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Analisi critica della proposta di legge «Un cuore che batte»

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Renovatio 21 pubblica questo testo di Alfredo De Matteo, attivista già tra gli organizzatori della Marcia per la Vita, riguardo della recente proposta di legge «Un cuore che batte», portata avanti da diverse realtà pro-life italiane. Renovatio 21 aveva espresso un giudizio in merito in un articolo del mese scorso: l’iniziativa è in partenza inaccettabile in quanto non chiede l’abolizione dell’iniqua legge genocida, ma una sua micro-modifica con la quale, ingenuamente, si pensa che dottori e donne in procinto di uccidere i bambini si fermeranno per magia. Tutto questo sforzo pro-life, ricordiamo, mentre al governo ci sono spezzoni di network democristiano che hanno giurato di non voler toccare la legge (così come hanno fatto, anche piuttosto esplicitamente, esponenti del sedicente mondo pro-vita italiano) e il primo ministro dichiara solennemente, più volte, di essere a favore del feticidio. Il contesto del Paese, abbiamo scritto, forse è molto più grave, e più oscuro, di quanto immaginino gli attivisti pro-life: mentre si perde tempo intorno a raccolte firme per limitare l’aborto, qualcuno sta nascondendo in giro per l’Italia aborti in barattolo, mentre emergono misteriosi barili che contengono quantità di feti abortiti. Solo questo dovrebbe farci temere che il tema è più grande di quanto pensassimo, e che forse il nemico è molto diverso da quello che si credeva di avere – e questo nemico gioca pure su un altro piano, e con rara e malefica intelligenza.

 

RDB

 

 

Il 16 maggio scorso è stata depositata presso la Corte Suprema di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare volta all’introduzione all’interno della legge 194, nello specifico all’articolo 14, del seguente comma 1-bis: «il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».

 

Ora, fatte salve le intenzioni dei promotori, riteniamo tale proposta di legge discutibile per una serie di ragioni di opportunità e di principio. 

 

Innanzitutto, lo strumento scelto è particolarmente inefficace perché molto raramente, o quasi mai, tali proposte di legge giungono in Parlamento. Infatti, il suo tortuoso iter prevede il giudizio della conferenza dei capogruppo e successivamente dell’aula parlamentare, prima dell’eventuale calendarizzazione della discussione,

 

C’è da tenere in considerazione poi che la stessa attuale maggioranza di governo ha dichiarato intoccabile la legge 194. Pertanto, trattandosi di un’iniziativa che richiede un certo impegno e una certa mobilitazione generale (è necessario raccogliere in un ristretto lasso di tempo 50.000 firme di elettori che devono essere vidimate da un funzionario pubblico) sussiste il concreto rischio che l’iniziativa finisca per rappresentare l’ennesimo doloroso flop per il mondo prolife italiano.

 

Tra l’altro, la formulazione di tale proposta di legge rischia di comprometterne l’efficacia giuridica: infatti, l’obbligo di far ascoltare il battito cardiaco del nascituro è in capo al medico e non alla donna, la quale può evidentemente sottrarvisi. Ne consegue che il medico sia obbligato unicamente a proporre l’ascolto del battito fetale ed è piuttosto facile immaginare come tale norma possa essere aggirata o semplicemente ignorata.

 

Inoltre, gli eventuali effetti positivi della legge potrebbero essere molto limitati, dal momento che le abominevoli pratiche abortive vanno sempre più spostandosi verso l’utilizzo dei «pesticidi umani» (aborto chimico). Infatti, la sensibile diminuzione degli aborti chirurgici in questi ultimi anni è in gran parte dovuta proprio all’immissione in commercio di farmaci abortivi e cripto abortivi che tende a relegare l’aborto nel privato.

 

C’è chi obietta che anche se le probabilità di riuscita dell’iniziativa sono pressoché inesistenti sia comunque necessario «fare qualcosa» per contrastare l’aborto di Stato. Secondo il nostro giudizio, quando si affrontano temi particolarmente delicati e importanti come la difesa della vita innocente è conveniente fare solo ciò che ha ragionevoli speranze di successo; c’è il rischio, altrimenti, di disperdere forze ed energie che potrebbero invece essere canalizzate su altre iniziative, più efficaci, sempre a favore della vita nascente.

 

Veniamo ora alle ragioni di principio. 

 

Alcuni portano a sostegno della liceità morale della proposta di legge «Un cuore che batte» il n. 73 dell’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II:

 

«Un particolare problema di coscienza potrebbe porsi in quei casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto. Simili casi non sono rari. Si registra infatti il dato che mentre in alcune parti del mondo continuano le campagne per l’introduzione di leggi a favore dell’aborto, sostenute non poche volte da potenti organismi internazionali, in altre Nazioni invece — in particolare in quelle che hanno già fatto l’amara esperienza di simili legislazioni permissive — si vanno manifestando segni di ripensamento».

 

«Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui»

 

La questione morale sottesa al n. 73 di Evangelium Vitae è molto complessa e meriterebbe ben altro approfondimento.  

 

In estrema sintesi, la morale cattolica indica chiaramente quali azioni non si possono mai compiere, in nessuna circostanza, e nel caso in esame limitare i danni di una legge ingiusta non può costituire a sua volta un’azione ingiusta. Infatti, anche se il fine di ridurre il danno è lecito, è necessario che l’atto con cui si ottiene tale fine sia esso stesso moralmente lecito.

 

Secondo quanto ritenuto da vari osservatori che hanno analizzato la questione, la ragione per cui tale voto è considerato illecito risiede nel fatto che votare a favore conduce all’effetto di «legittimare il male», e questo effetto costituisce l’oggetto dell’azione di votare, anche se il votante potrebbe non riconoscerlo come tale. Questo perché l’oggetto del voto rimane intrinsecamente sbagliato, e l’atto materiale del voto non è guidato dall’intento di «limitare i danni» associato alla tolleranza dell’effetto negativo, ovvero la «legittimazione della condotta ingiusta».

 

In realtà, la mitigazione dei danni rappresenta l’effetto risultante dall’approvazione di una legge ingiusta, che coincide con la legittimazione della condotta scorretta.

 

D’altro canto, il vero scopo dell’atto di votare è proprio la legittimazione della condotta illecita, mentre l’obiettivo a lungo termine è limitare i danni.

 

Solo attraverso l’approvazione dell’ingiustizia grazie ai voti a favore sarà possibile limitare i danni. Pertanto, quando l’effetto negativo è la causa dell’effetto positivo, desiderare quest’ultimo significa volere direttamente il primo.

 

L’allora Cardinale Joseph Ratzinger, in qualità di Prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, in occasione della presentazione dell’Evangelium Vitae in Vaticano ebbe a commentare: «Ma si possono fare compromessi, laddove si tratta della scelta tra il bene e il male? Il Papa (Giovanni Paolo II, ndr) dice in proposito: fondamentale è che il deputato non lasci alcun dubbio circa la sua personale opposizione all’aborto, e che questo atteggiamento anche pubblicamente sia messo in chiaro in modo inequivocabile. A queste condizioni il parlamentare può approvare proposte, il cui fine dichiarato sia finalizzato a limitare i danni e a diminuirne gli effetti negativi. Mai certamente egli può dare il suo voto perché l’ingiustizia venga dichiarata giustizia».

 

Partendo dalla corretta esegesi del n. 73 di Evangelium Vitae il parlamentare in questione, poste determinate condizioni, potrebbe appoggiare una proposta mirata a limitare i danni di una legge ingiusta, ma se essa venisse approvata e giungesse al voto finale egli, dal punto di vista morale, non potrebbe far altro che votare contro o astenersi dal voto; questo, anche qualora l’intenzione di voto sia diretta solo alle parti accidentali della legge ingiusta, in quanto esse non potrebbero sussistere se la norma stessa non rendesse legittimo l’aborto volontario. 

 

Pertanto, il voto ad una legge che emenda la 194 e inserisce, come nel caso che stiamo esaminando, l’obbligo da parte del medico di far ascoltare alla madre il battito cardiaco del nascituro, sarebbe comunque un voto dato ad una legge che legittima l’aborto, visto che «Tutto ciò che è per accidens ha il suo principio in ciò che è per sé» (Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 19, a. 2 c.).  

 

In ogni caso, la stessa Evangelium Vitae pone delle condizioni ben precise affinché il nostro parlamentare possa legittimamente offrire il proprio sostegno a tali proposte: è necessario, come abbiamo visto, che esse siano (dichiaratamente) mirate a limitare i danni di una legge ingiusta e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica.

 

Ora, nel comunicato diffuso dai firmatari dell’iniziativa si legge: «La proposta di legge che abbiamo presentato, obbligando il medico che effettua la visita che precede l’aborto, a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso, intende dare piena applicazione alla legge sul consenso informato. La donna ha il diritto di essere resa consapevole della vita che porta nel grembo, una vita con un cuore che pulsa. Solo in tal modo può essere realmente libera e responsabile delle sue azioni». 

 

Inoltre, il portavoce nazionale di una delle associazioni promotrici ha rilasciato il 20 maggio scorso all’Huffington Post la seguente dichiarazione:

 

«Abbiamo depositato l’altro ieri una proposta di legge di iniziativa popolare per modificare un articolo della 194 semplicemente per far sì che il medico della ecografia pre-aborto sia obbligato a mostrare l’ecografia alla donna e a far sentire il battito cardiaco, non è nessuna volontà di abrogare la legge, lo scopo è di inserire una tutela in più anche perché la legge 194 si chiama tutela della maternità non legge sull’aborto».

 

Sembrerebbe che la proposta di legge «Un cuore che batte» non sia direttamente, né tantomeno dichiaratamente, finalizzata a ridurre gli aborti (o comunque a frapporre un ostacolo oggettivo alla fruizione della pratica abortiva), bensì a cercare di rendere la donna intenzionata ad abortire pienamente consapevole delle proprie azioni.

 

Di fatto, il comma 1-bis della proposta di iniziativa popolare viene posto all’interno dell’articolo 14 della 194 che ne disciplina unicamente l’aspetto informativo. In effetti, la riduzione del danno è tutt’altro che certa in quanto, come abbiamo visto, l’obbligo contenuto nella norma non è formulato come divieto (solamente in quel caso, tra l’altro, la proposta sarebbe eticamente lecita, dal momento che i proponenti si limiterebbero ad inserire un impedimento alla pratica abortiva). 

 

In altri termini, non solo l’emendamento è giuridicamente inefficace e discutibile da un punto di vista etico, ma la sua ratio non si discosta per nulla da quella della norma abortista che si fonda sul falso principio dell’autodeterminazione femminile. Affinché la donna sia realmente libera è infatti necessario che ella scelga il bene, ossia custodire la vita, non che sia «correttamente informata», qualunque cosa questo voglia dire.

 

Cosicché, la proposta che stiamo analizzando anziché limitare gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica, come prescrive sempre il n. 73 di Evangelium Vitae, potrebbe addirittura accrescerli.

 

Sussiste anche il concreto rischio che qualora la proposta stessa venga approvata la legge 194 ne esca sostanzialmente rafforzata, soprattutto da un punto di vista ideologico; anche perché il comma inserito nell’articolato della legge sarebbe voluto proprio dal mondo cattolico e pro-life: a quel punto le probabilità di giungere all’abrogazione della norma abortista (che deve rimanere il fine ultimo verso cui orientare tutte le nostre azioni) diventerebbero ancora più remote.

 

I pro-life italiani devono chiarirsi le idee: o ritengono che la strategia migliore da adottare sia quella di cercare di limitare i danni dell’aborto bypassando la morale oppure decidono di intraprendere azioni di contrasto all’aborto cercando di mantenere «la barra dritta».

 

Qualora scelgano la prima opzione non pretendano però di agire secondo la dottrina perché «l‘attività civile e politica mirante a ridurre gli effetti negativi di una legge gravemente ingiusta deve rispettare i principi generali della morale» (A. Rodriguez Luno, «Il parlamentare cattolico di fronte ad una legge gravemente ingiusta. Una riflessione sul n. 73 dell’Enciclica Evangelium vitae»).

 

D’altra parte, ci teniamo a sottolineare che la proposta di far ascoltare il battito cardiaco del nascituro alla madre che intende abortirlo è di per se stessa lodevole. Il problema nasce nel momento in cui si pretende di inserire la norma correttiva all’interno della 194, legge integralmente iniqua, finendo inevitabilmente col colludere con essa. 

 

In conclusione, i frutti avvelenati dell’aborto di Stato possono essere eliminati solo eradicando la mala pianta della legge 194 e, come la storia insegna, i tentativi di mettere mano a norme la cui ratio è malvagia finiscono inevitabilmente per fare il gioco del nemico.

 

Alfredo De Matteo

 

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Immagine di Wolfgang Moroder via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0); immagine modificata

 

 

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L’OMS aggiunge la pillola abortiva alla lista dei «medicinali essenziali»

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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiunto la pillola abortiva alla sua lista di «medicinali essenziali» poche settimane dopo la morte di un’adolescente canadese in seguito a un aborto chimico.   Il 5 settembre l’OMS ha pubblicato la 24a edizione del suo Elenco modello dei farmaci essenziali, che ora include una sezione sui farmaci abortivi, tra cui il mifepristone e il misoprostolo, utilizzati per porre fine chimicamente alla vita dei bambini nel grembo materno.   «I farmaci essenziali sono quelli che soddisfano i bisogni sanitari prioritari di una popolazione», ha scritto l’OMS nell’introduzione al nuovo elenco. «Sono selezionati tenendo in debita considerazione la prevalenza della malattia e la rilevanza per la salute pubblica, le prove di efficacia e sicurezza e il rapporto costo-efficacia comparativo».   L’elenco modello dei farmaci essenziali è stato istituito nel 1977 e comprende un lungo elenco di analgesici, vaccini e farmaci antimalarici. Ora, l’elenco include due farmaci pericolosi che pongono fine alla vita dei feti: il mifepristone (che va anche sotto il nome di RU486) e il misoprostolo.

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In un aborto chimico, la prima pillola, il mifepristone, tenta di far morire di fame il bambino che si sta sviluppando nell’utero bloccando l’ormone della gravidanza, il progesterone. Tuttavia, dopo aver assunto la prima pillola, una donna può ancora cambiare idea. Può sottoporsi a procedure d’urgenza per invertire gli effetti della prima pillola. A condizione che non abbia assunto la seconda pillola, il suo bambino può spesso essere salvato attraverso questo processo, noto come inversione della pillola abortiva.   Il secondo farmaco richiesto in un aborto chimico è il misoprostolo, che viene assunto 24-48 ore dopo, solitamente a casa. Il misoprostolo provoca la contrazione dell’utero, espellendo il bambino. Questo può causare crampi, sanguinamento e spesso richiede cure mediche. Il bambino poi, di solito viene espulso nel water di casa, quindi dopo lo sciacquone il piccolo si troverà nelle fogne dove verrà divorato da ratti, pesci, insetti, anfibi ed altre creature infime.   Gli aborti chimici, letali per i feti quando hanno successo, sono spesso dolorosi per le madri e possono causare infezioni o emorragie che possono richiedere cure d’urgenza. Tra il 2000 e il 2011, 14 donne negli Stati Uniti sono morte per complicazioni successive ad aborti chimici.   L’aggiunta dei farmaci da parte dell’OMS arriva poche settimane dopo la morte di una diciannovenne canadese a causa di un’infezione in seguito a un aborto chimico. Casi di donne morte dopo l’aborto chimico sono comuni in tutto il mondo, compresa l’Italia. Nel 2014 una donna incinta morì in un ospedale di Torino dopo la somministrazione. I parlamentari sedicenti cattolici, una pattuglia in teoria all’epoca nutrita in tutti gli schieramenti, non dissero una parola, forse mezza.   La menzogna della pillola feticida come «sicura ed efficace» (ricordate questo slogan?) è stata dimostrata in uno studio pubblicato mesi fa. Cinque anni fa in Gran Bretagna erano trapelate sconvolgenti email sui suoi esiti letali.   Attualmente diversi Stati americani hanno vietato questi farmaci pericolosi. Ben 22 procuratori generali statali americani chiedono una revisione dei pericoli del mifepristone e sollecitano l’amministrazione Trump a ripristinare le restrizioni sulla pillola abortiva. A inizio anno il segretario alla salute USA Roberto F. Kennedy aveva confermato che lo stesso presidente Donaldo Trump gli aveva chiesto di studiare i pericoli della pillola abortiva.   Come riportato da Renovatio 21, specularmente, due anni fa emerse una lettera pro-pillola figlicida firmata da 200 dirigenti delle multinazionali farmaceutiche, tra cui il CEO di Pfizer Albert Bourla.

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In Italia invece, ai tempi del governo pandemico, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva iniziato l’iter per rendere sempre più facile l’uso della pillola abortiva. La cultura degli aborti fai-da-te si sta moltiplicando ovunque, con immenso inquinamento delle riserve idriche. Non si tratta della prima volta che vengono lanciati gli allarmi sull’inquinamento dei fiumi da parte della pillola abortiva RU486, detta anche «pesticida umano». È noto che anche la pillola anticoncenzionale, che è uno steroide sintetico, ha un effetto devastante sui fiumi e sulla fauna ittica, e in particolare starebbe facendo diventare i pesci transessuali.
Se il fine dell’OMS fosse davvero la salute umana, allora dovrebbero essere considerati farmaci salvavita quei farmaci come il progesterone che, se presi in tempo, possono neutralizzare l’effetto feticida dell’aborto chimico, salvando il bambino.   Ma sappiamo che il fine dell’OMS non è la vita. È, incontrovertibilmente, la morte.

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Il vescovo Mutsaerts: Chesterton ha dimostrato perché l’aborto è la tirannia dei forti contro i deboli

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Renovatio 21 pubblica la traduzione di questo testo del vescovo Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, ausiliare della diocesi di Hertogenbosch, Paesi Bassi, apparsa su LifeSiteNews.

 

Sono un ammiratore convinto di G.K. Chesterton (1874-1936) è stato uno scrittore e pensatore inglese noto per la sua strenua difesa della moralità tradizionale e dei valori cristiani. Sebbene ai tempi di Chesterton l’aborto non fosse né legale né diffuso come lo è oggi, egli affrontò chiaramente temi correlati nei suoi saggi e libri: il valore di ogni vita umana, la sacralità della famiglia e i pericoli di tendenze moderne come l’individualismo e il materialismo.

 

In questo saggio analizzo come Chesterton avrebbe risposto alle moderne leggi sull’aborto, che non offrono alcuna tutela legale al nascituro. Ciò è in netto contrasto con il principio giuridico romano del curator ventris , in base al quale veniva nominato un tutore per tutelare gli interessi del nascituro.

 

Chesterton partiva sempre dalla convinzione che ogni vita umana abbia valore e dignità intrinseci, in quanto creatura di Dio. Ai suoi tempi si oppose fermamente alle teorie eugenetiche e a qualsiasi filosofia che considerasse alcuni gruppi di persone meno umani. Osservò che tali idee potevano ottenere i loro «benefici» solo negando l’umanità a un’intera categoria di persone.

 

Laddove gli eugenetisti disumanizzavano gli «inferiori», l’aborto fa qualcosa di simile con un gruppo ancora più vulnerabile: «le persone più deboli e indifese: i nascituri». Chesterton sottolineava che il nascituro è un essere umano completo, e parlava dell’aborto inequivocabilmente come «il massacro dei nascituri». Un linguaggio così forte dimostra che considerava l’aborto un attacco diretto alla dignità umana e alla vita umana stessa.

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Poiché Chesterton era profondamente religioso, considerava la vita – anche nel grembo materno – sacra e voluta da Dio. Sottolineava che nessuna persona o istituzione ha il diritto di distruggere deliberatamente una vita umana innocente. Seguendo la tradizione, Chesterton credeva che il diritto alla vita provenga direttamente da Dio per ogni essere umano, incluso il bambino nel grembo materno, e che nessuna ragione terrena (medica, sociale o economica) possa giustificarne la distruzione.

 

La sua indignazione morale contro l’aborto scaturisce da questo principio. Rise di un corrispondente che sosteneva l’aborto per ridurre la povertà, affermando che quest’uomo «sperava» nell’«omicidio di massa di nascituri», mentre «si disperava» all’idea di un semplice aumento dei salari. Con pungente ironia, Chesterton scrisse di tali riformatori: «spera nel degrado femminile, spera nella distruzione umana». Ciò dimostra che Chesterton considerava l’aborto non solo un torto personale, ma una malattia sociale – un orrore consentito solo quando la società dimentica la verità fondamentale che ogni vita umana, per quanto piccola o fragile, ha un valore infinito.

 

Per Chesterton, il bambino non era solo un individuo dotato di dignità, ma anche una fonte di significato per i genitori e la società. Nutriva una profonda riverenza e quasi un timore reverenziale per la miracolosa vitalità di ogni bambino. Nel suo saggio A Defence of Baby Worship, descrive come ogni bambino, in un certo senso, ricrei il mondo: «con ogni nuovo bambino, l’intero universo viene nuovamente messo alla prova».

 

Il bambino porta con sé una freschezza e una meraviglia che nemmeno i più grandi filosofi possono eguagliare: «come se con ognuno di loro tutte le cose si rinnovassero di nuovo», scrisse, «e l’universo venisse nuovamente messo alla prova». Questa visione lirica sottolinea la convinzione di Chesterton che un nuovo bambino sia una meraviglia unica e irripetibile, una nuova riaffermazione della vita che scuote continuamente il mondo degli adulti.

 

Chesterton descrisse addirittura la nascita come «l’avventura suprema». In Eretici scrisse: «l’avventura suprema è nascere”. Paragonò l’ingresso in famiglia attraverso la nascita all’ingresso in una fiaba: «quando entriamo in famiglia, con l’atto di nascere, entriamo in una fiaba». Questo dimostra quanto profondamente considerasse l’arrivo di un bambino come qualcosa di quasi sacro, pieno di mistero e possibilità.

 

Considerava la famiglia il fondamento della società e una «società in miniatura» che crea e ama i propri nuovi cittadini. Un bambino, per Chesterton, dava significato alla genitorialità e collegava le generazioni: «il bambino è una spiegazione del padre e della madre, e il fatto che sia un bambino umano è la spiegazione degli antichi legami umani». Che oggi un bambino non ancora nato sia legalmente trattato come se non fosse un bambino o una persona è in contrasto con tutto ciò che Chesterton rappresentava.

 

Chesterton difese i bambini anche nelle sue critiche ai mali sociali. In Eugenetica e altri malanni schernì l’idea che alcuni bambini potessero essere «indesiderati». Troverebbe del tutto inaccettabile sacrificare il bambino stesso in nome della prosperità o della «qualità della vita». Le politiche moderne che scelgono di eliminare i bambini non ancora nati invece di risolvere i problemi sociali, le considererebbe una perversione della giustizia e della ragione.

 

Chesterton era critico nei confronti di molti aspetti della modernità, soprattutto quando si scontravano con verità eterne. Una volta descrisse la mentalità modernista come quella di qualcuno che prova così tanta pietà per gli animali, ad esempio, da essere disposto a sacrificare vite umane – una preoccupante inversione di valori. Già nel 1914 Chesterton predisse: «ovunque ci sia adorazione degli animali, ci sarà sacrificio umano». Con ciò intendeva dire che la tendenza sentimentale moderna a venerare ideali astratti – ad esempio, invocando i “diritti delle donne” ignorando i diritti del bambino – spesso coincide con l’indifferenza o la crudeltà verso le persone vulnerabili.

 

Nella cultura contemporanea ne vediamo echi: le persone possono indignarsi più per la crudeltà sugli animali o per le questioni ambientali che per l’aborto di massa dei bambini non ancora nati. Chesterton definirebbe tali priorità folli, segno che la modernità ha perso la sua bussola morale.

 

Un altro tratto distintivo dei tempi moderni che Chesterton criticò aspramente è l’individualismo estremo e il materialismo. Notò che, in nome della «libertà», le persone spesso si imprigionavano in piaceri superficiali. In nessun luogo questo è più chiaro che nel suo saggio Bambini e distributismo, dove derideva le coppie che evitavano di avere figli per avere più tempo e denaro per l’intrattenimento e il lusso. Scrisse che il suo disprezzo raggiunse il suo apice «quando sento il suggerimento comune che le persone non vogliono avere figli per essere libere di andare a teatro, o libere di non essere interrotte nella loro carrieraÐ.

 

Mise deliberatamente «libero» tra virgolette, perché non la considerava vera libertà. «Ciò che mi fa venire voglia di calpestare queste persone come fossero zerbini è che usano la parola “libero”. In ogni atto del genere si incatenano al sistema meccanico più servile che l’umanità abbia mai sopportato». Invece di abbracciare la libertà creativa e vivificante della genitorialità, si sottomettono a quella che Chesterton chiamava la costrizione del consumo e della tecnologia: carriere e mode imposte da poteri anonimi. Questa è falsa libertà: barattare la vocazione più profonda dell’umanità (trasmettere la vita) con piaceri fugaci.

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Chesterton contrapponeva questa falsa libertà alla vera libertà che un bambino porta con sé. «Un bambino è il segno e il sacramento della libertà personale», dichiarava. Sembra paradossale, poiché un bambino porta responsabilità e limiti ai genitori. Ma Chesterton la vedeva diversamente: un bambino è una nuova volontà, «un nuovo libero arbitrio aggiunto alle volontà del mondo», che i genitori liberamente generano e liberamente proteggono. È il loro contributo creativo alla creazione – un atto unico non prodotto da una «mente» o da un tecnocrate sociale, ma da loro stessi e da Dio. E questa nuova vita è “molto più bella, meravigliosa e sorprendente” di qualsiasi invenzione o macchina da intrattenimento che la civiltà moderna possa produrre.

 

Chesterton vedeva nel fatto che gli uomini moderni osino rifiutare questo dono meraviglioso un sintomo di cecità morale. «Quando le persone non percepiscono più quanto ciò sia straordinario, hanno perso ogni apprezzamento per le cose primarie; hanno perso ogni senso delle proporzioni», ammoniva. Con parole insolitamente dure, Chesterton affermò che queste persone «preferiscono la feccia della vita alle fonti della vita». In altre parole, scelgono i piaceri vuoti, ripetitivi e futili di una società consumistica stanca rispetto alla fresca vitalità che porta un nuovo figlio. Questo non è progresso, ma decadenza.

 

Chesterton si rese conto già ai suoi tempi che la cosiddetta idea «progressista» del controllo delle nascite era una china scivolosa: «il controllo delle nascite attraversa lo Stato moderno e guida la marcia del progresso dall’aborto all’infanticidio», scrisse in tono beffardo. Previde che una volta superato un limite (la prevenzione delle nascite), ne sarebbe presto seguito un altro (la distruzione della vita esistente) – una previsione che suona inquietantemente profetica negli odierni dibattiti sull’aborto e persino sull’infanticidio.

 

Chesterton considererebbe l’attuale cultura dell’aborto come una corruzione del vero progresso: non un trionfo della scelta, ma una capitolazione all’egoismo e alla disperazione mascherati da «libertà». La vera libertà è sempre al servizio della vita. È significativo che in Impressioni irlandesi abbia riassunto l’essenza della libertà: «L’unico oggetto della libertà è la vita». La libertà non ha senso se viene usata per distruggere la vita; il suo scopo è proprio quello di renderla possibile e proteggerla.

 

Chesterton credeva che le leggi umane traessero la loro giustizia da una superiore consapevolezza morale, dalle leggi morali del bene e del male che non sono soggette a cambiamento. Quando una società nega queste verità fondamentali, rischia non di evolversi, ma di degenerare. Una volta osservò che le civiltà crollano non appena dimenticano le cose più ovvie. Una di queste verità ovvie è che uccidere persone innocenti è sbagliato.

 

Nel caso dell’aborto, la modernità sembra aver dimenticato proprio questa verità evidente: ovvero che un bambino nel grembo materno merita la stessa protezione di un bambino nella culla. Chesterton avrebbe sottolineato che il diritto romano – per quanto pagana fosse quella civiltà – almeno riconosceva il principio del curator ventris, il «guardiano dell’utero», nominato per proteggere i diritti del nascituro. Esistevano già in epoche precedenti disposizioni giuridiche che mostravano «una preoccupazione pubblica per la vita del bambino nel grembo materno», e il diritto positivo «riservava diritti» a quel bambino, ad esempio i diritti di successione e l’integrità fisica. Quanto è ironico, avrebbe osservato Chesterton, che il mondo moderno – vantandosi della sua umanità e del suo progresso – conceda al nascituro meno riconoscimento legale di quanto ne concedesse un’antica civiltà pagana.

 

Secondo Chesterton, una legge che non protegge il membro più indifeso della società non è una legge giusta. Credeva che l’autorità dello Stato fosse limitata da una legge morale superiore. Pertanto, quando i potenti iniziano a decidere chi può vivere e chi no, questo non è progresso, ma tirannia: «L’eugenetica e l’aborto equivalgono alla tirannia di un’élite che decide chi deve vivere e chi deve morire». Quell’élite, aggiungeva, spesso si nasconde dietro argomentazioni scientifiche o economiche, ma in sostanza è una questione di potere bruto.

 

Nell’aborto, Chesterton vedeva una coalizione dei forti contro i deboli: l’individuo adulto (forse supportato da «esperti» medici o dalla legislazione) contro il bambino senza voce. Ciò contrasta con la convinzione di Chesterton che la civiltà si misuri proprio da come protegge i più deboli. Quanto più debole e indifeso è il soggetto giuridico, tanto maggiore è il dovere di tutti di proteggerlo.

 

Per Chesterton, la famiglia è la prima e più importante comunità giuridica, e il nascituro ne fa già parte. Il diritto dovrebbe essere al suo servizio, non agire da padrone decidendo se quel nuovo membro della famiglia possa vivere. Già ai suoi tempi, aveva assistito a tendenze in cui lo Stato, o la cosiddetta «scienza», si elevavano a idolo a spese dell’umanità.

 

«Nel mondo moderno è il contrario: non è la religione che perseguita la scienza, ma la scienza che tiranneggia attraverso il governo», scrisse Chesterton nel 1922. Si riferiva alla legislazione eugenetica allora emergente, ma la stessa logica si applica alle leggi sull’aborto. Un ragionamento freddo e materialista – che sia in nome della scienza, della salute o dei diritti delle donne – che dichiara un nascituro non una persona con diritti che lui considererebbe un terribile orrore burocratico. È il trionfo di quello che lui chiamava beffardamente «terrorismo da professori di terza categoria»: assurdità tecnocratiche che mina le intuizioni morali fondamentali.

 

Al livello più profondo, Chesterton affermerebbe che nessuna autorità umana può concedere il diritto di uccidere deliberatamente una persona innocente. La legislazione che consente l’aborto distorce il rapporto essenziale tra libertà e vita. Come notato in precedenza, egli affermava: «L’unico oggetto della libertà è la vita». Una libertà che non protegge, ma abbandona il nascituro – la vita più innocente che si possa immaginare – è agli occhi di Chesterton una libertà che ha perso il suo scopo e la sua moralità. Considererebbe la situazione odierna come una regressione mascherata da legge.

 

Laddove un tempo il diritto autentico cercava di riecheggiare la vox Dei (l’idea che ogni essere umano sia un dono di Dio), la moderna legge sull’aborto trasmette il messaggio che alcune vite non contano. Questo non è solo ingiusto, ma anche irragionevole. È la perdita definitiva del buon senso che ha caratterizzato molte di quelle che Chesterton chiamava le «eresie» dei suoi contemporanei modernisti.

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Considerato quanto sopra, è chiaro che Chesterton reagirebbe con forte disapprovazione e indignazione morale alle leggi sull’aborto che non offrono alcuna protezione ai nascituri. Sulla base del suo profondo rispetto per la dignità umana, del suo amore per il bambino e la famiglia e della sua avversione per l’egoismo moderno, bollava tali leggi come segni di decadenza della civiltà.

 

Ogni grande civiltà decade dimenticando le verità ovvie, e la verità che un bambino non ancora nato è un essere umano con dei diritti è proprio una verità così evidente. Cancellarla, sosteneva, è una pericolosa mistificazione. Chesterton invitava il mondo moderno a ritrovare la sua bussola morale. Invece di congratularsi con se stessa per il presunto progresso, la società dovrebbe guardarsi allo specchio: che tipo di progresso è, se persino i più indifesi non sono più al sicuro nel rifugio più naturale: il grembo materno?

 

Dagli scritti di Chesterton emerge il ritratto di un uomo che si batteva per i più piccoli, i più poveri e i più vulnerabili. Non vedeva il nascituro come un ammasso di cellule senza diritti, ma come «un nuovo libero arbitrio», una nuova avventura per l’umanità e una promessa che il mondo potesse andare avanti. Considerava la perdita del riconoscimento legale per quella giovane vita una profonda vergogna. Probabilmente avrebbe risposto con il suo caratteristico mix di logica e sarcasmo: se la società crede che il comfort e la scelta siano così assoluti che i bambini possono essere uccisi, allora perché non essere coerenti?

 

«Lasciate che tutti i bambini nascano. Poi anneghiamo quelli che non ci piacciono», scrisse con amarezza, per denunciare l’assurdità di un simile ragionamento. Naturalmente, questa ipotesi è orribile – ed è proprio questo il punto di Chesterton: solo un’obiezione mistica e morale ci impedisce di annegare i bambini nati, e la stessa obiezione si applica all’uccisione dei nascituri.

 

Infine, Chesterton ci ricordava il dovere di difendere la famiglia e la vita da tali aggressioni. «C’è un attacco alla famiglia; e l’unica cosa che si può fare contro un attacco è combatterlo». Egli vedeva la perdita della tutela legale per la vita non ancora nata come parte di quell’attacco alla famiglia e alla dignità umana. Il suo giudizio non lasciava dubbi: le moderne leggi sull’aborto sono malvagie, ingiuste e contrarie sia al buon senso che alla legge naturale. Solo tornando a quelle che lui chiamava le «cose ​​ovvie» – la verità evidente che ogni vita umana, dal concepimento in poi, è un dono di incommensurabile valore – la nostra società può ritrovare sia la sanità mentale che la giustizia.

 

Perché agli occhi di Chesterton, il bambino non ancora nato non è altro che l’opinione di Dio sul fatto che il mondo debba andare avanti. Spetta al nostro senso di giustizia e alle nostre leggi affermare e difendere tale opinione.

 

+Rob Mutsaerts

Vescovo

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Bioetica

In Inghilterra è possibile abortire fino al nono mese di gravidanza. E in Italia?

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Pubblichiamo l’intervento del collaboratore di Renovatio 21 Alfredo de Matteo alla Conferenza della giornata mondiale contro l’aborto organizzata da alcune organizzazioni lo scorso 8 settembre.   Buonasera, grazie per l’invito e grazie a tutti voi che siete giunti numerosi a questa IV giornata mondiale contro l’aborto.   Come voi già saprete il parlamento britannico ha approvato la depenalizzazione dell’aborto per le donne in Inghilterra e Galles. Il cambiamento riguarda la fine delle sanzioni penali nei confronti di chi interrompe autonomamente la gravidanza, anche oltre il limite di 24 settimane previsto dalla legge, grazie a un emendamento votato il 17 giugno 2025.   Tale cambiamento normativo è arrivato dopo diversi casi di donne arrestate o indagate per aborto che si erano trovate in situazioni di difficoltà, come nel caso di una donna inglese che è stata accusata e poi assolta per aver abortito oltre il tempo previsto dalla legge durante il lockdown sanitario.   Ora, al di là del fatto evidente di come il sistema sfrutti i casi particolari o pietosi per introdurre l’aborto o per allargarne le maglie (modus operandi classico anche in Italia) è altrettanto ovvio come la depenalizzazione dell’aborto clandestino sia il naturale approdo di una sistema normativo che considera l’aborto alla stregua di un diritto.   Del resto, i limiti temporali e procedurali imposti dai diversi paesi che hanno legalizzato tale abominevole pratica costituiscono dei «paletti» messi lì giusto per disumanizzare il feto, il quale prima di un determinato limite temporale non è di fatto considerato un essere umano dalla legge (anzi, una persona, come vedremo meglio in seguito), mentre subito dopo sì, anzi , dato che i suoi diritti sono comunque subordinati a quelli della donna che lo porta in grembo far credere che l’aborto non sia considerato dal legislatore come un diritto della donna bensì come una opzione in caso di gravidanze «difficili», quindi solo come extrema ratio.   È pertanto naturale, logico, inevitabile che questi pseudo paletti vengano prima o poi superati: quale differenza sostanziale ci può essere tra una donna che abortisce alla 22a o alla 25ª settimana di gestazione? E soprattutto: è possibile considerare un reato perseguibile l’atto che la donna avrebbe potuto compiere, legalmente e a spese dello stato, solo qualche giorno o settimana prima del termine stabilito dalla legge?   Non a caso infatti in Inghilterra continueranno ad essere perseguiti penalmente solamente i medici che effettueranno gli aborti al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, oppure i partner che non hanno rispettato l’autodeterminazione della madre del bambino, proprio per rimarcare il fatto che l’unico soggetto da tutelare (si fa per dire) è sempre e comunque la donna, mai il bambino che deve nascere.

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Ma com’è la situazione nel nostro Paese? Fino a che età gestazionale è possibile abortire in Italia?   In Italia il reato di aborto è stato depenalizzato quasi dieci anni fa. Ebbene sì, con il decreto legislativo n 8 del 15 gennaio 2016 una serie di reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda sono stati considerati meri illeciti amministrativi. Tra queste violazioni rientra anche l’aborto clandestino, previsto ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della legge n. 194 del 1978, che prevedeva una multa fino a 51 euro.   Con l’entrata in vigore di tale decreto le donne che abortiscono clandestinamente entro novanta giorni dalla gestazione sono condannate al pagamento di una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Lo stesso decreto prevede la cancellazione del reato penale per la donna che abortisce oltre novanta giorni dalla gestazione che era punito con la reclusione fino a sei mesi. La cosa curiosa è che tale provvedimento invece di far felici le femministe le ha rese furiose a causa del considerevole aumento delle multe.   In ogni caso, è un dato di fatto che in Italia si può abortire fino al nono mese di gravidanza senza subire alcun procedimento penale. E da quasi dieci anni …   Ad ogni modo, fino a quando è possibile abortire legalmente in Italia? Quali sono le indicazioni contenute nella sciagurata legge 194, che da quasi cinquant’anni sta decimando la popolazione italiana?   Qualcuno potrebbe chiedersi che senso abbia analizzare una norma che ha quasi mezzo secolo e che tutti noi conosciamo.   Dobbiamo renderci conto che questa legge infame non è solo ingiusta e omicida ma è profondamente satanica: essa sembra essere stata pensata e scritta direttamente dal demonio, o meglio da chi aveva un filo diretto con l’inquilino del piano di sotto. Perché dico questo? Perché la 194 è un capolavoro di ipocrisia, un castello di menzogne talmente ben costruito che ha tratto in inganno molte persone ma che soprattutto ha consentito ai falsi prolife di condurre la battaglia per la difesa della vita innocente verso un binario morto. (Poi vedremo come)   Innanzitutto, c’è da dire che la 194 non è apparsa così all’improvviso, dal nulla, ma è stata preceduta da alcuni eventi di natura giuridica e sociale che le hanno preparato il terreno: il più importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 27 del 1975 che ha giocato un ruolo decisivo nella futura regolamentazione dell’aborto in Italia: in sostanza la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54 del codice penale, nella parte in cui puniva l’aborto anche quando la gravidanza comportava un grave danno alla salute della donna e in più operò una fittizia distinzione tra essere umano e persona dotata di coscienza. Sarebbe interessante analizzarla nel dettaglio ma purtroppo non ne abbiamo il tempo.   Passiamo quindi subito a vedere in che modo e con quali astuzie ed escamotage gli estensori della 194 abbiano utilizzato i cambiamenti in atto per scardinare completamente l’ordine naturale e, soprattutto, canalizzare il dissenso.

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La 194 si compone di più articoli. Nella parte introduttiva essa tende a mostrare un’anima positiva e garantista che però è destinata a rimanere lettera morta. Infatti il corpo normativo centrale, il nucleo omicida, risulta in netto contrasto con quanto si afferma solennemente nel preambolo e nell’articolo 1. Questo per due motivi principali: primo, perché all’epoca la questione aborto era molto dibattuta e le tensioni sociali molto forti; era pertanto opportuno dare l’immagine di una legge “equilibrata” che mirasse essenzialmente ad operare una sorta di bilanciamento tra i diritti del nascituro e quelli della madre e che non consentisse, almeno all’apparenza, l’aborto a semplice richiesta; secondo, perché tale formulazione è servita per canalizzare il dissenso, portandolo ad un’accettazione sostanziale della legge.   Quante volte abbiamo sentito autorevoli esponenti del mondo prolife e purtroppo anche alti prelati giudicare la legge 194 in maniera benevola o quantomeno non del tutto negativamente: è una buona legge da applicare meglio; una norma che va applicata integralmente anche nella sua parte preventiva; la legge 194 non contempla il diritto di aborto; è possibile abortire solo per seri motivi, etc.   Una legge pensata per uccidere i bambini con l’aborto viene descritta come una norma che anzitutto tutela (socialmente) la maternità, quando evidentemente sta lì per fare esattamente il contrario, ossia per svilirla e attaccarla.

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.   Avete capito bene, la 194 non solo riconoscerebbe il valore sociale della maternità ma tutelerebbe anche la vita umana dal suo inizio. Quale inizio? Dal concepimento o dalla nascita? Eppoi, cosa c’entra con le finalità di una legge pensata per eliminare l’innocente? E’ un po’ come se un’ipotetica norma che introducesse la pena di morte avesse come obiettivo quello di tutelare la vita fino al suo termine naturale…   Anche la sibillina affermazione secondo cui, secondo il dettato della 194, l’aborto non sarebbe mezzo per il controllo delle nascite è una colossale presa in giro, dal momento che, come vedremo ora, la 194 permette l’aborto a semplice richiesta, e quindi tale pratica può essere utilizzata dalla donna anche ai fini della limitazione delle nascite, o addirittura proprio per quello. Infatti, le statistiche ci dicono che la donna tipo che accede all’aborto ha già dei figli.   Ma veniamo al nucleo omicida: negli articoli 4 e 6 il legislatore elenca le condizioni necessarie affinché la donna possa accedere all’aborto. Dall’analisi del testo si evince chiaramente come i presunti paletti siano del tutto evanescenti e privi di effettiva efficacia. Infatti, la gamma di motivazioni adducibili è talmente ampia da tendere all’infinito.  

Articolo 4

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.   Dunque la donna può abortire per qualunque motivo entro i novanta giorni. Ma anche oltre tale termine accedere alla pratica abortiva è piuttosto semplice perché l’accento non è mai posto sul bambino che deve nascere ma sempre e comunque sulla salute della donna

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Articolo 6 L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.   La fattispecie indicata dal legislatore al punto b si riferisce ad un pericolo per la salute psico-fisica della donna determinata da malattie che pur non costituendo un pericolo per la sua vita, possono essere scarsamente tollerabili a causa della gravidanza (per esempio asma bronchiale cronica o diabete), oppure dalla documentata presenza di anomalie o malformazioni fetali.   Quindi in realtà dopo i 90 giorni di gestazione la donna può abortire anche in presenza di lievi malformazioni che possono essere riscontrate nel nascituro (attraverso diagnosi solo presunte, visto che non di rado esse risultano poi errate), come ad esempio la sindrome del labbro leporino che può essere facilmente corretta chirurgicamente. Proprio perché il fatto che tali «difetti» debbano essere rilevanti non è riferito al bambino ma alla madre. Cioè devono essere rilevanti per lei, per la sua salute mentale. A riprova del fatto che per la legge 194 il soggetto da tutelare è solamente colei che è già persona e non colui che ancora lo deve diventare (come suggerito dalla corte costituzionale)   Ma c’è un limite preciso oltre il quale non è possibile abortire? In realtà, no.  

Articolo 7

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.   La possibilità di vita autonoma del feto, non rappresenta un criterio oggettivo, dipendendo tra l’altro dallo stato di avanzamento delle tecniche rianimatorie, mutevole nel tempo. Anni fa la regione Lombardia fissò tale limite a 22,3 settimane. È abbastanza ovvio quindi come le maglie interpretative siano piuttosto larghe e la decisione di procedere con l’aborto, in definitiva, affidata alla discrezionalità del medico-boia.   Per quanto riguarda poi l’ipocrita dovere di salvaguardare la vita del bambino che si sta uccidendo con l’aborto sono significative le conclusioni a cui arriva il primario di un ospedale milanese:   «È chiaro che come medici dobbiamo salvare la vita, indipendentemente dall’età gestazionale o dall’handicap che si profila, ed è altrettanto chiaro che l’intervento abortivo è traumatico per il feto: il punto è che quando succede, non lo si dichiara: conoscendo il desiderio della mamma, la maggior parte dei medici non fa nulla, anche se la legge dice che si deve rianimare sempre». A proposito della nauseante ipocrisia della 194, di cui parlavamo prima.   Passiamo ora agli articoli della legge (2 e 5) che imporrebbero alle strutture pubbliche e in particolare ai consultori il dovere di aiutare le donne in difficoltà e di cercare di indurle a non abortire.

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Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.   In realtà il compito affidato ai consultori pubblici è nella pratica difficilmente attuabile. Non desta sorpresa che gli articoli di legge dedicati alla prevenzione dell’aborto abbiano avuto poca o nulla efficacia, non già perché ne è stata disattesa l’applicazione, come afferma parte del mondo prolife, bensì in quanto strutturalmente deboli, perché inseriti all’interno di un sistema normativa complessivamente ostile alla vita e che da carta bianca alla donna.   Tra l’altro, come possono i consultori aiutare la donna a superare le cause che potrebbero indurre la donna ad abortire se la legge non prevede alcun controllo dei motivi addotti dalla donna e di conseguenza il personale medico non ha alcun potere-dovere né di accertarne l’effettiva esistenza né di conoscerli?   Passiamo ora a trattare, molto velocemente, il tema dell’obiezione di coscienza, normato dalla legge 194.   Si è parlato tanto ultimamente di questo tema in relazione al caso della Sicilia dove la giunta regionale ha indetto un bando per soli medici non obiettori, visto che la percentuale di medici obiettori in Sicilia è molto alta.   Come saprete il governo della Meloni ha impugnato il provvedimento perché sarebbe incostituzionale. Ora, non sono un giurista quindi non voglio entrare nel merito della questione. Tuttavia, sembra evidente, a mio giudizio, come il provvedimento della giunta siciliana sia del tutto coerente con l’impianto normativo della legge 194 che tra le altre cose non tutela affatto l’obiezione di coscienza ma la limita a determinate condizioni  

Articolo 9

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.   Dalla lettura dell’articolo 9 si evince chiaramente come il medico non possa far valere pienamente il suo diritto ad opporsi alla pratica abortiva. E l’obiezione di coscienza o è totale oppure non è, in quanto il divieto di uccidere deliberatamente un essere umano e di partecipare anche solo indirettamente all’atto abortivo è assoluto, non negoziabile, in quanto si fonda sulla legge naturale. Non è una semplice opzione insomma.

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Bisogna anche tenere conto del fatto che il diritto all’obiezione di coscienza si scontra con quello all’autodeterminazione, sancito dalla 194; dunque uno tende ad escludere l’altro. E se le regioni hanno percentuali di obiezione molto alti che possono anche solo potenzialmente limitare il diritto all’aborto, esse possono ricorrere, a mio giudizio del tutto coerentemente col dettato della legge 194, anche a concorsi istituiti ad hoc per soli medici non obiettori. Già perché è la stessa legge 194 che impone alle regioni il dovere di assicurare in ogni caso l’erogazione del «servizio».   Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.   Molti di voi sanno che sono stato molto critico con la proposta di legge Un cuore che batte, in quanto con essa, checché se ne dica, si prefigura di fatto una collaborazione illecita con una norma ingiusta.   Ora, senza entrare di nuovo nel merito, voglio condividere con voi un commento che è stato postato sotto uno dei miei articoli di critica al Cuore che batte. Un lettore ha scritto: «io con quella legge non voglio avere niente a che fare»   Semplice, lapidario, ineccepibile. Ed è questo lo spirito che deve animare tutti noi.   Grazie a tutti dell’attenzione.   Alfredo De Matteo

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