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Bioetica

In Inghilterra è possibile abortire fino al nono mese di gravidanza. E in Italia?

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Pubblichiamo l’intervento del collaboratore di Renovatio 21 Alfredo de Matteo alla Conferenza della giornata mondiale contro l’aborto organizzata da alcune organizzazioni lo scorso 8 settembre.

 

Buonasera, grazie per l’invito e grazie a tutti voi che siete giunti numerosi a questa IV giornata mondiale contro l’aborto.

 

Come voi già saprete il parlamento britannico ha approvato la depenalizzazione dell’aborto per le donne in Inghilterra e Galles. Il cambiamento riguarda la fine delle sanzioni penali nei confronti di chi interrompe autonomamente la gravidanza, anche oltre il limite di 24 settimane previsto dalla legge, grazie a un emendamento votato il 17 giugno 2025.

 

Tale cambiamento normativo è arrivato dopo diversi casi di donne arrestate o indagate per aborto che si erano trovate in situazioni di difficoltà, come nel caso di una donna inglese che è stata accusata e poi assolta per aver abortito oltre il tempo previsto dalla legge durante il lockdown sanitario.

 

Ora, al di là del fatto evidente di come il sistema sfrutti i casi particolari o pietosi per introdurre l’aborto o per allargarne le maglie (modus operandi classico anche in Italia) è altrettanto ovvio come la depenalizzazione dell’aborto clandestino sia il naturale approdo di una sistema normativo che considera l’aborto alla stregua di un diritto.

 

Del resto, i limiti temporali e procedurali imposti dai diversi paesi che hanno legalizzato tale abominevole pratica costituiscono dei «paletti» messi lì giusto per disumanizzare il feto, il quale prima di un determinato limite temporale non è di fatto considerato un essere umano dalla legge (anzi, una persona, come vedremo meglio in seguito), mentre subito dopo sì, anzi , dato che i suoi diritti sono comunque subordinati a quelli della donna che lo porta in grembo far credere che l’aborto non sia considerato dal legislatore come un diritto della donna bensì come una opzione in caso di gravidanze «difficili», quindi solo come extrema ratio.

 

È pertanto naturale, logico, inevitabile che questi pseudo paletti vengano prima o poi superati: quale differenza sostanziale ci può essere tra una donna che abortisce alla 22a o alla 25ª settimana di gestazione? E soprattutto: è possibile considerare un reato perseguibile l’atto che la donna avrebbe potuto compiere, legalmente e a spese dello stato, solo qualche giorno o settimana prima del termine stabilito dalla legge?

 

Non a caso infatti in Inghilterra continueranno ad essere perseguiti penalmente solamente i medici che effettueranno gli aborti al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, oppure i partner che non hanno rispettato l’autodeterminazione della madre del bambino, proprio per rimarcare il fatto che l’unico soggetto da tutelare (si fa per dire) è sempre e comunque la donna, mai il bambino che deve nascere.

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Ma com’è la situazione nel nostro Paese? Fino a che età gestazionale è possibile abortire in Italia?

 

In Italia il reato di aborto è stato depenalizzato quasi dieci anni fa. Ebbene sì, con il decreto legislativo n 8 del 15 gennaio 2016 una serie di reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda sono stati considerati meri illeciti amministrativi. Tra queste violazioni rientra anche l’aborto clandestino, previsto ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della legge n. 194 del 1978, che prevedeva una multa fino a 51 euro.

 

Con l’entrata in vigore di tale decreto le donne che abortiscono clandestinamente entro novanta giorni dalla gestazione sono condannate al pagamento di una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Lo stesso decreto prevede la cancellazione del reato penale per la donna che abortisce oltre novanta giorni dalla gestazione che era punito con la reclusione fino a sei mesi. La cosa curiosa è che tale provvedimento invece di far felici le femministe le ha rese furiose a causa del considerevole aumento delle multe.

 

In ogni caso, è un dato di fatto che in Italia si può abortire fino al nono mese di gravidanza senza subire alcun procedimento penale. E da quasi dieci anni …

 

Ad ogni modo, fino a quando è possibile abortire legalmente in Italia? Quali sono le indicazioni contenute nella sciagurata legge 194, che da quasi cinquant’anni sta decimando la popolazione italiana?

 

Qualcuno potrebbe chiedersi che senso abbia analizzare una norma che ha quasi mezzo secolo e che tutti noi conosciamo.

 

Dobbiamo renderci conto che questa legge infame non è solo ingiusta e omicida ma è profondamente satanica: essa sembra essere stata pensata e scritta direttamente dal demonio, o meglio da chi aveva un filo diretto con l’inquilino del piano di sotto. Perché dico questo? Perché la 194 è un capolavoro di ipocrisia, un castello di menzogne talmente ben costruito che ha tratto in inganno molte persone ma che soprattutto ha consentito ai falsi prolife di condurre la battaglia per la difesa della vita innocente verso un binario morto. (Poi vedremo come)

 

Innanzitutto, c’è da dire che la 194 non è apparsa così all’improvviso, dal nulla, ma è stata preceduta da alcuni eventi di natura giuridica e sociale che le hanno preparato il terreno: il più importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 27 del 1975 che ha giocato un ruolo decisivo nella futura regolamentazione dell’aborto in Italia: in sostanza la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54 del codice penale, nella parte in cui puniva l’aborto anche quando la gravidanza comportava un grave danno alla salute della donna e in più operò una fittizia distinzione tra essere umano e persona dotata di coscienza. Sarebbe interessante analizzarla nel dettaglio ma purtroppo non ne abbiamo il tempo.

 

Passiamo quindi subito a vedere in che modo e con quali astuzie ed escamotage gli estensori della 194 abbiano utilizzato i cambiamenti in atto per scardinare completamente l’ordine naturale e, soprattutto, canalizzare il dissenso.

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La 194 si compone di più articoli. Nella parte introduttiva essa tende a mostrare un’anima positiva e garantista che però è destinata a rimanere lettera morta. Infatti il corpo normativo centrale, il nucleo omicida, risulta in netto contrasto con quanto si afferma solennemente nel preambolo e nell’articolo 1. Questo per due motivi principali: primo, perché all’epoca la questione aborto era molto dibattuta e le tensioni sociali molto forti; era pertanto opportuno dare l’immagine di una legge “equilibrata” che mirasse essenzialmente ad operare una sorta di bilanciamento tra i diritti del nascituro e quelli della madre e che non consentisse, almeno all’apparenza, l’aborto a semplice richiesta; secondo, perché tale formulazione è servita per canalizzare il dissenso, portandolo ad un’accettazione sostanziale della legge.

 

Quante volte abbiamo sentito autorevoli esponenti del mondo prolife e purtroppo anche alti prelati giudicare la legge 194 in maniera benevola o quantomeno non del tutto negativamente: è una buona legge da applicare meglio; una norma che va applicata integralmente anche nella sua parte preventiva; la legge 194 non contempla il diritto di aborto; è possibile abortire solo per seri motivi, etc.

 

Una legge pensata per uccidere i bambini con l’aborto viene descritta come una norma che anzitutto tutela (socialmente) la maternità, quando evidentemente sta lì per fare esattamente il contrario, ossia per svilirla e attaccarla.

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

 

Avete capito bene, la 194 non solo riconoscerebbe il valore sociale della maternità ma tutelerebbe anche la vita umana dal suo inizio. Quale inizio? Dal concepimento o dalla nascita? Eppoi, cosa c’entra con le finalità di una legge pensata per eliminare l’innocente? E’ un po’ come se un’ipotetica norma che introducesse la pena di morte avesse come obiettivo quello di tutelare la vita fino al suo termine naturale…

 

Anche la sibillina affermazione secondo cui, secondo il dettato della 194, l’aborto non sarebbe mezzo per il controllo delle nascite è una colossale presa in giro, dal momento che, come vedremo ora, la 194 permette l’aborto a semplice richiesta, e quindi tale pratica può essere utilizzata dalla donna anche ai fini della limitazione delle nascite, o addirittura proprio per quello. Infatti, le statistiche ci dicono che la donna tipo che accede all’aborto ha già dei figli.

 

Ma veniamo al nucleo omicida: negli articoli 4 e 6 il legislatore elenca le condizioni necessarie affinché la donna possa accedere all’aborto. Dall’analisi del testo si evince chiaramente come i presunti paletti siano del tutto evanescenti e privi di effettiva efficacia. Infatti, la gamma di motivazioni adducibili è talmente ampia da tendere all’infinito.

 

Articolo 4

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

 

Dunque la donna può abortire per qualunque motivo entro i novanta giorni. Ma anche oltre tale termine accedere alla pratica abortiva è piuttosto semplice perché l’accento non è mai posto sul bambino che deve nascere ma sempre e comunque sulla salute della donna

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Articolo 6

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 

La fattispecie indicata dal legislatore al punto b si riferisce ad un pericolo per la salute psico-fisica della donna determinata da malattie che pur non costituendo un pericolo per la sua vita, possono essere scarsamente tollerabili a causa della gravidanza (per esempio asma bronchiale cronica o diabete), oppure dalla documentata presenza di anomalie o malformazioni fetali.

 

Quindi in realtà dopo i 90 giorni di gestazione la donna può abortire anche in presenza di lievi malformazioni che possono essere riscontrate nel nascituro (attraverso diagnosi solo presunte, visto che non di rado esse risultano poi errate), come ad esempio la sindrome del labbro leporino che può essere facilmente corretta chirurgicamente. Proprio perché il fatto che tali «difetti» debbano essere rilevanti non è riferito al bambino ma alla madre. Cioè devono essere rilevanti per lei, per la sua salute mentale. A riprova del fatto che per la legge 194 il soggetto da tutelare è solamente colei che è già persona e non colui che ancora lo deve diventare (come suggerito dalla corte costituzionale)

 

Ma c’è un limite preciso oltre il quale non è possibile abortire? In realtà, no.

 

Articolo 7

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

 

La possibilità di vita autonoma del feto, non rappresenta un criterio oggettivo, dipendendo tra l’altro dallo stato di avanzamento delle tecniche rianimatorie, mutevole nel tempo. Anni fa la regione Lombardia fissò tale limite a 22,3 settimane. È abbastanza ovvio quindi come le maglie interpretative siano piuttosto larghe e la decisione di procedere con l’aborto, in definitiva, affidata alla discrezionalità del medico-boia.

 

Per quanto riguarda poi l’ipocrita dovere di salvaguardare la vita del bambino che si sta uccidendo con l’aborto sono significative le conclusioni a cui arriva il primario di un ospedale milanese:

 

«È chiaro che come medici dobbiamo salvare la vita, indipendentemente dall’età gestazionale o dall’handicap che si profila, ed è altrettanto chiaro che l’intervento abortivo è traumatico per il feto: il punto è che quando succede, non lo si dichiara: conoscendo il desiderio della mamma, la maggior parte dei medici non fa nulla, anche se la legge dice che si deve rianimare sempre».

A proposito della nauseante ipocrisia della 194, di cui parlavamo prima.

 

Passiamo ora agli articoli della legge (2 e 5) che imporrebbero alle strutture pubbliche e in particolare ai consultori il dovere di aiutare le donne in difficoltà e di cercare di indurle a non abortire.

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Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

 

In realtà il compito affidato ai consultori pubblici è nella pratica difficilmente attuabile. Non desta sorpresa che gli articoli di legge dedicati alla prevenzione dell’aborto abbiano avuto poca o nulla efficacia, non già perché ne è stata disattesa l’applicazione, come afferma parte del mondo prolife, bensì in quanto strutturalmente deboli, perché inseriti all’interno di un sistema normativa complessivamente ostile alla vita e che da carta bianca alla donna.

 

Tra l’altro, come possono i consultori aiutare la donna a superare le cause che potrebbero indurre la donna ad abortire se la legge non prevede alcun controllo dei motivi addotti dalla donna e di conseguenza il personale medico non ha alcun potere-dovere né di accertarne l’effettiva esistenza né di conoscerli?

 

Passiamo ora a trattare, molto velocemente, il tema dell’obiezione di coscienza, normato dalla legge 194.

 

Si è parlato tanto ultimamente di questo tema in relazione al caso della Sicilia dove la giunta regionale ha indetto un bando per soli medici non obiettori, visto che la percentuale di medici obiettori in Sicilia è molto alta.

 

Come saprete il governo della Meloni ha impugnato il provvedimento perché sarebbe incostituzionale. Ora, non sono un giurista quindi non voglio entrare nel merito della questione. Tuttavia, sembra evidente, a mio giudizio, come il provvedimento della giunta siciliana sia del tutto coerente con l’impianto normativo della legge 194 che tra le altre cose non tutela affatto l’obiezione di coscienza ma la limita a determinate condizioni

 

Articolo 9

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

 

Dalla lettura dell’articolo 9 si evince chiaramente come il medico non possa far valere pienamente il suo diritto ad opporsi alla pratica abortiva. E l’obiezione di coscienza o è totale oppure non è, in quanto il divieto di uccidere deliberatamente un essere umano e di partecipare anche solo indirettamente all’atto abortivo è assoluto, non negoziabile, in quanto si fonda sulla legge naturale. Non è una semplice opzione insomma.

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Bisogna anche tenere conto del fatto che il diritto all’obiezione di coscienza si scontra con quello all’autodeterminazione, sancito dalla 194; dunque uno tende ad escludere l’altro. E se le regioni hanno percentuali di obiezione molto alti che possono anche solo potenzialmente limitare il diritto all’aborto, esse possono ricorrere, a mio giudizio del tutto coerentemente col dettato della legge 194, anche a concorsi istituiti ad hoc per soli medici non obiettori. Già perché è la stessa legge 194 che impone alle regioni il dovere di assicurare in ogni caso l’erogazione del «servizio».

 

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

 

Molti di voi sanno che sono stato molto critico con la proposta di legge Un cuore che batte, in quanto con essa, checché se ne dica, si prefigura di fatto una collaborazione illecita con una norma ingiusta.

 

Ora, senza entrare di nuovo nel merito, voglio condividere con voi un commento che è stato postato sotto uno dei miei articoli di critica al Cuore che batte. Un lettore ha scritto: «io con quella legge non voglio avere niente a che fare»

 

Semplice, lapidario, ineccepibile. Ed è questo lo spirito che deve animare tutti noi.

 

Grazie a tutti dell’attenzione.

 

Alfredo De Matteo

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Bioetica

Si fa largo l’idea delle sanzioni penali per le donne che abortiscono

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Oltre 60 leader e personalità influenti del movimento pro-vita e conservatore auspicano l’introduzione di sanzioni penali per le donne che ricorrono all’aborto. Lo riporta LifeSite.   Il fenomeno mostra come la cosiddetta Finestra di Overton si stia muovendo in senso opposto a quanto visto nelle ultime decadi.   Guidata da Seth Gruber e dalla White Rose Resistance, la «Dichiarazione a sostegno della tutela dei diritti uguali» sostiene che la crescente diffusione dei farmaci abortivi chimici ha minato le leggi statali a tutela della vita. I firmatari, tra cui l’ex dipendente di Planned Parenthood convertita di attivista pro-life Abby Johnson, la nuotatrice attivista contro i trans nello sport femminile Riley Gaines, il commentatore di Turning Point USA Alex Clark e diversi pastori protestanti, sostengono che siano necessarie sanzioni penali per le donne che abortiscono al fine di fermare l’uccisione di bambini innocenti.   «La parità di trattamento richiede che chiunque tolga consapevolmente e volontariamente la vita a un bambino non ancora nato – compresi gli autori principali, i complici e i co-cospiratori – sia soggetto a responsabilità legale», dichiara la risoluzione. Allo stesso tempo, lascia spazio alla discrezionalità del pubblico ministero, affermando: «Le leggi giuste distinguono tra coloro che agiscono per ignoranza, paura o coercizione e coloro che agiscono con piena consapevolezza, volontà e intenzione».

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La dichiarazione formula fermamente due risoluzioni:   «Affermiamo il principio di pari protezione per i nascituri, riconoscendo che le stesse leggi che proteggono le persone nate dalla violenza e dalla distruzione, o leggi che forniscono un grado di protezione sostanzialmente equivalente, devono proteggere anche i bambini non ancora nati; e che i legislatori dovrebbero eliminare le immunità legali che consentono che l’uccisione intenzionale dei bambini non ancora nati continui, e promulgare leggi che garantiscano una protezione piena e uguale, ai sensi della legge, dalla violenza e dalla distruzione, fin dal momento del concepimento».   Tra gli altri firmatari di spicco figurano altri nomi dell’attivismo pro-vita Mark Lee Dickson, fondatore di Sanctuary Cities for the Unborn; Trevor e Christen Pollo di Protect Life Michigan; e Catherine Short, fondatrice della Life Legal Defense Foundation.   Personalità influenti del mondo conservatore, tra cui Allie Beth Stuckey, Eric Metaxas, Kaitlin Bennet e Maison Dechamps (il cosiddetto «Spiderman pro-life», che si arrampica sui grattacieli per riportare attenzione sulla tragedia dell’aborto), hanno anch’esse appoggiato la dichiarazione.   Le richieste di penalizzare le donne che ricorrono all’aborto si inseriscono nel contesto di un nuovo rapporto della Society for Family Planning, secondo il quale nel 2025 si sono verificati circa 1,13 milioni di aborti. Di questi, circa 180.000 sarebbero stati praticati illegalmente in Stati con leggi anti-aborto, stando all’analisi della stessa organizzazione.   La dichiarazione ha suscitato l’interesse del New York Times, che l’ha contrapposta alla posizione prevalente tra i sostenitori del movimento pro-vita, secondo cui le donne non dovrebbero essere perseguite per aver abortito.   Il giornale neoeboraceno riportava che «un numero crescente di leader conservatori sta iniziando a sostenere che l’unico modo per impedire alle donne di interrompere la gravidanza potrebbe essere quello di arrestarle».

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Il quotidiano di Nuova York ha fatto notare che l’idea ha suscitato critiche da parte di alcuni direttori di centri per la gravidanza, i quali sostengono che le donne sarebbero meno propense a rivolgersi a loro per chiedere aiuto, per timore di essere perseguite penalmente. Anche i gestori delle cliniche che praticano l’aborto, ovviamente, si oppongono alle sanzioni, scrive il NYT.   Nel frattempo, due organizzazioni nazionali pro-vita mantengono la loro posizione contraria alle sanzioni. «Non sosteniamo alcuna legge che preveda sanzioni penali per le donne e le renda passibili della pena di morte», ha dichiarato al Times Kelsey Pritchard, direttrice della comunicazione di Susan B. Anthony Pro-Life America. «Nessuna legge statale pro-vita prevede questo e la situazione non cambierà, dato che nessuna di queste proposte di legge è mai stata approvata da un’assemblea legislativa statale».   «Il mio messaggio è “non ora”, ma non sto dicendo ‘mai’», ha dichiarato al NYT Kristan Hawkins, presidente di Students for Life of America.   Tuttavia, altri sono entusiasti dell’idea. «Sono incredibilmente orgoglioso di essere menzionato in questo articolo del NYT», ha scritto Alex Clark su X in risposta all’articolo. «Avanti tutta sulla criminalizzazione dell’aborto».   L’idea di sanzioni penali nei confronti delle donne che abortiscono costituiva, anche nel mondo pro-life, una pura bestemmia sino a pochi anni fa. Poi arrivò Donald Trump, che da candidato presidente, nel 2016, si lasciò sfuggire l’opzione. Alla domanda riguardante l’eventuale galera per le donne che abortiscono, The Donald rispose che alcuni nel Partito Repubblicano lo pensavano.  

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«Ci deve essere una qualche forma di punizione per le donne che abortiscono» aveva dichiarato in uno scambio di battute televisivo sul canale MSNBC. Gli stessi pro-life americani rimasero in larga parte scioccati, e molti – si era ancora nel periodo in cui si pensava impossibile una vittoria di Trump nella corsa alla Casa Bianca – non persero l’occasioni di attaccare il presidente che aveva mostrato di essere più pro-vita dei pro-vita.   In breve, il candidato presidente aveva dimostrato apertura alla faccenda. Secondo le dinamiche ideo-politiche descritte dal compianto sociologo statunitense Joseph P. Overton (1960-2003), si trattava del fondamentale passaggio dalla categoria dell’«impensabile» a quella del «radicale». La nuova spinta pare portare la criminalizzazione dell’aborto dal «radicale» all’«accettabile».   In pratica Trump aveva dimostrato, e con una certa disinvoltura, la possibilità di aprire la Finestra di Overton in senso contrario: a passare da essere impensabili ad essere leggi dello Stato non sono solo leggi contrarie alla vita (e quindi considerate nella società della Necrocultura come «progressiste»). Ogni sentimento politico, in realtà, può seguire il percorso verso la piena espressione sociale e legale.   È stata la Corte Suprema popolati di giudici scelti da Trump ad abbattere, nel 2022, la sentenza Roe v. Wade, che garantiva il feticidio come «diritto federale» da applicarsi in tutti gli Stati.   Non si capisce quindi come ciò si spieghi con le ultime dichiarazioni di Tucker Carlson, che in un podcast ha sostenuto come in privato Trump sia molto disturbato dai cristiani e dalla loro opposizione all’aborto.   Come riportato da Renovatio 21, la moglie Melania Trump durante la campagna elettorale si era dichiarata convintamente abortista, e qualcuno speculò sul fatto che dietro vi fosse una manovra per attrarre le elettrici deluse dai democratici.  

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Primo caso di eutanasia sotto i 12 anni, ecco la profonda trasformaziona antropologica della morte cerebrale

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La notizia proveniente dai Paesi Bassi secondo cui, per la prima volta, è stata praticata l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai dodici anni, rappresenta molto più di un fatto di cronaca. Essa costituisce un passaggio simbolico di straordinaria importanza, in quanto mostra fino a che punto sia giunta una determinata concezione dell’essere umano.

 

Come sempre accade in questi casi, l’attenzione dell’opinione pubblica viene focalizzata sul singolo dramma: la malattia, la sofferenza, l’assenza di prospettive terapeutiche. Tuttavia, la questione vera che rimane sullo sfondo è un’altra: quali sono i presupposti antropologici che rendono oggi non solo possibile ma anche solo pensabile la soppressione medicalmente assistita di un minore?

 

Nei Paesi Bassi l’eutanasia viene praticata sui bambini gravemente malati la cui morte appare imminente e le autorità, all’indomani dell’introduzione della legge, hanno tenuto a precisare che i casi di minori coinvolti nella cosiddetta morte compassionevole sarebbero stati pochissimi, forse cinque o dieci all’anno. Ma la storia degli ultimi decenni insegna che i numeri iniziali dei morti ammazzati non sono indicativi né tantomeno definitivi: ciò che conta infatti è il principio che viene introdotto, la cui coerente applicazione conduce inevitabilmente a una spirale di morte non controllabile. 

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Nel caso olandese, la vita del bambino può essere «interrotta» quando sussistano sofferenze ritenute insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Il criterio decisivo non è dunque l’appartenenza alla specie umana, né la semplice esistenza biologica, ma una valutazione circa la qualità dell’esistenza. In altri termini, il valore della vita viene associato alla presenza o meno di determinate condizioni funzionali. E questa logica non nasce oggi.

 

Quando si ripercorrono le vicende come quelle di Charlie Gard o Alfie Evans emerge una dinamica analoga: anche in quei casi il conflitto non riguardava semplicemente le cure, ma il valore che si attribuisce all’essere umano. I genitori ritenevano che la vita del figlio avesse un valore intrinseco nonostante le menomazioni fisiche e/o intellettive; le istituzioni sanitarie e giudiziarie ritenevano invece che la prosecuzione delle cure non fosse più nel migliore interesse del minore, sulla base di criteri valutativi calati dall’alto e stabiliti a tavolino.

 

La medesima domanda si ripresenta oggi: chi stabilisce quando una vita abbia ancora un valore sufficiente per essere vissuta?

 

La bioetica contemporanea tende sempre più a identificare la persona con alcune funzioni: coscienza, autonomia, capacità relazionali, qualità della vita, possibilità di provare esperienze significative. Quando tali funzioni risultano gravemente compromesse, la persona rischia di trasformarsi da soggetto di diritti a oggetto di valutazione.

 

In questo senso, il criterio della morte cerebrale ha inaugurato una nuova antropologia, introducendo il concetto, indimostrato e indimostrabile, che la perdita di determinate funzioni cognitive coincida con la morte della persona. L’organismo biologicamente vivente viene reinterpretato alla luce di un criterio funzionale: il cervello diventa il luogo dell’identità.

 

Almeno all’apparenza, l’eutanasia dei bambini non c’entra nulla con la morte cerebrale. Eppure, ad uno sguardo attento non può sfuggire il fatto che tali omicidi di stato sembrano condivire con il criterio encefalico il medesimo orizzonte antropologico, in cui il valore della vita dipende sempre meno dall’essere e sempre più dal funzionare.

 

Particolarmente inquietante appare inoltre il meccanismo giuridico previsto nei Paesi Bassi, dove prima l’eutanasia viene praticata e soltanto successivamente le autorità competenti verificano se il medico abbia rispettato le «linee guida» e abbia agito con la necessaria diligenza professionale. Il controllo giuridico non precede l’atto: lo segue. Il giudizio arriva dopo che la sentenza di morte è già stata emessa.

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Nella tradizione medica e giuridica occidentale, quando è in gioco un bene indisponibile come la vita umana, il dubbio favorisce sempre la conservazione del bene stesso. Nel modello olandese, invece, la logica viene rovesciata e l’atto irreversibile precede la valutazione.

 

Evidentemente, quando il valore della vita viene associato alle funzioni, all’autonomia o alla qualità dell’esistenza, i soggetti più fragili diventano i più esposti: il malato terminale, il disabile grave, il paziente in stato vegetativo, il bambino gravemente malato.

 

Per tale motivo, il primo caso olandese di eutanasia su un bambino sotto i dodici anni non rappresenta una semplice eccezione, ma costituisce l’ennesimo segnale di una trasformazione antropologica profonda, in cui la medicina non si limita più a curare o accompagnare la vita, ma assume sempre più il potere di stabilire quando una vita possa ancora essere considerata degna di essere vissuta. 

 

Alfredo De Matteo

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Pegoraro vescovo, FSSPX scomunicata: ecco la chiesa moderna

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Domenica scorsa è stato ordinato vescovo monsignor Renzo Pegoraro, attuale presidente della Pontificia Accademia per la Vita (PAV).   La cerimonia si è avuta nel pomeriggio nel Santuario di Santa Maria Madre della Provvidenza, all’interno dell’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio (OPSA) a Sarmeola di Rubano, Padova, città del neovescovo, che ha 67 anni e una laurea in medicina presso il prestigioso ateneo patavino.   Era presente, oltre al vescovo Cipolla (quello nella cui città si prega contro «qualsiasi tradizione che offusca lo spirito evangelico»), anche un peso massimo del Vaticano, il segretario di Stato Pietro Parolin, e pure il predecessore alla presidenza della PAV, monsignor Vincenzo Paglia. Non solo: vi erano anche monsignor Pierantonio Pavanello (diocesi di Adria-Rovigo), monsignor Giampaolo Dianin (diocesi di Chioggia), monsignor Giuliano Brugnotto (diocesi di Vicenza), mons. Riccardo Battocchio (diocesi di Vittorio Veneto) e monsignor Giuseppe Alberti (diocesi di Oppido Mamertina-Palmi); i vescovi emeriti monsignor Antonio Mattiazzo (diocesi di Padova) e monsignor Michele Pennisi (diocesi di Monreale); monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa, monsignor Ivo Scapolo, ex nunzio apostolico in Portogallo.   Insomma, un’ordinazione davvero sentita dall’istituzione cattolica. E non solo: c’era pure la terza carica della Repubblica Italiana, il presidente della Camera onorevole Lorenzo Fontana, che alcuni pensavano fosse un tradizionalista cattolico, qui sorridente ed entusiasta assai.  

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I lettori di Renovatio 21 hanno potuto leggere un articolo in cui venivano elencati alcuni punti controversi della carriera del Pegoraro, che al momento della nomina a presidente PAV aveva espresso l’intenzione di «lavorare in continuità con i temi e la metodologia di questi anni, valorizzando le competenze specifiche del nostro ampio e qualificato gruppo internazionale e interreligioso di accademici».   Si tratta della stessa PAV che con Paglia, quello della 194 «pilastro della vita sociale» e delle geremiadi per infliggere la quinta dose mRNA agli anziani, aveva di fatto ha aperto a contraccezione ed esseri umani prodotti in laboratorio, passando per l’eutanasia con DAT con modulo accluso ai libri pubblicati dalla Pontificia Accademia.   Il vaticanista Edward Pentin aveva riassunto per il National Catholic Register alcune dichiarazioni controverse, invero gravemente controverse, nelle quali era incappato quello che era definito «il braccio destro di Paglia» divenuto vertice PAV.   Nel 2022, ha commentato il sostegno di altri membri del PAV al suicidio assistito e la probabilità, all’epoca, che una legge sul suicidio assistito o una legge sull’eutanasia venissero legalizzate in Francia. Ha ammesso che sembrava scontato che una delle due sarebbe stata legalizzata e che, tra le due, il suicidio assistito offriva maggiori garanzie rispetto alla legge sull’eutanasia. Tuttavia il monsignore aveva sottolineato con fermezza che entrambe le opzioni erano in contrasto con l’insegnamento cattolico: il discorso del sasso e della mano che conosciamo bene negli equilibrismi della democristianeria maleminorista.   Un’intervista rilasciata alla fine del 2022 suggeriva che Pegoraro fosse aperto alla possibilità dell’uso di contraccettivi. «La norma contro la contraccezione «segnala valori che devono essere preservati nella vita matrimoniale – in particolare il senso della sessualità e la trasmissione della vita – ma è anche vero che altri valori degni di essere protetti possono essere presenti nella situazione che la famiglia sta vivendo» avrebbe detto il nuovo vescovo parlando con il veterano vaticanista Francis Rocca sul Wall Street Journal. «Ad esempio, ha affermato mons. Pegoraro, la contraccezione potrebbe essere ammessa “nel caso di un conflitto tra l’esigenza di evitare una gravidanza per ragioni mediche e la salvaguardia della vita sessuale della coppia”».   In un’intervista del luglio 2025 a La Repubblica il Pegoraro, pur dicendo di condannare il suicidio assistito, sembrava accettare certi criteri imposti dalla Corte Costituzionale in tema eutanasia. «Monsignor Pegoraro: “Sul fine vita Chiesa aperta al dialogo» era il titolo dell’articolo apparso sul quotidiano «laico». «In una società pluralista è necessario trovare delle mediazioni. Applicare meglio le leggi su cure palliative e consenso informato del paziente» scriveva l’occhiello per riassumere il contenuto della conversazione con il prelato.   Possiamo raccontare anche un altro episodio, non finito sui giornali. Si era a metà degli anni 2010, nel pieno della battaglia sul gender che stava entrando di prepotenza nelle scuole – cosa a cui, nonostante i vani proclami di Pro-vita & Famiglia e dei Valditari, è semplicemente accaduta, forse proprio per un placet che neanche tanto silenziosamente l’Oltretevere aveva dato.   Una scuola cattolica patavina, gestita da coriacee suore, organizza un incontro sul tema. L’ospite più ambito per tali conferenze di rottura era all’epoca Elisabetta Frezza, che girava il Veneto e l’Italia tutta sconvolgendo le masse (chi scrive ha visto palazzetti di cittadine campagna con gente che aspettava fuori: duemila, tremila persone) raccontando del piano in atto, apofanticamente rivelato da schemini come quello sull’educazione sessuale OMS.

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Alla conferenza organizzata dalle suore, Elisabetta, davanti alla solita torma di genitori sbigottiti e via via più imbestialiti, spiega la teoria gender e la sua penetrazione a scuola. Sul tavolo non c’è solo lei, c’è anche lui, don Pegoraro, a quel tempo solo noto come prete bioetico, e con probabilità figura già di un certo peso nell’ecosistema ecclesiastico della città del Santo.   Dopo la Frezza prende parola don Pegoraro, solo che, ascoltando quanto dice, il pubblico fa partire mugugni, fischi, buuu, in maniera sempre più aperta. Era il momento in cui la chiesa padovana aveva recepito, per prima, l’allarme in corso, ed era corsa ai ripari per spegnere l’incendio: cioè, non per combattere l’ideologia omotransessualista anticristiana versata nelle scuole dei nostri figli, ma per normalizzare, tranquillizzare, dire che è tutto sotto controllo. Uscì un comunicato di un alto prete della diocesi che diceva che andava tutto bene, che bisognava fidarsi dell’allora ministro all’istruzione Stefania Giannini, già rettrice dell’università di Perugia e nota per le foto in topless finite sui rotocalchi.   Dopo questo segnale, le conferenze agguerrite persero una buona porzione di audience: alla fin fine, ogni genitore anela a sentirsi rassicurato, a vedere l’orrenda dissonanza cognitiva (ma davvero devo credere che vogliono pervertire mio figlio?) chiusa per sempre.   E così, nonostante i fischi, quella linea è passata. Così, senza che il clero cattolico sparasse un colpo – anzi – siamo passati dalla propaganda a scuola agli ormoni bloccanti e alle proposte di mutilazione sessuale per i nostri figli, grazie anche alla diffusione incontrastata della carriera alias.   Ora visualizziamo alle immagini di tutti questi prelati importanti in questa brutta chiesa moderna fuori Padova, e poi pensiamo ai quattro giovani che, in una spianata verde gremita da diecine di migliaia di fedeli in festa, saranno consacrati vescovi per la FSSPX.   Quattro sacerdoti che sono rimasti fedeli alla Chiesa di Cristo, alla sua dottrina, alla sua tradizione: essi saranno, con buona probabilità, scomunicati, mentre i Pegorari divengono vescovi con ogni onore possibile.   È anche da questi episodi che vediamo in quale crisi abissale si è cacciata Roma. E vediamo pure quanto le consacrazioni della Fraternità San Pio X siano davvero necessarie alla sopravvivenza della fede cattolica – e forse, in un momento in cui la bioetica vaticana apre al mondo umanoide – dell’umanità stessa.   Roberto Dal Bosco 

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Immagine screenshot da YouTube
 
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