Spirito
Discorso del cardinale Müller sulla riforma della Curia
Lo scorso primo settembre, il sito Lifesite.news pubblicava il testo dell’intervento che il Card. Mueller avrebbe dovuto tenere al concistoro di fine agosto, contenente una critica alla riforma della Curia Romana voluta da Papa Francesco con il motu proprio Praedicate Evangelium (19 marzo 2022). Tale critica «conservatrice» di questo testo ci porta nel cuore dei paradossi ecclesiologici del modernismo.
Lo status quaestionis
I nostri lettori ricorderanno che, all’uscita del motu proprio sulla riforma della Curia, avevamo fatto notare come il testo avesse negati le stesse novità dottrinali introdotte dalla costituzione conciliare Lumen gentium, onde permettere ai laici di esercitare uffici che richiedono la giurisdizione ecclesiastica.
Secondo la dottrina definita dalla Chiesa, la giurisdizione ecclesiastica, per diritto divino, può essere ricevuta solo dai chierici, come ricordava l’antico canone 118. Essi non la ricevono con l’ordinazione, ma con la collazione di un ufficio da parte del Superiore. Solo il Papa riceve tale potere direttamente dal Cristo, e nella sua pienezza.
Ricordavamo come Lumen gentium avesse mutato tale dottrina, sostenendo che per i Vescovi la giurisdizione non sarebbe ricevuta dal Papa, ma dal sacramento stesso dell’Ordine. Tale errore (già condannato dalla Chiesa fino a Pio XII compreso), molte volte ribadito nei documenti successivi (specialmente da Ratzinger) e dal nuovo diritto canonico, fonda l’altro errore della collegialità e la tanto decantata prassi sinodale.
Come risolvere dunque, in un’ottica modernista, il conferimento della giurisdizione in modo sistematico ai laici? Il Padre Ghirlanda, importante canonista creato cardinale nell’ultimo concistoro, lo ha spiegato in modo sorprendente alla presentazione di Praedicate Evangelium.
Il Prefetto di un dicastero, spiega il gesuita, «non ha autorità per il grado gerarchico di cui è investito», ma per «la potestà» che riceve dal Papa. «Se il prefetto e il segretario di un Dicastero sono vescovi, ciò non deve far cadere nell’equivoco che la loro autorità venga dal grado gerarchico ricevuto, come se agissero con una potestà propria. La potestà vicaria per svolgere un ufficio è la stessa se ricevuta da un vescovo, da un presbitero, da un consacrato o una consacrata oppure da un laico o una laica».
In termini inequivocabili, Padre Ghirlanda conclude: «la potestà di governo nella Chiesa non viene dal sacramento dell’Ordine, ma dalla missione canonica», Con questa frase il gesuita Ghirlanda annulla in un batter d’occhio l’errore di Lumen gentium, come se niente fosse, ma allo scopo di includere i laici nell’esercizio del potere di governo (cosa contraria al diritto divino).
L’intervento di Mueller
Una tale «innovazione» rispetto al dettato conciliare non è sfuggita al Card. Mueller, che ha basato la sua critica sull’ermeneutica «ortodossa» di Lumen gentium: «Non è un progresso dell’ecclesiologia, ma una palese contraddizione con i suoi principi fondamentali, se tutta la giurisdizione nella Chiesa viene dedotta dal primato giurisdizionale del Papa. Anche la grande verbosità del ministero, della sinodalità e della sussidiarietà non può nascondere la regressione a una concezione teocratica del papato». Che tutta la giurisdizione nella Chiesa provenga dal Papa era, prima del Concilio, un dogma fondamentale della religione cattolica.
«Ogni giurisdizione ecclesiastica è di natura apostolica-sacramentale e legata alla salvezza delle anime, distinta dalla natura politico-giuridica dell’esercizio del potere in uno Stato, compreso lo Stato Vaticano. Pietro agisce nell’autorità di Cristo come Suo Vicario». Purtroppo per il Cardinale, tutto il Magistero preconciliare fino a Pio XII insegna che la giurisdizione ecclesiastica non ha natura sacramentale; quanto all’opporla alla giurisdizione civile per affermarne a contrario la sacramentalità, è un sofisma o un artificio retorico di bassa lega.
«Una chiesa totalmente fissata sul Papa era ed è sempre la caricatura dell’«insegnamento cattolico sull’istituzione, la perpetuità, il significato e la ragione del sacro primato del Romano Pontefice» (Lumen gentium 18). Con questa concezione qualsiasi ecumenismo con gli ortodossi e i protestanti è destinato a fallire fin dall’inizio». Evidentemente lo scopo dei cambiamenti dottrinali è di natura ecumenica. Non c’è dunque una verità rivelata, ma un adattamento costante a richieste esterne.
«Per quanto riguarda la classica separazione tra potestas ordinis e jurisdictionis, che dovrebbe stabilire una giurisdizione papale totale, il Vaticano II vi ha rinunciato a causa della sua inadeguatezza. Già secondo Tommaso d’Aquino, la potestas ordinis non significa semplicemente l’autorità di amministrare i sacramenti. Piuttosto, potestas ordinis significa che nell’ordinazione vengono conferiti tutti i poteri, anche se l’ufficio pastorale può essere limitato nella sua giurisdizione concreta (S.Th. II-II q. 39 a.3). Non esistono quindi due categorie equivalenti di potestas ecclesiastica, ma solo un’unica potestas ordinis, di cui la potestas jurisdictionis è parte integrante ma subordinata».
Qui viene ribadito il tipico errore conciliare, e il mutamento dottrinale è apertamente riconosciuto: il Concilio ha «rinunciato» alla dottrina tradizionale. Quanto alla citazione di san Tommaso, nel testo il santo Dottore in termini più che espliciti la dottrina classica, cui il Concilio ha «rinunciato». Ci chiediamo che edizione della Somma utilizzi il Cardinale.
Il seguito del testo, che definisce la Chiesa come sacramento, pensando tra l’altro di prendere così le distanze dai protestanti, andrebbe analizzato anche più attentamente. Pur sembrando combattere degli errori, entra in paradossi che meritano un’analisi più approfondita di questo breve articolo.
Due errori dialetticamente opposti
Ci troviamo di fronte quindi a uno schema dialettico di errori contrapposti:
La tesi di Ghirlanda, che nega l’errore dell’origine sacramentale della giurisdizione, ma al solo scopo di conferirla anche ai laici, cadendo in un errore altrettanto grave. Tale tesi è unicamente strumentale al coinvolgimento dei laici nel governo della Chiesa.
La tesi di Mueller, che riprende l’errore di Lumen gentium e di Ratzinger, per cui la giurisdizione ha origine e si confonde con il potere d’ordine, e per questo non è conferita ai laici; tale tesi implica che altri soggetti oltre al Papa ricevano giurisdizione direttamente dal Cristo, minando alla base il concetto stesso di papato (a quanto pare per scopi ecumenici).
La Fede cattolica insegnata dal Magistero tradizionale stabilisce che solo i chierici possono ricevere giurisdizione ecclesiastica, ma non certo dal sacramento dell’Ordine, bensì sempre tramite la plenitudo potestatis del Pontefice, che precisamente in questo senso è monarca spirituale. I due poteri sono distinti per natura e per origine.
Fa specie notare come l’errore più «progressista» si avvalga di un apparente ritorno a elementi più «tradizionali», mentre quello conservatore faccia appello a una lettura «ortodossa» del Concilio. La chiave di lettura di questi paradossi però è molto semplice: il modernismo adatta la dottrina non secondo una ricerca teologica in buona fede, ma secondo necessità di ordine «politico»: ieri serviva demolire la monarchia papale e si è parlato di origine sacramentale della giurisdizione; oggi serve parlare di uguaglianza fra tutti i battezzati e quindi si può dare giurisdizione anche a laici. Cercare una coerenza di pensiero è del tutto superfluo e significa non aver capito il funzionamento della «fede» modernista.
I conservatori, se in buona fede, non hanno capito che l’«ortodossia conciliare» era solo una fase dialettica; o se si rendono conto, partecipano al gioco, portando i «buoni» a reagire alle novità di Papa Bergoglio sulla base della loro «ermeneutica» invece che su quella del Magistero tradizionale.
Immagine di Kancelaria Sejmu / Paweł Kula via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2-0)
Spirito
La Dignitas Infinita di papa Francesco contraddice la dottrina della Chiesa su pena di morte e sulla guerra: parla il vescovo Eleganti
Renovatio 21 riporta questo testo del vescovo svizzero Marian Eleganti apparso su LifeSiteNews.
Si intitola Dignitas infinita l’ultimo documento del Dicastero per la dottrina della fede e attribuisce «dignità infinita» all’essere umano. Preferisco il termine «dignità inviolabile». Dovremmo invece riservare a Dio la categoria «infinito», perché si applica realmente solo a Lui. Tutte le creature sono «finite» o «contingenti». La «dignità infinita» per gli esseri umani sembra grandiosa e in qualche modo irrazionale.
Nel Libro della Genesi la pena di morte è giustificata dal fatto che l’uomo è fatto a immagine di Dio. Secondo il primo libro delle Sacre Scritture, se qualcuno uccide un altro essere umano, merita di morire. Perché? Perché ha misconosciuto la dignità di essere immagine di Dio nel prossimo e non ha rispettato l’inviolabilità ad essa connessa. Commettendo un omicidio, perde (latae sententiae) il proprio diritto alla vita. Viene punito con la morte.
La pena di morte viene così giustificata qui con la dignità dell’uomo come immagine di Dio, mentre nel documento del Dicastero per la Dottrina della Fede viene respinta con la stessa argomentazione. Questa è una contraddizione.
Papa Francesco e il suo protetto e ghostwriter, il cardinale Fernandez, con la loro posizione si allontanano dalla tradizione e si confrontano con grandi studiosi cattolici che hanno pensato diversamente al riguardo e hanno giustificato la dottrina tradizionale della guerra giusta e della pena di morte con criteri basati sulla giustizia in modo razionale vincolato dalla teologia della rivelazione.
Le loro argomentazioni dovrebbero essere affrontate e se ne dovrebbero fornire di migliori. Ma aspettiamo invano. Allora come può essere giustificata l’autodifesa dell’Ucraina se gli atti di guerra o le guerre non possono essere giustificate in nessun caso – nemmeno nell’autodifesa (cfr. la tradizionale dottrina della guerra giusta)? A questo scopo devono esistere criteri oggettivi e razionali. L’insegnamento tradizionale della Chiesa ce li ha forniti. Oggi riscriviamo semplicemente il catechismo.
Non sono un sostenitore della pena di morte, e l’esperienza di come e da chi è stata ed è praticata in tutto il mondo nel passato e nel presente dà motivo di metterla in discussione e rifiutarla in questa forma. Ma chi la mette al bando in ogni caso come ultima ratio, mette in discussione la Parola di Dio e, su questa base, la tradizione pedagogica della Chiesa. Presumono di saperne di più oggi. I dubbi sono appropriati.
Si ricorda (CCC [ Il Catechismo della Chiesa Cattolica ] 1997/2003):
2267 [sulla pena di morte] L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani.
Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l’autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana.
Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo « sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti»( Evangelium Vitae 56).
2309 [sulla guerra giusta]: Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Occorre contemporaneamente:
— che il danno causato dall’aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo;
— che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci;
— che ci siano fondate condizioni di successo;
— che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione.
Marian Eleganti
Vescovo
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Spirito
Ateismo fluido e magistero liquido
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Spirito
Stati Uniti, un disegno di legge dichiara antisemita il Nuovo Testamento
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge volto ad adottare una definizione di antisemitismo che include l’affermazione secondo cui gli ebrei sarebbero stati coinvolti nell’esecuzione di Gesù Cristo. Pertanto, il Nuovo Testamento diventerebbe legalmente un testo antisemita.
La guerra di Gaza e la posizione degli Stati Uniti rischiano di avere un impatto formidabile sul Nuovo Testamento. Il disegno di legge arriva in un momento in cui le università americane sono state teatro di manifestazioni filo-palestinesi che, secondo i loro detrattori, sono talvolta sfociate nell’antisemitismo. Per molti politici, criticare l’invasione equivale ad antisemitismo.
Il Congresso ha approvato questo disegno di legge il 1° maggio 2024, che imporrebbe al Dipartimento dell’Istruzione di utilizzare la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nell’applicazione delle leggi antidiscriminazione. Molti membri del Congresso, sia democratici che repubblicani, che affermano di essere cristiani hanno votato a favore.
«L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa attraverso l’odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo sono dirette contro individui ebrei e non ebrei e/o le loro proprietà, contro le istituzioni della comunità ebraica e le strutture religiose», si legge in questa definizione.
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Il disegno di legge ha ricevuto il sostegno di 320 membri del Congresso, mentre 91 hanno votato contro. Va notato che la definizione implica che l’antisemitismo si esprime attraverso l’uso di simboli e immagini associati all’antisemitismo classico – ad esempio, l’affermazione che gli ebrei hanno ucciso Gesù o l’accusa di omicidio rituale per caratterizzare Israele o gli israeliani.
Il testo del disegno di legge afferma che richiederà al Dipartimento dell’Istruzione di “considerare la definizione di antisemitismo come parte della valutazione del Dipartimento per stabilire se la pratica sia motivata da intenti antisemiti” quando indaga sulla presunta discriminazione antisemita negli istituti scolastici superiori.
Gli oppositori della misura hanno messo in guardia. La rappresentante Marjorie Taylor Greene ha scritto: «L’antisemitismo è un male, ma oggi non voterò per l’Anti-Semitism Awareness Act del 2023 (HR 6090) che potrebbe condannare i cristiani di antisemitismo per aver creduto al Vangelo che dice che Gesù fu consegnato a Erode perché fosse crocifisso dai Giudei».
«Se sostenete questo disegno di legge sull’incitamento all’antisemitismo, non solo state sputando sul Primo Emendamento, ma state anche palesemente negando la Bibbia», ha scritto la conduttrice televisiva Blaze Lauren Chen.
Oltre alla questione biblica, i critici sostengono che il disegno di legge minacci la libertà di parola e potrebbe portare a restrizioni ingiustificate sull’espressione politica. La fattibilità del disegno di legge nel Senato controllato dai democratici è incerta e la sua interpretazione è oggetto di un acceso dibattito, che riflette profonde divisioni nella politica degli Stati Uniti nei confronti di Israele.
La proposta ha anche diviso la comunità ebraica, con alcuni gruppi ebraici liberali che si oppongono alla misura in quanto troppo ampia.
Sembra che i repubblicani stiano cercando di sfruttare le divisioni interne su come gestire altre politiche di sicurezza nazionale, come la guerra in Ucraina. Questa legge e le misure di sorveglianza universitaria consentono ai conservatori di mostrare una posizione chiara a favore di Israele, evidenziando al contempo le divisioni tra i democratici.
Articolo previamente apparso su FSSPX.news.
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Immagine di pubblico dominio CC0 via Flickr
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