Articolo precedentemente apparso su Ricognizioni.
Bioetica
Vaccini ai sanitari, l’obiezione necessaria
L’obbligo per gli operatori sanitari di sottoporsi alla cosiddetta vaccinazione contro la COVID-19, corredato da sanzioni che arrivano al licenziamento, è stato dunque stabilito dal decreto ora convertito pedissequamente in legge da un Parlamento ridotto da tempo ad aula sorda e grigia.
La conversione del decreto è avvenuta in tutta fretta per arginare l’opposizione crescente ad una normativa draconiana e stupida quanto illegittima. Non si tratta infatti di una opposizione dettata da un qualche pretestuoso antagonismo politico: quel rifiuto è fondato su principi e diritti costituzionalmente garantiti, va anche oltre il conflitto tra norma positiva e fedeltà a convinzioni personali profonde, oltre il nesso sempre pericolante tra legge e giustizia, tra nomos e dike, per investire in pieno il problema dei limiti del potere politico e l’arbitrio delle maggioranze nella cosiddetta democrazia rappresentativa.
La conversione del decreto è avvenuta in tutta fretta per arginare l’opposizione crescente ad una normativa draconiana e stupida quanto illegittima
Sappiamo che ogni singola legge dello Stato, per assolvere la propria funzione regolatrice, esige di essere obbedita, e che la sanzione serve a garantirne la osservanza, al di là degli interessi contrapposti.
Del resto, l’esistenza di interessi divergenti rispetto alla legge è cosa non solo normale, ma anzi fisiologica, implicita proprio nella necessità che eventuali resistenze siano piegate con l’obbligo di osservanza in nome di un superiore interesse pubblico. Ma tutto questo vale soltanto se il conflitto non coinvolge interessi in sé tanto oggettivamente rilevanti da essere già stati riconosciuti e garantiti dallo stesso ordinamento, o da doverlo essere.
La realtà di antinomie interne ad un sistema normativo e legittimate da esso è ben rappresentata in seno al diritto penale dalla previsione delle cause di giustificazione o di non punibilità. Esemplare per tutti il caso della legittima difesa dove, nel bilanciamento di interessi contrapposti, viene riconosciuto come prevalente dallo stesso ordinamento l’interesse alla vita o all’incolumità di chi è nella necessità di difendersi dalla offesa ingiusta e, nel conflitto tra il valore della vita dell’aggressore e quello dell’aggredito, prevale il primo per una esigenza evidente di superiore giustizia.
Quel rifiuto è fondato su principi e diritti costituzionalmente garantiti, va anche oltre il conflitto tra norma positiva e fedeltà a convinzioni personali profonde
Ora è anche evidente come le circostanze storiche, gli straordinari sviluppi e le nuove prospettive aperte dalla ricerca scientifica e dall’avanzamento tecnico, persino l’irrompere prepotente di nuove irrazionali sovrastrutture ideologiche e la pervasività di poteri ad esse collegati, abbiano messo sul tappeto nuovi conflitti tra norme preesistenti e nuove situazioni giuridiche, e quindi nuove possibilità di opposizione.
Sicché, accanto ai valori che, rispecchiando esigenze profonde e connaturate nell’uomo, scandiscono la storia dell’etica, altri possono essere messi in luce da movimenti di idee, esperienze storiche, maturazioni di ordine filosofico, religioso, politico, economico etc., insomma dall’instancabile divenire della storia umana che dà forma appunto a valori nuovi, o forma nuova a valori noti.
In modo speculare, di fronte alle norme nuove con cui il legislatore affronta fenomeni e problemi nuovi, può corrispondere la necessità di tenere fermi i valori assoluti presidiati dalle norme già esistenti che anche la coscienza individuale intende tenere fermi.
La realtà di antinomie interne ad un sistema normativo e legittimate da esso è ben rappresentata in seno al diritto penale dalla previsione delle cause di giustificazione o di non punibilità. Esemplare per tutti il caso della legittima difesa
D’altra parte l’umanesimo e quindi la modernità hanno inteso valorizzare con la personalità individuale quella libertà morale rivendicata come il fiore all’occhiello dai lumi, ma che in realtà era stata portata in luce dal cristianesimo insieme alla dignità dell’uomo quale creatura superiore voluta da Dio.
Su questo sfondo ha preso forma giuridica l’obiezione di coscienza, quale figura di contraddizione interna all’ordinamento, ma codificata da esso. Non come espressione del conflitto teorico tra legge positiva e legge non scritta naturale o divina superiore. E tanto meno come risoluzione del conflitto tra individuo e Stato a vantaggio del primo, o trionfo cervellotico del ridicolo vietato vietare sessantottardo. Ma quale risultato del bilanciamento tra l’interesse difeso dalla norma positiva e quello anch’esso riconosciuto dall’ordinamento e portato alla luce dalla coscienza individuale. Dove quest’ultima non ha e non deve avere un asfittico respiro individualistico o di parte, ma riflettere un interesse riconoscibile come oggettivo, che non affonda nelle sabbie mobili dell’arbitrio, della ideologia partitica o in miserabile ribellismo di maniera.
Anche la legge che Antigone rivendica come superiore per la propria coscienza è in realtà radicata nella coscienza collettiva: Eteocle è stato sepolto «secondo diritto e rito» (dike e nomos), dove il «rito» è la consuetudine morale che si proietta nel gesto eticamente obbligato.
Su questo sfondo ha preso forma giuridica l’obiezione di coscienza, quale figura di contraddizione interna all’ordinamento, ma codificata da esso
In altre parole, le ragioni che hanno portato al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza non investono propriamente l’antico problema del rapporto tra legge positiva e principi appartenenti ad un ideale superiore di giustizia. Quelle ragioni sono invece iscritte nel recinto dei valori già oggettivamente riconosciuti dall’ordinamento, il cui conflitto latente in un determinato momento, per contingenze o coincidenze temporali viene alla luce per essere poi intercettato dalla coscienza individuale che se ne fa portatrice.
La legittimazione dell’obiezione di coscienza è riconoscimento del conflitto fisiologico fra norme attive all’interno dell’ordinamento e fra diversi interessi di riferimento, e sta ad indicare anche la vitalità di un sistema giuridico non cristallizzato su una visione monocola della realtà.
Già la obiezione di coscienza introdotta per la prima volta in Italia in merito al servizio militare obbligatorio, traeva origine dalle devastanti ricadute anche psicologiche di una mostruosa esperienza bellica e dallo stesso ripudio della guerra quale mezzo di composizione delle controversie internazionali sancito dalla stessa Costituzione. Dunque, ancora una volta, dal conflitto interno tra norme del medesimo ordinamento. Conflitto tra l’altro precario, se quella solenne professione di pacifismo costituzionale non ha impedito all’Italia, in eterno vassallaggio, di entrare nelle guerre scellerate dei compagni di merende democratiche.
In altre parole, le ragioni che hanno portato al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza non investono propriamente l’antico problema del rapporto tra legge positiva e principi appartenenti ad un ideale superiore di giustizia. Quelle ragioni sono invece iscritte nel recinto dei valori già oggettivamente riconosciuti dall’ordinamento
Con la legge 194 la questione della obiezione di coscienza si è ripresentata de plano, perché ancorata ad un principio superiore difficilmente contestabile quale quello della conservazione della vita umana. Ha poi via via interessato altri ambiti, vicini o limitrofi, dalla cosiddetta fecondazione medicalmente assistita, alle pratiche sostanzialmente eutanasiche e da ultimo alla legittimazione delle unioni omosessuali.
Fra gli altri, ed è quello che qui ci interessa particolarmente, già dal 1993 è stata riconosciuta la obiezione di coscienza da parte di operatori impegnati nella ricerca per la sperimentazione sugli animali. Dunque di fronte a nuove realtà divenute giuridicamente rilevanti si sono profilate e hanno trovato riconoscimento correlative istanze oppositive.
Va in ogni caso ricordato che il bilanciamento degli interessi presuppone e implica anche il riconoscimento di una gerarchia dei valori stravolti. Valga per tutti l’esempio recentissimo della sentenza della Cassazione che ha attribuito alla testimone di Geova, salvata in sala parto grazie ad una trasfusione d’urgenza, il diritto di essere risarcita dal medico che aveva ordinato quella trasfusione per strappare la donna a morte certa.
Quando la gerarchia dei valori viene rispettata, si vede come le norme e i principi di superiore civiltà invocati per giustificare l’opposizione acquistino la funzione di katechon di fronte alle derive etiche che irrompono attraverso le derive della politica.
La protesta dei sanitari di fronte alla imposizione per decreto dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, obbligo assistito da sanzioni che arrivano a travolgere il diritto del lavoro e al lavoro, si iscrive perfettamente nel quadro di una obiezione di coscienza legittima perché coerente con i principi ormai incardinati nell’ordinamento e che non può non essere riconosciuta dal diritto positivo.
Fra gli altri, ed è quello che qui ci interessa particolarmente, già dal 1993 è stata riconosciuta la obiezione di coscienza da parte di operatori impegnati nella ricerca per la sperimentazione sugli animali. Dunque di fronte a nuove realtà divenute giuridicamente rilevanti si sono profilate e hanno trovato riconoscimento correlative istanze oppositive
Le ragioni di ordine morale o filosofico che legittimano il diritto di sottrarsi a questo comando vessatorio, e sostanzialmente incostituzionale, sono chiare e inconfutabili, perché attingono ad una pluralità di principi già incardinati nell’ordinamento.
Ora la politica ha avvolto tutta la vicenda cosiddetta pandemica nell’unica idea dominante della inoculazione a tappeto di vaccini, che sotto un nome suggestivo e rassicurante raccolgono farmaci della cui efficacia e innocuità le case produttrici non garantiscono un bel nulla, essendo stata saltata la sperimentazione che, di conseguenza, viene fatta direttamente sui beneficiari. In un circolo vizioso della cui spregiudicatezza e della cui irresponsabilità la politica sembra non avere neppure sentore, o, peggio, di esserne sfacciatamente la promotrice. Ormai tanto convinta che il suddito, mentalmente depresso e assuefatto, sia incapace di qualunque valutazione critica, e di qualunque reazione significativa.
Cosa che ha permesso al presidente del Consiglio di affermare senza remore e in spregio ad ogni logica che i vaccinati saranno in ogni caso ancora contagiabili data l’efficacia temporale limitata dei «vaccini» e le nuove ineludibili varianti che li renderanno praticamente inutili. Insomma pare proprio che si sia aperta la strada della infinita vaccinazione perpetua. Dove il confine tra l’impostura, la malafede e il tragicomico è difficile da misurare.
Se l’uomo della provvidenza con tanta nonchalance non si cura del senso del proprio discorso o è perché non se ne rende conto, il che sarebbe molto preoccupante, o perché quello che dice rispecchia sinceramente un piano di sottomissione che niente ha a che fare con un qualche obiettivo veramente sanitario, il che è ovviamente ancora più preoccupante.
La protesta dei sanitari di fronte alla imposizione per decreto dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, obbligo assistito da sanzioni che arrivano a travolgere il diritto del lavoro e al lavoro, si iscrive perfettamente nel quadro di una obiezione di coscienza legittima perché coerente con i principi ormai incardinati nell’ordinamento e che non può non essere riconosciuta dal diritto positivo
In questo quadro il rifiuto degli operatori sanitari di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria risponde ad una esigenza di difesa rispetto ad una norma vessatoria e cervellotica. Difesa che è a vantaggio di tutti e che si fonda su principi giuridici di rango e di contenuto superiore.
Come abbiamo visto, fin dal 1993 la legge 772 consente ai ricercatori di sottrarsi materialmente ad ogni forma di sperimentazione sugli animali, in quanto offensiva della dignità che va riconosciuta ad ogni essere vivente. Un principio che non può non valere a maggior ragione per la sperimentazione sull’uomo. Quella appunto che viene realizzata nell’acquiescenza generale con la inoculazione su larga scala di un farmaco detto vaccino anti COVID-19, e che le stesse case produttrici ammettono essere in via di sperimentazione appunto attraverso la campagna vaccinale. Il problema della dignità dell’uomo non viene evidentemente in discussione, anche perché nell’ecologismo d’accatto dei darwiniani più evoluti anche di rango accademico, l’uomo occupa il primo posto fra gli animali più dannosi per la natura, e dunque è imparagonabile all’animale vero e proprio, soggetto usuale delle relative malfamate sperimentazioni scientifiche.
Questo l’approdo culturale del progressismo scientista e positivista ora percorso dal fuoco ecologista ma disposto a riconoscere la dignità morale della zanzara.
Dopo secoli in cui è stata fatta sventolare la bandiera della dignità umana che non può essere profanata in alcun modo, dopo che l’imperativo kantiano che impone di fare dell’uomo un fine e non un mezzo, l’opposizione degli operatori sanitari ha un valore che travalica la richiesta di categoria, perché ci riguarda tutti. Noi che avevamo scoperto con orrore cosa avesse potuto significare la sperimentazione nel tempo in cui la praticava, con il consenso politico, un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Dunque la protesta e il rifiuto degli operatori sanitari torna a vantaggio di chiunque, attraverso i noti raggiri mediatici, è indotto ad assumere il ruolo di cavia inconsapevole in questa triste quanto oscura vicenda.
Le ragioni di ordine morale o filosofico che legittimano il diritto di sottrarsi a questo comando vessatorio, e sostanzialmente incostituzionale, sono chiare e inconfutabili, perché attingono ad una pluralità di principi già incardinati nell’ordinamento
A questo motivo fondamentale, che da solo giustifica il rifiuto di sottoporsi alla inoculazione del farmaco, si aggiungono molti altri motivi altrettanto forti e non meno legittimi. Anzitutto quello che riguarda la sua possibile pericolosità, tema che viene eluso o liquidato da produttori e promotori politici con la favola bella del bilancio costi benefici. Dove i costi non vengono per nulla indicati, e i benefici sono quelli che dovremmo ricavare dalla stringente logica draghiana di cui sopra.
Sul piano etico più generale, aleggia sempre inquietante lo spettro di una pratica di ricerca tutta fondata sull’utilizzo dei feti vivi abortiti e che alimenta sinistramente la macabra filiera corrispondente.
Infine la vaccinazione obbligatoria non manca di contraddire platealmente la Costituzione, che vieta qualsiasi trattamento sanitario senza il previo consenso informato del soggetto interessato.
Siamo di fronte all’ennesimo esempio di come la degenerazione della politica, in mano ad avventurieri senza scrupoli che sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità di maggioranze parlamentari ottuse o ottusamente conniventi, stia producendo la distruzione inesorabile di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati
Questo è stato paradossalmente l’argomento impugnato da chi, a partire dal caso Englaro, ha preteso che anche la somministrazione di cibo e acqua necessari per assicurare la sopravvivenza di un disabile, sia da considerare trattamento sanitario e come tale condizionato al consenso vero o presunto del paziente. Tesi farisaica che stravolge il senso di una norma costituzionale nata per salvare le vite da trattamenti invasivi arbitrari, e non per garantire la morte di un congiunto diventato scomodo. Eppure essa è stata accolta, grazie alla solita maggioranza illuminata, nella normativa sul cosiddetto «testamento biologico».
Ora la stessa maggioranza illuminata stabilisce la somministrazione obbligatoria di un farmaco più o meno sconosciuto la cui inefficacia è implicitamente ammessa dai suoi massimo propagandisti, e sulla cui innocuità è steso il più assoluto complice silenzio. Insomma viene imposto un trattamento sanitario che la Costituzione dichiara inammissibile.
Siamo di fronte all’ennesimo esempio di come la degenerazione della politica, in mano ad avventurieri senza scrupoli che sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità di maggioranze parlamentari ottuse o ottusamente conniventi, stia producendo la distruzione inesorabile di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati.
Se tante ombre sono stese su tutta questa vicenda cosiddetta pandemica, sulle cause e sugli effetti, sugli sviluppi e sulle aspettative, sulle finalità che vi si sono connesse, sempre più chiaro emerge dalle incongruenze, illogicità, manipolazioni, omissioni, che la volontà politica punta ad obbiettivi che nulla sembrano avere a che fare con il bene comune, e tanto meno, appunto, con le conquiste di Civiltà.
Ogni opposizione a quest’ultima trovata dei nuovi tiranni in giacca e cravatta significherà che quella volontà di emancipazione non è ancora morta.
Ogni opposizione a quest’ultima trovata dei nuovi tiranni in giacca e cravatta significherà che quella volontà di emancipazione non è ancora morta
La causa degli operatori sanitari minacciati da una legge forcaiola e pericolosa è la causa di tutti, perché tutti siamo davanti alla medesima minaccia.
Patrizia Fermani
Bioetica
La bambina risucchiata dal bocchettone della piscina e la morte cerebrale
Ci risiamo. Un’altra bambina, un’altra piscina e un’altra corsa disperata verso un reparto di terapia intensiva. E infine un altro titolo che, puntualmente, troviamo identico su tutti i giornali: «È morta la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina».
Il lettore scorre una notizia di questo tipo e crede di aver capito tutto. Immagina una vittima che, dopo l’incidente, «non ce l’ha fatta». È la conclusione naturale della tragedia. Fine della storia.
E invece no. La prassi in questi casi è molto più complessa e nessun mezzo di informazione avverte la necessità di raccontarla.
Il paziente di questo tipo, infatti, non arriva in ospedale da cadavere: il cuore batte, il sangue circola e il suo organismo viene sostenuto dai medici che riescono a stabilizzarlo. Le condizioni sono molto critiche, ma si tratta tecnicamente di un paziente ricoverato in terapia intensiva, non un corpo senza vita consegnato all’obitorio.
Sostieni Renovatio 21
A un certo punto, però, al percorso terapeutico se ne affianca un altro: quello dell’accertamento della cosiddetta morte con criteri neurologici convenzionali. Dopo il periodo di osservazione previsto dalla legge, una commissione medica dichiara la morte dell paziente. Solo da quel momento diventa giuridicamente possibile procedere al prelievo degli organi, al quale i parenti, travolti dal dolore, acconsentono.
Tutto questo, però, nel racconto mediatico scompare; la notizia viene compressa in una formula tanto semplice quanto ingannevole: morti per l’incidente. Ma è davvero questo che è accaduto? Perché esiste una differenza enorme tra dire che una persona è morta in conseguenza di un annegamento o un incidente d’auto e dire che, dopo pochissimi giorni di terapia intensiva, una commissione medica ne ha accertato la morte secondo i criteri neurologici previsti dall’ordinamento italiano.
Non è un sofisma, è la differenza tra un evento naturale e un atto medico. Eppure, questa differenza viene sistematicamente cancellata dal linguaggio dell’informazione.
Si tratta di uno schema che si ripete con impressionante regolarità. Ogni volta che un bambino o un giovane arriva in ospedale dopo un arresto cardiaco rianimato, soprattutto quando il danno cerebrale appare importante, il percorso clinico segue ormai una sequenza ben nota: si stabilizza il paziente, si valutano le sue condizioni neurologiche e, qualora ne ricorrano i presupposti, si avvia il protocollo per l’accertamento della morte encefalica. Se quest’ultima viene confermata dai risultati di determinati test diagnostici, si apre immediatamente la possibilità della donazione degli organi.
Cos’è la morte cerebrale, quali sono i suoi presupposti scientifici, filosofici e antropologici? Chi decide quali siano le procedure volte a stabilire la morte di un paziente e sulla base di quali criteri? Esiste da parte della comunità scientifica un consenso unanime a riguardo? Ancora: perché affrettare le procedure di accertamento, invece di continuare a prendersi cura del paziente? La bambina, avrebbe potuto riprendersi se adeguatamente trattata?
A queste domande non si cerca mai di dare una risposta. Anzi, si lavora per occultarle, come se fossero dei dettagli irrilevanti, mentre invece rappresentano il cuore della questione. Si preferisce una narrazione rassicurante: la bambina è morta, i genitori hanno compiuto un gesto d’amore e la vita continua in altre persone bisognose di un trapianto. Chiuso il sipario.
Aiuta Renovatio 21
Tuttavia proprio questa banalizzazione della notizia dovrebbe insospettire, perché quando una questione bioetica di capitale importanza viene ridotta a poche formule ripetute identiche da tutti i mezzi di informazione, significa che il linguaggio ha già svolto il suo compito: non quello di descrivere la realtà, ma di interpretarla prima ancora che il lettore possa farsene un’idea.
Le parole non sono mai neutrali, il linguaggio è diventato il primo e più efficace strumento della necrocultura trapiantista: prima ancora dei protocolli, prima ancora delle leggi. Perché se si riesce a far coincidere, nell’immaginario collettivo, la dichiarazione di morte con la morte nel senso comune del termine, il problema è già risolto e nessuno sentirà più il bisogno di interrogarsi.
È forse proprio questa la trasformazione più inquietante: non si ridefinisce soltanto la morte, si ridefinisce l’uomo. E quando perfino le parole vengono accuratamente scelte per impedire che le persone comprendano ciò che realmente accade, allora il problema non riguarda più soltanto la bioetica.
Riguarda la verità.
Alfredo De Matteo
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Si fa largo l’idea delle sanzioni penali per le donne che abortiscono
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Primo caso di eutanasia sotto i 12 anni, ecco la profonda trasformaziona antropologica della morte cerebrale
La notizia proveniente dai Paesi Bassi secondo cui, per la prima volta, è stata praticata l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai dodici anni, rappresenta molto più di un fatto di cronaca. Essa costituisce un passaggio simbolico di straordinaria importanza, in quanto mostra fino a che punto sia giunta una determinata concezione dell’essere umano.
Come sempre accade in questi casi, l’attenzione dell’opinione pubblica viene focalizzata sul singolo dramma: la malattia, la sofferenza, l’assenza di prospettive terapeutiche. Tuttavia, la questione vera che rimane sullo sfondo è un’altra: quali sono i presupposti antropologici che rendono oggi non solo possibile ma anche solo pensabile la soppressione medicalmente assistita di un minore?
Nei Paesi Bassi l’eutanasia viene praticata sui bambini gravemente malati la cui morte appare imminente e le autorità, all’indomani dell’introduzione della legge, hanno tenuto a precisare che i casi di minori coinvolti nella cosiddetta morte compassionevole sarebbero stati pochissimi, forse cinque o dieci all’anno. Ma la storia degli ultimi decenni insegna che i numeri iniziali dei morti ammazzati non sono indicativi né tantomeno definitivi: ciò che conta infatti è il principio che viene introdotto, la cui coerente applicazione conduce inevitabilmente a una spirale di morte non controllabile.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Nel caso olandese, la vita del bambino può essere «interrotta» quando sussistano sofferenze ritenute insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Il criterio decisivo non è dunque l’appartenenza alla specie umana, né la semplice esistenza biologica, ma una valutazione circa la qualità dell’esistenza. In altri termini, il valore della vita viene associato alla presenza o meno di determinate condizioni funzionali. E questa logica non nasce oggi.
Quando si ripercorrono le vicende come quelle di Charlie Gard o Alfie Evans emerge una dinamica analoga: anche in quei casi il conflitto non riguardava semplicemente le cure, ma il valore che si attribuisce all’essere umano. I genitori ritenevano che la vita del figlio avesse un valore intrinseco nonostante le menomazioni fisiche e/o intellettive; le istituzioni sanitarie e giudiziarie ritenevano invece che la prosecuzione delle cure non fosse più nel migliore interesse del minore, sulla base di criteri valutativi calati dall’alto e stabiliti a tavolino.
La medesima domanda si ripresenta oggi: chi stabilisce quando una vita abbia ancora un valore sufficiente per essere vissuta?
La bioetica contemporanea tende sempre più a identificare la persona con alcune funzioni: coscienza, autonomia, capacità relazionali, qualità della vita, possibilità di provare esperienze significative. Quando tali funzioni risultano gravemente compromesse, la persona rischia di trasformarsi da soggetto di diritti a oggetto di valutazione.
In questo senso, il criterio della morte cerebrale ha inaugurato una nuova antropologia, introducendo il concetto, indimostrato e indimostrabile, che la perdita di determinate funzioni cognitive coincida con la morte della persona. L’organismo biologicamente vivente viene reinterpretato alla luce di un criterio funzionale: il cervello diventa il luogo dell’identità.
Almeno all’apparenza, l’eutanasia dei bambini non c’entra nulla con la morte cerebrale. Eppure, ad uno sguardo attento non può sfuggire il fatto che tali omicidi di stato sembrano condivire con il criterio encefalico il medesimo orizzonte antropologico, in cui il valore della vita dipende sempre meno dall’essere e sempre più dal funzionare.
Particolarmente inquietante appare inoltre il meccanismo giuridico previsto nei Paesi Bassi, dove prima l’eutanasia viene praticata e soltanto successivamente le autorità competenti verificano se il medico abbia rispettato le «linee guida» e abbia agito con la necessaria diligenza professionale. Il controllo giuridico non precede l’atto: lo segue. Il giudizio arriva dopo che la sentenza di morte è già stata emessa.
Aiuta Renovatio 21
Nella tradizione medica e giuridica occidentale, quando è in gioco un bene indisponibile come la vita umana, il dubbio favorisce sempre la conservazione del bene stesso. Nel modello olandese, invece, la logica viene rovesciata e l’atto irreversibile precede la valutazione.
Evidentemente, quando il valore della vita viene associato alle funzioni, all’autonomia o alla qualità dell’esistenza, i soggetti più fragili diventano i più esposti: il malato terminale, il disabile grave, il paziente in stato vegetativo, il bambino gravemente malato.
Per tale motivo, il primo caso olandese di eutanasia su un bambino sotto i dodici anni non rappresenta una semplice eccezione, ma costituisce l’ennesimo segnale di una trasformazione antropologica profonda, in cui la medicina non si limita più a curare o accompagnare la vita, ma assume sempre più il potere di stabilire quando una vita possa ancora essere considerata degna di essere vissuta.
Alfredo De Matteo
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Franciscans of the Immaculate via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
-



Pensiero1 settimana faEcône e il vero ordine mondiale
-



Morte cerebrale2 settimane faBambino dichiarato morto si risveglia in obitorio. La morte è una decisione tecnica?
-



Cancro2 settimane faL’OMS si accorge: aumento vertiginoso dei casi di cancro in tutto il mondo. Chissà di cosa si tratta…
-



Bioetica1 settimana faLa bambina risucchiata dal bocchettone della piscina e la morte cerebrale
-



Salute1 settimana faI malori della 29° settimana 2026
-



Salute2 settimane faMorto in Thailandia l’influencer bodybuilder Connor Murphy
-



Sport e Marzialistica7 giorni faIl disonore nella sconfitta: il comportamento indegno ed infantile dell’Argentina dopo la finale persa
-



Spirito1 settimana faIl cardinale Sarah dichiara all’UE che l’ideologia di genere e il fondamentalismo islamico sono «bestie apocalittiche»










