Spirito
Mons. Schneider: le generazioni future rimpiangeranno le scomuniche della FSSPX
Renovatio 21 pubblica questo testo del vescovo Athanasius Schneider pubblicato per la prima volta il 4 giugno dalla vaticanista Diane Montagna sul suo Substack.
La questione centrale riguardante la Compagnia di San Pio X
Le questioni e i problemi relativi alla Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) sono stati oggetto di un dibattito in gran parte infruttuoso per oltre cinquant’anni e sono ora culminati nelle consacrazioni episcopali annunciate, che non sono ancora state approvate dalla Santa Sede. La discussione è stata alimentata dalle emozioni – spesso letteralmente «cum ira et studio» – ed è frequentemente condotta da individui che non hanno familiarità diretta con i documenti pertinenti o esperienza personale della FSSPX. In molti casi, la loro conoscenza è superficiale e influenzata da pregiudizi. Di conseguenza, il dibattito assomiglia spesso a un dialogo tra sordi, in cui gli stessi argomenti vengono ripetuti all’infinito senza alcun progresso significativo.
Inoltre, il dibattito elude in gran parte la questione centrale sollevata dalla FSSPX. Questa lacuna deriva da un errore metodologico fondamentale e dalla mancanza di una giustificazione basata sui fatti riguardo alle ambiguità dottrinali e liturgiche oggettive che sono al centro della controversia. In sostanza, il conflitto ruota attorno alla questione della verità.
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1. Il Concilio Vaticano II nel contesto degli altri venti concili ecumenici
Il primo errore consiste nel trattare un concilio pastorale – in questo caso, il Concilio Vaticano II – come se fosse interamente dogmatico, presumendo che tutte le sue affermazioni debbano essere considerate definitivamente proposte e vincolanti per tutti i cattolici. Chi agisce in tal modo trascura che lo stesso Paolo VI affermò: «C’è chi si chiede quale autorità, quale qualificazione teologica il Concilio intendesse dare ai suoi insegnamenti, sapendo che ha evitato di emanare solenni definizioni dogmatiche che implicassero l’infallibilità del Magistero ecclesiastico.
La risposta è nota a chi ricorda la dichiarazione conciliare del 6 marzo 1964, ripetuta il 16 novembre 1964: dato il carattere pastorale del Concilio, esso ha evitato di pronunciare, in modo straordinario, dogmi dotati di nota di infallibilità» (Udienza generale, 12 gennaio 1966). Ciò vale anche per le due costituzioni «dogmatiche» del Concilio, Dei Verbum e Lumen gentium, poiché l’aggettivo «dogmatico» possiede un significato più ampio e non si limita ai dogmi intesi come insegnamenti dotati di infallibilità.
Tra gli altri venti concili ecumenici, si trovano numerose dichiarazioni e documenti pastorali o disciplinari che oggi non sono più applicabili (ad esempio, il decreto del Concilio Lateranense IV che afferma: «se un signore temporale trascura di purificare il suo territorio dalla sporcizia eretica, sarà vincolato dal vincolo della scomunica»), così come dichiarazioni dottrinali non definitive (ad esempio, sulla materia e la forma del sacramento dell’Ordine sacro del Concilio di Firenze) che sono state successivamente corrette dal Magistero della Chiesa. Non si può assolutizzare ogni concreta forma storica di leadership della Chiesa, perché così facendo si eliminerebbe la necessaria distinzione tra, da un lato, le immutabili e durature verità della fede (Depositum Fidei) e, dall’altro, le diverse modalità con cui tali verità vengono trasmesse (ad esempio, una dichiarazione pastorale, una dichiarazione dottrinale non definitiva o una definizione ex cathedra), ognuna delle quali ha un diverso grado di autorità e forza vincolante.
Oggi, tuttavia, per essere in piena comunione con la Santa Sede, è necessario accettare quelle affermazioni e quegli insegnamenti del Concilio Vaticano II che sono pastorali e certamente non definitivi nella loro natura magisteriale. Ciò solleva un interrogativo importante: perché l’accettazione incondizionata dei testi del Vaticano II viene presentata come una conditio sine qua non per la piena comunione con la Santa Sede, mentre non esiste un requisito analogo per quanto riguarda gli insegnamenti pastorali, disciplinari o non definitivi dei venti concili ecumenici precedenti?
Tra gli insegnamenti non definitivi del Concilio Vaticano II ve ne sono diversi – in particolare quelli riguardanti la libertà religiosa, l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e la collegialità – le cui formulazioni sono ambigue e difficili da conciliare con le dottrine insegnate in modo coerente dal Magistero dall’epoca dei Padri della Chiesa fino al periodo immediatamente precedente il Concilio.
Si pone inoltre la questione delle carenze rituali e dottrinali del Novus Ordo Missae. Tali preoccupazioni non possono più essere liquidate con leggerezza, come dimostra, ad esempio, la testimonianza dell’Archimandrita Bonifacio Luykx nel suo libro A Wider View of Vatican II: Memories and Analysis of a Council Consultor (Angelico Press, Brooklyn, Nuova York, 2025). I difetti del Novus Ordo Missae restano oggetto di seria discussione e non possono essere semplicemente ignorati. Ciononostante, la Santa Sede chiede alla Fraternità Sacerdotale San Pio X di accettare non solo la validità, ma anche la legittimità e la bontà della riforma liturgica introdotta dal Novus Ordo Missae.
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2. Due eccessi moderni nella vita della Chiesa: il legalismo e il papalcentrismo
La risoluzione della questione della Fraternità Sacerdotale San Pio X è ostacolata non solo dalla riluttanza ad affrontare, con onestà intellettuale, le questioni dottrinali di fondo e a riconoscere l’esistenza di ambiguità dottrinali che necessitano di correzione, ma anche da una mentalità malsana che si è sviluppata all’interno della Chiesa negli ultimi secoli: ovvero, il primato del legalismo o positivismo giuridico, unitamente a un eccessivo papalcentrismo che rasenta la quasi divinizzazione sia dell’ufficio che della persona del papa.
Queste esagerazioni moderne distorcono e limitano la vita della Chiesa, subordinando il primato della purezza e della chiarezza della fede e della liturgia alle esigenze del legalismo e del papatocentrismo, un fenomeno estraneo ai Padri della Chiesa e alla grande tradizione. In questa forma esagerata di papatocentrismo, il papa e il suo magistero, anche quando non sono strettamente dogmatici o definitivi, tendono ad essere trattati come se possedessero un carattere assoluto e quasi divino. Il clima ecclesiale è stato spesso plasmato, almeno implicitamente, da presupposti che si avvicinano a tali atteggiamenti.
La maggior parte dei commentatori sulla controversia in corso relativa alle consacrazioni episcopali della Fraternità Sacerdotale San Pio X rimane, spesso inconsapevolmente, influenzata dagli eccessi di legalismo e dall’esagerato papalismo che caratterizzano gran parte della vita ecclesiale contemporanea. La legge secondo cui le consacrazioni episcopali effettuate senza autorizzazione papale – o contrarie alla volontà espressa del Papa – costituiscono un atto scismatico, era estranea all’epoca dei Padri della Chiesa. Infatti, questa legge è entrata in vigore solo nel secondo millennio.
Il canone 1387 del Codice di Diritto Canonico del 1983, che proibisce la consacrazione di un vescovo senza mandato pontificio, è classificato tra le «offese contro i Sacramenti», piuttosto che tra le «offese contro la fede e l’unità della Chiesa«, dove lo scisma è sanzionato (can. 1364). Se la consacrazione episcopale senza mandato pontificio fosse intrinsecamente scismatica, sarebbe collocata tra le offese «contro l’unità della Chiesa». Il canone corrispondente nel Codice del 1917 fu ugualmente incluso tra i «Delitti nell’amministrazione e nella ricezione degli ordini e degli altri sacramenti» (Titolo XVI), anziché tra i «Delitti contro la fede e l’unità della Chiesa» (Titolo XI).
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3. Lo straordinario stato di crisi, e persino di emergenza, nella Chiesa
Dal Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica ha vissuto un clima di generale ambiguità, vaghezza e incertezza riguardo a dottrine importanti come l’unicità di Cristo Redentore, l’unicità della Chiesa cattolica, la struttura monarchica della Chiesa divinamente stabilita (a livello universale e locale) e il carattere sacrificale della Santa Messa. È inequivocabilmente evidente che coloro che hanno detenuto il potere amministrativo nella Santa Sede negli ultimi decenni, e che tuttora lo detengono, esigono dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X come condizione sine qua non per la piena comunione con la Santa Sede, l’accettazione del clima di fatto di ambiguità dottrinale e liturgica e di relativismo, che ha raggiunto il suo apice con l’attuale, estremamente confuso, processo sinodale in tutta la Chiesa.
Dal Concilio, con alcuni dei suddetti insegnamenti ambigui, è in corso un processo per istituire, con l’autorità del Romano Pontefice, una cosiddetta «Chiesa del Vaticano II» o «Chiesa conciliareù. Questa tendenza, oggi denominata «Chiesa sinodale», mira fondamentalmente a essere una religione relativista adattata al mondo. I tentativi di mascherare questa nuova tendenza verso una forma ambigua, relativistica e mondana della Chiesa cattolica attraverso un’ermeneutica della continuità sono disonesti e poco convincenti.
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4. Il dilemma di coscienza della Fraternità Sacerdotale San Pio X
La Santa Sede richiede alla Fraternità Sacerdotale San Pio X di accettare dottrine formulate in modo ambiguo e non definitive come conditio sine qua non per la piena comunione con la Santa Sede e per ricevere la regolarizzazione canonica. Tra queste figurano insegnamenti riguardanti la libertà religiosa, l’ecumenismo, il dialogo interreligioso (inclusa, ad esempio, l’affermazione della Lumen Gentium 16 secondo cui i musulmani, insieme ai cattolici, «adorano l’unico e misericordioso Dio»), la collegialità episcopale (intesa in un modo che sminuisce la struttura monarchica della Chiesa divinamente istituita) e le riforme liturgiche associate al Novus Ordo Missae.
La Santa Sede richiede inoltre alla Fraternità Sacerdotale San Pio X di riconoscere formalmente le dichiarazioni e gli insegnamenti dei papi post-conciliari che appartengono al cosiddetto magistero autentico e quotidiano. Tra questi, ad esempio, alcune affermazioni contenute in Amoris Laetitia che minano seriamente e addirittura contraddicono la Divina Rivelazione; il permesso formale di papa Francesco per le persone divorziate e risposate di ricevere la Santa Comunione; e la Dichiarazione sulle benedizioni per le coppie dello stesso sesso, Fiducia Supplicans .
Se si esamina con onestà intellettuale la straordinaria crisi che ha afflitto la Chiesa dal Concilio in poi, insieme alle ambiguità e al relativismo dottrinale, liturgico e pastorale che l’hanno accompagnata, allora l’esistenza e l’attività della Fraternità Sacerdotale San Pio X possono essere viste, in una prospettiva di lungo termine e alla luce della storia bimillenaria della Chiesa, come un’opera della divina provvidenza e come una fonte di aiuto per la Chiesa durante una crisi di portata senza precedenti.
Nella lettura dei recenti documenti pubblicati dal Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, padre Davide Pagliarani, in particolare la Dichiarazione di Fede Cattolica e il suo Messaggio alla Fraternità e ai suoi fedeli (allegati qui di seguito), non si può non notare uno spirito profondamente cattolico, permeato da una vera fede nel primato papale e da una devozione filiale verso la persona del sommo pontefice.
Il problema che la Fraternità Sacerdotale San Pio X si trova ad affrontare non è difficile da comprendere. La Santa Sede richiede che la Fraternità accetti, senza obiezioni sostanziali, alcuni insegnamenti oggettivamente ambigui e non definiti del Concilio Vaticano II, affermazioni ambigue del magistero papale post-conciliare e oggettive lacune dottrinali e rituali nel Novus Ordo. Eppure Dio non ha mai richiesto l’accettazione di dottrine poco chiare o formulate in modo ambiguo, e nel corso della sua storia la Chiesa ha sempre agito di conseguenza.
La Fraternità Sacerdotale San Pio X considera uno dei suoi scopi essenziali quello di invocare, con parrhesia , un ritorno all’assoluta chiarezza e purezza dottrinale che la Chiesa ha sempre cercato di preservare nel corso dei secoli. In passato, i pontefici romani hanno sopportato persecuzioni, martiri e persino scismi piuttosto che tollerare la minima ambiguità nell’espressione della fede.
Tra gli esempi più significativi si annoverano il rifiuto del termine ambiguo homoiousios; il rifiuto dell’Henotikon, che, pur non essendo formalmente eretico, minava la chiarezza della dottrina cristologica e facilitava la diffusione del monofisismo; e il rifiuto delle ambigue formulazioni cristologiche di papa Onorio I (+638). Diversi papi condannarono Onorio I postumo, non per eresia, ma per ambiguità dottrinale e per aver favorito la diffusione dell’eresia. L’unità non è, di per sé, il criterio ultimo di verità. La storia della Chiesa conosce numerose situazioni in cui sono esistite tensioni tra la tradizione e l’effettivo esercizio dell’autorità ecclesiastica.
Il fatto stesso che certi insegnamenti del Concilio Vaticano II, unitamente alla riforma liturgica, abbiano dato luogo – e continuino a dare luogo, sia in teoria che in pratica – a un indebolimento della chiarezza dottrinale, obbliga il papa, seguendo l’esempio di molti dei suoi eroici predecessori, a chiarire e, ove necessario, emendare tali insegnamenti. Ciò deve essere fatto con una rinnovata precisione e chiarezza dottrinale tale da non lasciare spazio ad interpretazioni ambigue o erronee.
A questo proposito, il seguente principio, che da tempo guida i romani pontefici, rimane più attuale che mai: «In un Sinodo (Concilio) non si può mai tollerare l’ambiguità, la cui gloria principale consiste soprattutto nell’insegnare la verità con chiarezza ed escludere ogni pericolo di errore» (Pio VI, Auctorem fidei).
La tragedia della situazione attuale è che la Santa Sede richiede alla Fraternità Sacerdotale San Pio X di accettare l’attuale stato di ambiguità dottrinale e liturgica come conditio sine qua non per la piena comunione e la regolarizzazione canonica. Durante la controversia monotelita, quando papa Onorio I adottò una posizione ambigua, il santo Patriarca Sofronio di Gerusalemme inviò a Roma il suo suffraganeo, Stefano, vescovo di Dor, con l’incarico di recarsi alla Sede Apostolica, dove si trovano i fondamenti della dottrina ortodossa, e di non cessare di pregare e supplicare finché le autorità non avessero esaminato e condannato il nuovo errore. Il vescovo Stefano rimase a Roma per dieci anni, perseverando in questa missione fino a quando non assistette alla condanna dell’eresia da parte di papa Martino I al Concilio Lateranense del 649.
In un certo senso, la Fraternità Sacerdotale San Pio X sta svolgendo oggi un ruolo simile, sollecitando incessantemente la Santa Sede a porre fine alla situazione di ambiguità e incertezza dottrinale e liturgica. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha ripetutamente dichiarato di non avere altro scopo se non quello di formare le anime affidate alla sua cura pastorale affinché diventino buoni cristiani e veri figli e figlie della Chiesa Romana. In definitiva, si dovrebbe essere grati alla Fraternità San Pio X per questo ruolo, e certamente lo saranno i futuri papi.
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5. La soluzione pastorale del papa al problema della Fraternità Sacerdotale San Pio X
La Santa Sede dovrebbe tenere in debita considerazione la Dichiarazione di Fede Cattolica e il Messaggio ai Fedeli emanati dal Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, e riconoscere tali documenti e atti come sufficienti e conformi alle condizioni minime per la comunione ecclesiale. Una scomunica in questo momento aprirebbe una nuova, inutile e evitabile ferita nel Corpo Mistico di Cristo.
Alla luce di questi documenti e atti della FSSPX, il papa, con il suo cuore paterno, potrebbe fare un’eccezione e permettere le consacrazioni episcopali attraverso un gesto pastorale di vera generosità. Imponendo la scomunica ai vescovi consacranti e consacrati, il sommo pontefice punirebbe implicitamente anche i fedeli della FSSPX – una parte del suo gregge – che lo amano e lo riconoscono sinceramente, ma che, a causa di quello che percepiscono come un autentico dilemma di coscienza, non vedono altra alternativa se non quella di continuare ad essere assistiti pastoralmente dalla FSSPX, per la cui esistenza l’episcopato rimane indispensabile, in particolare per l’amministrazione dei sacramenti dell’Ordine sacro e della Confermazione.
Pertanto, unicamente per il bene delle anime e per il bene della Chiesa, la Fraternità Sacerdotale San Pio X chiede al sommo pontefice di mostrare comprensione, nelle circostanze attuali, per la sua necessità di avere vescovi e di consentire le consacrazioni episcopali. Purtroppo, nonostante quello che considera un oggettivo dilemma di coscienza, la Fraternità Sacerdotale San Pio X è, per la maggior parte, caratterizzata come scismatica e orgogliosa.
Con spirito di magnanimità, il sommo pontefice, da vero padre, potrebbe costruire un ponte verso la Fraternità Sacerdotale San Pio X, questa parte del suo gregge, e consentire le consacrazioni episcopali in via eccezionale, al fine di favorire un clima in cui, attraverso una maggiore fiducia reciproca, si possa trovare con pazienza e gradualità una soluzione alle questioni dottrinali e ai corrispondenti assetti giuridici.
La Chiesa sinodale dei nostri giorni dovrebbe essere capace di tale ampiezza e generosità pastorale. Alla luce delle numerose e generose dichiarazioni e iniziative ecumeniche degli ultimi decenni, dovrebbe altresì dimostrare la sua capacità di affrontare un grave problema ecclesiale attraverso il dialogo, la pazienza e la comprensione all’interno della Chiesa cattolica.
Di recente, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha affermato che, riguardo alle deviazioni dei vescovi tedeschi, la Santa Sede non desidera che le divisioni degenerino in misure punitive, sottolineando che i problemi all’interno della Chiesa dovrebbero, ove possibile, essere risolti pacificamente.
Perché questo approccio non dovrebbe essere applicato anche alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, che non rinnega alcun dogma, riconosce il primato del papa, prega per lui e gli professa devozione filiale, pur conservando solo ciò che la Chiesa ha creduto e celebrato universalmente fino al Concilio?
Allo stesso tempo, il Cammino Sinodale Tedesco ha avanzato chiare deviazioni dottrinali che promuovono di fatto eresie e persino posizioni blasfeme. Perché, dunque, si dovrebbe dare importanza alla riconciliazione e al dialogo paziente in un caso e non nell’altro?
Se quest’anno il papa dovesse pronunciare una scomunica, un nuovo anatema, nei confronti dei vescovi consacranti e consacrati, ciò passerebbe alla storia della Chiesa come un errore di eccessiva severità pastorale. Le generazioni future e i futuri papi se ne pentirebbero.
Perché il papa dovrebbe fare oggi ciò che le generazioni future potrebbero rimpiangere domani? Non dovremmo forse imparare dalla storia?
Il papa, in quanto sommo pontefice, non è forse chiamato soprattutto a essere costruttore di ponti?
+ Athanasius Schneider
vescovo
Allegati
1) Intervista al Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X del 5 febbraio 2026.
2) Un messaggio ai fedeli e agli amici della Fraternità Sacerdotale San Pio X del 7 marzo 2026.
3) Dichiarazione di fede cattolica indirizzata a Sua Santità Papa Leone XIV da Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della Società Sacerdotale di San Pio X, del 14 maggio 2026.
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Immagine di Fr Lawrence Lew, OP, via Flickr pubblicata su licenza CC BY-NC-ND 2.0
Pensiero
Arriva la «scomunica marinata»?
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Spirito
Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?
In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.
Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.
Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.
Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.
Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.
Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.
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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa
Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.
Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.
Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.
L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.
Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.
La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)
Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.
Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.
La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.
Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)
Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il 2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.
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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)
Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.
È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.
La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.
Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».
Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.
L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.
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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche
Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.
La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.
La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.
Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».
Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il 2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]
Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.
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Conclusioni pratiche
Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)
Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)
Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.
NOTE
1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/
3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi.
4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato.
5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752.
6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450
7) Vedi canone 18.
8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente.
9) Vedi i canoni 1323 e 1324.
10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/
11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione.
12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici.
13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche.
14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello.
15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2.
16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
Spirito
«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX
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