Bioetica
In Inghilterra è possibile abortire fino al nono mese di gravidanza. E in Italia?
Pubblichiamo l’intervento del collaboratore di Renovatio 21 Alfredo de Matteo alla Conferenza della giornata mondiale contro l’aborto organizzata da alcune organizzazioni lo scorso 8 settembre.
Buonasera, grazie per l’invito e grazie a tutti voi che siete giunti numerosi a questa IV giornata mondiale contro l’aborto.
Come voi già saprete il parlamento britannico ha approvato la depenalizzazione dell’aborto per le donne in Inghilterra e Galles. Il cambiamento riguarda la fine delle sanzioni penali nei confronti di chi interrompe autonomamente la gravidanza, anche oltre il limite di 24 settimane previsto dalla legge, grazie a un emendamento votato il 17 giugno 2025.
Tale cambiamento normativo è arrivato dopo diversi casi di donne arrestate o indagate per aborto che si erano trovate in situazioni di difficoltà, come nel caso di una donna inglese che è stata accusata e poi assolta per aver abortito oltre il tempo previsto dalla legge durante il lockdown sanitario.
Ora, al di là del fatto evidente di come il sistema sfrutti i casi particolari o pietosi per introdurre l’aborto o per allargarne le maglie (modus operandi classico anche in Italia) è altrettanto ovvio come la depenalizzazione dell’aborto clandestino sia il naturale approdo di una sistema normativo che considera l’aborto alla stregua di un diritto.
Del resto, i limiti temporali e procedurali imposti dai diversi paesi che hanno legalizzato tale abominevole pratica costituiscono dei «paletti» messi lì giusto per disumanizzare il feto, il quale prima di un determinato limite temporale non è di fatto considerato un essere umano dalla legge (anzi, una persona, come vedremo meglio in seguito), mentre subito dopo sì, anzi nì, dato che i suoi diritti sono comunque subordinati a quelli della donna che lo porta in grembo far credere che l’aborto non sia considerato dal legislatore come un diritto della donna bensì come una opzione in caso di gravidanze «difficili», quindi solo come extrema ratio.
È pertanto naturale, logico, inevitabile che questi pseudo paletti vengano prima o poi superati: quale differenza sostanziale ci può essere tra una donna che abortisce alla 22a o alla 25ª settimana di gestazione? E soprattutto: è possibile considerare un reato perseguibile l’atto che la donna avrebbe potuto compiere, legalmente e a spese dello stato, solo qualche giorno o settimana prima del termine stabilito dalla legge?
Non a caso infatti in Inghilterra continueranno ad essere perseguiti penalmente solamente i medici che effettueranno gli aborti al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, oppure i partner che non hanno rispettato l’autodeterminazione della madre del bambino, proprio per rimarcare il fatto che l’unico soggetto da tutelare (si fa per dire) è sempre e comunque la donna, mai il bambino che deve nascere.
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Ma com’è la situazione nel nostro Paese? Fino a che età gestazionale è possibile abortire in Italia?
In Italia il reato di aborto è stato depenalizzato quasi dieci anni fa. Ebbene sì, con il decreto legislativo n 8 del 15 gennaio 2016 una serie di reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda sono stati considerati meri illeciti amministrativi. Tra queste violazioni rientra anche l’aborto clandestino, previsto ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della legge n. 194 del 1978, che prevedeva una multa fino a 51 euro.
Con l’entrata in vigore di tale decreto le donne che abortiscono clandestinamente entro novanta giorni dalla gestazione sono condannate al pagamento di una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Lo stesso decreto prevede la cancellazione del reato penale per la donna che abortisce oltre novanta giorni dalla gestazione che era punito con la reclusione fino a sei mesi. La cosa curiosa è che tale provvedimento invece di far felici le femministe le ha rese furiose a causa del considerevole aumento delle multe.
In ogni caso, è un dato di fatto che in Italia si può abortire fino al nono mese di gravidanza senza subire alcun procedimento penale. E da quasi dieci anni …
Ad ogni modo, fino a quando è possibile abortire legalmente in Italia? Quali sono le indicazioni contenute nella sciagurata legge 194, che da quasi cinquant’anni sta decimando la popolazione italiana?
Qualcuno potrebbe chiedersi che senso abbia analizzare una norma che ha quasi mezzo secolo e che tutti noi conosciamo.
Dobbiamo renderci conto che questa legge infame non è solo ingiusta e omicida ma è profondamente satanica: essa sembra essere stata pensata e scritta direttamente dal demonio, o meglio da chi aveva un filo diretto con l’inquilino del piano di sotto. Perché dico questo? Perché la 194 è un capolavoro di ipocrisia, un castello di menzogne talmente ben costruito che ha tratto in inganno molte persone ma che soprattutto ha consentito ai falsi prolife di condurre la battaglia per la difesa della vita innocente verso un binario morto. (Poi vedremo come)
Innanzitutto, c’è da dire che la 194 non è apparsa così all’improvviso, dal nulla, ma è stata preceduta da alcuni eventi di natura giuridica e sociale che le hanno preparato il terreno: il più importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 27 del 1975 che ha giocato un ruolo decisivo nella futura regolamentazione dell’aborto in Italia: in sostanza la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54 del codice penale, nella parte in cui puniva l’aborto anche quando la gravidanza comportava un grave danno alla salute della donna e in più operò una fittizia distinzione tra essere umano e persona dotata di coscienza. Sarebbe interessante analizzarla nel dettaglio ma purtroppo non ne abbiamo il tempo.
Passiamo quindi subito a vedere in che modo e con quali astuzie ed escamotage gli estensori della 194 abbiano utilizzato i cambiamenti in atto per scardinare completamente l’ordine naturale e, soprattutto, canalizzare il dissenso.
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La 194 si compone di più articoli. Nella parte introduttiva essa tende a mostrare un’anima positiva e garantista che però è destinata a rimanere lettera morta. Infatti il corpo normativo centrale, il nucleo omicida, risulta in netto contrasto con quanto si afferma solennemente nel preambolo e nell’articolo 1. Questo per due motivi principali: primo, perché all’epoca la questione aborto era molto dibattuta e le tensioni sociali molto forti; era pertanto opportuno dare l’immagine di una legge “equilibrata” che mirasse essenzialmente ad operare una sorta di bilanciamento tra i diritti del nascituro e quelli della madre e che non consentisse, almeno all’apparenza, l’aborto a semplice richiesta; secondo, perché tale formulazione è servita per canalizzare il dissenso, portandolo ad un’accettazione sostanziale della legge.
Quante volte abbiamo sentito autorevoli esponenti del mondo prolife e purtroppo anche alti prelati giudicare la legge 194 in maniera benevola o quantomeno non del tutto negativamente: è una buona legge da applicare meglio; una norma che va applicata integralmente anche nella sua parte preventiva; la legge 194 non contempla il diritto di aborto; è possibile abortire solo per seri motivi, etc.
Una legge pensata per uccidere i bambini con l’aborto viene descritta come una norma che anzitutto tutela (socialmente) la maternità, quando evidentemente sta lì per fare esattamente il contrario, ossia per svilirla e attaccarla.
Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Avete capito bene, la 194 non solo riconoscerebbe il valore sociale della maternità ma tutelerebbe anche la vita umana dal suo inizio. Quale inizio? Dal concepimento o dalla nascita? Eppoi, cosa c’entra con le finalità di una legge pensata per eliminare l’innocente? E’ un po’ come se un’ipotetica norma che introducesse la pena di morte avesse come obiettivo quello di tutelare la vita fino al suo termine naturale…
Anche la sibillina affermazione secondo cui, secondo il dettato della 194, l’aborto non sarebbe mezzo per il controllo delle nascite è una colossale presa in giro, dal momento che, come vedremo ora, la 194 permette l’aborto a semplice richiesta, e quindi tale pratica può essere utilizzata dalla donna anche ai fini della limitazione delle nascite, o addirittura proprio per quello. Infatti, le statistiche ci dicono che la donna tipo che accede all’aborto ha già dei figli.
Ma veniamo al nucleo omicida: negli articoli 4 e 6 il legislatore elenca le condizioni necessarie affinché la donna possa accedere all’aborto. Dall’analisi del testo si evince chiaramente come i presunti paletti siano del tutto evanescenti e privi di effettiva efficacia. Infatti, la gamma di motivazioni adducibili è talmente ampia da tendere all’infinito.
Articolo 4
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Dunque la donna può abortire per qualunque motivo entro i novanta giorni. Ma anche oltre tale termine accedere alla pratica abortiva è piuttosto semplice perché l’accento non è mai posto sul bambino che deve nascere ma sempre e comunque sulla salute della donna
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Articolo 6
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La fattispecie indicata dal legislatore al punto b si riferisce ad un pericolo per la salute psico-fisica della donna determinata da malattie che pur non costituendo un pericolo per la sua vita, possono essere scarsamente tollerabili a causa della gravidanza (per esempio asma bronchiale cronica o diabete), oppure dalla documentata presenza di anomalie o malformazioni fetali.
Quindi in realtà dopo i 90 giorni di gestazione la donna può abortire anche in presenza di lievi malformazioni che possono essere riscontrate nel nascituro (attraverso diagnosi solo presunte, visto che non di rado esse risultano poi errate), come ad esempio la sindrome del labbro leporino che può essere facilmente corretta chirurgicamente. Proprio perché il fatto che tali «difetti» debbano essere rilevanti non è riferito al bambino ma alla madre. Cioè devono essere rilevanti per lei, per la sua salute mentale. A riprova del fatto che per la legge 194 il soggetto da tutelare è solamente colei che è già persona e non colui che ancora lo deve diventare (come suggerito dalla corte costituzionale)
Ma c’è un limite preciso oltre il quale non è possibile abortire? In realtà, no.
Articolo 7
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
La possibilità di vita autonoma del feto, non rappresenta un criterio oggettivo, dipendendo tra l’altro dallo stato di avanzamento delle tecniche rianimatorie, mutevole nel tempo. Anni fa la regione Lombardia fissò tale limite a 22,3 settimane. È abbastanza ovvio quindi come le maglie interpretative siano piuttosto larghe e la decisione di procedere con l’aborto, in definitiva, affidata alla discrezionalità del medico-boia.
Per quanto riguarda poi l’ipocrita dovere di salvaguardare la vita del bambino che si sta uccidendo con l’aborto sono significative le conclusioni a cui arriva il primario di un ospedale milanese:
«È chiaro che come medici dobbiamo salvare la vita, indipendentemente dall’età gestazionale o dall’handicap che si profila, ed è altrettanto chiaro che l’intervento abortivo è traumatico per il feto: il punto è che quando succede, non lo si dichiara: conoscendo il desiderio della mamma, la maggior parte dei medici non fa nulla, anche se la legge dice che si deve rianimare sempre».
A proposito della nauseante ipocrisia della 194, di cui parlavamo prima.
Passiamo ora agli articoli della legge (2 e 5) che imporrebbero alle strutture pubbliche e in particolare ai consultori il dovere di aiutare le donne in difficoltà e di cercare di indurle a non abortire.
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Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
In realtà il compito affidato ai consultori pubblici è nella pratica difficilmente attuabile. Non desta sorpresa che gli articoli di legge dedicati alla prevenzione dell’aborto abbiano avuto poca o nulla efficacia, non già perché ne è stata disattesa l’applicazione, come afferma parte del mondo prolife, bensì in quanto strutturalmente deboli, perché inseriti all’interno di un sistema normativa complessivamente ostile alla vita e che da carta bianca alla donna.
Tra l’altro, come possono i consultori aiutare la donna a superare le cause che potrebbero indurre la donna ad abortire se la legge non prevede alcun controllo dei motivi addotti dalla donna e di conseguenza il personale medico non ha alcun potere-dovere né di accertarne l’effettiva esistenza né di conoscerli?
Passiamo ora a trattare, molto velocemente, il tema dell’obiezione di coscienza, normato dalla legge 194.
Si è parlato tanto ultimamente di questo tema in relazione al caso della Sicilia dove la giunta regionale ha indetto un bando per soli medici non obiettori, visto che la percentuale di medici obiettori in Sicilia è molto alta.
Come saprete il governo della Meloni ha impugnato il provvedimento perché sarebbe incostituzionale. Ora, non sono un giurista quindi non voglio entrare nel merito della questione. Tuttavia, sembra evidente, a mio giudizio, come il provvedimento della giunta siciliana sia del tutto coerente con l’impianto normativo della legge 194 che tra le altre cose non tutela affatto l’obiezione di coscienza ma la limita a determinate condizioni
Articolo 9
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
Dalla lettura dell’articolo 9 si evince chiaramente come il medico non possa far valere pienamente il suo diritto ad opporsi alla pratica abortiva. E l’obiezione di coscienza o è totale oppure non è, in quanto il divieto di uccidere deliberatamente un essere umano e di partecipare anche solo indirettamente all’atto abortivo è assoluto, non negoziabile, in quanto si fonda sulla legge naturale. Non è una semplice opzione insomma.
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Bisogna anche tenere conto del fatto che il diritto all’obiezione di coscienza si scontra con quello all’autodeterminazione, sancito dalla 194; dunque uno tende ad escludere l’altro. E se le regioni hanno percentuali di obiezione molto alti che possono anche solo potenzialmente limitare il diritto all’aborto, esse possono ricorrere, a mio giudizio del tutto coerentemente col dettato della legge 194, anche a concorsi istituiti ad hoc per soli medici non obiettori. Già perché è la stessa legge 194 che impone alle regioni il dovere di assicurare in ogni caso l’erogazione del «servizio».
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
Molti di voi sanno che sono stato molto critico con la proposta di legge Un cuore che batte, in quanto con essa, checché se ne dica, si prefigura di fatto una collaborazione illecita con una norma ingiusta.
Ora, senza entrare di nuovo nel merito, voglio condividere con voi un commento che è stato postato sotto uno dei miei articoli di critica al Cuore che batte. Un lettore ha scritto: «io con quella legge non voglio avere niente a che fare»
Semplice, lapidario, ineccepibile. Ed è questo lo spirito che deve animare tutti noi.
Grazie a tutti dell’attenzione.
Alfredo De Matteo
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Bioetica
Bioetica della vita: forme, origine, senso
La vita come movimento che viene da dentro
Nella tradizione filosofica classica la vita è definita come un movimento spontaneo che tende a un fine. Il suo carattere centrale è l’automovimento: il vivente non riceve l’impulso dall’esterno, come il sasso che rotola lungo un pendio, ma si muove da sé, e in sé trova tanto il principio quanto il termine del proprio agire. Il soggetto dotato di vita si presenta perciò come un’individualità, con un proprio centro e un confine essenziale tra interno ed esterno. Quel confine, tuttavia, non è un muro. Il vivente appare come un «sistema aperto», un equilibrio complesso di flussi capace di scambio continuo con l’ambiente. La sua fenomenologia presenta tratti di continuità con l’ordine fisico-chimico, ma anche un salto qualitativo, e su questo punto si è giocato il dibattito classico tra i «meccanicisti», che tentano di ricondurre le proprietà della vita a semplici scambi chimici e fisici, e i «vitalisti», che invece rivendicano la positiva irriducibilità dei fenomeni vitali. Ne discende una conseguenza decisiva: la vita non è un oggetto tra gli altri su cui indagare, ma la base di ogni attività e l’orizzonte in cui collochiamo ogni problema, e per questo è portatrice di senso. La sua forma più alta è quella che si dà nella coscienza dell’uomo, dove vita e coscienza non si contrappongono come oggetto e soggetto: la coscienza è anzi il livello più perfetto del vivere.Sostieni Renovatio 21
Dal cosmo vivente al meccanicismo moderno
Gli antichi avevano della vita una visione che investiva l’intero universo. Nel Timeo Platone (428/427-348/347 a.C.) presenta il cosmo come un animale vivente e intelligente, generato dalla provvidenza divina perché l’opera del demiurgo risultasse la più bella possibile. La materia non era dunque interpretata soltanto come res extensa, ma come res vitalis. La modernità ha invertito questa prospettiva. Con il dualismo di Cartesio (1596-1650) tra res extensa e res cogitans il fenomeno vita non trova più collocazione: non si riduce a estensione né a pensiero, e il problema è stato quindi ridotto a elemento meccanico, spiegabile con cause efficienti e non finali. Insieme a esso è stato cancellato il concetto di natura come principio interno di movimento e di vita. Il risultato è una situazione paradossale per la biologia, scienza marginale da un lato, perché la biosfera rappresenta una parte minima dell’universo, e centrale dall’altro, perché riguarda ciò che più conta, la vita, compresa quella umana.Il finalismo
La scienza moderna si è costruita contro l’aristotelismo e la teleologia. Questo le ha permesso di studiare matematicamente la vasta zona della res extensa, ma ha lasciato fuori la finalità, relegata al solo ambito dello spirito e della coscienza. Il finalismo sostiene invece che il fine non sia un concetto proiettato dall’uomo sulle cose, né uno strumento valido solo nella sfera della coscienza: esistono finalità in tutto il mondo della vita. Nelle cose inanimate lo scopo è esterno, risiede nella mente di chi le ha progettate (il coltello è fatto per tagliare, ma quella teleologia proviene dall’artefice e non è immanente allo strumento), mentre negli «oggetti animati» lo scopo è immanente. Il modello è lo sviluppo di un organismo, che procede dal meno al più perfetto. Va sottolineato che la finalità appare o scompare a seconda del metodo adottato. L’approccio filosofico-ontologico la riconosce; quello scientifico-matematizzato, completamente disontologizzato, la esclude perché considera solo la causa efficiente e non il nesso intrinseco tra potenza e atto. Può essere un metodo utile sul suo piano, quello delle spiegazioni puramente scientifiche, ma non esaurisce la realtà.Creazione e divenire
Sul piano dell’origine, secondo monsignor Sgreccia creazione e divenire non sono in antitesi. La teologia cristiana afferma creatio non est mutatio: c’è un’invalicabile differenza tra la creazione, totale e assoluta posizione di ogni cosa nell’essere (creatio ex nihilo), e il mutamento o trasformazione (mutatio), che presuppone l’esistenza di ciò che è soggetto al divenire. La causalità divina opera diversamente nei due ambiti: nella creazione Dio è causa prima e unica di tutto l’essere; nel divenire opera ancora come causa prima, trasformante e dirigente, ma non unica, perché entrano in campo le cause seconde finite, anch’esse dotate di capacità di azione e di causalità. La filosofia della natura è l’ambito della mutatio di ogni ordine, tipo e grado: durante l’evoluzione, rispetto a quanto è stato creato, non si verifica più alcuna forma di creatio ex nihilo, ma processi di trasformazione accidentali e sostanziali.Aiuta Renovatio 21
Le teorie dell’evoluzione e il riduzionismo
Al concetto di evoluzione si possono assegnare due significati. Per alcuni l’evoluzionismo è la dottrina che si propone di spiegare scientificamente tutti i fenomeni dello spirito e della materia riportandoli a leggi fisiche e biologiche: in quest’ottica la variazione all’origine dell’evoluzione è casuale e perciò imprevedibile, e l’evoluzione si riduce a un semplice svolgimento di trasformazioni sostanziali, senza un punto d’arrivo. Per altri, invece, evoluzione significa non semplice mutamento, ma «mutamento orientato», ossia «mutamento verso» secondo l’espressione di Tommaso d’Aquino (1225-1274): il processo generativo prevede, attraverso trasformazioni sostanziali, la perfezione ascendente delle forme. Alla prima lettura è legato il riduzionismo, secondo cui un sistema complesso non è nient’altro che la somma delle sue parti e se ne può dare ragione «riducendone» la considerazione a quella dei singoli costituenti. Occorre ammettere che questo approccio ha permesso alla scienza di identificare meglio le parti fondamentali di una realtà come il corpo umano e le leggi che ne governano il funzionamento. Tuttavia la prospettiva riduzionistica va abbandonata quando pretende di cogliere il fenomeno nel suo insieme: è impossibile comprendere la funzione di un gene senza collocarla nel contesto della cellula, le cui dinamiche vanno a loro volta studiate nel ruolo che gruppi di cellule hanno in un organo, il quale va infine considerato nell’intero organismo. Esistono anche forme di riduzionismo non antropocentrico. La più classica è il darwinismo radicale, un naturalismo che afferma una continuità evolutiva tra l’uomo e il resto del mondo naturale: il filosofo James Rachels (1941-2003), nel suo Creati dagli animali. Implicazioni morali del darwinismo, sostiene che dopo Darwin l’uomo non possa più ritenere di occupare un posto speciale nella creazione, essendo un prodotto delle stesse forze evolutive che hanno modellato il resto del regno animale. Sulla stessa linea si colloca l’ecologismo radicale (la cosiddetta Deep Ecology), che afferma una sostanziale continuità e dunque uguaglianza tra le forme di vita umane e non umane: la natura avrebbe valore in sé e l’essere umano non avrebbe un ruolo centrale, essendo semplicemente biologia, homo natura, alla stregua degli altri viventi.Il paradigma della complessità
L’alternativa a queste semplificazioni passa per la nozione di complessità, oggi al centro della riflessione in ambito biologico e trasformata in un vero paradigma, cioè in un modello di visione della realtà e di ragionamento. Il complesso è caratterizzato da ordine, coerenza, unità, struttura e organizzazione. Il filosofo Edgar Morin (1921-) ha espresso la complessità in tre principi. Secondo il principio dialogico la dualità è presente all’interno dell’unità: un esempio è il DNA in rapporto agli aminoacidi, dove si dà una memoria ereditaria stabile e contemporaneamente l’azione di una proteina che si degrada e si ricostituisce. Il principio di ricorsività riconosce che tra causa ed effetto non vi è solo un rapporto lineare, perché i prodotti e gli effetti divergono spesso causa e produttori di ciò che li produce: così la membrana cellulare è insieme prodotto del metabolismo della cellula e parte integrante dei suoi stessi componenti. In base al principio ologrammatico, infine, il tutto è presente nella parte, tanto che l’uno non si può concepire senza l’altro: ogni cellula contiene la totalità dell’informazione genetica dell’intero organismo.Quale bioetica per quale vita
Se la vita è automovimento, individualità aperta e orientata a un fine, e se per comprenderla occorre uno sguardo che tenga insieme le parti e il tutto, ne consegue che la bioetica non può trattare il vivente come materiale neutro da gestire. Deve partire dal suo senso, come fa la bioetica personalista ontologicamente fondata di cui scrive il cardinale Sgreccia. Ridurre l’uomo a somma di meccanismi, o a una specie indistinta tra le altre, non è un semplice errore teorico: è il presupposto da cui discendono molte delle derive che la bioetica dovrebbe invece contrastare.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Ciclisti mascherati attaccano la marcia antiabortista svizzera
Oltre 2.200 attivisti pro-vita si sono riuniti sabato per la Marcia per la Vita in Svizzera, affrontando l’ostilità delle autorità locali e di circa 200 ciclisti mascherati che hanno cercato di interrompere e intimidire l’evento.
Secondo il canale televisivo cattolico statunitense EWTN News, circa 2.200 attivisti pro-vita, scortati da un presidio di polizia per motivi di sicurezza, si sono radunati con lo slogan «Insieme per la vita», chiedendo la tutela legale dei nascituri privi di voce e invitando i padri ad assumersi le proprie responsabilità verso i figli e le madri.
Deplorando i 200.000 aborti di bambini non nati dal 2002, la presidente della Marcia per la Vita svizzera, Beatrice Gall, ha detto che la marcia vuole contrastare il fatto che «non vi è alcun dibattito pubblico né un esame obiettivo dei fatti; al contrario, le persone rimangono in silenzio sugli alti tassi di aborto, sulla sofferenza che questo causa a molte persone e sulle relative conseguenze».
«Difendere la vita umana non è un atteggiamento retrogrado, ma lungimirante!», ha aggiunto, interpretando la «nuova ondata di interesse e il forte impegno» dei giovani come un segnale di speranza per il futuro.
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Sabotatori di estrema sinistra hanno tentato di ostacolare la manifestazione con petardi, rovesciando cassonetti e bloccando il percorso in più punti. «La polizia ha ripetutamente chiesto loro di andarsene prima di ricorrere ai cannoni ad acqua», riferisce SWI. «Tuttavia, i contro-manifestanti sono ricomparsi in diversi punti lungo il percorso».
Per anni le autorità di Zurigo hanno tenuto la manifestazione fuori dal centro, confinando l’evento nel quartiere residenziale e commerciale periferico di Oerlikon. Le autorità sostengono che sia necessario per ridurre i disordini, ma i sostenitori del movimento pro-vita ritengono che si tratti di un doppio standard che di fatto lascia agli agitatori violenti il potere di decidere chi può stare nella piazza pubblica. Gli antiabortisti hanno osservato che la capacità delle autorità di gestire i contro-manifestanti indebolisce la giustificazione di tenere la marcia fuori dal centro città.
«L’aborto è una questione seria e merita di essere affrontata a viso aperto, con amore», ha detto alla folla Jonas Streule, direttore regionale di ProLife Europe per la Svizzera. «Raramente concludiamo una conversazione senza aver indotto qualcuno a riflettere su un’opinione che aveva semplicemente adottato dalla cultura dominante».
Non è il primo anno in cui gli attivisti pro-vita svizzeri devono temere violenze da parte dei sostenitori dell’aborto solo per aver espresso la propria posizione, scrive LifeSite. La Marcia per la Vita del 2020 fu annullata dopo che la polizia avvertì che fino a 1.000 contro-manifestanti avevano in programma di bloccarla.
All’inizio di quell’anno un’organizzazione partner aveva trovato una carcassa di animale e dei vermi nella cassetta della posta, e l’anno precedente i contro-manifestanti erano arrivati a dare fuoco a dei barili.
Qualche tensione tra i partecipanti alla manifestazione antiabortista e contestatori goscisti si era avuta anche alla Marcia per la Vita di Londra.
London (Sept. 5) — Leftist protesters tried to violently crash the March for Life event. pic.twitter.com/EJbuyzRTMD
— Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 6, 2026
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Immagine screenshot da YouTube
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L’aborto correlato a una «grave morbilità materna»: studio
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