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Bioetica

Operatori sanitari, non firmate il consenso informato per la vaccinazione anti C-19!

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Lo scorso 26 dicembre l’Ordine Nazionale dei Biologi ha pubblicato il documento del cosiddetto «consenso informato» per il vaccino anti-COVID Pfizer/BioNTech. 

 

Tale modulo – la cui compilazione con firma ed anamnesi viene richiesta per poter accedere alla somministrazione del farmaco o meno  (è richiesto ai sanitari di firmare il diniego alla vaccinazione qualora non volessero sottoporvisi) — presenta dei punti veramente ambigui, che ci portano per forza a dover affermare che di tutto si tratta fuorché di un «consenso informato». 

 

Mancano i criteri esaustivi e fondamentali per poterlo definire realmente un consenso informato. 

Mancano, infatti, i criteri esaustivi e fondamentali per poterlo definire realmente un consenso informato. 

 

Andiamo per gradi.

 

Nelle prime righe del modulo, proprio sotto l’inserimento dei basilari dati anagrafici, si legge:

 

Il modulo può essere richiesto giorni prima della sessione di vaccinazione: com’è possibile sottoscrivere giorni prima un modulo in cui vi è scritto che abbiamo ricevuto «risposte esaurienti» in merito a questa somministrazione da parte di «due professionisti sanitari» addetti alla vaccinazione che ancora non abbiamo visto?

«In presenza di due professionisti sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese».

 

Peccato che questo modulo, specie nelle RSA, può essere richiesto giorni prima della sessione di vaccinazione. Com’è dunque possibile sottoscrivere giorni prima un modulo in cui vi è scritto che abbiamo ricevuto «risposte esaurienti» in merito a questa somministrazione da parte di «due professionisti sanitari» addetti alla vaccinazione che ancora non abbiamo visto?

 

 Andando a pagina 11 del documento, invece, troviamo altri punti davvero imbarazzanti. Si legge:

 

«L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19»

 

Parlando di un elenco di effetti indesiderati non esaustivo si contraddice proprio l’obiettivo che tale documento vorrebbe avere

Questa affermazione è essa stessa una contraddizione in termini rispetto a ciò che dovrebbe essere e rappresentare il consenso informato, ovvero una molteplicità di spiegazioni che hanno come obiettivo la verità, esplicata in modo comprensibile ed, appunto, esaustivo. Parlando di un elenco di effetti indesiderati non esaustivo si contraddice proprio l’obiettivo che tale documento vorrebbe avere. 

 

Poco più sotto, al punto 10 sempre di pagina 11, leggiamo inoltre che «non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza». Anche in questo caso la mancata previsione di un rischio, rende nulla la pretesa di offrire all’individuo un vero e proprio consenso informato, per il semplice fatto che il documento, per stessa ammissione di chi lo ha steso, è manchevole di informazioni. 

 

Ancora a pagina 11 viene genericamente fatto notare che «negli studi non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione».

 

Pag. 11: «non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza». La mancata previsione di un rischio, rende nulla la pretesa di offrire all’individuo un vero e proprio consenso informato

È quindi doveroso chiedersi: quali sono gli studi clinici menzionati, da chi sono stati redatti e quale è il campione oggetto dello studio? Purtroppo la verità è che nessuno di questi dati è presente nel documento, e non vengono specificati i criteri di correlazione tra vaccinazione e decessi o, più semplicemente, tra vaccinazione e reazione avversa. Facile comprendere che simili affermazioni sono del tutto indeterminate e, dunque, palesemente inadatte a fornire un’informazione che possa validamente determinare un consenso così delicato.

 

Questi tre punti summenzionati, senza entrare nello specifico credo verso il vaccino o meno, minano radicalmente i i presupposti e i concetti fondamentali che determinano il consenso informato, troppo spesso relegato ad un semplice foglio da far firmare senza spiegazioni ed in modo del tutto sbrigativo. 

 

In questo documento mancano delle informazioni importantissime. Oseremmo dire le più importanti.

Non vengono specificati i criteri di correlazione tra vaccinazione e decessi o, più semplicemente, tra vaccinazione e reazione avversa

 

Il consenso informato è una cosa seria, disciplinato dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, oltre che dall’articolo 3 della Carta di Nizza. Ha una forte componente etica, bioetica, incentrata sulla conoscenza, sulla verità e sulla trasparenza nelle informazioni mediche e cliniche rilasciate al soggetto.

 

Siamo davanti all’omissione — volontaria o no —  del dovere di somministrate un’informazione completa e coerente, cosa che configura un comportamento contro il diritto e contro la legge stessa, a prescindere dall’assunzione del rapporto medico paziente nello schema contrattuale del contratto professionale, del contatto sociale o dell’illecito extracontrattuale: la violazione del dovere informativo costituisce un illecito e, come tale, è in grado di annullare qualsiasi «contratto», ivi compreso quello che in questo caso specifico viene richiesto di firmare. 

Il consenso informato è una cosa seria, disciplinato dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, oltre che dall’articolo 3 della Carta di Nizza

 

È poi doveroso menzionare il principio espresso più di venticinque anni fa dalla Corte Costituzionale, cioè quello in base al quale sia necessario individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, fissando standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero tener conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità di eseguire gli accertamenti in questione».

 

Se questa precisa affermazione poteva esser valida per la vaccinazione contro la polio, ad esempio, i cui effetti erano già noti da molto tempo ed il volume di dati raccolti era corposo, a maggior ragione deve valere per un farmaco che ancora non si conosce, se non per pochi e limitati aspetti, soprattutto poi quelli inerenti gli affetti sul lungo periodo che sono del tutto «incerti», come già fatto notare.

Consigliamo dunque fortemente a chi non si vaccina di non firmare alcun diniego, dal momento che fino a prova contraria siamo davanti ad un vaccino per ora ancora facoltativo. Farlo vorrebbe dire deresponsabilizzare l’azienda farmaceutica e le autorità sanitarie in caso di eventi avversi non solo nel breve termine, ma anche verso quelli a lungo termine

 

Consigliamo dunque fortemente a chi non si vaccina di non firmare alcun diniego, dal momento che fino a prova contraria siamo davanti ad un vaccino per ora ancora facoltativo, ma altresì a tutti gli operatori sanitari che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione: firmare un simile consenso equivale ad ammettere di sottoporsi alla cieca ad un trattamento sanitario ai margini del quale non è stata fornita una corretta, integra, precisa ed esaustiva informazione a riguardo. Farlo vorrebbe dire deresponsabilizzare l’azienda farmaceutica e le autorità sanitarie in caso di eventi avversi non solo nel breve termine, ma anche verso quelli a lungo termine laddove viene ammessa la scarsa se non nulla conoscenza.

 

Cristiano Lugli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Bioetica

Il Regno Unito apre le porte all’aborto fino al termine della gravidanza

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Con una votazione che segna una svolta disastrosa nella tutela del nascituro, la Camera dei Lord britannica ha approvato un emendamento che, sotto la maschera di una falsa compassione, potrebbe spianare la strada all’aborto legale fino al termine della gravidanza.

 

Oltre la Manica, i difensori del diritto alla vita sono sconvolti: mentre la Chiesa universale celebrava San Giuseppe il 19 marzo 2026, la cui missione era proteggere il Bambino Gesù da tutti coloro che ne cercavano la distruzione, primo fra tutti Erode, la Camera dei Lord britannica ha votato 173 a 109 a favore di un emendamento cruciale al Criminal Justice Bill.

 

Una votazione epocale

Questo emendamento mira a depenalizzare completamente l’aborto per le donne che interrompono la gravidanza oltre l’attuale limite legale di 24 settimane. In pratica, ciò significa che una donna che pratica un aborto da sola all’ottavo o nono mese di gravidanza non rischierebbe più alcun procedimento penale.

 

Per i gruppi pro-vita, questa decisione è vista come l’introduzione, attraverso una porta secondaria, dell’«aborto fino al nono mese di gravidanza». Eliminando tutte le sanzioni, il legislatore sta inviando un segnale deplorevole: la vita di un bambino vitale non beneficerebbe più di alcuna tutela legale vincolante contro la scelta individuale.

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L’erosione del diritto alla vita

Il dibattito è stato alimentato da casi recenti, come quello di Carla Foster, condannata e poi rilasciata dopo aver utilizzato la pillola abortiva per interrompere la gravidanza tra la 32a e la 34a settimana. Sebbene la sofferenza di alcune donne sia reale, la Chiesa ci insegna che la misericordia non può essere esercitata ignorando la legge naturale e divina, né ignorando la giustizia dovuta ai più vulnerabili.

 

Sostenendo anche una clausola di «grazia» per le donne già condannate, i Lord non si limitano a riformare la legge; Stanno minando retroattivamente la tutela del nascituro. La baronessa Carr, il più alto magistrato di Inghilterra e Galles, ha espresso serie preoccupazioni, sottolineando che tali modifiche potrebbero interferire con l’indipendenza della magistratura.

 

Una sfida per le coscienze cattoliche: come può una società affermare di progredire mentre agevola la distruzione di vite umane capaci di sopravvivere al di fuori dell’utero materno? Il governo britannico inizialmente si era opposto a questo emendamento, ma le pressioni delle lobby pro-aborto hanno convinto la Camera alta. Il disegno di legge deve ora tornare alla Camera dei Comuni.

 

Ancora una volta, il diritto alla vita vacilla sotto il peso di un’ideologia che si rifiuta di vedere l’embrione e il feto come un essere umano creato a immagine di Dio, dimenticando che la vera carità e la genuina compassione iniziano con la difesa di chi non ha voce.

 

Le conseguenze non sono difficili da prevedere: la vita dei bambini già nati con qualsiasi tipo di anomalia è più che minacciata. La strage inizierà con le anomalie più gravi, per poi estendersi a malformazioni meno serie, persino a quelle benigne ma angoscianti, o a quelle che preannunciano una morte prematura. Quando vedremo una legge sull’eutanasia perinatale? Scommettiamo che da qualche parte è già stata redatta.

 

Articolo previamente apparso su FSSPX.News

 

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Bioetica

Spagna, Medici obiettori di coscienza nel mirino di una «lista nera»

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Il 9 marzo 2026, l’Alta Corte di Madrid ha ordinato al Governo della Comunità di Madrid di avviare «immediatamente» la procedura amministrativa per la creazione e l’approvazione di un registro dei professionisti sanitari che si dichiarano obiettori di coscienza alla pratica dell’aborto.   La decisione della Corte completa una vera e propria persecuzione nei confronti dei medici che si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza.  

Contesto della decisione

Nel 2010, una legge ha autorizzato l’aborto fino alla 14a settimana di gravidanza e fino alla 22a settimana in caso di malformazioni o rischi per la salute della donna. L’aborto rimane possibile anche dopo la 22a settimana in caso di gravi e incurabili patologie fetali.   Dal 2022, la legge punisce l’ostruzione, l’intimidazione o le molestie nei confronti di donne o operatori sanitari nei pressi delle cliniche con una pena detentiva da 3 a 12 mesi o con il divieto di accesso alle strutture sanitarie per un periodo da 6 mesi a 3 anni.   Nel 2023, una nuova riforma ha imposto, tra le altre cose, la creazione in ogni comunità autonoma spagnola di un registro dei medici obiettori di coscienza, apparentemente per migliorare l’organizzazione e la continuità dei servizi. Questa riforma ha anche consentito alle minorenni di abortire senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni e ha eliminato il periodo di attesa obbligatorio.   Alcune comunità autonome spagnole si sono rifiutate di conformarsi alla creazione di questo registro, in particolare l’Aragona, le Isole Baleari e Madrid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (PP), ha ripetutamente definito il registro una «lista nera» che stigmatizzerebbe gli obiettori di coscienza, aprendo la porta alla discriminazione nelle future assunzioni.

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Nell’ottobre del 2025, il ministero della Salute chiese ai dissidenti di conformarsi; le prime due risposero favorevolmente. L’Ordine dei Medici di Madrid replicò, invece: «Ciò che il governo sta cercando di fare è limitare il diritto all’obiezione di coscienza, e questo viene fatto con queste liste nere di obiettori di coscienza», secondo il suo presidente, il dottor Manuel Martinez-Selles.   Nel novembre del 2025, Isabel Diaz Ayuso persistette nel suo rifiuto: «che senso ha volere una lista nera di medici? Se non si intende usarla, perché è così importante?». Chiese «di difendere la libertà ideologica, religiosa e di culto, garantita dalla nostra Costituzione». «La cosa più importante è che lo Stato non interferisca con il nostro modo di pensare», aggiunse.  

Il ministero della Salute portò il caso in tribunale.

Il 15 gennaio, il Ministero della Salute ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia di Madrid, la quale, lunedì 9 marzo, ha accolto le misure provvisorie richieste dal Ministero della Salute e ha ordinato alla Comunità di avviare «immediatamente» l’iter amministrativo per la creazione e l’approvazione del registro, come previsto dalla legislazione nazionale in materia di aborto.   La Corte ha tuttavia precisato che la misura provvisoria non implica l’immediata creazione del registro, bensì l’obbligo di avviare le procedure necessarie per la sua attuazione, in conformità con la normativa vigente.   Va notato che in alcune regioni, come La Rioja e Castiglia e León, quasi tutti i medici si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza. Nel 2023, cinque delle nove province di Castiglia e León non avevano registrato alcun aborto da oltre un decennio.   Articolo previamente apparso su FSSPX.News

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Immagine di Luis García via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Spain
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Bioetica

Una madre e i medici sudcoreani condannati dopo che un neonato nato vivo è stato messo nel congelatore per morire

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Una donna sudcoreana sulla ventina, identificata con il cognome Kwon, è stata condannata insieme a due medici per l’omicidio del suo neonato. Lo riporta LifeSite.

 

Come prevedibile, la stampa mainstream sta presentando la vicenda, che era emersa lo scorso anno, come prova della necessità dell’aborto tardivo legale.

 

«La donna voleva interrompere la gravidanza a 36 settimane, ma i pubblici ministeri hanno affermato che il bambino è nato vivo e poi è stato ucciso», ha riferito la BBC. Naturalmente, «interrompere la gravidanza» avrebbe comportato anche l’uccisione dello stesso bambino, dopo che avrebbe potuto sopravvivere fuori dall’utero.

 

Il bambino era nato vivo tramite parto cesareo e i medici lo hanno messo in un congelatore. Il bambino è così morto assiderato. La Kwon, che insistette di non sapere «che la procedura sarebbe stata eseguita in quel modo» (come disse la BBC), è stata condannata a tre anni di carcere con sospensione condizionale; il chirurgo che aveva operato e il direttore dell’ospedale sono stati condannati a quattro e sei anni di carcere.

 

Il caso ha attirato enorme attenzione pubblica in Corea del Sud. Kwon aveva caricato un vlog su YouTube nel 2024 in cui descriveva la sua esperienza di quello che lei chiamava aborto a 36 settimane; il video aveva suscitato indignazione pubblica, accuse di infanticidio e richieste di un’indagine ufficiale. Il ministero della Salute e del Welfare richiese un’indagine di polizia, che ha scoperto che il bambino era nato vivo e successivamente ucciso.

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Quando si è scoperto che il bambino era nato vivo, la polizia ha cambiato l’indagine da «aborto non regolamentato» a omicidio – il che, come il caso evidenzia in modo agghiacciante, è una distinzione senza alcuna differenza. Tuttavia, la stampa mainstream sottolinea che queste condanne segnano «la prima volta che vengono mosse accuse di omicidio contro donne che chiedevano un’interruzione di gravidanza in fase avanzata e contro i medici coinvolti nella procedura».

 

L’indagine della polizia ha rivelato che l’ospedale aveva falsificato i propri registri, registrando la morte del bambino, morto nel congelatore, come un feto morto. L’ospedale gestiva un’attività di aborto e, secondo i pubblici ministeri, «avrebbe ricevuto un totale di 1,4 miliardi di won (816.260 dollari) per praticare aborti su oltre 500 pazienti», la maggior parte delle quali, come Kwon, era stata presentata all’ospedale da intermediari.

 

Al processo, sia il direttore dell’ospedale che il chirurgo curante hanno confessato di aver ucciso il bambino della Kwon, ed entrambi sono stati immediatamente arrestati. La Kwon ha affermato di non aver saputo di essere incinta fino al settimo mese e di aver cercato di abortire perché aveva bevuto alcolici, fumato e non aveva un reddito stabile.

 

Ma il giudice ha stabilito che la Kwon era stata informata dal personale medico che il suo bambino era sano e aveva sentito il battito cardiaco tramite un’ecografia; è stato anche confermato che la Kwon era consapevole che il suo bambino sarebbe nato vivo tramite taglio cesareo. Il giudice, tuttavia, le ha inflitto una pena più mite a causa della mancanza di supporto per Kwon nella «fase avanzata della gravidanza» e della confusione che circonda il regime abortivo della Corea del Sud.

 

La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha annullato il divieto di aborto nel Paese nel 2019 e ha raccomandato ai legislatori di approvare emendamenti che consentano l’aborto fino a 22 settimane (la prima settimana di vita di un bambino fuori dall’utero è di 21 settimane). Il Parlamento ha avuto tempo fino alla fine del 2020 per modificare le leggi sull’aborto. Il governo dio Seul ha proposto un disegno di legge che legalizza l’aborto su richiesta fino a 14 settimane, con il feticidio consentito fino a 24 settimane in caso di stupro o specifiche condizioni di salute.

 

«Tuttavia, quel disegno di legge è rimasto bloccato in Parlamento, a causa dell’opposizione dei legislatori conservatori per motivi religiosi», ha riferito la BBC. «Quando la rimozione del divieto è entrata in vigore nel 2021, il Paese non aveva alcuna legislazione in vigore per regolamentare l’aborto». Pertanto, l’aborto è ora praticato in un vuoto giuridico.

 

L’aborto è depenalizzato e non regolamentato: il Paese estremo orientale, dove spopolano sette protestanti di ogni genere, è ora un Far West del feticidio.

 

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