Essere genitori
Scuola, nota sui «patti di corresponsabilità»
Mai conto alla rovescia per il rientro a scuola è stato tanto frenetico e sofferto come in quest’anno malato.
Si attende il deflagrare di una bomba di cui nessuno è in grado di prevedere l’onda d’urto, ma tutti sanno che scoppierà e farà disastri, perché caricata per mesi di un surreale bagaglio di insipienza, e vien da dire di demenza, istituzionale.
Il conto dei danni presenti e futuri passa di mano in mano come il famoso cerino e i primi a liberarsene, come sempre, son quelli che lo hanno acceso e allegramente alimentato.
Nel balletto delle responsabilità ballato dai tanti irresponsabili, qualcuno ha trovato il sistema per sgravare l’amministrazione di pesi molesti e farli scivolare come niente fosse sulle spalle del privato cittadino sottoforma di genitore
Fatto sta che, nel balletto delle responsabilità ballato dai tanti irresponsabili, qualcuno ha trovato il sistema per sgravare l’amministrazione di pesi molesti e farli scivolare come niente fosse sulle spalle del privato cittadino sottoforma di genitore. Il pacco si presenta bene, ha un nome carino e familiare, si chiama «patto di corresponsabilità». Quest’autunno dunque si porta il «patto», in mille fogge diverse: minimal, colorato, impreziosito di accessori creativi.
Molta «utenza» stordita da anni e anni di scuola sedicente democratica, partecipata, inclusiva e condivisa, è pronta a ritirare il pacco con soddisfazione e sinanco con gratitudine verso le istituzioni, sotto il segno di quella «alleanza educativa» che, previo atto di fede, invita ad accettare supinamente ed ecumenicamente tutti gli sgorbi apparecchiati da una scuola in disarmo pilotato.
Piace, alla gente che piace, cooperare e stringere accordi, perché gli accordi per definizione presuppongono un dialogo e non importa se il dialogo non c’è. È, come dire, in re ipsa, e basta l’illusione.
Proviamo dunque insieme a smontare il giochino che ci stanno vendendo
Grazie a Dio, però c’è anche chi vede la luna al di là del dito, e ha ancora voglia di pensare, e non è disposto a firmare ricevute a scatola chiusa, perché vuole prima scartare il pacco e capire cosa c’è dentro. Per costoro offriamo qualche spunto di riflessione.
Proviamo dunque insieme a smontare il giochino che ci stanno vendendo come parte essenziale dell’equipaggiamento dello scolaro e invece è un ferrovecchio riciclato e sostanzialmente senza valore. Quel che si dice un bidone o, dalle parti di viale Trastevere, na sòla. Ma forse anche una mina inesplosa.
Il cosiddetto «patto educativo di corresponsabilità» è stato introdotto con il DPR 235/2007, il quale ha novellato il DPR 249/1998 («Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti»») inserendo la disposizione di cui all’art. 5 bis, che così recita:
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Il «patto», dunque, si presenta come un mero accordo morale, una sorta di gentlemen’s agreement – il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità del singolo istituto, in omaggio al principio di autonomia scolastic
La ratio della norma è stata illustrata, nella nota introduttiva al decreto, dall’allora ministro Maria Stella Gelmini: si mira a responsabilizzare studenti e famiglie, chiamandoli a siglare una simbolica alleanza educativa con l’istituzione scolastica, nel tentativo di arginare i fenomeni ingravescenti di bullismo e vandalismo all’interno della scuola.
Il «patto», dunque, si presenta come un mero accordo morale, una sorta di gentlemen’s agreement – il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità del singolo istituto, in omaggio al principio di autonomia scolastica – concepito per rispondere a una emergenza di carattere disciplinare ed esteso poi, in molti casi, a comprendere dichiarazioni di intenti in materia lato sensu educativa.
Nella pratica, si risolve in un orpello più che inutile, dannoso: nel migliore dei casi enfatico, quando replichi cautele già vigenti ad altro titolo nell’ordinamento (generando comunque una indebita confusione tra fonti normative, vere o presunte); ma, qualora introduca novità, esso dà adito facilmente a censure di illegittimità per difetto di base normativa.
Che al «patto» non possa riconnettersi alcun effetto giuridicamente vincolante e, in particolare, non possa rientrare nello schema pattizio in senso proprio è evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente
Che al «patto» non possa riconnettersi alcun effetto giuridicamente vincolante (visto che fuoriesce da qualunque schema giuridico esistente nell’ordinamento) e, in particolare, non possa rientrare nello schema pattizio in senso proprio (di un accordo di diritto privato) è evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente: l’erogazione del servizio, che corrisponde a un dovere che la pubblica amministrazione è tenuta ad assolvere attraverso personale retribuito, di certo non può essere subordinata alla collaborazione dell’utente o alla assunzione da parte sua di specifici impegni negoziali. Il diritto costituzionale all’istruzione non è, per sua natura, soggetto a condizioni che ne limitino l’esercizio (art. 34 primo comma Cost.).
In tema di istruzione ed educazione, la Costituzione Italiana riconosce un preciso e distinto ordine di compiti a famiglia e scuola.
Alla famiglia spetta la priorità (e la connessa libertà) educativa: i genitori hanno il dovere e il diritto di istruire ed educare i figli (art. 30 primo comma).
Lo Stato, dal canto suo, deve predisporre gli strumenti per l’istruzione (e va da sé come una corretta istruzione sia di per se stessa anche educativa) di cui i genitori possono avvalersi, così come possono decidere di provvedere direttamente in autonomia (art. 33). In ogni caso, non vi è spazio per accordi privatistici che limitino l’esercizio di un diritto essenziale costituzionalmente garantito.
Il termine «patto», che evoca il ricorso a uno strumento negoziale nei rapporti tra scuola, famiglie e studenti, è quindi utilizzato dalla legge in senso atecnico e sovrabbondante
Il termine «patto», che evoca il ricorso a uno strumento negoziale nei rapporti tra scuola, famiglie e studenti, è quindi utilizzato dalla legge in senso atecnico e sovrabbondante.
Esso, tuttavia, insieme al termine «corresponsabilità» cui viene abbinato, assume un significato suggestivo e pericolosamente fuorviante quando si modifichi il suo oggetto rispetto a quello storico originario, sì da spostarlo da un orizzonte generico e discorsivo verso un cono d’ombra giuridico, pretesamente obbligatorio e dunque pretesamente sanzionabile.
In concomitanza con lo stato di emergenza, infatti, si è identificato nel «patto» lo strumento ideale – anche perché già diffusamente percepito come familiare e per ciò stesso innocuo – da piegare a nuove esigenze estranee al suo oggetto tipico, in particolare a quelle organizzativo/sanitarie per il contenimento dei contagi da SARS CoV-2.
Attraverso il «patto» si pretenderebbe di impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte o addirittura in fieri (ovvero, in molti casi, una obbligazione su di un oggetto indeterminato e indeterminabile), con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato «contraente»
Attraverso il «patto» – che le singole amministrazioni scolastiche oggi declinano a proprio arbitrio interpretando liberamente il susseguirsi disarticolato di direttive e protocolli delle autorità centrali – si pretenderebbe di impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte o addirittura in fieri (ovvero, in molti casi, una obbligazione su di un oggetto indeterminato e indeterminabile), con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato «contraente», sulla falsariga della fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. (c.d. danno aquiliano): uno schema ovviamente non trasferibile nella disciplina di una funzione pubblica dove le parti, per definizione, lungi dal trovarsi su di un piano di parità, vedrebbero il fruitore versare in una condizione di minorata difesa davanti alla pubblica amministrazione.
Alla responsabilità «contrattuale» del privato si contrapporrebbe infatti la sostanziale irresponsabilità della amministrazione, chiamata a rispondere eventualmente solo al proprio superiore gerarchico e non alla controparte.
Il «patto di corresponsabilità», dunque, non possiede alcuna precisa fisionomia giuridica né può essere forzato ad acquisirla.
Uno schema ovviamente non trasferibile nella disciplina di una funzione pubblica dove le parti, per definizione, lungi dal trovarsi su di un piano di parità, vedrebbero il fruitore versare in una condizione di minorata difesa davanti alla pubblica amministrazione. Alla responsabilità «contrattuale» del privato si contrapporrebbe infatti la sostanziale irresponsabilità della amministrazione
A ulteriore conferma del fatto che pretenderne la firma e ritenerlo impegnativo per i sottoscrittori si traduce in uno stravolgimento dei fondamentali principi del diritto, foriero di abusi e non privo di intollerabili profili ricattatori, valgano, ad abundantiam, i seguenti argomenti:
- Nel «patto» è coinvolto anche il minore il quale però, per legge incapace di agire (art. 2 c.c.), non può stipulare alcun valido accordo.
- Il «patto» consiste, di fatto, in un documento predisposto unilateralmente dalla istituzione scolastica e presentato alle famiglie per la sottoscrizione sic et simpliciter: sarebbe dunque strutturalmente assimilabile alla categoria dei contratti per adesione (o di serie) la cui disciplina privatistica, essendo elusa la fase delle trattative tra i contraenti, è rigorosamente ispirata dal legislatore al principio di tutela del contraente debole. Nel caso in questione la asimmetria tra le parti risulterebbe ulteriormente quanto inaccettabilmente aggravata dalla natura ibrida (privatistico-amministrativa) del rapporto con la relativa concentrazione di potere in capo alla pubblica amministrazione.
Il «patto di corresponsabilità», dunque, non possiede alcuna precisa fisionomia giuridica né può essere forzato ad acquisirla.
- Le «procedure di elaborazione e revisione condivisa» del «patto» (secondo comma dell’art. 5 bis DPR 235/2007) attraverso l’eventuale coinvolgimento degli organi collegiali rappresentano un paravento democratico meramente cosmetico, del tutto inidoneo a compensare la sperequazione tra le posizioni delle parti: si tratta cioè di una fictio rappresentativa perché la materia de quo fuoriesce dagli ambiti di esercizio della autonomia negoziale e dai limiti di disponibilità delle posizioni giuridiche in gioco.
- La figura giuridica dell’obbligo a contrarre – del tutto impensabile qualora sia funzionale a limitare l’accesso a un servizio pubblico fondamentale – è vista in ogni caso con sfavore dal legislatore: non per nulla rappresenta una eccezione nell’ordinamento, non estensibile in via analogica, proprio perché costituisce un limite alla libertà negoziale e alla libertà individuale tout court.
In conclusione, è evidente come i cosiddetti «patti di corresponsabilità» – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro
- Per quanto riguarda in particolare la richiesta di autocertificazioni che, in qualsiasi modo, facciano riferimento allo stato di salute proprio o altrui, è dirimente l’espresso divieto posto dal DPR 445/2000 (da un lato, all’art. 46 del decreto, sono elencati in via tassativa gli «stati, qualità personali e fatti» suscettibili di essere comprovati con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’interessato; dall’altro lato, al successivo art. 49, viene esclusa espressamente la sostituibilità con altro documento di certificati medici e sanitari).
In conclusione, è evidente come i cosiddetti «patti di corresponsabilità» – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro; ma è altresì evidente il rischio concreto che questa irrilevanza e mancanza di giustificazione non costituiscano alcun ostacolo ad un uso spregiudicato del diritto, nel disprezzo dei suoi principi fondamentali e di ogni etica politica. Fino all’abuso conclamato, quanto pericolosamente «contagioso», di negare l’accesso a scuola agli studenti le cui famiglie non intendano apporre la propria sottoscrizione.
Per tutti i motivi esposti, non intendiamo sottoscrivere il patto di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi.
Non intendiamo sottoscrivere il patto di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi
Ci riserviamo di agire nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti, non ultimo quello al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nel caso in cui la scuola pretenda di condizionare alla firma del modello l’ammissione dell’alunno alla frequenza, in spregio alle garanzie costituzionali.
Elisabetta Frezza
Avvocato
Essere genitori
Il Canada propone il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni
Il governo canadese ha avanzato una proposta di legge che proibirebbe l’accesso ai social media per i ragazzi sotto i 16 anni, prevedendo possibili deroghe per le piattaforme in grado di dimostrare l’adozione di «adeguate misure di sicurezza».
Mercoledì, Ottawa ha reso nota tramite un comunicato stampa questa iniziativa normativa, denominata Safe Social Media Act (Legge sulla sicurezza dei social media).
Una volta approvata, la norma costringerebbe i gestori delle piattaforme social a introdurre sistemi di verifica dell’età e a limitare l’esposizione dei minori a contenuti pericolosi, tra cui lo sfruttamento sessuale dei minori, immagini intime non consensuali, incitamento all’autolesionismo, bullismo, incitamento all’odio, violenza e materiale terroristico o estremista.
Il provvedimento regolamenterebbe altresì i chatbot basati sull’IA, obbligandoli a «mitigare il rischio» di esiti nocivi, e imporrebbe alle piattaforme un sistema più efficace di segnalazione nelle situazioni di crisi, per esempio quando gli utenti manifestano l’intenzione di fare del male a se stessi o ad altri.
Verrà inoltre creato un nuovo ente di regolamentazione della sicurezza digitale incaricato di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle regole.
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«Abbiamo visto le gravissime conseguenze che i danni online possono avere. Con l’evoluzione delle tecnologie, dobbiamo garantire che le nostre leggi si adeguino, perché i genitori non possono affrontare queste sfide da soli», ha dichiarato il ministro della Cultura canadese Marc Miller nel comunicato stampa del governo.
La proposta giunge in un contesto di crescente impegno internazionale per disciplinare l’attività online dei minori.
Alla fine dello scorso anno, l’Australia è diventata il primo Paese a vietare ai minori di 16 anni l’accesso alle principali piattaforme di social media, tra cui Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Brasile e Indonesia hanno introdotto limitazioni analoghe a maggio.
Come riportato da Renovatio 21, la Francia ha avviato un iter legislativo per proibire l’uso dei social media ai minori di 15 anni, benché la misura non abbia ancora completato il percorso parlamentare. Anche altri Stati, tra cui Regno Unito, Austria e Danimarca, stanno elaborando restrizioni simili.
Negli ultimi mesi, i giganti dei social media come Meta Platforms, TikTok e YouTube sono stati al centro di critiche sempre più aspre, anche in seguito a una rilevante causa per responsabilità da prodotto intentata a Los Angeles, basata sull’accusa di aver progettato intenzionalmente le proprie piattaforme per generare dipendenza nei bambini.
Nei documenti depositati in tribunale si sostiene inoltre che Facebook non abbia sorvegliato in modo adeguato gli account coinvolti nello sfruttamento sessuale e nel traffico di minori, con alcuni contenuti illeciti che sarebbero rimasti online nonostante fossero state segnalate 16 violazioni.
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Essere genitori
I bambini che libereranno Faccetta nera
Pope Leo does the ‘67’ meme in new video. pic.twitter.com/nnaPtFa36L
— Pop Base (@PopBase) May 17, 2026
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Epidemie
Genitori condannati per aver isolato i figli per 4 anni per paura del COVID
Una coppia di genitori tedeschi, residenti nel Nord della Spagna, sconterà diversi anni di carcere per aver tenuto i loro tre figli rinchiusi in una «casa degli orrori», sostenendo che vivevano nel terrore del virus COVID-19.
La coppia, composta dal reclutatore tecnologico freelance tedesco Christian Steffen, 54 anni, e dalla moglie tedesca nata negli Stati Uniti Melissa Ann Steffen, 49 anni, emigrati in Spagna dalla Germania nel 2021, è stata arrestata nell’aprile del 2025 dopo che si è scoperto che tenevano in quarantena il figlio di 10 anni e i due gemelli di 8 anni in una casa in affitto vicino alla periferia di Oviedo.
Marito e moglie, accusati di violenza domestica con abusi psicologici abituali, abbandono di minore e sequestro di persona, sono stati condannati a due anni e dieci mesi di reclusione, ma assolti dall’accusa di sequestro di persona. Ai genitori è inoltre vietato comunicare con i figli o esercitare i propri diritti genitoriali per i prossimi tre anni e mezzo, e dovranno anche risarcire ciascun figlio con 30.000 euro.
I pubblici ministeri hanno accusato i genitori di aver tenuto i figli rinchiusi in casa per quattro anni, privandoli di istruzione, condizioni igieniche adeguate, cure mediche appropriate e normali interazioni umane.
«Non sono mai usciti di casa, nemmeno nel giardino, per quasi quattro anni a causa del timore infondato che gli imputati nutrivano e che avevano instillato nei loro figli, di poter essere infettati da qualcosa», ha sostenuto il pubblico ministero, secondo quanto riportato da SUR In English.
«Gli imputati non hanno mai iscritto i figli a scuola in Spagna e questi hanno imparato da soli o con l’aiuto dei genitori, con il risultato che i figli più piccoli, che avevano otto anni quando sono stati ritrovati, non sapevano né leggere né scrivere (…) Inoltre, i bambini non hanno ricevuto alcun controllo sanitario: l’ultima volta che sono stati visitati da un medico è stato nel 2019, e sono stati gli imputati a doversi occupare della diagnosi e del trattamento dei loro problemi quando si sono presentati».
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La scoperta dei bambini nella casa è avvenuta dopo che un vicino ha segnalato di aver sentito voci e urla di bambini provenire dall’abitazione, senza però vederne alcuno.
Durante la sorveglianza dell’abitazione, la polizia ha notato cumuli di immondizia in fondo alle scale che, a loro dire, sembravano «essere stati gettati giù dal piano superiore e mai portati all’esterno».
Quando la polizia è entrata in casa, ha constatato: «non avevano televisione, né dispositivi elettronici per i bambini, quasi nessun gioco, nemmeno scarpe della loro misura; le scarpe che avevano erano della stessa misura che portavano quattro anni prima, quando erano arrivati».
I bambini dormivano in culle troppo grandi per loro, e secondo l’accusa presentavano problemi di controllo della vescica e dell’intestino a causa dell’uso prolungato dei pannolini.
«I bambini camminavano curvi, con le gambe arcuate, avevano difficoltà a salire e scendere le scale e presentavano irritazioni cutanee e onicomicosi», ha dichiarato il pubblico ministero.
«Uno di loro aveva una leggera gobba. Quando sono usciti, una volta scoperta la loro situazione, i bambini sono rimasti sorpresi dall’ambiente circostante».
Una volta usciti di casa, i bambini sarebbero rimasti disorientati dal mondo esterno, e la polizia ha riferito: «Toccavano l’erba, respiravano come se non l’avessero mai fatto prima in vita loro, hanno visto una lumaca e ne sono rimasti completamente affascinati», secondo quanto riportato da El País. All’interno del centro di detenzione minorile, i ragazzi sono stati descritti come «affascinati dalla televisione» e stanno ricevendo cure psicologiche.
La difesa dei genitori ha sostenuto che questi non avessero rinchiuso i figli per cattiveria, bensì per una «paura insormontabile» del virus COVID.
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