Bioetica
New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità
Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».
Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.
Avvocato Boccardi, il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?
Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».
«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»
Può spiegarci allora cosa è successo a New York?
La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.
La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.
Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando, secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».
In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.
In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.
Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.
Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.
Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».
Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.
Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.
Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo“.
Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.
Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.
Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.
L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.
Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.
Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?
È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?
Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.
Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.
Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.
Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:
«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»
Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?
In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.
Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.
L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.
La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.
Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.
Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.
Ci spieghi le differenze in termini di legge…
Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.
La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.
Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.
Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.
Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.
Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?
In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…
In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.
Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.
E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.
Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.
Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?
Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.
Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.
Cristiano Lugli
Bioetica
L’infanticidio scandalizza. E l’aborto?
Il caso di Chiara Petrolini, la giovane imputata per la morte dei due figli neonati, è una di quelle vicende che la cronaca racconta con toni inevitabilmente cupi: gravidanze nascoste, parti avvenuti in segreto, corpi sepolti nel giardino di casa, accuse di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere. Secondo i pubblici ministeri, non vi sarebbe stato alcun cedimento psichico tale da escludere la responsabilità, ma una scelta lucida, maturata nel tempo e portata a compimento. La Procura ha chiesto 26 anni di condanna.
La reazione pubblica appare unanime: orrore, condanna, indignazione. Ed è giusto che sia così. Ma proprio questa indignazione rivela una contraddizione gigantesca, che la nostra società finge di non vedere: Chiara Petrolini viene accusata di aver previsto e voluto la morte dei propri figli, di averli considerati un ostacolo alla propria vita, alla propria routine, alla propria immagine. Secondo l’accusa, avrebbe nascosto le gravidanze, praticato abitudini incompatibili con il bene dei bambini, fatto ricerche online collegate al parto e alla morte. In altri termini, avrebbe dimostrato «disprezzo per la vita umana».
Ma se un bambino appena nato ha il diritto di vivere, non si capisce perché lo stesso bambino non abbia alcun diritto quando si trova ancora nel grembo materno. Se uccidere un neonato viene considerato un omicidio, mentre invece sopprimere un figlio appena prima della nascita viene definito una ðinterruzione volontaria di gravidanza», allora il problema non è biologico ma linguistico, ideologico.
La differenza non sta nel bambino, il quale, evidentemente, è sempre lo stesso. Quando l’eliminazione avviene fuori dai protocolli, la società grida all’orrore; quando avviene dentro il perimetro della legge, la stessa società parla di diritto, autodeterminazione, salute riproduttiva, conquista civile. È la grande ipocrisia del nostro tempo: condannare l’uccisione del figlio quando è clandestina e difenderla quando è amministrata dallo Stato.
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Eppure il delitto resta lo stesso: una vita umana innocente viene soppressa perché considerata incompatibile con la volontà, i progetti o le condizioni della madre. Nel primo caso c’è un giardino, una buca, un corpo nascosto, mentre nel secondo c’è un ambulatorio, un modulo firmato, un intervento gratuito. Cambia la scenografia ma non la sostanza.
E questa ipocrisia non è solo teorica ma operativa e istituzionalizzata. Proprio in questi giorni, ad esempio, la Regione Campania ha approvato un nuovo modello organizzativo che consente l’aborto farmacologico senza ricovero, in regime ambulatoriale e con la possibilità di completare la procedura di morte direttamente a casa, con la seconda somministrazione del farmaco. Il provvedimento è stato presentato come «una svolta» e «un atto di civiltà». Ecco: da una parte, la società si scandalizza per una madre che elimina i propri figli, dall’altra, la stessa società perfeziona gli strumenti per rendere sempre più semplice e accessibile la soppressione del figlio prima della nascita.
La società moderna riesce in un’impresa paradossale: riconosce la vulnerabilità del neonato e al contempo nega quella del concepito, al quale viene impedito di venire alla luce. Essa si commuove davanti al bambino sepolto in giardino, ma resta indifferente davanti al bambino eliminato prima di venire alla luce; considera legittimo dare un nome alle vittime quando emergono da una buca, ma nega identità alle vittime quando vengono avvelenate con i pesticidi umani o triturate vive dal boia di turno e gettate come immondizia tra i rifiuti ospedalieri.
Il punto cruciale, allora, non è giudicare la responsabilità di chi ha commesso un crimine, bensì smascherare l’incoerenza morale di un’intero sistema. Se quei bambini erano figli, lo erano anche prima del parto. Se erano esseri umani, lo erano anche nel grembo materno. Se meritano giustizia oggi, meritavano tutela ieri.
Ammetterlo significherebbe far crollare l’intero edificio ideologico dell’aborto legale e del crimine organizzato, riconoscere che la legge non crea la dignità dell’essere umano, ma può solo riconoscerla o calpestarla. E significherebbe altresì ammettere che non basta una cornice normativa per trasformare la soppressione di un innocente in un atto moralmente lecito.
La nostra società vuole il colpevole individuale, non la colpa sistemica; vuole il «mostro» da sbattere in prima pagina, non mettere in discussione un sistema culturale che da decenni ci ripete che il figlio è tale solo se desiderato. E così il caso Petrolini diventa lo specchio che mostra l’abisso di una società che ha smarrito il lume della ragione: quando la morte del bambino è decisa nel silenzio di un bagno o di un giardino, essa la giudica un omicidio, quando è avallata con il timbro della legge, la considera alla stregua di un diritto.
Ma ogni ipocrisia strutturale, quando viene istituzionalizzata, non resta senza conseguenze: una società che legittima la soppressione del figlio prima della nascita ha già incrinato il principio fondamentale che protegge ogni vita innocente. E a quel punto è solo questione di tempo: quando il valore della vita dipende da criteri variabili, come il desiderio, l’autonomia e la qualità, nulla impedisce che quegli stessi criteri vengano applicati anche dopo la nascita.
La logica interna è compromessa e la diga tiene finché regge la convenzione. L’infanticidio legalizzato, ormai alle porte, non rappresenta dunque un approdo casuale, ma il passo successivo della Necrocultura dominante.
Alfredo De Matteo
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Bioetica
Il Regno Unito apre le porte all’aborto fino al termine della gravidanza
Una votazione epocale
Questo emendamento mira a depenalizzare completamente l’aborto per le donne che interrompono la gravidanza oltre l’attuale limite legale di 24 settimane. In pratica, ciò significa che una donna che pratica un aborto da sola all’ottavo o nono mese di gravidanza non rischierebbe più alcun procedimento penale. Per i gruppi pro-vita, questa decisione è vista come l’introduzione, attraverso una porta secondaria, dell’«aborto fino al nono mese di gravidanza». Eliminando tutte le sanzioni, il legislatore sta inviando un segnale deplorevole: la vita di un bambino vitale non beneficerebbe più di alcuna tutela legale vincolante contro la scelta individuale.Aiuta Renovatio 21
L’erosione del diritto alla vita
Il dibattito è stato alimentato da casi recenti, come quello di Carla Foster, condannata e poi rilasciata dopo aver utilizzato la pillola abortiva per interrompere la gravidanza tra la 32a e la 34a settimana. Sebbene la sofferenza di alcune donne sia reale, la Chiesa ci insegna che la misericordia non può essere esercitata ignorando la legge naturale e divina, né ignorando la giustizia dovuta ai più vulnerabili. Sostenendo anche una clausola di «grazia» per le donne già condannate, i Lord non si limitano a riformare la legge; Stanno minando retroattivamente la tutela del nascituro. La baronessa Carr, il più alto magistrato di Inghilterra e Galles, ha espresso serie preoccupazioni, sottolineando che tali modifiche potrebbero interferire con l’indipendenza della magistratura. Una sfida per le coscienze cattoliche: come può una società affermare di progredire mentre agevola la distruzione di vite umane capaci di sopravvivere al di fuori dell’utero materno? Il governo britannico inizialmente si era opposto a questo emendamento, ma le pressioni delle lobby pro-aborto hanno convinto la Camera alta. Il disegno di legge deve ora tornare alla Camera dei Comuni. Ancora una volta, il diritto alla vita vacilla sotto il peso di un’ideologia che si rifiuta di vedere l’embrione e il feto come un essere umano creato a immagine di Dio, dimenticando che la vera carità e la genuina compassione iniziano con la difesa di chi non ha voce. Le conseguenze non sono difficili da prevedere: la vita dei bambini già nati con qualsiasi tipo di anomalia è più che minacciata. La strage inizierà con le anomalie più gravi, per poi estendersi a malformazioni meno serie, persino a quelle benigne ma angoscianti, o a quelle che preannunciano una morte prematura. Quando vedremo una legge sull’eutanasia perinatale? Scommettiamo che da qualche parte è già stata redatta. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Spagna, Medici obiettori di coscienza nel mirino di una «lista nera»
Il 9 marzo 2026, l’Alta Corte di Madrid ha ordinato al Governo della Comunità di Madrid di avviare «immediatamente» la procedura amministrativa per la creazione e l’approvazione di un registro dei professionisti sanitari che si dichiarano obiettori di coscienza alla pratica dell’aborto.
La decisione della Corte completa una vera e propria persecuzione nei confronti dei medici che si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza.
Contesto della decisione
Nel 2010, una legge ha autorizzato l’aborto fino alla 14a settimana di gravidanza e fino alla 22a settimana in caso di malformazioni o rischi per la salute della donna. L’aborto rimane possibile anche dopo la 22a settimana in caso di gravi e incurabili patologie fetali.
Dal 2022, la legge punisce l’ostruzione, l’intimidazione o le molestie nei confronti di donne o operatori sanitari nei pressi delle cliniche con una pena detentiva da 3 a 12 mesi o con il divieto di accesso alle strutture sanitarie per un periodo da 6 mesi a 3 anni.
Nel 2023, una nuova riforma ha imposto, tra le altre cose, la creazione in ogni comunità autonoma spagnola di un registro dei medici obiettori di coscienza, apparentemente per migliorare l’organizzazione e la continuità dei servizi. Questa riforma ha anche consentito alle minorenni di abortire senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni e ha eliminato il periodo di attesa obbligatorio.
Alcune comunità autonome spagnole si sono rifiutate di conformarsi alla creazione di questo registro, in particolare l’Aragona, le Isole Baleari e Madrid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (PP), ha ripetutamente definito il registro una «lista nera» che stigmatizzerebbe gli obiettori di coscienza, aprendo la porta alla discriminazione nelle future assunzioni.
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Nell’ottobre del 2025, il ministero della Salute chiese ai dissidenti di conformarsi; le prime due risposero favorevolmente. L’Ordine dei Medici di Madrid replicò, invece: «Ciò che il governo sta cercando di fare è limitare il diritto all’obiezione di coscienza, e questo viene fatto con queste liste nere di obiettori di coscienza», secondo il suo presidente, il dottor Manuel Martinez-Selles.
Nel novembre del 2025, Isabel Diaz Ayuso persistette nel suo rifiuto: «che senso ha volere una lista nera di medici? Se non si intende usarla, perché è così importante?». Chiese «di difendere la libertà ideologica, religiosa e di culto, garantita dalla nostra Costituzione». «La cosa più importante è che lo Stato non interferisca con il nostro modo di pensare», aggiunse.
Il ministero della Salute portò il caso in tribunale.
Il 15 gennaio, il Ministero della Salute ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia di Madrid, la quale, lunedì 9 marzo, ha accolto le misure provvisorie richieste dal Ministero della Salute e ha ordinato alla Comunità di avviare «immediatamente» l’iter amministrativo per la creazione e l’approvazione del registro, come previsto dalla legislazione nazionale in materia di aborto.
La Corte ha tuttavia precisato che la misura provvisoria non implica l’immediata creazione del registro, bensì l’obbligo di avviare le procedure necessarie per la sua attuazione, in conformità con la normativa vigente.
Va notato che in alcune regioni, come La Rioja e Castiglia e León, quasi tutti i medici si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza. Nel 2023, cinque delle nove province di Castiglia e León non avevano registrato alcun aborto da oltre un decennio.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine di Luis García via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Spain
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