Pensiero
Vaccino COVID e obiezione di coscienza
Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avvocato Maria Cecilia Peritore. Le opinioni degli scritti pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21. Dell’avvocato Peritore Renovatio 21 aveva già pubblicato le «Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale».
1. PREMESSA
Che la coscienza possa obiettare qualcosa al cospetto di una legge ingiusta, è storia antica (ben chiara a Sofocle, nella sua Antigone); che, tuttavia, solo in epoca molto recente ha trovato un concreto sviluppo concettuale e, di riflesso, giuridico.
Si dice infatti: dura lex sed lex, e con ciò non si allude tanto alla «durezza» di conseguenze previste per legge e percepite come giuste, quanto piuttosto ad una norma difficile da digerire, a conseguenze che la coscienza non accetta. Perché, appunto, la norma non è da tutti condivisa nel suo sostrato etico.
La legge è il terreno sul quale si incontrano, o si scontrano, ovvero dialetticamente si rapportano, persona, società civile e Stato: la persona con la sua coscienza individuale e le sue motivazioni etiche, religiose, esistenziali; la società civile, con i convincimenti di liceità/illiceità diffusi in un certo tempo e in un certo luogo; lo Stato, con le sue prerogative/incombenze di ordine pubblico. Dalla tensione tra queste componenti scaturiscono norme alle quali si deve tributare obbedienza e, a certe condizioni, si può consentire disobbedienza.
La necessità di porre in equilibrio normatività, convinzioni socialmente condivise e libertà di coscienza delle minoranze si pone in maniera a volte addirittura drammatica nei settori della vita dell’uomo che diritto ed etica si trovano a condividere. Ad esempio la questione della coscienza viene fuori prepotentemente quando è «questione di vita o di morte»: aborto, eutanasia, uso delle armi, ecc..
L’interrogativo che pongo è se, in relazione ai vaccini anti SARS-CoV-2, sia ammissibile una obiezione di coscienza, e se essa debba essere necessariamente riconosciuta con legge per essere azionata.
2.L’art. 32 della Costituzione e i vaccini obbligatori in Italia; la disobbedienza civile
Secondo l’art. 32 della Costituzione «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Nella mens della Costituente il principio di riserva di legge era il «ferro dietro la porta» dell’ordine democratico: se le leggi le fa il Parlamento e il Parlamento è eletto dal popolo, nessun governo potrà imporre leggi non accettate dal popolo (salvo le ipotesi residuali della decretazione d’urgenza), trasformando la democrazia in tirannide. Ed in ogni caso, ancor più inviolabile della riserva di legge, vi è il principio costituzionale del rispetto della persona umana.
La materia dei vaccini obbligatori in Italia è stata affrontata di recente, prima della cd. pandemia, dalla Legge 119/2017, che ha stabilito l’obbligatorietà di alcuni vaccini per la popolazione tra 0 e 16 anni. Conseguenze previste della mancata vaccinazione: mancata ammissione agli asili nido e alle scuole materne fino a 6 anni. Dopo i 6 anni il minore non vaccinato viene ammesso a scuola, i genitori devono dare comunicazione della scelta e possono essere colpiti da sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo.
Pur essendo un’obbligatorietà sanzionata in modo lieve, la Corte Costituzionale ha a suo tempo stabilito i tre punti fermi affinché l’obbligo vaccinale possa essere ritenuto conforme ai principi costituzionali:
1) il vaccinato non deve essere danneggiato dal trattamento;
2) il vantaggio per la collettività deve essere certo;
3) deve essere previsto un equo indennizzo per gli eventi avversi.
Dunque, in riferimento ai vaccini per la popolazione scolastica, soppesando le restrizioni e le sanzioni imposte agli obiettori e i requisiti per la legittimità dell’obbligo, pare sia stata e sia concretamente consentita la disobbedienza civile, intesa come scelta dissidente operata da una minoranza per ragioni anche non di coscienza (ad es., salute individuale, etc.).
È interessante osservare come in quel caso il pagamento della sanzione (ma, in verità, non trovo notizia dell’avvio di alcun procedimento sanzionatorio: sic!) estingua l’obbligo vaccinale.
Appare evidente, e a mio giudizio suscettibile di verifica costituzionale, la disparità di trattamento tra chi è contro i vaccini «scolastici» e chi è contro il vaccino anti-SARS-CoV-2: mentre i primi sono sanzionati soltanto con l’impedimento alla frequenza dei bimbi negli asili nido e, successivamente, con il pagamento di una modesta sanzione pecuniaria che estingue l’obbligo, i secondi sono stati impediti nell’attività lavorativa e, pur pagando la sanzione, non estinguono l’obbligo.
La concreta possibilità di agire secondo il proprio personale convincimento, pur subendo qualche disagio, non viene riconosciuta a chi è contro il vaccino anti SARS–Co-2, nonostante la malattia in questione sia, per gravità e diffusività, certamente meno grave rispetto a malattie come la poliomielite, la difterite, etc.
Quindi, già in relazione alla possibilità di praticare la disobbedienza civile (bacino più ampio dell’obiezione di coscienza, caratterizzata da motivazioni etico-religiose), si evidenzia una disparità di trattamento a mio avviso illegittima.
3. Obiezione di coscienza: definizione e riconoscimenti di legge in Italia
L’obiezione di coscienza (la parola «obiezione» deriva dal latino obicĕre: contrapposizione, rifiuto) si definisce come il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali, di carattere etico – religioso, radicati nella propria coscienza individuale.
L’obiezione di coscienza in Italia coincide in origine con l’opposizione, e conseguente renitenza, alla leva obbligatoria; dopo molti processi e molte condanne, grazie soprattutto all’opera di 2 sacerdoti cattolici, don Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, e del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, fu riconosciuta con l. 772/72.
Il diritto all’obiezione fu poi riconosciuto ai sanitari dalla legge sull’aborto, la 194/78; successivamente, con l. 413/93 fu riconosciuto in relazione alla sperimentazione sugli animali; infine, con l. 40/2004 in relazione alla procreazione medicalmente assistita.
4. La libertà di coscienza come valore costituzionale: gli artt. 2, 13, 19 e 21
L’obiezione di coscienza, pur non espressamente prevista dalla Costituzione, è un diritto costituzionalmente tutelato.
Ciò si desume dall’art 2 Cost., che attribuisce alla libertà di coscienza il rango di diritto inviolabile; dall’art 19 Cost. in tema di libertà religiosa, intesa come specificazione della libertà di coscienza; dall’art. 13 Cost. in tema di libertà personale, ivi ricomprendendosi anche la libertà morale; dall’art. 21 Cost. in tema di libertà di pensiero e di espressione in quanto manifestazioni della personalità umana.
5. Il diritto all’obiezione: secundum legem, praeter legem o contra legem?
Ma in che modo il diritto all’obiezione di coscienza può essere reso effettivo, operativo?
La domanda che si pone è se l’obiezione di coscienza debba necessariamente essere riconosciuta caso per caso dalla legge (sono i casi sopra riportati), ovvero se possa essere riconosciuta, quale diritto costituzionalmente garantito, a prescindere dalla esistenza di una norma positiva o addirittura contro di essa. In effetti, oltre alle quattro ipotesi codificate (aborto, servizio militare, ecc.), sono individuabili alcune ipotesi di estensione interpretativa della normativa (ad es., il farmacista per la vendita della pillola abortiva). E sono poi configurabili ipotesi di obiezione del tutto nuove, dipendenti dalle nuove possibilità offerte dalla biomedicina (ad es., utero in affitto).
L’obiezione di coscienza rispetto al vaccino obbligatorio anti SARS–Cov–2 dovuta a motivazioni etico-religiose pro vita potrebbe essere una nuova ipotesi non prevista dalla legge.
6. La soluzione: il diritto di obiettare
Secondo autorevoli giuristi (Mantovani), ancorare l’effettività dell’obiezione di coscienza alla previsione legislativa di specifiche ipotesi non suscettibili di estensione analogica rappresenta un vulnus alla Costituzione, che appunto prevede, agli articoli sopra riportati, il diritto alla libertà di coscienza come diritto della persona, generale, effettivo ed immediatamente azionabile.
Considerare la necessità di una espressa previsione di legge caso per caso significa configurare l’obiezione di coscienza in termini di eccezione, ossia di beneficio concesso al singolo in via eccezionale rispetto ad una generale previsione di obbedienza alla legge; convincimento errato, poiché l’obiezione non è la concessione speciale fatta dallo Stato ad una minoranza, ma una diversa regolamentazione motivata dalle qualità soggettive della persona dell’obiettore, ossia, da una particolare qualità della sua coscienza.
Aderire alla tesi più restrittiva, peraltro, comporterebbe indubbie iniquità applicative: la storia dell’obiezione di coscienza è costellata di condanne subite da tanti a causa della formale violazione di leggi per le quali solo dopo molti anni fu consentita l’obiezione: pensiamo alla questione della renitenza alla leva, risolta con legge dopo circa un secolo di condanne e battaglie.
Tra l’altro, nuove acquisizioni scientifiche in materia di biomedicina sono e saranno all’origine di situazioni nuove, che impongono al singolo scelte rilevanti dal punto di vista etico –religioso: penso all’utero in affitto, all’eutanasia, etc.
È quindi da ritenere preferibile la configurazione di un diritto generale all’obiezione di coscienza non tipizzato in ipotesi specifiche normativamente previste quale numerus clausus, ma ancorato a presupposti e requisiti costitutivi, regolato nel suo concreto esercizio, limitato per non entrare in conflitto con altri principi di rango costituzionale.
Ciò consentirebbe la tutela della libertà di coscienza in tutte le ipotesi anche non specificamente previste dalla legge, purché ne ricorrano i requisiti generali di ammissibilità, requisiti che consentono di evitare l’eccessiva soggettivizzazione.
7. Requisiti
I requisiti per il riconoscimento di legittimità della condotta di obiezione potrebbero essere:
1)l’esistenza di un conflitto tra due interessi costituzionalmente garantiti;
2) l’esistenza di motivazioni etico – religiose e non meramente utilitaristiche espresse con pubblica evidenza e in tempo antecedente ai fatti;
3) la salvaguardia del principio di bilanciamento tra interessi contrapposti.
In questo modo verrebbe ad essere salvaguardata l’effettività della libertà di coscienza nei casi in cui essa «vive» il conflitto con maggiore drammaticità, mentre le posizioni non radicate nella coscienza morale come espressione di diritti indisponibili ma dovute ad un mero giudizio di valore /disvalore/ utilità sarebbero ricondotte nell’alveo della disobbedienza civile.
8. L’utilizzo di cellule provenienti da aborti volontari nei vaccini: una possibile obiezione?
È ormai notorio che nello sviluppo, nella produzione ovvero nella sperimentazione (test) di molti vaccini, e segnatamente di quelli contro il COVID-19 siano utilizzate linee cellulari ricavate da materiale biologico proveniente da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti volontariamente.
La questione della liceità morale dell’utilizzo di tali farmaci da parte degli utenti finali e la verifica della loro «compatibilità» con la condanna dell’aborto espressa costantemente dalla Chiesa Cattolica è stata affrontata dalle Istituzioni Pontificie (Pontificia Accademia per la Vita e Congregazione per la Dottrina della Fede) fin dal 2005, e da ultimo con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 del 21 dicembre 2020. Tale documento «assolve» pienamente la coscienza del cattolico a tal proposito, sulla scorta di una considerazione del carattere «remoto» della cooperazione compiuta con la condotta di utilizzo del farmaco rispetto al male rappresentato dall’aborto; del resto è nota la posizione assunta dal Vaticano in ordine alla campagna vaccinale.
Ma non poche voci di Vescovi si sono levate proponendo una diversa impostazione della questione morale, che per molti cattolici resta irrisolta ovvero risolta in modo difforme dal documento vaticano, ovvero con il radicale rifiuto di farmaci che prevedano l’impiego, in qualsiasi fase, di linee cellulari fetali.
Senza voler approfondire qui questo specifico aspetto, e rinviando per chi vuole al mio articolo del 7 luglio 2021 pubblicato sul sito di Renovatio 21, le ragioni poste a fondamento del rifiuto della inoculazione di tali farmaci da parte di molti cristiani appaiono serie e profondamente radicate nella coscienza morale.
Infatti non persuade la considerazione, propria dell’Istituzione vaticana, secondo la quale l’utilizzo di linee cellulari preparate a partire da tessuti prelevati mediante dissezione di bambini abortiti non rappresenta in sé una condotta di partecipazione al male in quanto si tratterebbe di cooperazione remota, materiale e passiva.
Non persuade perché, quand’anche non vi fosse collegamento causale tra la condotta di chi pratica l’aborto e la condotta di chi si giova del prodotto abortivo, sarebbe pur sempre ravvisabile, da parte di quest’ultimo soggetto, un atto di appropriazione e di vantaggio tratto dal frutto dell’illecito che non appare né occasionale né irrilevante. In diritto sono ben note varie forme di partecipazione illecita al reato altrui, che non si atteggia solo come concorso ma che può anche consistere in favoreggiamento o concorso di cause indipendenti.
È dunque ben possibile che un cristiano avverta come inaccettabile per sé l’utilizzo di preparati che in qualsiasi modo, anche remoto, presuppongano e si giovino di una pratica moralmente illecita come l’aborto.
Pertanto a mio giudizio è certamente possibile sollevare obiezione di coscienza rispetto all’obbligo vaccinale in questione, a ciò non ostando la posizione assunta dalla Congregazione e ben potendo il singolo credente dichiarare la propria adesione ad un diverso convincimento, peraltro condiviso da molti prelati (vescovi austriaci firmatari di un documento, Mons. Schneider, Mons. Viganò, etc.) e da molte associazioni pro vita.
Ricorrerebbero i requisiti sopra menzionati: il conflitto tra l’interesse alla salute pubblica e il rispetto della ferma condanna dell’aborto quale espressione della coscienza individuale; la serietà della motivazione del dissenso, radicato nella coscienza etico –religiosa di chi assume il carattere indisponibile e non negoziabile del diritto alla vita fin dallo stadio iniziale; (ove ricorra) la pubblica e anteatta evidenza dell’opposizione; il bilanciamento degli interessi, non essendo ragionevole ritenere, soprattutto alla luce delle recenti evidenze in materia di efficacia dei vaccini, che il mantenimento di una piccola frangia di popolazione non vaccinata possa incidere significativamente sulla salute pubblica.
9. De jure condendo: tante obiezioni o un solo diritto all’obiezione ?
Consideriamo il multiculturalismo e l’esistenza di contrapposte convinzioni etico-religiose; le acquisizioni scientifiche che pongono sempre nuovi interrogativi in materia di bioetica; l’esperienza storica delle ipotesi «codificate» di obiezione di coscienza; concluderemo che, senza la generale previsione di un diritto all’obiezione, ci sarà sempre qualcuno soggetto a sacrificare o la propria coscienza e libertà ovvero il proprio denaro, lavoro, etc.
Poi i movimenti di opinione (ammesso che il futuro ancora li possa contemplare) opereranno per introdurre nuove ipotesi di obiezione di coscienza; ma frattanto chi avrà pagato, avrà pagato. Basti ricordare che la battaglia per l’obiezione di coscienza al servizio militare è durata circa un secolo, e non so quante condanne per renitenza alla leva.
Al contrario, il riconoscimento di un diritto all’obiezione di coscienza in generale, già previsto dalla Costituzione, prudentemente regolamentato, ancorato a presupposti generali e non relegato in espresse eccezionali previsioni, consentirebbe il rispetto delle opinioni di minoranze dissenzienti e la convivenza civile, e contrasterebbe efficacemente derive autoritarie e radicalizzazioni altrimenti inevitabili.
Avv. Maria Cecilia Peritore
Licata, 27 dicembre 2022
Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
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Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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