o stravolte da chi detiene il potere e lo impiega per scopi che nulla hanno a che fare con esse. Ogni forma di imposizione delle leggi per scopi che non sono quelli del bene della comunità, produce la degenerazione del diritto e la perdita della sua funzione sostanziale.
Di qui la necessità di predeterminare i criteri che debbono guidare un buon esercizio del potere e la sua valutazione in concreto. Di qui la necessità di ancorare la legge a una autorità superiore trascendente l’umano, non esposta ai capricci del tempo e delle passioni tristi, che non può e non deve essere messa in discussione e tanto meno disattesa.
Dunque, al di là della genesi che si può attribuire in generale al fenomeno giuridico e alle diverse disposizioni antropologiche, vi sono delle costanti evidenti, come è appunto il presupposto religioso quale fondamento che garantisce stabilità e coerenza al sistema normativo.
Tutti i concetti fondamentali afferenti al mondo del diritto possono poi essere ricercati nella eredità giuridica di Roma che è stata capace di creare il sistema più compiuto e geniale, generalmente accolto o riconosciuto nel tempo quale archetipo indiscusso ed esemplare.
Possiamo osservare anzitutto che, se dal medievale «directum» si è imposta una terminologia diventata corrente per definire ogni sistema normativo dell’Europa continentale, è lo jus romano originario a riportarci alla sua più profonda prospettiva concettuale.
La radice comune con jussum implica il comando e quindi il potere e l’autorità di imporre l’obbedienza alle regole e garantirne l’osservanza attraverso i necessari mezzi coercitivi, morali e all’occorrenza materiali. Ma ha anche la stessa radice di Juppiter ed è anzitutto una formula religiosa quella che all’inizio ha forza di legge, per lungo tempo appannaggio del Pontifex, il quale interpreta e trasmette al popolo la volontà divina.
Abbiamo visto come la regola porti con sé anche l’esigenza di un contenuto adeguato alla sua funzione, e in questo senso sia buona, cioè giusta. Dallo jus deriva anche la romana justitia arrivata anche nella terminologia fino a noi.
Dunque anche il diritto arcaico romano ebbe un fondamento squisitamente religioso e proprio da quello che sarebbe diventato il più grandioso sistema giuridico mai creato vediamo come il diritto abbia richiesto fin dall’origine un forte e rassicurante ancoraggio in una volontà superiore e trascendente, secondo una connessione che ha accompagnato tutta la storia umana sia pure in forme e misura variabile, e che sono state rimesse alla volontà degli dei le regole della vita sociale, alla quali si è voluta dare stabilità.
Insomma, nella visione in cui Dio vuole il bene degli uomini e la loro ordinata sopravvivenza, la legge divina quale legge naturale che precede la legge umana pone ad essa i criteri indefettibili sui quali deve essere modellata per presentarsi anche come giusta. Il criterio della giustizia ha bisogno di essere formulato al di là e al disopra delle particolarità e delle contingenze storiche e sociopolitiche, dei venti di dottrina, e modellato sulle leggi eterne del buon vivere comune.
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Tuttavia, bisogna anche precisare che un conto è il piano del diritto interno, che regola la vita di una comunità omogenea e autonoma, e, prima ancora, quello della coscienza che guida il comportamento individuale, e un conto quello dei rapporti tra comunità estranee fra loro e tendenzialmente in conflitto.
Qui il campo dell’etica si articola secondo criteri che spesso hanno poco a che fare con quelli della morale individuale e dell’etica collettiva in cui va la prima a riflettersi. Di fatto qui prende corpo quella che impropriamente chiamiamo legge del più forte, perché non rappresenta un qualche principio normativo, quanto un fenomeno oggettivo della realtà effettuale e che, se proprio gli si volesse conferire un contenuto normativo, andrebbe avvicinata alle leggi da cui sono governate le specie animali, leggi che chiamiamo naturali in quanto rispecchiano una realtà empiricamente verificata.
A proposito di Roma, è stato osservato come, al pari del diritto privato, dominato dai principi della buona fede e dell’equità, la vita privata continuò a svolgersi secondo principi etici consolidati, mentre nella vita pubblica dominava già l’homo homini lupus. Segno che la logica e la coerenza interna al sistema, e allo stesso tempo la miracolosa capacità di armonizzare l’ancoraggio ai principi del mos maiorum con la necessità di modellare nuovi istituti alle sempre mutevoli contingenze socioeconomiche, attraverso la creatività delle proprie magistrature, assicurò la sopravvivenza secolare del sistema al di là delle fortissime turbolenze interne ed esterne.
«Religione, Politica e Diritto, configurano tre aspetti della Norma i quali risulteranno a Roma strettamente vincolati tra loro». E questa connessione rispondeva e risponde oggettivamente ad una esigenza profonda la cui dimenticanza può generare mostri, come ha dimostrato e continua a dimostrare la storia. Ma, come vedremo presto, può generare mostri anche quella torsione particolare tra religione e politica che si è verificata ab antiquo nell’ebraismo e in tempi più vicini con il protestantesimo specie calvinista.
D’altra parte, se Dio è anche il legislatore dichiarato, il problema del fondamento della legge è stato posto nei suoi termini teorici. Ma questo non esaurisce di per sé ancora quello dei contenuti, della bontà delle leggi, che si trasferisce sul dio legislatore. Dunque, si pone il problema della teodicea e della sua possibile contraddizione interna. Ed è evidente come si profili ancora l’ombra di un circolo vizioso quando la legge che si fa discendere da Dio contraddica proprio quella funzione ordinatrice e pacificatrice che le era stata attribuita.
Circolo vizioso dal quale è possibile uscire soltanto mettendo a fuoco quale sia la legge fondamentale che sostanzia la volontà divina. Più semplicemente, di fronte ad una molteplicità di teodicee, occorre affrontare la realtà di un diverso spirito che sostanzia l’una o l’altra. E soprattutto la diversità dei canoni ermeneutici a seconda dei campi di applicazione, ovvero delle regole che debbono guidare la vita interna di una società da un lato e quelle da applicare nei rapporti tra le diverse società e culture.
Non per nulla oggi si torna a parlare molto di teologia politica di fronte a fenomeni a volte contraddittori, a volte persino malignamente coerenti afferenti al rapporto tra religione, diritto e politica.
A questo proposito è particolarmente interessante rileggere quello Spirito del Cristianesimo e il suo destino che raccoglie alcuni scritti giovanili di Hegel, pubblicati postumi, e che offre non pochi spunti di riflessione sulle terribili vicende mediorientali.
Occorre subito precisare anzitutto che per «destino» vi si intendono le conseguenze che certi presupposti religiosi determinano nella realtà sociopolitica. Infatti, nella visione ideale offerta dal cristianesimo, letto ovviamente in chiave protestante come Chateubriand lo leggeva in chiave cattolica, poiché il presupposto su cui si fonda e da cui muove è l’amore, le conseguenze che ne derivano razionalmente sono la tendenza verso una pace universale che, se non è quella perpetua della utopia kantiana, guida la vita dei popoli nella direzione del bene comune interno e della convivenza pacifica all’esterno.
Ora, mettendo da parte questo assunto per il momento, è interessante fermare l’attenzione sul paragone che egli propone con l’ebraismo e con la cultura abramitica.
Se da un lato il cristianesimo ha come legge fondamentale quella dell’amore, pur declinato e di fatto interpretato in una grande varietà di accezioni, «il Dio di Abramo disprezza tutto il mondo tranne il popolo eletto unico favorito, con il corollario che questo sceglie con Abramo di vivere in assoluta separatezza ideale dagli altri, mentre la sua liberazione è espressione del favore di Dio e non frutto della propria volontà».
Dunque, secondo questa interpretazione, il destino del popolo ebraico è quello di una profonda scissione anche rispetto alla natura, mentre ogni sua liberazione sarà fonte di inimicizia aggressiva nei confronti degli altri popoli con cui verrà in contatto.
Inutile dire come questa analisi teologico politica si adatti alla tragica realtà che abbiamo ora sotto gli occhi, e possa spiegare scelte che appaiono insensate e incomprensibili anche da un punto di vista dell’utile meramente politico. Ma i fatti di Gaza e il fine di annientamento che guidano i comandi israeliani e non impensieriscono i loro concittadini sembrano inverare la analisi hegeliana della separatezza ancestrale anche dagli altri uomini e dal comune sentire, ma con in più la allucinata determinazione psicotica che fu propria, per ironia della sorte, dei famigerati persecutori degli ebrei nel cuore dell’Europa.
Segno che affermare il fondamento trascendente delle azioni umane è necessario e plausibile soltanto in quanto orienti al bene l’operato degli uomini che hanno il compito di attivare a questo scopo il dono della ragione. Questa è stata anche la lezione di Benedetto XVI a Regensburg, il cui monito era ad ampio spettro e si rivolgeva di certo a tutti quanti cerchino di agire con ingiustizia nel nome di Dio.
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Va anche osservato come le stesse ascendenze religiose di quel protestantesimo che condivide con l’ebraismo l’elezione divina sembrano produrre in molti casi i medesimi effetti insensati e altrettanto devastanti, ben al di là del campo della economia capitalistica in cui il fenomeno è stato rilevato da Weber.
Quella stessa elezione divina che dal calvinismo all’inizio è stata riservata all’individuo, alla fine ha potuto diventare genericamente, specie nella autostima angloamericana, elezione di popolo. Ma soprattutto ha potuto tradursi, in oligarchie dinastiche e di censo sostanzialmente atee, nella ipertrofia di un ego onnipotente e legibus solutus. E dunque capace di tutto.
Di qui la consonanza di sensi e visione del mondo che lega la oligarchia statunitense a Israele. Una oligarchia che cerca nel conflitto procurato e perpetuo la conferma del proprio destino di potere su uomini e cose. Salvo poi incappare negli imprevisti della storia e negli errori di calcolo che distruggono spesso i teoremi e le allucinazioni della volontà di potenza.
Del resto, come è stato osservato, Hegel nel riferirsi all’ebraismo proponeva semplicemente un modello negativo da non seguire, un paradigma dal quale bisognava staccarsi nella certezza che il bene individuale e collettivo può venire soltanto dalla conciliazione tra Dio, uomo e natura, che sola può contribuire ad una vita buona per tutti.
Il problema del rapporto tra Cristianesimo, diritto e politica, non è proponibile in uno spazio limitato. Esso è stato molto articolato anche in ragione di un pensiero teologico in perenne affanno filosofico e dei travagli politici della Chiesa fino alla sua secolarizzazione avviata col Concilio Vaticano II e quasi completata ormai da Bergoglio nel plauso degli ateisti che confondono la religione con la religiosità della ideologia.
Del resto, la connessione stessa tra religione, diritto e politica e i loro condizionamenti reciproci si articola sempre in modi molto diversi, nel tempo e nello spazio.
Basti pensare ad esempio alla capacità singolare dimostrata dal diritto romano di mantenere nel tempo la propria coerenza concettuale in una articolata rete di istituti consolidati e paradigmatici, al di là di ogni turbolenza politica e di ogni convulsione della storia. Forse è stata proprio questa solidità persistente della creazione giuridica romana a far sì che il concetto stesso di diritto sia rimasto definito e incontaminato nella sua sostanza concettuale e ideale e sia vissuto di luce propria almeno fino ai giorni nostri dove, svuotato di ogni contenuto di valore, ma caricato soltanto della funzione coercitiva utile al potere dominante, si riduce a mero e brutale instrumentum regni al quale regno assicura una suggestionata e cieca obbedienza.
Ora infatti abbiamo a che fare con fenomeni normativi contingenti quanto aberranti che del diritto tradiscono il senso e la funzione e condividono abusivamente con esso solo il nome. Norme positive, cioè poste, che traggono la propria cogenza soltanto dalla validità formale e ottengono quindi obbedienza indipendentemente dalla loro intima contraddizione con il senso e la funzione propria del diritto, e con il dettato costituzionale.
Perché la stessa Costituzione, da legge fondamentale scritta, è diventata manu militari, cioè in via politica, un vaporoso insieme di massime estemporanee liberamente interpretabili in senso favorevole al demagogo di turno, come l’oroscopo di un settimanale femminile.
In altri termini, del perverso, e sempre in agguato, circolo vizioso tra politica e diritto sottomesso al suo arbitrio, oggi viviamo ulteriori e spettacolari manifestazioni, in ragione anche di fenomeni inediti. Infatti, oggi, dopo secoli di elaborazione del pensiero giuridico e del pensiero politico, di impennate verso il superamento e l’uscita dal circolo vizioso attraverso l’utopia democratica, ci vediamo precipitati, all’interno come all’esterno, nel punto più basso della degenerazione del diritto pubblico e privato e, nei suoi limiti, internazionale, almeno in proporzione con quelli che ne erano stati ritenuti i progressi.
Per non dire della devastazione dei principi etici che dal diritto debbono essere messi in forma. Il diritto soggettivo, che dovrebbe rappresentare la tutela accordata ad un interesse meritevole per la collettività, diventa la coccarda appuntata sul petto di ogni fenomeno contro ragione e contro natura.
L’arbitrarietà con cui viene tradita la morale cristiana, la funzione sostanziale del diritto e della politica, riproducono le insensatezze, le imposture o le mostruosità etiche che corrispondono perfettamente a quelle estetiche. Queste spesso si presentano con l’etichetta di arte contemporanea, mentre distano dal concetto di arte che ha potuto formarsi su modelli storicamente riconosciuti dallo spirito, dall’intelletto e dalla sensibilità umana fino a quando questi non sono stati prima confusi e poi del tutto ottusi da corrive quanto plateali imposture.
Parimenti il concetto di diritto oggettivo, come quello di diritto soggettivo che dal primo nasce per filiazione quando una pretesa del soggetto, individuale o collettivo, viene riconosciuta meritevole di tutela, è ormai radicalmente contraffatto. Primo perché non ricava la propria validità da un base razionale, ma semplicemente dal potere che lo pone. Valga per tutti l’esempio delle restrizioni imposte con la cosiddetta pandemia non sulla base della conoscenza dei fatti, ma per la sudditanza di fronte a sistemi di potere incontrollati riconosciuti superiori una tantum. Tutto riassunto in un compendio, abbiamo trovato la abolizione della sovranità normativa, la confusione tra i poteri dello Stato. la degenerazione degli assetti istituzionali.
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La riduzione del diritto a mero strumento di potere arbitrario sta soprattutto nella distruzione di ogni principio etico fondamentale per la tenuta e la sopravvivenza di qualunque società umana. La nostra si vota alla autodistruzione perché violenta la natura, normalizzando omosessualità e genderismo e imponendo questa violenza anche ai più indifesi. Eleva a diritto la soppressione dei nascituri e dei superflui ingombranti, o dei fornitori di pezzi di ricambio che servono soltanto se espiantati ai vivi. E altre amenità rese possibili dallo spaccio di parole truffaldine, falsi sentimenti e ragionamenti fasulli.
Le leggi non servono più a governare il caos, ma ad alimentarlo. Prodotto obbligato del deterioramento fatale di un pensiero religioso, giuridico e politico, una volta innescato, il caos sembra oggi divenuto proprio l’obiettivo costante che il potere utilizza per consolidarsi. Perché in mezzo ad esso, nella notte in cui tutte le vacche sono nere è difficile che gli individui riescano ad aggregarsi, a trovare la coerenza di una forza d’urto capace di squarciare il buio della ragione e mettere a nudo la mancanza di senso in cui è gettata la vita individuale e collettiva, sulla quale viene organizzato e amministrato proprio il caos.
In mezzo ad esso il potere infatti può sussistere e mantenersi in piedi, grazie alla cieca e irresponsabile accondiscendenza di alcuni, alla miope rassegnazione di molti, alla impermeabile e colpevole inconsapevolezza dei più.
Infatti, questo caos non turba troppo la ben oleata ignavia di una società in coma, o la turba quel tanto che le è concesso per ritenersi ancora padrona di sé, illudersi della propria esistenza, e non avere quindi motivo per rivendicare la propria autodeterminazione culturale e politica.
Viviamo nella società dei non pensanti, forse in restringimento quantitativo, ma pur sempre capace di dare al potere una certa fiducia in se stesso. Altrimenti l’Occidente avrebbe altre classi dirigenti. Un altro ministro degli esteri, e un altro ministro del merito, un altro apparato di governo in generale, altri soggetti istituzionali.
Saremmo un popolo memore di una storia, di un’etica comunitaria e di una morale individuale, di una eredità di pensiero religioso, giuridico e filosofico di prim’ordine, prima che venisse il tempo, non tanto degli sciacalli, e delle jene, quanto quello dei piccoli uomini insignificanti quanto pericolosi perché servi sciocchi e senza volto, ovvero senza responsabilità.
Patrizia Fermani
Articolo previamente apparso su Ricognizioni.
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Montesquieu in cantina: il vero significato della separazione delle carriere
Che il barone di Montesquieu, filosofo, letterato e fine giurista «padre» della separazione dei poteri quale sistema capace di garantire una ordinata gestione dello Stato, rischiasse il pensionamento per sopravvenuta inadeguatezza culturale, si era capito da tempo, proprio tra una invasione di campo e l’altra fra poteri dello Stato.
Invasione che non è avvenuta direttamente con riguardo alla separazione, adottata anche dalla nostra Costituzione secondo la classificazione canonica, tra potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Le invasioni temporanee, ma destinate a diventare come spesso avviene, prima consuetudinarie e quindi definitive, hanno riguardato a rigore la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, e più di recente, di fatto e secondo aspirazioni individuali più o meno recondite, la Presidenza del Consiglio. Entità queste rivelatesi tutte più o meno devote a Luigi XIV.
Tuttavia il bon ton ha suggerito sempre che gli smottamenti di funzioni avvenissero per bradisismi in genere poco percepibili dal popolo sovrano perlopiù assorbito dalle proprie occupazioni e diviso da militanze politiche fissate una tantum e soddisfatte qua e là da qualche rotazionei elettorale e meditatica.
Ma asimmetrie elettorali e mediatiche a parte, nelle facoltà giuridiche e nei convegni politici si è continuato a tenere fermo il sacro principio costituzionalmente garantito della separazione e quindi della indipendenza dei poteri dello Stato, che, sia per chi lo aveva teorizzato nella temperie illuministica, sia per tutte le sedicenti democrazie moderne, rimane ufficialmente un dogma intangibile e necessario per garantire il più possibile un rapporto equilibrato tra potere e libertà in vista del bene conmune.
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Ora però, poiché la legge del divenire non risparmia uomini e cose, e anche i sacri principi possono diventare un po’ ingombranti e un po’ frustranti per un potere insofferente di fronte ai loro lacci e lacciuoli, così anche i principi richiedono di essere aggiornati. Insomma poiché l’appetito vien mangiando, anche il potere anela alla libertà che troppo viene elargita a destra al suddito indisciplinato. Ma bisogna anche agire con cautela perchè i gaudenti della libertà non pensino di avere molte frecce ai loro archi.
Bisogna già convincerli, per fatti concludenti, che il Parlamento sia un organo inutile oltreché dispendioso, dove pochi frequentatori si agitano inutilmente. Non per nulla lo abbiamo rimpicciolito e reso pressoché impotente come è bene che sia. Intanto il presidente della Repubblica può intrattenere gli ospiti per Capodanno e dire cose ineccepibili per il Corriere della Sera. Invece non si può dire da un giorno all’altro che la magistratura deve servire l’esecutivo, e diventarne il braccio armato. La si può indebolire dall’interno con lo schema collaudato delle primavere arabe e non.
Per screditarla serve già senz’altro il disservizio che affligge la Giustizia civile, alimentato dalla mancanza di personale e dalla disorganizzazione delle cancellerie. Ma la Giustizia penale resiste in qualche modo anche per necessarie esigenze di immagine e di ordine pubblico.
Ecco allora l’idea vincente: separiamo le carriere di giudici e pubblici ministeri. Alleviamo una genia di accusatori per missione quali rappresentanti dello Stato punitore. E, alla bisogna, come in ogni regime autoritario che msi rispetti, formiamo magistrati missionari e combattenti per la parte politica al potere: l’arma politica per eccellenza.
Si dirà, ma se il vento cambia gli stessi missionari potranno servire un’altra religione. Questo è vero Tuttavia si tratta di un’obiezione debole. Infatti non bisogna sottovalutare la fiducia nella propria eternità che tiene in vita e alimenta il potere e lo mette al riparo dal dubbio come da ogni coscienza critica. Dalle parti di Bruxelles c’è una manifestazione straordinaria ed esemplare di questa sindrome.
Dunque, a togliere ogni ombra dai fini di certo non proprio reconditi della «Riforma della Giustizia» (nomen omen), è intevenuto l’immaginifico ministro degli esteri. Egli, già entrato in lizza ideale con Togliatti per la assunzione della storica qualifica di «Migliore», col suo eloquio sempre incisivo, e con ammirevole sincerità, ci ha spiegato tutto il succo della faccenda. Che la separazione delle carriere, con previa separazione dei corsi formativi, è cosa buona e giusta per ridimensionare la magistratura. Il divide et impera funziona sempre. Poi sui giudici sventolerà la bandiera nera della responsabilità civile, che per incutere terrore funziona meglio del Jolly Roger.
Tuttavia l’asso nella manica sarà lo spostamento della polizia giudiziaria alle dipendenze dell’esecutivo Ecco l’approdo felice e strategicamente vincente di questa nuova liberazione.
Dalle inquietanti amenità del Ministro Migliore, sarebbe indispensabile, prima che sia troppo tardi, tornare a riflettere sulla necessità inderogabile di non smenbrare un organismo la cui peculiarità e il cui pregio sta nella cultura giuridica comune e nella sperabile comune risorsa di un’unica ideale finalità di valore etico prima ancora che giuridico.
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Una finalità che deve essere propria di tutti i magistrati cui è affidato l’intero procedimento penale, dalla azione promossa dal pubblico ministero, alla sentenza pronunciata dal giudice. Perché entrambi, guidati da una logica collaudata e da una comune formazione giuridica ed etica, debbono mirare dialetticamente all’accertamento della verità, qualunque sia la funzione loro affidata. Non per nulla è stato ribadito, in via normativa, come anche il pubblico ministero, che pure promuove l’azione penale in nome dello Stato e nell’interesse della collettività, sia tenuto a chiedere l’assoluzione dell’impurtato ove ritenga che ve ne siano i presupposti di fatto e di diritto.
La separazione delle carriere invece sarebbe la incubatrice degli accusatori per missione e professione, con una sclerotizzazione di funzioni che non gioverà all’accertamento della verità in seno al processo e gioverà ancor meno alla separazione dei poteri. Anzi andrà dritta ad assolvere lo scopo eversivo e anticostituzionale di asservimento all’esecutivo che le parole senza veli del ministro dimostrano auspicare al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ancora una volta il battage pubblicitario tende a confondere le idee e a nascondere i fini per nulla rispettabili che questa messinscena riformistica non ha più neppure il pudore di mettere in ombra.
Infine, e più in generale, è bene tenere a mente che l’ordinamento giuridico, pur con le innegabili e contingenti aporie, fu elaborato nel tempo da giuristi di grande statura culturale e solida preparazione giuridica. Ogni intervento innovativo non può non soffrire del degrado culturale che affligge senza scampo, non soltanto la società, ma, soprattutto, e in primo luogo, una intera classe politica.
Patrizia Fermani
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Immagine di Fred Romero via Flickr pubblicata su licenza CC BY 2.0
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