Essere genitori
Scuola, nota sui «patti di corresponsabilità»
Mai conto alla rovescia per il rientro a scuola è stato tanto frenetico e sofferto come in quest’anno malato.
Si attende il deflagrare di una bomba di cui nessuno è in grado di prevedere l’onda d’urto, ma tutti sanno che scoppierà e farà disastri, perché caricata per mesi di un surreale bagaglio di insipienza, e vien da dire di demenza, istituzionale.
Il conto dei danni presenti e futuri passa di mano in mano come il famoso cerino e i primi a liberarsene, come sempre, son quelli che lo hanno acceso e allegramente alimentato.
Nel balletto delle responsabilità ballato dai tanti irresponsabili, qualcuno ha trovato il sistema per sgravare l’amministrazione di pesi molesti e farli scivolare come niente fosse sulle spalle del privato cittadino sottoforma di genitore
Fatto sta che, nel balletto delle responsabilità ballato dai tanti irresponsabili, qualcuno ha trovato il sistema per sgravare l’amministrazione di pesi molesti e farli scivolare come niente fosse sulle spalle del privato cittadino sottoforma di genitore. Il pacco si presenta bene, ha un nome carino e familiare, si chiama «patto di corresponsabilità». Quest’autunno dunque si porta il «patto», in mille fogge diverse: minimal, colorato, impreziosito di accessori creativi.
Molta «utenza» stordita da anni e anni di scuola sedicente democratica, partecipata, inclusiva e condivisa, è pronta a ritirare il pacco con soddisfazione e sinanco con gratitudine verso le istituzioni, sotto il segno di quella «alleanza educativa» che, previo atto di fede, invita ad accettare supinamente ed ecumenicamente tutti gli sgorbi apparecchiati da una scuola in disarmo pilotato.
Piace, alla gente che piace, cooperare e stringere accordi, perché gli accordi per definizione presuppongono un dialogo e non importa se il dialogo non c’è. È, come dire, in re ipsa, e basta l’illusione.
Proviamo dunque insieme a smontare il giochino che ci stanno vendendo
Grazie a Dio, però c’è anche chi vede la luna al di là del dito, e ha ancora voglia di pensare, e non è disposto a firmare ricevute a scatola chiusa, perché vuole prima scartare il pacco e capire cosa c’è dentro. Per costoro offriamo qualche spunto di riflessione.
Proviamo dunque insieme a smontare il giochino che ci stanno vendendo come parte essenziale dell’equipaggiamento dello scolaro e invece è un ferrovecchio riciclato e sostanzialmente senza valore. Quel che si dice un bidone o, dalle parti di viale Trastevere, na sòla. Ma forse anche una mina inesplosa.
Il cosiddetto «patto educativo di corresponsabilità» è stato introdotto con il DPR 235/2007, il quale ha novellato il DPR 249/1998 («Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti»») inserendo la disposizione di cui all’art. 5 bis, che così recita:
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Il «patto», dunque, si presenta come un mero accordo morale, una sorta di gentlemen’s agreement – il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità del singolo istituto, in omaggio al principio di autonomia scolastic
La ratio della norma è stata illustrata, nella nota introduttiva al decreto, dall’allora ministro Maria Stella Gelmini: si mira a responsabilizzare studenti e famiglie, chiamandoli a siglare una simbolica alleanza educativa con l’istituzione scolastica, nel tentativo di arginare i fenomeni ingravescenti di bullismo e vandalismo all’interno della scuola.
Il «patto», dunque, si presenta come un mero accordo morale, una sorta di gentlemen’s agreement – il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità del singolo istituto, in omaggio al principio di autonomia scolastica – concepito per rispondere a una emergenza di carattere disciplinare ed esteso poi, in molti casi, a comprendere dichiarazioni di intenti in materia lato sensu educativa.
Nella pratica, si risolve in un orpello più che inutile, dannoso: nel migliore dei casi enfatico, quando replichi cautele già vigenti ad altro titolo nell’ordinamento (generando comunque una indebita confusione tra fonti normative, vere o presunte); ma, qualora introduca novità, esso dà adito facilmente a censure di illegittimità per difetto di base normativa.
Che al «patto» non possa riconnettersi alcun effetto giuridicamente vincolante e, in particolare, non possa rientrare nello schema pattizio in senso proprio è evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente
Che al «patto» non possa riconnettersi alcun effetto giuridicamente vincolante (visto che fuoriesce da qualunque schema giuridico esistente nell’ordinamento) e, in particolare, non possa rientrare nello schema pattizio in senso proprio (di un accordo di diritto privato) è evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente: l’erogazione del servizio, che corrisponde a un dovere che la pubblica amministrazione è tenuta ad assolvere attraverso personale retribuito, di certo non può essere subordinata alla collaborazione dell’utente o alla assunzione da parte sua di specifici impegni negoziali. Il diritto costituzionale all’istruzione non è, per sua natura, soggetto a condizioni che ne limitino l’esercizio (art. 34 primo comma Cost.).
In tema di istruzione ed educazione, la Costituzione Italiana riconosce un preciso e distinto ordine di compiti a famiglia e scuola.
Alla famiglia spetta la priorità (e la connessa libertà) educativa: i genitori hanno il dovere e il diritto di istruire ed educare i figli (art. 30 primo comma).
Lo Stato, dal canto suo, deve predisporre gli strumenti per l’istruzione (e va da sé come una corretta istruzione sia di per se stessa anche educativa) di cui i genitori possono avvalersi, così come possono decidere di provvedere direttamente in autonomia (art. 33). In ogni caso, non vi è spazio per accordi privatistici che limitino l’esercizio di un diritto essenziale costituzionalmente garantito.
Il termine «patto», che evoca il ricorso a uno strumento negoziale nei rapporti tra scuola, famiglie e studenti, è quindi utilizzato dalla legge in senso atecnico e sovrabbondante
Il termine «patto», che evoca il ricorso a uno strumento negoziale nei rapporti tra scuola, famiglie e studenti, è quindi utilizzato dalla legge in senso atecnico e sovrabbondante.
Esso, tuttavia, insieme al termine «corresponsabilità» cui viene abbinato, assume un significato suggestivo e pericolosamente fuorviante quando si modifichi il suo oggetto rispetto a quello storico originario, sì da spostarlo da un orizzonte generico e discorsivo verso un cono d’ombra giuridico, pretesamente obbligatorio e dunque pretesamente sanzionabile.
In concomitanza con lo stato di emergenza, infatti, si è identificato nel «patto» lo strumento ideale – anche perché già diffusamente percepito come familiare e per ciò stesso innocuo – da piegare a nuove esigenze estranee al suo oggetto tipico, in particolare a quelle organizzativo/sanitarie per il contenimento dei contagi da SARS CoV-2.
Attraverso il «patto» si pretenderebbe di impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte o addirittura in fieri (ovvero, in molti casi, una obbligazione su di un oggetto indeterminato e indeterminabile), con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato «contraente»
Attraverso il «patto» – che le singole amministrazioni scolastiche oggi declinano a proprio arbitrio interpretando liberamente il susseguirsi disarticolato di direttive e protocolli delle autorità centrali – si pretenderebbe di impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte o addirittura in fieri (ovvero, in molti casi, una obbligazione su di un oggetto indeterminato e indeterminabile), con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato «contraente», sulla falsariga della fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. (c.d. danno aquiliano): uno schema ovviamente non trasferibile nella disciplina di una funzione pubblica dove le parti, per definizione, lungi dal trovarsi su di un piano di parità, vedrebbero il fruitore versare in una condizione di minorata difesa davanti alla pubblica amministrazione.
Alla responsabilità «contrattuale» del privato si contrapporrebbe infatti la sostanziale irresponsabilità della amministrazione, chiamata a rispondere eventualmente solo al proprio superiore gerarchico e non alla controparte.
Il «patto di corresponsabilità», dunque, non possiede alcuna precisa fisionomia giuridica né può essere forzato ad acquisirla.
Uno schema ovviamente non trasferibile nella disciplina di una funzione pubblica dove le parti, per definizione, lungi dal trovarsi su di un piano di parità, vedrebbero il fruitore versare in una condizione di minorata difesa davanti alla pubblica amministrazione. Alla responsabilità «contrattuale» del privato si contrapporrebbe infatti la sostanziale irresponsabilità della amministrazione
A ulteriore conferma del fatto che pretenderne la firma e ritenerlo impegnativo per i sottoscrittori si traduce in uno stravolgimento dei fondamentali principi del diritto, foriero di abusi e non privo di intollerabili profili ricattatori, valgano, ad abundantiam, i seguenti argomenti:
- Nel «patto» è coinvolto anche il minore il quale però, per legge incapace di agire (art. 2 c.c.), non può stipulare alcun valido accordo.
- Il «patto» consiste, di fatto, in un documento predisposto unilateralmente dalla istituzione scolastica e presentato alle famiglie per la sottoscrizione sic et simpliciter: sarebbe dunque strutturalmente assimilabile alla categoria dei contratti per adesione (o di serie) la cui disciplina privatistica, essendo elusa la fase delle trattative tra i contraenti, è rigorosamente ispirata dal legislatore al principio di tutela del contraente debole. Nel caso in questione la asimmetria tra le parti risulterebbe ulteriormente quanto inaccettabilmente aggravata dalla natura ibrida (privatistico-amministrativa) del rapporto con la relativa concentrazione di potere in capo alla pubblica amministrazione.
Il «patto di corresponsabilità», dunque, non possiede alcuna precisa fisionomia giuridica né può essere forzato ad acquisirla.
- Le «procedure di elaborazione e revisione condivisa» del «patto» (secondo comma dell’art. 5 bis DPR 235/2007) attraverso l’eventuale coinvolgimento degli organi collegiali rappresentano un paravento democratico meramente cosmetico, del tutto inidoneo a compensare la sperequazione tra le posizioni delle parti: si tratta cioè di una fictio rappresentativa perché la materia de quo fuoriesce dagli ambiti di esercizio della autonomia negoziale e dai limiti di disponibilità delle posizioni giuridiche in gioco.
- La figura giuridica dell’obbligo a contrarre – del tutto impensabile qualora sia funzionale a limitare l’accesso a un servizio pubblico fondamentale – è vista in ogni caso con sfavore dal legislatore: non per nulla rappresenta una eccezione nell’ordinamento, non estensibile in via analogica, proprio perché costituisce un limite alla libertà negoziale e alla libertà individuale tout court.
In conclusione, è evidente come i cosiddetti «patti di corresponsabilità» – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro
- Per quanto riguarda in particolare la richiesta di autocertificazioni che, in qualsiasi modo, facciano riferimento allo stato di salute proprio o altrui, è dirimente l’espresso divieto posto dal DPR 445/2000 (da un lato, all’art. 46 del decreto, sono elencati in via tassativa gli «stati, qualità personali e fatti» suscettibili di essere comprovati con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’interessato; dall’altro lato, al successivo art. 49, viene esclusa espressamente la sostituibilità con altro documento di certificati medici e sanitari).
In conclusione, è evidente come i cosiddetti «patti di corresponsabilità» – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro; ma è altresì evidente il rischio concreto che questa irrilevanza e mancanza di giustificazione non costituiscano alcun ostacolo ad un uso spregiudicato del diritto, nel disprezzo dei suoi principi fondamentali e di ogni etica politica. Fino all’abuso conclamato, quanto pericolosamente «contagioso», di negare l’accesso a scuola agli studenti le cui famiglie non intendano apporre la propria sottoscrizione.
Per tutti i motivi esposti, non intendiamo sottoscrivere il patto di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi.
Non intendiamo sottoscrivere il patto di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi
Ci riserviamo di agire nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti, non ultimo quello al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nel caso in cui la scuola pretenda di condizionare alla firma del modello l’ammissione dell’alunno alla frequenza, in spregio alle garanzie costituzionali.
Elisabetta Frezza
Avvocato
Essere genitori
Bambina traumatizzata si butta dalla finestra. L’assistente sociale ha tatuaggi sul viso e corna da diavolo
Una bambina traumatizzata in Austria si è buttata da una finestra dopo essere stata prelevata da un assistente sociale dal look inquietante. Lo riporta LifeSite.
La precedente casa famiglia per bambini con problemi comportamentali, dove viveva la dodicenne, è stata chiusa dall’Agenzia per la tutela dell’infanzia e della gioventù di Vienna (MA 11) a seguito di alcune segnalazioni. I bambini di questa struttura avrebbero dovuto essere trasferiti in una nuova casa famiglia gestita da un organizzazione privata senza scopo di lucro il cui direttore era uno degli assistenti sociali che sono andati a prendere la ragazza.
Il caso si è trasformato in uno scandalo politico quando la ragazza è saltata da una finestra e si è rotta diverse ossa poco dopo aver incontrato l’uomo. La dodicenne tirolese è considerata traumatizzata a causa di sospetti gravi abusi. Secondo Pro Child Vienna, l’organizzazione che gestiva la sua precedente casa famiglia, la ragazza reagisce in modo molto negativo agli uomini e pertanto non dovrebbe essere affidata alle cure di assistenti sociali di sesso maschile.
Tuttavia, le linee guida non sono state rispettate quando la ragazza doveva essere prelevata da lì e portata in una nuova sistemazione condivisa, ha criticato Sabine Keri, portavoce dei giovani del Partito Popolare Austriaco (ÖVP) a Vienna. Alla Keri è stato fornito un resoconto scritto dell’incidente e ha affermato: «Era stato chiarito in modo inequivocabile che la ragazza non doveva essere prelevata da un uomo. E poi si presenta un uomo che esercita pressioni».
‼️🇦🇹 Sexually abused 12y.o. girl jumps out of a window to escape “Pedagogical Managing Director” at a private youth welfare organization in Vienna — Kronen Zeitung
The girl had developed an acute, paralyzing phobia of men before being scheduled for transfer into the care of the… pic.twitter.com/jkzDkrJwAt
— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 26, 2026
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I giornali viennesi sostengono che l’aspetto fisico dell’assistente sociale abbia spaventato la ragazza, poiché ha diversi tatuaggi sul viso, tra cui un pentagramma sulla fronte. L’uomo indosserebbe anche spesso delle piccole corna nere sulla testa che si possono avvitare e svitare, come si può vedere nel suo ritratto sul sito web ufficiale dell’organizzazione.
«Per me, quello è uno sguardo satanico. E non posso certo permettere a una persona con quell’aspetto di lavorare con bambini gravemente traumatizzati», ha detto la Keri.
L’uomo ha risposto alle accuse definendole diffamatorie e insistendo sul fatto di non essere un satanista, affermando di non indossare le piccole corna sulla testa quando è andato a prendere i bambini.
La dodicenne è saltata fuori dalla finestra non chiusa a chiave quando nessuno la guardava. La consigliera comunale Bettina Emmerling ha avviato un’indagine sull’accaduto. Tuttavia, sostiene che finora non ci siano prove che la ragazza si sia buttata per paura dell’assistente sociale. Secondo la Emmerling, l’uomo dall’aspetto satanico e la badante donna avevano già parlato con la bambina il giorno prima dell’incidente. La consigliera ha sostenuto che la paura per il suo aspetto non fosse la ragione del gesto, bensì la riluttanza della bambina a cambiare residenza o la persona a cui era affidata. Inoltre, ha affermato Emmerling in un’intervista, la bambina era stata anche con un badante uomo nell’appartamento condiviso prima dell’incidente.
«Il fatto che questa finestra non fosse chiusa a chiave non è consentito in un alloggio condiviso», ha affermato. «La finestra può essere lasciata leggermente aperta, ma in linea di principio, quando un bambino è solo in una stanza», le finestre devono essere chiuse a chiave.
Secondo Emmerling, la consigliera comunale non ha ancora ben chiaro se – e con quanta chiarezza – sia stato effettivamente comunicato che la ragazza non doveva essere prelevata da un uomo. Secondo quanto riferito, la ragazza si è ripresa dalla caduta e ora si trova in una nuova casa famiglia a Vienna. Le notizie non specificano se si tratti di una struttura della precedente organizzazione o di un’altra.
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Un altro elemento di dibattito politico in questo caso è il fatto che il responsabile dell’azienda che ha prelevato la ragazza, sia il figlio di un alto funzionario del MA 11. L’ÖVP e il FPO hanno criticato aspramente la cosa. La consigliera Emmerlinga ha difeso l’accordo: «il fatto che esistesse questo legame familiare è stato reso noto fin dall’inizio», ha dichiarato in un’intervista. Il padre del direttore (…) non aveva alcuna autorità né alcun ruolo nel processo decisionale relativo all’assegnazione degli appalti da parte dell’agenzia, ha aggiunto.
Anche il pubblico italiano ricorda prelievi traumatici eseguiti da assistenti sociali e forze istituzionali ai danni di famiglie, con azioni stile commando che tagliano la luce e ingannano i genitori per procedere al prelievo del minore. Il caso più noto degli ultimi anni, quello di un paesino emiliano, è finito con l’assoluzione dei principali accusati.
Nella dinamica di questi eventi è evidente come entri in giuoco uno scontro – metapolitico, metafisico – tra la sovranità della famiglia e la volontà dello Stato, con immani conseguenze filosofiche ed antropologiche: da una parte chi considera la famiglia come l’unita primigenia ed indivisibile del consorzio umano, dall’altra chi crede che lo Stato rappresenti una forza superiore che possa permettersi di scinderla e riformularla.
Da un punto di vista di filosofia del diritto, si deve parlare della primazia del diritto positivo dello Stato moderno contro la legge naturale che è base dell’esistenza della famiglia: da una parte chi crede che oltre lo Stato non vi sia nulla, e quindi che esso goda di un potere assoluto, dall’altra chi crede che lo Stato sia invece un’entità inferiore che si deve conformare a qualcosa di superiore – appunto, la legge naturale, o Dio… – e che non possa quindi infrangerne i principi.
In teoria, la Costituzione repubblicana italiana considera la famiglia come il nucleo fondamentale della società, definendola espressamente una «società naturale fondata sul matrimonio». I principi costituzionali che regolano la famiglia sono contenuti principalmente negli articoli 29, 30 e 31.
All’articolo 29, che tratta della società naturale, lo Stato riconosce la famiglia come un’istituzione che esiste prima dello Stato stesso, dotata di propri diritti originari che la legge non crea, ma si limita a proteggere.
All’articolo 31 è detto che la La Repubblica deve agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con misure economiche, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù.
Quanto la Costituzione Italiana che pure non riteniamo proprio essere un documento perfetto, sia presa sul serio dallo Stato repubblicano (con la Corte Costizionale che per allargare le maglie della morte parla di «Costituzione materiale»), lo lasciamo decidere al lettore di Renovatio 21 che ci segue sin da prima della devastazione pandemica.
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Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
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Essere genitori
Il Canada propone il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni
Il governo canadese ha avanzato una proposta di legge che proibirebbe l’accesso ai social media per i ragazzi sotto i 16 anni, prevedendo possibili deroghe per le piattaforme in grado di dimostrare l’adozione di «adeguate misure di sicurezza».
Mercoledì, Ottawa ha reso nota tramite un comunicato stampa questa iniziativa normativa, denominata Safe Social Media Act (Legge sulla sicurezza dei social media).
Una volta approvata, la norma costringerebbe i gestori delle piattaforme social a introdurre sistemi di verifica dell’età e a limitare l’esposizione dei minori a contenuti pericolosi, tra cui lo sfruttamento sessuale dei minori, immagini intime non consensuali, incitamento all’autolesionismo, bullismo, incitamento all’odio, violenza e materiale terroristico o estremista.
Il provvedimento regolamenterebbe altresì i chatbot basati sull’IA, obbligandoli a «mitigare il rischio» di esiti nocivi, e imporrebbe alle piattaforme un sistema più efficace di segnalazione nelle situazioni di crisi, per esempio quando gli utenti manifestano l’intenzione di fare del male a se stessi o ad altri.
Verrà inoltre creato un nuovo ente di regolamentazione della sicurezza digitale incaricato di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle regole.
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«Abbiamo visto le gravissime conseguenze che i danni online possono avere. Con l’evoluzione delle tecnologie, dobbiamo garantire che le nostre leggi si adeguino, perché i genitori non possono affrontare queste sfide da soli», ha dichiarato il ministro della Cultura canadese Marc Miller nel comunicato stampa del governo.
La proposta giunge in un contesto di crescente impegno internazionale per disciplinare l’attività online dei minori.
Alla fine dello scorso anno, l’Australia è diventata il primo Paese a vietare ai minori di 16 anni l’accesso alle principali piattaforme di social media, tra cui Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Brasile e Indonesia hanno introdotto limitazioni analoghe a maggio.
Come riportato da Renovatio 21, la Francia ha avviato un iter legislativo per proibire l’uso dei social media ai minori di 15 anni, benché la misura non abbia ancora completato il percorso parlamentare. Anche altri Stati, tra cui Regno Unito, Austria e Danimarca, stanno elaborando restrizioni simili.
Negli ultimi mesi, i giganti dei social media come Meta Platforms, TikTok e YouTube sono stati al centro di critiche sempre più aspre, anche in seguito a una rilevante causa per responsabilità da prodotto intentata a Los Angeles, basata sull’accusa di aver progettato intenzionalmente le proprie piattaforme per generare dipendenza nei bambini.
Nei documenti depositati in tribunale si sostiene inoltre che Facebook non abbia sorvegliato in modo adeguato gli account coinvolti nello sfruttamento sessuale e nel traffico di minori, con alcuni contenuti illeciti che sarebbero rimasti online nonostante fossero state segnalate 16 violazioni.
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