Articolo precedentemente apparso su Ricognizioni.
Bioetica
Vaccini ai sanitari, l’obiezione necessaria
L’obbligo per gli operatori sanitari di sottoporsi alla cosiddetta vaccinazione contro la COVID-19, corredato da sanzioni che arrivano al licenziamento, è stato dunque stabilito dal decreto ora convertito pedissequamente in legge da un Parlamento ridotto da tempo ad aula sorda e grigia.
La conversione del decreto è avvenuta in tutta fretta per arginare l’opposizione crescente ad una normativa draconiana e stupida quanto illegittima. Non si tratta infatti di una opposizione dettata da un qualche pretestuoso antagonismo politico: quel rifiuto è fondato su principi e diritti costituzionalmente garantiti, va anche oltre il conflitto tra norma positiva e fedeltà a convinzioni personali profonde, oltre il nesso sempre pericolante tra legge e giustizia, tra nomos e dike, per investire in pieno il problema dei limiti del potere politico e l’arbitrio delle maggioranze nella cosiddetta democrazia rappresentativa.
La conversione del decreto è avvenuta in tutta fretta per arginare l’opposizione crescente ad una normativa draconiana e stupida quanto illegittima
Sappiamo che ogni singola legge dello Stato, per assolvere la propria funzione regolatrice, esige di essere obbedita, e che la sanzione serve a garantirne la osservanza, al di là degli interessi contrapposti.
Del resto, l’esistenza di interessi divergenti rispetto alla legge è cosa non solo normale, ma anzi fisiologica, implicita proprio nella necessità che eventuali resistenze siano piegate con l’obbligo di osservanza in nome di un superiore interesse pubblico. Ma tutto questo vale soltanto se il conflitto non coinvolge interessi in sé tanto oggettivamente rilevanti da essere già stati riconosciuti e garantiti dallo stesso ordinamento, o da doverlo essere.
La realtà di antinomie interne ad un sistema normativo e legittimate da esso è ben rappresentata in seno al diritto penale dalla previsione delle cause di giustificazione o di non punibilità. Esemplare per tutti il caso della legittima difesa dove, nel bilanciamento di interessi contrapposti, viene riconosciuto come prevalente dallo stesso ordinamento l’interesse alla vita o all’incolumità di chi è nella necessità di difendersi dalla offesa ingiusta e, nel conflitto tra il valore della vita dell’aggressore e quello dell’aggredito, prevale il primo per una esigenza evidente di superiore giustizia.
Quel rifiuto è fondato su principi e diritti costituzionalmente garantiti, va anche oltre il conflitto tra norma positiva e fedeltà a convinzioni personali profonde
Ora è anche evidente come le circostanze storiche, gli straordinari sviluppi e le nuove prospettive aperte dalla ricerca scientifica e dall’avanzamento tecnico, persino l’irrompere prepotente di nuove irrazionali sovrastrutture ideologiche e la pervasività di poteri ad esse collegati, abbiano messo sul tappeto nuovi conflitti tra norme preesistenti e nuove situazioni giuridiche, e quindi nuove possibilità di opposizione.
Sicché, accanto ai valori che, rispecchiando esigenze profonde e connaturate nell’uomo, scandiscono la storia dell’etica, altri possono essere messi in luce da movimenti di idee, esperienze storiche, maturazioni di ordine filosofico, religioso, politico, economico etc., insomma dall’instancabile divenire della storia umana che dà forma appunto a valori nuovi, o forma nuova a valori noti.
In modo speculare, di fronte alle norme nuove con cui il legislatore affronta fenomeni e problemi nuovi, può corrispondere la necessità di tenere fermi i valori assoluti presidiati dalle norme già esistenti che anche la coscienza individuale intende tenere fermi.
La realtà di antinomie interne ad un sistema normativo e legittimate da esso è ben rappresentata in seno al diritto penale dalla previsione delle cause di giustificazione o di non punibilità. Esemplare per tutti il caso della legittima difesa
D’altra parte l’umanesimo e quindi la modernità hanno inteso valorizzare con la personalità individuale quella libertà morale rivendicata come il fiore all’occhiello dai lumi, ma che in realtà era stata portata in luce dal cristianesimo insieme alla dignità dell’uomo quale creatura superiore voluta da Dio.
Su questo sfondo ha preso forma giuridica l’obiezione di coscienza, quale figura di contraddizione interna all’ordinamento, ma codificata da esso. Non come espressione del conflitto teorico tra legge positiva e legge non scritta naturale o divina superiore. E tanto meno come risoluzione del conflitto tra individuo e Stato a vantaggio del primo, o trionfo cervellotico del ridicolo vietato vietare sessantottardo. Ma quale risultato del bilanciamento tra l’interesse difeso dalla norma positiva e quello anch’esso riconosciuto dall’ordinamento e portato alla luce dalla coscienza individuale. Dove quest’ultima non ha e non deve avere un asfittico respiro individualistico o di parte, ma riflettere un interesse riconoscibile come oggettivo, che non affonda nelle sabbie mobili dell’arbitrio, della ideologia partitica o in miserabile ribellismo di maniera.
Anche la legge che Antigone rivendica come superiore per la propria coscienza è in realtà radicata nella coscienza collettiva: Eteocle è stato sepolto «secondo diritto e rito» (dike e nomos), dove il «rito» è la consuetudine morale che si proietta nel gesto eticamente obbligato.
Su questo sfondo ha preso forma giuridica l’obiezione di coscienza, quale figura di contraddizione interna all’ordinamento, ma codificata da esso
In altre parole, le ragioni che hanno portato al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza non investono propriamente l’antico problema del rapporto tra legge positiva e principi appartenenti ad un ideale superiore di giustizia. Quelle ragioni sono invece iscritte nel recinto dei valori già oggettivamente riconosciuti dall’ordinamento, il cui conflitto latente in un determinato momento, per contingenze o coincidenze temporali viene alla luce per essere poi intercettato dalla coscienza individuale che se ne fa portatrice.
La legittimazione dell’obiezione di coscienza è riconoscimento del conflitto fisiologico fra norme attive all’interno dell’ordinamento e fra diversi interessi di riferimento, e sta ad indicare anche la vitalità di un sistema giuridico non cristallizzato su una visione monocola della realtà.
Già la obiezione di coscienza introdotta per la prima volta in Italia in merito al servizio militare obbligatorio, traeva origine dalle devastanti ricadute anche psicologiche di una mostruosa esperienza bellica e dallo stesso ripudio della guerra quale mezzo di composizione delle controversie internazionali sancito dalla stessa Costituzione. Dunque, ancora una volta, dal conflitto interno tra norme del medesimo ordinamento. Conflitto tra l’altro precario, se quella solenne professione di pacifismo costituzionale non ha impedito all’Italia, in eterno vassallaggio, di entrare nelle guerre scellerate dei compagni di merende democratiche.
In altre parole, le ragioni che hanno portato al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza non investono propriamente l’antico problema del rapporto tra legge positiva e principi appartenenti ad un ideale superiore di giustizia. Quelle ragioni sono invece iscritte nel recinto dei valori già oggettivamente riconosciuti dall’ordinamento
Con la legge 194 la questione della obiezione di coscienza si è ripresentata de plano, perché ancorata ad un principio superiore difficilmente contestabile quale quello della conservazione della vita umana. Ha poi via via interessato altri ambiti, vicini o limitrofi, dalla cosiddetta fecondazione medicalmente assistita, alle pratiche sostanzialmente eutanasiche e da ultimo alla legittimazione delle unioni omosessuali.
Fra gli altri, ed è quello che qui ci interessa particolarmente, già dal 1993 è stata riconosciuta la obiezione di coscienza da parte di operatori impegnati nella ricerca per la sperimentazione sugli animali. Dunque di fronte a nuove realtà divenute giuridicamente rilevanti si sono profilate e hanno trovato riconoscimento correlative istanze oppositive.
Va in ogni caso ricordato che il bilanciamento degli interessi presuppone e implica anche il riconoscimento di una gerarchia dei valori stravolti. Valga per tutti l’esempio recentissimo della sentenza della Cassazione che ha attribuito alla testimone di Geova, salvata in sala parto grazie ad una trasfusione d’urgenza, il diritto di essere risarcita dal medico che aveva ordinato quella trasfusione per strappare la donna a morte certa.
Quando la gerarchia dei valori viene rispettata, si vede come le norme e i principi di superiore civiltà invocati per giustificare l’opposizione acquistino la funzione di katechon di fronte alle derive etiche che irrompono attraverso le derive della politica.
La protesta dei sanitari di fronte alla imposizione per decreto dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, obbligo assistito da sanzioni che arrivano a travolgere il diritto del lavoro e al lavoro, si iscrive perfettamente nel quadro di una obiezione di coscienza legittima perché coerente con i principi ormai incardinati nell’ordinamento e che non può non essere riconosciuta dal diritto positivo.
Fra gli altri, ed è quello che qui ci interessa particolarmente, già dal 1993 è stata riconosciuta la obiezione di coscienza da parte di operatori impegnati nella ricerca per la sperimentazione sugli animali. Dunque di fronte a nuove realtà divenute giuridicamente rilevanti si sono profilate e hanno trovato riconoscimento correlative istanze oppositive
Le ragioni di ordine morale o filosofico che legittimano il diritto di sottrarsi a questo comando vessatorio, e sostanzialmente incostituzionale, sono chiare e inconfutabili, perché attingono ad una pluralità di principi già incardinati nell’ordinamento.
Ora la politica ha avvolto tutta la vicenda cosiddetta pandemica nell’unica idea dominante della inoculazione a tappeto di vaccini, che sotto un nome suggestivo e rassicurante raccolgono farmaci della cui efficacia e innocuità le case produttrici non garantiscono un bel nulla, essendo stata saltata la sperimentazione che, di conseguenza, viene fatta direttamente sui beneficiari. In un circolo vizioso della cui spregiudicatezza e della cui irresponsabilità la politica sembra non avere neppure sentore, o, peggio, di esserne sfacciatamente la promotrice. Ormai tanto convinta che il suddito, mentalmente depresso e assuefatto, sia incapace di qualunque valutazione critica, e di qualunque reazione significativa.
Cosa che ha permesso al presidente del Consiglio di affermare senza remore e in spregio ad ogni logica che i vaccinati saranno in ogni caso ancora contagiabili data l’efficacia temporale limitata dei «vaccini» e le nuove ineludibili varianti che li renderanno praticamente inutili. Insomma pare proprio che si sia aperta la strada della infinita vaccinazione perpetua. Dove il confine tra l’impostura, la malafede e il tragicomico è difficile da misurare.
Se l’uomo della provvidenza con tanta nonchalance non si cura del senso del proprio discorso o è perché non se ne rende conto, il che sarebbe molto preoccupante, o perché quello che dice rispecchia sinceramente un piano di sottomissione che niente ha a che fare con un qualche obiettivo veramente sanitario, il che è ovviamente ancora più preoccupante.
La protesta dei sanitari di fronte alla imposizione per decreto dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, obbligo assistito da sanzioni che arrivano a travolgere il diritto del lavoro e al lavoro, si iscrive perfettamente nel quadro di una obiezione di coscienza legittima perché coerente con i principi ormai incardinati nell’ordinamento e che non può non essere riconosciuta dal diritto positivo
In questo quadro il rifiuto degli operatori sanitari di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria risponde ad una esigenza di difesa rispetto ad una norma vessatoria e cervellotica. Difesa che è a vantaggio di tutti e che si fonda su principi giuridici di rango e di contenuto superiore.
Come abbiamo visto, fin dal 1993 la legge 772 consente ai ricercatori di sottrarsi materialmente ad ogni forma di sperimentazione sugli animali, in quanto offensiva della dignità che va riconosciuta ad ogni essere vivente. Un principio che non può non valere a maggior ragione per la sperimentazione sull’uomo. Quella appunto che viene realizzata nell’acquiescenza generale con la inoculazione su larga scala di un farmaco detto vaccino anti COVID-19, e che le stesse case produttrici ammettono essere in via di sperimentazione appunto attraverso la campagna vaccinale. Il problema della dignità dell’uomo non viene evidentemente in discussione, anche perché nell’ecologismo d’accatto dei darwiniani più evoluti anche di rango accademico, l’uomo occupa il primo posto fra gli animali più dannosi per la natura, e dunque è imparagonabile all’animale vero e proprio, soggetto usuale delle relative malfamate sperimentazioni scientifiche.
Questo l’approdo culturale del progressismo scientista e positivista ora percorso dal fuoco ecologista ma disposto a riconoscere la dignità morale della zanzara.
Dopo secoli in cui è stata fatta sventolare la bandiera della dignità umana che non può essere profanata in alcun modo, dopo che l’imperativo kantiano che impone di fare dell’uomo un fine e non un mezzo, l’opposizione degli operatori sanitari ha un valore che travalica la richiesta di categoria, perché ci riguarda tutti. Noi che avevamo scoperto con orrore cosa avesse potuto significare la sperimentazione nel tempo in cui la praticava, con il consenso politico, un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Dunque la protesta e il rifiuto degli operatori sanitari torna a vantaggio di chiunque, attraverso i noti raggiri mediatici, è indotto ad assumere il ruolo di cavia inconsapevole in questa triste quanto oscura vicenda.
Le ragioni di ordine morale o filosofico che legittimano il diritto di sottrarsi a questo comando vessatorio, e sostanzialmente incostituzionale, sono chiare e inconfutabili, perché attingono ad una pluralità di principi già incardinati nell’ordinamento
A questo motivo fondamentale, che da solo giustifica il rifiuto di sottoporsi alla inoculazione del farmaco, si aggiungono molti altri motivi altrettanto forti e non meno legittimi. Anzitutto quello che riguarda la sua possibile pericolosità, tema che viene eluso o liquidato da produttori e promotori politici con la favola bella del bilancio costi benefici. Dove i costi non vengono per nulla indicati, e i benefici sono quelli che dovremmo ricavare dalla stringente logica draghiana di cui sopra.
Sul piano etico più generale, aleggia sempre inquietante lo spettro di una pratica di ricerca tutta fondata sull’utilizzo dei feti vivi abortiti e che alimenta sinistramente la macabra filiera corrispondente.
Infine la vaccinazione obbligatoria non manca di contraddire platealmente la Costituzione, che vieta qualsiasi trattamento sanitario senza il previo consenso informato del soggetto interessato.
Siamo di fronte all’ennesimo esempio di come la degenerazione della politica, in mano ad avventurieri senza scrupoli che sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità di maggioranze parlamentari ottuse o ottusamente conniventi, stia producendo la distruzione inesorabile di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati
Questo è stato paradossalmente l’argomento impugnato da chi, a partire dal caso Englaro, ha preteso che anche la somministrazione di cibo e acqua necessari per assicurare la sopravvivenza di un disabile, sia da considerare trattamento sanitario e come tale condizionato al consenso vero o presunto del paziente. Tesi farisaica che stravolge il senso di una norma costituzionale nata per salvare le vite da trattamenti invasivi arbitrari, e non per garantire la morte di un congiunto diventato scomodo. Eppure essa è stata accolta, grazie alla solita maggioranza illuminata, nella normativa sul cosiddetto «testamento biologico».
Ora la stessa maggioranza illuminata stabilisce la somministrazione obbligatoria di un farmaco più o meno sconosciuto la cui inefficacia è implicitamente ammessa dai suoi massimo propagandisti, e sulla cui innocuità è steso il più assoluto complice silenzio. Insomma viene imposto un trattamento sanitario che la Costituzione dichiara inammissibile.
Siamo di fronte all’ennesimo esempio di come la degenerazione della politica, in mano ad avventurieri senza scrupoli che sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità di maggioranze parlamentari ottuse o ottusamente conniventi, stia producendo la distruzione inesorabile di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati.
Se tante ombre sono stese su tutta questa vicenda cosiddetta pandemica, sulle cause e sugli effetti, sugli sviluppi e sulle aspettative, sulle finalità che vi si sono connesse, sempre più chiaro emerge dalle incongruenze, illogicità, manipolazioni, omissioni, che la volontà politica punta ad obbiettivi che nulla sembrano avere a che fare con il bene comune, e tanto meno, appunto, con le conquiste di Civiltà.
Ogni opposizione a quest’ultima trovata dei nuovi tiranni in giacca e cravatta significherà che quella volontà di emancipazione non è ancora morta.
Ogni opposizione a quest’ultima trovata dei nuovi tiranni in giacca e cravatta significherà che quella volontà di emancipazione non è ancora morta
La causa degli operatori sanitari minacciati da una legge forcaiola e pericolosa è la causa di tutti, perché tutti siamo davanti alla medesima minaccia.
Patrizia Fermani
Bioetica
Il Regno Unito apre le porte all’aborto fino al termine della gravidanza
Con una votazione che segna una svolta disastrosa nella tutela del nascituro, la Camera dei Lord britannica ha approvato un emendamento che, sotto la maschera di una falsa compassione, potrebbe spianare la strada all’aborto legale fino al termine della gravidanza.
Oltre la Manica, i difensori del diritto alla vita sono sconvolti: mentre la Chiesa universale celebrava San Giuseppe il 19 marzo 2026, la cui missione era proteggere il Bambino Gesù da tutti coloro che ne cercavano la distruzione, primo fra tutti Erode, la Camera dei Lord britannica ha votato 173 a 109 a favore di un emendamento cruciale al Criminal Justice Bill.
Una votazione epocale
Questo emendamento mira a depenalizzare completamente l’aborto per le donne che interrompono la gravidanza oltre l’attuale limite legale di 24 settimane. In pratica, ciò significa che una donna che pratica un aborto da sola all’ottavo o nono mese di gravidanza non rischierebbe più alcun procedimento penale.
Per i gruppi pro-vita, questa decisione è vista come l’introduzione, attraverso una porta secondaria, dell’«aborto fino al nono mese di gravidanza». Eliminando tutte le sanzioni, il legislatore sta inviando un segnale deplorevole: la vita di un bambino vitale non beneficerebbe più di alcuna tutela legale vincolante contro la scelta individuale.
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L’erosione del diritto alla vita
Il dibattito è stato alimentato da casi recenti, come quello di Carla Foster, condannata e poi rilasciata dopo aver utilizzato la pillola abortiva per interrompere la gravidanza tra la 32a e la 34a settimana. Sebbene la sofferenza di alcune donne sia reale, la Chiesa ci insegna che la misericordia non può essere esercitata ignorando la legge naturale e divina, né ignorando la giustizia dovuta ai più vulnerabili.
Sostenendo anche una clausola di «grazia» per le donne già condannate, i Lord non si limitano a riformare la legge; Stanno minando retroattivamente la tutela del nascituro. La baronessa Carr, il più alto magistrato di Inghilterra e Galles, ha espresso serie preoccupazioni, sottolineando che tali modifiche potrebbero interferire con l’indipendenza della magistratura.
Una sfida per le coscienze cattoliche: come può una società affermare di progredire mentre agevola la distruzione di vite umane capaci di sopravvivere al di fuori dell’utero materno? Il governo britannico inizialmente si era opposto a questo emendamento, ma le pressioni delle lobby pro-aborto hanno convinto la Camera alta. Il disegno di legge deve ora tornare alla Camera dei Comuni.
Ancora una volta, il diritto alla vita vacilla sotto il peso di un’ideologia che si rifiuta di vedere l’embrione e il feto come un essere umano creato a immagine di Dio, dimenticando che la vera carità e la genuina compassione iniziano con la difesa di chi non ha voce.
Le conseguenze non sono difficili da prevedere: la vita dei bambini già nati con qualsiasi tipo di anomalia è più che minacciata. La strage inizierà con le anomalie più gravi, per poi estendersi a malformazioni meno serie, persino a quelle benigne ma angoscianti, o a quelle che preannunciano una morte prematura. Quando vedremo una legge sull’eutanasia perinatale? Scommettiamo che da qualche parte è già stata redatta.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Bioetica
Spagna, Medici obiettori di coscienza nel mirino di una «lista nera»
Contesto della decisione
Nel 2010, una legge ha autorizzato l’aborto fino alla 14a settimana di gravidanza e fino alla 22a settimana in caso di malformazioni o rischi per la salute della donna. L’aborto rimane possibile anche dopo la 22a settimana in caso di gravi e incurabili patologie fetali. Dal 2022, la legge punisce l’ostruzione, l’intimidazione o le molestie nei confronti di donne o operatori sanitari nei pressi delle cliniche con una pena detentiva da 3 a 12 mesi o con il divieto di accesso alle strutture sanitarie per un periodo da 6 mesi a 3 anni. Nel 2023, una nuova riforma ha imposto, tra le altre cose, la creazione in ogni comunità autonoma spagnola di un registro dei medici obiettori di coscienza, apparentemente per migliorare l’organizzazione e la continuità dei servizi. Questa riforma ha anche consentito alle minorenni di abortire senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni e ha eliminato il periodo di attesa obbligatorio. Alcune comunità autonome spagnole si sono rifiutate di conformarsi alla creazione di questo registro, in particolare l’Aragona, le Isole Baleari e Madrid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (PP), ha ripetutamente definito il registro una «lista nera» che stigmatizzerebbe gli obiettori di coscienza, aprendo la porta alla discriminazione nelle future assunzioni.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Il ministero della Salute portò il caso in tribunale.
Il 15 gennaio, il Ministero della Salute ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia di Madrid, la quale, lunedì 9 marzo, ha accolto le misure provvisorie richieste dal Ministero della Salute e ha ordinato alla Comunità di avviare «immediatamente» l’iter amministrativo per la creazione e l’approvazione del registro, come previsto dalla legislazione nazionale in materia di aborto. La Corte ha tuttavia precisato che la misura provvisoria non implica l’immediata creazione del registro, bensì l’obbligo di avviare le procedure necessarie per la sua attuazione, in conformità con la normativa vigente. Va notato che in alcune regioni, come La Rioja e Castiglia e León, quasi tutti i medici si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza. Nel 2023, cinque delle nove province di Castiglia e León non avevano registrato alcun aborto da oltre un decennio. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Una madre e i medici sudcoreani condannati dopo che un neonato nato vivo è stato messo nel congelatore per morire
Una donna sudcoreana sulla ventina, identificata con il cognome Kwon, è stata condannata insieme a due medici per l’omicidio del suo neonato. Lo riporta LifeSite.
Come prevedibile, la stampa mainstream sta presentando la vicenda, che era emersa lo scorso anno, come prova della necessità dell’aborto tardivo legale.
«La donna voleva interrompere la gravidanza a 36 settimane, ma i pubblici ministeri hanno affermato che il bambino è nato vivo e poi è stato ucciso», ha riferito la BBC. Naturalmente, «interrompere la gravidanza» avrebbe comportato anche l’uccisione dello stesso bambino, dopo che avrebbe potuto sopravvivere fuori dall’utero.
Il bambino era nato vivo tramite parto cesareo e i medici lo hanno messo in un congelatore. Il bambino è così morto assiderato. La Kwon, che insistette di non sapere «che la procedura sarebbe stata eseguita in quel modo» (come disse la BBC), è stata condannata a tre anni di carcere con sospensione condizionale; il chirurgo che aveva operato e il direttore dell’ospedale sono stati condannati a quattro e sei anni di carcere.
Il caso ha attirato enorme attenzione pubblica in Corea del Sud. Kwon aveva caricato un vlog su YouTube nel 2024 in cui descriveva la sua esperienza di quello che lei chiamava aborto a 36 settimane; il video aveva suscitato indignazione pubblica, accuse di infanticidio e richieste di un’indagine ufficiale. Il ministero della Salute e del Welfare richiese un’indagine di polizia, che ha scoperto che il bambino era nato vivo e successivamente ucciso.
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Quando si è scoperto che il bambino era nato vivo, la polizia ha cambiato l’indagine da «aborto non regolamentato» a omicidio – il che, come il caso evidenzia in modo agghiacciante, è una distinzione senza alcuna differenza. Tuttavia, la stampa mainstream sottolinea che queste condanne segnano «la prima volta che vengono mosse accuse di omicidio contro donne che chiedevano un’interruzione di gravidanza in fase avanzata e contro i medici coinvolti nella procedura».
L’indagine della polizia ha rivelato che l’ospedale aveva falsificato i propri registri, registrando la morte del bambino, morto nel congelatore, come un feto morto. L’ospedale gestiva un’attività di aborto e, secondo i pubblici ministeri, «avrebbe ricevuto un totale di 1,4 miliardi di won (816.260 dollari) per praticare aborti su oltre 500 pazienti», la maggior parte delle quali, come Kwon, era stata presentata all’ospedale da intermediari.
Al processo, sia il direttore dell’ospedale che il chirurgo curante hanno confessato di aver ucciso il bambino della Kwon, ed entrambi sono stati immediatamente arrestati. La Kwon ha affermato di non aver saputo di essere incinta fino al settimo mese e di aver cercato di abortire perché aveva bevuto alcolici, fumato e non aveva un reddito stabile.
Ma il giudice ha stabilito che la Kwon era stata informata dal personale medico che il suo bambino era sano e aveva sentito il battito cardiaco tramite un’ecografia; è stato anche confermato che la Kwon era consapevole che il suo bambino sarebbe nato vivo tramite taglio cesareo. Il giudice, tuttavia, le ha inflitto una pena più mite a causa della mancanza di supporto per Kwon nella «fase avanzata della gravidanza» e della confusione che circonda il regime abortivo della Corea del Sud.
La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha annullato il divieto di aborto nel Paese nel 2019 e ha raccomandato ai legislatori di approvare emendamenti che consentano l’aborto fino a 22 settimane (la prima settimana di vita di un bambino fuori dall’utero è di 21 settimane). Il Parlamento ha avuto tempo fino alla fine del 2020 per modificare le leggi sull’aborto. Il governo dio Seul ha proposto un disegno di legge che legalizza l’aborto su richiesta fino a 14 settimane, con il feticidio consentito fino a 24 settimane in caso di stupro o specifiche condizioni di salute.
«Tuttavia, quel disegno di legge è rimasto bloccato in Parlamento, a causa dell’opposizione dei legislatori conservatori per motivi religiosi», ha riferito la BBC. «Quando la rimozione del divieto è entrata in vigore nel 2021, il Paese non aveva alcuna legislazione in vigore per regolamentare l’aborto». Pertanto, l’aborto è ora praticato in un vuoto giuridico.
L’aborto è depenalizzato e non regolamentato: il Paese estremo orientale, dove spopolano sette protestanti di ogni genere, è ora un Far West del feticidio.
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