Bioetica
La pretesa eticità della vaccinazione obbligatoria COVID secondo l’OMS: parere del CIEB
Renovatio 21 pubblica il comunicato del Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB).
Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina
Parere sul documento dell’OMS del 30 maggio 2022 concernente la pretesa eticità della vaccinazione obbligatoria anti-Covid
Mentre i media continuano a manipolare l’opinione pubblica alternando emergenze strategiche, climatiche e alimentari a presunte crisi sanitarie dai nomi sempre più fantasiosi (vaiolo delle scimmie, morbillo del tricheco), le organizzazioni internazionali che dovrebbero perseguire pace, benessere e prosperità non cessano di attentare alla sicurezza degli italiani nelle sue diverse declinazioni.
Con particolare riferimento all’ambito sanitario, oggetto della specifica competenza del CIEB, può qui ricordarsi la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 7 dicembre 2018, intitolata al «rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino». (1)
La raccomandazione equipara qualsiasi malattia prevenibile mediante vaccino ai «grandi flagelli» e, muovendo da questa singolare premessa, invita gli Stati a elaborare e attuare piani di vaccinazione che comprendano non solo l’elaborazione di «informazioni elettroniche sullo stato vaccinale dei cittadini», ma anche «un approccio alla vaccinazione sull’intero arco della vita», nonché la possibilità «di investire nella ricerca nelle scienze comportamentali e … sui fattori determinanti dell’esitazione vaccinale in diversi sottogruppi della popolazione» (dove per «esitazione vaccinale» deve intendersi la sfiducia del pubblico verso i vaccini).
Adottata in tempi non sospetti allo scopo di preparare il terreno a quel «biopandemismo» che l’emergenza COVID ha in seguito ampiamente disvelato, e che il CIEB ha denunciato in un suo parere (2), la raccomandazione europea viene in rilievo anche per la tecnica da essa utilizzata, volta a legittimare decisioni politiche lesive di diritti e libertà individuali mediante «spinte gentili» ispirate ai principi dell’economia comportamentale e recepite in strumenti di soft law.
Questa tecnica è ora fatta propria anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mediante il documento adottato il 30 maggio 2022 e intitolato «COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations» (3), documento che taluni circoli già presentano come una sorta di linea-guida inevitabilmente destinata a ispirare i futuri pronunciamenti etico-giuridici in materia, con particolare riferimento all’attesa sentenza della Consulta concernente la legittimità costituzionale dell’obbligo cosiddetto vaccinale.
Redatto con ogni evidenza sulla scorta dell’esperienza italiana degli ultimi due anni, oltreché a misura della normativa europea che ha autorizzato in via condizionata e provvisoria l’immissione in commercio dei cosiddetti vaccini anti-COVID, il documento dell’OMS appare tanto banale e fuorviante quanto inquietante: banale e fuorviante perché muove dal falso assunto che l’obbligo vaccinale persegue interessi generali alla stregua delle norme che in diversi Paesi impongono agli automobilisti di indossare la cintura di sicurezza o agli ipovedenti di guidare utilizzando lenti correttive, posto che indossare la cintura di sicurezza o gli occhiali da vista non comporta rischi significativi per la salute dei soggetti obbligati («in many parts of the world, people are required to wear seatbelts, motorists with poor visual acuity are required to wear corrective lenses»); inquietante perché giustifica l’introduzione dell’obbligo vaccinale nel caso in cui le «preoccupazioni» dei soggetti che scelgono di non vaccinarsi si rivelino d’ostacolo al completamento della campagna vaccinale, posto che siffatte preoccupazioni discendono legittimamente da dati sanitari oggettivi e rilevabili dalla letteratura scientifica e da database medici internazionali («If addressing such concerns is ineffective, and those concerns remain a barrier to the achievement of important objectives … a mandate may be considered necessary»).
Ma le criticità del documento dell’OMS non si fermano qui. Singolari appaiono infatti i passaggi del documento relativi:
- alla pretesa correlazione tra i soggetti che possono, ma non vogliono, vaccinarsi e l’aumento del rischio di danni da COVID («if a substantial portion of individuals are able but unwilling to be vaccinated and this is likely to result in significant risks of COVID-19-related harms»), correlazione smentita da copiose evidenze scientifiche in grado di attestare che i cosiddetti vaccini attualmente in commercio non proteggono dal contagio delle varianti del virus SARS- CoV-2 in circolazione (4) e che, in ogni caso, l’efficacia di tali vaccini diminuisce rapidamente nel tempo (5);
- al valore salvifico dei cosiddetti vaccini anti-COVID, ricostruito sulla base di studi clinici sempre più contestati e controversi e di una vigilanza attiva asserita, ma mai effettuata («Evidence generated from clinical trials and real-world use has demonstrated that authorized COVID-19 vaccines meet this condition of safety»), pur a fronte della inesistenza – riconosciuta dallo stesso documento – di evidenze scientifiche in grado di provare al di là di ogni ragionevole dubbio la capacità dei vaccini in questione di limitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 («authorized COVID-19 vaccines have been shown to be safe and highly effective in preventing severe disease, hospitalization and death, and there is some evidence that being vaccinated will make it less likely to become infected and pass the virus on to others»);
- alla strumentalizzazione del principio di precauzione che, mediante una costruzione semantica fuorviante e ingannevole, viene arbitrariamente asservito all’obbligo vaccinale («while an obligation exists to ground decisions about vaccination mandates in the best available evidence, a lack of full certainty regarding the ineffectiveness of other measures should not necessarily preclude the use of vaccination mandates, if there is reason to believe they would be effective at averting significant harm»);
- al tentativo di istituzionalizzare il controllo dell’informazione al fine di sopprimere il dissenso e l’autonomia individuale, bollati come comportamenti da governare e non come valori da alimentare in una società democratica e pluralista («There should, however, be strict scientific and prudential limits to appeals for accommodation or “conscientious objection”, especially when such accommodation might be used by individuals to ‘free ride’ the public health good of community protection» e ancora «Finally, it should be acknowledged that those opposed to the use of vaccination mandates may take advantage of social dissent even when the use of a mandate is ethically justified, which may impact social and community cohesion»);
- al tentativo di sostituire con accordi di compensazione economica di natura forfettaria il ricorso alle garanzie giurisdizionali preposte all’accertamento delle responsabilità civili e penali eventualmente derivanti dai danni collegati o conseguenti alla vaccinazione obbligatoria («mandatory vaccination should be implemented with no-fault compensation schemes to address any vaccine-related harm that might occur. This is important because it would be unfair to require people to seek legal remedy from harm resulting from a mandatory intervention»).
Quest’ultimo passaggio in particolare, barattando la salute individuale col denaro, avalla una logica mercificatrice dei diritti e della dignità dell’essere umano che, da sola, basta a smentire la pretesa valenza «etica» del documento dell’OMS.
Evidentemente lo scopo del documento è un altro.
Come conferma la pervicacia con cui l’OMS si ostina ad ignorare uno dei principi basilari dell’epidemiologia, ossia che la vaccinazione durante una fase epidemica produce l’effetto di incrementare le varianti del virus, lo scopo del documento è quello di favorire l’applicazione elastica dell’obbligo vaccinale a future esigenze e/o emergenze politico-sanitarie, coerentemente con la vaghezza e la genericità delle affermazioni in esso contenute («Consequently, … considerations identified above are described generally so that they can be applied at any point in time and in any context»): ciò che potrebbe indurre taluni a ritenere maliziosamente che la volontà dell’OMS si indirizzi di fatto nel senso di favorire, e non di ostacolare, la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Sulla scorta di quanto rilevato, il CIEB non può fare a meno di osservare che l’intero documento dell’OMS avrebbe potuto essere utilmente riassunto nella constatazione riportata a pag. 4 dello stesso, secondo cui «No vaccine is perfect».
Parafrasando la celebre battuta finale di una altrettanto celebre commedia hollywoodiana (6), una siffatta constatazione da una parte avrebbe contribuito a non esacerbare gli animi degli italiani che da più di due anni sopportano le restrizioni imposte in forza della cosiddetta emergenza sanitaria e, dall’altra, avrebbe offerto prova della residua onestà intellettuale di una organizzazione – quale è l’OMS – che beneficia largamente di finanziamenti erogati dagli stessi soggetti coinvolti nella progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione dei cosiddetti vaccini anti-COVID, nonché nel sostegno politico-mediatico fornito alla cosiddetta campagna vaccinale (7).
Così non è stato. Pertanto, il CIEB ritiene necessario sollecitare ancora una volta l’opinione pubblica a:
1) prendere coscienza della strategia pianificata da organizzazioni internazionali quali l’OMS e l’Unione europea, nonché dal Governo in carica, al fine di espropriare i cittadini dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali mediante il ricorso sistematico a stati d’emergenza di natura diversa, secondo il metodo del biopandemismo;
2) valutare i mezzi più idonei per fronteggiare la deriva autoritaria in corso, tenuto anche conto della possibilità, da più parti ventilata, che le elezioni politiche previste per il 2023 vengano procrastinate sine die a causa del conflitto armato in cui il Governo sta trascinando il Paese.
CIEB
13 giugno 2022
NOTE
1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2018, n. C-446, pag. 1 e ss.
2) Cfr. il Parere (n. 7) sul ruolo della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 7 dicembre 2018 nel quadro della gestione dell’emergenza COVID.
3) Cfr. https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2022.1.
4) Cfr. D. W. Eyre et al., Effect of Covid-19 Vaccination on Transmission of Alpha and Delta Variants, in N. Engl. J. Med., 2022, 386, 744- 756 doi: 10.1056/NEJMoa2116597, nonché O.T. Ng., et al., Impact of Delta Variant and Vaccination on SARS-CoV-2 Secondary Attack Rate Among Household Close Contacts, in The Lancet Regional Health – Western Pacific, 2021, 17, 100299, doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100299.
5) Cfr. N. Andrews et al., Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant, in N. Engl. J. Med., 2022, 386, 1532- 1546, doi: 10.1056/NEJMoa2119451, nonché S. Y. Tartof et al., Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study, in Lancet, 2021, 398, 1407-1416.
6) Il riferimento è al film del 1959 Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo) di Billy Wilder, con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon.
7) Cfr. https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/chi-finanzia-lorganizzazione-mondiale-sanita.
Il testo originale del Parere è pubblicato sul sito internet: www.ecsel.org/cieb
Bioetica
Il Regno Unito apre le porte all’aborto fino al termine della gravidanza
Con una votazione che segna una svolta disastrosa nella tutela del nascituro, la Camera dei Lord britannica ha approvato un emendamento che, sotto la maschera di una falsa compassione, potrebbe spianare la strada all’aborto legale fino al termine della gravidanza.
Oltre la Manica, i difensori del diritto alla vita sono sconvolti: mentre la Chiesa universale celebrava San Giuseppe il 19 marzo 2026, la cui missione era proteggere il Bambino Gesù da tutti coloro che ne cercavano la distruzione, primo fra tutti Erode, la Camera dei Lord britannica ha votato 173 a 109 a favore di un emendamento cruciale al Criminal Justice Bill.
Una votazione epocale
Questo emendamento mira a depenalizzare completamente l’aborto per le donne che interrompono la gravidanza oltre l’attuale limite legale di 24 settimane. In pratica, ciò significa che una donna che pratica un aborto da sola all’ottavo o nono mese di gravidanza non rischierebbe più alcun procedimento penale.
Per i gruppi pro-vita, questa decisione è vista come l’introduzione, attraverso una porta secondaria, dell’«aborto fino al nono mese di gravidanza». Eliminando tutte le sanzioni, il legislatore sta inviando un segnale deplorevole: la vita di un bambino vitale non beneficerebbe più di alcuna tutela legale vincolante contro la scelta individuale.
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L’erosione del diritto alla vita
Il dibattito è stato alimentato da casi recenti, come quello di Carla Foster, condannata e poi rilasciata dopo aver utilizzato la pillola abortiva per interrompere la gravidanza tra la 32a e la 34a settimana. Sebbene la sofferenza di alcune donne sia reale, la Chiesa ci insegna che la misericordia non può essere esercitata ignorando la legge naturale e divina, né ignorando la giustizia dovuta ai più vulnerabili.
Sostenendo anche una clausola di «grazia» per le donne già condannate, i Lord non si limitano a riformare la legge; Stanno minando retroattivamente la tutela del nascituro. La baronessa Carr, il più alto magistrato di Inghilterra e Galles, ha espresso serie preoccupazioni, sottolineando che tali modifiche potrebbero interferire con l’indipendenza della magistratura.
Una sfida per le coscienze cattoliche: come può una società affermare di progredire mentre agevola la distruzione di vite umane capaci di sopravvivere al di fuori dell’utero materno? Il governo britannico inizialmente si era opposto a questo emendamento, ma le pressioni delle lobby pro-aborto hanno convinto la Camera alta. Il disegno di legge deve ora tornare alla Camera dei Comuni.
Ancora una volta, il diritto alla vita vacilla sotto il peso di un’ideologia che si rifiuta di vedere l’embrione e il feto come un essere umano creato a immagine di Dio, dimenticando che la vera carità e la genuina compassione iniziano con la difesa di chi non ha voce.
Le conseguenze non sono difficili da prevedere: la vita dei bambini già nati con qualsiasi tipo di anomalia è più che minacciata. La strage inizierà con le anomalie più gravi, per poi estendersi a malformazioni meno serie, persino a quelle benigne ma angoscianti, o a quelle che preannunciano una morte prematura. Quando vedremo una legge sull’eutanasia perinatale? Scommettiamo che da qualche parte è già stata redatta.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Bioetica
Spagna, Medici obiettori di coscienza nel mirino di una «lista nera»
Contesto della decisione
Nel 2010, una legge ha autorizzato l’aborto fino alla 14a settimana di gravidanza e fino alla 22a settimana in caso di malformazioni o rischi per la salute della donna. L’aborto rimane possibile anche dopo la 22a settimana in caso di gravi e incurabili patologie fetali. Dal 2022, la legge punisce l’ostruzione, l’intimidazione o le molestie nei confronti di donne o operatori sanitari nei pressi delle cliniche con una pena detentiva da 3 a 12 mesi o con il divieto di accesso alle strutture sanitarie per un periodo da 6 mesi a 3 anni. Nel 2023, una nuova riforma ha imposto, tra le altre cose, la creazione in ogni comunità autonoma spagnola di un registro dei medici obiettori di coscienza, apparentemente per migliorare l’organizzazione e la continuità dei servizi. Questa riforma ha anche consentito alle minorenni di abortire senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni e ha eliminato il periodo di attesa obbligatorio. Alcune comunità autonome spagnole si sono rifiutate di conformarsi alla creazione di questo registro, in particolare l’Aragona, le Isole Baleari e Madrid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (PP), ha ripetutamente definito il registro una «lista nera» che stigmatizzerebbe gli obiettori di coscienza, aprendo la porta alla discriminazione nelle future assunzioni.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Il ministero della Salute portò il caso in tribunale.
Il 15 gennaio, il Ministero della Salute ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia di Madrid, la quale, lunedì 9 marzo, ha accolto le misure provvisorie richieste dal Ministero della Salute e ha ordinato alla Comunità di avviare «immediatamente» l’iter amministrativo per la creazione e l’approvazione del registro, come previsto dalla legislazione nazionale in materia di aborto. La Corte ha tuttavia precisato che la misura provvisoria non implica l’immediata creazione del registro, bensì l’obbligo di avviare le procedure necessarie per la sua attuazione, in conformità con la normativa vigente. Va notato che in alcune regioni, come La Rioja e Castiglia e León, quasi tutti i medici si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza. Nel 2023, cinque delle nove province di Castiglia e León non avevano registrato alcun aborto da oltre un decennio. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Una madre e i medici sudcoreani condannati dopo che un neonato nato vivo è stato messo nel congelatore per morire
Una donna sudcoreana sulla ventina, identificata con il cognome Kwon, è stata condannata insieme a due medici per l’omicidio del suo neonato. Lo riporta LifeSite.
Come prevedibile, la stampa mainstream sta presentando la vicenda, che era emersa lo scorso anno, come prova della necessità dell’aborto tardivo legale.
«La donna voleva interrompere la gravidanza a 36 settimane, ma i pubblici ministeri hanno affermato che il bambino è nato vivo e poi è stato ucciso», ha riferito la BBC. Naturalmente, «interrompere la gravidanza» avrebbe comportato anche l’uccisione dello stesso bambino, dopo che avrebbe potuto sopravvivere fuori dall’utero.
Il bambino era nato vivo tramite parto cesareo e i medici lo hanno messo in un congelatore. Il bambino è così morto assiderato. La Kwon, che insistette di non sapere «che la procedura sarebbe stata eseguita in quel modo» (come disse la BBC), è stata condannata a tre anni di carcere con sospensione condizionale; il chirurgo che aveva operato e il direttore dell’ospedale sono stati condannati a quattro e sei anni di carcere.
Il caso ha attirato enorme attenzione pubblica in Corea del Sud. Kwon aveva caricato un vlog su YouTube nel 2024 in cui descriveva la sua esperienza di quello che lei chiamava aborto a 36 settimane; il video aveva suscitato indignazione pubblica, accuse di infanticidio e richieste di un’indagine ufficiale. Il ministero della Salute e del Welfare richiese un’indagine di polizia, che ha scoperto che il bambino era nato vivo e successivamente ucciso.
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Quando si è scoperto che il bambino era nato vivo, la polizia ha cambiato l’indagine da «aborto non regolamentato» a omicidio – il che, come il caso evidenzia in modo agghiacciante, è una distinzione senza alcuna differenza. Tuttavia, la stampa mainstream sottolinea che queste condanne segnano «la prima volta che vengono mosse accuse di omicidio contro donne che chiedevano un’interruzione di gravidanza in fase avanzata e contro i medici coinvolti nella procedura».
L’indagine della polizia ha rivelato che l’ospedale aveva falsificato i propri registri, registrando la morte del bambino, morto nel congelatore, come un feto morto. L’ospedale gestiva un’attività di aborto e, secondo i pubblici ministeri, «avrebbe ricevuto un totale di 1,4 miliardi di won (816.260 dollari) per praticare aborti su oltre 500 pazienti», la maggior parte delle quali, come Kwon, era stata presentata all’ospedale da intermediari.
Al processo, sia il direttore dell’ospedale che il chirurgo curante hanno confessato di aver ucciso il bambino della Kwon, ed entrambi sono stati immediatamente arrestati. La Kwon ha affermato di non aver saputo di essere incinta fino al settimo mese e di aver cercato di abortire perché aveva bevuto alcolici, fumato e non aveva un reddito stabile.
Ma il giudice ha stabilito che la Kwon era stata informata dal personale medico che il suo bambino era sano e aveva sentito il battito cardiaco tramite un’ecografia; è stato anche confermato che la Kwon era consapevole che il suo bambino sarebbe nato vivo tramite taglio cesareo. Il giudice, tuttavia, le ha inflitto una pena più mite a causa della mancanza di supporto per Kwon nella «fase avanzata della gravidanza» e della confusione che circonda il regime abortivo della Corea del Sud.
La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha annullato il divieto di aborto nel Paese nel 2019 e ha raccomandato ai legislatori di approvare emendamenti che consentano l’aborto fino a 22 settimane (la prima settimana di vita di un bambino fuori dall’utero è di 21 settimane). Il Parlamento ha avuto tempo fino alla fine del 2020 per modificare le leggi sull’aborto. Il governo dio Seul ha proposto un disegno di legge che legalizza l’aborto su richiesta fino a 14 settimane, con il feticidio consentito fino a 24 settimane in caso di stupro o specifiche condizioni di salute.
«Tuttavia, quel disegno di legge è rimasto bloccato in Parlamento, a causa dell’opposizione dei legislatori conservatori per motivi religiosi», ha riferito la BBC. «Quando la rimozione del divieto è entrata in vigore nel 2021, il Paese non aveva alcuna legislazione in vigore per regolamentare l’aborto». Pertanto, l’aborto è ora praticato in un vuoto giuridico.
L’aborto è depenalizzato e non regolamentato: il Paese estremo orientale, dove spopolano sette protestanti di ogni genere, è ora un Far West del feticidio.
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