Connettiti con Renovato 21

Eutanasia

Suicidio assistito, diritto manipolato e distruzione della società

Pubblicato

il

La legge sul suicidio assistito di recente approvata dalla Regione Toscana, è di certo l’approdo di fattori concomitanti e connessi.

 

Fattori che hanno a che fare, nella società contemporanea omogeneizzata, sia con la perdita dei principi etici fondamentali e con l’allontanamento da quelli religiosi che ne erano interpreti privilegiati, sia con le manipolazioni e le distorsioni di un’opinione pubblica sempre più in balia di suggestioni indotte mediaticamente, con le inclinazioni individualistiche e nichilistiche che hanno offuscato, fino quasi alla cancellazione, il senso e la idea stessa del bene comune ormai totalmente fagocitata da quella della priorità dei desideri e delle esigenze individuali.

 

Ma l’impoverimento culturale diffuso e generalizzato, ha travolto inevitabilmente, insieme alla politica, all’etica e all’estetica, in modo particolare anche il diritto, sotto ogni profilo formale e sostanziale, E bisogna subito mettere in luce come la sua crisi sia anzitutto una crisi di identità, cioè di sfaldamento delle sue basi concettuali, di ‘offuscamento delle sue finalità costitutive, della sua tecnica costitutiva, e dei confini entro i quali è chiamato ad operare.

Sostieni Renovatio 21

La crisi del diritto si dispiega inoltre, sia all’interno, nello scadimento della sua funzione regolatrice della società, sia all’esterno, nella percezione distorta che di quella funzione si fa strada nel sentire comune. Mentre la distorsione investe tanto il diritto soggettivo, cioè la pretesa individuale riconosciuta meritevole di tutela nell’interesse della collettività (ecco la creazione di «diritti» che non possono essere considerati tali proprio perché non hanno nulla a che fare con il diritto soggettivo), quanto il diritto oggettivo, cioè l’insieme delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico, di cui la società si dota per proteggersi, consolidarsi ed espandersi culturalmente e materialmente.

 

Questa crisi del diritto che investe sia la sua produzione e attuazione, sia la sua percezione generalizzata, si avvale del fenomeno dello slittamento semantico anch’ esso generalizzato, spesso forgiato ad arte, per cui sono le parole a creare la realtà e non viceversa, e sotto la loro cortina fumogena viene eliminato l’ingombro del pensiero.

 

Su questo sfondo va letta dunque la vicenda che qui ci interessa, del cosiddetto «suicidio assistito» nella quale tutti questi aspetti si riassumono in modo esemplare: la degenerazione normativa, la distorta percezione del fenomeno giuridico, il travisamento dei suoi contenuti e delle sue finalità nel comune sentire, ovvero in quel senso comune di manzoniana memoria, venutosi a creare sotto la pressione della rieducazione mediaticamente imposta.

 

Occorre perciò richiamare alcuni concetti elementari quanto fondamentali.

 

Il diritto, e quello penale in particolare, è lo strumento che una società organizzata si dà per potersi garantire una convivenza ordinata e pacifica.

 

La legge penale in primo luogo assolve questa funzione ordinatrice e pacificatrice individuando i valori fondamentali che debbono essere tutelati per consolidare i fondamenti etici irrinunciabili su cui si può reggere la società.

 

La tutela come è noto avviene attraverso la minaccia di una sanzione che andrà a colpire chi mette in pericolo questi valori, che chiamiamo «beni giuridici» perché appunto riconosciuti meritevoli di tutela dalla legge penale, in quanto fondativi di una convivenza pacifica e ordinata.

 

Fra questi va individuata altresì la rosa dei «diritti indisponibili», ovvero di quei valori, quali la vita, la integrità fisica, la libertà personale etc. che sono ritenuti tali per la loro importanza capitale, e vanno difesi ad oltranza erga omnes, anche nei confronti di chi ne sia titolare particolare, perché stanno a presidio della conservazione e persino della stessa sopravvivenza della intera comunità organizzata.

 

Etiamsi deus non daretur, secondo la locuzione di Grozio ricordata più volte da Benedetto XVI, a proposito dei «valori non negoziabili».

 

Qui bisogna sottolineare, appunto, come l’indisponibilità da parte del titolare particolare sancita dall’ordinamento, deve essere riconosciuta da ogni società che non voglia votarsi alla autodistruzione.

 

Inoltre la necessità di una difesa avanzata di questi beni, è bene sottolinearlo, opera non soltanto nei confronti di chi fra i consociati li possa aggredire, ma anche nei confronti dello stesso potere politico che potrebbe violarli abusando degli strumenti di coercizione di cui dispone.

 

In altre parole, la tutela dei valori fondamentali rappresenta anche un baluardo nei confronti della entità statuale che, attraverso un uso arbitrario del potere, operi non per il bene comune ma per la propria perpetuazione, violando proprio le norme destinate a regolare i comportamenti del cittadino comune. Il potere politico può utilizzare gli apparati di cui dispone, per fini contra legem.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Sicché quanto più strette sono le maglie della norma penale in tema di diritti indisponibili, tanto più forte sarà la funzione difensiva della legge anche nei confronti del potere politico, in quel quadro di stato di diritto che tanto viene invocato a sproposito nei giorni nostri da chi ne ignora proprio il significato.

 

Alla luce di queste considerazioni dovrebbe essere letta l’esigenza di non ammettere deroghe di sorta alla punibilità delle violazioni delle norme poste a difesa della vita umana con la sola eccezione della legittima difesa, che introduce il criterio del bilanciamento degli interessi, dove il valore della vita di chi si è messo al di fuori delle regole dell’ordinamento, cede il passo al valore della vita messa in pericolo dall’aggressore.

 

Se passiamo a considerare la norma dell’articolo 580 C.P., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni, «chiunque determina altri al suicidio, o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, se il suicidio avviene» vediamo come il legislatore abbia inteso difendere l’attacco al valore della vita umana anche quando esso sia portato dal soggetto che ne è titolare particolare.

 

Proprio perché si tratta della difesa oggettiva di un bene al quale l’ordinamento assegna un valore superiore al valore attribuitogli dal singolo che ne è portatore. In altre parole non viene lasciato spazio alla considerazione soggettiva di questi, perché si tratta di un bene che riguarda l’intera comunità e come tale viene tutelato oggettivamente.

 

La punizione dell’omicidio del consenziente conferma in modo incontrovertibile questa base concettuale, infatti il consenso della vittima non esclude l’omicidio anche se ne attenua la sanzione ad un massimo di quindici anni di reclusione.

 

Ma ecco che l’irrompere del soggettivismo e del nichilismo adottato da forze diventate culturalmente più prepotenti che dominanti, diventa l’ariete volto a scardinare non soltanto un assetto etico, ma anche il sistema giuridico che dovrebbe concorrere a tenerlo saldo. Perché il diritto, se deve essere tenuto concettualmente distinto dalla morale, ha pur tuttavia una funzione etica fondamentale, e che dovrebbe essere salvaguardata per la tenuta stessa della società.

 

La locuzione, «suicidio assistito», divenuta corrente, tradisce già l’aggiramento della norma di cui all’articolo 580 che è già stata aggredita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 243 del 2019.

 

Da questa ha preso le mosse la recente legge regionale toscana, salutata dal governatore Giani, come «un forte messaggio di civiltà».

Non si tratta di negare che il divenire dei tempi comporti mutamenti oggettivi del comune sentire di cui si deve tenere conto. Ma questi mutamenti, che possono interessare aspetti secondari e a volte quasi folcloristici della vita comunitaria, come il sempre fluttuante e frivolo mutare dell’abbigliamento e delle abitudini quotidiane, non ha nulla a che fare con i fondamenti della vita comunitaria. Qui infatti, anche piccole incrinature sono destinate ad allargarsi fino alla distruzione totale di un edificio che è indispensabile tenere saldo per la sopravvivenza di una qualunque società umana civilizzata.

 

Come nella antica favola del piccolo buco nella diga olandese che il bambino tenta di chiudere col proprio ditino, conscio dell’immane pericolo che da quella falla può derivare. Ma ecco che, e qui entriamo nel vivo del nostro tema, la falla viene prodotta e poi allargata proprio dagli organi che dovrebbero mirare alla salvaguardia del sistema normativo.

 

E non possiamo non fare riferimento alla Corte Costituzionale, istituita per assicurare l’aderenza delle leggi dello Stato ai principi fondamentali fissati come intangibili dalla Carta Fondamentale.

 

La Corte ha elaborato nel tempo, in perfetta e intoccabile autonomia, l’autopotenziamento, ovvero lo allargamento dei propri poteri decisori che dal controllo sulla legittimità delle leggi esistenti ha finito per sconfinare, e continua a sconfinare sempre più vistosamente, verso l’appropriazione di poteri sostanzialmente legislativi. Non senza il farisaico e immancabile richiamo alla necessità di un intervento diretto da parte di quel Parlamento al quale risparmia la fatica di legiferare con generosità democraticamente ostentata.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

La Corte Costituzionale come è noto ha elaborato accanto alla tipologia di sentenze previste dalla legge istitutiva, anche le sentenze cosiddette non per nulla «manipolative» con le quali introduce novità normative dichiarandola incostituzionale per quello che non c’è (sentenze additive), cioè quello che ritiene un vuoto illegittimo. Ma anche aggiungendo direttamente qualcosa a quello che c’è (sentenze sostitutive).

 

Insomma un paradosso che, al di là delle critiche sparse, è stato accettato per quello che è, sicché una invenzione sostanzialmente arbitraria si è trasformata in prassi riconosciuta. Questo a partire dai lontani anni Sessanta del Novecento quando attraverso una sentenza di tal fatta si estesero all’istruzione sommaria del Pubblico Ministero i diritti già garantiti all’imputato nella istruzione formale tenuta dal giudice istruttore, secondo il rito di allora.

 

Forse la benevolenza con cui fu accolta la trovata della Corte Costituzionale, mise in ombra la finestra che si apriva su una vera e propria usurpazione di potere nei confronti del Parlamento. E oggi sappiamo berne come il principio della separazione dei poteri consacrato da Montesquieu quale antidoto all’arbitrio, sia diventato un superato pezzo di antiquariato nella contemporaneità del caos istituzionale e istituzionalizzato.

 

Va aggiunto che se la Corte Costituzionale si sostituisce di fatto al Parlamento, pur invocando farisaicamente un suo successivo intervento «riparatore», mostra di fare da cassa di risonanza di istanze provenienti dalla collettività e quindi rappresentative di esigenze profonde e generalizzate. Quando sappiamo che certi orientamenti, enfatizzati dai mezzi di comunicazione e dettati da poteri sovraordinati impegnati ad imporre idee fittizie spesso in conflitto col sentire comune.

 

Veniamo dunque alla iniziativa legislativa della Regione Toscana, che il governatore ha definito con orgogliosa sicurezza «un forte messaggio di civiltà».

 

La Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019, ha risposto prontamente alle spinte propagandistiche di una ben orchestrata campagna mediatica. Quella che facendo leva non sulla ragione, sull’etica, e tanto meno sulla logica giuridica, punta sulle «emozioni», la nebulosa che ha sostituito il buon senso con il senso comune e che costituisce il grimaldello capace di scardinare il pensiero, le ragioni dell’etica e del diritto, qualunque spazio di trascendenza e di saggezza, anche religiosamente ispirato.

 

Ma a dispetto di ogni esigenza superiore, oggi le emozioni si comprano e si vendono a buon mercato nella società del consumo di massa, con la Chiesa in ritirata e la incapacità diffusa di guardare filosoficamente e soprattutto razionalmente, al di là della materialità quotidiana e della prospettiva personale.

 

Questo il terreno favorevole perché il nuovo zeitgeist facesse sentire i giudici della Corte obbligati a forzare il contenuto e il senso della norma penale che fissa e sancisce la indisponibilità della vita umana.

 

Anche se non si arriva ancora a introdurre norme penali incriminatrici in via di sentenza, dato che vige ancora, bontà loro. Il principio di legalità «nullum crimen sine lege», viene introdotta tuttavia una causa di non punibilità la quale, se sfugge a quel principio, si presenta comunque come una novità introdotta di fatto nel codice penale. «Non è punibile chi agevola l’altrui suicidio se la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

 

Poi con la sentenza n.153 del 2024 la Corte ha indicato i soggetti, all’interno delle strutture ospedaliere competenti ad accertare le condizioni capaci di legittimare la condizione di non punibilità dell’aiuto al suicidio, aggirando l’ostacolo di una inaccettabile e sconveniente invasione normativa in campo penale. Insomma, ha stabilito sempre in via surrettizia, che la decisione sull’assistenza al suicidio venga presa in ambito sanitario, affidata alla direzione e al controllo di organi interni alle strutture ospedaliere.

 

Questa ospedalizzazione dell’aiuto al suicidio è non solo un escamotage per aggirare gli straripamenti di potere, ma anche per aprire la strada, volontariamente o meno, questo non sappiamo, ad interventi «regionali» come quello puntualmente arrivato dalla Regione Toscana, che si sottraggono apparentemente al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

 

Infatti mentre la materia penale è sottratta alle competenze legislative della Regione, la materia sanitaria rientra nelle competenze concorrenti, per cui a determinate condizioni la Regione può legiferare legittimamente e, appunto così ha preteso di fare, applicando tutte le direttive pratiche indicate dalla Corte, circa la procedura per la «assistenza al suicidio».

 

Ora non va dimenticato a questo proposito come la strada per legittimare questo marchingegno sia stata inaugurata già nel 2009 col caso Englaro, quando sulla scia dell’altrettanto tragica vicenda dell’americana Terri Schiavo, di qualche anno prima, abbiamo assistito impotenti alla uccisione in sede ospedaliera su autorizzazione del giudice di Cassazione.

 

Il fenomeno si è poi amplificato in con l’esempio inaudito offerto ripetutamente in questi anni dagli ospedali londinesi e dal sistema giudiziario britannico per cui un giudice ha potuto affidare ai «sanitari» il potere di uccidere impunemente bambini di pochi mesi, ritenuti socialmente inutili perché malati, e nella impossibilità imposta ai genitori di sottrarli a quella «condanna a morte».

Acquistate le Maglie Crociate

Doppia inaudita mostruosità, che mentre esibisce il capovolgimento dei valori morali fondamentali, manda al macero secoli di cultura giuridica sbandierata dall’Occidente come propria conquista distintiva.

 

Una inedita ferocia praticata impunemente in ambiente sterile (sotto ogni punto di vista) e impunemente imposta ad una società che appare ormai lobotomizzata, perché se non lo fosse si ribellerebbe a tante mostruosità.

 

Perché si renderebbe conto che il trasferimento in ambito ospedaliero del potere di uccidere da parte di una autorità giurisdizionale, rappresenta in modo esemplare proprio quella micidiale confusione e commistione di poteri in cui si consuma il sopravvento di un potere politico emancipato da ogni principio regolatore e da ogni criterio di legittimazione.

 

Per questo occorre tenere sempre presente il problema del circolo vizioso della legge che in quanto espressione necessaria del potere politico che la pone, è esposta a divenire oggetto del suo arbitrio anche se nasce proprio per sottrarre la società al caos e all’arbitrio. Insomma il pericolo dello abuso del diritto per finalità contrarie a quelle che il diritto è chiamato a perseguire.

 

Basterebbe ricordare come tra Settecento e Ottocento sulla scia dell’illuminismo si sia formata quella scienza del diritto penale che, occorre ripeterlo, nell’epoca in cui è ancora in auge la tortura, mirava a proteggere il cittadino, attraverso la precisa determinazione dei delitti e delle pene, e le regole per la applicazione della legge, dallo arbitrio del giudice e dall’arbitrio del potere.

 

In ultima analisi va detto come si venga consolidando di nuovo uno slittamento semantico volto a creare l’ambiente psicologicamente adeguato per l’accettazione diffusa di questa nuova realtà. Infatti non si nomina più neppure il suicidio, ma genericamente il «fine vita» che oscura «la morte inflitta» a sé o ad altri, per coprirla con il mantello eterno e destinale della natura che fa il proprio corso.

 

L’ennesimo gioco di parole già messo a segno, perché adottato da molti inconsapevolmente, per l’ennesimo oltraggio al diritto come alla natura e alla dignità immutabile dell’uomo. Perché quest’ultima è cosa diversa dal concetto mutevole e variegato che ogni congrega di nichilisti in carriera, cerca di imporre per riempire il vuoto delle proprie idee con il vuoto delle parole senza copertura di un pensiero vitale, l’unico meritevole di essere trasmesso.

 

In questo quadro va collocato da ultimo per motivi di cronologia, ma di importanza capitale nel l’ambito delle considerazioni espresse sopra, anche il tema della cosiddetta intelligenza artificiale.

Aiuta Renovatio 21

La nuova sirena in breve tempo ha già acquistato il potere di abbacinare le moltitudini che incantate dai suoi prodigi, sono incapaci di guardare al di là delle luci, una enorme voragine già spalancata.

 

Nel campo della istruzione come del comune sentire, della guerra come della normale vita di relazione, delle capacità cognitive e del normale sviluppo delle maturazioni esistenziali, nella elaborazione del pensiero in generale.

 

E se torniamo all’argomento specifico di cui qui si è parlato, questo strumento a dir poco allarmante, dovrebbe presentarsi in tutta la sua inquietante forza distruttiva.

 

Non so se i giudici, il legislatore, i politici o i vari Cappati, si siano posti il problema di come anche la vita e la morte, oltre al tutto il resto, possano essere allegramente affidati ad un o giocattolo perverso del quale si perde il controllo e al quale vengono affidate le chiavi dell’esistenza. Perché è ad esso che domani sarà delegato il potere soprannaturale di decidere, chi, come e quando e fino a quando si può vivere, morire o sopravvivere.

 

Il gigante è pronto a divorare i suoi figli come negli antichi miti premonitori.

 

Patrizia Fermani

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

SOSTIENI RENOVATIO 21


 

Eutanasia

Il Parlamento francese approva il disegno di legge sul suicidio assistito

Pubblicato

il

Da

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una controversa legge sul suicidio assistito che consentirebbe ad alcuni adulti gravemente malati di richiedere un’iniezione letale. La legge è stata appoggiata dal presidente francese Emmanuel Macron, ma ha incontrato una forte opposizione da parte dei partiti conservatori e del clero cattolico.   L’Assemblea Nazionale, dominata da partiti di sinistra e progressisti, ha approvato il testo martedì con 295 voti favorevoli, 232 contrari e 35 astensioni. La France Insoumise, i Socialisti, i Verdi e i Comunisti hanno votato in larga maggioranza a favore, mentre il Rassemblement National e il gruppo della Destra Repubblicana hanno votato prevalentemente contro; diverse altre fazioni si sono divise sul voto.   Secondo il disegno di legge, il paziente deve avere almeno 18 anni, essere cittadino francese o residente legale, essere affetto da una malattia grave, incurabile e potenzialmente letale in fase avanzata o terminale, soffrire in modo refrattario alle cure o insopportabile ed essere in grado di esprimere una volontà libera e informata. Il medico consulterà un altro professionista, uno specialista e, se necessario, uno psichiatra; la decisione dovrà essere presa entro 15 giorni, seguiti da almeno due giorni di riflessione.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Normalmente il paziente si autosomministrerebbe la sostanza letale prescritta dal medico. In caso di impossibilità fisica, un medico o un infermiere potrebbero farlo al posto suo, sebbene gli operatori sanitari potrebbero invocare la clausola di obiezione di coscienza; la sofferenza psicologica di per sé non sarebbe sufficiente, in quanto deve essere collegata alla malattia.   A gennaio, il disegno di legge è stato respinto dal Senato, a maggioranza conservatrice. Ora, il testo tornerà alla camera alta e, se le due camere rimarranno in una situazione di stallo, la decisione finale spetterà all’Assemblea, con un’altra votazione già fissata per il 15 luglio.   Il disegno di legge sul suicidio assistito gode da anni del sostegno di Macron, che lo ha descritto come un modo per «conciliare l’autonomia dell’individuo e la solidarietà della nazione» e una misura per aprire un «cammino di fraternità».   Yael Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea nazionale, ha accolto con favore l’approvazione del disegno di legge, definendolo «il culmine di diversi anni di lavoro e di un approfondito dibattito pubblico, condotto con serietà, rispetto e dignità».   Jonathan Denis, presidente dell’Associazione per il diritto a morire con dignità, l’ha definita «un incredibile passo avanti per la democrazia sanitaria», sottolineando che la decisione finale spetterà al paziente.   Tuttavia, il deputato del Rassemblement National Christophe Bentz ha definito le misure di sicurezza «temporanee» e «fittizie», mentre la deputata della Republican Right Justine Gruet dei Républicains ha sostenuto che molti adulti vulnerabili potrebbero optare per il suicidio assistito semplicemente perché non ricevono le cure necessarie dai propri cari.   In vista del voto, i vertici cattolici hanno esortato i parlamentari a votare secondo coscienza piuttosto che secondo le linee di partito, avvertendo che il suicidio assistito legalizzerebbe l’eutanasia e il suicidio assistito e potrebbe portare persone vulnerabili a subire pressioni. Anche il cardinale Jean-Marc Aveline ha affermato che «donare la morte» non può adempiere al dovere di accompagnare la vita fino alla fine.

Iscriviti al canale Telegram

L’introduzione dell’eutanasia in Francia era pienamente annunciata e attesa proprio per questa estate.   La legge, che ha avuto un travaglio durato anni. Tuttavia, in un episodio piuttosto rivelatore, nel novembre 2023, il presidente della Repubblica Emanuele Macron aveva visitato la loggia sede del Grande Oriente di Francia rassicurando i massoni riguardo alla questione eutanatica.   Con l’introduzione dell’eutanasia di Stato (chiamata in Canada MAiD, «assistenza medica alla morte), la provincia francofona canadese del Quebecco è divenuto leader mondiale eutanasico: il 7% di tutti i decessi sono stati assistiti dal punto di vista medico. Un altro primato è arrivato di conseguenza: quello della predazione degli organi, più che triplicata negli ultimi anni: in pratica, espiantano gli eutanatizzati (che morti non sono, se hanno il cuore che batte) per il traffico legale di organi. Medici quebecchesi ora vogliono estendere l’eutanasia anche ai neonati.   L’eutanasia sembra galoppare verso la legalizzazione in tutto il mondo. Una battuta di arresto, tuttavia, si è avuta in Iscozia quattro mesi fa, quando il Parlamento ha respinto 69 voti contro 57 il disegno di legge per legalizzare l’eutanasia nel Paese.  

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

SOSTIENI RENOVATIO 21
 
Continua a leggere

Bioetica

Primo caso di eutanasia sotto i 12 anni, ecco la profonda trasformaziona antropologica della morte cerebrale

Pubblicato

il

Da

La notizia proveniente dai Paesi Bassi secondo cui, per la prima volta, è stata praticata l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai dodici anni, rappresenta molto più di un fatto di cronaca. Essa costituisce un passaggio simbolico di straordinaria importanza, in quanto mostra fino a che punto sia giunta una determinata concezione dell’essere umano.

 

Come sempre accade in questi casi, l’attenzione dell’opinione pubblica viene focalizzata sul singolo dramma: la malattia, la sofferenza, l’assenza di prospettive terapeutiche. Tuttavia, la questione vera che rimane sullo sfondo è un’altra: quali sono i presupposti antropologici che rendono oggi non solo possibile ma anche solo pensabile la soppressione medicalmente assistita di un minore?

 

Nei Paesi Bassi l’eutanasia viene praticata sui bambini gravemente malati la cui morte appare imminente e le autorità, all’indomani dell’introduzione della legge, hanno tenuto a precisare che i casi di minori coinvolti nella cosiddetta morte compassionevole sarebbero stati pochissimi, forse cinque o dieci all’anno. Ma la storia degli ultimi decenni insegna che i numeri iniziali dei morti ammazzati non sono indicativi né tantomeno definitivi: ciò che conta infatti è il principio che viene introdotto, la cui coerente applicazione conduce inevitabilmente a una spirale di morte non controllabile. 

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Nel caso olandese, la vita del bambino può essere «interrotta» quando sussistano sofferenze ritenute insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Il criterio decisivo non è dunque l’appartenenza alla specie umana, né la semplice esistenza biologica, ma una valutazione circa la qualità dell’esistenza. In altri termini, il valore della vita viene associato alla presenza o meno di determinate condizioni funzionali. E questa logica non nasce oggi.

 

Quando si ripercorrono le vicende come quelle di Charlie Gard o Alfie Evans emerge una dinamica analoga: anche in quei casi il conflitto non riguardava semplicemente le cure, ma il valore che si attribuisce all’essere umano. I genitori ritenevano che la vita del figlio avesse un valore intrinseco nonostante le menomazioni fisiche e/o intellettive; le istituzioni sanitarie e giudiziarie ritenevano invece che la prosecuzione delle cure non fosse più nel migliore interesse del minore, sulla base di criteri valutativi calati dall’alto e stabiliti a tavolino.

 

La medesima domanda si ripresenta oggi: chi stabilisce quando una vita abbia ancora un valore sufficiente per essere vissuta?

 

La bioetica contemporanea tende sempre più a identificare la persona con alcune funzioni: coscienza, autonomia, capacità relazionali, qualità della vita, possibilità di provare esperienze significative. Quando tali funzioni risultano gravemente compromesse, la persona rischia di trasformarsi da soggetto di diritti a oggetto di valutazione.

 

In questo senso, il criterio della morte cerebrale ha inaugurato una nuova antropologia, introducendo il concetto, indimostrato e indimostrabile, che la perdita di determinate funzioni cognitive coincida con la morte della persona. L’organismo biologicamente vivente viene reinterpretato alla luce di un criterio funzionale: il cervello diventa il luogo dell’identità.

 

Almeno all’apparenza, l’eutanasia dei bambini non c’entra nulla con la morte cerebrale. Eppure, ad uno sguardo attento non può sfuggire il fatto che tali omicidi di stato sembrano condivire con il criterio encefalico il medesimo orizzonte antropologico, in cui il valore della vita dipende sempre meno dall’essere e sempre più dal funzionare.

 

Particolarmente inquietante appare inoltre il meccanismo giuridico previsto nei Paesi Bassi, dove prima l’eutanasia viene praticata e soltanto successivamente le autorità competenti verificano se il medico abbia rispettato le «linee guida» e abbia agito con la necessaria diligenza professionale. Il controllo giuridico non precede l’atto: lo segue. Il giudizio arriva dopo che la sentenza di morte è già stata emessa.

Aiuta Renovatio 21

Nella tradizione medica e giuridica occidentale, quando è in gioco un bene indisponibile come la vita umana, il dubbio favorisce sempre la conservazione del bene stesso. Nel modello olandese, invece, la logica viene rovesciata e l’atto irreversibile precede la valutazione.

 

Evidentemente, quando il valore della vita viene associato alle funzioni, all’autonomia o alla qualità dell’esistenza, i soggetti più fragili diventano i più esposti: il malato terminale, il disabile grave, il paziente in stato vegetativo, il bambino gravemente malato.

 

Per tale motivo, il primo caso olandese di eutanasia su un bambino sotto i dodici anni non rappresenta una semplice eccezione, ma costituisce l’ennesimo segnale di una trasformazione antropologica profonda, in cui la medicina non si limita più a curare o accompagnare la vita, ma assume sempre più il potere di stabilire quando una vita possa ancora essere considerata degna di essere vissuta. 

 

Alfredo De Matteo

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

SOSTIENI RENOVATIO 21


Immagine di Franciscans of the Immaculate via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic

 

Continua a leggere

Eutanasia

Eutanasia su un bambino di età inferiore ai 12 anni: il traguardo della sanità olandese

Pubblicato

il

Da

Nei Paesi Bassi è stata praticata l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai 12 anni. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Sophie Hermans, dicendo che si tratta della prima volta che accade. Lo riporta la stampa locale.   La procedura è stata eseguita in base alle norme introdotte nel 2024, che consentono ai medici del Paese di porre fine alla vita di bambini malati terminali in circostanze eccezionali. Misure simili in precedenza si applicavano solo ai neonati e ai ragazzi dai 12 anni in su.   In una lettera inviata lunedì al Parlamento, la Hermans avrebbe affermato che la morte del bambino malato terminale è avvenuta verso la fine dello scorso anno ed è stata successivamente segnalata a una commissione di revisione speciale, istituita per valutare casi simili. Il ministro non ha rivelato l’età, il sesso o le condizioni di salute del bambino.   Il comitato ha esaminato le circostanze e parlato con il medico coinvolto, ha dichiarato Hermans. I risultati sono stati trasmessi alla procura, che deciderà se la procedura è stata conforme alla legge olandese. La valutazione dovrebbe essere resa pubblica a breve.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Secondo le nuove norme, i medici devono accertare che il bambino soffra in modo insopportabile a causa di una malattia incurabile e che non vi siano più opzioni terapeutiche ragionevoli. Anche i genitori devono dare il loro consenso prima che la procedura possa avere luogo. Al momento dell’introduzione della normativa, le autorità olandesi avevano dichiarato che si prevedeva che sarebbe stata applicata a non più di cinque-dieci bambini all’anno.   In precedenza non esisteva una politica formale che tutelasse i bambini di età compresa tra uno e dodici anni. Le patologie per le quali è prevista la copertura includono spesso gravi malformazioni congenite che interessano il cervello, i polmoni o il cuore, nonché malattie metaboliche, secondo quanto riportato dall’emittente NOS.   La politica si è rivelata politicamente controversa, con i due principali partiti cristiani del paese che si sono schierati contro di essa. Alcuni esperti medici hanno inoltre avvertito che i medici potrebbero essere riluttanti ad agire perché la decisione finale sull’applicazione della legge spetta ai pubblici ministeri, e non a una commissione di revisione.   In passato, i medici potevano praticare la sedazione palliativa o interrompere l’alimentazione e l’idratazione, lasciando che il bambino morisse gradualmente, un processo che a volte poteva durare settimane.   I Paesi Bassi sono stati il primo Paese a legalizzare l’eutanasia nel 2002. Il Belgio ha rimosso i limiti di età per la pratica nel 2014, diventando il primo paese ad applicarla ai minori in determinate condizioni.   Secondo i comitati regionali per la revisione dell’eutanasia dei Paesi Bassi, nel 2025 sono stati registrati oltre 10.000 casi di eutanasia, pari a circa il 6% di tutti i decessi a livello nazionale.   Nel 2025 un rapporto indicava un aumento del 60% nei casi di eutanasia olandese per «sofferenza psicologica» e malattia mentale. Il rapporto indica un aumento complessivo del 10% nel tasso di eutanasia dal 2023 al 2024, con quasi 10.000 olandesi morti per eutanasia nel 2024. Come riportato da Renovatio 21, la questione dell’eutanatizzazione in Olanda di persone con autismo o disabilità intellettuale è risalente.

Iscriviti al canale Telegram

Come riportato da Renovatio 21, la finestra di Overton sull’eutanasia dei bambini autistici (e sui danneggiati da vaccino) è aperta da diverso tempo. Da notare che uno studio di due anni fa dimostrava che di fatto l’eutanasia delle persone autistiche in Olanda era già iniziata.   Renovatio 21 lo aveva preconizzato apertis verbiis già nel lontano settembre 2017, in quella che fu forse la prima (o al massimo la seconda) conferenza pubblica . Era un incontro pubblico organizzato da Renovatio 21 a Reggio Emilia sul tema caldo di cui giorni: l’obbligo vaccinale per i nostri figli – la famosa «legge Lorenzin», che ha impedito a tanti bambini non vaccinati di frequentare le scuole materne, praticamente un test per quanto sarebbe successo tre anni dopo con sieri mRNA e green pass.    

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

SOSTIENI RENOVATIO 21
 
 
Continua a leggere

Più popolari