Pensiero
I Macron denunziano Candace Owens per l’accusa secondo cui Brigitte sarebbe un trans: scontro metapolitico tra la Francia cattolica e quella rivoluzionaria
La giornalista americana Candace Owens ha promesso di combattere una causa per diffamazione intentata dal presidente francese Emmanuel Macron e da sua moglie Brigitte, dopo che lo YouTuber conservatore ha ripetutamente affermato che la first lady era transgender.
La causa, depositata all’inizio di questa settimana presso un tribunale statunitense, accusa Owens di aver diffuso «affermazioni false e diffamatorie», tra cui il fatto che Brigitte Macron sia nata maschio, che la coppia sia imparentata con il sangue e che Emmanuel Macron sia il prodotto di un programma di controllo mentale della CIA.
Secondo quanto riportato nella denuncia, le accuse sono state mosse «per promuovere la sua piattaforma indipendente, ottenere notorietà e fare soldi» e costituiscono «un bullismo incessante su scala mondiale».
In un video pubblicato mercoledì sul suo canale YouTube, la Owens ha condiviso con i suoi 4,5 milioni di iscritti un messaggio destinato a Brigitte Macron: «Sei nato uomo e morirai uomo», aggiungendo di essere «pienamente pronta ad affrontare questa battaglia a nome del mondo intero» e che incontrerà la moglie del presidente francese in tribunale.
Sostieni Renovatio 21
I Macron hanno presentato ieri una causa di 219 pagine nello stato americano del Delaware, accusando Owens di 22 capi d’accusa per diffamazione. La denuncia include 99 pagine di affermazioni fattuali e prove, come le foto d’infanzia di Brigitte Macron, i certificati di nascita e la documentazione dei suoi tre figli avuti con il primo marito.
Nel documento si afferma che la Owens ha trasformato la vita della coppia «in preda di menzogne motivate dal profitto». Citare in giudizio la podcaster è stata «l’ultima risorsa», dato che ha ignorato tutte le richieste di interrompere le sue attività, ha detto alla CNN Tom Clare, avvocato principale di Macron.
La Owensa ha ripetutamente attaccato la signora Macron sui social media. Nel 2024, aveva dapprima pubblicato un video intitolato «La First Lady francese è un uomo?». All’inizio di quest’anno, ha mandato in onda un’intera inchiesta in varie puntate intitolata Becoming Brigitte («Diventare Brigitte»).
Le voci su Brigitte risalgono al 2021, quando Amandine Roy e Natacha Rey pubblicarono un video di quattro ore in cui sostenevano che fosse nata uomo. Tuttavia pochi giorni fa la Corte d’Appello di Parigi ha annullato le multe inflitte alle blogger in seguito alla causa intentata dalla signora Macron nel 2022. La corte ha escluso che le donne avessero agito in «buona fede» e che le loro accuse fossero espressione di convinzioni.
Nel suo podcast la Owens ha detto che anche il principale giornalista francese del caso, Xavier Poussard, sarebbe stato oggetto di una visita da parte delle forze dell’ordine italiane. Il Poussardo infatti si sarebbe trasferito dalla Francia in Italia dopo aver pubblicato la sua versione della vita della premiere Dame – che, per essere chiari, Renovatio 21 trova incredibile.
Renovatio 21 ha sempre sottolineato la strana, goffa propensione della presidenza Macron per la smentita che, come insegna un adagio caro agli uffici stampa, costituisce «una notizia data due volte».
Il vertice della Repubblica di Francia si affrettò a smentire quando in rete si cominciò a dire che sul tavolo del famigerato treno per Kiev dove eranovi anche il cancelliere tedesco Federico Merz e il premier britannico Keir Starmer era visibile un sacchetto di sostanza stupefacente.
DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h
— Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025
Iscriviti al canale Telegram ![]()
«Quando l’unità europea dà fastidio, la disinformazione arriva fino al punto da far passare un semplice fazzoletto per della droga, false informazioni diffuse dai nemici della Francia, siate vigili contro le manipolazioni» scriveva la nota diramata dall’Eliseo.
Più recentemente era stata la volta della smentita sul litigio con Brigitta sul volo presidenziale atterrato in Vietnam, con le mani della consorte in faccia ad Emmanuel in mondovisione.
📱 “Un moment de complicité” entre Emmanuel et Brigitte #Macron.
✋ L’Élysée a voulu désamorcer la polémique après que des images très relayées sur les réseaux sociaux ont montré le président français recevoir une main au visage de la part de son épouse pic.twitter.com/l4eCTzaS2G
— FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 26, 2025
Iscriviti al canale Telegram ![]()
«C’è un video in cui io e mia moglie litighiamo e scherziamo, e in qualche modo questo diventa una specie di catastrofe geoplanetaria, con la gente che arriva persino a elaborare teorie per spiegarla», aveva detto il presidente, condannando chi aveva un’altra impressione come «complottista».
Ci fu quindi anni addietro il caso Benalla: nel 2018, i giornali francesi parlarono di un signore di origini maghrebine che si intrufolava tra le file della Gendarmeria nelle manifestazioni pubbliche e aggrediva le persone che protestavano. Si scoprì che Alexandre Benalla, giovane forte e prestante, era «collaboratore» della sicurezza dell’Eliseo, e molto vicino alla coppia presidenziale, al punto che, dissero, aveva accesso ad appartamenti «presidenziali».
Nel frattempo si moltiplicavano storie su vari passaporti diplomatici, rapporti diretti con leader africani, se non con oligarchi russi… tuttavia l’attenzione del grande pubblico era concentrata sullo spuntare qua e là delle immagini del moro virgulto in giro assieme al presidente sorridente. Eccoli insieme in strada, nei palazzi del potere, in bici. Dissero che partecipava, unico membro del gabinetto, a esclusive giornate sugli sci del presidente.
E quindi, cosa fa Macron? Parlando ai deputati della maggioranza riuniti alla Maison de l’Amérique Latine dice: «Alexandre Benalla non è il mio amante e non ha i codici nucleari». E pensare che a difesa della virilità di Macron erano scese in campo, in precedenza, pure istituzioni pubbliche transnazionali. Nel 2017, a pochi giorni dal ballottaggio presidenziale tra Macron e Marine Le Pen, la campagna di Macron avrebbe subito un attacco da parte di hacker – subito definiti «russi» – che portò alla luce anche dettagli scabrosi: si parlò di Macronleaks. Renovatio 21 ricorda un corso di aggiornamento dell’Ordine dei giornalisti (obbligatorio se si vuole mantenere il tesserino professionale) di deontologia a tema fake news. Nel Test finale a risposta multipla per capire se si era stati attenti, veniva posta la domanda: quale fake news ha riguardato il presidente francese? La risposta esatta era, andiamo a memoria, quella per cui sarebbe stato a capo di una banda di omosessuali, indicata come bufala a prescindere.
Quindi, un’altra bella smentita anche nel caso dell’aitante bodyguard maghrebino. Cioè, una notizia data due volte. Ora, la notizia della querela negli USA – Paesi con regole sulla diffamazione particolarmente difficili – dei Macron contro la Owens ha fatto il giro del mondo, finendo su notiziari TV in Arabia Saudita, Taiwan, ovunque. Se una smentita è una notizia data due volte, una querela è la notizia moltiplicata per n volte – per tutte le volte che essa riapparirà nel processo, che sarà sempre un grande produttore di notizie…
I Macron sono sposati dal 2007. Secondo la narrazione ufficiale si sono conosciuti quando lui era studente al Lycée la Providence di Amiens, dove lei insegnava. Su quanti anni avesse ci sono versioni diverse: c’è chi dice 17, chi 15, chi 14 – una differenza che secondo alcuni potrebbe essere rilevante. Brigitte, secondo i dati offerti, avrebbe 24 anni più dell’attuale marito.
Come noto, la coppia è stata oggetto di continue speculazioni pure riguardo al sesso di nascita della première dame, accuse che hanno ripetutamente negato e contro cui hanno intrapreso azioni legali. Anche qui, sono piovute le smentite più categoriche dell’Eliseo.
La più tenace assertrice della teoria secondo cui Brigitta sarebbe in realtà un uomo biologico è la giornalista americana Candace Owens, che ha ricevuto diverse lettere di diffida dagli avvocati dei Macron per la sua serie di podcast sul loro caso.
Qualora queste teorie rispondessero al vero, il significato metapolitico e metastorico della questione diviene questione da riflessioni abissali.
Ripetiamo tuttavia, dopo aver visto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, la costituzionalizzione dell’aborto e il comportamento di Macron riguardo la guerra atomica, siamo pronti a molte idee pazzesche.
L’ultima domanda, che talvolta sembra porsi anche la Candace è: chi comanda davvero in Francia? Quali poteri stanno dietro alla Repubblica?
Candace si è convertita al cattolicesimo, la religione del marito, il devotissimo e coltissimo (e bellissimo) teologo George Farmer, figlio di Lord Michael Farmer, miliardario già ministro britannico – George e Candace hanno praticamente fatto quattro figli in quattro anni di matrimonio – la conversione giocoforza doveva arrivare, e l’ha celebrata a Londra, presumibilmente in ambienti cattolici molto conservatori se non apertamente tradizionisti.
Aiuta Renovatio 21
In un evento pubblico in cui raccontava ad un pubblico cattolico la sua conversione, alla domanda su quale santo prediligesse, lei disse, alla faccia del marito inglese, che ad ispirarla era Santa Giovanna d’Arco, la patrona di Francia. Non è impossibile, pensiamo a questo punto, che sia imbeccata da determinati milieu tradizionalisti e monarchici, ostili alla Macronie (chiamano così il regno di Macron) come mai prima.
Ora è chiaro che quello che è in atto, nello scontro tra la Owens e i Macron, è più di quello che sembra: la Francia antica, la Francia cattolicissima, la Francia dei re – una Francia che si pensa sia morta e sepolta, ma con evidenza non è così – ha trovato incredibilmente un’eroina in una ragazza nera americana, contro la Francia rivoluzionaria, la Francia che odiava, odia e odierà per sempre trono e altare, la Francia che uccide e i re e, ancora oggi, incendia le chiese.
È la Francia che l’anno scorso rese le Olimpiadi uno spettacolo sadico – nel senso letterale di relativo De Sade, pornografo della violenza crudele che fu ispiratore della Rivoluzione, celebrata in ogni modo nella cerimonia di apertura, con – oltre al Cristo-Dioniso-Shiva circondato da trans – la regina Maria Antonietta decapitata tra cascate di sangue che dal palazzo della sua prigionia si riversavano in istrada.
Per il lettore di Renovatio 21 è tutto molto chiaro. La Francia della Corona e della Croce, la Francia di Santa Giovanna, contro la Francia del 1789, la Francia di De Sade e Robespierre, non ancora paga delle catastrofi umane che ha cagionato.
Di base, il conflitto è questo: è qualcosa di metapolitico, è metastoria francese. Per questo il processo che scaturirà dalla denuncia avrà molta più importanza di quanto i giornali internazionali daranno a vedere.
E l’esito di questa battaglia metafisica avrà effetto ben al di là di Parigi.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
Intelligenza Artificiale
Elone trilionario, verso Marte e l’apocalisse
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Shaun Maguire on @SpaceX IPO: “Starship is the railroad to space.”
“In 2019, it was very predictable that Starlink would work and produce a massive amount of revenue, and we called that right.” “We’re now in a very similar point to where Starlink was in 2019 with AI… pic.twitter.com/K1YTTHhqXl — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) June 12, 2026
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Aiuta Renovatio 21
🚨ELON MUSK: “This year we hope to make about 5,000 Optimus robots…but even 5,000 robots is the size of a Roman legion FYI. That’s a scary thought, a legion of robots. I think we’ll literally build a legion of robots this year, and maybe 10 legions next year? It’s kind of a… pic.twitter.com/R992X5OA8r
— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) March 21, 2025
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2022
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
-
Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-
Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
Aiuta Renovatio 21
2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
Sostieni Renovatio 21
-
Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
Aiuta Renovatio 21
3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
-
Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine generata artificialmente
Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



Stragi2 settimane faCani e droni killer negli ospedali, stupri sistemici, affamati usati come pratica di tiro: chirurgo racconta gli orrori di Gaza
-



Armi biologiche2 settimane faDocumenti desecretati collegano l’epidemia di Lyme al programma statunitense di armi biologiche
-



Stato2 settimane faQuando fuggono i cavalli della Repubblica
-



Misteri1 settimana faIl capo esorcista dell’arcidiocesi di Washington: i demoni si travestono da alieni e UFO. Il cardinale lo licenzia
-



Genetica1 settimana faGoogle si appresta a liberare 32 milioni di zanzare infette create tramite AI
-



Persecuzioni2 settimane faIl governo francese accelera l’iter di approvazione di una legge per abolire il segreto confessionale
-



Immigrazione5 giorni faImmigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
-



Salute1 settimana faI malori della 23ª settimana 2026










