Stato
Kennedy denuncia la direttiva della Difesa USA che autorizza l’esercito a «sparare e uccidere» chi protesta
Robert F. Kennedy, Jr. ha condannato la direttiva autoritaria del Dipartimento della Difesa dell’amministrazione Biden-Harris di ampliare l’autorità militare degli Stati Uniti per supportare le attività di applicazione della legge nazionale ed esercitare l’uso della forza letale contro gli americani.
Intervenendo mercoledì durante un grande comizio di Trump a Duluth, in Georgia, Kennedy ha sottolineato la preoccupante direttiva e ha smascherato l’ipocrisia del regime di Biden nell’emanare una direttiva del genere e, allo stesso tempo, definire Trump un dittatore totalitario.
«La vicepresidente Harris ha detto oggi, nel suo post, nel suo discorso, che il presidente Trump avrebbe messo l’esercito americano contro il pubblico americano e avrebbe usato il pubblico per promuovere il suo programma», ha detto Kennedy alla folla, che è esplosa in un coro di fischi.
Thanks to @charliekirk11 and @tpaction_ for a roaring Trump Rally in Georgia. 🇺🇸 pic.twitter.com/rntlhOBdBG
— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 24, 2024
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«Ciò che trovo interessante è che l’amministrazione Biden-Harris ha fatto due settimane fa qualcosa che non era mai stato fatto nella storia americana, ovvero inviare… una direttiva al Pentagono per modificare la legge e rendere legale l’uso della forza letale da parte dell’esercito statunitense contro cittadini americani su suolo americano».
«Tecnicamente, ora che è legale per l’esercito americano in base a questa direttiva, diventerà legale per l’esercito americano sparare e uccidere gli americani che prendono parte a proteste politiche perché non sono d’accordo con le politiche della Casa Bianca!» ha continuato Kennedy.
«Non me lo sto inventando. Chiunque di voi può cercarlo. Questa è un’iniziativa democratica. Non è arrivata durante l’amministrazione Trump. Non è arrivata da Donald Trump. È arrivata dal Partito Democratico. Ed è per questo che ho lasciato il Partito Democratico», ha aggiunto, suscitando applausi dalla folla.
Mercoledì la Harris ha rilasciato una breve dichiarazione di 3 minuti che ripeteva a pappagallo un articolo pubblicato da The Atlantic in cui si affermava che l’ex capo dello staff della Casa Bianca, il generale John Kelly, aveva affermato che Trump una volta gli aveva detto che pensava che «Hitler avesse fatto delle cose buone», con un post di accompagnamento su X che avvisava che Trump avrebbe «usato l’esercito per portare a termine vendette personali e politiche».
Donald Trump vowed to be a dictator on day one. He vowed to use the military to carry out personal and political vendettas. His former chief of staff said he wanted generals like Hitler’s.
Trump wants unchecked power. In 13 days, the American people will decide what they want. pic.twitter.com/p26wvGiN4i
— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 23, 2024
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Come riportato da Renovatio 21, l’amministrazione Biden aveva iniziato immediatamente la persecuzione di ogni tipo di dissidenza, etichettando coloro che si opponevano alle restrizioni pandemiche (vaccini, lockdown, mascherine) e genitori di scolari (contrari a indottrinamento su razza e gender) come possibili «domestic terrorists».
Come riportato da Renovatio 21, un documento dell’FBI trapelato indicava una strategia del Bureau per infiltrare le messe in latino, considerandole fucine di «radicali» potenziali nemici degli USA.
È emerso di recente che migliaia di soldati USA sono stati addestrati con diapositive che definiscono i pro-life «terroristi».
La volontà di distruzione totale dell’avversario, per la creazione di un sistema monopartitico in USA, risultava evidente già nell’inquietante discorso di Philadelphia Biden, illuminato in stile Albert Speer da luci rosse, ribattezzato come Dark Brandon.
La questione della tendenza dei partiti dell’establishment di annichilire gli avversari non riguarda solo gli Stati Uniti.
Biden ha recentemente espresso il desiderio di «rinchiudere» Trump, salvo poi correggersi in qualche modo. La lawfare, cioè la guerra legale contro Trump, sta intanto continuando nei tribunali, lasciando intendere che potrebbe riservare qualche sorpresa.
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Immagine screenshot da YouTube
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata. In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto. Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato. Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione. Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata. Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
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Mutazione del diritto privato
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte. Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale. A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale. Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta». Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI. Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023). Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023). Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa. Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale». A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).Aiuta Renovatio 21
2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur). Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative. In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive. Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno. Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale). In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.Sostieni Renovatio 21
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Mutazione del diritto pubblico
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste». Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale. Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri. Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale. Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità. La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003). In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente. E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione. Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).Aiuta Renovatio 21
3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna. Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo. Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato. A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna. Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema. Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo. E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge. Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità». D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria. La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.Iscriviti al canale Telegram ![]()
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Le mura sono crollate
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Stato
Quando fuggono i cavalli della Repubblica
Il lettore avrà seguito quanto accaduto pochi giorni fa: 32 cavalli sono fuggiti nella notte per le strade di Roma, creando scene surreali come nemmeno nei film di Emir Kusturica o al Palio di Siena. Gli equini erano pronti per le prove della parata del 2 giugno, poi dei fuochi d’artificio li avrebbe fatti imbizzarrire, provocandone la spettacolare fuga, che ha travolto chi si poneva innanzi. Ad aver acceso la miccia sarebbe stato un vigile urbano, ma a leggere i giornali sentiamo un po’ l’odore del capro espiatorio.
Nella loro decisione di scappare dalla parata e dalle sue esercitazioni gli equidi non sono andati per il sottile, sbalzando i loro fantini, ad esempio una poliziotta che ha parlato ai media dall’ospedale, dove si è risvegliata dopo il trauma.
E quindi, il cavallo ribelle guasta la più alta festa dello Stato italiano. Il cavallo, sapete, è un animale sensibile, anche a forze invisibili: secondo il folclore esteuropeo, per capire se in una tomba è seppellito un vampiro, vi portano un cavallo bianco, se questo rifiuta di passarci sopra, c’è certezza che lì vi è inumato un non-morto.
🐎 Así fueron los momentos de tensión en Roma después de que al menos 30 caballos corrieran despavoridos al asustarse por el ruido de unos fuegos artificiales
Los animales irrumpieron en varias calles de la ciudad provocando escenas de nerviosismo entre peatones y conductores pic.twitter.com/gxoAv0FdHC
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 2, 2026
🔵 #2giugno Fuga di cavalli ieri sera alle prove della parata della Festa della Repubblica di Roma, forse a causa di fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze. È accaduto nell’area delle Terme di Caracalla. Tutti recuperati dopo la ‘passeggiata’
Video TikTok #tassisti_notturni pic.twitter.com/vpsZ31XI9r— Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 30, 2026
Tentano la fuga i cavalli sfruttati per le prove della parata del 2 Giugno a Roma. Stando alle ricostruzioni sarebbero scappati impauriti dai fuochi d’artificio.
I cavalli non sono scenografie. Non sono tradizioni. Non sono strumenti.
Sono nati per essere liberi! pic.twitter.com/o0We4pw5pi— LAV (@LAV_Italia) May 30, 2026
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Le immagini che ci arrivano dalla capitale ci mostrano diecine di cavalli bianchi che scorrazzano nella notte romana fuggendo dalla celebrazione della massima istituzione di questa terra. È per noi molto difficile non vedervi un presagio, un segno, un simbolo significativo. I cavalli della Repubblica scappano… e quindi cosa è della Repubblica?
Qualcuno ha notato come l’intero evento della festa della Repubblica abbia un sapore leggermente monarchico, e del resto il presidente della Repubblica vive in quella che fu la residenza del re, che a sua volta la rubò ad un altro re, il papa: conosciamo poi l’argomento, abuso ma forse veritiero, che il Quirinale costa più di Buckingham Palace.
Devo dire che non ho mai capito bene questa cosa dell’omaggio al Milite Ignoto, con il presidente della Repubblica che, alla presenza del presidente del Senato, presidente della Camera, presidente del Consiglio e pure il presidente della Corte Costituzionale, depone la corona di alloro. Scusate: ma il Milite Ignoto non è un soldato anonimo trovato morto sul fronte della Prima Guerra Mondiale? E quindi: il milite ignoto combatteva… per la monarchia?
Parrebbe di sì: quindi, più che una festa di uno Stato sorto dalle macerie fumanti e totalitarie della Seconda Guerra e formulatosi sul sacro dogma democratico, pare più una festa di chi, al momento, sta al potere in questo territorio. E di fatto, è ben significativo che la Repubblica si festeggi con una parata militare – con la parata militare – che comprende tutte le forze armate possibili: Esercito, carabinieri, Marina, Aereonautica, bersaglieri, corazzieri, polizia, polizia penitenziaria, guardia di finanza, vigili del fuoco e vigili tout court, perfino la Croce Rossa, che in Italia agisce come ente ausiliario delle Forze Armate e la cui gestione economica passa per il ministero della Difesa.
Il significato dovrebbe esserci chiarissimo: lo Stato ricorda la sua essenza intima, e cioè il monopolio della violenza. È la vecchia tesi di Max Weber pubblicata nel saggio La politica come professione (Politik als Beruf). Il sociologo germanico definisce lo Stato quell’unità politica che, all’interno di un determinato territorio, riesce a conquistare e a mantenere con successo il monopolio dell’uso legittimo della forza fisica. Ciò significa che nessun cittadino o gruppo privato può usare la violenza, a meno che non sia lo Stato stesso ad autorizzarlo (come nel caso della legittima difesa o dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine).
In pratica la Repubblica celebra se stessa indicando implicitamente la sottomissione della sua popolazione. È diverso se pensiamo ad altri casi, come la Pobeda, la Parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio a Mosca, dove la panoplia di armi e reggimenti sta a ricordare la proiezione esterna della violenza protettiva e sacrificale della Grande Guerra Patriottica (come i russi chiamano la Seconda Guerra Mondiale). Oppure all’architettura costituzionale e sociale degli USA, dove lo Stato Federale dispone di un monopolio della violenza certo attenuato dal Secondo Emendamento, che garantisce al cittadini di armarsi come desidera (secondo la vulgata, proprio per proteggersi dallo Stato stesso, qualora esso divenga tirannico).
Qui abbiamo questo sfoggio di muscoli militari, bande e tutto il resto – mettiamoci dentro anche le crocerossime che facean impazzire il Berlusconi – senza che vi sia un vero nemico dinanzi: e quindi, la parata del 2 giugno ci indica la violenza potenziale come unico collante della Repubblica?
Riflettiamo sul sapore pienamente risorgimentale di tutta l’operazione: l’Altare della Patria, le bandierone… e poi gli accenti risorgimentali anche non esattamente monarchici. Nel 1949 l’Italia entra nella NATO. Qualcuno decide quindi che è l’anno giusto per sottolineare il legame della giovane repubblica con il teorico della Repubblica, e dell’Europa Unita, Giuseppe Mazzini, l’agente anglomassonico che morì latitante come un Bin Laden qualsiasi: ecco che viene inaugurato nella capitale in quello che oggi si chiama piazzale Ugo La Malfa (sapete, un padre della Repubblica e del Partito Repubblicano, che ha storicamente avuto alcuni legami culturali, ideologici e politici stretti con la massoneria italiana) un monumento celebrativo in memoria dell’anticristiano Mazzini, davanti al quale si tenne la manifestazione principale della Festa della Repubblica.
L’Italia unita è un progetto di conquista militare di una famiglia aristocratica con evidenti addentellati massonici (visibili ancora oggi nei simboli repubblicani, come il pentacolo, lo stellone a cinque punte, nei passaporti o sui bolli dei tabacchi – insomma, gli italiani sono stati uniti con la violenza. E quindi, forse che perché restino uniti agli italiani vanno mostrate (e tolte…) le armi?
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Voglio dire: cosa unisce, oggi come ieri, davvero gli italiani? Possibile che non vi sia un qualche sentimento organico che unisce la popolazione, di modo che per festeggiarne l’istituzione massima non si debba mostrare soldati e armamenti?
In verità c’era: la religione cattolica, l’unico vero tratto in comune, infallibilmente funzionante, a tutte le genti italiche, e oltre. Ma il Risorgimento, e la Repubblica stessa, sono stati costruiti come operazione contro il cattolicesimo stesso, arrivando, con la Democrazia Cristiana creata dagli americani (come la Repubblica nata col referendum sotto gli auspici di James Jesus Angleton, il vero padre dell’attuale Stato italiano), ad infettare dal di dentro la Chiesa stessa e portandoci allo sfacelo assassino dei nostri giorni.
Cosa tiene davvero uniti gli italiani? Cosa tiene unita la Repubblica?
Torniamo al presagio simbolico di pochi giorni fa. La realtà dunque è che dalla Repubblica e dalle sue feste, i cavalli alla fine possono scappare. Non è stato tirato ancora il petardo giusto. Ma quando arriva, cosa farà lo Stato moderno, armato fino a denti, a quei cavalli? Un genocidio repubblicano, come i tanti visti nel Novecento?
Roberto Dal Bosco
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Il volto nascosto della democrazia
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Il desiderio protestante come forza motrice della democrazia
La democrazia moderna mira a trasformare i cittadini in individui dalla mentalità di gregge, che obbediscono ciecamente alla volontà dello Stato (non è forse l’UE, ormai logora e reduce dalla capitolazione a Trump, che tuttavia disciplina i suoi cittadini con la frusta, un perfetto esempio di ciò?), per la semplice ragione che si fonda interamente sulla negazione protestante del libero arbitrio. La democrazia moderna non crede nelle autentiche libertà individuali; al contrario, attraverso la teoria della predestinazione, trasforma l’essere umano che si considera eletto, e che viene riconosciuto come tale dai Poteri Forti, in un falso dio che, attraverso la formazione di uno Stato repressivo degli eletti (si pensi agli Stati Uniti o all’Israele sionista), crede di poter trasformare in realtà i suoi desideri più oscuri. Il desiderio è, di fatto, l’elemento più importante per comprendere le cause del crollo della democrazia moderna. Secondo il mito hegeliano del padrone e dello schiavo, il desiderio dello schiavo di essere riconosciuto dal padrone, e viceversa, è fondamentale per comprendere la formazione delle società umane e la progressione dialettica della storia verso una società perfetta come quella rappresentata dalla democrazia imposta in tutto il mondo dal Codice Civile napoleonico. Secondo l’Hegel divulgato da Alexandre Kojève in Introduzione alla lettura di Hegel, padrone e schiavo si riconciliano nella figura del cittadino, che trova la libertà obbedendo alle leggi di uno stato omogeneo e universale – il culmine della democrazia – che si estenderà in tutto il mondo. Kojève merita maggiore attenzione di quanta ne riceva di solito, in quanto figura chiave per la comprensione della natura dispotica della democrazia. Non solo l’ha teorizzata, influenzando un’intera generazione di intellettuali europei, ma l’ha anche messa in pratica nella sua forma più brutale. Secondo Fukuyama, se Kojève dedicò gran parte della sua vita alla burocrazia di alto livello e abbandonò il lavoro intellettuale, lo fece per «supervisionare la costruzione [dell’Unione Europea] come dimora definitiva dell’ultimo uomo», in cui, in quanto stato universale omogeneo, la politica avrebbe dovuto essere sostituita dall’amministrazione e i confini nazionali dissolti. Kojève non usa mezzi termini e, in una lettera a Leo Strauss del 19 settembre 1959, chiarisce che in questo stato omogeneo universale, che è positivo semplicemente perché rappresenta lo stadio finale dell’umanità, gli esseri umani in quanto tali cessano di esistere e vengono sostituiti da «automi sani» che sono «soddisfatti» praticando sport, arte o indulgendo nell’erotismo, mentre «quelli che sono automi malati [insoddisfatti] vengono rinchiusi». In un’altra lettera del 1955, indirizzata a Carl Schmitt, Kojève spiega che lo stato omogeneo universale si è sviluppato in tutta l’umanità grazie all’impulso di grandi uomini, da Alessandro Magno a Napoleone, e da Napoleone a Stalin («l’Alessandro Magno del nostro mondo, il Napoleone industrializzato»). Kojève spiega anche, senza il minimo imbarazzo, che «Hitler era una versione nuova, ampliata e migliorata di Napoleone», ma che «sfortunatamente, Hitler è arrivato con 150 anni di ritardo». In ogni caso, Kojève, autore dell’opuscolo «Marx è Dio e Ford è il suo profeta», crede che la fine della storia sia già arrivata e che lo stato universale omogeneo sia inarrestabile e che alla fine combinerà la sostituzione della politica con l’amministrazione caratteristica dell’URSS e lo sviluppo industriale tipico di una società senza classi, come egli vedeva negli Stati Uniti del suo tempo.Iscriviti al canale Telegram ![]()
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