Bioetica
New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità
Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».
Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.
Avvocato Boccardi, il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?
Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».
«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»
Può spiegarci allora cosa è successo a New York?
La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.
La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.
Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando, secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».
In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.
In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.
Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.
Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.
Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».
Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.
Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.
Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo“.
Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.
Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.
Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.
L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.
Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.
Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?
È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?
Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.
Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.
Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.
Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:
«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»
Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?
In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.
Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.
L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.
La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.
Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.
Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.
Ci spieghi le differenze in termini di legge…
Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.
La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.
Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.
Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.
Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.
Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?
In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…
In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.
Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.
E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.
Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.
Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?
Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.
Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.
Cristiano Lugli
Bioetica
Bioetica e persona umana
Renovatio 21 continua la sua serie di approfondimento della disciplina della bioetica. Per un approfondimento, rimandiamo al Manuale di bioetica in due volumi redatto dal cardinale Elio Sgreccia (1929-2019), di cui sintetizziamo qui le argomentazioni. Monsignor Elio Sgreccia fu tra i principali teorici della bioetica personalista, di cui è considerato capofila del pensiero bioetico in ambito cattolico. Per il personalismo bioetico la persona umana, in ogni fase della vita, è un valore in sé e mai un mezzo: il suo statuto ontologico fonda la dignità e orienta ogni scelta biomedica. Ne deriva la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.
Dopo aver chiesto che cosa sia la vita, la bioetica deve rispondere a una domanda ancora più radicale: chi è colui che vive, e che cosa significa che egli ha un corpo, o piuttosto che è un corpo. Da come si definiscono la persona e la sua corporeità dipende, infatti, la risposta a quasi ogni questione clinica: chi sia tutelabile, fino a quando, e a quale titolo.
La persona è sostanza
Per il personalismo ontologico la comprensione della persona passa per la ricerca metafisica, che si rivolge all’intero e non si accontenta di descrivere ciò che l’uomo fa. La persona va colta nella sua dimensione sostanziale e non soltanto funzionale, senza per questo trascurare i signa personae, cioè gli indizi che ne segnalano la presenza.
La tradizione classica ha fissato il concetto in una serie di formule. Aristotele (384-322 a.C.) definì l’uomo animal rationale, indicando il genere prossimo e la differenza specifica, ma in un modo che forse non rende piena ragione dell’originalità dell’essere umano, irriducibile a semplice elemento del cosmo. Dopo l’avvento del cristianesimo la prima determinazione decisiva è quella di Boezio (480-525 circa): la persona è rationalis naturae individua substantia, sostanza individuale di natura razionale.
Il richiamo alla sostanza mette in luce che la persona è un soggetto esistente, un sostrato, e non una semplice attività. Sulla stessa linea si collocano Riccardo di San Vittore (morto nel 1173) e Tommaso d’Aquino (1225-1274), nelle cui formule si riflette la tensione tra il riferimento universale alla specie, per cui tutti apparteniamo all’umanità, e il carattere individuale, per cui ciascuno vi appartiene a suo modo.
Notiamo che individuo non significa «indivisibile» in senso atomistico: significa indiviso in sé e diviso da ogni altro, dotato cioè di unità. L’individualità non implica che l’uomo sia un atomon, ma che esista come un tutt’uno distinto dagli altri.
Né funzione, né sola relazione
Il pensiero contemporaneo si chiede se la persona possa essere considerata soltanto relazionale, e se dunque un essere umano non più capace di relazionarsi possa ancora dirsi persona. La risposta personalista non nega la relazionalità, anzi: come osserva Vittorio Possenti (1938-), la razionalità implica la relazionalità, perché la vita dello spirito è per sé apertura. Ma la relazione presuppone un soggetto che si relazioni, e non può prenderne il posto.
Per questo la filosofia della persona è legata in radice a quella della sostanza, verso cui una parte del pensiero moderno nutre un profondo sospetto, desiderando sostituirla con quella di funzione. Nelle Categorie Aristotele definisce la sostanza prima come ciò che non è in un soggetto né si predica di un soggetto: essa esiste in sé, basta a se stessa, non dipende da altri soggetti. L’atto d’essere è l’atto primo e radicale da cui prendono vita tutti gli altri atti, quelli secondi, della persona. Tommaso la considera la più perfetta di tutte le realtà, perché sussiste in una natura razionale.
La persona è dunque un in se existens e un per se existens: non esiste in altro come suo modo, né in vista d’altro, ma in vista di se stessa. Per questo si pone come fine e non come mezzo. La tradizione metafisica riserva alla sola persona divina l’aseità, l’essere da sé; l’uomo, che è ab alio, porta il sigillo della contingenza.
Ne discende anche che la persona eccede i propri atti. Le teorie empiriste, da Locke (1632-1704) a Hume (1711-1776) fino a Derek Parfit (1942-2017), vedono nella persona un insieme di stati successivi privi di un sostrato comune; l’approccio sostanziale salvaguarda invece l’eccedenza della persona rispetto a ciò che compie. Diventare persona non è un processo, ma un evento istantaneo, un possesso del proprio statuto ontologico stabilito una volta per tutte; la personalità, invece, è qualcosa che si acquisisce gradualmente attraverso gli atti personali.
Unitotalità di corpo e spirito
La persona è un soggetto sostanziale di natura spirituale, dotato di intelligenza, libertà e amore, e vive nell’apertura alla totalità dell’essere: a se stessa, agli altri, a Dio, al tutto. È un centro di unificazione dinamica che procede dall’interno, un’unità che dura nel tempo al di là dei flussi psicologici, della molteplicità delle sensazioni e dello sparpagliamento dell’io. Può perciò ritornare su se stessa attraverso l’autoriflessione, ed è questa interiorità, esclusiva della persona, a rendere il singolo irriducibile al genere o alla totalità: lo notava già Soren Kierkegaard (1813-1855).
La persona è anche un tutto, non una parte inserita in una totalità più ampia che diventerebbe fondante nei suoi riguardi. L’uomo come individuo è uno tra molti; come persona è singolare e irripetibile.
Questa unità non consente di trattare la corporeità come un’aggiunta inessenziale, come fa l’approccio idealistico. L’individuo umano è corporeo, e il corpo appartiene alla sua definizione.
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L’anima, forma del corpo
La dottrina tomista dell’unicità della forma sostanziale ha offerto un contributo decisivo alla soluzione del problema dell’unità del soggetto, che sembrava compromessa nelle antropologie di matrice platonica. Dire che l’anima è la forma sostanziale significa attribuirle la capacità di far sì che l’individuo appartenga a una precisa specie di vivente, quella contrassegnata da un corpo organico atto a esplicitare la vita razionale.
Restava da risolvere il problema di giustificare l’immortalità dell’anima. Tommaso vi giunge affermando che l’anima, oltre a essere forma sostanziale, è forma sussistente: possiede un essere autonomo, come risulta dalle sue operazioni indipendenti dal corpo, cioè la conoscenza dell’universale e l’autocoscienza. Vale qui il principio operari sequitur esse: l’operare dipende dall’essere, e a un diverso livello di immaterialità dell’operazione deve corrispondere un diverso livello di immaterialità dell’essere.
Intendere e volere sono facoltà con cui l’anima non si lega formalmente al corpo; alla dissoluzione del corpo non segue necessariamente la dissoluzione dell’anima.
Persona ed essere umano
Se la persona è sostanza, resta da chiedersi chi sia persona. Secondo il filosofo utilitarista Peter Singer (1946-) non tutti i membri della specie Homo sapiens sono persone, e non tutte le persone sono membri della specie Homo sapiens. Ma se la nozione di persona non indica la specie umana, osserva la critica personalista, non ne indica nessun’altra: nessun’altra specie è in grado di riconoscere il diritto alla vita proprio della persona.
Si definisce la persona come ente autocosciente, razionale, autonomo, e si trascura che l’essere umano non è soltanto questo: uno dei suoi caratteri è di essere corporeo, di essere divenente. La questione bioetica nasce proprio perché esistono persone umane che non possono vivere come persone senza l’aiuto di altre: gli esseri umani allo stadio embrionale, fetale o infantile, i malati cronici o mentali, i malati terminali, le persone in stato vegetativo persistente.
Come ricorda Adriano Pessina (1953-2020), la reciprocità non è costitutiva soltanto della moralità ma della stessa possibilità dell’esistenza personale, ed è il luogo a cui ricondurre ogni discussione bioetica. Circoscrivere il rispetto e il diritto alla vita alle sole fasi di esercizio della vita morale significa dimenticare che la moralità si esplica a cicli intermittenti.
È qui che il personalismo pone il suo argomento fondamentale: guardare all’origine. Essere umano è colui che nasce da altri esseri umani, ed è questa la condizione per procedere a qualsiasi ulteriore definizione dell’uomo, ricorda ancora Pessina.
Robert Spaemann (1927-2018) ne trae la conseguenza: esiste un unico criterio per la personalità, l’appartenenza biologica al genere umano. Se «qualcuno» esiste, esiste da quando esiste questo organismo umano individuale, e fino a quando questo vive. L’essere umano è strutturalmente una persona: la condizione non dipende dalla sua volontà, ma dalla sua origine.
Il corpo, epifania della persona
Nel contesto attuale si registra una dissociazione tra l’esteriorità del corpo e l’interiorità della persona, una rottura dell’unità dell’uomo che è sintesi di un elemento corporeo e di uno spirituale. Nella definizione dell’io entra necessariamente il corpo, perché è impossibile percepirsi senza di esso; eppure l’io non si identifica con il corpo, ma lo eccede. La persona è corporea, ma trascende il corpo: non nel senso di poterne prescindere, bensì nel senso di avere la capacità di compiere operazioni non esclusivamente corporee.
L’ambivalenza si esprime nelle formule «io ho un corpo» e «io sono un corpo» (Gabriel Marcel, 1889-1973), entrambe valide e nessuna assoluta. Dire «ho un corpo» richiede una precisazione, perché non lo possiedo come un oggetto: non posso prenderne le distanze, né usarlo senza che le conseguenze si ripercuotano sull’intera persona. E «sono un corpo» va completato con il chiarimento che non sono soltanto corpo. Per questo la filosofia dell’uomo preferisce il termine corporeità, che esprime meglio l’unità corporeo-spirituale e indica la soggettività umana nella sua condizione corporea.
La scuola fenomenologica ha permesso di superare in parte il dualismo tra uno spiritualismo disincarnato e un materialismo fisicista, grazie alla distinzione introdotta da Edmund Husserl (1859-1938) tra Körper, il corpo in senso puramente materiale, e Leib, il corpo vivente, proprio degli esseri dotati di caratteristiche psicofisiche.
L’uomo non è un organismo animale cui sia stata aggiunta una coscienza: è «intelligenza corporea», «spirito incarnato», secondo la formula di Ramón Lucas Lucas. Di fronte all’organismo, proprio dell’animale, l’uomo è caratterizzato dalla corporeità.
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Il corpo amico, il corpo nemico
La postmodernità, una volta dissolto il soggetto, ha concentrato la sua attenzione sul corpo in senso assoluto. La cura del proprio corpo diventa il dovere principale, motivo di soddisfazione ma anche forma laica di ascesi, per le rinunce che comporta; e la nuova colpa di cui vergognarsi è quella di un corpo poco curato. Il corpo, da messaggero della propria identità presso gli altri, diventa un nemico da sorvegliare, sempre pronto a tradirci.
Con il declino di una teleologia naturale la cura del fisico non consiste più nel favorire la natura, ma nel modificarla o correggerla: il corpo, come scrive Maria Teresa Russo, non è più un dato, ma un compito da realizzare, da sottoporre a building, costruzione o anche decostruzione.
Anche il rapporto mente-corpo, oggi, non è la semplice riproposizione dell’antico dibattito anima-corpo. Il termine «mente» si rifà all’inglese mind del Trattato sulla natura umana di Hume e indica l’insieme delle funzioni coscienti: il rapporto riguarda dunque funzioni psicologiche e neurofisiologiche, non i soggetti di tali funzioni. È una impostazione riduzionista che esclude la dimensione metafisica, e che tende a ridursi ulteriormente a rapporto mente-cervello, escludendo arbitrariamente aspetti della corporeità, come la funzione delle mani, importanti per l’espressione delle facoltà psichiche e intellettive.
Il corpo ha invece un carattere epifanico, rivelatore: è «l’organo per essere visto», dice Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Svela la persona agli altri e, allo stesso tempo, la vela. Ma è anche limite: normalmente passa sotto silenzio, mentre nel dolore, nella fatica, nella malattia diventa opaco, pesante, estraneo.
La salute è stata definita come la vita nel silenzio degli organi e come inconsapevolezza del proprio corpo (Georges Canguilhem, 1904-1995); nel corpo si vive una dialettica tra attività e passività, praxis e pathos, che Paul Ricoeur (1913-2005) riassume nell’espressione «io subisco questo corpo che governo».
Corpo e anima: una ricognizione storica
Nell’antropologia greca il corpo è uno dei principi ontologici dell’essere umano, ma è il principio della materialità, il luogo dell’irrazionalità che l’anima, sede dell’intelligenza, deve domare. Per Platone (428/427-348/347 a.C.) il corpo (soma) è il sepolcro (sema) dell’anima e il carcere da cui evadere. Anche per Aristotele il corpo è sede delle passioni che disturbano la contemplazione, ma non è più la tomba dell’anima: ne è lo strumento reale, sostrato e materia, potenzialità ricettiva di una forma. L’anima, per lui, è l’entelechia prima di un corpo naturale che ha la vita in potenza, e l’uomo è un «sinolo» di corpo e anima; ma, legata al corpo, ne condivide il destino di corruzione.
Tommaso d’Aquino vuole salvare l’unità dell’essere umano, compromessa dal dualismo platonico, senza escludere, come in Aristotele, l’immortalità dell’anima. L’anima è forma sostanziale e, insieme, sostanza piena e realtà sussistente solo come forma di un corpo; corpo e anima non sono due sostanze esistenti in atto, ma da essi risulta un’unica sostanza in atto, la persona. Questa intuizione impedisce anche la considerazione strumentale del corpo, condizione della storicità e della personalità stessa dell’uomo.
Con Cartesio (1596-1650) il quadro si spezza: il corpo è res extensa, sostanza estesa e priva di coscienza, perfettamente organizzata «come un orologio», e l’anima è res cogitans, la cui unica funzione è il pensiero. Con Leibniz (1646-1716), al corpo vengono riconosciute leggi di sviluppo intrinseche, ma il legame con l’anima diventa problematico e può essere garantito solo da Dio, attraverso una sorta di armonia prestabilita.
Salute e malattia
La questione del corpo ha una conseguenza immediata sul modo di intendere la salute. Nella cultura greca la salute è il giusto equilibrio delle forze dell’organismo, la misura conveniente: lo afferma l’Antica medicina ippocratica, e Platone la lega a un criterio non quantitativo ma qualitativo, di valore. Creare condizioni di salute significa far sì che le parti del corpo dominino o siano dominate in conformità alla natura; la parte non si cura senza il tutto, e il corpo non si cura senza l’anima. Da qui la proposta terapeutica platonica: chi esercita molto l’attività razionale procuri anche al corpo il suo movimento, e chi plasma il corpo si dedichi alla musica e alla filosofia.
La modernità ha elaborato diversi paradigmi. Il paradigma positivista, nato con la clinica, considera la medicina una scienza della natura e la malattia un’alterazione quantitativa rispetto a una norma, da ricondurre a una disfunzione fisiologica. Il paradigma struttural-funzionalista del primo Novecento vi aggiunge il sistema sociale: la malattia minaccia la stabilità di un sistema in cui ciascuno ha un ruolo, e la medicina diventa attività di controllo sociale. Il modello nominalista-radicale ribalta tutto, e fa della malattia una costruzione arbitraria dipendente da criteri sociali o culturali. Il paradigma fenomenologico guarda invece al vissuto, al significato che il soggetto dà alla propria situazione.
Il più recente, bio-psico-sociale, intende la salute come condizione vitale complessa del soggetto in relazione al suo ambiente, e la medicina non più solo come cure ma come care: relazione curativa, alleanza terapeutica tra il malato e chi lo cura.
La postmodernità, infine, ha liquefatto la nozione di salute, oscillante tra lo star-bene e il ben-essere. La «salute» fa riferimento a una norma stabilita in base a parametri misurabili; l’«essere in forma», il fitness, invece, è una nozione liquida, che non è né precisa né misurabile dall’esterno, proiettata nel futuro e mai pienamente realizzabile: una salute per tutti e per nessuno, che alimenta una costante sensazione di inadeguatezza. Anche la «qualità della vita» è un codice inventato dalla sensibilità postmoderna: rischia di mettere in dubbio che un’esistenza segnata da un handicap o da una malattia cronica valga la pena di essere vissuta.
La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946, secondo cui la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la sola assenza di malattia, è da considerarsi utopistica. Si è tentato di correggerla, opponendo alla nozione di salute come stato quella di processo dinamico o equilibrio, e a quella di completo benessere quella di capacità relativa: la Carta di Ottawa (1986) precisa che per raggiungere il benessere l’individuo o il gruppo deve poter identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i bisogni, modificare l’ambiente o adattarvisi.
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La definizione personalista di salute
Per il personalismo la salute riguarda l’equilibrio dell’intera persona, e non è una proprietà dell’organismo. Va distinta una salute perfetta, concetto-limite cui ci si può soltanto approssimare, da una salute relativa, che consiste, nella formula di Pedro Laín Entralgo (1908-2001), nella capacità fisica di realizzare con il minimo fastidio e il minimo danno i propri progetti vitali.
Richard Siebeck (1883-1965) ne coglie il punto: la salute non è un fine ultimo, perché si è sani per vivere e per agire, e il senso della salute si trova nel progetto di vita buona che ciascuno si propone di realizzare. Platone affermava che prima viene la virtù, poi seguono la salute e la saggezza, come un dio è seguito dal suo corteo.
In questa luce la salute è un bene penultimo, cioè relativo, e perciò la scoperta che anche nella limitazione della malattia si è capaci di, si conserva cioè la possibilità di volere e di amare, può aiutare a non cadere nella disperazione davanti a una malattia cronica o mortale. È un equilibrio che riguarda tutta la persona, «il ritmo della vita, un processo incessante in cui l’equilibrio si ristabilizza sempre», scrive Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Quattro sono dunque le dimensioni della salute, che si intersecano e si compenetrano: quella organica, quella psichica e mentale, quella ecologico-sociale e quella etica.
Quale bioetica per quale persona
Se la persona è sostanza e non semplice funzione, se è unità di corpo e spirito e non somma di meccanismi, e se il suo corpo non è un oggetto da possedere né un nemico da sorvegliare ma la sua stessa epifania, ne discende che la bioetica non può misurare la dignità sul grado di esercizio delle facoltà, né ridurre la salute a prestazione o a benessere percepito.
Il criterio resta quello dell’origine: l’essere umano è persona perché nasce da altri esseri umani, e lo è per tutto il tempo in cui il suo organismo vive.
Su questo fondamento, come mostra la bioetica personalista ontologicamente fondata di cui scrive il cardinale Sgreccia, si regge la tutela di chi non può far valere le proprie ragioni: il nascituro, il malato cronico, il morente.
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Bioetica
Attivista antiabortista britannica si dichiara non colpevole di aver pregato in silenzio in una «zona cuscinetto»
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Bioetica
L’amministrazione Trump nega di aver rinviato la decisione sulla pillola abortiva a dopo le elezioni di medio termine
L’amministrazione Trump smentisce una nuova notizia secondo cui alti funzionari della Casa Bianca avrebbero ritardato di proposito i provvedimenti sulla pillola abortiva fino a dopo le elezioni di medio termine del mese prossimo, sebbene diversi attivisti pro-vita nazionali affermino di aver ricevuto lo stesso messaggio. Lo riporta LifeSite.
Il Washington Sun ha riferito che un «alto funzionario dell’amministrazione», rimasto anonimo, avrebbe detto che i funzionari guidati dal capo di gabinetto della Casa Bianca, Susan Wiles, avrebbero «direttamente» indicato al procuratore generale Todd Blanche di «procedere con cautela in qualsiasi azione relativa all’aborto», perché «un approccio aggressivo sull’aborto genererebbe attenzioni indesiderate».
«Nessuno vuole che intraprendiamo azioni concrete prima delle elezioni di medio termine», avrebbe aggiunto il funzionario. La Casa Bianca ha risposto che la notizia era «completamente falsa» e che tali conversazioni «non sono mai avvenute tra funzionari della Casa Bianca e funzionari del Dipartimento di Giustizia». Il Sun ha però citato diversi attivisti pro-vita e conservatori che avrebbero sentito la stessa versione.
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Tom McClusky, direttore degli affari governativi di CatholicVote, ha detto di sentire «la stessa cosa da ogni agenzia con cui parlo e dai membri del Congresso. È sempre la stessa: non succederà nulla fino a novembre». La presidente di Students for Life, Kristan Hawkins, ha parlato di incontri «incoraggianti» con funzionari dell’amministrazione, ma Kristi Hamrick, della stessa organizzazione, ha affermato che «tutto tranne le elezioni viene rimandato a dopo le elezioni».
«Una volta terminate le elezioni di metà mandato e con l’inizio della fase di transizione, abbiamo sentito dire che non ci saranno più mezze misure», ha dichiarato un «conservatore in contatto con l’amministrazione» rimasto anonimo, aggiungendo: «Abbiamo sentito dire che abbiamo degli amici, e ci sono sicuramente persone che sono fermamente pro-vita».
Il nodo è il rifiuto dell’amministrazione Trump di applicare una disposizione del Comstock Act del 1873, che rende illegale per il servizio postale statunitense e per altri corrieri consegnare qualsiasi «articolo, strumento, sostanza, farmaco, medicinale o cosa che sia pubblicizzato o descritto in modo tale da indurre altri a usarlo o applicarlo per praticare l’aborto», oppure di annullare la decisione della Food and Drug Administration (FDA) dell’epoca Biden che ha eliminato l’obbligo di dispensazione di persona per le pillole abortive.
L’Ufficio di consulenza legale del Dipartimento di Giustizia di Biden ha sostenuto, in sostanza, che la norma Comstock non intendeva ciò che dice e che le pillole abortive potevano essere spedite, consegnate e ricevute liberamente «qualora il mittente non avesse l’intenzione che il destinatario le usasse illegalmente». E poiché «esistono molteplici modi in cui i destinatari in ogni stato possono usare questi farmaci, incluso per provocare un aborto, senza violare la legge statale», «la semplice spedizione di tali farmaci in una determinata giurisdizione non è una base sufficiente per concludere che il mittente intenda che vengano usati illegalmente».
Durante la campagna per tornare alla Casa Bianca nel 2024, Donald Trump dichiarò che non avrebbe annullato questi cambiamenti. Finora ha mantenuto la promessa, con forte frustrazione dei sostenitori pro-vita; nel maggio 2025 l’amministrazione promise però una revisione dei dati sulla sicurezza della pillola abortiva, da cui i pro-vita sperano un cambio di rotta. L’assenza di azioni concrete da allora, unita alla richiesta dell’amministrazione ai tribunali di respingere le cause degli Stati pro-vita contro la pillola fino al completamento della revisione, ha alimentato quella frustrazione.
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La conclusione della revisione non è prevista prima di novembre, il che rafforza il sospetto che i tempi siano dettati da ragioni politiche. L’amministrazione insiste di procedere con la massima cautela e accuratezza nell’analisi dei dati di sicurezza. Ciò può spiegare il rafforzamento delle motivazioni per abrogare le norme della FDA, ma il Comstock Act non dipende dalla sicurezza delle pillole per chi le assume.
Le pillole abortive ordinate per posta sono diventate lo strumento più efficace della lobby abortista per aggirare le leggi statali e preservare la «libertà di scelta» senza la sentenza Roe v. Wade. Gli ultimi dati del Guttmacher Institute, organizzazione che è de facto il braccio ricerca e sviluppo della multinazionale dell’aborto Planned Parenthood, indicano negli Stati Uniti 1.125.930 aborti clinici nel 2025, un lieve aumento rispetto al 2024, attribuito in gran parte alle pillole abortive. Il rapporto annuale 2024-2025 di Planned Parenthood rivendica 434.450 aborti praticati negli USAdall’organizzazione, un record e l’8 per cento in più rispetto all’anno precedente.
Scollegare del tutto le pillole dalla supervisione medica amplifica però rischi già noti, ricorda LifeSite. I pro-vita citano un’analisi dell’aprile 2025 dell’Ethics & Public Policy Center, secondo cui quasi l’11 per cento delle donne soffrirebbe di sepsi, infezioni, emorragie o altre patologie gravi dopo il mifepristone, sulla base di dati assicurativi. Risultati analoghi della Restoration of America Foundation entrerebbero in un «insieme crescente di prove che indicano come i rischi per la salute associati agli aborti con mifepristone siano gravi, diffusi e significativamente sottostimati».
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Immagine di Mathieu Landretti via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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