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Epidemie

Obbligo vaccino COVID: riflessioni critiche

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Renovatio 21 pubblica questo saggio apparso sul sito filodiritto.com

 

 

Si propongono le seguenti riflessioni sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 01.04.2021 n. 44, all’articolo 4 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SAR-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».

 

In particolare ci si è concentrati anzitutto sui profili inerenti alla effettiva compatibilità della disciplina con le fonti normative sovraordinate (Carta Costituzionale, diritto UE, diritto internazionale), per poi trattare gli aspetti critici inerenti il concreto perimetro applicativo della norma, la quale prevede la sospensione del sanitario o dell’operatore di interesse sanitario dall’esercizio dell’attività lavorativa quale conseguenza del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale introdotto.

 

 

Vaccino COVID: premessa

Occorre preliminarmente precisare che le presenti considerazioni vengono svolte nella consapevolezza e con l’avvertenza che nell’ambito dell’esegesi normativa (tanto più allorché si tratti di esaminare disposizioni di recentissima emanazione) è connaturale la diversità di visioni e quindi la pluralità di opinioni.

 

Si vuole offrire, pertanto, uno stimolo al pubblico dibattito nell’intento di contribuire a una migliore comprensione degli epocali fenomeni in corso, a partire comunque dalla convinta opinione di chi scrive che l’obbligo introdotto dal Decreto Legge 44 rappresenti un’imposizione normativa tanto ingiusta quanto grave, dati gli effetti lesivi di fondamentali diritti della persona e correlati valori costituzionali che esso comporta.

 

Appare poi opportuno un chiarimento sulla necessaria sinteticità del presente documento: i temi sono di tale portata (oltre che di particolare delicatezza) che in generale si è reso necessario procedere per richiami sommari. Inoltre, vengono in rilievo questioni tecniche o medico-scientifiche rispetto alle quali la prospettazione del giurista non può che rimanere aperta agli apporti delle diverse discipline interessate.

 

Per questi motivi gli autori sono i primi a rilevare la necessità di ulteriori approfondimenti multidisciplinari, non solo per le questioni giuridiche rilevate, ma anche e soprattutto per quelle tecniche e scientifiche, che delle prime formano il sostrato fattuale dalla cui analisi non è possibile prescindere.

 

Infine, il parere è necessariamente reso secondo l’attuale stato dell’arte, reso precario perché l’indagine si concentra su un testo normativo (il d.l. 1 aprile 2021, n. 44) che attualmente non è stato ancora convertito e che, verosimilmente, subirà modificazioni ad opera dell’eventuale legge di conversione.

 

 

Vaccino Covid: inquadramento della disciplina

L’articolo 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, dispone che la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

 

Risulta così introdotto un nuovo requisito di legge di tipo professionale e lavorativo, il quale sembrerebbe porsi da un lato sul piano del presupposto abilitativo (2229 c.c., ovviamente per le sole professioni regolamentate e fatta comunque salva la possibilità giuridica di esercitare senza contatti interpersonali nei termini che si preciseranno); dall’altro sul piano della liceità della prestazione lavorativa (articolo1346 c.c., valevole per tutte le attività, indipendentemente dalla condizione abilitativa).

 

Da ciò derivano due importanti conseguenze.

 

La prima attiene al fatto che il decreto legge non ha inteso attribuire alla sospensione conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale natura tecnicamente sanzionatoria.

 

La conclusione è avvalorata dallo scopo della norma che è, testualmente, quello di «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».

 

Esso, dunque, si dimostra incompatibile con l’assunzione di finalità di natura repressiva o afflittiva. Sul punto del carattere afflittivo della sospensione, in ogni caso, si dovrà ritornare dappresso.

 

La seconda conseguenza attiene, invece, all’individuazione dei criteri costitutivi dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, che sussiste non solo in virtù dell’appartenenza soggettiva a determinate categorie lavorative, ma anche in forza della connessione delle prestazioni considerate a un concreto rischio di contagio da SARS-CoV-2. Elemento quest’ultimo che, per inciso, già depone in senso contrario a una lettura troppo superficiale della norma.

 

In particolare, dal punto di vista soggettivo, l’articolo 4 si rivolge agli «esercenti le professioni sanitarie» e agli «operatori di interesse sanitario».

 

Se per la prima categoria pare non si pongano dubbi, risultando dirimente la necessità legale di iscrizione di questi soggetti negli albi o negli elenchi professionali, risulta più difficile la corretta individuazione del secondo gruppo di obbligati.

 

La nozione di «altri operatori di interesse sanitari» richiama, infatti, quanto previsto dall’articolo 1, Legge 1 febbraio 2006, n. 43 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali») che ne dà, tuttavia, una definizione «aperta» e non rigida.

 

Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma1, cit., vi rientrano, innanzitutto le «professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Secondo tale profilo sono dunque operatori di interesse sanitario tutti coloro che, in ragione dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021, vengono già definiti come «esercenti le professioni sanitarie».

 

Il secondo comma dello stesso articolo 1, tuttavia, aggiunge che «resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1», con tutto questo implicando l’esistenza di categorie di operatori di interesse sanitario non astrattamente definite dalla disciplina nazionale e la cui determinazione è affidata alle Regioni e alle Provincie autonome.

 

Ne segue che non vi è solo il problema di ricercare, per ciascuna Regione di appartenenza, la sussistenza o no di leggi regionali istitutive di tali professionalità, ma anche quello, forse ancora più rilevante, di valutare la compatibilità col principio di uguaglianza costituzionale dell’eventuale diverso trattamento normativo di attività lavorative le quali – a parità di mansioni e, in generale, di pericolo di diffusione dell’epidemia – si trovassero specificamente disciplinate in alcune Regioni come «operatori di interesse sanitario» e in altre no.

 

In ogni caso, intendendosi preliminarmente precisare i contorni oggettivi dell’obbligo vaccinale e le conseguenze del suo inadempimento, l’articolo 4, d.l. n. 44/2021 stabilisce un’articolata procedura (apparentemente diretta a salvaguardare la riservatezza degli interessati) che conduce a individuare nelle ASL il principale ruolo provvedimentale.

 

La prima fase del procedimento, tuttavia, comporta che gli ordini professionali e i datori di lavoro (presso cui gli operatori di interesse sanitario svolgano la loro attività) trasmettano alla Regione gli elenchi dei lavoratori soggettivamente interessati dall’applicazione dell’articolo 4, cit., allo scopo di consentire a questa di verificare, previo confronto con il proprio servizio informativo, se i medesimi lavoratori siano già stati vaccinati o abbiano presentato domanda di vaccinazione.

 

Per il caso in cui la verifica abbia sortito un risultato positivo, null’altro deve essere attuato. Viceversa, per quanto riguarda i nominativi di coloro che non risultino vaccinati o che non abbiano presentato domanda di vaccinazione, la Regione è tenuta a segnalarli all’ASL di residenza, affinché si dia corso al procedimento amministrativo concretamente impositivo del relativo obbligo.

 

L’ASL, ricevuta l’eventuale segnalazione di mancata vaccinazione, invita infatti l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla somministrazione o al differimento della vaccinazione (o di richiesta della stessa) o, in alternativa, a indicare (e documentare) le ragioni per cui l’interessato ritiene non sussistano i «presupposti per l’obbligo vaccinale».

 

Decorso tale termine, e in caso di mancata presentazione della documentazione, l’ASL invita formalmente l’interessato a vaccinarsi, indicando modalità e termini.

 

Quello descritto appare a tutti gli effetti il momento interlocutorio di un procedimento amministrativo, previsto a tutela e garanzia dell’interessato e il cui compimento configura un vero e proprio dovere in capo alla ASL.

 

Il successivo comma 6 dispone infatti che, solo dopo l’assolvimento di tali passaggi, la ASL, non ricevendo il certificato vaccinale, debba, previa la discrezionale acquisizione di ulteriori informazioni presso le autorità competenti, provvedere all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo e debba quindi comunicare la decisione contestualmente a interessato, datore di lavoro e Ordine di appartenenza.

 

L’atto di accertamento dell’inadempimento sembra così assumere i caratteri di un vero e proprio provvedimento amministrativo, al quale consegue quale effetto ex lege «… la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

 

La sospensione dall’esercizio della professione trova titolo, per esplicita previsione di legge, nell’adozione in sé e per sé dell’atto dell’ASL, sebbene la sua efficacia sia differita al momento in cui il medesimo atto sia stato comunicato all’interessato dall’ASL stessa, sia perché deve riferirsi a tale misura il valore di provvedimento ricettizio, sia perché si deve dare applicazione dei principi generali stabiliti dall’articolo 21 – bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

È, in ogni caso, il provvedimento dell’ASL quello contro il quale, se emanato, si dovrebbe predisporre una tutela giurisdizionale, ove ritenuto che sussista la necessità di tutelarsi.

 

Di contro, l’ulteriore comunicazione della medesima sospensione che l’eventuale Ordine professionale di appartenenza è pure chiamato a svolgere nei confronti dell’iscritto, in base al comma 7 del citato articolo 4, risulta priva di effetti costitutivi, quanto ai fini della sospensione dall’attività professionale, che già opera in virtù dell’atto assunto dall’ASL.

 

Lo scopo di tale ulteriore comunicazione ad opera degli Ordini si riduce, invero, a qualificare la fattispecie anche ai fini dell’appartenenza al relativo ceto professionale e, pertanto, a sussumere in termini deontologicamente rilevanti l’eventuale successiva violazione, da parte dell’interessato, dell’obbligo di sospendere la propria attività professionale.

 

D’altro canto e come già si anticipato, la sospensione in sé, proprio perché proviene dall’ASL (cioè da un’Autorità che non è chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza sugli iscritti ad un Ordine), non ha natura di provvedimento disciplinare, ancorché essa sia poi comunicata anche dall’Ordine.

 

In tal senso depongono anche il fatto che la norma definisce la vaccinazione quale «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e non quale condotta per l’esercizio deontologicamente corretto della stessa, nonché il fatto che l’effetto sospensivo sia destinato a scadere il 31 dicembre 2021 (comma 9), in previsione della possibile attenuazione dell’emergenza epidemica in atto.

 

All’atto pratico, tutti questi rilievi si traducono nell’inapplicabilità alla sospensione (anche quando fosse comunicata dall’Ordine) delle regole proprie del procedimento disciplinare e questo rilievo produce ben precisi riflessi sia sulla individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a effettuare il sindacato, sia sui termini entro i quali promuovere la relativa azione.

 

In special modo, riteniamo che non sussista sul punto la giurisdizione della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, perché la giurisdizione di questo giudice speciale è riservata alle questioni di carattere disciplinare (che per quanto detto non emergono nella fattispecie qui considerata) e questo comporta anche che il termine per agire in giudizio non sia, a rigore, lo stretto termine decadenziale di 30 giorni previsto per i ricorsi davanti alla CCEPS.

 

Nonostante il carattere provvedimentale della sospensione disposta dall’ASL è dubbio, tuttavia, che la giurisdizione spetti anche al giudice amministrativo, perché detto provvedimento, incidendo direttamente sulla possibilità di svolgere la propria attività professionale, avrebbe a riguardo, secondo una certa giurisprudenza (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 2011, n. 30785), veri e propri diritti soggettivi, con la conseguenza che la tutela dovrebbe essere fatta valere davanti al Giudice ordinario, senza che, in astratto, si sia tenuti a rispettare neppure il termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’esperimento dei ricorsi davanti ai T.A.R..

 

Il tema della giurisdizione, in ogni caso, è assai incerto e, infine, potrà risolverlo solo l’applicazione giurisprudenziale concreta che si verrà a formare su queste nuove fattispecie.

 

Nel caso in cui si ritenesse di insorgere contro il provvedimento di sospensione della ASL sarà, perciò, opportuno seguire la linea difensiva più prudenziale che suggerisce di adire il Giudice ordinario, in quanto la sua giurisdizione è quella più probabile sulla base dei principi giurisprudenziali oggi noti, ma rispettando il termine più ristretto previsto per le tre possibili giurisdizioni interessate. Vale a dire il termine di 30 giorni previsto per l’esperimento dell’azione davanti alla CCEPS.

 

Questa misura di prudenza consentirà, per il caso in cui il giudice ordinario dovesse declinare la propria giurisdizione, di trasferire la controversia davanti al giudice indicato come giurisdizionalmente competente senza che si siano, nel frattempo, formate preclusioni o decadenze (articolo 59, Decreto Legislativo 18 giugno 2009, n.69; articolo 11 c.p.a.).

 

Le conclusioni ora raggiunte possono ripetersi anche con rifermento alla posizione di quegli operatori sanitari che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Il datore di lavoro, infatti, sarà vincolato, una volta ricevuta la comunicazione dall’ASL, a disporre il mutamento delle mansioni e, ove ciò non si rendesse concretamente possibile, alla sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. Anche in tali ipotesi, tuttavia, ai fini difensivi risulterà essenziale l’impugnazione del provvedimento dell’azienda sanitaria, mentre quella della conseguente decisione datoriale dovrà essere consequenziale o, al più, dovrà essere fatta valere autonomamente solo nei casi in cui si ritenga di contestare non l’atto dell’ASL, ma anche le concrete modalità con cui il datore di lavoro ha esercitato lo ius variandi (perché sostanzialmente si ritenga ingiusta la nuova mansione oppure la sospensione da lavoro e retribuzione).

 

 

Vaccino COVID: criticità della norma

 

Ragioni di incostituzionalità dell’obbligo vaccinale e di sua incompatibilità con la tutela dei diritti fondamentali della persona

Prima di passare alla disamina critica dell’obbligo sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge 44, conviene ricapitolare, seppur per sinteticissimi richiami, le ragioni che si considerano in contrasto con l’imposizione di trattamenti sanitari, soprattutto in una situazione del tutto particolare come quella attuale.

 

L’obbligo vaccinale che l’articolo 4 d.l. n. 44/2021 si espone innanzi tutto a rilievi critici se confrontato con la Costituzione, con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

Partendo, per comodità espositiva, da quest’ultima, essa stabilisce le previsioni più restrittive quanto alla prescrizione di un obbligo vaccinale, dato che già sul piano definitorio essa non prevede espresse deroghe al principio di libertà di decisione della persona.

 

L’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ex Nizza), infatti, nel tutelare il diritto all’integrità della persona, presuppone – quale requisito tassativamente condizionante, senza eccezioni di sorta, la legittimità dell’attività medica – il rispetto del consenso «libero e informato» dell’interessato (1).

 

A tale riguardo è bene rilevare che, in tanto il consenso dell’interessato ad un determinato trattamento medico-sanitario può ritenersi «libero», in quanto il processo decisionale e la volontà dello stesso soggetto non siano in alcun modo condizionati o, peggio ancora, coartati da fattori esterni, più o meno indiretti, di coazione, anche solo psicologica (quale il timore di subire sanzioni o di vedere limitato o sospeso, in ipotesi di mancata volontaria adesione al trattamento, il diritto di esercitare la propria professione).

 

Va ancora rimarcato che la norma sopra citata non contempla alcuna eccezione al fondamentale diritto di libertà in essa statuito, a differenza di altre disposizioni della stessa Carta che, seppur riguardando sempre diritti fondamentali quali il diritto alla riservatezza e quello di proprietà, già in linea di principio prevedono la possibilità di eccezionali limitazioni imposte dalla Legge. (2),(3)

 

L’articolo 52, d’altra parte, prevede espressamente una generale clausola di «cedevolezza» dei diritti e delle libertà garantite a favore della Legge, che, tuttavia, è rigorosamente circoscritta al rispetto del contenuto essenziale dei diritti sanciti, e al fatto che le eventuali limitazioni in essa previste «siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione» (4).

 

Ciò fa ritenere, in considerazione dell’importanza e della rilevanza del diritto in questione, più che doveroso e opportuno richiedere un approfondimento in sede giurisdizionale della conformità dell’obbligo vaccinale con il Diritto UE, da promuovere in sede di eventuale impugnazione del provvedimento accertativo dell’ASL e nella prospettiva che il Giudice italiano, qualora ravvisi un contrasto, debba procedere con la disapplicazione diretta della norma interna, anche se di rango legislativo (previa eventuale questione interpretativa da sollevarsi presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

 

Quanto alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, anch’esse sanciscono in via generale il principio fondamentale dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari, aggiungendo però la possibilità, in via del tutto eccezionale, di introdurre deroghe ad opera della legge.

 

In sede applicativa, tuttavia, le Corti a cui è affidata l’interpretazione di questi testi normativi (Corte costituzionale e C.Edu) hanno avuto modo di precisare i limiti di tale eventuale intervento del legislatore.

 

Pur non potendosi, per ragioni di brevità, approfondire eccessivamente il tema, per quanto riguarda – sia pure indirettamente – la C.Edu, il Report di proposta di delibera della Commissione Affari Sociali, Salute e Sviluppo sostenibile dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 11.01.2021, relatrice proponente J. De Temmerman (d’ora innanzi per brevità Report PACE),(5) in sede di Memoria esplicativa, oltre a prendere apertamente e chiaramente posizione a favore della vaccinazione anti-COVID si è altresì pronunciato contro la sua obbligatorietà,(6) ricordando che i presupposti per la sua introduzione devono rispondere ai criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e in particolare a quelli di necessità e di proporzionalità.

 

Il criterio di necessità, in primo luogo, impone che l’obbligo sia considerato come extrema ultima ratio, attuabile solo quando l’obiettivo prefissato non sia perseguibile in nessun altro modo.

 

Quello di proporzionalità, d’altro canto, richiede la stretta adeguatezza dei mezzi impiegati al fine voluto, sì che l’obbligo di vaccinazione non potrebbe essere stabilito oltre ciò che è necessariamente strumentale all’obiettivo precostituito.

 

Dal canto suo la Corte costituzionale, nel corso degli anni, si è più volte pronunciata (in nota si indicano i soli richiami essenziali) su presupposti, condizioni e limiti di legittimità dell’obbligo vaccinale, giungendo così a enucleare un complesso di principi giurisprudenziali così sintetizzabili:

 

  1. deve sussistere un sufficiente grado di certezza (ragionevolezza scientifica) che la vaccinazione sia efficace nel proteggere il ricevente;(7)
  2. il trattamento deve dimostrarsi efficace al fine di tutelare la salute dei terzi, vale a dire al fine di impedire il contagio (c.d. immunità sterilizzante);(8)
  3. allo stesso tempo, il trattamento non deve implicare alcun rischio di danno grave alla salute di chi vi è assoggettato, risultando accettabili in tal senso postumi solamente lievi e di breve durata;(9)
  4. infine, debbono essere previsti sistemi di equo indennizzo per i casi del tutto residuali di lesioni apprezzabili.

 

Posto tale imprescindibile quadro di prìncipi e criteri, è sostenibile che, nell’attuale situazione epidemiologica, sanitaria e sociale, nonché in rapporto ai prodotti vaccinali disponibili, possano ricorrere oggettivi elementi tali da suggerire che non siano stati soddisfatti né i requisiti di necessità e proporzionalità indicati dal sistema sovranazionale incaricato di dare applicazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né quelli concorrenti definiti dal giudice costituzionale italiano.

 

Procedendo per semplici richiami, si deve ricordare, con riferimento alla situazione epidemiologica che:

 

  • da più parti e da diverso tempo sono state sollevate critiche importanti, circostanziate e documentate sugli stessi presupposti epidemiologico-sanitari che dovrebbero giustificare l’intervento impositivo vaccinale del Governo.

 

In tal senso di recente è stata autorevolmente sollevata la problematica dello storico stravolgimento operativo delle reti di sorveglianza sanitaria nazionali e internazionali (OMS in primis, con la sua riorganizzazione incentrata su finanziamenti privati c.d. earmarked (10), e delle sue ricadute sull’attuale quadro epidemico in termini di possibile errata governance del connesso rischio epidemiologico.

 

  • Allo stesso modo e sempre ai fini di una valutazione dei presupposti di necessità dell’obbligo vaccinale, da molto tempo sono emerse autorevoli e non sparute voci, tra i medici e gli scienziati (oltre che tra filosofi, statistici, giuristi e altri accademici) che hanno espresso seri dubbi sulle politiche sanitarie di gestione dell’epidemia incentrare su un isolamento generalizzato (i.e. lockdown), sui tamponi, sulle quarantene e su un’organizzazione ospedale-centrica delle cure, le quali non solo non risulterebbero, secondo queste tesi, le uniche soluzioni attuabili, ma addirittura presenterebbero effetti controproducenti dal punta di vista sanitario, oltre che essere economicamente e socialmente dannose. (11) Si registra, peraltro, che le fila di tali critici sembrano aumentare in funzione del protrarsi indefinito di politiche meramente emergenziali, per loro natura discutibili se applicate nel lungo periodo.

 

  • Emergerebbero, inoltre, distinte posizioni scientifiche che sembrerebbero documentare il buon riscontro delle cure domiciliari e terapie precoci adottate per i propri pazienti affetti da SARS-CoV-2, con risultati che hanno indotto alcuni medici a elaborare protocolli di cura distinti e appropriati, nell’esercizio dei fondamentali canoni di autonomia e indipendenza della deontologia medica.

 

  • Posizioni analoghe, suscitate in occasione della contestazione di alcune linee guida ministeriali basate sulla «vigile attesa» e sulla somministrazione di paracetamolo, hanno portato i critici degli indirizzi terapeutici stabiliti dalle autorità nazionali a dar corso a vere e proprie controversie giurisdizionali che, a loro volta, hanno sortito alcuni, primi, riscontri positivi da parte del giudice amministrativo.

 

Sul punto valga richiamare Cons. di Stato, III, 11.12.2020, n. 7097 (ord.), che ha sospeso l’efficacia della nota del 22.07.2020 di AIFA con riferimento alla scheda dell’idrossiclorochina, consentendone la prescrizione, sotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico, ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 nella fase iniziale della malattia.

 

Va poi rammentata anche l’Ordinanza del 04.03.21 del TAR Lazio (sez. III- quater, n. 1412), con la quale è stata sospesa la nota AIFA del 09.12.2020 recante «principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare», nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da SARS-COVID, prevede unicamente una «vigilante attesa» e somministrazione di FANS e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da COVID. (2)

 

Per concludere sul punto, non si può non richiamare anche la recente Mozione del 07.04.2021 con cui il Senato, preso atto delle conclusioni medico-scientifiche attualmente raggiunte in merito sia al decorso clinico sia alla trattazione terapeutica dei pazienti affetti da COVID, ha impegnato il Governo ad attivarsi affinché vengano aggiornate e integrate le linee guida ministeriali, prevedendo un protocollo di cura domiciliare che prenda in considerazione tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo.

 

In merito, invece, ai prodotti vaccinali attualmente in uso e di cui il Decreto Legge 44 intende imporre la somministrazione, è necessario ricordare:

 

  • i nuovi preparati, come si evince da relative schede tecniche e indicazioni AIFA ed EMA, non sono tecnicamente comparabili ai «tradizionali» vaccini a base microorganica/antigenica, essendo sostanzialmente progettati su meccanismi di stimolazione genetica per effetto di introduzione di m-RNA o DNA nell’organismo ricevente;

 

  • anche per questo (ma non solo) si tratta di prodotti sottoposti a monitoraggio addizionale e sono soggetti ad una autorizzazione condizionata rispetto alla quale sono stati fissati un primo termine per la verifica di medio periodo al 30.06.2021 e uno di lungo periodo al 27.01.2023;

 

  • per la loro approvazione e autorizzazione all’immissione in commercio (come detto, condizionata), sono state adottate derogatorie procedure speciali estremamente rapide, se confrontate con gli standard ordinari per tutti gli altri vaccini, i quali normalmente prevedono invece una durata di 10-15 anni (Report PACE);

 

  • date queste premesse, non è implausibile che non possa darsi per acquisita una conclusione definitiva né sull’efficacia, sia in termini di protezione personale che di impedimento del contagio, né sulla sicurezza dei suddetti farmaci.

 

Non sembra irragionevole, quindi, ritenere che tali vaccini non possano superare i parametri di legittimità sopra richiamati e applicati dalla Corte costituzionale e dalle Corti sovranazionali.

 

  • in merito all’efficacia dei vaccini a produrre la c.d. immunità sterilizzante, questione fondamentale per giustificare l’obbligo, alcuni dati autorizzano a porre essa stessa in discussione.

 

Gli stessi produttori dei vaccini, attraverso le loro schede tecniche, dichiarano espressamente che non è stato ancora accertato se la vaccinazione interrompe la trasmissione del contagio; avvertenza poi ripresa e pubblicata sia da EMA che da AIFA nelle proprie note informative (che infatti concludono avvisando che «i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19»).

 

  • a corollario di quanto sin qui descritto, meritano di essere citate due autorevoli prese di posizione da parte dell’OMS che, sebbene dirette a esprimere contrarietà all’adozione del c.d. passaporto vaccinale, manifestano oggettivi dubbi circa l’obbligo della pratica vaccinale.

 

La prima di esse, del 15.03.2021 e per bocca di Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento di immunizzazione, indica che «non ci sono le condizioni attualmente per proporlo, ancora troppo poche informazioni».

 

La seconda dichiarazione è ancora più recente (06.04.2021) e proviene dalla portavoce dell’OMS, Margaret Harris, la quale ha ribadito la situazione di incertezza sul fatto che i vaccini producano l’immunità sterilizzante

.

  • Infine si ricordano:

 

  1. a) i limiti, riconosciuti da EMA nel materiale informativo inerente ai vaccini, persino rispetto alla efficacia dell’immunizzazione del soggetto vaccinato e alla relativa durata,implicitamente riconosciuti dai moduli di consenso informato che vengono sottoposti ai vaccinandi, nonché testimoniati dai casi di fallimento vaccinale riportati dalla stampa e peraltro già oggetto di riflessioni critiche in relazione agli studi preclinici sull’effettiva efficacia di Pfizer e Moderna dalla review di Peter Doshi sul British Medical Journal; (13)
  2. b) i casi direazioni avverse graviverificatisi in concomitanza con l’applicazione di alcune vaccinazioni, che hanno indotto diversi Stati a sospenderne precauzionalmente la somministrazione, quantomeno per determinate classi di età.

 

 

Vaccino COVID: prime considerazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 4 DL 44 e prospettive di tutela

Il principale pericolo che dal punto di vista esegetico-applicativo pare emergere con riferimento all’articolo 4 Decreto Legge 44, favorito dalla formulazione un po’ troppo scarna e in alcuni casi eccessivamente generica del redattore, è quello di procedere in base a una lettura superficiale e semplicistica che porti a considerare obbligatoria la vaccinazione per il solo fatto di rientrare soggettivamente nella categoria dei professionisti/lavoratori sanitari ovvero operatori di interesse sanitario.

 

Il problema, dunque, è quello di evitare interpretazioni basate sul possesso di meri requisiti soggettivi e professionali, sganciati da qualsivoglia elemento circostanziale e oggettivo riferibile al bene perseguito dalla norma, perché è sostenibile che di essa verrebbe fatta un’applicazione non esente da profili di illegittimità, anche costituzionale, oltre che tale da far emergere dubbi sulla sua potenziale portata discriminatoria.

 

Infatti, sono numerose le situazioni di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario che, per il tipo di mansioni concretamente svolte e per le specifiche modalità in cui esse vengono rese, non differiscono affatto dal punto di vista del pericolo di contagio a cui sono esposte altre categorie professionali.

 

Il punto fondamentale quando ci si misura sul mero piano del diritto positivo è quindi, a parere di chi scrive, quello di attribuire all’articolo 4 i contenuti propri di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

 

Scendendo sul piano pratico, tutto ciò porta a ritenere sostenibile che si debbano differenziare i soggetti interessati dall’obbligo sulla base di una concreta valutazione che distingua le mansioni a rischio generico da quelle a rischio specifico (o, quantomeno, a rischio generico aggravato), come peraltro altri commentatori hanno già posto in rilievo. (14)

 

Da questo punto di vista lascia perplessi che il d.l. 44/2021 non abbia fatto il minimo cenno ai prìncipi e ai criteri mutuati dalla medicina del lavoro e dalle scienze e tecniche di valutazione e gestione del rischio, con le quali ormai da anni le aziende pubbliche e private hanno preso dimestichezza dovendo procedere all’elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) previsto dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza).

 

Ciò non toglie, tuttavia, che le ASL dovranno fare un esercizio corretto della discrezionalità a loro riconosciuta dall’articolo 4, per valutare quali specifici soggetti debbano essere effettivamente interessati dall’obbligo di sottoporsi a vaccinazione.(15)

 

Per la concreta individuazione della tipologia e limiti del «rischio specifico» pare soccorrere la lettura dello stesso Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 del Ministero della Salute (d’ora in poi «Piano strategico» per brevità), espressamente richiamato al comma 1 dell’articolo 4.

 

Si apprende così che tale Piano è incentrato sulla definizione dei «gruppi target» (pg. 5), nell’ambito dei quali rientrano non tutti gli Operatori sanitari e sociosanitari, ma solamente quelli definiti «in prima linea».

 

Quest’ultima è una nozione mutuata dal Framework di valori SAGE (16) dell’OMS, il quale specifica che i lavoratori sanitari vanno differenziati in ragione dell’effettivo grado di rischio che le loro concrete attività comportano.(17) A sua volta il Framework rinvia (pg. 10), per l’individuazione dei lavoratori a rischio «alto» o «molto alto» (ovvero i lavoratori «in prima linea» del Piano ministeriale), alle relative definizioni contenute nell’Interim guidance di OIL e OMS.(18)

 

L’Interim guidance, peraltro, risulta piuttosto specifica nel circoscrivere il «rischio Covid», dato che i lavoratori sanitari a rischio «alto» vengono indicati come quelli adibiti a «jobs or tasks with high potential for close contact with people who are known to be or suspected of being infected with SARS-CoV-2 or contact with objects and surfaces possibly contaminated with the virus» (pg. 3).

 

I lavoratori a rischio «molto alto» sono invece definiti in rapporto a «jobs and tasks with risk of exposure to aerosols containing SARS-CoV-2, in settings where aerosol-generating procedures are regularly performed on patients with COVID-19 or working with infected people in indoor, crowded places without adequate ventilation».

 

Prendendo a riferimento tali parametri, dunque, il rischio dei sanitari «in prima linea» risulterebbe sostanzialmente circoscritto a un ambito piuttosto ristretto, essenzialmente coincidente con quello dei lavoratori operativamente impiegati nei c.d. «Reparti COVID».

 

Vi è inoltre da aggiungere che fin dall’inizio della dichiarazione di epidemia tutti i datori di lavoro sono stati chiamati all’aggiornamento del DVR, in ragione del suo adeguamento alle misure di prevenzione da contagio SARS-CoV-2. Ad oggi, pertanto, bisogna necessariamente distinguere tra quelle realtà lavorative che, per quanto svolgenti attività lato sensu sanitarie, non contemplano nel loro DVR uno specifico rischio da agente biologico «COVID», e quelle invece che lo prevedono.

 

In ordine alle prime si rileva come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro le consideri, per quanto riguarda il Covid 19, come ambienti a mero rischio generico, per i quali cioè «il rischio non è riconducibile al titolo X del Dlgs 81/2008, non attendendo ordinariamente al ciclo produttivo aziendale» (Circolare INL n. 149 del 20.04.2020, allegato «Procedure Covid-19_Istruzioni l’esecuzione dell’ispezione»).

 

Per quanto riguarda le seconde, il cui DVR riporta una valutazione specifica da «rischio da agente biologico» da COVID, resteranno comunque da vagliare le misure di prevenzione, le procedure di sicurezza e i D.P.I. in concreto adottati per l’abbattimento del rischio specifico. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che in tali ambienti di lavoro si è investito in sicurezza proprio al fine di ricondurre il rischio, sulla base delle evidenze scientifiche mediche e di risk management sanitario, a livelli residuali, vale a dire a quello generico corrispondente a quello della popolazione.

 

Del resto, per citare nuovamente il Report PACE, vi è chi sostiene la capacità dei Paesi sviluppati di procurare anche ai lavoratori sanitari dispositivi di protezione sufficientemente efficaci da rendere strettamente non necessaria la vaccinazione. (19)

 

In conclusione, alla luce di tali considerazioni, una possibile prospettiva di tutela pratica è quella offerta al momento della instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale previsto dal comma 5 dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021.

 

Come sopra accennato, la ASL territorialmente competente, nel momento in cui riceve la segnalazione, deve invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione (o il certificato di differimento/esonero) o, in alternativa, l’insussistenza dei presupposti per il COVID di cui al comma 1.

 

Pertanto, la persona che, per uno o più dei motivi sopra delineati, ritenesse di trovarsi in una posizione non assoggettabile all’obbligo, avrà la possibilità di presentare per via cartolare le proprie osservazioni all’ASL, se del caso producendo anche idonea documentazione comprovante l’assenza di rischio specifico nella propria azienda/attività lavorativa, oppure il suo ridimensionamento a livello di rischio generico per effetto delle procedure di prevenzione e sicurezza e dei DPI adottati.

 

Ove la produzione di tale documentazione non sortisse alcun positivo risultato e venisse adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 4, cit., non si deve escludere l’eventualità di esperire l’effettiva tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, nei modi a cui è stato fatto, poco sopra, riferimento.

 

Analoghe prospettazioni potranno essere portate innanzi al datore di lavoro qualora, in conseguenza dell’atto accertativo dell’inadempimento vaccinale notificatogli dall’ASL, esercitasse lo ius variandi con esiti ritenuti dal lavoratore lesivi o, addirittura, prospettasse la sospensione senza retribuzione dall’attività lavorativa.

 

 

Francesco Volpe

Elisabetta Frezza Bortoletto

Riccardo Baro

 

 

NOTE

1) Articolo 3

Diritto all’integrità della persona

  1. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
  2. a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;

 

2) Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

 

3) Articolo 17

Diritto di proprietà

 

4) Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

  1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

 

5) Al quale è conseguita l’adozione della Risoluzione n. 2361 (2021) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha espresso indicazioni in senso contrario alla compatibilità dell’obbligo vaccinale con i diritti fondamentali della persona.

 

6) A tal proposito il Memorandum si esprime nei seguenti termini: «Measures must however not violate the right and liberty of an individual to bodily autonomy and informed consent, as guaranteed by articles 2 and 5 of the Oviedo Convention. The Convention protects the dignity and identity of all human beings and guarantees everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Article 2 sets out that the interest and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Moreover, article 5 states that an intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. In the case of vaccine hesitancy, this implies that vaccines cannot be forced upon an individual».

 

7) Corte Cost. n. 307/1990.

 

8) Corte Cost. n. 5/2018.

 

9) ancora Corte Cost. n. 307/1990.

 

10) I privati (i.e. Bill&Melinda Gates Foundation; i partecipanti privati del GAVI-Alliance, etc.) stanziano i finanziamenti vincolandoli a scopi specifici.

Gli anni più e meno recenti hanno dimostrato che in tal modo si è realizzato un notevolissimo calo di interesse e attenzione a discapito dei piani ministeriali di prevenzione primaria, con una correlata focalizzazione quasi esclusiva sugli strumenti di vaccinazione (prevenzione secondaria).

 

11) Per tutti si cita la ormai nota Dichiarazione di Great Barrington.

 

12) È degna di trascrizione la sintetica ma molto significativa motivazione:

 

«Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi».

 

13) P. Doshi_«Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 4 gennaio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/).

Ha fatto séguito P. Doshi_«Clarification: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 5 febbraio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/02/05/clarification-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/)

 

14) Si veda «Note critiche al Decreto Legge n. 44/2021 e note interpretative» dell’Associazione COMILVA OdV, sul relativo canale pubblico Telegram.

 

15) Ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e delle disposizioni della legge 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» ogni ASL, in quanto espressione della Pubblica Amministrazione, deve uniformare il proprio operato ai principi di imparzialità, legalità, pubblicità e trasparenza, oltre che di efficacia, efficienza, economicità.

 

16) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization.

 

17) «That said, occupation groups judged to be essential differ in the degree of risk their jobs entail and therefore obligations of reciprocity do not apply evenly to all of them» (pg. 8 del Framework).

 

18) «COVID-19: Occupational health and safety for health workers_Interim guidance 02.02.2021_ILO&WHO».

 

[19] «49 In some member States, health-care workers are among the top priority groups of the national prioritisation plan, while in others they are not. Although some bioethicists argue that immunising health-care workers may not substantially reduce harm in higher-income countries where personal protective equipment effectively protects them».

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Epidemie

Influenza aviaria, l’OMS i media insistono sulla paura dell’epidemia negli esseri umani

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Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.

 

Lo scienziato capo dell’OMS Jeremy Farrar ha avvertito che l’influenza aviaria ha un tasso di mortalità “estremamente alto” per gli esseri umani e potrebbe mutare per trasmettersi da uomo a uomo, nonostante non vi sia alcuna registrazione di trasmissione da uomo a uomo dell’H5N1.

 

La scorsa settimana l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato nuovamente l’allarme sull’influenza aviaria, avvertendo che ha un tasso di mortalità «estremamente alto» tra gli esseri umani.

 

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), la malattia, il virus dell’influenza aviaria H5N1 – noto anche come «influenza aviaria altamente patogena (HPAI) A» o semplicemente «influenza aviaria» – può trasmettersi ad alcuni animali.

 

Tuttavia, non è mai passata da uomo a uomo e ci sono state segnalazioni estremamente rare di trasmissione da animale a uomo, ha affermato l’agenzia.

 

Tuttavia, lo scienziato capo dell’OMS Jeremy Farrar ha affermato che esiste «grande preoccupazione» che la malattia si evolva e svilupperà «la capacità di passare dalla trasmissione da uomo a uomo».

 

Secondo il CDC, le segnalazioni di epidemie di influenza aviaria risalgono al 1880. Dal 2014, i media hanno pubblicato storie periodiche e sempre più allarmistiche sul virus.

 

All’inizio di questo mese sono iniziate a circolare notizie secondo cui l’influenza aviaria sarebbe stata rilevata negli uccelli selvatici, nel pollame, in una varietà di mammiferi tra cui gatti e delfini e in un piccolo numero di esseri umani.

 

Organismi di stampa come il New York Times hanno ribadito gli avvertimenti di Farrar secondo cui il virus sta mutando e potrebbe iniziare a trasmettersi tra le persone, e il Daily Mail ha avvertito che potrebbe essere «100 volte peggio del COVID».

 

Farrar ha dato il massimo a questi avvertimenti durante una conferenza stampa in cui ha annunciato la nuova definizione dell’OMS per gli agenti patogeni presenti nell’aria.

 

«È una cosa tragica da dire, ma se vengo infettato dall’H5N1 e muoio, la cosa finirà», ha detto Farrar. «Se vado in giro per la comunità e lo diffondo a qualcun altro, allora si avvia il ciclo».

 

«Dobbiamo guardare, più che guardare, dobbiamo assicurarci che se l’H5N1 venisse a contatto con gli esseri umani con trasmissione da uomo a uomo, saremmo nella posizione di rispondere immediatamente con un accesso equo ai vaccini, alle terapie e alla diagnostica» ha aggiunto.

 

La ricerca passata di Farrar si è concentrata su questo particolare ceppo di influenza aviaria.

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I commenti suscitano richieste per il vaccino contro l’influenza aviaria 

Dopo i commenti di Farrar, titoli come «La prossima minaccia pandemica richiede un’azione immediata», «L’influenza aviaria sta contagiando più mammiferi. Che cosa significa per noi?», «Il pericolo in evoluzione della nuova influenza aviaria» e «Gli Stati Uniti potrebbero vaccinare un quinto degli americani in caso di emergenza influenza aviaria «hanno chiesto se questa sarà “la prossima pandemia”».

 

Le notizie di stampa chiedono alle agenzie di sanità pubblica di prepararsi di conseguenza, intensificando la biosorveglianza interagenzia, la pianificazione della risposta alle emergenze, accumulando scorte di dispositivi di protezione individuale e, naturalmente, espandendo le scorte esistenti di vaccini contro l’influenza aviaria e sviluppandone di migliori.

 

Il governo degli Stati Uniti ha attualmente tre vaccini H5N1 approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) e conservati nelle scorte strategiche nazionali. I vaccini sono prodotti da Sanofi, GSK e CSL Seqirus.

 

Secondo i funzionari federali, se l’H5N1 dovesse diffondersi ampiamente tra gli esseri umani, il governo americano potrebbe distribuire entro quattro mesi abbastanza vaccini da inoculare un quinto della popolazione americana, ha riferito Barrons.

 

Ma i resoconti dei media hanno sollevato preoccupazioni sull’efficacia di questi vaccini – sviluppati già nel 2007 – e hanno sollecitato lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi vaccini.

 

Farrar ha fatto lo stesso nella sua dichiarazione, avvertendo che lo sviluppo del vaccino «non è dove dobbiamo essere».

 

A sostegno di queste affermazioni, un recente rapporto di ricerca pubblicato in un comunicato stampa del 20 aprile ha rilevato che è molto probabile che un agente patogeno dell’influenza scateni una nuova pandemia nel prossimo futuro, seguita dalla «Malattia X».

 

Tuttavia, i risultati non si basano su uno studio di dati empirici sulla malattia reale.

 

Piuttosto, lo studio riporta i risultati di un sondaggio online che ha chiesto agli esperti globali di malattie infettive di classificare le malattie nel «Piano di ricerca e sviluppo per l’azione per prevenire le epidemie» dell’OMS nell’ordine in cui credevano che le malattie potessero causare la prossima pandemia.

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Gli allarmi risuonano mentre si avvicina la scadenza per la negoziazione del «Trattato pandemico» dell’OMS

Le notizie su una «prossima pandemia» arrivano poco prima delle riunioni dell’accordo pandemico dell’OMS previste per maggio.

 

I Paesi membri si incontreranno per votare un nuovo accordo pandemico e le modifiche al regolamento sanitario internazionale (IHR) per garantire all’OMS un’ampia autorità sulla gestione della pandemia, con un budget annuale stimato in 31,1 miliardi di dollari.

 

Il trattato proposto e l’IHR conferirebbero all’OMS poteri esecutivi senza precedenti per dichiarare un’emergenza sanitaria internazionale a propria discrezione, e quindi organizzare e imporre una risposta che prevalga su qualsiasi risposta che una singola nazione potrebbe invece voler implementare.

 

Molti hanno espresso preoccupazione per il fatto che le proposte compromettano la sovranità nazionale , normalizzino pericolose violazioni dei diritti e concentrino la ricchezza su scala globale.

 

La resistenza agli accordi è diffusa, da molti deputati statunitensi e organizzazioni per la libertà sanitaria alle proteste in Giappone.

 

Questi nuovi sviluppi sono arrivati ​​anche quando Farrar ha annunciato la scorsa settimana che l’OMS ha ampliato la sua definizione di agenti patogeni presenti nell’aria.

 

La nuova definizione ha lo scopo di eliminare la confusione su come «descrivere la trasmissione di agenti patogeni attraverso l’aria che possono potenzialmente causare infezioni negli esseri umani», per prevenire meglio la trasmissione, secondo l’OMS.

 

I termini «trasmissione aerea» e «trasmissione via aerosol» sono stati spesso confusi durante la pandemia di COVID-19.

 

Per correggere tale abuso e confusione, il «documento di consenso» stabilisce un nuovo standard in base al quale qualsiasi malattia infettiva che viaggia attraverso l’aria, indipendentemente dalle dimensioni delle «particelle respiratorie infettive», è considerata un agente patogeno presente nell’aria.

 

La precedente posizione dell’OMS era che solo un piccolo numero di agenti patogeni che viaggiavano in piccole goccioline su grandi distanze, come la tubercolosi, erano considerati «dispersi nell’aria».

 

La nuova classificazione rimuove il limite sulla dimensione delle particelle o sulla distanza alla quale un agente patogeno potrebbe diffondersi. Storicamente le agenzie hanno richiesto elevati livelli di prova prima di definire una malattia trasmessa per via aerea, il che richiede rigorose misure di contenimento, ha riferito CBC.

 

La nuova definizione renderà più semplice imporre misure di contenimento per una gamma più ampia di particelle respiratorie infettive.

 

All’inizio di questo mese, l’amministrazione Biden ha anche pubblicato la sua nuova «strategia pandemica» volta a rafforzare la biosicurezza globale prima della «prossima pandemia».

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Casi diffusi tra i mammiferi

Negli ultimi anni, milioni di uccelli sono stati abbattuti per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, poiché in genere vengono abbattuti interi stormi quando vengono identificati i casi.

 

All’inizio di questo mese, il Dipartimento dell’Agricoltura del Texas ha annunciato che uno dei più grandi allevamenti di pollame del Texas aveva pianificato di uccidere quasi 2 milioni di polli dopo che un singolo uccello era risultato positivo al virus H5N1. Il commissario Sid Miller ha avvertito che tutti i produttori dello stato «devono mettere in pratica misure di biosicurezza rafforzate».

 

Le segnalazioni di influenza aviaria sono stagionali, in genere il picco è a febbraio. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha affermato di aspettarsi un flusso e riflusso dei casi. Nell’ultimo mese sono stati confermati casi tra allevamenti di polli in quattro stati: New Mexico, Texas, Michigan e Minnesota.

 

L’OMS ha inoltre sollecitato un attento monitoraggio e un’indagine su un focolaio segnalato di H5N1 tra le mucche da latte negli Stati Uniti «perché potrebbe evolversi in trasmissione in modi diversi» e perché tale trasmissione avviene è ancora sconosciuta.

 

Il virus ha infettato specie diverse dagli uccelli. Nell’ultimo anno sono stati segnalati casi di influenza aviaria in visoni, lontre, volpi, foche, puzzole e bovini, tra gli altri. Secondo alcuni funzionari, gli animali vengono infettati dagli uccelli selvatici.

 

I primi casi di influenza aviaria nei bovini sono stati rilevati negli Stati Uniti a marzo. Da allora, i funzionari dell’USDA hanno confermato casi in 29 mandrie in otto stati, tra cui Michigan, Kansas e Texas, e un singolo caso in un essere umano in Texas, che ha avuto contatti con una mucca infetta. Il suo unico sintomo era la congiuntivite.

 

Questo è solo il secondo caso documentato di virus H5N1 umano negli Stati Uniti. Il primo è avvenuto in un lavoratore avicolo in Colorado nel 2022. Secondo un recente rapporto dell’OMS, tra il 1° gennaio 2003 e il 28 marzo 2024, solo 888 casi di virus aviari In tutto il mondo sono state segnalate infezioni influenzali nell’uomo, di cui il 52% mortali.

 

L’OMS ha annunciato la scorsa settimana che un uomo vietnamita è risultato positivo all’influenza aviaria A (H9N2) a marzo. L’uomo vive vicino a un mercato di pollame, ma nessuno degli uccelli presenti al mercato è risultato positivo allo stesso virus.

 

La FDA afferma che il rischio che uova o latte di animali infetti arrivino sul mercato è basso a causa delle ispezioni. E gli scienziati affermano che non ci sono prove che il consumo di cibo pastorizzato o cotto comporti alcun rischio per le persone.

 

Almeno 21 stati hanno posto restrizioni alle importazioni di bestiame dagli stati colpiti, con New York che si è aggiunta alla lista lunedì.

 

L’agricoltore rigenerativo e scienziato agricolo Howard Vlieger ha dichiarato al The Defender che l’approccio dell’USDA per affrontare l’influenza aviaria attraverso l’abbattimento delle mandrie è mal informato. Le malattie circolano periodicamente attraverso le popolazioni animali, ha detto.

 

Gli animali suscettibili al virus, ha detto Vlieger, sono quelli malsani, allevati con mangimi geneticamente modificati e carichi di pesticidi e confinati in spazi piccoli e affollati.

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Gli Stati Uniti collaborano con la Cina nella ricerca sul guadagno di funzione dell’H5N1

Il sequenziamento genomico del virus nel paziente del Texas ha mostrato che una mutazione nel genoma del virus ha reso più probabile che l’influenza infetti i mammiferi. Tuttavia, i funzionari sostengono che il rischio per le persone rimane basso.

 

Farrar ha affermato che la variante A (H5N1) è diventata «una pandemia globale di animali zoonotici».

 

«La grande preoccupazione ovviamente è che… infettando anatre e polli e poi sempre più mammiferi, quel virus ora si evolve e sviluppa la capacità di infettare gli esseri umani e quindi, in modo critico, la capacità di passare da uomo a uomo», ha aggiunto.

 

I resoconti di questa evoluzione hanno portato alla richiesta dell’USDA di condividere le sequenze genomiche del virus prelevate da vari animali. L’agenzia ha risposto rendendo pubbliche 239 sequenze di virus.

 

I consulenti di pianificazione pandemica hanno celebrato la mossa, che secondo STAT News consentirà di determinare se il virus ha acquisito mutazioni che lo rendono possibile diffondersi più facilmente, possibilmente agli esseri umani.

 

La discussione su una mutazione che facilita la diffusione e i commenti di Farrar hanno rinnovato le preoccupazioni sulla ricerca sul guadagno di funzione, che è stata condotta per anni sui virus dell’influenza aviaria .

 

Nel 2018, un comitato di revisione del governo degli Stati Uniti ha tranquillamente approvato esperimenti in due laboratori per modificare i virus dell’influenza aviaria per renderli più rischiosi per gli esseri umani – nonostante una moratoria – imposta nel 2014 – su quella ricerca, ha riferito Science nel 2019.

 

Almeno uno di questi progetti è stato finanziato dall’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive del National Institutes of Health.

 

E nel 2011, un esperimento condotto da uno di questi gruppi aveva già modificato il virus aviario H5N1 affinché si diffondesse tra i furetti.

 

Alison Young di USA Today ha rivelato l’anno scorso che si è verificata una grave violazione della sicurezza nel 2019 durante uno degli esperimenti approvati nel 2018. Mentre lavorava nel laboratorio di livello tre di biosicurezza presso l’Università del Wisconsin, il tubo che fornisce aria pulita e sicura ai ricercatori è stato disconnesso, esponendo i ricercatori al virus modificato.

 

Un’altra violazione si è verificata nel 2013, quando un ricercatore è rimasto accidentalmente colpito da un ago infetto.

 

Dal 2021 l’USDA collabora con scienziati cinesi nella ricerca sul guadagno di funzione sui virus dell’influenza aviaria.

 

Brenda Baletti

Ph.D.

 

© 23 aprile 2024, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.

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Epidemie

La Casa Bianca di Biden firma un nuovo piano di sorveglianza pandemica finanziato da Gates

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Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.   Martedì la Casa Bianca di Biden ha annunciato una nuova partnership di 50 paesi per «combattere le future pandemie» e un nuovo Fondo pandemico, finanziato finora da 27 contributori, tra cui alcuni associati alla Fondazione Bill & Melinda Gates, ha riferito la giornalista Kim Iversen.   Martedì la Casa Bianca di Biden ha annunciato una nuova partnership di 50 Paesi per «combattere le future pandemie» identificando e rispondendo alle epidemie di malattie infettive, ha riferito il giornalista Kim Iversen in un recente episodio di «The Kim Iversen Show».   L’amministrazione ha pubblicato un documento di 64 pagine che descrive nei dettagli il programma, che mira a rafforzare la «sicurezza sanitaria globale» e a «prevenire, individuare e rispondere efficacemente alle minacce biologiche ovunque emergano».   «Sappiamo esattamente cosa significa», ha detto la Iversen. «Daranno la caccia alla Malattia X, come l’ha definita il [World Economic Forum] durante l’incontro di Davos, dove dicono: ‘Dobbiamo essere preparati per la Malattia X, perché la Malattia X è ci prenderà tutti».

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L’amministrazione Biden ha affermato di sostenere già 50 paesi e di essersi impegnata a sostenerne altri 50, principalmente in Africa e Asia, per sviluppare migliori test, sorveglianza, comunicazione e preparazione per “prevenire pandemie” come l’epidemia di COVID-19.   «Pensavi che il trattato sulla salute pandemica , che rinuncia alla nostra sovranità, fosse spaventoso?» ha chiesto, riferendosi alla proposta di accordo pandemico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che sarà votata dagli Stati membri il mese prossimo. «Beh, questo è quasi altrettanto brutto».   Diverse agenzie governative statunitensi, tra cui l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, il Dipartimento della difesa statunitense, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, attueranno il programma.   Iversen legge dal documento strategico della Casa Bianca:   «La pandemia di COVID-19 ha avuto – e continua ad avere – un profondo impatto sulla nostra Nazione e sul mondo. Più di un milione di americani hanno perso la vita e quasi sette milioni di americani sono stati ricoverati in ospedale, lasciando le famiglie in lutto e le comunità cambiate per sempre».   «Abbiamo vissuto la peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione, quando sono emerse le debolezze delle nostre catene di approvvigionamento, le piccole imprese hanno faticato a rimanere a galla e 20 milioni di americani hanno perso il lavoro».   «E abbiamo visto come questa sfida sanitaria globale abbia causato conseguenze locali per i nostri ospedali, le nostre scuole e le nostre comunità. Nessun settore dell’economia e della società ne è rimasto immune».   «Ecco perché, fin dal primo giorno, mi sono impegnato a garantire che la nostra nazione sia preparata per una futura pandemia e tutte le minacce biologiche, compreso il rafforzamento e gli investimenti nella sicurezza sanitaria globale».   La Iversen ha osservato che la risposta del governo al virus COVID-19 – “non il virus vero e proprio” – è stata responsabile delle sfide a cui ha fatto riferimento il presidente Joe Biden. Questo nuovo programma, ha detto, permetterebbe al governo di provocare nuovamente quel tipo di caos.  

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Il nuovo Fondo pandemico del governo: offerto da Bill Gates?

Nell’ambito dell’annuncio di martedì, Biden ha anche affermato di aver creato un Fondo pandemico con supporto bipartisan «che ha già catalizzato 2 miliardi di dollari in finanziamenti da 27 contributori, tra cui paesi, fondazioni e organizzazioni filantropiche, per costruire più forti capacità di sicurezza sanitaria globale».   «Chi sono questi contributori?» la Iversen ha chiesto: «Vuoi indovinare che la Bill Gates Foundation è grande donatore?»   Secondo il sito web del Pandemic Fund, i fondi vengono convogliati attraverso 13 organizzazioni governative e non governative, comprese organizzazioni finanziate da Gates come l’OMS, la Coalizione per le innovazioni di preparazione all’epidemia (CEPI); Gavi, l’Alleanza per i Vaccini; e il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.   La Fondazione Bill & Melinda Gates finanzia progetti simili anche attraverso altre partnership. Ad esempio, Gates e la DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agency del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, hanno finanziato il lancio del sistema Sentinel.   Sentinel è un «sistema di allarme precoce» brevettato, basato sulla tecnologia di modifica genetica CRISPR, pensato per rilevare agenti patogeni mortali in Africa prima che si diffondano.   Organizzazioni come la Fondazione Gates, ha affermato la Iversen, hanno i propri programmi che possono portare avanti attraverso tali partenariati. Gates, ha detto, «vuole vedere i vaccini per tutti e la sorveglianza delle malattie al fine di attuare vaccini per tutti».   Offrendo ingenti finanziamenti ai Paesi poveri, ha detto Iversen, gruppi come la Fondazione Gates acquistano la capacità di manipolare o controllare la politica. Questo tipo di potere, ha detto, è stato fondamentale per imporre mandati di vaccini e passaporti per i vaccini in tutto il mondo.   Ha citato un recente rapporto del giornalista investigativo Paul D. Thacker, il quale ha riferito che un funzionario dell’OMS ha testimoniato che il governo finlandese era ben consapevole che i vaccini COVID-19 non hanno fermato la trasmissione quando il paese ha imposto i passaporti vaccinali.

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La dottoressa Hanna Nohynek, presidente del gruppo strategico di esperti sull’immunizzazione dell’OMS, ha affermato di aver informato il governo che i passaporti non sarebbero efficaci e non sarebbero necessari.   «Sapevano che era una truffa assoluta, ma l’hanno fatto comunque», ha detto Iversen. «Non era perché fossero davvero preoccupati per la nostra salute. Non era perché fossero davvero preoccupati per la diffusione».   Anche questa nuova partnership per la sicurezza sanitaria globale a cui l’amministrazione ha aderito non ha nulla a che fare con la protezione della salute pubblica, ha affermato Iversen.   «Sappiamo tutti che si tratta di trovare un modo per sorvegliare le persone, per inserirle nei passaporti, in una sorta di sistema di sorveglianza ed è assolutamente spaventoso».   Brenda Baletti Ph.D.   © 18 aprile 2024, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.
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Epidemie

Nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie con «potenziale pandemico» scoperto in Congo

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Un nuovo ceppo virulento di vaiolo delle scimmie, potenzialmente con un tasso di mortalità dell’11%, è stato identificato nella Repubblica Democratica del Congo, secondo un recente studio che richiede misure come la «vaccinazione mirata».

 

La nuova ricerca ritiene che questo ceppo sia passato dagli animali agli esseri umani tra luglio e settembre 2023, secondo lo studio intitolato «Sustain Human Outbreak of a New MPXV Clade I Lineage in Eastern Democratic Republic of the Congo».

 

Il lignaggio Clade I del vaiolo delle scimmie si trova principalmente nell’Africa centrale in aree come il Congo. È caratterizzata da sintomi gravi e da un’elevata mortalità fino all’11%. Una variante del Clade I, Clade Ib è oggetto del recente studio.

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Lo studio spiega cos’è il vaiolo delle scimmie e ne ha descritto le linee evolutive e le sottovarianti.

 

«Il virus del vaiolo delle scimmie (MPXV) ha attirato l’attenzione globale nel 2022 durante un’epidemia diffusa legata principalmente al contatto sessuale. Il Clade I MPXV è prevalente nell’Africa centrale ed è caratterizzato da malattie gravi e elevata mortalità, mentre il Clade II è confinato nell’Africa occidentale ed è associato a malattie più lievi. Un MPXV di Clade IIb è emerso in Nigeria nel 2017, con una trasmissione protratta da uomo a uomo, precursore dell’epidemia globale del lignaggio Clade II B.1 nel 2022. Nell’ottobre 2023, una grande epidemia di vaiolo è emersa nella regione mineraria di Kamituga, nella Repubblica democratica Repubblica del Congo (RDC), di cui abbiamo condotto un’indagine sull’epidemia», afferma lo studio.

 

Nel documento gli scienziati chiedono molte delle misure adottate durante il biennio pandemico.

 

«Per contenere questa nuova potenziale epidemia di Clade Ib sono necessarie misure urgenti, tra cui una sorveglianza rafforzata ed estesa, il tracciamento dei contatti, il supporto alla gestione dei casi e la vaccinazione mirata», afferma lo studio.

 

I risultati dello studio mostrano che circa 7 mesi fa una variante del vaiolo delle scimmie sarebbe passata dagli animali all’uomo e si sarebbe diffusa principalmente attraverso i rapporti sessuali.

 

«L’epidemia di Kamituga MPOX si è diffusa rapidamente, con 241 casi sospetti segnalati entro 5 mesi dal primo caso segnalato. Dei 108 casi confermati, il 29% erano lavoratrici del sesso [eufemismo con cui ora nei Paesi anglofoni definiscono le meretrici, ndr], evidenziando il contatto sessuale come una modalità chiave di infezione. L’analisi genomica ha rivelato un lignaggio distinto MPXV Clade Ib, divergente dai ceppi Clade I precedentemente sequenziati nella RDC. La predominanza delle mutazioni di tipo APOBEC3 e il tempo stimato di comparsa intorno a metà settembre 2023 suggeriscono una recente trasmissione da uomo a uomo», afferma lo studio.

 

Il tema potrebbe entrare presto nell’arena politica, con il candidato alle presidenziali del 2024 Donald Trump che ha criticato duramente l’amministrazione Biden per aver consentito agli immigrati illegali provenienti dal Congo di entrare negli Stati Uniti durante un discorso di sabato scorso.

 


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Molti account su Twitter si sono quindi chieste quanti congolesi affetti da vaiolo delle scimmie siano stati portati illegalmente negli Stati Uniti attraverso il confine aperto da Biden.

 

Nel 2022, mentre focolai del morbo apparivano dopo i Gay Pride, l’anno scorso il direttore dell’OMS Tedros Ghebreyesus aveva scavalcato il suo comitato interno OMS per dichiarare il vaiolo delle scimmie emergenza globale. L’ente sanitario mondiale arrivò a prodursi anche nel grottesco suggerimento ai gay di limitare i partner sessuali e di vaccinarsi prima delle parate di orgoglio gaio – vaccino approvato senza studi clinici, con idoneità estesa anche ai bambini –, non prima di aver annunciato di voler cambiare il nome al vaiolo delle scimmie, perché a rischio razzismo.

 

Il 99% dei casi, ammise ad un certo punto la sanità britannica, era costituito da maschi omosessuali. Nel 2023 l’ente di controllo epidemico americano CDC avvertì che il vaiolo delle scimmie sarebbe potuto tornare con i festival estivi LGBT.

 

Una circolare del ministero della Salute italiana di poche settimane fa stabilisce una precedenza per la vaccinazione anti-vaiolo per le scimmie a «persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) che rientrano nei seguenti criteri di rischio: storia recente (ultimi 3 mesi) con più partner sessuali; partecipazione a eventi di sesso di gruppo; partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune; recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell’ultimo anno); abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex)».

 

Da oltremanica era invece arrivata la notizia del primo caso di cane infettato da vaiolo delle scimmie. La bestiola condivideva il letto con una coppia di gay infetti.

 

Come riportato da Renovatio 21nel 2021 il vaiolo delle scimmie fu protagonista di una molto preveggente simulazione organizzata dall’ONG per la minaccia nucleare NTI con l’OMS e l’inevitabile Fondazione Gates.

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 Immagine di pubblico dominio CCo via Wikimedia

 

 

 

 

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