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New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità

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Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».

 

Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.

 

Avvocato Boccardi,  il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?

Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».

«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»

 

Può spiegarci allora cosa è successo a New York?

La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.

 

La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.

 

Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando,  secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».


In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.

 

In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.

 

Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.

 

Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.

 

Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».

 

Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.

 

Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.

 

Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo“.

 

Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza

 

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.

 

Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.

 

Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

 

In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.

 

L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.

 

Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.

 

Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?

È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

 

Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?

Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.

 

Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.

 

Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.

 

Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:

«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»

Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?

In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.

 

Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.

 

L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.

 

La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.

 

Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.

 

Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.

 

Ci spieghi le differenze in termini di legge…

Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.

 

La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.

 

Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.

 

Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

 

Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.

 

Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.

 

Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?

In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…

 

In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.

 

Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.

 

E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.

 

Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.

 

Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?

Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.

 

Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.

 

 

Cristiano Lugli

 

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Ciclisti mascherati attaccano la marcia antiabortista svizzera

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Oltre 2.200 attivisti pro-vita si sono riuniti sabato per la Marcia per la Vita in Svizzera, affrontando l’ostilità delle autorità locali e di circa 200 ciclisti mascherati che hanno cercato di interrompere e intimidire l’evento.

 

Secondo il canale televisivo cattolico statunitense EWTN News, circa 2.200 attivisti pro-vita, scortati da un presidio di polizia per motivi di sicurezza, si sono radunati con lo slogan «Insieme per la vita», chiedendo la tutela legale dei nascituri privi di voce e invitando i padri ad assumersi le proprie responsabilità verso i figli e le madri.

 

Deplorando i 200.000 aborti di bambini non nati dal 2002, la presidente della Marcia per la Vita svizzera, Beatrice Gall, ha detto che la marcia vuole contrastare il fatto che «non vi è alcun dibattito pubblico né un esame obiettivo dei fatti; al contrario, le persone rimangono in silenzio sugli alti tassi di aborto, sulla sofferenza che questo causa a molte persone e sulle relative conseguenze».

 

«Difendere la vita umana non è un atteggiamento retrogrado, ma lungimirante!», ha aggiunto, interpretando la «nuova ondata di interesse e il forte impegno» dei giovani come un segnale di speranza per il futuro.

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Sabotatori di estrema sinistra hanno tentato di ostacolare la manifestazione con petardi, rovesciando cassonetti e bloccando il percorso in più punti. «La polizia ha ripetutamente chiesto loro di andarsene prima di ricorrere ai cannoni ad acqua», riferisce SWI. «Tuttavia, i contro-manifestanti sono ricomparsi in diversi punti lungo il percorso».

 

Per anni le autorità di Zurigo hanno tenuto la manifestazione fuori dal centro, confinando l’evento nel quartiere residenziale e commerciale periferico di Oerlikon. Le autorità sostengono che sia necessario per ridurre i disordini, ma i sostenitori del movimento pro-vita ritengono che si tratti di un doppio standard che di fatto lascia agli agitatori violenti il potere di decidere chi può stare nella piazza pubblica. Gli antiabortisti hanno osservato che la capacità delle autorità di gestire i contro-manifestanti indebolisce la giustificazione di tenere la marcia fuori dal centro città.

 

«L’aborto è una questione seria e merita di essere affrontata a viso aperto, con amore», ha detto alla folla Jonas Streule, direttore regionale di ProLife Europe per la Svizzera. «Raramente concludiamo una conversazione senza aver indotto qualcuno a riflettere su un’opinione che aveva semplicemente adottato dalla cultura dominante».

 

Non è il primo anno in cui gli attivisti pro-vita svizzeri devono temere violenze da parte dei sostenitori dell’aborto solo per aver espresso la propria posizione, scrive LifeSite. La Marcia per la Vita del 2020 fu annullata dopo che la polizia avvertì che fino a 1.000 contro-manifestanti avevano in programma di bloccarla.

 

All’inizio di quell’anno un’organizzazione partner aveva trovato una carcassa di animale e dei vermi nella cassetta della posta, e l’anno precedente i contro-manifestanti erano arrivati a dare fuoco a dei barili.

 

Qualche tensione tra i partecipanti alla manifestazione antiabortista e contestatori goscisti si era avuta anche alla Marcia per la Vita di Londra.

 

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L’aborto correlato a una «grave morbilità materna»: studio

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Le donne che interrompono la gravidanza corrono un rischio maggiore di «grave morbilità materna», secondo un nuovo studio sottoposto a revisione paritaria. Lo riporta LifeSite.   Alcuni ricercatori del Charlotte Lozier Institute hanno esaminato i dati Medicaid di quasi 1,8 milioni di donne, concentrandosi su chi ha perso il primo figlio per aborto spontaneo o interruzione volontaria di gravidanza.   «Una precedente perdita di gravidanza è associata a un aumento modesto ma costante della morbilità materna grave durante un parto successivo», ha rilevato lo studio. «L’associazione potrebbe riflettere un rischio materno di base condiviso, effetti correlati alla precedente perdita o entrambi».

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L’aborto, in particolare, può creare problemi alle donne al momento del primo parto di un figlio vivo. L’uccisione dei bambini non ancora nati non promuove la salute della madre, come sostengono gli attivisti, ma potrebbe anzi esporla a rischi maggiori.   «Una storia di aborti ha aumentato il rischio di [grave morbilità materna] di circa il 20% e ha aumentato il rischio di parto cesareo in un successivo primo parto del 12%», hanno scritto i ricercatori in un comunicato.   Il coautore David Reardon ha inoltre sottolineato che esistono altre conseguenze note per le donne che uccidono i propri bambini non ancora nati. «Si tratta di un fattore di rischio evitabile, e le donne che prendono in considerazione l’aborto dovrebbero essere avvertite di questo rischio, oltre che dell’elevato rischio di morte prematura e di danni alla salute mentale», ha dichiarato in un comunicato.   L’aborto è stato collegato anche a problemi di salute mentale, come accennato da Reardon. Sebbene nessun aborto possa mai essere giustificato, questi studi accademici e le testimonianze di donne che hanno abortito smentiscono le affermazioni pro-aborto secondo cui le donne trarrebbero benefici emotivi dall’uccidere i propri figli.   Uno studio del 2013 ha riscontrato «un chiaro legame tra l’aborto e successive malattie mentali come depressione, abuso di sostanze e disturbo da stress post-traumatico (PTSD)».

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La sindrome post-abortiva (PAS) è documentata anche dalle testimonianze di donne che hanno subito un aborto e di consulenti.   Uno studio della Catholic University of America e del Ruth Institute ha rilevato che quasi la metà delle donne che hanno abortito ha riferito un disagio post-aborto (PAD) da moderato (20,7%) ad elevato (24,1%) legato al proprio aborto (o agli aborti), tra cui «frequenti sensazioni di perdita, dolore o tristezza» (31,2%) e «frequenti pensieri, sogni o flashback» (24,6%).   Un altro studio accademico, pubblicato nel 2025 da Reardon, ha trovato che quasi il 40% delle donne che hanno subito una perdita di gravidanza, per aborto o interruzione volontaria, dicono di continuare a provare un dolore intenso anche 20 anni dopo.  

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Immagine di myllissa via Flickr pubblicata su licenza CC BY-SA 2.0; immagine modificata
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Il principe del Liechtenstein promette di difendere la vita dei nascituri contro la legge sull’aborto

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Il Parlamento del Liechtenstein, composto da 25 seggi, ha votato per legalizzare l’aborto con un margine ristrettissimo, ma il principe regnante del piccolo Paese senza sbocco sul mare ha promesso di porre il veto all’iniziativa popolare.

 

Il 2 settembre, il Landtag (Parlamento) ha approvato con 13 voti favorevoli e 12 contrari la «Fristenlösung für Liechtenstein» (legge sull’aborto per il Liechtenstein). L’iniziativa depenalizza l’aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza, elimina il divieto di fornire informazioni sull’aborto e finanzia le interruzioni di gravidanza tramite l’assicurazione sanitaria.

 

Tuttavia in Liechtenstein, il principe regnante – il principe ereditario Luigi– ha un ruolo formale nell’approvazione delle leggi. Dopo l’approvazione parlamentare, una legge deve essere ratificata dal principe regnante prima di entrare in vigore. La Costituzione stabilisce che se il principe regnante non la ratifica entro sei mesi, la legge non entra in vigore.

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Come stabilisce l’articolo 65 della Costituzione: «Affinché una legge sia valida, oltre al consenso del Landtag, sono necessari la sanzione del sovrano, la controfirma del capo del governo competente o del suo vice e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se la sanzione del sovrano non viene data entro sei mesi, si considera rifiutata».

 

Il principe Luigi non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche da quando il Landtag ha approvato l’iniziativa sull’aborto. Il sovrano si era già impegnato a porre il veto su qualsiasi proposta in materia di aborto a giugno. L’ultima volta che il principe Luigi ha minacciato di esercitare il veto reale è stato nel 2011, in occasione di una precedente iniziativa sull’aborto; il referendum in quell’occasione fallì. Anche un successivo referendum per limitare il veto reale, nel 2013, non ebbe successo.

 

I sostenitori del disegno di legge affermano che in Liechtenstein c’è un ampio consenso per legalizzare l’aborto. Tuttavia, i parlamentari hanno respinto una proposta separata per sottoporre la questione a un referendum popolare. Quasi l’80% della popolazione del Liechtenstein, che conta circa 41.000 abitanti, appartiene alla Chiesa cattolica romana, che si oppone all’aborto.

 

Il motivo principale dell’opposizione del principe «è che il principio giuridico fondamentale della tutela della vita non è sufficientemente tutelato nei regolamenti sui termini di prescrizione», ha dichiarato il dipartimento di comunicazione della Casa Principesca all’agenzia di stampa Keystone-SDA il 3 settembre.

 

«Con la normativa sui limiti temporali, lo Stato si sottrae di fatto alla responsabilità di riconoscere il diritto alla protezione della vita non ancora nata durante tale periodo», ha dichiarato il principe Luigi a giugno, aggiungendo «su questioni fondamentali come la protezione della vita, un capo di Stato dovrebbe prendere una posizione chiara e assumersi la responsabilità, anche se questa è la strada più difficile».

 

La famiglia di Lugi Filippo Maria Lichtenstein, conte di Rietberg, governa il paese ininterrottamente dal 1806, anno della dissoluzione del Sacro Romano Impero.

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Nel 2011 fu indetto un referendum per legalizzare l’aborto entro la dodicesima settimana di gestazione e in caso di malformazioni fetali. Poco prima del voto, il principe ereditario Luigi — cattolico praticante — annunciò l’intenzione di esercitare il diritto di veto riconosciutogli dalla Costituzione qualora la proposta fosse stata approvata. La consultazione si chiuse con il 51,5% dei voti favorevoli alla legalizzazione contro il 48,5% contrario: un margine che gli attivisti pro-aborto attribuirono proprio all’annuncio del principe.

 

Nel sistema costituzionale del Liechtenstein, il monarca regnante dispone del potere di veto sulle leggi approvate dal Parlamento, oltre ad altre prerogative come la facoltà di sciogliere o aggiornare l’assemblea legislativa. Un referendum del 2003 aveva già confermato e ampliato questi poteri in seguito a tensioni istituzionali tra la Corona e il Parlamento.

 

Nel 2013 i movimenti pro-aborto risposero con un’iniziativa popolare volta a limitare il potere di veto del principe sui referendum futuri. Attraverso la sua portavoce, Alois definì il proprio precedente intervento «un segnale chiaro che l’aborto non rappresenta una soluzione accettabile a una gravidanza indesiderata», aggiungendo che, in caso di approvazione della misura, avrebbe rinunciato alle proprie funzioni istituzionali lasciando il paese. Il referendum si concluse con una netta sconfitta per i promotori: il 76% degli elettori confermò il potere di veto della Corona.

 

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Immagine di © Presse- und Informationsamt, Vaduz via Wikimedia; immagine tagliata

 

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