Spirito
Cremazione: cosa ne pensa la Chiesa?
Esiste uno stretto legame tra il comportamento umano e le credenze. Le cerimonie funebri riflettono la concezione che l’uomo ha della morte e della vita dopo la morte. E inversamente il modo di trattare la fine della vita umana modella le mentalità. La storia di questi riti, anche tra i pagani, è rivelatrice.
Storia
Nell’antichità greca e romana era comune la cremazione o l’incinerazione dei corpi dei defunti. Tuttavia la sepoltura è sempre stata molto diffusa, veniva praticata in Persia o in Egitto. Nell’Antico Testamento, invece, non troviamo alcun rito della cremazione. Gli ebrei usarono sempre la sepoltura, questo era dovuto alla loro fede nell’immortalità dell’anima. La legge mosaica ordinava addirittura la sepoltura dei nemici.
La Chiesa cattolica è sempre stata fortemente contraria alla cremazione. La sepoltura dei fedeli defunti è stata la sua pratica costante e unanime fin dalla sua fondazione, nonostante i rischi corsi dai primi cristiani per seppellire i propri morti, in tempi di grandi persecuzioni. Perché i cristiani rifiutarono categoricamente la cremazione, nonostante i pericoli?
Solo un precetto emanato direttamente dagli Apostoli, che impone la sepoltura, può spiegare questa pratica esclusiva della Chiesa primitiva. Già sant’Agostino affermava questa regola: una consuetudine universalmente e costantemente conservata nella Chiesa deve presumersi di origine apostolica, cioè stabilita dagli Apostoli. Ci troviamo quindi in presenza di un uso che appartiene al tesoro della Tradizione cattolica.
La Chiesa impose la sepoltura ai popoli barbari che si convertirono uno dopo l’altro alla fede cattolica. Sotto la sua influenza l’uso della cremazione scomparve in tutta l’Europa cristiana; e fuori dell’Europa, presso tutti i popoli penetrati dalla civiltà cristiana, la sepoltura divenne l’unico rito funebre.
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La Rivoluzione e le sue conseguenze
Fu con la Rivoluzione del 1789 che apparve la richiesta di cremazione. Ma fu solo nell’ultimo quarto del XIX secolo che l’idea cominciò a diffondersi in Europa, sotto l’azione della Massoneria che creò delle società con lo scopo di diffondere la cremazione.
In Francia, fu il 30 marzo 1886 che il deputato Jean-Baptiste Blatin, futuro gran maestro del Grande Oriente, fece adottare un emendamento secondo il quale ogni cittadino poteva adottare come metodo di sepoltura sia l’inumazione che la cremazione. (1)
Lo stesso giorno, mons. Charles-Emile Freppel, vescovo di Angers e deputato del Parlamento del Finistère, si espresse con forza contro questo emendamento alla Camera dei deputati: «Si tratta semplicemente di un ritorno al paganesimo in ciò che ha fatto di meno morale ed elevato, al paganesimo materialistico».
Pericolo prossimo di perversione della fede
La sepoltura è una di quelle pratiche che ammette eccezioni, a differenza dell’adulterio o dell’aborto. La Chiesa può essere tenuta a tollerare in alcune circostanze eccezionali, in casi di estrema necessità e in vista di un bene superiore: in particolare durante grandi epidemie contagiose o in caso di guerra con ingenti vittime. Ma le eccezioni sono per loro natura eccezionali.
L’idea alla base della cremazione è quella dell’annientamento assoluto e definitivo: dopo la morte tutto è finito, non resta più nulla.
La Massoneria comprendeva perfettamente che la cremazione era un mezzo per distogliere gradualmente gli uomini dalla fede nell’aldilà. Una circolare dei Massoni della fine del XIX secolo diceva:
«I Fratelli dovrebbero usare tutti i mezzi per diffondere l’uso della cremazione. La Chiesa, vietando il rogo dei corpi, afferma i suoi diritti sui vivi e sui morti, sulle coscienze e sui corpi, e cerca di preservare nel volgo le credenze, oggi dissipate alla luce della scienza, che toccano l’anima spirituale e la vita futura».
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Legislazione ecclesiastica vieta la cremazione
Per questo la Chiesa, consapevole del pericolo per le anime, si è espressa con forza contro questi cultisti anticristiani e ha mostrato la grande importanza che attribuisce a questo tema. Già nel 1886, Papa Leone XIII chiese ai vescovi di «istruire i fedeli circa l’abominevole pratica di bruciare cadaveri umani e di distoglierne con tutte le loro forze il gregge loro affidato».
A questo decreto seguirono altri testi del Sant’Uffizio che condannavano costantemente la cremazione:
- Decreto del 15 dicembre 1886, in base al quale coloro che hanno destinato i propri corpi alla cremazione devono essere privati della sepoltura ecclesiastica.
- Decreto del 27 luglio 1892, che vieta di amministrare gli ultimi sacramenti ai fedeli che hanno lasciato il mandato di bruciare il proprio corpo dopo la morte e che, essendo stati avvertiti, rifiutano di riconsiderare la propria decisione.
Questi successivi decreti furono ripresi e riassunti nel Codice di diritto canonico del 1917, in particolare il canone 1203 che recita:
§ 1 I corpi dei fedeli defunti devono essere sepolti, essendo vietata la loro cremazione.
§ 2 Se qualcuno ha ordinato in qualsiasi modo che il suo corpo venga cremato, non è lecito eseguire questa volontà.
Il canone 1240 § 1 precisa inoltre: Sono privati della sepoltura ecclesiastica, a meno che prima della morte non abbiano dato segni di penitenza: […] coloro che hanno ordinato che il loro corpo fosse consegnato alla cremazione.
Infine, un’istruzione del Sant’Uffizio del 19 giugno 1926 condannava ancora «questa barbara consuetudine, che ripugna non solo alla pietà cristiana, ma anche alla pietà naturale verso i corpi dei defunti e che la Chiesa, fin dalle sue origini, ha costantemente proscritto (…)».
«La Sacra Congregazione del Sant’Uffizio esorta inoltre con la massima serietà i pastori dell’ovile cristiano a dimostrare ai fedeli a loro affidati che nel profondo i nemici del nome cristiano non vantano e non propagano la cremazione dei cadaveri che al solo scopo di distogliere gradualmente le menti dalla meditazione della morte, di allontanare da loro la speranza della risurrezione dei morti e di preparare così le vie al materialismo».
Questa istruzione si concludeva chiedendo che i sacerdoti continuassero ad insegnare questi punti, «affinché i fedeli si allontanino con orrore dall’empia pratica della cremazione».
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Il pensiero della Chiesa
La santa Chiesa cattolica ha sempre riservato ai corpi dei fedeli defunti rispetto e onore, come è ben dimostrato dalla cerimonia di assoluzione dopo la messa funebre: il sacerdote benedice il corpo del defunto con l’acqua benedetta, poi lo incensa, girando attorno alla bara.
La Chiesa incarica il suo rappresentante, il sacerdote, di accompagnarlo fino al luogo della sua «deposizione» sulla terra, dove attenderà, nella pace, la risurrezione del corpo che avverrà alla fine del mondo.
Infatti, il corpo del cristiano defunto era sulla terra il tempio dello Spirito Santo; era segnato con sante unzioni; ha ricevuto l’Eucaristia, seme di eternità; partecipò alle opere buone e fu strumento di salvezza. Sarebbe improprio e irrispettoso trattarlo brutalmente mediante la cremazione.
Il diritto canonico del 1917, in particolare il canone 1203 che recita:
§ 1 «I corpi dei fedeli defunti devono essere sepolti, essendo vietata la loro cremazione».
§ 2 “Se qualcuno ha ordinato in qualsiasi modo che il suo corpo venga cremato, non è lecito eseguire questa volontà».
Il canone 1240 § 1 precisa inoltre: «Sono privati della sepoltura ecclesiastica, a meno che prima della morte non abbiano dato segni di penitenza: […] coloro che hanno ordinato che il loro corpo fosse consegnato alla cremazione».
«La Sacra Congregazione del Sant’Uffizio esorta inoltre con la massima serietà i pastori dell’ovile cristiano a dimostrare ai fedeli a loro affidati che nel profondo i nemici del nome cristiano non si vantano e non propagano la cremazione dei cadaveri, ma solo con lo scopo di distogliere gradualmente le menti dalla meditazione della morte, di allontanare da loro la speranza della risurrezione dei morti e di preparare così le vie al materialismo».
Questa istruzione si concludeva chiedendo che i sacerdoti continuassero ad insegnare questi punti, «affinché i fedeli si allontanino con orrore dall’empia pratica della cremazione».
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Verso una vita rinnovata
Le cerimonie funebri cattoliche ci mostrano che la morte non è una distruzione definitiva e assoluta. Secondo l’etimologia «cimitero» significa «dormitorio». Nel cimitero riposano i defunti, in un sonno speciale ovviamente, ma in attesa di risvegliarsi per un’altra vita. Il corpo sepolto, infatti, è come il chicco di grano che cade nella terra e si decompone: da lì, per l’azione misteriosa dell’onnipotenza divina, scaturirà la vita.
La sepoltura è in armonia con i dogmi dei fini ultimi, che significa: il corpo «seminato nella corruzione, risorgerà incorruttibile» (2), e perciò viene deposto come seme nel cimitero. Ma il corpo bruciato è come il grano che viene cotto o bruciato: non genererà mai nuova vita. Un corpo ridotto in cenere non aspetta più nulla; la distruzione sembra definitiva, non c’è più nulla da sperare.
Passare dal simbolismo così espressivo delle cerimonie cattoliche al simbolismo negativo della cremazione non è senza conseguenze. Per secoli queste cerimonie hanno plasmato il pensiero umano sull’aldilà. Il passaggio da un simbolismo all’altro modifica il pensiero e lo orienta verso la negazione di ogni vita dopo la morte: l’uomo è solo una piccola materia; è scomparso per sempre, conserva l’esistenza solo nel cuore dei vivi, e non nella vita reale dopo la morte.
Pietà verso i defunti
Il rispetto della Chiesa per il corpo del defunto continua con la tomba decorata presso la quale la gente tornerà a pregare: la sepoltura è una decomposizione nascosta; tutto avviene sottoterra; mettiamo un velo sulla miseria del marciume e sul ritorno alla polvere; esso è progressivo, avviene per la lenta azione delle cause naturali, secondo le leggi che vengono da Dio.
La cremazione, invece, è visibile, vi si può assistere e vederne il risultato nelle ceneri che vengono donate: la verità della distruzione è crudelmente portata davanti agli occhi. Inoltre è brutale: come può un corpo che è stato oggetto di affetto, di pietà o di amicizia essere consegnato ad una distruzione così violenta e così contraria alla natura? Mons. Freppel lo ha definito «un atto da selvaggi».
La pratica della sepoltura è motivo di consolazione e di speranza anche per chi resta. Il cimitero dove riposano le spoglie dei nostri defunti ci invita a pregare per loro. Ma come possiamo pregare davanti a un contenitore in cui abbiamo riposto alcuni resti di ossa carbonizzate? Anche qui vediamo che la Chiesa conosce perfettamente la psicologia umana.
Infine, la sepoltura è in armonia con il desiderio cristiano di conformarsi a Cristo in tutto, e simboleggia l’unità mistica di Cristo e dei fedeli. È il rito che ha voluto per sé: siamo incorporati a Lui, dobbiamo essere assimilati a Lui in tutto. Siamo sepolti come lui e con lui. Egli è “il primogenito dai morti” e anche noi risorgeremo con lui.
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Accettare il castigo
Sappiamo per fede che la morte è una punizione di Dio per il peccato: «Polvere sei e in polvere tornerai». L’uomo deve riconoscere umilmente che Dio è il padrone di tutte le cose, e sottomettersi a questa sentenza; deve lasciarsi imporre questo ritorno alla polvere. Attraverso la sepoltura, questa frase si compie come Dio la vuole: l’uomo subisce nel suo corpo il ritorno alla polvere.
Nella cremazione, invece, il defunto ordina che il suo corpo non diventi polvere, ma cenere. È lui stesso che si impone questa distruzione, non è Dio. Non si sottomette, comanda. Che ci piaccia o no, il nostro modo di procedere ci porta a pensare che l’uomo non si sottomette alla sentenza di Dio: sfugge all’autorità di Dio e al dovere di sottomettersi a Lui.
Come scriveva il massone sopra citato, «la Chiesa, vietando il rogo dei corpi, afferma i suoi diritti sui vivi e sui morti». Ma l’uomo di oggi vuole essere il padrone assoluto. Si dà il diritto di sopprimere la vita appena iniziata e di interrompere quando vuole la vita che sta finendo. Allo stesso modo, vuole anche il potere di distruggere il suo corpo come meglio crede.
Vuole essere padrone di sé non solo fino alla morte, ma anche oltre la morte. Tuttavia, non avendo il potere di ripristinare la vita, e nemmeno di opporsi alla distruzione, tutto ciò che gli resta, per sottolineare il suo presunto potere, è andare oltre nella distruzione.
La capitolazione della Chiesa conciliare
Purtroppo a partire dal Concilio Vaticano II la Chiesa ha modificato la sua legislazione; ha rotto con tutta la sua tradizione e ora autorizza la cremazione. Ciò è avvenuto sotto l’influsso dannoso della Massoneria, che tenta di eliminare tutto ciò che ancora dà alla nostra società un carattere cristiano.
Un’Istruzione del Sant’Uffizio approvata da Paolo VI il 5 luglio 1963, ma pubblicata solo il 24 ottobre 1964, limita la condanna della cremazione ai soli casi in cui essa sia chiaramente dettata da una mentalità anticristiana.
«Il miglioramento di detto stato d’animo [l’opposizione ai costumi cristiani, e la negazione dei dogmi cristiani], unito al ripetersi oggi sempre più frequente di circostanze manifeste che si oppongono alla sepoltura [?] spiega le numerose domande indirizzate alla Santa Sede per allentare la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione».
«I sacramenti e le pubbliche preghiere non potranno essere rifiutati a coloro che avranno chiesto la cremazione del proprio corpo, a meno che non risulti che tale richiesta sia stata fatta per le ragioni sopra indicate [una negazione dei dogmi cristiani, con spirito settario o per odio verso la religione cattolica o la Chiesa]».
Questa nuova legge è stata inserita nel nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 (canoni 1176 e 1184). Poiché non si arresta il cammino verso la negazione, una nota pastorale di mons. Guy-Marie Bagnard, vescovo emerito di Belley-Ars, datata 26 maggio 1989, ci informa che la celebrazione in chiesa può essere fatta anche in alcuni casi dopo la cremazione, nella presenza dell’urna. (3)
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Cosa c’è in gioco
Quale motivo può giustificare in linea di principio l’abbandono della sepoltura? I modernisti suggeriscono che l’unico problema con la cremazione è la negazione dei dogmi cristiani (dogmi della vita eterna e della risurrezione del corpo), quando è molto più di questo. È tutto un patrimonio di pratiche cristiane che la Chiesa sta abbandonando, anche se finora le aveva custodite con gelosa cura.
I massoni non chiedono altro. La storia della Chiesa è lì ad attestare che gli obiettivi anticristiani dei sostenitori della cremazione sono solo «una ragione secondaria del divieto ecclesiastico», e che «la Chiesa cattolica condanna la cremazione soprattutto perché contraria alla più antica tradizione». (4)
Le argomentazioni da noi addotte a favore della sepoltura mostrano che è falso affermare che si tratta di un provvedimento ecclesiastico la cui proprietà potrebbe venir meno: le ragioni di correttezza dogmatica e morale che motivano la pratica cristiana della sepoltura rimangono valide. Inoltre, il contesto anticristiano legato all’espansione della cremazione costituisce un forte argomento affinché la Chiesa rimanga nella sua immutata tradizione.
Da venti secoli ha sempre sostenuto la sepoltura, e ha ancora più interesse a farlo oggi, di fronte a un mondo sempre più ostile al cristianesimo. Permettendo la cremazione, frutto delle logge massoniche, si tradisce la missione di proteggere i propri fedeli dal contagio dell’errore.
Conclusione
Finiamo per pensare e credere come viviamo. La cremazione porta però con sé un altro modo di pensare: l’uomo è padrone di se stesso fino a dopo la morte; l’uomo senza anima immortale, né speranza di un’altra vita dopo la morte; l’uomo ridotto a materia e a cui, dopo la morte, non resta che ritornare nel «grande tutto», «madre terra», e «fondersi in essa» come si legge in un documento pubblicato dalla Federazione francese della cremazione.
Di anno in anno vediamo che la pratica della cremazione aumenta e diventa un luogo comune. Le cremazioni dovrebbero diventare la maggioranza in Francia nel 2030.
Quanto a noi, lo rifiutiamo. Rimaniamo fedeli a questa pia consuetudine, così umana e così cristiana, della sepoltura dei nostri defunti.
Don Hervé Gresland
NOTE
1) Blatin dice che la Massoneria era «la madre di questa idea».
2) San Paolo, Prima Lettera ai Corinzi, 15, 43.
3) Documentazione cattolica del 5 novembre 1989.
4) Roberti e Palazzini, Dizionario di Teologia Morale, 1954, alla parola «cremazione».
Articolo previamente apparso su FSSPX.news.
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Pensiero
Arriva la «scomunica marinata»?
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Spirito
Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?
In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.
Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.
Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.
Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.
Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.
Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.
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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa
Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.
Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.
Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.
L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.
Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.
La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)
Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.
Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.
La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.
Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)
Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il 2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.
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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)
Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.
È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.
La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.
Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».
Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.
L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.
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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche
Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.
La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.
La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.
Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».
Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il 2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]
Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.
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Conclusioni pratiche
Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)
Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)
Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.
NOTE
1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/
3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi.
4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato.
5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752.
6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450
7) Vedi canone 18.
8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente.
9) Vedi i canoni 1323 e 1324.
10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/
11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione.
12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici.
13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche.
14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello.
15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2.
16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
Spirito
«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX
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