Bioetica
New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità
Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».
Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.
Avvocato Boccardi, il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?
Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».
«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»
Può spiegarci allora cosa è successo a New York?
La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.
La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.
Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando, secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».
In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.
In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.
Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.
Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.
Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».
Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.
Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.
Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo“.
Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.
Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.
Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.
L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.
Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.
Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?
È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?
Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.
Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.
Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.
Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:
«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»
Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?
In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.
Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.
L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.
La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.
Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.
Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.
Ci spieghi le differenze in termini di legge…
Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.
La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.
Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.
Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.
Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.
Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?
In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…
In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.
Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.
E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.
Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.
Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?
Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.
Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.
Cristiano Lugli
Bioetica
Il principato di Andorra blocca la legge a favore dell’aborto in attesa dei colloqui con il Vaticano
Il governo andorrano ha completato una bozza di legge per depenalizzare l’aborto, ma ha precisato che non procederà fino alla conclusione dei colloqui in corso con la Santa Sede.
Il 1° giugno, Ladislau Baró, ministro delle Relazioni istituzionali, dell’Istruzione e delle Università di Andorra, ha confermato che una proposta di legge per depenalizzare l’aborto è già stata redatta integralmente, ma non è stata ancora presa alcuna decisione politica poiché sono in corso i colloqui con la Santa Sede.
«Esiste già una proposta legislativa completa», ha affermato il Baró, aggiungendo che «tutti gli aspetti tecnici e filosofici sono stati redatti e preparati».
Il Baró ha sottolineato che il testo giuridico è completo, ma il governo non procederà fino alla conclusione dell’attuale processo di dialogo. Il dibattito in corso affonda le sue radici nella peculiare struttura costituzionale di Andorra: una diarchia parlamentare in cui il capo del governo è eletto dal Parlamento, mentre il capo dello Stato è condiviso da due co-principi, il presidente della Francia e il vescovo di La Seu d’Urgell, attualmente Josep-Lluís Serrano Pentinat.
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A causa di questo assetto, le proposte relative alla legislazione sull’aborto sono state spesso discusse non solo in termini legislativi e politici, ma anche in relazione al mantenimento dell’equilibrio istituzionale del principato.
Secondo il Baró, il governo deve stabilire se la proposta di legge possa raggiungere simultaneamente due obiettivi: eliminare le sanzioni penali per le donne che ricorrono all’aborto e, al contempo, preservare la stabilità istituzionale del Paese, affermando che restano ancora diverse sessioni di lavoro prima che l’esecutivo completi il processo di valutazione della proposta.
Baró ha sottolineato che la Santa Sede non detiene l’autorità decisionale sulla legislazione in sé. Ha affermato che la responsabilità ultima spetta al governo andorrano, che deve presentare qualsiasi disegno di legge, e al Consell General, il Parlamento del Paese, che ne deciderà il destino. Ciononostante, ha confermato che le discussioni in corso con la Santa Sede rimangono una parte necessaria del processo prima che qualsiasi iniziativa legislativa venga formalmente portata avanti.
Il ministro ha inoltre respinto le ipotesi secondo cui il Paese si starebbe avvicinando a una crisi istituzionale sulla questione. Ha affermato che Andorra rimane «molto lontana» da qualsiasi scenario che comporti una rottura del suo assetto costituzionale e «molto vicina» a trovare un equilibrio praticabile in merito. Pur rifiutandosi di fornire una tempistica precisa, Baró ha indicato che la questione dell’aborto dovrà essere risolta durante l’attuale legislatura.
Le dichiarazioni del governo giungono poco più di un mese dopo che il presidente francese Emmanuel Macron, durante una visita ufficiale nel principato, ha pubblicamente rinnovato la pressione per una modifica delle leggi sull’aborto di Andorra.
Il 28 aprile, Macron ha effettuato la sua seconda visita ad Andorra in veste di co-principe francese. Durante la visita, ha rivelato di aver discusso della depenalizzazione dell’aborto sia con il primo ministro Xavier Espot che con il vescovo Serrano Pentinat. Macron ha inoltre affrontato pubblicamente la questione durante un discorso tenuto nella capitale andorrana il 29 aprile.
«Parleremo di tutti gli argomenti e ne farò riferimento anche domani nel mio discorso», ha detto Macron al vescovo. Anche il primo ministro Espot ha affrontato l’argomento durante la visita, sostenendo che qualsiasi progresso sulla depenalizzazione dell’aborto dovrebbe essere perseguito con quello che ha definito «realismo, prudenza e ambizione». Ha affermato che questi principi costituiscono parte di un approccio condiviso tra il suo governo e Macron.
Nonostante l’appoggio pubblico di Macron, non si è registrata alcuna campagna pubblica analoga da parte del vescovo Serrano Pentinat. Il ruolo del vescovo è rimasto invece legato al processo di dialogo in corso tra le autorità andorrane e la Santa Sede, che, secondo quanto affermano i funzionari governativi, è tuttora in corso e non ha ancora raggiunto la sua conclusione.
In Andorra l’aborto rimane illegale in ogni circostanza, compresi i casi di stupro o anomalie fetali. La legislazione del Paese ha subito pressioni da parte dei sostenitori dell’aborto sia a livello nazionale che internazionale, mentre proseguono i negoziati legislativi.
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Andorra è tecnicamente una co-principazia parlamentare unica. I suoi capi di Stato sono due co-principi: il vescovo di Urgell e il presidente della Francia. Il potere legislativo spetta al Consiglio Generale, un Parlamento unicamerale eletto ogni quattro anni. Il governo è guidato da un Capo di Governo che detiene il potere esecutivo. Pur non essendo nell’UE, il paese ne è fortemente integrato.
Il Vescovo di Urgell (una diocesi cattolica in Catalogna, Spagna) esercita la funzione di co-principe di Andorra, agendo come Capo di Stato insieme al Presidente della Repubblica Francese. Si tratta di una carica puramente istituzionale e non religiosa per il territorio andorrano.
Insieme al suo omologo francese, il v escovo svolge compiti formali e di rappresentanza. Tra le sue funzioni principali rientrano la promulgazione delle leggi approvate dal Parlamento, l’indizione delle elezioni e la nomina formale del Capo del Governo, sebbene la gestione politica ed esecutiva del paese spetti interamente alle autorità locali andorrane.
Questo sistema, ereditato dal XIII secolo, conferisce al vescovo un ruolo sia spirituale che politico, rendendolo una figura chiave nel governo andorrano. Il vescovo Josep-Lluis Serrano Pentinat, nominato vescovo coadiutore di Urgell nel luglio 2024, è succeduto al vescovo Joan-Enric Vives il 31 maggio 2025. Il suo arrivo coincide con un acceso dibattito sulla riforma legislativa dell’aborto.
Il cardinale Parolin, durante una visita ad Andorra nel settembre 2023, aveva descritto la questione dell’aborto come un «argomento molto delicato e complesso», invocando un approccio improntato a «discrezione e saggezza».
Il Principato è diventato profondamente secolarizzato, in particolare negli anni Novanta: nel 1993, la Chiesa ha ratificato un emendamento costituzionale che definisce Andorra come uno stato «laico». Il culto domenicale è in declino – circa il 20-30% dei fedeli, una percentuale ancora molto invidiabile rispetto al 5% dei praticanti nella Francia continentale – e sono state attuate le consuete riforme sociali, il divorzio nel 1995 e le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel 2005.
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Immagine di r Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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Startup testa farmaci su cervelli umani appena estratti e mantenuti in vita con macchinari di supporto vitale
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Bioetica
Corpi senza testa per produrre organi: l’uomo ridotto a funzione, la medicina contro l’anima
Qualche tempo fa su Renovatio 21 avevamo parlato del «trapianto dell’uomo» il progetto visionario di un neurochirurgo italiano: non più sostituire singoli organi, ma arrivare a trasferire l’identità, a trattare il corpo umano come una piattaforma intercambiabile.
Una notizia rilanciata in questi giorni dalla stampa internazionale, e ripresa anche dal Corriere della Sera, che parla apertamente di «cloni senza cervello come banca degli organi», mostra che non si trattava di fantascienza. Startup biotech sostenute da capitali miliardari stanno esplorando la possibilità di creare organismi umani privi di attività cerebrale, sviluppati artificialmente proprio con l’obiettivo di fungere da riserva di organi.
Si parla di corpi «senza coscienza», mantenuti biologicamente attivi attraverso tecnologie avanzate, destinati a fornire tessuti perfettamente compatibili e sempre disponibili. In altri termini, si tratterebbe di produrre organismi progettati per funzionare biologicamente, ma privati intenzionalmente di ciò che li renderebbe soggetti. L’obiettivo dichiarato è semplice: evitare problemi etici. Niente attività cerebrale, niente coscienza, niente dolore.
La verità è che gli organi non bastano a soddisfare la richiesta del sistema trapiantologico e la risposta delle istituzioni è stata fin qui quella di tentare di ridurre il numero delle opposizioni, insistere sulla cosiddetta cultura del dono, forzare il consenso. La risposta tecnologica è molto più radicale: produrre direttamente ciò che serve, bypassando il consenso del donatore e finanche la dichiarazione di morte cerebrale.
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Tale deriva non nasce oggi, ma è il frutto di un’idea che abbiamo già accettato senza quasi accorgercene: ossia, l’idea che la persona coincida con il suo cervello. Se sussiste l’attività cerebrale sussiste anche la persona. È la stessa logica che ha reso possibile la morte cerebrale: un corpo ancora caldo, perfuso, biologicamente integrato, viene dichiarato morto perché ha perso determinate funzioni e da quel momento diventa disponibile.
Oggi si tenta di compiere un passo ulteriore: invece di dichiarare morto un vivente, si costruisce un vivente che non sarà mai considerato tale.
Ma è proprio qui che emerge il vuoto più profondo della concezione moderna dell’uomo: l’assenza totale dell’anima. Per la grande tradizione filosofica, da Aristotele a san Tommaso d’Aquino, l’uomo non è la somma di funzioni, né un cervello che governa un corpo, bensì un’unità sostanziale di anima e corpo.
L’anima è forma del corpo, principio vitale che rende quell’organismo un essere umano e non un semplice aggregato biologico.
Finché l’organismo vive come unità integrata, l’anima è presente. La modernità ha progressivamente espunto questa dimensione, dapprima facendo coincidere l’anima con la coscienza, poi la coscienza con la funzione cerebrale, infine la funzione con un dato misurabile.
Cosicché l’uomo è diventato un sistema, un insieme di processi, un dispositivo biologico. E un dispositivo, per definizione, può essere spento, smontato, ricostruito. I «corpi senza testa» sono semplicemente la conseguenza estrema, ma perfettamente coerente, di tale riduzione.
Da anni una certa bioetica sostiene che la dignità non appartiene all’essere umano in quanto tale, ma solo a chi possiede determinate capacità: autocoscienza, memoria, intenzione. Se queste mancano, non c’è persona. Il risultato è paradossale: per evitare di usare una persona, si costruisce un essere umano privato di tutto ciò che lo renderebbe tale. Non si risolve il problema, lo si elimina alla radice.
A questo punto la domanda diventa inevitabile: che differenza c’è tra questo modello e un allevamento? Corpi umani coltivati, mantenuti, utilizzati come riserva biologica. La differenza con l’allevamento animale, a questo punto, è solo culturale e col tempo tenderà a svanire.
Il punto è che questo distopico futuro non arriva all’improvviso: si ridefinisce la morte, si rende disponibile il corpo, si trasformano gli organi in risorse trasferibili. Infine, si passa alla produzione e all’allevamento.
Ogni passaggio, preso da solo, appare logico. Ma è l’insieme che rivela la direzione: quando si perde il concetto di anima, si perde anche il concetto di persona e quando la persona scompare, il corpo diventa inevitabilmente materia.
E ciò che resta è solo la tecnica.
Alfredo De Matteo
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