Civiltà
George Soros e Open Society Foundations: il sistema capillare
Renovatio 21 pubblica l’intervento apparso su X del pensatore conservatore polacco Krzysztof Szczawinski, matematico e filosofo, già trader di derivati, riguardo al sistema messo in atto dallo speculatore finanziario internazionale Giorgio Soros. Renovatio 21 ha lungamente trattato del personaggio e della sua opera devastatrice durante questi anni, raccontando anche l’attacco del finanziere di origini ebraico-magiare contro la lira italiana nel 1993 e i suoi addentellati nella politica nazionale.
Tutti parlano di Soros, di Soros. Ma come opera realmente?
La maggior parte delle organizzazioni che abbiamo descritto opera a livello elitario: l’incontro di Davos, il seminario alla Columbia, il comitato di Bruxelles. Le Open Society Foundations sono diverse. Operano simultaneamente a tutti i livelli: da quello sovranazionale a quello locale, dal think tank all’attivista di strada, dal ricorso alla Corte Suprema all’elezione del procuratore distrettuale. Rappresentano la più completa infrastruttura di finanziamento politico mai creata da un privato. E gran parte di essa è nascosta in bella vista.
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Soros ha costruito la sua fortuna speculando contro le valute nazionali, in particolare con la famigerata operazione che ha fatto crollare la sterlina britannica nel 1992. Ha utilizzato i proventi per finanziare istituzioni che si oppongono alla sovranità nazionale, aiutandolo così a realizzare tali operazioni. Non si tratta di ironia. È un modello di business. Un’operazione di arbitraggio [l’acquisto di un bene su un mercato a prezzo basso e la sua vendita immediata su un altro mercato a un prezzo più alto, ndt].
1) Il meccanismo è semplice e quasi elegante. Si crea un’organizzazione dal nome accattivante: un istituto per la società aperta, una fondazione per i media democratici, un centro per la riforma della giustizia. La si finanzia con dieci milioni di dollari di fondi privati, sufficienti per assumere personale, produrre rapporti e consolidare la sua credibilità.
Poi, attraverso la rete di collaboratori e funzionari ideologicamente allineati che decenni di finanziamenti hanno permesso di inserire all’interno di governi e organismi sovranazionali, ci si assicura che questa organizzazione privata riceva centinaia di milioni di dollari di finanziamenti pubblici: sovvenzioni dell’UE, contratti USAID, sussidi governativi. I fondi privati creano la piattaforma. I centinaia di milioni di dollari pubblici ne acquistano la visibilità. Il contribuente finanzia il progetto. Il progetto serve all’agenda. Ancora una volta, un bel arbitraggio.
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— Krzysztof Szczawinski 🇵🇱 (@Kristof_Poland) August 21, 2026
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2) Le Open Society Foundations – che prendono il nome dal concetto di società aperta di Karl Popper – distribuiscono circa un miliardo e mezzo di dollari all’anno in oltre cento Paesi. Il denaro circola attraverso una rete di fondazioni intermediarie, uffici regionali e organizzazioni partner locali così complessa che rintracciarlo dalla fonte alla destinazione richiede ricerche approfondite.
Questo non è casuale. L’architettura è progettata per dare l’impressione di una società civile organica – organizzazioni locali, campagne dal basso, media indipendenti – mentre i finanziamenti provengono da un’unica fonte con un programma coerente. Il villaggio Potemkin della società civile, con un budget enorme.
3) Immaginiamo che in ogni Paese esista una fondazione principale che operi come un vivace ufficio aziendale – una sede centrale – popolata da persone che conoscono a fondo l’agenda e ne comprendono il collegamento con il programma globale. Tutti si rivolgono a questa fondazione per ricevere istruzioni.
Ogni organizzazione più piccola del Paese – l’ONG per le migrazioni, il fondo per i media, il comitato per i premi artistici – sa a chi rivolgersi per ricevere orientamento, per ottenere finanziamenti, per definire la prossima campagna. Sembra un centro nevralgico della società civile. Le persone che vi lavorano potrebbero credere di fare del bene.
La struttura garantisce che fare del bene significhi promuovere l’agenda. Ogni singola sovvenzione è giustificabile. Il tutto costituisce un progetto coordinato.
4) La rete controlla l’intero ciclo. Il think tank produce il documento. Il gruppo di pressione gestisce la campagna. L’organizzazione legale porta il caso in tribunale. L’organizzazione mediatica ne parla in modo favorevole. Il fact-checker delegittima l’opposizione. Ognuno di questi elementi può sembrare indipendente; la struttura di finanziamento li collega. I rapporti annuali pubblici elencano le sovvenzioni e i beneficiari.
La struttura non è nascosta. È semplicemente troppo stratificata perché la maggior parte delle persone possa comprenderla chiaramente.
5) Lo strato culturale è il più insidioso, perché produce l’acqua in cui le persone nuotano senza saperlo. La rete finanzia premi letterari che vanno ad autori che promuovono una determinata agenda.
Finanzia festival cinematografici che danno visibilità ai film giusti. Finanzia organizzazioni artistiche che commissionano le opere giuste. Finanzia premi giornalistici che celebrano i giornalisti giusti. Finanzia cattedre universitarie che producono la ricerca giusta. Nulla di tutto ciò richiede un controllo editoriale esplicito. Non si dice al comitato di premiazione chi selezionare.
Si finanzia il comitato di premiazione. Col tempo, la selezione riflette i valori del finanziatore, perché le persone che siedono nei comitati sono le persone che il finanziamento ha prodotto.
6) Lo strato mediatico è il più invisibile, perché ha l’aspetto del giornalismo. La rete di fondazioni ha erogato finanziamenti a centinaia di organizzazioni mediatiche in tutto il mondo: testate giornalistiche, fondi per il giornalismo investigativo, organizzazioni di fact-checking, scuole di giornalismo. Tra i beneficiari figurano alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama mediatico internazionale. I finanziamenti non sono vincolati da esplicite condizioni editoriali, e non ce n’è bisogno.
Le organizzazioni che ricevono finanziamenti da una fonte con un’agenda ideologica coerente assumono persone che condividono tale agenda, producono contenuti in linea con essa e impostano il fact-checking di conseguenza. Il finanziamento non corrompe il giornalismo, ma seleziona un giornalismo già allineato a tale agenda.
Questa è l’intuizione di Marcuse applicata ai media: non c’è bisogno di censurare, ma di controllare il processo di formazione.
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7) Negli Stati Uniti, le elezioni dei procuratori distrettuali rappresentano l’esempio più preciso dal punto di vista operativo, nonché quello con le conseguenze più evidenti. I PAC (Political Action Committee) finanziati da Soros hanno speso centinaia di milioni di dollari per eleggere procuratori distrettuali progressisti nelle principali città: Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, New York, St. Louis.
Questi procuratori attuano politiche di non perseguibilità per determinate categorie di reati, riduzione della cauzione e rilascio anticipato. Le conseguenze sono visibili nelle strade di ogni città in cui queste politiche sono state implementate: i mercati della droga a cielo aperto di San Francisco, l’epidemia di furti nei negozi che ha costretto le grandi catene a chiudere i punti vendita nelle aree urbane, l’aumento della criminalità violenta che ha fatto seguito al cambiamento di politica.
I finanziamenti che hanno prodotto questi risultati sono documentati nei documenti della FEC (Federal Election Commission). Il collegamento tra i finanziamenti e le conseguenze è diretto e tracciabile.
8) In Europa, l’architettura è particolarmente complessa. Finanzia le organizzazioni di difesa dei diritti dei migranti che intentano cause contro il controllo delle frontiere.
Finanzia le organizzazioni legali che contestano i governi nazionali presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Finanzia le ONG che gestiscono navi di soccorso nel Mediterraneo, le quali, a prescindere dal loro dichiarato scopo umanitario, fungono da fattore di attrazione e supporto logistico per i flussi migratori che poi approdano sulle coste europee. Finanzia le organizzazioni politiche che fanno pressioni per le politiche dell’UE che impediscono agli Stati membri di controllare i propri confini. Finanzia i media che etichettano l’opposizione a tutto ciò come razzismo.
Il ciclo è completo: finanziare la causa, finanziare la contestazione legale di qualsiasi risposta, finanziare i media che delegittimano l’opposizione, finanziare la lobby politica che influenza la regolamentazione. Un’unica fonte. Ogni livello. Il denaro dei contribuenti amplifica il denaro privato in ogni fase.
Le fondazioni della Società Aperta sono il sistema capillare del progetto globalista: il meccanismo attraverso il quale l’agenda decisa a Davos, teorizzata nella Scuola di Francoforte e istituzionalizzata nell’UE raggiunge il livello locale.
Il think tank produce il documento. Poi i gruppi di pressione e i media lanciano la campagna. L’organizzazione legale lo trasforma in una politica. Il procuratore distrettuale decide di non perseguire le conseguenze. L’accademico finanziato fornisce la legittimità intellettuale. Ogni anello della catena appare indipendente. I finanziamenti risalgono alla stessa fonte.
Non si tratta di una cospirazione. Si tratta di un rapporto annuale pubblicato, che elenca ogni sovvenzione, ogni beneficiario, ogni area di programma. L’architettura è semplicemente troppo complessa, troppo frammentata e troppo radicata nel linguaggio della società civile perché la maggior parte delle persone possa comprenderla chiaramente.
Segui i soldi. L’architettura si nasconde in bella vista.
Krzysztof Szczawinski
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Civiltà
La devastazione prodotta dalla Scuola di Francoforte
The Most Destructive Intellectual Project of the Twentieth Century.
The Frankfurt School. You should know what it was, what it built, and why you are still living inside it. 1. The Institute for Social Research was founded in Frankfurt in 1923 and relocated to Columbia… https://t.co/tuqvEblLIN pic.twitter.com/hXnNKmqPrW — Krzysztof Szczawinski 🇵🇱 (@Kristof_Poland) August 19, 2026
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Ambiente
Morti di caldo, morti di inciviltà
Conosciamo tutti la lagna goscista, che da oltreoceano si spande anche da noi, limitando le libertà degli europei e degli italiani: la libera vendita delle armi, dice il grillo parlante progressista con tutti i suoi giornaloni e propalatori decerebrati salariati, genera stragi. Eccerto.
È ovvio, no? Se permetti al cittadino di comprarsi pistole e fucili, magari per difendersi dall’anarco-tirannia migratoria, magari per difendersi da lupi ed orsi reimmessi nel suo balcone di casa dallo Stato moderno, magari addirittura, sia mai, per impedire – come saggiamente prevedevano gli estensori della Costituzione USA – da un governo perverso e totalitario installatosi al potere (Tommaso Jefferson: «Quando il popolo ha paura del governo, c’è tirannia. Quando il governo ha paura del popolo, c’è libertà»), stai decisamente preparando la strada ad ecatombi indiscriminate, di quelle che si leggono nelle cronache.
Le quali cronache, il lettore di Renovatio 21 lo sa, sono ricche di tanti dettagli (beh, un po’ meno recentemente che gli assissinii di massa sono perpetrati spesso da ragazzini trans et similia), tranne che quelli che riguardano gli psicofarmaci che, gratta gratta, al fine si scopre che tutti gli stragisti armati ingollano ad abundantiam.
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Ecco che i partiti «democratici» con i loro Soloni intellettuali (cioè, indirettamente o direttamente impiegati statali, per lo più) ci snocciolano le cifre: vi sarebbero, dicono le statistiche degli enti anti-armi, ben 30.000 decessi per armi da fuoco, ma nel calderone ci buttano suicidi, omicidi e incidenti, cioè anomalie di sistema che non riguardano il cittadino medio, che però va privato dei suoi mezzi di difesa.
Insistono: vi sono ben 13 decessi ogni 100.000 abitanti, pensate, ma meglio non dire che la percentuale più alta dei decessi totali da arma da fuoco negli Stati Uniti è storicamente riconducibile ad atti di autolesionismo e suicidio, due fenomeni, guarda guarda, intimamente legati al consumo massivo di psicofarmaci di cui sopra.
Ebbene, sarebbe il caso di tirare fuori ora un’altra statistica, secondo noi assai significativa: quella dei morti di caldo in Europa.
Diamo i numeri: nel 2024 le morti stimate legate al caldo sarebbero state 62.800, nel 2023 50.800, nel 2022 ben 67.900. Le persone over 75 e le donne sono le più colpite. Due terzi circa dei decessi avvengono nell’Europa meridionale. L’Italia è costantemente il Paese con il numero assoluto più alto (oltre 19.000 nel 2024), seguita da Spagna e Germania.
Secondo dati Bloomberg, la situazione 2026, ovviamente in via di abissale aggiornamento in questi giorni di canicola estrema in tutto il Vecchio Continente, vedono oltre 25.000 morti legate al caldo dall’inizio dell’anno, 11.900 nella sola Germania da aprile). Le statistiche EuroMOMO (ve lo ricordate? L’ente statistico per le euromorti da cui piluccavano per le nostre analisi piccanti durante tempesta delle menzogne vaccinali COVID e relativi malori) dicono di diecine di migliai di morti in eccesso durante l’ondata di calore di fine giugno, con 10.000-14.000 decessi in più nella settimana di picco – e figuriamoci ora.
In sintesi numerica: negli ultimi anni si parla di 50.000–70.000 morti per caldo ogni estate in Europa, con l’Italia spesso in testa per numero assoluto.
In sintesi sociopolitica: il caldo uccide in Europa più di quanto uccidano le armi da fuoco in America. Parliamo, praticamente, di multipli: il calore da noi ammazza molta, molta più gente della supposta emergenza della libera circolazione di pistole e fucili negli Stati Uniti.
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A questo punto, chiediamoci, cercando di uscire dalla cappa mentale del «Cambiamento Climatico» (prima lo chiamavano «Riscaldamento globale», poi dopo eventi come la conferenza sul Clima COP15 di Copenhagen, dove la neve bloccò gli aeroporti, hanno fischiettosamente cambiato nome e natura del fenomeno): perché la gente muore di caldo?
Risposta semplicissima: gli anziani, i deboli, tutti quanti stanno morendo in questi giorni lo fanno perché privi dell’aria condizionata. Non è più complicato di così: più condizionatori, più vita.
Rendiamoci conto, quindi, di quanto facile dovrebbe essere salvare le esistenze di questi cittadini. Realizziamo: basta un apparecchio, che non costa tanto più che quelli che il sistema sanitario passa a certi pazienti anziani, per evitare stragi di migliaia di persone.
Basta una piccola tecnologia per far vivere gli esseri umani, e l’uso e la diffusione di tale tecnologia dovrebbero essere, in una civiltà, un fatto scontato. Una civiltà è fatti di esseri umani, per cui la loro preservazione dovrebbe essere l’obiettivo primigenio di tutti i suoi sistemi.
Nessuno, tuttavia ci pensa. Il motivo è semplicissimo: viviamo una fase di decomposizione della civiltà, di inciviltà. Non può essere altrimenti: la civiltà invasa dalla Necrocultura diviene anti-civiltà, sistema volto all’eliminazione programmatica degli esseri umani.
Lo Stato moderno, che ha fatto della Necrocultura il suo sistema operativo, dà una mano. Per cui, pensare che esso possa riconoscere la semplice causa di questa strage e fornire la soluzione – che è a scaffale – è errato.
Politici, giornali sembrano ignorare la questione se non per lanciare le solite geremiadi sul Cambiamento Climatico, la nuova religione copiata da quella cattolica – al posto di Dio abbiamo la dea Gaia, al posto del peccato abbiamo l’impronta carbonica, distribuita perfino come peccato originale, e al posto dell’espiazione abbiamo la riduzione delle attività degli uomini se non la loro eliminazione – , che nell’animo vacuo di qualche gonzo panciafichista con stipendio parastatale ha magari pure attecchito.
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I condizionatori sono maledetti: consumano tanto solo per dare benessere fisico agli esseri umani che, secondo il culto climatico globale, devono invece espiare, soffrire, morire.
Anche fuori dalla civiltà tecnologica del refrigerio le cose vanno male: se volete andare al fiume che solca la vostra provincia è facile che le forze dell’ordine vi multino, con la motivazione per cui l’acqua è inquinata o perché la balneazione lì è vietata punto e basta. Altri specchi d’acqua (laghetti, torrenti, idroscali) sono pieni di immigrati che anarcotirannicamente se ne fottono dei richiami e continuano a prodursi in grigliatine e talvolta in qualche atto di violenza.
Voi dite, le piscine pubbliche: come no, abbiamo visto come – fenomeno rilevabile in tutta Europa – esse siano oramai ostaggio di bande di giovinastri immigrati, con molestie di ragazzine che ciclicamente riempiono le pagine dei giornali e generano improbabili racconti della stampa locale su improbabili provvedimenti anti-bulli, cioè anti-maranza, che i gestori sono ora spinti, riluttantemente, ad adottare.
Tema importante quello delle piscine, perché interseca, con evidenza, quello del servizio pubblico vitale. Esse dovrebbero essere infatti potenziate ed espanse, ne andrebbero costruite di nuove, visto il benefizio fisico che ne trae la popolazione morente, senza contare come, per tutto l’anno, il nuoto («lo sport più completo», dice l’insopportabile luogo comune) garantisca salute a tantissimi.
E invece, assistiamo ad una contrazione nel settore: nella mia città c’era una piscina zonale che offriva, oltre alle vasche sportive, anche uno spazio spiaggesco estivo, con scivoli e acqua bassa, per la felicità dei bambini e dei genitori. Il luogo era divenuto famoso perché era lì che aveva cominciato a nuotare Thomas (cioè, Tommaso) Ceccon, loquace olimpionico medaglia d’oro alle drammatiche Olimpiadi di Parigi, della cui organizzazione egli giustamente si lamentò molto, arrivando a dormire in istrada perché, appunto, l’Olympiade macroniana ambientalmente corretta non considerava bene i condizionatori per gli atleti (ne abbiamo scritto su Renovatio 21: queste crudeltà, come quella di farli nuotare nelle acque fecali della Senna, costituiscono una bella riedizione delle angherie ai ragazzini delle 120 giornate di Sodoma dell’eroe rivoluzionario francese marchese De Sade).
Oggi questa piscina non esiste più: il bando del comune per la gestione è andato deserto. L’amministrazione potrebbe quindi scaricare la colpa ai privati che si tirano indietro. La realtà è che l’intero progetto, vista l’importanza letteralmente vitale, andrebbe preso in mano dallo Stato punto e basta – ma lo Stato moderno, lo sappiamo, non ha come fine il vostro benessere. Per cui, ecco che un danno non irrilevante, sociale e biologico, viene portato al tessuto umano locale, e l’anticiviltà dei morti di caldo nemmeno immagina che dovrebbe porvi rimedio.
Ripenso con rabbia alle illuminanti parole di Mario Draghi, che il 6 aprile 2022, a poche settimane dallo scoppio della guerra ucraina che ha privato l’Italia dell’energia russa a basso costo, ebbe il coraggio di chiedere oscenamente in conferenza stampa «Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?»
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Ma di cosa stava parlando l’eurodrago, forse il peggiore premier mai avuto dal Paese? Stava dicendo che rifiutando il gas russo – e quindi la capacità di alimentare i condizionatori che non fanno morire la gente – avremo avuto la pace? Chissà se ora capisce quanto vacue e avventate sono le sue parole: abbiamo rifiutato il gas russo, mandando in malora l’intera economia manifatturiera italiana ed europea, e uccidendo di conseguenza un po’ di deboli, e abbiamo avuto che cosa?
Abbiamo avuto la realizzazione di un scenario di conflitto ancora più estremo, dove si parla con sempre maggiore tranquillità di guerra atomica tra Mosca e l’Europa.
C’è quindi una cifra geopolitica, anzi metapolitica, nell’Europa morta di caldo. Essa respinge la Russia (che è considerabile, come detto anche da Putin, uno Stato-civiltà) in quanto civiltà che ancora ha interesse a difendere la prosperità dei suoi esseri umani, al punto di andare in guerra per difendere i russofoni del Donbass. L’Europa della Cultura della morte no, non può concepirlo, nemmeno se si tratta dell’aria condizionata.
La realtà è che probabilmente, dai partiti non solo di sinistra alle stanze degli eurobottoni, lo Stato moderno vuole che moriate anche di caldo.
E ogni goccia di sudore che vi riga il corpo è una lacrima della nostra Civiltà cristiana che muore.
Roberto Dal Bosco
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Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata. In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto. Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato. Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione. Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata. Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
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Mutazione del diritto privato
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte. Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale. A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale. Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta». Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI. Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023). Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023). Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa. Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale». A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).Aiuta Renovatio 21
2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur). Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative. In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive. Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno. Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale). In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.Sostieni Renovatio 21
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Mutazione del diritto pubblico
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste». Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale. Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri. Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale. Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità. La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003). In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente. E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione. Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).Aiuta Renovatio 21
3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna. Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo. Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato. A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna. Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema. Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo. E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge. Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità». D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria. La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.Iscriviti al canale Telegram ![]()
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Le mura sono crollate
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