Epidemie
Obbligo vaccino COVID: riflessioni critiche
Renovatio 21 pubblica questo saggio apparso sul sito filodiritto.com
Si propongono le seguenti riflessioni sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 01.04.2021 n. 44, all’articolo 4 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SAR-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».
In particolare ci si è concentrati anzitutto sui profili inerenti alla effettiva compatibilità della disciplina con le fonti normative sovraordinate (Carta Costituzionale, diritto UE, diritto internazionale), per poi trattare gli aspetti critici inerenti il concreto perimetro applicativo della norma, la quale prevede la sospensione del sanitario o dell’operatore di interesse sanitario dall’esercizio dell’attività lavorativa quale conseguenza del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale introdotto.
Vaccino COVID: premessa
Occorre preliminarmente precisare che le presenti considerazioni vengono svolte nella consapevolezza e con l’avvertenza che nell’ambito dell’esegesi normativa (tanto più allorché si tratti di esaminare disposizioni di recentissima emanazione) è connaturale la diversità di visioni e quindi la pluralità di opinioni.
Si vuole offrire, pertanto, uno stimolo al pubblico dibattito nell’intento di contribuire a una migliore comprensione degli epocali fenomeni in corso, a partire comunque dalla convinta opinione di chi scrive che l’obbligo introdotto dal Decreto Legge 44 rappresenti un’imposizione normativa tanto ingiusta quanto grave, dati gli effetti lesivi di fondamentali diritti della persona e correlati valori costituzionali che esso comporta.
Appare poi opportuno un chiarimento sulla necessaria sinteticità del presente documento: i temi sono di tale portata (oltre che di particolare delicatezza) che in generale si è reso necessario procedere per richiami sommari. Inoltre, vengono in rilievo questioni tecniche o medico-scientifiche rispetto alle quali la prospettazione del giurista non può che rimanere aperta agli apporti delle diverse discipline interessate.
Per questi motivi gli autori sono i primi a rilevare la necessità di ulteriori approfondimenti multidisciplinari, non solo per le questioni giuridiche rilevate, ma anche e soprattutto per quelle tecniche e scientifiche, che delle prime formano il sostrato fattuale dalla cui analisi non è possibile prescindere.
Infine, il parere è necessariamente reso secondo l’attuale stato dell’arte, reso precario perché l’indagine si concentra su un testo normativo (il d.l. 1 aprile 2021, n. 44) che attualmente non è stato ancora convertito e che, verosimilmente, subirà modificazioni ad opera dell’eventuale legge di conversione.
Vaccino Covid: inquadramento della disciplina
L’articolo 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, dispone che la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Risulta così introdotto un nuovo requisito di legge di tipo professionale e lavorativo, il quale sembrerebbe porsi da un lato sul piano del presupposto abilitativo (2229 c.c., ovviamente per le sole professioni regolamentate e fatta comunque salva la possibilità giuridica di esercitare senza contatti interpersonali nei termini che si preciseranno); dall’altro sul piano della liceità della prestazione lavorativa (articolo1346 c.c., valevole per tutte le attività, indipendentemente dalla condizione abilitativa).
Da ciò derivano due importanti conseguenze.
La prima attiene al fatto che il decreto legge non ha inteso attribuire alla sospensione conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale natura tecnicamente sanzionatoria.
La conclusione è avvalorata dallo scopo della norma che è, testualmente, quello di «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».
Esso, dunque, si dimostra incompatibile con l’assunzione di finalità di natura repressiva o afflittiva. Sul punto del carattere afflittivo della sospensione, in ogni caso, si dovrà ritornare dappresso.
La seconda conseguenza attiene, invece, all’individuazione dei criteri costitutivi dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, che sussiste non solo in virtù dell’appartenenza soggettiva a determinate categorie lavorative, ma anche in forza della connessione delle prestazioni considerate a un concreto rischio di contagio da SARS-CoV-2. Elemento quest’ultimo che, per inciso, già depone in senso contrario a una lettura troppo superficiale della norma.
In particolare, dal punto di vista soggettivo, l’articolo 4 si rivolge agli «esercenti le professioni sanitarie» e agli «operatori di interesse sanitario».
Se per la prima categoria pare non si pongano dubbi, risultando dirimente la necessità legale di iscrizione di questi soggetti negli albi o negli elenchi professionali, risulta più difficile la corretta individuazione del secondo gruppo di obbligati.
La nozione di «altri operatori di interesse sanitari» richiama, infatti, quanto previsto dall’articolo 1, Legge 1 febbraio 2006, n. 43 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali») che ne dà, tuttavia, una definizione «aperta» e non rigida.
Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma1, cit., vi rientrano, innanzitutto le «professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Secondo tale profilo sono dunque operatori di interesse sanitario tutti coloro che, in ragione dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021, vengono già definiti come «esercenti le professioni sanitarie».
Il secondo comma dello stesso articolo 1, tuttavia, aggiunge che «resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1», con tutto questo implicando l’esistenza di categorie di operatori di interesse sanitario non astrattamente definite dalla disciplina nazionale e la cui determinazione è affidata alle Regioni e alle Provincie autonome.
Ne segue che non vi è solo il problema di ricercare, per ciascuna Regione di appartenenza, la sussistenza o no di leggi regionali istitutive di tali professionalità, ma anche quello, forse ancora più rilevante, di valutare la compatibilità col principio di uguaglianza costituzionale dell’eventuale diverso trattamento normativo di attività lavorative le quali – a parità di mansioni e, in generale, di pericolo di diffusione dell’epidemia – si trovassero specificamente disciplinate in alcune Regioni come «operatori di interesse sanitario» e in altre no.
In ogni caso, intendendosi preliminarmente precisare i contorni oggettivi dell’obbligo vaccinale e le conseguenze del suo inadempimento, l’articolo 4, d.l. n. 44/2021 stabilisce un’articolata procedura (apparentemente diretta a salvaguardare la riservatezza degli interessati) che conduce a individuare nelle ASL il principale ruolo provvedimentale.
La prima fase del procedimento, tuttavia, comporta che gli ordini professionali e i datori di lavoro (presso cui gli operatori di interesse sanitario svolgano la loro attività) trasmettano alla Regione gli elenchi dei lavoratori soggettivamente interessati dall’applicazione dell’articolo 4, cit., allo scopo di consentire a questa di verificare, previo confronto con il proprio servizio informativo, se i medesimi lavoratori siano già stati vaccinati o abbiano presentato domanda di vaccinazione.
Per il caso in cui la verifica abbia sortito un risultato positivo, null’altro deve essere attuato. Viceversa, per quanto riguarda i nominativi di coloro che non risultino vaccinati o che non abbiano presentato domanda di vaccinazione, la Regione è tenuta a segnalarli all’ASL di residenza, affinché si dia corso al procedimento amministrativo concretamente impositivo del relativo obbligo.
L’ASL, ricevuta l’eventuale segnalazione di mancata vaccinazione, invita infatti l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla somministrazione o al differimento della vaccinazione (o di richiesta della stessa) o, in alternativa, a indicare (e documentare) le ragioni per cui l’interessato ritiene non sussistano i «presupposti per l’obbligo vaccinale».
Decorso tale termine, e in caso di mancata presentazione della documentazione, l’ASL invita formalmente l’interessato a vaccinarsi, indicando modalità e termini.
Quello descritto appare a tutti gli effetti il momento interlocutorio di un procedimento amministrativo, previsto a tutela e garanzia dell’interessato e il cui compimento configura un vero e proprio dovere in capo alla ASL.
Il successivo comma 6 dispone infatti che, solo dopo l’assolvimento di tali passaggi, la ASL, non ricevendo il certificato vaccinale, debba, previa la discrezionale acquisizione di ulteriori informazioni presso le autorità competenti, provvedere all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo e debba quindi comunicare la decisione contestualmente a interessato, datore di lavoro e Ordine di appartenenza.
L’atto di accertamento dell’inadempimento sembra così assumere i caratteri di un vero e proprio provvedimento amministrativo, al quale consegue quale effetto ex lege «… la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».
La sospensione dall’esercizio della professione trova titolo, per esplicita previsione di legge, nell’adozione in sé e per sé dell’atto dell’ASL, sebbene la sua efficacia sia differita al momento in cui il medesimo atto sia stato comunicato all’interessato dall’ASL stessa, sia perché deve riferirsi a tale misura il valore di provvedimento ricettizio, sia perché si deve dare applicazione dei principi generali stabiliti dall’articolo 21 – bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
È, in ogni caso, il provvedimento dell’ASL quello contro il quale, se emanato, si dovrebbe predisporre una tutela giurisdizionale, ove ritenuto che sussista la necessità di tutelarsi.
Di contro, l’ulteriore comunicazione della medesima sospensione che l’eventuale Ordine professionale di appartenenza è pure chiamato a svolgere nei confronti dell’iscritto, in base al comma 7 del citato articolo 4, risulta priva di effetti costitutivi, quanto ai fini della sospensione dall’attività professionale, che già opera in virtù dell’atto assunto dall’ASL.
Lo scopo di tale ulteriore comunicazione ad opera degli Ordini si riduce, invero, a qualificare la fattispecie anche ai fini dell’appartenenza al relativo ceto professionale e, pertanto, a sussumere in termini deontologicamente rilevanti l’eventuale successiva violazione, da parte dell’interessato, dell’obbligo di sospendere la propria attività professionale.
D’altro canto e come già si anticipato, la sospensione in sé, proprio perché proviene dall’ASL (cioè da un’Autorità che non è chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza sugli iscritti ad un Ordine), non ha natura di provvedimento disciplinare, ancorché essa sia poi comunicata anche dall’Ordine.
In tal senso depongono anche il fatto che la norma definisce la vaccinazione quale «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e non quale condotta per l’esercizio deontologicamente corretto della stessa, nonché il fatto che l’effetto sospensivo sia destinato a scadere il 31 dicembre 2021 (comma 9), in previsione della possibile attenuazione dell’emergenza epidemica in atto.
All’atto pratico, tutti questi rilievi si traducono nell’inapplicabilità alla sospensione (anche quando fosse comunicata dall’Ordine) delle regole proprie del procedimento disciplinare e questo rilievo produce ben precisi riflessi sia sulla individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a effettuare il sindacato, sia sui termini entro i quali promuovere la relativa azione.
In special modo, riteniamo che non sussista sul punto la giurisdizione della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, perché la giurisdizione di questo giudice speciale è riservata alle questioni di carattere disciplinare (che per quanto detto non emergono nella fattispecie qui considerata) e questo comporta anche che il termine per agire in giudizio non sia, a rigore, lo stretto termine decadenziale di 30 giorni previsto per i ricorsi davanti alla CCEPS.
Nonostante il carattere provvedimentale della sospensione disposta dall’ASL è dubbio, tuttavia, che la giurisdizione spetti anche al giudice amministrativo, perché detto provvedimento, incidendo direttamente sulla possibilità di svolgere la propria attività professionale, avrebbe a riguardo, secondo una certa giurisprudenza (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 2011, n. 30785), veri e propri diritti soggettivi, con la conseguenza che la tutela dovrebbe essere fatta valere davanti al Giudice ordinario, senza che, in astratto, si sia tenuti a rispettare neppure il termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’esperimento dei ricorsi davanti ai T.A.R..
Il tema della giurisdizione, in ogni caso, è assai incerto e, infine, potrà risolverlo solo l’applicazione giurisprudenziale concreta che si verrà a formare su queste nuove fattispecie.
Nel caso in cui si ritenesse di insorgere contro il provvedimento di sospensione della ASL sarà, perciò, opportuno seguire la linea difensiva più prudenziale che suggerisce di adire il Giudice ordinario, in quanto la sua giurisdizione è quella più probabile sulla base dei principi giurisprudenziali oggi noti, ma rispettando il termine più ristretto previsto per le tre possibili giurisdizioni interessate. Vale a dire il termine di 30 giorni previsto per l’esperimento dell’azione davanti alla CCEPS.
Questa misura di prudenza consentirà, per il caso in cui il giudice ordinario dovesse declinare la propria giurisdizione, di trasferire la controversia davanti al giudice indicato come giurisdizionalmente competente senza che si siano, nel frattempo, formate preclusioni o decadenze (articolo 59, Decreto Legislativo 18 giugno 2009, n.69; articolo 11 c.p.a.).
Le conclusioni ora raggiunte possono ripetersi anche con rifermento alla posizione di quegli operatori sanitari che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Il datore di lavoro, infatti, sarà vincolato, una volta ricevuta la comunicazione dall’ASL, a disporre il mutamento delle mansioni e, ove ciò non si rendesse concretamente possibile, alla sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. Anche in tali ipotesi, tuttavia, ai fini difensivi risulterà essenziale l’impugnazione del provvedimento dell’azienda sanitaria, mentre quella della conseguente decisione datoriale dovrà essere consequenziale o, al più, dovrà essere fatta valere autonomamente solo nei casi in cui si ritenga di contestare non l’atto dell’ASL, ma anche le concrete modalità con cui il datore di lavoro ha esercitato lo ius variandi (perché sostanzialmente si ritenga ingiusta la nuova mansione oppure la sospensione da lavoro e retribuzione).
Vaccino COVID: criticità della norma
Ragioni di incostituzionalità dell’obbligo vaccinale e di sua incompatibilità con la tutela dei diritti fondamentali della persona
Prima di passare alla disamina critica dell’obbligo sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge 44, conviene ricapitolare, seppur per sinteticissimi richiami, le ragioni che si considerano in contrasto con l’imposizione di trattamenti sanitari, soprattutto in una situazione del tutto particolare come quella attuale.
L’obbligo vaccinale che l’articolo 4 d.l. n. 44/2021 si espone innanzi tutto a rilievi critici se confrontato con la Costituzione, con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Partendo, per comodità espositiva, da quest’ultima, essa stabilisce le previsioni più restrittive quanto alla prescrizione di un obbligo vaccinale, dato che già sul piano definitorio essa non prevede espresse deroghe al principio di libertà di decisione della persona.
L’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ex Nizza), infatti, nel tutelare il diritto all’integrità della persona, presuppone – quale requisito tassativamente condizionante, senza eccezioni di sorta, la legittimità dell’attività medica – il rispetto del consenso «libero e informato» dell’interessato (1).
A tale riguardo è bene rilevare che, in tanto il consenso dell’interessato ad un determinato trattamento medico-sanitario può ritenersi «libero», in quanto il processo decisionale e la volontà dello stesso soggetto non siano in alcun modo condizionati o, peggio ancora, coartati da fattori esterni, più o meno indiretti, di coazione, anche solo psicologica (quale il timore di subire sanzioni o di vedere limitato o sospeso, in ipotesi di mancata volontaria adesione al trattamento, il diritto di esercitare la propria professione).
Va ancora rimarcato che la norma sopra citata non contempla alcuna eccezione al fondamentale diritto di libertà in essa statuito, a differenza di altre disposizioni della stessa Carta che, seppur riguardando sempre diritti fondamentali quali il diritto alla riservatezza e quello di proprietà, già in linea di principio prevedono la possibilità di eccezionali limitazioni imposte dalla Legge. (2),(3)
L’articolo 52, d’altra parte, prevede espressamente una generale clausola di «cedevolezza» dei diritti e delle libertà garantite a favore della Legge, che, tuttavia, è rigorosamente circoscritta al rispetto del contenuto essenziale dei diritti sanciti, e al fatto che le eventuali limitazioni in essa previste «siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione» (4).
Ciò fa ritenere, in considerazione dell’importanza e della rilevanza del diritto in questione, più che doveroso e opportuno richiedere un approfondimento in sede giurisdizionale della conformità dell’obbligo vaccinale con il Diritto UE, da promuovere in sede di eventuale impugnazione del provvedimento accertativo dell’ASL e nella prospettiva che il Giudice italiano, qualora ravvisi un contrasto, debba procedere con la disapplicazione diretta della norma interna, anche se di rango legislativo (previa eventuale questione interpretativa da sollevarsi presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Quanto alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, anch’esse sanciscono in via generale il principio fondamentale dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari, aggiungendo però la possibilità, in via del tutto eccezionale, di introdurre deroghe ad opera della legge.
In sede applicativa, tuttavia, le Corti a cui è affidata l’interpretazione di questi testi normativi (Corte costituzionale e C.Edu) hanno avuto modo di precisare i limiti di tale eventuale intervento del legislatore.
Pur non potendosi, per ragioni di brevità, approfondire eccessivamente il tema, per quanto riguarda – sia pure indirettamente – la C.Edu, il Report di proposta di delibera della Commissione Affari Sociali, Salute e Sviluppo sostenibile dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 11.01.2021, relatrice proponente J. De Temmerman (d’ora innanzi per brevità Report PACE),(5) in sede di Memoria esplicativa, oltre a prendere apertamente e chiaramente posizione a favore della vaccinazione anti-COVID si è altresì pronunciato contro la sua obbligatorietà,(6) ricordando che i presupposti per la sua introduzione devono rispondere ai criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e in particolare a quelli di necessità e di proporzionalità.
Il criterio di necessità, in primo luogo, impone che l’obbligo sia considerato come extrema e ultima ratio, attuabile solo quando l’obiettivo prefissato non sia perseguibile in nessun altro modo.
Quello di proporzionalità, d’altro canto, richiede la stretta adeguatezza dei mezzi impiegati al fine voluto, sì che l’obbligo di vaccinazione non potrebbe essere stabilito oltre ciò che è necessariamente strumentale all’obiettivo precostituito.
Dal canto suo la Corte costituzionale, nel corso degli anni, si è più volte pronunciata (in nota si indicano i soli richiami essenziali) su presupposti, condizioni e limiti di legittimità dell’obbligo vaccinale, giungendo così a enucleare un complesso di principi giurisprudenziali così sintetizzabili:
- deve sussistere un sufficiente grado di certezza (ragionevolezza scientifica) che la vaccinazione sia efficace nel proteggere il ricevente;(7)
- il trattamento deve dimostrarsi efficace al fine di tutelare la salute dei terzi, vale a dire al fine di impedire il contagio (c.d. immunità sterilizzante);(8)
- allo stesso tempo, il trattamento non deve implicare alcun rischio di danno grave alla salute di chi vi è assoggettato, risultando accettabili in tal senso postumi solamente lievi e di breve durata;(9)
- infine, debbono essere previsti sistemi di equo indennizzo per i casi del tutto residuali di lesioni apprezzabili.
Posto tale imprescindibile quadro di prìncipi e criteri, è sostenibile che, nell’attuale situazione epidemiologica, sanitaria e sociale, nonché in rapporto ai prodotti vaccinali disponibili, possano ricorrere oggettivi elementi tali da suggerire che non siano stati soddisfatti né i requisiti di necessità e proporzionalità indicati dal sistema sovranazionale incaricato di dare applicazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né quelli concorrenti definiti dal giudice costituzionale italiano.
Procedendo per semplici richiami, si deve ricordare, con riferimento alla situazione epidemiologica che:
- da più parti e da diverso tempo sono state sollevate critiche importanti, circostanziate e documentate sugli stessi presupposti epidemiologico-sanitari che dovrebbero giustificare l’intervento impositivo vaccinale del Governo.
In tal senso di recente è stata autorevolmente sollevata la problematica dello storico stravolgimento operativo delle reti di sorveglianza sanitaria nazionali e internazionali (OMS in primis, con la sua riorganizzazione incentrata su finanziamenti privati c.d. earmarked (10), e delle sue ricadute sull’attuale quadro epidemico in termini di possibile errata governance del connesso rischio epidemiologico.
- Allo stesso modo e sempre ai fini di una valutazione dei presupposti di necessità dell’obbligo vaccinale, da molto tempo sono emerse autorevoli e non sparute voci, tra i medici e gli scienziati (oltre che tra filosofi, statistici, giuristi e altri accademici) che hanno espresso seri dubbi sulle politiche sanitarie di gestione dell’epidemia incentrare su un isolamento generalizzato (i.e. lockdown), sui tamponi, sulle quarantene e su un’organizzazione ospedale-centrica delle cure, le quali non solo non risulterebbero, secondo queste tesi, le uniche soluzioni attuabili, ma addirittura presenterebbero effetti controproducenti dal punta di vista sanitario, oltre che essere economicamente e socialmente dannose. (11) Si registra, peraltro, che le fila di tali critici sembrano aumentare in funzione del protrarsi indefinito di politiche meramente emergenziali, per loro natura discutibili se applicate nel lungo periodo.
- Emergerebbero, inoltre, distinte posizioni scientifiche che sembrerebbero documentare il buon riscontro delle cure domiciliari e terapie precoci adottate per i propri pazienti affetti da SARS-CoV-2, con risultati che hanno indotto alcuni medici a elaborare protocolli di cura distinti e appropriati, nell’esercizio dei fondamentali canoni di autonomia e indipendenza della deontologia medica.
- Posizioni analoghe, suscitate in occasione della contestazione di alcune linee guida ministeriali basate sulla «vigile attesa» e sulla somministrazione di paracetamolo, hanno portato i critici degli indirizzi terapeutici stabiliti dalle autorità nazionali a dar corso a vere e proprie controversie giurisdizionali che, a loro volta, hanno sortito alcuni, primi, riscontri positivi da parte del giudice amministrativo.
Sul punto valga richiamare Cons. di Stato, III, 11.12.2020, n. 7097 (ord.), che ha sospeso l’efficacia della nota del 22.07.2020 di AIFA con riferimento alla scheda dell’idrossiclorochina, consentendone la prescrizione, sotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico, ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 nella fase iniziale della malattia.
Va poi rammentata anche l’Ordinanza del 04.03.21 del TAR Lazio (sez. III- quater, n. 1412), con la quale è stata sospesa la nota AIFA del 09.12.2020 recante «principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare», nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da SARS-COVID, prevede unicamente una «vigilante attesa» e somministrazione di FANS e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da COVID. (2)
Per concludere sul punto, non si può non richiamare anche la recente Mozione del 07.04.2021 con cui il Senato, preso atto delle conclusioni medico-scientifiche attualmente raggiunte in merito sia al decorso clinico sia alla trattazione terapeutica dei pazienti affetti da COVID, ha impegnato il Governo ad attivarsi affinché vengano aggiornate e integrate le linee guida ministeriali, prevedendo un protocollo di cura domiciliare che prenda in considerazione tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo.
In merito, invece, ai prodotti vaccinali attualmente in uso e di cui il Decreto Legge 44 intende imporre la somministrazione, è necessario ricordare:
- i nuovi preparati, come si evince da relative schede tecniche e indicazioni AIFA ed EMA, non sono tecnicamente comparabili ai «tradizionali» vaccini a base microorganica/antigenica, essendo sostanzialmente progettati su meccanismi di stimolazione genetica per effetto di introduzione di m-RNA o DNA nell’organismo ricevente;
- anche per questo (ma non solo) si tratta di prodotti sottoposti a monitoraggio addizionale e sono soggetti ad una autorizzazione condizionata rispetto alla quale sono stati fissati un primo termine per la verifica di medio periodo al 30.06.2021 e uno di lungo periodo al 27.01.2023;
- per la loro approvazione e autorizzazione all’immissione in commercio (come detto, condizionata), sono state adottate derogatorie procedure speciali estremamente rapide, se confrontate con gli standard ordinari per tutti gli altri vaccini, i quali normalmente prevedono invece una durata di 10-15 anni (Report PACE);
- date queste premesse, non è implausibile che non possa darsi per acquisita una conclusione definitiva né sull’efficacia, sia in termini di protezione personale che di impedimento del contagio, né sulla sicurezza dei suddetti farmaci.
Non sembra irragionevole, quindi, ritenere che tali vaccini non possano superare i parametri di legittimità sopra richiamati e applicati dalla Corte costituzionale e dalle Corti sovranazionali.
- in merito all’efficacia dei vaccini a produrre la c.d. immunità sterilizzante, questione fondamentale per giustificare l’obbligo, alcuni dati autorizzano a porre essa stessa in discussione.
Gli stessi produttori dei vaccini, attraverso le loro schede tecniche, dichiarano espressamente che non è stato ancora accertato se la vaccinazione interrompe la trasmissione del contagio; avvertenza poi ripresa e pubblicata sia da EMA che da AIFA nelle proprie note informative (che infatti concludono avvisando che «i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19»).
- a corollario di quanto sin qui descritto, meritano di essere citate due autorevoli prese di posizione da parte dell’OMS che, sebbene dirette a esprimere contrarietà all’adozione del c.d. passaporto vaccinale, manifestano oggettivi dubbi circa l’obbligo della pratica vaccinale.
La prima di esse, del 15.03.2021 e per bocca di Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento di immunizzazione, indica che «non ci sono le condizioni attualmente per proporlo, ancora troppo poche informazioni».
La seconda dichiarazione è ancora più recente (06.04.2021) e proviene dalla portavoce dell’OMS, Margaret Harris, la quale ha ribadito la situazione di incertezza sul fatto che i vaccini producano l’immunità sterilizzante
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- Infine si ricordano:
- a) i limiti, riconosciuti da EMA nel materiale informativo inerente ai vaccini, persino rispetto alla efficacia dell’immunizzazione del soggetto vaccinato e alla relativa durata,implicitamente riconosciuti dai moduli di consenso informato che vengono sottoposti ai vaccinandi, nonché testimoniati dai casi di fallimento vaccinale riportati dalla stampa e peraltro già oggetto di riflessioni critiche in relazione agli studi preclinici sull’effettiva efficacia di Pfizer e Moderna dalla review di Peter Doshi sul British Medical Journal; (13)
- b) i casi direazioni avverse graviverificatisi in concomitanza con l’applicazione di alcune vaccinazioni, che hanno indotto diversi Stati a sospenderne precauzionalmente la somministrazione, quantomeno per determinate classi di età.
Vaccino COVID: prime considerazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 4 DL 44 e prospettive di tutela
Il principale pericolo che dal punto di vista esegetico-applicativo pare emergere con riferimento all’articolo 4 Decreto Legge 44, favorito dalla formulazione un po’ troppo scarna e in alcuni casi eccessivamente generica del redattore, è quello di procedere in base a una lettura superficiale e semplicistica che porti a considerare obbligatoria la vaccinazione per il solo fatto di rientrare soggettivamente nella categoria dei professionisti/lavoratori sanitari ovvero operatori di interesse sanitario.
Il problema, dunque, è quello di evitare interpretazioni basate sul possesso di meri requisiti soggettivi e professionali, sganciati da qualsivoglia elemento circostanziale e oggettivo riferibile al bene perseguito dalla norma, perché è sostenibile che di essa verrebbe fatta un’applicazione non esente da profili di illegittimità, anche costituzionale, oltre che tale da far emergere dubbi sulla sua potenziale portata discriminatoria.
Infatti, sono numerose le situazioni di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario che, per il tipo di mansioni concretamente svolte e per le specifiche modalità in cui esse vengono rese, non differiscono affatto dal punto di vista del pericolo di contagio a cui sono esposte altre categorie professionali.
Il punto fondamentale quando ci si misura sul mero piano del diritto positivo è quindi, a parere di chi scrive, quello di attribuire all’articolo 4 i contenuti propri di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Scendendo sul piano pratico, tutto ciò porta a ritenere sostenibile che si debbano differenziare i soggetti interessati dall’obbligo sulla base di una concreta valutazione che distingua le mansioni a rischio generico da quelle a rischio specifico (o, quantomeno, a rischio generico aggravato), come peraltro altri commentatori hanno già posto in rilievo. (14)
Da questo punto di vista lascia perplessi che il d.l. 44/2021 non abbia fatto il minimo cenno ai prìncipi e ai criteri mutuati dalla medicina del lavoro e dalle scienze e tecniche di valutazione e gestione del rischio, con le quali ormai da anni le aziende pubbliche e private hanno preso dimestichezza dovendo procedere all’elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) previsto dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza).
Ciò non toglie, tuttavia, che le ASL dovranno fare un esercizio corretto della discrezionalità a loro riconosciuta dall’articolo 4, per valutare quali specifici soggetti debbano essere effettivamente interessati dall’obbligo di sottoporsi a vaccinazione.(15)
Per la concreta individuazione della tipologia e limiti del «rischio specifico» pare soccorrere la lettura dello stesso Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 del Ministero della Salute (d’ora in poi «Piano strategico» per brevità), espressamente richiamato al comma 1 dell’articolo 4.
Si apprende così che tale Piano è incentrato sulla definizione dei «gruppi target» (pg. 5), nell’ambito dei quali rientrano non tutti gli Operatori sanitari e sociosanitari, ma solamente quelli definiti «in prima linea».
Quest’ultima è una nozione mutuata dal Framework di valori SAGE (16) dell’OMS, il quale specifica che i lavoratori sanitari vanno differenziati in ragione dell’effettivo grado di rischio che le loro concrete attività comportano.(17) A sua volta il Framework rinvia (pg. 10), per l’individuazione dei lavoratori a rischio «alto» o «molto alto» (ovvero i lavoratori «in prima linea» del Piano ministeriale), alle relative definizioni contenute nell’Interim guidance di OIL e OMS.(18)
L’Interim guidance, peraltro, risulta piuttosto specifica nel circoscrivere il «rischio Covid», dato che i lavoratori sanitari a rischio «alto» vengono indicati come quelli adibiti a «jobs or tasks with high potential for close contact with people who are known to be or suspected of being infected with SARS-CoV-2 or contact with objects and surfaces possibly contaminated with the virus» (pg. 3).
I lavoratori a rischio «molto alto» sono invece definiti in rapporto a «jobs and tasks with risk of exposure to aerosols containing SARS-CoV-2, in settings where aerosol-generating procedures are regularly performed on patients with COVID-19 or working with infected people in indoor, crowded places without adequate ventilation».
Prendendo a riferimento tali parametri, dunque, il rischio dei sanitari «in prima linea» risulterebbe sostanzialmente circoscritto a un ambito piuttosto ristretto, essenzialmente coincidente con quello dei lavoratori operativamente impiegati nei c.d. «Reparti COVID».
Vi è inoltre da aggiungere che fin dall’inizio della dichiarazione di epidemia tutti i datori di lavoro sono stati chiamati all’aggiornamento del DVR, in ragione del suo adeguamento alle misure di prevenzione da contagio SARS-CoV-2. Ad oggi, pertanto, bisogna necessariamente distinguere tra quelle realtà lavorative che, per quanto svolgenti attività lato sensu sanitarie, non contemplano nel loro DVR uno specifico rischio da agente biologico «COVID», e quelle invece che lo prevedono.
In ordine alle prime si rileva come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro le consideri, per quanto riguarda il Covid 19, come ambienti a mero rischio generico, per i quali cioè «il rischio non è riconducibile al titolo X del Dlgs 81/2008, non attendendo ordinariamente al ciclo produttivo aziendale» (Circolare INL n. 149 del 20.04.2020, allegato «Procedure Covid-19_Istruzioni l’esecuzione dell’ispezione»).
Per quanto riguarda le seconde, il cui DVR riporta una valutazione specifica da «rischio da agente biologico» da COVID, resteranno comunque da vagliare le misure di prevenzione, le procedure di sicurezza e i D.P.I. in concreto adottati per l’abbattimento del rischio specifico. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che in tali ambienti di lavoro si è investito in sicurezza proprio al fine di ricondurre il rischio, sulla base delle evidenze scientifiche mediche e di risk management sanitario, a livelli residuali, vale a dire a quello generico corrispondente a quello della popolazione.
Del resto, per citare nuovamente il Report PACE, vi è chi sostiene la capacità dei Paesi sviluppati di procurare anche ai lavoratori sanitari dispositivi di protezione sufficientemente efficaci da rendere strettamente non necessaria la vaccinazione. (19)
In conclusione, alla luce di tali considerazioni, una possibile prospettiva di tutela pratica è quella offerta al momento della instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale previsto dal comma 5 dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021.
Come sopra accennato, la ASL territorialmente competente, nel momento in cui riceve la segnalazione, deve invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione (o il certificato di differimento/esonero) o, in alternativa, l’insussistenza dei presupposti per il COVID di cui al comma 1.
Pertanto, la persona che, per uno o più dei motivi sopra delineati, ritenesse di trovarsi in una posizione non assoggettabile all’obbligo, avrà la possibilità di presentare per via cartolare le proprie osservazioni all’ASL, se del caso producendo anche idonea documentazione comprovante l’assenza di rischio specifico nella propria azienda/attività lavorativa, oppure il suo ridimensionamento a livello di rischio generico per effetto delle procedure di prevenzione e sicurezza e dei DPI adottati.
Ove la produzione di tale documentazione non sortisse alcun positivo risultato e venisse adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 4, cit., non si deve escludere l’eventualità di esperire l’effettiva tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, nei modi a cui è stato fatto, poco sopra, riferimento.
Analoghe prospettazioni potranno essere portate innanzi al datore di lavoro qualora, in conseguenza dell’atto accertativo dell’inadempimento vaccinale notificatogli dall’ASL, esercitasse lo ius variandi con esiti ritenuti dal lavoratore lesivi o, addirittura, prospettasse la sospensione senza retribuzione dall’attività lavorativa.
Francesco Volpe
Elisabetta Frezza Bortoletto
Riccardo Baro
NOTE
1) Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
…
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
2) Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
3) Articolo 17
Diritto di proprietà
4) Articolo 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
- Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
…
5) Al quale è conseguita l’adozione della Risoluzione n. 2361 (2021) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha espresso indicazioni in senso contrario alla compatibilità dell’obbligo vaccinale con i diritti fondamentali della persona.
6) A tal proposito il Memorandum si esprime nei seguenti termini: «Measures must however not violate the right and liberty of an individual to bodily autonomy and informed consent, as guaranteed by articles 2 and 5 of the Oviedo Convention. The Convention protects the dignity and identity of all human beings and guarantees everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Article 2 sets out that the interest and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Moreover, article 5 states that an intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. In the case of vaccine hesitancy, this implies that vaccines cannot be forced upon an individual».
7) Corte Cost. n. 307/1990.
8) Corte Cost. n. 5/2018.
9) ancora Corte Cost. n. 307/1990.
10) I privati (i.e. Bill&Melinda Gates Foundation; i partecipanti privati del GAVI-Alliance, etc.) stanziano i finanziamenti vincolandoli a scopi specifici.
Gli anni più e meno recenti hanno dimostrato che in tal modo si è realizzato un notevolissimo calo di interesse e attenzione a discapito dei piani ministeriali di prevenzione primaria, con una correlata focalizzazione quasi esclusiva sugli strumenti di vaccinazione (prevenzione secondaria).
11) Per tutti si cita la ormai nota Dichiarazione di Great Barrington.
12) È degna di trascrizione la sintetica ma molto significativa motivazione:
«Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi».
13) P. Doshi_«Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 4 gennaio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/).
Ha fatto séguito P. Doshi_«Clarification: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 5 febbraio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/02/05/clarification-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/)
14) Si veda «Note critiche al Decreto Legge n. 44/2021 e note interpretative» dell’Associazione COMILVA OdV, sul relativo canale pubblico Telegram.
15) Ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e delle disposizioni della legge 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» ogni ASL, in quanto espressione della Pubblica Amministrazione, deve uniformare il proprio operato ai principi di imparzialità, legalità, pubblicità e trasparenza, oltre che di efficacia, efficienza, economicità.
16) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization.
17) «That said, occupation groups judged to be essential differ in the degree of risk their jobs entail and therefore obligations of reciprocity do not apply evenly to all of them» (pg. 8 del Framework).
18) «COVID-19: Occupational health and safety for health workers_Interim guidance 02.02.2021_ILO&WHO».
[19] «49 In some member States, health-care workers are among the top priority groups of the national prioritisation plan, while in others they are not. Although some bioethicists argue that immunising health-care workers may not substantially reduce harm in higher-income countries where personal protective equipment effectively protects them».
Epidemie
Virus sconosciuto e per il quale non esiste un vaccino si sta diffondendo negli Stati Uniti
Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il metapneumovirus umano (HMPV) si sta diffondendo negli Stati Uniti, in particolare in California e nella regione dei Grandi Laghi. Lo riporta Epoch Times.
I sintomi includono tosse, febbre e congestione nasale e, a differenza di virus respiratori più noti, per l’HMPV non esistono vaccini o trattamenti conosciuti, ha affermato il CDC.
I pazienti ricoverati in ospedale ricevono in genere cure di supporto, o ossigeno se necessario, e liquidi per via endovenosa per prevenire o trattare la disidratazione.
Dei test nazionali risultati positivi ai virus respiratori nella settimana conclusasi il 28 febbraio, il 5% è risultato positivo all’HMPV, la percentuale più alta per l’HMPV da metà 2025. La percentuale è inferiore a quella dell’influenza e del virus respiratorio sinciziale (VRS), ma superiore a quella del COVID-19, secondo il National Respiratory and Enteric Virus Surveillance System.
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La California e il Nuovo Jersey sono tra gli stati che hanno recentemente segnalato casi di HMPV. Secondo l’ente di controllo epidemico statunitense CDC, casi sono stati registrati in tutte le regioni del paese.
Specialisti affermano che i sintomi sono solitamente lievi, ma che il virus può portare a complicazioni più gravi, in particolare nei bambini piccoli, negli anziani e in altre persone con un sistema immunitario più debole.
Secondo uno studio pubblicato a febbraio, i ricercatori della Facoltà di Sanità Pubblica dell’Università di Pittsburgh e di altre istituzioni hanno affermato che l’HMPV inizia solitamente a circolare più tardi nella stagione rispetto all’influenza e al virus respiratorio sinciziale.
Gli scienziati hanno scoperto che il virus raggiunge il picco anche più tardi, spesso ad aprile, e affermano che lo studio dimostra che l’HMPV è «una causa importante» di sintomi respiratori sia nei bambini che negli adulti.
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Epidemie
Come possiamo infettare gli esseri umani con un coronavirus di pipistrello? Gli scienziati si ponevano questa domanda molto prima del COVID
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Una zona grigia normativa
Nonostante il rifiuto del NIH nel 2016, Li e Baric continuarono a esplorare idee correlate man mano che la politica federale evolveva. Nel marzo 2017, due mesi dopo l’insediamento della prima amministrazione Trump, Li contattò Stemmy per proporgli una nuova proposta. Baric, scrisse Li, stava «considerando la possibilità di realizzare un costrutto sintetico di un coronavirus chimerico simile alla SARS nei pipistrelli». Li ha inoltrato una lettera firmata da Baric in cui proponeva formalmente l’idea: creare un virus ibrido combinando la maggior parte di un coronavirus di pipistrello simile alla SARS, l’SHC014, con la proteina spike di un altro virus di pipistrello scoperto di recente in Uganda. Le e-mail mostrano che Baric aveva ottenuto la sequenza completa del virus dell’Uganda un mese prima dal virologo Simon Anthony della Columbia University, che all’epoca stava collaborando con l’EcoHealth Alliance e altri al progetto PREDICT, un progetto decennale finanziato dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale e guidato da ricercatori dell’Università della California-Davis per catalogare i virus emergenti nella fauna selvatica. La nuova proposta di Baric e Li prevedeva anche la modifica della regione spike che si lega ai recettori ACE2, regolando sostanzialmente la forza con cui l’ibrido ugandese poteva legarsi alle cellule di specie diverse. Il team intendeva verificare se il virus ingegnerizzato potesse infettare cellule portatrici di recettori umani, di topo, di pipistrello o di zibetto. Se il virus modificato si fosse replicato in modo efficiente, i ricercatori hanno proposto di costruire versioni complete del virus dell’Uganda che incorporassero quelle mutazioni che potenziano i recettori. Nella loro lettera, gli scienziati sostenevano che l’esperimento non avrebbe soddisfatto la definizione federale di potenziale agente patogeno pandemico, poiché nessuno dei due virus originali dei pipistrelli aveva dimostrato di causare malattie negli esseri umani. Hanno anche promesso di interrompere i lavori se un virus ingegnerizzato si fosse replicato più di 10 volte meglio del virus SARS utilizzato come parametro di riferimento. Due settimane dopo, Stemmy rispose che il comitato interno del NIH non aveva ancora preso una decisione. La proposta, ha scritto, era finita in una fase di transizione normativa. «Nulla da segnalare al riguardo», ha scritto Stemmy. «Il nostro comitato interno non si è ancora riunito. Al momento è una zona un po’ grigia, dato che la sospensione dei finanziamenti per la ricerca del GoF è ancora tecnicamente in vigore, mentre il dipartimento implementa la politica P3CO che la sostituirà». I documenti disponibili non indicano quale decisione abbia infine preso l’NIH in merito alla proposta della chimera in Uganda. Né Li né Baric hanno risposto alle richieste di commento. Anche l’NIH e Stemmy non hanno risposto alle domande sulle loro decisioni in materia di sovvenzioni. Lo scambio illustra come i ricercatori abbiano continuato a esplorare nuove combinazioni di genomi di coronavirus di pipistrello e proteine spike, mentre i funzionari federali faticavano a definire dove si trovasse il confine del guadagno di funzione.Aiuta Renovatio 21
Semafori verdi tra bandiere rosse
La sovvenzione Li-Baric non è stata unica. Nello stesso periodo, nell’ambito di diversi progetti, l’NIH ha esaminato e spesso approvato esperimenti progettati per alterare i domini di legame dei recettori, scambiare proteine spike tra virus o modificare i siti di scissione che influenzano il modo in cui i coronavirus infettano le cellule. Grazie a una sovvenzione guidata da Baric e dal virologo Mark Denison della Vanderbilt University, i ricercatori hanno proposto di generare versioni adattate ai topi dei virus dei pipistrelli WIV1 e SHC014 correlati alla SARS. I revisori interni hanno osservato che i ceppi risultanti avrebbero probabilmente mostrato una maggiore patogenicità o trasmissibilità negli animali. Una prima bozza di risposta metteva in dubbio la conformità del lavoro agli obiettivi del finanziamento, ma è stata preparata una versione successiva per approvare gli esperimenti. Un altro progetto Baric ha costruito chimere SARS contenenti proteine spike SHC014 o WIV1. Il NIH ha concluso che quegli esperimenti non soddisfacevano la definizione di guadagno di funzione all’epoca, sebbene lo scopo di tali scambi di proteine spike fosse quello di testare se i virus dei pipistrelli potessero infettare nuovi ospiti. Le approvazioni precedenti del 2015 includevano esperimenti che prevedevano l’inserimento di sequenze del sito di scissione della MERS nel virus correlato HKU4 del pipistrello e l’alterazione delle regioni di legame al recettore per aumentare l’efficienza di adesione del virus alle cellule. Anche le alterazioni dei siti di scissione della MERS, modifiche che possono influenzare l’efficienza di ingresso del virus, erano consentite nell’ambito dello stesso finanziamento. Nel complesso, i dati mostrano che l’NIH blocca alcuni esperimenti di legame del recettore durante la pausa di guadagno di funzione, consentendo al contempo di procedere con altre sovvenzioni per ricerche strettamente correlate sullo scambio di spike e sul sito di scissione. All’inizio del 2018, tale contesto normativo ha costituito lo sfondo per una proposta più ambiziosa: DEFUSE.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Scambi scientifici informali
Le email quotidiane mostrano anche come idee e sequenze genetiche si siano diffuse in modo informale tra i collaboratori. In uno scambio di battute del febbraio 2018, Li disse a Shi, il famoso ricercatore del coronavirus WIV, che Baric voleva avere accesso alla sua sequenza inedita di una proteina spike di un coronavirus di pipistrello simile alla MERS, noto come «422». Li ha scritto di aver «menzionato» a Baric il recente lavoro di Shi sul virus, il quale gli ha chiesto se poteva «ottenere la sequenza della proteina spike 422». «Ho detto che avrei dovuto consultarmi con te», ha aggiunto Li. Shi rispose che non vedeva alcun problema nel condividere le informazioni, a patto che il lavoro di Baric non si sovrapponesse troppo al suo. Descrisse anche gli esperimenti già condotti dal suo laboratorio. «Abbiamo già effettuato questo scambio sulla spina dorsale del MERS-CoV», ha scritto. Il virus ricombinante, ha affermato Shi, potrebbe essere salvato dopo la trasfezione, ma «non potrebbe crescere nel passaggio successivo». «Per il momento ci fermiamo qui», ha aggiunto Shi. «Lo incoraggerei a provare». Lo scambio offre uno sguardo all’interno dell’ecosistema scientifico collaborativo riflesso nei documenti, in cui ricercatori americani e cinesi hanno condiviso sequenze, idee sperimentali e risultati preliminari in tempo reale. Il mese successivo, Baric e Shi si unirono all’EcoHealth Alliance per presentare la proposta DEFUSE alla DARPA.Iscriviti al canale Telegram ![]()
Gli scienziati dibattono sui rischi
Stanley Perlman, ricercatore dell’Università dell’Iowa sul coronavirus che collabora con Li, ha affermato che l’ecosistema di ricerca più ampio descritto nei documenti era reale, anche se organizzato in modo poco chiaro. I ricercatori, ha detto, stavano cercando di determinare quali coronavirus dei pipistrelli «potessero infettare le cellule umane» e quindi rappresentare un rischio pandemico. Allo stesso tempo, Perlman ha affermato di credere che alcune delle questioni scientifiche che guidano gli esperimenti sulle chimere potrebbero spesso essere affrontate utilizzando approcci più semplici. «Non era necessario creare virus chimerici per ottenere informazioni», ha affermato Perlman, che ha aggiunto di credere che il SARS-CoV-2 abbia avuto origine naturale. «I virus chimerici non sono il mio metodo preferito». Altri due scienziati che hanno esaminato separatamente i nuovi documenti del NIH sono stati più critici. Simon Wain-Hobson, un virologo franco-britannico che da tempo si oppone alla ricerca sul guadagno di funzione, ha definito «folle» uno dei concetti di virus ricombinante proposti da Baric. «Dopo la controversia sul virus influenzale GoF», ha affermato, riferendosi a un dibattito durato un decennio sulla possibilità che i ricercatori rendessero intenzionalmente i virus mortali più contagiosi per studiarli, «questo dimostra che Baric non ha imparato nulla». Steve Massey, professore di bioinformatica che ha esaminato i documenti, ha affermato che essi rivelano quello che lui considera uno schema ricorrente: i ricercatori, in particolare Baric, spingono oltre i limiti sperimentali, usando un linguaggio tecnico per «imbrogliare» i revisori e convincerli ad approvare studi che, a suo avviso, costituiscono una ricerca sul guadagno di funzione. Massey ha anche sottolineato quella che considera una linea guida: le proposte per modificare i «siti di scissione della proteasi umana» nella MERS, che secondo lui assomigliano ai successivi dibattiti sull’ingegneria dei siti di scissione relativi al SARS-CoV-2. «Tali esperimenti potrebbero facilmente aumentare la patogenicità o la trasmissibilità», ha detto Massey. «Questo è come giocare col fuoco».Sostieni Renovatio 21
Post-epidemia: test del sito della furina
I documenti includono anche una proposta redatta all’inizio della pandemia, incentrata su una delle caratteristiche più dibattute del SARS-CoV-2: il sito di scissione della furina. All’inizio del 2020, Baric e Li hanno proposto esperimenti che inserivano quel sito di scissione in RaTG13, il coronavirus dei pipistrelli più strettamente correlato al SARS-CoV-2, insieme ad altre mutazioni che influenzano il legame della proteina spike e l’ingresso del virus. L’obiettivo era verificare se tali cambiamenti potessero consentire al virus di infettare nuove specie o di infettare più facilmente le cellule. I ricercatori hanno riconosciuto la possibilità che tale lavoro possa richiedere un’ulteriore revisione ai sensi delle norme P3CO (Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight), il quadro federale implementato dopo la sospensione dei finanziamenti per il gain-of-function. Hanno proposto di condurre gli esperimenti in rigorose condizioni di biosicurezza, portando avanti anche studi sulla perdita di funzione volti ad indebolire il virus. Ma la proposta chiariva anche cosa gli scienziati si aspettavano che le mutazioni potessero fare. «Prevediamo», hanno scritto i ricercatori, che l’inserimento del sito di scissione della furina in RaTG13 potrebbe aumentare la capacità del virus di infettare e causare malattie negli organismi viventi.Iscriviti al canale Telegram ![]()
Cosa mostrano i registri
I documenti appena resi pubblici non dimostrano che il SARS-CoV-2 sia stato creato artificialmente o sia fuoriuscito da un laboratorio. Ma forniscono prove contemporanee di come ricercatori e funzionari federali stessero pensando all’ingegneria del coronavirus anni prima dell’inizio dell’epidemia. I revisori del NIH hanno avvertito che la modifica delle proteine spike potrebbe creare tratti virali «nuovi e inaspettati». Gli scienziati hanno discusso su quanto lontano dovessero spingersi questi esperimenti. E proposte per rimodellare i siti di legame o di scissione dei recettori sono apparse in diversi finanziamenti. All’inizio della pandemia, e ancor prima che DEFUSE venisse respinto, gli strumenti e i concetti scientifici per calibrare il modo in cui i coronavirus penetrano nelle cellule umane non erano più solo speculativi. Erano già stati proposti, dibattuti in lettere di controllo federali e perseguiti attraverso una rete internazionale di laboratori collaborativi. Lewis Kamb Pubblicato originariamente da US Right to Know. Lewis Kamb è un giornalista investigativo specializzato nell’uso delle leggi sulla libertà di informazione e dei registri pubblici per scoprire illeciti e chiamare i potenti a risponderne. © 9 marzo 2026, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD. Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.ùIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Epidemie
Giustizia per il COVID: impedire che si ripeta il «periodo più terribile della nostra vita»
Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.
Cinque organizzazioni, tra cui Children’s Health Defense, hanno lanciato oggi la campagna COVID Justice per chiedere conto delle proprie azioni e garantire che il governo non utilizzi mai più un’emergenza di salute pubblica per violare i diritti costituzionali degli americani. La campagna include una petizione che chiede al Senato degli Stati Uniti di adottare una risoluzione COVID Justice.
Mascherine, lockdown, censura, obblighi vaccinali che mettono fine alla carriera e talvolta sono mortali : la risposta senza precedenti del governo degli Stati Uniti alla pandemia di COVID-19 ha prodotto «la più radicale sospensione delle libertà civili nella storia moderna», secondo i fondatori di COVIDJustice.org
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Cinque organizzazioni, tra cui Children’s Health Defense (CHD), hanno lanciato oggi la campagna COVID Justice per chiedere conto delle proprie azioni e garantire che il governo non utilizzi mai più un’emergenza sanitaria pubblica per violare i diritti costituzionali degli americani.
La campagna include una petizione che chiede al Senato degli Stati Uniti di adottare una risoluzione sulla giustizia COVID.
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La risoluzione proposta esorta il Senato a «confermare gli insegnamenti permanenti della risposta al COVID-19, a ripudiare alcune misure di emergenza in quanto incompatibili con la libertà costituzionale e a stabilire principi vincolanti per qualsiasi futura emergenza di sanità pubblica».
Michael Kane, direttore delle attività di advocacy del CHD, ha affermato che la risoluzione proposta è il risultato degli sforzi volti a riunire le organizzazioni per discutere «cosa possiamo fare, soprattutto a livello federale, per promuovere un programma condiviso sulla libertà medica, in particolare per quanto riguarda i vaccini».
«CHD e il nostro movimento hanno decine di alleati nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che sostengono buone proposte di legge, ma al Senato non sembravamo avere un piano veramente coerente per portare avanti la nostra agenda», ha affermato Kane.
Jeffrey Tucker, presidente e fondatore del Brownstone Institute, ha contribuito a promuovere e redigere la COVID Justice Resolution. Ha dichiarato a The Defender che l’idea della risoluzione «è nata da un ardente desiderio di responsabilità, di una dichiarazione, di un risarcimento, di una conclusione al periodo più terribile della nostra vita».
«Non possiamo lasciar perdere senza una comprensione, una dichiarazione di consenso sul fatto che quanto accaduto sia sbagliato sotto ogni aspetto», ha detto Tucker. «Il silenzio sull’argomento è assordante. Le persone hanno un disperato bisogno di parlare e questa risoluzione glielo consente».
Leslie Manookian, presidente e fondatrice dell’Health Freedom Defense Fund, ha affermato che è mancata la responsabilità delle decisioni prese dai decisori politici durante la pandemia di COVID-19:
«I vaccini contro il COVID-19 hanno ferito e ucciso decine di persone, i bambini hanno sofferto, i giovani si sono suicidati, nuovi vaccini sperimentali sono stati imposti al pubblico con false affermazioni di “sicurezza ed efficacia”, eppure nessuno è stato ritenuto responsabile».
«Non dobbiamo dimenticare ciò che hanno fatto alla gente e la Risoluzione sulla giustizia COVID è un passo nella giusta direzione».
Per Leah Wilson, co-fondatrice e direttrice esecutiva di Stand for Health Freedom, la risoluzione rappresenterebbe un passo significativo verso il ripristino del controllo locale e dell’autonomia individuale sui processi decisionali in ambito medico e sanitario.
«Crediamo che le persone più vicine a una decisione siano sempre le più attrezzate a prenderla: l’individuo, la famiglia e la comunità locale. Questi strati della società non sono un ostacolo alla sicurezza pubblica; sono il fondamento di una società resiliente. Le comunità forti non indeboliscono una nazione. La stabilizzano», ha affermato Wilson.
CHD, il Brownstone Institute, Stand for Health Freedom, l’Health Freedom Defense Fund e l’ Autism Action Network hanno co-sponsorizzato il lancio di COVIDJustice.org. La petizione rimarrà attiva a tempo indeterminato, ha affermato Kane.
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«Non si tratta di vendetta. Si tratta di chiarezza morale»
I gruppi hanno anche discusso la tempistica del lancio della campagna, in un momento in cui alcune iniziative dell’amministrazione Trump, tra cui il movimento Make America Healthy Again (MAHA), si trovano ad affrontare rischi derivanti da priorità contrastanti. Tra questi rischi rientrano il recente ordine esecutivo di Trump sul glifosato e i tentativi dell’American Academy of Pediatrics (AAP) di bloccare la riunione programmata questo mese del gruppo di consulenti sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention.
«Vedere un’organizzazione commerciale privata, finanziata da Big Pharma, andare in tribunale per annullare una riunione programmata dal potere esecutivo del governo federale è scioccante e spaventoso. Era questa la ragione originale per cui avevamo scelto la data di lancio», ha affermato Kane.
Tucker ha affermato che la risoluzione «è un’autentica dichiarazione popolare, nel senso che proviene dal basso, come messaggio a chi sta in alto. Le nostre voci saranno ascoltate».
«La Costituzione non è stata scritta per i giorni di calma», ha detto Wilson. «È stata scritta specificamente per i momenti di crisi. Le emergenze sono proprio il momento in cui le protezioni contano di più, perché la paura è un’arma potente. Il nostro obiettivo è muoverci verso un futuro in cui alla paura non sia permesso di prevalere sui diritti e sulle responsabilità delle persone».
Wilson ha anche sottolineato l’imparzialità della campagna.
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«COVIDJustice.org rappresenta un’opportunità per gli americani di diverse convinzioni di riconoscere una preoccupazione comune: l’eccesso di potere del governo può verificarsi rapidamente quando manca la responsabilità. Questa non è una questione di parte. È una questione umana».
Tucker ha affermato che, sebbene alcune persone si siano lasciate alle spalle il COVID-19 e le politiche di quell’epoca, la campagna non è ancorata al passato, ma guarda al futuro.
«È davvero nel passato, finché non avremo scuse, ricoveri e qualche forma di risarcimento? Non ne sono così sicuro. La politica del lockdown fino alla vaccinazione è ancora in vigore presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Devo ancora vedere prove che non accadrà di nuovo. Le persone sono più germofobiche che mai», ha detto Tucker.
Secondo Tucker, le questioni irrisolte sulla risposta ufficiale alla pandemia di COVID-19 stanno ostacolando gli sforzi dei decisori politici e delle agenzie federali, tra cui il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti, guidato da Robert F. Kennedy Jr.
«Il nuovo HHS ha incontrato difficoltà nell’attuare la riforma, in parte perché non ha ancora fatto i conti con quanto accaduto», ha affermato Tucker.
«Le nazioni, come le famiglie, crescono quando sono disposte a valutare onestamente ciò che è accaduto. Questo è un concetto che qualsiasi entità di successo sposa», ha affermato Wilson. «Il coinvolgimento di Stand for Health Freedom in COVIDJustice.org non riguarda il rivivere il passato, né la vendetta. Riguarda la chiarezza morale».
Kane ha affermato che queste questioni irrisolte hanno spinto CHD e altri gruppi per la libertà medica a collaborare a questa e ad altre recenti iniziative.
«Non ho mai visto il nostro movimento procedere nella stessa direzione come ora», ha affermato. «Abbiamo la coalizione del Medical Freedom Act, la coalizione End the Vaccine Carveout e ora abbiamo CovidJustice.org. Mai nella storia del nostro movimento abbiamo visto questo livello di coordinamento. Questi sforzi collaborativi ci stanno aiutando a trovare una nuova forza».
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Le risoluzioni chiedono un limite di 30 giorni per le dichiarazioni di emergenza nazionale o statale
Secondo la risoluzione proposta:
«Molte misure adottate in nome della salute pubblica, sia a livello federale che nella maggior parte degli stati, non avevano prove sufficienti di efficacia, in alcuni casi erano arbitrarie, imponevano danni sproporzionati ai poveri e alle classi lavoratrici e violavano i principi fondamentali del governo limitato».
La risoluzione affronta le misure adottate durante la pandemia di COVID-19, come l’obbligo di vaccinazione e mascherine e i lockdown, l’introduzione dei «passaporti vaccinali», la chiusura di scuole, università e attività «non essenziali» e la censura di scienziati e altri che hanno messo in discussione le politiche istituzionali sul COVID-19.
Si propone inoltre di stabilire un limite futuro di 30 giorni per le dichiarazioni di emergenza nazionale o statale che non possono essere rinnovate «senza una nuova autorizzazione esplicita da parte di un voto del Congresso o della rispettiva legislatura statale».
La risoluzione chiede inoltre la fine dei protocolli ospedalieri «diretti dalle agenzie» che «violano il rapporto medico-paziente e calpestano i diritti individuali nelle cure mediche» e la tutela dell’autonomia corporea, dell’esercizio religioso e dei diritti dei bambini durante un’emergenza sanitaria pubblica.
La coalizione invita i governi federali e statali a sancire queste tutele nella legge. I gruppi chiedono inoltre al Government Accountability Office di «condurre audit annuali dei piani federali e statali di preparazione alle emergenze per garantire il rispetto dei principi qui contenuti».
Michael Nevradakis
Ph.D.
© 25 febbraio 2026, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.
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