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Bioetica

In Inghilterra è possibile abortire fino al nono mese di gravidanza. E in Italia?

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Pubblichiamo l’intervento del collaboratore di Renovatio 21 Alfredo de Matteo alla Conferenza della giornata mondiale contro l’aborto organizzata da alcune organizzazioni lo scorso 8 settembre.

 

Buonasera, grazie per l’invito e grazie a tutti voi che siete giunti numerosi a questa IV giornata mondiale contro l’aborto.

 

Come voi già saprete il parlamento britannico ha approvato la depenalizzazione dell’aborto per le donne in Inghilterra e Galles. Il cambiamento riguarda la fine delle sanzioni penali nei confronti di chi interrompe autonomamente la gravidanza, anche oltre il limite di 24 settimane previsto dalla legge, grazie a un emendamento votato il 17 giugno 2025.

 

Tale cambiamento normativo è arrivato dopo diversi casi di donne arrestate o indagate per aborto che si erano trovate in situazioni di difficoltà, come nel caso di una donna inglese che è stata accusata e poi assolta per aver abortito oltre il tempo previsto dalla legge durante il lockdown sanitario.

 

Ora, al di là del fatto evidente di come il sistema sfrutti i casi particolari o pietosi per introdurre l’aborto o per allargarne le maglie (modus operandi classico anche in Italia) è altrettanto ovvio come la depenalizzazione dell’aborto clandestino sia il naturale approdo di una sistema normativo che considera l’aborto alla stregua di un diritto.

 

Del resto, i limiti temporali e procedurali imposti dai diversi paesi che hanno legalizzato tale abominevole pratica costituiscono dei «paletti» messi lì giusto per disumanizzare il feto, il quale prima di un determinato limite temporale non è di fatto considerato un essere umano dalla legge (anzi, una persona, come vedremo meglio in seguito), mentre subito dopo sì, anzi , dato che i suoi diritti sono comunque subordinati a quelli della donna che lo porta in grembo far credere che l’aborto non sia considerato dal legislatore come un diritto della donna bensì come una opzione in caso di gravidanze «difficili», quindi solo come extrema ratio.

 

È pertanto naturale, logico, inevitabile che questi pseudo paletti vengano prima o poi superati: quale differenza sostanziale ci può essere tra una donna che abortisce alla 22a o alla 25ª settimana di gestazione? E soprattutto: è possibile considerare un reato perseguibile l’atto che la donna avrebbe potuto compiere, legalmente e a spese dello stato, solo qualche giorno o settimana prima del termine stabilito dalla legge?

 

Non a caso infatti in Inghilterra continueranno ad essere perseguiti penalmente solamente i medici che effettueranno gli aborti al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, oppure i partner che non hanno rispettato l’autodeterminazione della madre del bambino, proprio per rimarcare il fatto che l’unico soggetto da tutelare (si fa per dire) è sempre e comunque la donna, mai il bambino che deve nascere.

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Ma com’è la situazione nel nostro Paese? Fino a che età gestazionale è possibile abortire in Italia?

 

In Italia il reato di aborto è stato depenalizzato quasi dieci anni fa. Ebbene sì, con il decreto legislativo n 8 del 15 gennaio 2016 una serie di reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda sono stati considerati meri illeciti amministrativi. Tra queste violazioni rientra anche l’aborto clandestino, previsto ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della legge n. 194 del 1978, che prevedeva una multa fino a 51 euro.

 

Con l’entrata in vigore di tale decreto le donne che abortiscono clandestinamente entro novanta giorni dalla gestazione sono condannate al pagamento di una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Lo stesso decreto prevede la cancellazione del reato penale per la donna che abortisce oltre novanta giorni dalla gestazione che era punito con la reclusione fino a sei mesi. La cosa curiosa è che tale provvedimento invece di far felici le femministe le ha rese furiose a causa del considerevole aumento delle multe.

 

In ogni caso, è un dato di fatto che in Italia si può abortire fino al nono mese di gravidanza senza subire alcun procedimento penale. E da quasi dieci anni …

 

Ad ogni modo, fino a quando è possibile abortire legalmente in Italia? Quali sono le indicazioni contenute nella sciagurata legge 194, che da quasi cinquant’anni sta decimando la popolazione italiana?

 

Qualcuno potrebbe chiedersi che senso abbia analizzare una norma che ha quasi mezzo secolo e che tutti noi conosciamo.

 

Dobbiamo renderci conto che questa legge infame non è solo ingiusta e omicida ma è profondamente satanica: essa sembra essere stata pensata e scritta direttamente dal demonio, o meglio da chi aveva un filo diretto con l’inquilino del piano di sotto. Perché dico questo? Perché la 194 è un capolavoro di ipocrisia, un castello di menzogne talmente ben costruito che ha tratto in inganno molte persone ma che soprattutto ha consentito ai falsi prolife di condurre la battaglia per la difesa della vita innocente verso un binario morto. (Poi vedremo come)

 

Innanzitutto, c’è da dire che la 194 non è apparsa così all’improvviso, dal nulla, ma è stata preceduta da alcuni eventi di natura giuridica e sociale che le hanno preparato il terreno: il più importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 27 del 1975 che ha giocato un ruolo decisivo nella futura regolamentazione dell’aborto in Italia: in sostanza la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54 del codice penale, nella parte in cui puniva l’aborto anche quando la gravidanza comportava un grave danno alla salute della donna e in più operò una fittizia distinzione tra essere umano e persona dotata di coscienza. Sarebbe interessante analizzarla nel dettaglio ma purtroppo non ne abbiamo il tempo.

 

Passiamo quindi subito a vedere in che modo e con quali astuzie ed escamotage gli estensori della 194 abbiano utilizzato i cambiamenti in atto per scardinare completamente l’ordine naturale e, soprattutto, canalizzare il dissenso.

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La 194 si compone di più articoli. Nella parte introduttiva essa tende a mostrare un’anima positiva e garantista che però è destinata a rimanere lettera morta. Infatti il corpo normativo centrale, il nucleo omicida, risulta in netto contrasto con quanto si afferma solennemente nel preambolo e nell’articolo 1. Questo per due motivi principali: primo, perché all’epoca la questione aborto era molto dibattuta e le tensioni sociali molto forti; era pertanto opportuno dare l’immagine di una legge “equilibrata” che mirasse essenzialmente ad operare una sorta di bilanciamento tra i diritti del nascituro e quelli della madre e che non consentisse, almeno all’apparenza, l’aborto a semplice richiesta; secondo, perché tale formulazione è servita per canalizzare il dissenso, portandolo ad un’accettazione sostanziale della legge.

 

Quante volte abbiamo sentito autorevoli esponenti del mondo prolife e purtroppo anche alti prelati giudicare la legge 194 in maniera benevola o quantomeno non del tutto negativamente: è una buona legge da applicare meglio; una norma che va applicata integralmente anche nella sua parte preventiva; la legge 194 non contempla il diritto di aborto; è possibile abortire solo per seri motivi, etc.

 

Una legge pensata per uccidere i bambini con l’aborto viene descritta come una norma che anzitutto tutela (socialmente) la maternità, quando evidentemente sta lì per fare esattamente il contrario, ossia per svilirla e attaccarla.

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

 

Avete capito bene, la 194 non solo riconoscerebbe il valore sociale della maternità ma tutelerebbe anche la vita umana dal suo inizio. Quale inizio? Dal concepimento o dalla nascita? Eppoi, cosa c’entra con le finalità di una legge pensata per eliminare l’innocente? E’ un po’ come se un’ipotetica norma che introducesse la pena di morte avesse come obiettivo quello di tutelare la vita fino al suo termine naturale…

 

Anche la sibillina affermazione secondo cui, secondo il dettato della 194, l’aborto non sarebbe mezzo per il controllo delle nascite è una colossale presa in giro, dal momento che, come vedremo ora, la 194 permette l’aborto a semplice richiesta, e quindi tale pratica può essere utilizzata dalla donna anche ai fini della limitazione delle nascite, o addirittura proprio per quello. Infatti, le statistiche ci dicono che la donna tipo che accede all’aborto ha già dei figli.

 

Ma veniamo al nucleo omicida: negli articoli 4 e 6 il legislatore elenca le condizioni necessarie affinché la donna possa accedere all’aborto. Dall’analisi del testo si evince chiaramente come i presunti paletti siano del tutto evanescenti e privi di effettiva efficacia. Infatti, la gamma di motivazioni adducibili è talmente ampia da tendere all’infinito.

 

Articolo 4

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

 

Dunque la donna può abortire per qualunque motivo entro i novanta giorni. Ma anche oltre tale termine accedere alla pratica abortiva è piuttosto semplice perché l’accento non è mai posto sul bambino che deve nascere ma sempre e comunque sulla salute della donna

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Articolo 6

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 

La fattispecie indicata dal legislatore al punto b si riferisce ad un pericolo per la salute psico-fisica della donna determinata da malattie che pur non costituendo un pericolo per la sua vita, possono essere scarsamente tollerabili a causa della gravidanza (per esempio asma bronchiale cronica o diabete), oppure dalla documentata presenza di anomalie o malformazioni fetali.

 

Quindi in realtà dopo i 90 giorni di gestazione la donna può abortire anche in presenza di lievi malformazioni che possono essere riscontrate nel nascituro (attraverso diagnosi solo presunte, visto che non di rado esse risultano poi errate), come ad esempio la sindrome del labbro leporino che può essere facilmente corretta chirurgicamente. Proprio perché il fatto che tali «difetti» debbano essere rilevanti non è riferito al bambino ma alla madre. Cioè devono essere rilevanti per lei, per la sua salute mentale. A riprova del fatto che per la legge 194 il soggetto da tutelare è solamente colei che è già persona e non colui che ancora lo deve diventare (come suggerito dalla corte costituzionale)

 

Ma c’è un limite preciso oltre il quale non è possibile abortire? In realtà, no.

 

Articolo 7

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

 

La possibilità di vita autonoma del feto, non rappresenta un criterio oggettivo, dipendendo tra l’altro dallo stato di avanzamento delle tecniche rianimatorie, mutevole nel tempo. Anni fa la regione Lombardia fissò tale limite a 22,3 settimane. È abbastanza ovvio quindi come le maglie interpretative siano piuttosto larghe e la decisione di procedere con l’aborto, in definitiva, affidata alla discrezionalità del medico-boia.

 

Per quanto riguarda poi l’ipocrita dovere di salvaguardare la vita del bambino che si sta uccidendo con l’aborto sono significative le conclusioni a cui arriva il primario di un ospedale milanese:

 

«È chiaro che come medici dobbiamo salvare la vita, indipendentemente dall’età gestazionale o dall’handicap che si profila, ed è altrettanto chiaro che l’intervento abortivo è traumatico per il feto: il punto è che quando succede, non lo si dichiara: conoscendo il desiderio della mamma, la maggior parte dei medici non fa nulla, anche se la legge dice che si deve rianimare sempre».

A proposito della nauseante ipocrisia della 194, di cui parlavamo prima.

 

Passiamo ora agli articoli della legge (2 e 5) che imporrebbero alle strutture pubbliche e in particolare ai consultori il dovere di aiutare le donne in difficoltà e di cercare di indurle a non abortire.

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Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

 

In realtà il compito affidato ai consultori pubblici è nella pratica difficilmente attuabile. Non desta sorpresa che gli articoli di legge dedicati alla prevenzione dell’aborto abbiano avuto poca o nulla efficacia, non già perché ne è stata disattesa l’applicazione, come afferma parte del mondo prolife, bensì in quanto strutturalmente deboli, perché inseriti all’interno di un sistema normativa complessivamente ostile alla vita e che da carta bianca alla donna.

 

Tra l’altro, come possono i consultori aiutare la donna a superare le cause che potrebbero indurre la donna ad abortire se la legge non prevede alcun controllo dei motivi addotti dalla donna e di conseguenza il personale medico non ha alcun potere-dovere né di accertarne l’effettiva esistenza né di conoscerli?

 

Passiamo ora a trattare, molto velocemente, il tema dell’obiezione di coscienza, normato dalla legge 194.

 

Si è parlato tanto ultimamente di questo tema in relazione al caso della Sicilia dove la giunta regionale ha indetto un bando per soli medici non obiettori, visto che la percentuale di medici obiettori in Sicilia è molto alta.

 

Come saprete il governo della Meloni ha impugnato il provvedimento perché sarebbe incostituzionale. Ora, non sono un giurista quindi non voglio entrare nel merito della questione. Tuttavia, sembra evidente, a mio giudizio, come il provvedimento della giunta siciliana sia del tutto coerente con l’impianto normativo della legge 194 che tra le altre cose non tutela affatto l’obiezione di coscienza ma la limita a determinate condizioni

 

Articolo 9

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

 

Dalla lettura dell’articolo 9 si evince chiaramente come il medico non possa far valere pienamente il suo diritto ad opporsi alla pratica abortiva. E l’obiezione di coscienza o è totale oppure non è, in quanto il divieto di uccidere deliberatamente un essere umano e di partecipare anche solo indirettamente all’atto abortivo è assoluto, non negoziabile, in quanto si fonda sulla legge naturale. Non è una semplice opzione insomma.

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Bisogna anche tenere conto del fatto che il diritto all’obiezione di coscienza si scontra con quello all’autodeterminazione, sancito dalla 194; dunque uno tende ad escludere l’altro. E se le regioni hanno percentuali di obiezione molto alti che possono anche solo potenzialmente limitare il diritto all’aborto, esse possono ricorrere, a mio giudizio del tutto coerentemente col dettato della legge 194, anche a concorsi istituiti ad hoc per soli medici non obiettori. Già perché è la stessa legge 194 che impone alle regioni il dovere di assicurare in ogni caso l’erogazione del «servizio».

 

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

 

Molti di voi sanno che sono stato molto critico con la proposta di legge Un cuore che batte, in quanto con essa, checché se ne dica, si prefigura di fatto una collaborazione illecita con una norma ingiusta.

 

Ora, senza entrare di nuovo nel merito, voglio condividere con voi un commento che è stato postato sotto uno dei miei articoli di critica al Cuore che batte. Un lettore ha scritto: «io con quella legge non voglio avere niente a che fare»

 

Semplice, lapidario, ineccepibile. Ed è questo lo spirito che deve animare tutti noi.

 

Grazie a tutti dell’attenzione.

 

Alfredo De Matteo

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Bioetica

Aborto fino alla nascita. E dopo. Quale differenza?

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Qualcuno, per tipo cinque minuti, è rimasto scioccato dalle notizie che arrivano dallo Stato statunitense del Massachussets, dove la governatrice – democratica, ovviamente, e cattolica, ovviamente – Maura Healey ha firmato una legge che abbatte il limite temporale dell’aborto massimo a 24 settimane (con i soliti «paletti» cripto-hitleristi: per gravi anomalie del feto l’aborto è sempre consentito).   Ora il Prioritizing Patient Access to Care Act permette in pratica di uccidere il bambino in grembo fino al limite della nascita.   «Abbiamo ascoltato le storie strazianti di donne e famiglie che si preparavano ad accogliere un bambino e che, in fase avanzata di gravidanza, hanno ricevuto notizie devastanti» ha confidato alla stampa la Healey. «Costringerle a viaggiare per centinaia di miglia e a pagare di tasca propria in un momento di enorme dolore è inaccettabile. In Massachussetts crediamo che le decisioni sanitarie debbano essere prese esclusivamente tra le donne, le loro famiglie e i loro medici, non dai politici».   Nella foto finita su tutti i giornali la governatrice appare sorridente attorniata da un sabba di donne ghignanti. L’effetto dell’immagine è impressionante: sì, queste femmine stanno rivendicando, e con la ridarella, l’uccisione di bimbi pronti a venire al mondo.

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Altrettanto impressionante è la foto della Healey che incontra papa Francesco. Anche quella sta circolando in rete. Così come circola la rabbia di quanti si chiedono perché nessuno, né dalla Conferenza Episcopale USA né dal Vaticano stesso, abbia detto qualcosa. Ecco che è stata avviata l’ennesima, inutile petizione per indurre il vescovo a scomunicare, come dovrebbe, la governatrice della legge feticida.   Invece, da Roma e dagli zucchetti è il silenzio. Il motivo, per chi davvero si stupisce ancora, è presto detto: il compromesso con l’aborto è stato fatto dalla Chiesa post-conciliare da un bel pezzo. Ricordiamo che in Italia la legge autogenocida 194/78, la firmò un governo democristiano. Tutte le successive mosse del papato wojtylano sembravano puntare ad un deciso compromesso sottocutaneo: in superficie proclami e soldoni dell’8 per mille ad enti pro-vita solo di nome, in profondità accettazione della legalizzazione dell’uccisione del bambino nel ventre materno – e questo in sprezzo assoluto della religione che, ai tempi del Credo della vecchia messa, ancora si inginocchiava al momento di dire Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine…   L’unica religione che festeggia Dio che si fa feto, la gravidanza e la maternità), accettava di scendere a patti con l’impero della Morte. Così dobbiamo leggere l’appoggio dato dal Sacro Palazzo nel 1981 al referendum sull’«aborto minimale» (eccolo lì, il maleminorismo: uccidiamo pure i bambini, ma con moderazione) e poi alla resistenza simbolica offerta contro il feticidio legalizzato dai buffoni politici longa manus dei vescovini.   Allo stesso modo va letta l’altra grande, catastrofica legge bioetica del tardo papato polacco, la 40/2004, quella che sdoganava i bambini prodotti in laboratorio, e di conseguenza, il loro spreco, cioè un aborto moltiplicato per enne volte. La «legge cattolica» sulla provetta fa ora, il lettore di Renovatio 21, più morti dell’aborto chirurgico e pure chimico – e in più inganna la popolazione piazzandoci la maschera della vita, del massacro che sta dietro il bimbo sintetico in braccio non interessa nulla a nessuno (se non a noi, poveri scemi).

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Ora, va compreso che in America avanza da tempo questa cosa dell’aborto fino alla nascita, e oltre: non hanno un limite gestazionale legale sull’aborto Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuovo Jersey, Nuovo Messico, Oregon e Vermont, più Washington DC. Se andiamo fuori dagli USA, notiamo uno strano riflesso, che può dire moltissimo: Canada, Cina, Vietnam e Corea del Nord sono tra quelli in cui la legge non indica un limite gestazionale fisso.   Bizzarra coincidenza: il capitalismo occidentale avanzato collima, ma guarda, con il comunismo asiatico. Chi ci segue conosce un pezzo in più della storia: sappiamo come la legge del figlio unico fu iniettata nel governo di Deng Xiaoping da agenti dell’antiumanismo antinatalista del Club di Roma di Aurelio Peccei. Tuttavia, questa è un’altra questione.   Chi ha figli potrebbe sapere che il feto è con certezza definito con un calco anglicista «viabile», cioè «a termine» una volta arrivato ai sette mesi. Un’operazione che riguarda il piccolo viene rinviata, per quanto possibile, oltre quella data, oltre la quale il bambino può sopravvivere tranquillamente fuori dal ventre materno. La situazione è conosciuta dallo scrivente: la secondogenita non voleva girarsi, era podalica, non si metteva a testa in giù.   Le (brave) ginecologhe dell’ospedale ci dissero di aspettare la 36ª settimana per fare la versione, cioè una manovra di pressione sul feto per metterlo a testa in giù – una pratica che un tempo le levatrici di paese lo facevano senza preoccupazioni prima del parto, oggi invece, che l’arte maieutica (quella vera, letterale) è sparita, si è ritornati a praticare la manovra in punta dei piedi, con equipe medica pronta ad estrarre il bambino in caso di rischio.   E quindi, chiunque sa che abortire poco prima della nascita significa abortire un bambino in grado di sopravvivere fuori dal ventre materno da settimane. Questa semplice verità, conoscibile da qualsiasi donna, non sembra toccare nessuno.   Perché siamo andati molto oltre l’idea dell’aborto come rimozione di un «grumo di cellule» che non sarebbe in grado di vivere da sé (e quindi, sempre per la legge nazista del più forte, da eliminare a piacimento). Tale concezione, tipica della filosofia utilitarista, era già stata portata a conseguenze terrificanti dal celebratissimo filosofo animalista Peter Singer basandosi sul concetto, tutto goscista e abortista, dell’autonomia.   Definendo «persona» un essere capace di autocoscienza, di concepire se stesso come esistente nel tempo, di avere preferenze sul futuro (razionalità, autonomia), il Singer, ebreo australiano, aveva sostenuto che neonati umani (anche sani…) non hanno ancora queste capacità: non sono “persone” nel senso tecnico che usa lui.   Uccidere un neonato non è quindi moralmente equivalente a uccidere un adulto umano o, eccoci, un essere autocosciente – cuccioli di animale che sono più «autonomi» rispetto ai neonati non meritano di morire quanto i cuccioli umani. L’utilitarismo – filosofia che segretamente si è incistata nello Stato moderno tutto – con Singer era già andato oltre: dall’aborto si vola verso l’eutanasia.   Il Singer ha sostenuto che, in casi di gravi disabilità, i genitori dovrebbero poter scegliere di porre fine alla vita del neonato (anche in modo attivo), se ciò porta a maggiore benessere complessivo, il grande fine dell’utilitarismo, che vede la massimizzazione matematica del piacere contro il dolore come fine ultimo, anche a costo della morte di minoranze o maggioranze.   Ecco che il filosofo, che nei dibattiti accademici americani viene salutato da scroscianti applausi degli studenti vegani e non, aveva proposto un periodo di circa 28 giorni dopo la nascita prima di riconoscere pieno diritto alla vita. L’idea è contenuta nel libro Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants (1985), cioè «Il bambino dovrebbe vivere? Il problema dei neonati disabili». Bel titolo: come vedete, ancora quaranta anni fa la finestra di Overton sull’infanticidio legalizzato si muoveva con scioltezza.

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Siamo giunti quindi alla questione dell’aborto post-natale, finito in bocca in queste ore ai tanti ebeti con canale Telegram o raccolte firme a pagamento. Il termine (in inglese after-birth abortion) è un’espressione coniata in un articolo accademico del 2012, intitolato «After-birth abortion: why should the baby live?» («Aborto dopo la nascita: perché il bambino dovrebbe vivere?»), pubblicato sul Journal of Medical Ethics dai bioeticisti italiani ma di stanza all’Estero Alberto Giubilini e Francesca Minerva, affiliati a centri australiani di bioetica fortemente legati alla tradizione utilitarista-singeriana.   Nel testo i due sostenevano che, dal punto di vista etico, non ci sia una differenza rilevante tra un feto e un neonato – nessuno dei due, secondo la loro tesi, possiederebbe ancora lo status morale di «persona», concetto legato, nel solco del Singer, a caratteristiche come autoconsapevolezza, capacità di attribuire valore alla propria esistenza, progettualità futura.   Di conseguenza, sostenevano che le stesse ragioni che possono giustificare moralmente l’aborto, ad esempio situazioni in cui il bambino comporterebbe un peso serio per la famiglia, anche non necessariamente per malformazioni dovrebbero poter giustificare, in linea di principio, anche la soppressione di un neonato appena nato — da qui il termine «aborto post-natale», cioè dopo la nascita anziché prima.   Ictu oculi, si tratta di pura e semplice sostituzione del termine «infanticidio», così da connetterlo al dibattito sull’aborto (stravinto nei decenni dai necrocultisti contro pavidi democristiani di ogni latitudine) e fargli quindi guadagnare terreno.   Mentre i sapientoni dibattono, e le verginelle strillano scandalizzate, il mondo moderno va avanti secondo la pista preparatagli dalla Necrocultura. Nel gennaio 2019, la questione dell’infanticidio legale arriva nelle cronache grazie alle dichiarazioni di un alto ufficiale del potere americano, il governatore della Virginia Ralph Northam, che parlò con una certa franchezza ad una trasmissione radio locale.   Commentando un disegno di legge proposto dalla delegata democratica Kathy Tran – che aveva detto che l’aborto sarebbe stato possibile anche se la donna fosse in travaglio – atto ad allentare le restrizioni sugli aborti nel secondo e terzo trimestre in Virginia, il governatore disse:   «La prima cosa che vorrei dire è che decisioni come questa dovrebbero essere prese dagli operatori sanitari, dai medici e dalle madri e dai padri coinvolti. Quando parliamo di aborti nel terzo trimestre, questi vengono eseguiti con il consenso, ovviamente, della madre e dei medici – più di un medico, tra l’altro. E vengono eseguiti in casi in cui potrebbero esserci gravi malformazioni. Potrebbe esserci un feto non vitale. Quindi, in questo particolare esempio, se una madre è in travaglio, posso dirvi esattamente cosa succederebbe. Il bambino verrebbe fatto nascere. Il neonato verrebbe tenuto in condizioni confortevoli. Il neonato verrebbe rianimato se questo fosse ciò che la madre e la famiglia desiderassero, e poi seguirebbe una discussione tra i medici e la madre».  

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Se il bambino nato vivo può continuare a vivere lo decidono la madre e i dottori. Il potere di vita e di morte, come nemmeno in un lager, ce lo hanno i più forti. Tutto questo detto pacificamente da un progressista, un democratico – perché la democrazia, crediamo di capire, a questo porta, al suo esatto contrario, al democidio.   Siamo alla negazione non solo di Ippocrate, e degli istinti materni, della legge naturale. Siamo alla negazione della civiltà cristiana tutta – siamo all’instaurazione incipiente del Regno Sociale di Satana.   Tuttavia qui voglio spezzare una lancia a favore dei mostri – bisogna farlo, per la logica, e per rifiutare una volta per tutte il compromesso democristiano con essi, e chiamare la battaglia.   Gli utilitaristi, i servitori della Morte, filosofi o governatori, hanno ragione: che differenza c’è tra un neonato e un feto? Solo una questione di tempo, forse nemmeno quello (un neonato può essere settimino, o ancora più prematuro: ho visto bambini usciti tanto prima pesare un chilo e ora essere campioncini sportivi) e di spazio, cioè sei dentro o fuori il grembo materno.   Se per loro ciò indica che il bambino è continuativamente una non-persona, per noi vale l’esatto contrario: è una persona quanto lo è Dio stesso, è Imago Dei, è un essere perfettamente formato dal logos creatore, è figlio della Divinità , è fatto a sua immagine, è ciò che naturalmente è chiamato ad esistere, consistere e moltiplicarsi, è un pezzo unico e insostituibile del disegno dell’umanità e del cosmo.   E quindi no, non c’è differenza tra un uomo ed un feto, tra l’aborto e l’aborto post-natale.   Potete capire dove stiamo andando a parare: non lo chiamiamo «aborto», ma ogni procedimento della Necrocultura, che umilia e uccide l’essere umano, svolge la medesima funzione.   L’eutanasia è un aborto applicato in vecchiaia o in malattia.   La predazione degli organi è un aborto su chi ha avuto un incidente, ma il cuore gli batte ancora.   Il suicidio – magari con l’aiutino delle droghe psichiatriche – è l’aborto delle persone tristi.   La riproduzione artificiale è l’aborto di un numero immane di embrioni, morti nell’impianto o nella crioconservazione, oppure fusisi mostruosamente nelle chimere umane.   Spingiamoci fino a parlare delle bestie feroci scagliateci contro: lupi, orsi, orche lasciati liberi di assalirci sono strumenti della Necrocultura, agenti animali dell’aborto della specie.   E la guerra, cosa è se non il modo con cui si abortiscono le nazioni, con la guerra nucleare che si dà come aborto globale definitivo, come finale trionfo della morte sull’umanità.   Tutta l’umanità deve essere abortita: questo è quanto ci sta dicendo il progresso, questo è quanto lo Stato moderno si prepara a fare in modo meccanico: un sacrificio umano massivo, più grande e terrificante di quello che chiedevano gli dèi pagani.   E quindi, non facciamo gli sconvolti. Sappiamo con cosa abbiamo a che fare.   L’aborto è solo una maschera di una lotta contro l’inferno che coinvolge ogni aspetto del nostro tempo. Fortunato chi ha capito, è uscito dal recinto pro-life (fatto dal potere politico-ecclesiastico per pastorizzare gli animi caldi) e medita sulle dimensioni spaventose della guerra spirituale necessaria oggi.   Questo è ciò che siamo chiamati a fare ora: combattere la Morte, combattere il Male che ha messo radici nel nostro mondo.   Se leggete queste pagine, è probabile che in cuor vostro abbiate già iniziato a farlo. Siete, lo vogliate o no, protagonista della battaglia contro le forze del Male – come in un film, solo sul serio.   Questo ruolo onora la vostra anima come niente altro.  

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Il corpo scomposto: quando l’uomo diventa mero contenitore di organi

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Ci sono notizie che andrebbero lette lentamente, soffermandosi sulle parole, perché è proprio la loro apparente normalità a rivelare quanto profondamente sia cambiato il nostro modo di concepire l’essere umano.

 

Nei giorni scorsi una giovane di 23 anni, vittima di un grave incidente stradale, è stata ricoverata in terapia intensiva. Dopo nove giorni, ne è stata dichiarata la morte cerebrale e, durante la notte successiva, si è proceduto all’espianto degli organi. La cronaca riferisce che sono stati prelevati il cuore, i polmoni, i reni, l’utero e le cornee, mentre il fegato è stato diviso per essere destinato a due diversi riceventi; gli organi sono stati quindi trasferiti verso differenti centri trapianto italiani.

 

Letto così, senza il rivestimento emotivo che normalmente accompagna queste notizie, il freddo elenco assume improvvisamente un significato diverso: compare materialmente il corpo umano, scomposto nelle sue parti e distribuito verso destinazioni differenti.

 

Ma cosa resta dell’unità della persona quando il suo corpo viene considerato come un insieme di organi separabili, prelevabili e trasferibili?

 

Nella concezione classica e cristiana dell’uomo, il corpo non è un semplice contenitore della coscienza: l’essere umano costituisce un’unità vivente e il corpo appartiene alla sua stessa identità personale. Noi non possediamo un corpo nello stesso modo in cui possediamo un oggetto, né l’uomo può essere ridotto a un cervello che utilizza provvisoriamente una macchina biologica composta da parti intercambiabili.

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È precisamente questa unità che la modernità ha progressivamente disconosciuto. Prima la persona viene identificata essenzialmente con il cervello; una volta dichiarata la morte cerebrale, ciò che rimane sembra perdere il carattere di corpo di qualcuno per assumere quello di insieme di organi utilizzabili da qualcun altro. Il passaggio è enorme, eppure avviene quasi senza che ce ne accorgiamo.

 

Fino a un momento prima abbiamo davanti un essere umano gravemente ferito, ricoverato in terapia intensiva, bisognoso di assistenza continua; poi interviene la dichiarazione di morte cerebrale e lo sguardo cambia. Improvvisamente non si parla più dell’organismo nella sua totalità, ma del cuore, dei polmoni, dei reni, del fegato, delle cornee: ogni organo ha un destinatario, una destinazione, una propria utilità terapeutica. 

 

La morte cerebrale rappresenta allora lo spartiacque che rende possibile considerare il corpo secondo una logica completamente diversa: l’organismo diventa una riserva di parti biologiche utilizzabili.

 

Il cuore può servire, così come i polmoni e i reni; il fegato può essere diviso affinché serva a più persone, le cornee possono servire, l’utero può servire. La persona scompare proprio mentre le sue parti acquistano il massimo valore. 

 

È il paradosso estremo dell’antropologia utilitaristica: l’intero non serve più, le parti sì.

 

Tuttavia, quella giovane non poteva essere ridotta al suo cuore, al suo fegato, ai suoi reni, ai suoi polmoni, alle sue cornee o al suo utero, così come non poteva essere identificata semplicemente con il suo cervello: era una persona, un’unità vivente nella quale la dimensione corporea era inseparabile dalla sua stessa identità.

 

È tale verità che la parola «donazione» rischia di farci dimenticare, perché una volta definita l’intera procedura come un atto di generosità, ogni interrogativo sembra diventare superfluo, se non addirittura moralmente sospetto. Chi potrebbe opporsi a un dono o contestare un gesto capace di offrire ad altri una possibilità di sopravvivenza?

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La forza di questa rappresentazione consiste proprio nella sua capacità di eludere la questione antropologica. L’attenzione viene immediatamente spostata verso i riceventi, verso le vite salvate, verso il bene che quegli organi potranno produrre, mentre il corpo dal quale provengono passa sullo sfondo e, con esso, scompare progressivamente la domanda su ciò che quel corpo rappresenti.

 

Eppure è proprio questa la domanda che dovrebbe precedere tutte le altre, perché una civiltà non rivela la propria concezione dell’uomo soltanto attraverso solenni dichiarazioni sulla dignità della persona, ma soprattutto attraverso ciò che ritiene lecito fare del suo corpo.

 

Abbiamo imparato a leggere con assoluta normalità che da un unico essere umano vengono prelevati cuore, polmoni, reni, fegato, utero e cornee e che ciascuna di queste parti prende una strada diversa. Abbiamo costruito un linguaggio capace di rendere questa scomposizione non soltanto accettabile, ma persino luminosa. 

 

Dovremmo togliere quel rivestimento linguistico per guardare la questione nella sua crudezza antropologica e affermare con forza che l’essere umano non è un contenitore di organi, né una somma di parti biologiche il cui valore dipende dall’utilità che possono avere per qualcun altro.

 

Perché se una società arriva a considerare naturale questa immagine dell’uomo, allora la domanda che dobbiamo porci non riguarda più soltanto la morte cerebrale o i trapianti, ma qualcosa di molto più radicale: che cosa pensiamo che sia l’uomo?

 

Alfredo De Matteo

 

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Bioetica

Il principe Luigi del Lichtenstein si oppone ancora alla legalizzazione dell’aborto

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Un gruppo di associazioni favorevoli alla legalizzazione dell’aborto ha lanciato una nuova iniziativa referendaria in Liechtenstein, il piccolo principato di lingua tedesca incastonato tra Svizzera e Austria. Lo riporta LifeSite.   Il Paese, sesto Stato più piccolo al mondo e tra i più ricchi d’Europa, mantiene una delle legislazioni più restrittive del continente in materia di interruzione di gravidanza. Nel principato l’aborto è vietato nella quasi totalità dei casi, con eccezioni limitate a grave pericolo per la vita della donna o violenza sessuale subita. Anche la diffusione di informazioni sull’aborto è soggetta a restrizioni legali. Secondo i dati citati dagli organizzatori dell’iniziativa, circa 40 donne all’anno si recano in Svizzera o in Austria per sottoporsi all’intervento.   I precedenti tentativi di riforma si sono scontrati con la posizione della famiglia regnante, che governa il paese ininterrottamente dal 1806, anno della dissoluzione del Sacro Romano Impero.   Nel 2011 fu indetto un referendum per legalizzare l’aborto entro la dodicesima settimana di gestazione e in caso di malformazioni fetali. Poco prima del voto, il principe ereditario Luigi — cattolico praticante — annunciò l’intenzione di esercitare il diritto di veto riconosciutogli dalla Costituzione qualora la proposta fosse stata approvata. La consultazione si chiuse con il 51,5% dei voti favorevoli alla legalizzazione contro il 48,5% contrario: un margine che gli attivisti pro-aborto attribuirono proprio all’annuncio del principe.   Nel sistema costituzionale del Liechtenstein, il monarca regnante dispone del potere di veto sulle leggi approvate dal Parlamento, oltre ad altre prerogative come la facoltà di sciogliere o aggiornare l’assemblea legislativa. Un referendum del 2003 aveva già confermato e ampliato questi poteri in seguito a tensioni istituzionali tra la Corona e il Parlamento.

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Nel 2013 i movimenti pro-aborto risposero con un’iniziativa popolare volta a limitare il potere di veto del principe sui referendum futuri. Attraverso la sua portavoce, Alois definì il proprio precedente intervento «un segnale chiaro che l’aborto non rappresenta una soluzione accettabile a una gravidanza indesiderata», aggiungendo che, in caso di approvazione della misura, avrebbe rinunciato alle proprie funzioni istituzionali lasciando il paese. Il referendum si concluse con una netta sconfitta per i promotori: il 76% degli elettori confermò il potere di veto della Corona.   A distanza di oltre dieci anni, un nuovo tentativo è ora in corso. L’iniziativa, denominata «Fristenlösung für Liechtenstein» («Soluzione del limite temporale per il Liechtenstein»), è sostenuta da organizzazioni femministe, con un testo propone la depenalizzazione dell’aborto entro la dodicesima settimana di gravidanza, l’abolizione del divieto di informazione sul tema e l’inclusione dell’interruzione di gravidanza nella copertura assicurativa sanitaria. Il 31 luglio gli organizzatori hanno depositato 4.970 firme, ampiamente superiori alla soglia minima di 1.000 richiesta per l’avvio della procedura referendaria.   Gli organizzatori sostengono di godere del sostegno della maggioranza della popolazione, ma segnalano nell’ostacolo istituzionale rappresentato dal principe ereditario il nodo principale della vicenda. In un articolo pubblicato il 3 agosto sul Guardian, l’attivista Gabriella Alvarez-Hummel ha scritto che Luigi avrebbe già anticipato l’intenzione di porre il veto a qualsiasi modifica legislativa, ancor prima dello svolgimento del voto.   Secondo quanto riportato, il principe avrebbe minacciato di ricorrere al veto reale in due occasioni: nel 2011, in occasione del precedente referendum, e a giugno di quest’anno, in relazione alla nuova iniziativa.   Resta da vedere se il nuovo tentativo referendario riuscirà a superare l’ostacolo istituzionale che ha bloccato i precedenti percorsi di riforma.

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 Immagine di IKR/Eddy Risch via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International ; immagine tagliata  
 
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