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New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità

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Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».

 

Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.

 

Avvocato Boccardi,  il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?

Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».

«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»

 

Può spiegarci allora cosa è successo a New York?

La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.

 

La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.

 

Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando,  secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».


In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.

 

In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.

 

Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.

 

Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.

 

Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».

 

Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.

 

Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.

 

Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo.

 

Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza

 

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.

 

Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.

 

Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

 

In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.

 

L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.

 

Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.

 

Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?

È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

 

Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?

Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.

 

Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.

 

Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzioneInoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.

 

Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:

«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»

Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?

In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.

 

Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.

 

L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.

 

La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.

 

Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.

 

Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.

 

Ci spieghi le differenze in termini di legge…

Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.

 

La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.

 

Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.

 

Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

 

Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.

 

Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.

 

Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?

In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…

 

In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.

 

Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.

 

E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.

 

Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.

 

Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?

Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.

 

Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.

 

 

Cristiano Lugli

 

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Una madre e i medici sudcoreani condannati dopo che un neonato nato vivo è stato messo nel congelatore per morire

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Una donna sudcoreana sulla ventina, identificata con il cognome Kwon, è stata condannata insieme a due medici per l’omicidio del suo neonato. Lo riporta LifeSite.

 

Come prevedibile, la stampa mainstream sta presentando la vicenda, che era emersa lo scorso anno, come prova della necessità dell’aborto tardivo legale.

 

«La donna voleva interrompere la gravidanza a 36 settimane, ma i pubblici ministeri hanno affermato che il bambino è nato vivo e poi è stato ucciso», ha riferito la BBC. Naturalmente, «interrompere la gravidanza» avrebbe comportato anche l’uccisione dello stesso bambino, dopo che avrebbe potuto sopravvivere fuori dall’utero.

 

Il bambino era nato vivo tramite parto cesareo e i medici lo hanno messo in un congelatore. Il bambino è così morto assiderato. La Kwon, che insistette di non sapere «che la procedura sarebbe stata eseguita in quel modo» (come disse la BBC), è stata condannata a tre anni di carcere con sospensione condizionale; il chirurgo che aveva operato e il direttore dell’ospedale sono stati condannati a quattro e sei anni di carcere.

 

Il caso ha attirato enorme attenzione pubblica in Corea del Sud. Kwon aveva caricato un vlog su YouTube nel 2024 in cui descriveva la sua esperienza di quello che lei chiamava aborto a 36 settimane; il video aveva suscitato indignazione pubblica, accuse di infanticidio e richieste di un’indagine ufficiale. Il ministero della Salute e del Welfare richiese un’indagine di polizia, che ha scoperto che il bambino era nato vivo e successivamente ucciso.

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Quando si è scoperto che il bambino era nato vivo, la polizia ha cambiato l’indagine da «aborto non regolamentato» a omicidio – il che, come il caso evidenzia in modo agghiacciante, è una distinzione senza alcuna differenza. Tuttavia, la stampa mainstream sottolinea che queste condanne segnano «la prima volta che vengono mosse accuse di omicidio contro donne che chiedevano un’interruzione di gravidanza in fase avanzata e contro i medici coinvolti nella procedura».

 

L’indagine della polizia ha rivelato che l’ospedale aveva falsificato i propri registri, registrando la morte del bambino, morto nel congelatore, come un feto morto. L’ospedale gestiva un’attività di aborto e, secondo i pubblici ministeri, «avrebbe ricevuto un totale di 1,4 miliardi di won (816.260 dollari) per praticare aborti su oltre 500 pazienti», la maggior parte delle quali, come Kwon, era stata presentata all’ospedale da intermediari.

 

Al processo, sia il direttore dell’ospedale che il chirurgo curante hanno confessato di aver ucciso il bambino della Kwon, ed entrambi sono stati immediatamente arrestati. La Kwon ha affermato di non aver saputo di essere incinta fino al settimo mese e di aver cercato di abortire perché aveva bevuto alcolici, fumato e non aveva un reddito stabile.

 

Ma il giudice ha stabilito che la Kwon era stata informata dal personale medico che il suo bambino era sano e aveva sentito il battito cardiaco tramite un’ecografia; è stato anche confermato che la Kwon era consapevole che il suo bambino sarebbe nato vivo tramite taglio cesareo. Il giudice, tuttavia, le ha inflitto una pena più mite a causa della mancanza di supporto per Kwon nella «fase avanzata della gravidanza» e della confusione che circonda il regime abortivo della Corea del Sud.

 

La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha annullato il divieto di aborto nel Paese nel 2019 e ha raccomandato ai legislatori di approvare emendamenti che consentano l’aborto fino a 22 settimane (la prima settimana di vita di un bambino fuori dall’utero è di 21 settimane). Il Parlamento ha avuto tempo fino alla fine del 2020 per modificare le leggi sull’aborto. Il governo dio Seul ha proposto un disegno di legge che legalizza l’aborto su richiesta fino a 14 settimane, con il feticidio consentito fino a 24 settimane in caso di stupro o specifiche condizioni di salute.

 

«Tuttavia, quel disegno di legge è rimasto bloccato in Parlamento, a causa dell’opposizione dei legislatori conservatori per motivi religiosi», ha riferito la BBC. «Quando la rimozione del divieto è entrata in vigore nel 2021, il Paese non aveva alcuna legislazione in vigore per regolamentare l’aborto». Pertanto, l’aborto è ora praticato in un vuoto giuridico.

 

L’aborto è depenalizzato e non regolamentato: il Paese estremo orientale, dove spopolano sette protestanti di ogni genere, è ora un Far West del feticidio.

 

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Bioetica

Il Lussemburgo vuole sancire l’aborto nella sua Costituzione

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Seguendo l’esempio della Francia, il Granducato del Lussemburgo si prepara a sancire il «diritto» all’aborto nella sua legge fondamentale. Spinto da una coalizione guidata dal Partito Cristiano Sociale, il Paese sta sprofondando in una deriva ideologica che volta le spalle alla tutela della vita e all’eredità cristiana del Vecchio Continente.   «C’è qualcosa di marcio nello stato di Danimarca», fece dire Shakespeare a Marcello. Ma sembra che l’elenco sia ben lungi dall’essere limitato al paese di Amleto: sotto l’impulso del déi Lénk (partito di sinistra) e sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare, il Granducato di Lussemburgo ha compiuto, il 3 marzo 2026, un primo passo decisivo verso l’inserimento della libertà di aborto nella sua Costituzione.   Questa votazione, che ha avuto luogo alla Camera dei Deputati, segna un nuovo passo avanti nella secolarizzazione radicale che sta dilagando in Europa, dopo la Francia del 2024.

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Un tradimento delle radici cattoliche

Per chi sostiene una cultura della vita, lo shock rimane profondo. Il CSV, storico partito cristiano-sociale, ha votato a stragrande maggioranza (circa 16 membri su 21), nonostante la sua eredità cattolica. Accettando questa iscrizione per consolidare la sua coalizione con il Partito Democratico (DP) e altri, sembra allontanarsi dai suoi valori fondanti.   Come può un partito che si dichiara cristiano contribuire a stabilire come principio costituzionale ciò che per molti resta un crimine, una tragedia umana e un attentato alla vita innocente?   Consacrando questa libertà nella legge fondamentale, lo Stato non si limita più a depenalizzare l’aborto a determinate condizioni (come dal 1978, con recenti allentamenti): lo protegge in modo permanente da qualsiasi arretramento politico, presentandolo come una conquista irreversibile.

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Una grande rottura antropologica

Guidata in particolare dalla ministra per le Pari Opportunità, Yuriko Backes (DP), questa riforma mira a posizionare il Lussemburgo come un «pioniere» dei diritti sociali. Tuttavia, inverte la gerarchia: l’autonomia individuale prevale sul diritto naturale alla vita, spezzando il legame intergenerazionale che obbliga i più forti a proteggere i più deboli.   Segno di un generale calo di interesse, il dibattito è stato relativamente calmo, nonostante alcuni accesi scambi di opinioni. Le obiezioni morali rimangono discrete o timide. Eppure, la costituzionalizzazione dell’aborto cambia radicalmente la situazione.   Per non parlare della negazione della legge naturale che questa pratica implica, essa minimizza anche il trauma psicologico per molte donne e la mancanza critica di alternative reali – massicce politiche pro-maternità – che potrebbero offrire una vera alternativa all’aborto.   Una cosa è certa: mentre l’Europa si trova ad affrontare un inverno demografico senza precedenti , la scelta del Lussemburgo suona come un’ammissione di resa. Di fronte a questo diktat ideologico, cattolici e attivisti pro-life hanno il dovere di testimoniare che ogni vita umana è un dono del Creatore, dal concepimento alla morte naturale, un dono che nessuna maggioranza parlamentare può legittimamente abolire.

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Circoncisione, scoppia l’incidente diplomatico: il Belgio convoca l’ambasciatore americano

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Giorni fa Belgio ha convocato l’ambasciatore statunitense Bill White dopo che questi ha accusato le autorità del Paese di molestare la comunità ebraica. Si tratta di un importante sviluppo che porta alla luce il cortocircuito della circoncisione, che è di fatto una mutilazione genitale infantile al pari dell’infibulazione ma che, specie in ambito delle comunità ebraiche gode di un qualche status privilegiato, mentre va ricordato come essa abbia una sua storia precipua anche negli Stati Uniti d’America.

 

In un post su X White aveva chiesto al Belgio di ritirare l’azione penale nei confronti di tre mohel (figure religiose ebraiche che praticano circoncisioni) sospettati di aver eseguito tali procedure ad Anversa – antica capitale del taglio dei diamanti, attività principale di una nutrita comunità di famiglie ebraico-ortodosse – senza una licenza medica.

 

«Fermate questa inaccettabile molestia nei confronti della comunità ebraica qui ad Anversa e in Belgio», ha scritto White, aggiungendo che i mohel stavano «facendo ciò per cui sono stati addestrati per migliaia di anni».

 

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White ha inoltre accusato il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke di essere stato «molto maleducato» e di essersi rifiutato di stringergli la mano o di posare per una fotografia durante il loro primo incontro. «Era chiaro che non ti piaceva l’America», ha scritto White.

 

Il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot ha condannato le dichiarazioni di White. «Qualsiasi insinuazione che il Belgio sia antisemita è falsa, offensiva e inaccettabile. Il Belgio condanna l’antisemitismo con la massima fermezza», ha scritto Prevot su X.

 

«Gli attacchi personali contro un ministro belga e l’ingerenza in questioni giudiziarie violano le norme diplomatiche fondamentali», ha aggiunto. Il Prevot ha precisato che, secondo la legge belga, solo i medici qualificati sono autorizzati a eseguire circoncisioni e ha affermato che si asterrà dal commentare il caso specifico.

 

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In seguito lo White ha dichiarato ai giornalisti che «non c’era bisogno di scuse» da parte sua e ha espresso la speranza che il Belgio «legalizzerebbe questo processo in modo che queste persone possano riprendere la loro vita».

 

Il ministro degli Esteri israeliano Gedeone Saar ha appoggiato White, citando quello che ha descritto come «un forte e continuo aumento degli attacchi antisemiti in Belgio», esortando il Prevot a «guardarsi attentamente allo specchio e riconoscere la realtà».

 

In risposta, il Prevot ha messo in guardia contro «l’uso inflazionistico del termine antisemitismo» e ha respinto le affermazioni di un diffuso sentimento antiebraico in Belgio – sì, persino nel «laico» (cioè, massonico) Regno del Belgio l’accusa di antisemitismo sembra essersi stinta sino a non significare più nulla, se non la protervia dell’accusatore, che è spesso giudeo o schierato per qualche ragione con gli interessi dello Stato di Israele.

 

Come riportato da Renovatio 21, accuse di antisemitismo al Paese ospitante erano state mosse anche dall’ambasciatore USA a Parigi, Kushner, palazzinaro giudeo padre del genero di Trump Jared, ex galeotto e grande finanziatore di Netanyahu in Israele (in America, invece, sosteneva il Partito Democratico).

 

La circoncisione è un tema che nessuno vuole dibattere, tuttavia la sua rivoltante contraddizione talvolta emerge dalla cronaca.

 

È bizzarro come il mondo «laico», che ritiene il battesimo dei bambini come una forzatura religiosa su di una persona che non può decidere in autonomia, non abbia niente da dire contro questa oscena mutilazione genitale infantile – e dobbiamo ancora trovare qualcuno che ci convinca del fatto che la circoncisione sia diversa dall’infibulazione, quella sì, per qualche motivo, invisa alla società.

 

«Il taglio genitale non terapeutico priva il bambino, quando diventerà l’adulto, dell’opportunità di rimanere geneticamente immodificato (o intatto)» hanno scritto due bioeticisti oxoniani i due bioeticisti Lauren Notini e Brian D. Earp «Plausibilmente, la persona le cui “parti private” saranno permanentemente influenzate dal taglio dovrebbe avere la possibilità di valutare se è ciò che desidera, alla luce delle loro preferenze e valori a lungo termine»

 

Di fatto, l’individuo circonciso perde per sempre la sua integrità, vedendosi amputata una parte del corpo straordinariamente ricca di terminazione nervose, che sono quelle che danno il piacere durante l’atto sessuale. Notoriamente, l’infibulazione – condannata da tutte le società occidentali – agisce nello stesso identico modo.

 

C’è poi la questione della sicurezza dell’operazione mutilativa: i casi di bambini morti per circoncisione abbondano, anche in Italia, Nel 2023 bambino nigeriano è morto pochi giorni fa in zona Castelli Romani dopo una circoncisione fatta in casa. A Tivoli, nel 2018, morì un altro bambino nigeriano di appena due anni: aveva subito la circoncisione da parte di un sedicente medico; in quel caso, almeno, si salvò il gemello, portato d’urgenza in ospedale. Reggio Emilia, marzo 2019: neonato di famiglia ghanese, cinque mesi, morto dopo «diverse ore di agonia». Monterotondo, provincia di Roma, tre mesi prima: bimbo nigeriano di due anni morto per lo stesso motivo. Genova, aprile 2019, neonato morto nel quartiere Quezzi, e condannato a otto anni di carcere il nigeriano 34enne che aveva eseguito il taglio del prepuzio. Torino, giugno 2016: bebè di genitori ghanesi, circonciso in casa, morto in ospedale. Treviso, ottobre 2008: bimbo di due mesi morto per emorragia. Bari, luglio 2008: bambino deceduto per grave emorragia, «causata probabilmente da circoncisione fatta a domicilio».

 

Secondo dati ripetuti in questi giorni da tutti i giornali, le circoncisioni clandestine in Italia costituirebbero il 40% del totale. Su più di 15.000 circoncisioni richieste all’anno solo 8.500 vengono eseguite su territorio nazionale, mentre 6.500 operazioni di taglio del prepuzio sono effettuate nei Paesi d’origine dove gli immigrati tornano per «turismo etnico» (talvolta, come si è appreso, anche quando si dichiarano «rifugiati» e stanno facendo il percorso burocratico per essere riconosciuti tali totalmente a spese del contribuente italiano).

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Secondo una sigla di medici stranieri operanti in Italia, il 99% delle famiglie musulmane circoncide il bambino quando ha ancora pochi mesi. La realtà è che tuttavia la circoncisione è di fatto istituzionalizzata grazie agli accordi tra lo Stato italiano e la minoranza ebraica.

 

Come riportato in passato da Renovatio 21, grazie alla legge 101 del 1989 che ratifica l’intesa tra l’Italia e le comunità ebraiche italiane, i maschi di religione ebraica e musulmana possono usufruire di alcuni progetti «clinico-culturali» ed essere circoncisi per 400 euro da un medico in regime di attività libero professionale. La prestazione è da considerarsi al di fuori dei LEA (Livelli essenziali assistenziali). Tra i sottoscrittori il Policlinico Umberto I di Roma, l’Associazione internazionale Karol Wojtyla, la Comunità ebraica di Roma e il Centro islamico culturale d’Italia.

 

La pressione ebraica si dice abbia fatto cambiare rotta anche all’Islanda, che aveva tentato di liberarsi della pratica barbara. Si tratta della stessa procedura per cui ora, per aver parlato della circoncisione, Kennedy è definito «antisemita».

 

«Ogni individuo, non importa di che sesso o di quanti anni dovrebbe essere in grado di dare il consenso informato per una procedura che è inutile, irreversibile e può essere dannosa», aveva dichiarato nel 2018 la deputata Silja Dögg Gunnarsdóttir, 44 anni, del Partito progressista dell’Althing, il Parlamento islandese. «Il suo corpo, la sua scelta». «Autonomia» corporale: è lo slogan delle femministe e dell’aborto. È un dogma inscalfibile del mondo moderno.

 

Il disegno di legge non passò, perché le microcomunità ebraiche e musulmane alzarono un polverone: «l’impatto di questa legge sarebbe sentito molto al di là dei confini dell’Islanda», scriveva una lettera dello spaventatissimo Comitato degli affari esteri della Camera dei Rappresentanti, spiegando che la «mossa renderebbe l’Islanda la prima e unica nazione europea a mettere fuori legge la circoncisione. Mentre le popolazioni ebraiche e musulmane in Islanda possono essere poco numerose, il divieto di questo paese sarebbe sfruttato da coloro che alimentano la xenofobia e l’antisemitismo in Paesi con popolazioni più diversificate».

 

La circoncisione nel mondo è tollerata, forse, anche per la sua straordinaria diffusione presso la popolazione americana. Contrariamente a ciò che possono pensare beceramente alcuni, la questione in nessun modo è legata ai rapporti tra l’ebraismo e gli USA. La fonte della pratica è la stessa dei cereali che con probabilità il lettore consuma il mattino: John Harvey Kellogg (1852-1943).

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Il Kellogg era un dottore nutrizionista, oltre che un imprenditore di successo e un gran cultore dell’eugenetica. Tuttavia, un pensiero lo ossessionava: quello della riduzione della masturbazione presso la popolazione maschile.

 

Ecco quindi che raccomandò la circoncisione come rimedio: si taglia subito il prepuzio al bambino e lui non si toccherà crescendo. La cosa ancora più allucinante è che anche i cereali da lui commerciati (da qualche mese di proprietà della Ferrero) avevano in teoria lo stesso scopo: erano sostanze che riteneva «anafrodisiache» e che quindi andavano impiegate in massa per scoraggiare l’onanismo.

 

Kellogg, che come si è visto godeva di una certa influenza, era convinto sostenitore anche del vestirsi di bianco e dei clisteri, da praticare soprattutto se si erano assorbiti veleni come tè, caffè, cioccolato. Il Kelloggo, inoltre, scoraggiava il mescolarsi tra le razze: a fine carriera si dedicò alla creazione di una «Race Betterment Foundation, («Fondazione per il miglioramento della razza»), che propalava pure eugenetica razzista americana (registri genetici, sterilizzazioni delle «persone mentalmente difettose»), di quella che poi piacque assai allo Hitler, che – cosa poco nota – prese alcune leggi degli Stati americani come suo modello per la Germania nazionalsocialista.

 

L’America odierna, e il mondo tutto, si trova quindi ancora alle prese con l’eredità di questo tizio: circoncisione e colazione con cereali tostati. L’eugenetica, nel frattempo, la si fa con le provette.

 

Come riportato da Renovatio 21, l’attuale segretario alla Saluta USA Roberto Kennedy jr. fu sommerso di critiche ed improperi quando osò ricordare studi esistenti che ipotizzano una correlazione tra la circoncisione e l’autismo.

 

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