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Mons. Lefebvre e i vescovi: osservazioni tecniche sulle consacrazioni senza mandato e lo stato di necessità

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Renovatio 21 pubblica questo articolo comparso su FSSPX.news, sito di attualità della Fraternità San Pio X, in merito agli attacchi ricevuti recentemente dalla FSSPX da parte di un sito di matrice ciellina. Renovatio 21 aveva già pubblicato una risposta della Fraternità e un saggio scritto da Don Mauro Tranquillo nel 2013 che, con largo anticipo, rispondeva ai punti dell’aggressione bussolina, anche perché si tratta sempre delle solite questioni, e quando d’improvviso riemergono, come in queste settimane, ci sarebbe, per prima cosa, da domandarsi il perché.

 

 

La Nuova Bussola Quotidiana ha dedicato alle consacrazioni episcopali del 1988 e alla situazione della Fraternità San Pio X una serie di articoli, con argomenti in realtà già molte volte confutati, che però a qualche lettore avranno potuto sembrare inediti. Dedichiamo qui una risposta «tecnica» ad alcune di queste osservazioni, rimandando poi a studi più completi.

 

 

La consacrazione episcopale contro la volontà del Papa è sempre uno scisma?

Cominciamo a chiarire quello che la Bussola, seguendo i suoi maestri, confonde. Citando due documenti papali «preconciliari» (che a breve esamineremo) essi sostengono non solo che il Papa ha in esclusiva e per diritto divino il potere di conferire la giurisdizione (1) episcopale (e infatti, come essi stessi ammettono, Mons. Lefebvre non pretese mai usurpare tale prerogativa), ma avrebbe anche per diritto divino il potere di designare in esclusiva i candidati a un’ordinazione episcopale, in qualsiasi caso. (2)

 

Secondo la Bussola, che qui riprende in parte la dottrina conciliare sull’episcopato ed in parte le teorie dei Padri Bisig e de Blignières (3), sarebbe impossibile separare il potere sacro dell’Ordine episcopale dal potere di governo, cosicché ordinare un vescovo senza consenso papale (anche escludendo la pretesa di assegnargli un potere di governo) sarebbe sempre uno scisma. Tale tesi è semplicemente contraria alla dottrina insegnata dalla Chiesa fino al Vaticano II, che separa nettamente l’origine del potere dell’ordine episcopale da quella del potere di governo (4). Per i Papi fino a Pio XII (5), la consacrazione episcopale da sola non può produrre alcun potere di governo.

 

La Chiesa, a differenza della Bussola, non ha mai del resto confuso lo scisma con la consacrazione episcopale senza mandato pontificio. Consideriamo qui il diritto canonico, visto nella sua natura magisteriale: esso è infallibile nel senso che non potrà mai esprimere qualcosa che vada contro il dogma, quindi è locus theologicus, come noi ben sappiamo malgrado le insinuazioni della Bussola.

 

Ebbene, il diritto ha sempre distinto le pene per il peccato di scisma dalle pene per la consacrazione episcopale fatta senza mandato apostolico. Se lo scisma è sempre stato punito di scomunica, la consacrazione episcopale fino a Pio XII era punita di una semplice sospensione a divinis (cfr. la vecchia redazione del canone 2370 [6], che tra l’altro addolciva la stessa sospensione con l’inciso «fino a che la Santa Sede li dispensi»).

 

Tale atto non era visto come quella sorta di «trauma ecclesiologico» descritto dalla Bussola, ma come un delitto nell’amministrazione dei Sacramenti. Infatti il titolo XVI della terza parte del codice, dove stava il canone 2370, era intitolato De delictis in administratione vel susceptione ordinum aliorumque sacramentorum, ben distinto dai delitti contra fidem et unitatem Ecclesiae, tra i quali appunto lo scisma, catalogati al titolo X (7).

 

L’inasprimento della pena voluto da Pio XII nel 1951 (ed entrato nel nuovo codice) non fa comunque coincidere la consacrazione episcopale con lo scisma, visto che rimangono in vigore due scomuniche per delitti ben distinti tra loro.

 

Questo argomento basta da solo a far crollare il castello di carte della Bussola e di Bisig e de Blignières, che fanno coincidere ogni consacrazione senza mandato con un atto di scisma. L’amministrare i sacramenti oltre i canoni per necessità (ordine episcopale compreso) è sempre possibile ed in alcuni casi doveroso per diritto divino, ed il diritto positivo stesso lo prevede anche in modo esplicito. Infatti è il diritto a scusare dalle pene chi agisce per necessità (can. 2205), e perfino da colpa purché l’atto non sia intrinsecamente malvagio (un’ordinazione episcopale non essendo tale, a meno di tenere la tesi per cui conferisca automaticamente quanto riservato al Papa, anche se il consacrante negasse di volerlo fare).

 

In tal caso, si potrà consacrare un vescovo lecitamente anche senza il permesso del Papa: perché, se c’è realmente la necessità, c’è anche la facoltà di amministrare i sacramenti, proprio per il diritto della Chiesa e non contro di essa. Se il Papa proibisse a un sacerdote senza giurisdizione ordinaria di confessare un moribondo, adducendo come ragione che, secondo lui, il soggetto è sano e può aspettare il parroco, il sacerdote assolverebbe comunque in modo valido e lecito: l’errore del Papa (in buona o mala fede) sulla situazione del malato non cambia il fatto che una tale facoltà non può essere negata in quella circostanza, perché la Chiesa non può andare contro il suo proprio fine (8).

 

La negazione dello stato di necessità della Chiesa da parte del Papa, come vedremo, non smette di far esistere un tale stato, e non smette di conferire le facoltà previste in tal caso dal Papa stesso come promulgatore della legge divina, per la natura delle cose della Chiesa, finalizzata alla salus animarum. Di certo, essendo i papi post-conciliari la causa dello stato di necessità, è difficile che essi ne ammettano l’esistenza o l’estensione reale.

 

Lo stato di necessità

Abbiamo visto che, proprio per il diritto voluto da Dio e dai Pontefici (e non contro di esso), è lecito amministrare i sacramenti di fronte a una necessità estrema del singolo, o alla necessità grave generale[9]. Per quale motivo Mons. Lefebvre nel 1988 era di fronte a una simile situazione?

 

Nel 1988, come oggi, è impossibile ricevere l’ordinazione sacerdotale (e quindi amministrare poi i sacramenti) per le vie ordinarie senza accettare (almeno esternamente) delle dottrine contrarie all’insegnamento della Chiesa.

 

Per esempio:

 

  • Dal Concilio Vaticano II in poi, nessun candidato agli ordini può negare che la libertà religiosa sia un diritto naturale, conformemente alle condanne di Gregorio XVI e Pio IX. La dottrina di Dignitatis humanae, oggi imposta a tutti, e pesantemente ribadita da Benedetto XVI (10), impone di credere che esista un diritto naturale, valido per individui e gruppi, di professare qualsiasi religione, anche in pubblico, e che deve essere riconosciuto dall’autorità. Se un cattolico, per restare tale, nega tale dottrina in quanto condannata dal Magistero, non sarà mai ordinato prete per le vie ordinarie.

 

  • Dal Concilio in poi, nessun candidato agli ordini può affermare che la giurisdizione episcopale proviene solo dal Pontefice, conformemente a secoli di Magistero (vedi articoli citati sopra), o che solo il Pontefice è soggetto del potere supremo della Chiesa. Tali affermazioni definite dal Magistero anche in modo infallibile sono contraddette apertamente dalla dottrina di Lumen gentium, documento chiave del Concilio, e costantemente ribadite. Se un cattolico, per restare tale, nega apertamente tali nuove dottrine, non sarà mai ordinato prete per le vie ordinarie.

 

  • Dal Concilio in poi, la prassi ecumenica domina le relazioni con le altre religioni, nonostante condanne papali (cfr. Pio XI, enciclica Mortalium animos). Ogni cattolico deve apertamente distanziarsi da tali atti, compiuti da tutti i Papi post-conciliari, da Assisi 1986 fino alla Pachamama. Però se lo fa, non riceverà mai il sacramento dell’Ordine.

 

  • Dal 1970, il candidato agli ordini deve accettare per principio e generalmente anche celebrare un rito che «si allontana in modo impressionante» dalla dottrina cattolica sul Sacrificio della Messa, così come definito a Trento (cfr. Breve esame critico del Novus Ordo Missae, dei cardinali Ottaviani e Bacci), e che è in contraddizione palese con il significato del rito tradizionale. Come si può pensare (per fare solo un esempio elementare) che un rito in cui il sacerdote non disgiunge pollice e indice per non perdere alcun frammento dell’ostia consacrata abbia lo stesso significato di un rito che prevede la comunione in mano e i ministri straordinari? Non sono certo «due forme dello stesso rito».

La lista potrebbe ovviamente continuare, come sa anche la Bussola, con argomenti sui quali essi stessi hanno preso le distanze da questo ultimo Pontificato.

 

Forse la Bussola ritiene impossibile ammettere che la gerarchia (cioè il Papa e i Vescovi diocesani) si ritrovi in un simile stato nella sua interezza o nel suo capo?

 

Purtroppo contra factum non fit argumentum. Per capire come sia possibile e come spiegare questa situazione senza cadere in nessun errore sulla costituzione della Chiesa, suggeriamo la lettura del libro Parole chiare sulla Chiesa, a cura dei sacerdoti del nostro Distretto italiano (11). Una tale trattazione esula infatti da un articolo già troppo lungo.

 

Davanti a questo stato di fatto, la Chiesa ha in sé la possibilità di amministrare i sacramenti in modo straordinario, episcopato compreso, venendo in soccorso così alle anime che non vogliono mettere in pericolo la propria fede per ricevere i sacramenti.

 

Non basta l’ordinazione a fare il prete o il vescovo cattolico, dice la Bussola, e noi condividiamo; ci vuole anche di essere inseriti nell’ordinamento canonico visibile, ma in modo appropriato alla situazione, che può anche essere straordinario, come l’attuale (straordinario vuol dire legale secondo le leggi eccezionali, non selvaggio); ma per essere prete e vescovo cattolico ci vuole anche e soprattutto l’integrale professione della fede cattolica, compresa la condanna senza equivoci degli errori correnti: per salvare questo ultimo elemento Mons. Lefebvre poté ricorrere ad ordinazioni episcopali fuori dall’ordinario, ma del tutto lecite, legittime nella reale situazione della Chiesa.

 

Osserviamo infine che tale stato di necessità non è percepito solo soggettivamente dalla Fraternità San Pio X, ma si basa soprattutto sulla certezza che abbiamo dal Magistero papale della condanna del diritto alla libertà religiosa, della collegialità, dell’ecumenismo, e di tutto quanto di contrario alla dottrina definita ha fatto seguito al Concilio, oltre che della liturgia e delle prassi che di fatto negano una serie di articoli di fede in modo più o meno diretto. (12)

 

La Fraternità non nega l’esistenza della gerarchia, ma non dimentica che si tratta di una gerarchia modernista. In quanto tale, non si può far finta di considerarne gli atti come «normali», e di valutarli come se si fosse in uno stato di ordine (del resto, nemmeno la Bussola sembra farlo per molti atti del presente pontificato). Ecco perché, pur di trasmettere e conservare la Fede cattolica come definita dai Papi, si ricorre a mezzi eccezionali.

 

Due documenti citati a sproposito

Ad Apostolorum Principis

Veniamo ora ad esaminare il primo documento citato contro Monsignor Lefebvre, cioè la lettera con cui Pio XII condanna le ordinazioni dei vescovi della «chiesa patriottica» in Cina (1958), destinati a formare una gerarchia parallela fedele al governo comunista. Può sembrare curioso che i conservatori, che accettano la dottrina erronea di Lumen gentium sull’origine sacramentale del potere di governo dei vescovi, citino un documento che condanna (sulla base di Mystici Corporis e mille altri documenti dottrinali) proprio quella teoria conciliare.

 

In effetti è proprio il Concilio (in questo totalmente confermato dai documenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) a sostenere che la giurisdizione episcopale non venga dal Papa ma dalla stessa ordinazione sacramentale, proponendo così una dottrina già ampiamente condannata. Non sappiamo a che dottrina credano i conservatori, ma evidentemente vogliono mettersi sul terreno dei cattolici fedeli al Magistero tradizionale per cercare di porli in difficoltà.

 

In realtà ci sarebbe anzitutto da chiedersi, qualora costoro credano alla dottrina esposta da Pio XII, come facciano a non vedere che già dal Concilio si tenta di costruire una nuova religione che sovverte il cattolicesimo, e di imporla a tutti i fedeli; se invece non ci credono, ci si chiede perché usare strumentalmente una lettera che non potrebbero intendere in quel senso letterale, secondo quanto impone la Nota praevia di Lumen gentium.

 

Veniamo però al merito dell’obiezione: si sostiene che non solo la lettera insegni che per diritto divino è il Papa solo a conferire la giurisdizione ai vescovi residenziali, ma anche che solo la Santa Sede possa determinare chi deve ricevere l’episcopato. Facciamo anzitutto notare che si parla di candidati all’episcopato residenziale in una situazione ordinaria, cioè di candidati che insieme all’ordinazione dovranno appunto ricevere la giurisdizione dal Pontefice. Nessuno dubita che in tale caso solo alla Santa Sede spetti di giudicare i candidati idonei a tali nomine, senza altre ingerenze (il riferimento immediato della lettera è al governo comunista cinese).

 

Non si capisce però come questo possa inficiare la liceità morale dell’ordinazione episcopale in caso di grave necessità generale, senza pretesa di conferimento di alcuna giurisdizione: Pio XII parla della scelta di vescovi che dovranno ricevere missione canonica ordinaria dal Papa, il che niente ha a che vedere con il caso dei vescovi della FSSPX. La cosa sarà ancora più chiara con il commento al documento seguente.

 

Quartus supra

Viene portata un’obiezione che dovrebbe basarsi sulla lettera con cui Pio IX interviene in una querela suscitata dal patriarcato armeno cattolico (nel 1873). Era infatti successo che, nonostante il privilegio della chiesa armena di presentare a Roma una terna di candidati all’episcopato, tra i quali il Papa scegliesse chi nominare, il Papa avesse in alcuni casi rigettato i tre nomi per un quarto, direttamente scelto da lui.

 

Pio IX ovviamente risponde che i privilegi dei patriarcati o delle chiese locali sono norme di diritto ecclesiastico, che in nulla possono inficiare la pienezza del potere pontificio, che per diritto divino può andare oltre e nominare in altri modi i vescovi. Nessun cattolico mai metterebbe in dubbio una tale verità.

 

Tuttavia nemmeno questo ha nulla a che vedere con il caso di Monsignor Lefebvre: non si stabilisce qui un principio, come vorrebbero i nostri obiettanti, per cui conferire un’ordinazione episcopale (senza pretesa di conferire una sede, ma per una mera necessità sacramentale) sia per diritto divino impossibile senza una designazione papale; si dice invece che il Papa può per diritto divino nominare senza vincoli canonici chi vuole alle sedi vescovili.

 

Quanto alla citazione delle lettere di Papa sant’Innocenzo I (13), esse parlano dell’episcopato residenziale, cioè con la concessione della giurisdizione. I discorsi di queste lettere e dei Papi antichi vanno sempre letti nell’ottica dell’istituzione di vescovi residenziali, non della semplice collazione del sacramento dell’Ordine che, come abbiamo visto, resta possibile quando inevitabilmente necessario. Trattano infatti della situazione ordinaria e del caso comune di nomina episcopale a una sede.

 

Qualche ultima considerazione

Come si vede, la Fraternità San Pio X basa le sue scelte sulla considerazione della natura giuridica della Chiesa, che non è senza mezzi per le situazioni eccezionali. Che la gerarchia intera si sia separata dalla professione della vera Fede, o sia silente sull’apostasia, è un fatto enorme che non fa riflettere la Bussola. Per la Bussola in questa situazione occorrerebbe rapportarsi alle autorità come in periodo normale, ignorando tale generale apostasia (salvo poi qualificare i vescovi italiani del titolo di «usurpatori» quando toccano qualche novità dottrinale che la Bussola non ha digerito per il momento: infatti, perché supporre che i conservatori non accetteranno mai l’omosessualismo, se hanno accettato già collegialità e libertà religiosa?).

 

Un capitolo a parte meriterebbe l’uso strumentale e selettivo che la Bussola fa degli interventi romani in merito alla FSSPX, ignorando o minimizzando sistematicamente ogni concessione fatta nel tempo dai recenti Pontefici. Non insistiamo perché abbiamo voluto basarci su princìpi ben più elevati.

 

Facciamo però un esempio: la Bussola nega autorità alla risposta del presidente della Commissione Ecclesia Dei del 27 settembre 2002, che permetterebbe ai fedeli di assistere alla Messa e adempiere al precetto domenicale presso i sacerdoti della FSSPX.

 

Precisiamo anzitutto che la FSSPX chiede ai fedeli di venire a Messa presso le proprie cappelle proprio per manifestare il proprio rifiuto degli errori moderni e della nuova messa, partecipando a un culto corrispondente alla Fede romana, e non si basa su questi documenti (che al massimo sono stati usati come argomenti ad hominem).

 

Quello però che fa specie è che la Bussola spieghi pontificalmente che il diritto canonico dice che si assolve il precetto solo assistendo alla Messa domenicale in un «rito cattolico», dimenticandosi però che il nuovo canone 844§2, violando il diritto divino, permette ai cattolici impossibilitati di accedere a un ministro cattolico di ricevere i sacramenti da ministri non-cattolici validamente ordinati, «ogni volta che lo richieda la necessità o una vera utilità spirituale»; e che la Santa Sede, con diversi accordi con le «chiese» scismatiche orientali, ha permesso ai cattolici di assistere alla Messa presso tali comunità (compresa quella assira, dove la Messa non ha neppure le parole della consacrazione ed è perciò non solo illecita ma del tutto invalida). (14)

 

In conclusione, consigliamo al lettore la lettura degli articoli citati in nota, ricchi di apparati e di riferimenti, per tutte le questioni che potrebbero essere poco chiare o sospese. Non è infatti possibile in questo breve testo ritornare alla confutazione di ogni singolo sofisma o al chiarimento di ogni singolo concetto esposto.

 

Viviamo in un tempo eccezionale, molto più di quello che crede la Bussola, in cui l’intera gerarchia ha rinnegato l’integralità della fede romana. Forse è questo che la Bussola non capisce, e tira fuori dal cappello vecchi sofismi già più volte affrontati, senza chiedersi che cosa richieda oggi un’integrale professione di fede. Se però lo capisce e nega comunque la legittimità delle consacrazioni episcopali senza mandato in queste circostanze, è probabilmente la loro visione della Chiesa a far difetto di elementi giuridici indispensabili nelle situazioni eccezionali.

 

Ne va della natura della Chiesa, destinata a trasmettere la Fede integralmente e a salvare le anime, senza perdere nessuno dei suoi pezzi. C’è chi sacrifica la professione della Fede per salvare la gerarchia.

 

C’è chi sacrifica la gerarchia per salvare la professione della Fede, come i sedevacantismi vecchi e nuovi. La Fraternità San Pio X, al seguito delle scelte di Mons. Lefebvre, ha cercato una spiegazione e una strada che conservino tutti gli elementi costitutivi della Chiesa.

 

NOTE

1) Vi sono nella Chiesa due poteri, lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo, e due gerarchie che ne derivano, le quali si incrociano e si sovrappongono in parte, ma che restano ben distinte nelle loro attribuzioni e nelle loro fonti. Questi due poteri sono: 1) la potestas sanctificandi, che si riceve e si esercita tramite il Sacramento dell’Ordine nei suoi vari gradi e che consiste principalmente nel potere di consacrare l’Eucaristia e mediante questa e gli altri Sacramenti dare la grazia alle anime. Poiché la fonte di questo potere è un Sacramento, l’autore diretto ne è Nostro Signore stesso, ex opere operato: i ministri ne sono solo gli strumenti. 2). La potestas regendi, o potere di giurisdizione, che comprende in sé il potere spirituale di governare e di insegnare. La Chiesa essendo una società deve avere un’autorità capace di legiferare e di guidare, oltre che di punire e correggere. Questo potere, che Nostro Signore ugualmente possiede al supremo grado, è da Lui trasmesso direttamente solo al Papa al momento dell’accettazione dell’elezione, e dal Papa in vari modi è trasmesso al resto della Chiesa. Non ha di per sé alcun legame con il potere d’ordine. In questo senso Vescovo è colui che ha ricevuto dal Papa il potere di governare una diocesi, indipendentemente dal fatto della sua consacrazione episcopale.

Per approfondire, si vedano gli articoli citati alla nota 4.

2) Notiamo preliminarmente che la maggior parte degli argomenti addotti dalla Bussola non sono affatto nuovi, come vedremo, e si trovano confutati globalmente nell’opuscolo La Tradizione scomunicate, ed Ichthys 2007.

3) Una radicale e completa confutazione di tali tesi si trova negli articoli apparsi sul Courrier de Rome, a firma di don Jean-Michel Gleize, apparsi nei numeri di ottobre e novembre 2022 (nn. 657-658). Ad essi rimandiamo il lettore che voglia approfondire ulteriormente.

4) Sull’argomento, due articoli consultabili on line: cfr. https://fsspx.it/it/news-events/news/episcopato-e-collegialita-84983 e https://www.slideshare.net/GedersonFalcometa/nuova-e-antica-dottrina-a-c…

5)  Gli articoli citati alla nota 2 proveranno ad abundantiam quanto qui affermato. Ci piace aggiungere qui perfino una citazione di Giovanni XXIII (prima del Concilio) sull’argomento: dalla consacrazione episcopale «non può provenire assolutamente alcuna giurisdizione, se viene compiuta senza mandato apostolico» (Allocuzione concistoriale del 15 dicembre 1958, AAS 50, p.983). Anche Papa Giovanni ammetterebbe quindi che Mons. Lefebvre, secondo la dottrina tradizionale, non poteva compiere uno scisma senza pretesa di trasmettere ciò che solo il mandato apostolico può dare, la giurisdizione: questo perché di per sé la consacrazione sola non dà altro che il potere di ordine.

6) Tale impostazione proviene dal diritto tradizionale delle Decretali (C. 44, de electione et electi potestate, I, 6, in VI°).

7) Perfino nel nuovo Codice di diritto canonico (del 1983), nonostante l’ecclesiologia conciliare che lo pervade, la pena per la consacrazione episcopale senza mandato (nuovo canone 1382) non è inserita tra quelle per i delitti “contro l’unità della Chiesa” (Parte II tit. I), ma tra quelle per l’usurpazione di uffici ecclesiastici (tit. III).

8) Quanto alla citazione del Caietano sullo scisma fatta nell’ultimo articolo della Bussola, essa appare incompleta e tendenziosa. Il testo infatti letto per intero distingue molto bene lo scisma dalla disobbedienza (che può sempre giustificarsi di fronte a un ordine iniquo, come il richiedere la negazione della fede per accedere ai sacramenti o il proibirne ingiustamente l’amministrazione davanti a una vera necessità). Vedi il commento e la citazione integrale del Caietano negli articoli di don J.-M. Gleize sul Courrier de Rome dell’aprile 2018 e del novembre 2022.

9) A tal proposito, si veda lo studio completo a questo link: https://fsspx.it/it/news-events/news/l%E2%80%99apostolato-della-fsspx-e-…

10) https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace/documents/…

11) Parole chiare sulla Chiesa, a cura di don Daniele Di Sorco, ed. Radio Spada 2023.

12) Per misurare l’ampiezza dei cambiamenti dottrinali imposti alla coscienza dei cattolici dal Concilio in poi, consigliamo la lettura dei seguenti libri: Mons. M. Lefebvre, Lo hanno detronizzato, ed. Piane; R. Amerio, Iota unum, ed. Lindau; Padre M. Gaudron, Catechismo della crisi nella Chiesa, ed. Piane.

13) Sarebbe da discutere anche l’inesattezza della traduzione delle lettere abbozzata dalla Bussola. Il testo, reperibile nella Patrologia latina del Migne 20:583, visto il pronome quo, che la Bussola omette di tradurre correttamente, fa capire chiaramente che è l’Apostolo Pietro la fonte dell’ipse episcopatus (non di tutto l’episcopato qui, ma di quello romano) e della tota auctoritas nominis (il prestigio della sede romana).

14) Tale concessione, risalente al 2001, con Giovanni Paolo II e al Card. Ratzinger come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, fece molto discutere e rimane un monumento di ecclesiologia e teologia sacramentale anti-cattoliche https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2001/… . Si veda il commento a tale mostruosità in Sì Sì No No Anno XXVIII n. 1, del 15 gennaio 2002 (https://www.sisinono.org/agosto-2002.html?download=264:n-1).

 

 

 

 

 

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Mons: Viganò su Amoris Laetitia ed eresia: «la teologia non ha paradigmi da cambiare».

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Renovatio 21 pubblica un testo dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò apparso su X, dove monsignore commentava un post del vaticanista Michael Haynes che mostrava una clip della conferenza su Amoris Laetitia dove era dichiarato che siamo un presenza di «una Chiesa che si muove verso la piena realizzazione della visione del Concilio Vaticano II e del Sinodo sulla sinodalità». È «una chiesa in cui tutti hanno voce» e dove si assiste a «un cambio di paradigma nella teologia» verso l’ascolto, aveva affermato nel video circolante su internet padre Stanislaus Chu Ilo.

 

«Un paradigma teologico che cambia»: lo ammettono loro stessi. Chi dichiara che la Chiesa «si muove verso la piena realizzazione del Vaticano II e del Sinodo sulla sinodalità» non fa che confessare ciò che noi denunciamo: una rottura, non uno sviluppo omogeneo.

 

La teologia non ha paradigmi da cambiare, perché ha il «Depositum Fidei» da custodire e trasmettere. Il Concilio Vaticano I lo ha definito in termini che nessuno può abrogare: dal senso dei dogmi non ci si deve mai allontanare «altioris intelligentiæ specie et nomine» [«sotto il pretesto e il nome di una più alta intelligenza», ndr], con il pretesto di una migliore comprensione.

 

«Una Chiesa in cui tutti hanno voce»? La Chiesa non è un parlamento, e Nostro Signore non ha indetto consultazioni: «Qui vos audit, me audit». L’ascolto che salva è quello della Parola di Dio («fides ex auditu» Rm 10,17), non l’ascolto del mondo, che ha ottenuto la nostra resa. Si ascolta Nostro Signore, e poi si obbedisce.

 

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E «Amoris lætitia», la cui «recezione» si celebra con tanto fervore, ha introdotto nella disciplina dei Sacramenti ciò che la Scrittura (Mt 19; 1 Cor 11, 27) e il Concilio di Trento escludevano.

 

Trento ha anatematizzato chi dice che la Chiesa erra quando insegna che il vincolo matrimoniale non si scioglie per l’adulterio, e che si possano contrarre altre nozze vivente il coniuge (Sess. XXIV, can. 7); e ha stabilito che chi è consapevole di peccato mortale non si accosti all’Eucaristia senza la previa Confessione sacramentale (Sess. XIII, can. 11).

 

I funzionari della chiesa conciliare e sinodale chiamano «paradigma» ciò che nella lingua della Chiesa si è sempre chiamato errore. E quando l’errore verte su una dottrina definita, la Chiesa Cattolica ha un nome ancora più grave: eresia.

 

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Immagine: Il primo Concilio Vaticano II, tenutosi nella Basilica di San Pietro durante il pontificato di Pio IX nel 1869, Libro del 1873 su Papa Pio IX.

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«Orrendi documenti vaticani scardinano la vocazione religiosa»: omelia di mons. Viganò

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Renovatio 21 pubblica l’omelia dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò in occasione della Professione Perpetua di Suor Maria Consolata      

Christo confixus sum cruci:

vivo autem, jam non ego: vivit vero in me Christus.

Gal 2, 19-20

Veni, Sponsa Christi, accipe coronam,

quam tibi Dominus præparavit in æternum.

Ant. Profess.

 

Sia lodato Gesù Cristo

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Cari fratelli nel sacerdozio

e fedeli tutti nel Signore,

 
Anzitutto mi rivolgo a voi, diletta figlia, Suor Maria Consolata di Gesù Bambino e di San Giuseppe, che l’infinita degnazione divina chiama oggi a ratificare sull’altare – come Figlia della Regina Crucis – quel legame sponsale che né il tempo né la morte potranno mai più disciogliere.
 
Con la celebrazione odierna della Professione Solenne di Sr Maria Consolata non ci troviamo dinanzi ad un mero rito di devozione, né ad un commovente cerimoniale d’altri tempi sopravvissuto alla secolarizzazione universale. Essa è piuttosto un atto ontologico, tremendo e glorioso: la consegna irrevocabile di tutta la vostra esistenza nelle mani dello Sposo divino, l’immolazione incruenta ma reale della vostra libertà, della vostra giovinezza, del vostro cuore, per essere consumata quale vittima sacrificale nel fuoco della Carità divina.
 
Nel pronunciare i voti perpetui di Povertà, Castità e Obbedienza secondo la Regola approvata dalla Chiesa dei secoli, voi non rinunciate ad amare, ma scegliete l’unico Amore che non delude, non tradisce e non muore. Voi scegliete di salire sul Golgota, perché il vostro Sposo non è un sovrano secondo la carne, adorno delle effimere vanità del secolo presente, ma il Rex tremendæ majestatis il Cui trono è il duro legno del Calvario, il Cui scettro è la canna del ludibrio, la Cui corona è un serto di spine stillante Sangue divinissimo.

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La dottrina della Regina Crucis

La divina Provvidenza, che dispone con soavità e fortezza il cammino delle anime consacrate, pone dinanzi al nostro sguardo in quest’ora solenne la figura eccelsa della Vergine Santissima, nella Sua Divina Maternità: quella Maternità che la Chiesa celebra con speciale solennità l’11 ottobre, nella festa istituita da Pio XI nel XV centenario del Concilio di Efeso, e che noi contempliamo in modo specialissimo sotto il titolo augusto e misterioso di Regina Crucis, Regina della Croce.
 
Nello stesso giorno, l’11 ottobre del 1962, si apriva il Concilio Vaticano II con l’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia: «Gioisce la Madre Chiesa». Ma la Madre di Dio, ai piedi della Croce, non gioiva: compativa; e da quella scuola di dolore, non dalle illusioni della Modernità, la Chiesa riceve la sua fecondità.
 
La Santa Madre di Dio è Regina per via della sua divina Maternità, ma è Regina in senso singolarissimo e cooperativo perché ha condiviso, come nessun’altra creatura, l’intima essenza del trionfo di Nostro Signore Gesù Cristo. E dove Nostro Signore ha trionfato? Non sui palazzi dei Cesari, non tra gli applausi ingannatori delle turbe, ma sull’ignominia della Croce: Regnavit a ligno Deus. Dalla Croce Nostro Signore ha proclamato al mondo la propria divina Regalità, espugnando l’impero di satana e redimendo il genere umano a prezzo del Suo Sangue.
 
E chi stava ai piedi di quel patibolo divino? Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa. La Vergine Maria non vi si trovava come spettatrice inerte o vinta dal dolore: vi stava in piedi (stabat), ritta nella sua intemerata maestà, rivestita del manto regale del più perfetto e straziante patimento. Quella spada predetta dal vecchio Simeone Le ha trapassato l’Anima immacolata. In quel martirio spirituale, la Vergine Corredentrice ha unito la propria Compassione al Sacrificio del Figlio. Ella non ha revocato il proprio Fiat, ma lo ha reiterato nell’oscurità che avvolgeva la terra, impugnando con Cristo lo scettro della sofferenza e meritando, per decreto della Santissima Trinità, il titolo di Regina Crucis.
 
Sotto i Suoi piedi verginali, la Donna vestita di Sole dell’Apocalisse calpesta la luna: l’antico simbolo della mutabilità, della caducità delle cose umane, delle illusioni della terra. Ella è Regina perché con la Croce ha vinto il mondo; Regina perché dalla Croce ha generato, nei dolori del parto spirituale, la Chiesa e ciascuno dei redenti.

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La vocazione religiosa: immolazione e sponsalità di sangue

Guardate a Lei, cara Suor Maria Consolata! Ecco il modello, la maestra e la Madre della vostra vocazione.   Questo mondo apostata, ubriacato dall’idolatria del benessere, dal culto dell’io e dalla ribellione orgogliosa alla Legge divina, giudica la vostra consacrazione come una follia, uno spreco di vita, un sacrificio insensato. E perfino nel seno stesso della Chiesa, tra quanti hanno barattato il rigore del Vangelo e il primato della Croce con le lusinghe del mondo, il silenzio contemplativo e la penitenza austera vengono spesso derisi come vestigia superate o accusati di sterile disimpegno. Orrendi documenti vaticani, come Vultum Dei Quærere o Cor Orans, scardinano dalle fondamenta l’anima sacrificale della Vocazione religiosa in nome di una «infinita dignità» costruita sul rifiuto della Croce. Eppure la vita religiosa, quale la Chiesa l’ha sempre intesa e tramandata, conserva i suoi modelli là dove la Regola, l’abito e la liturgia di sempre non sono stati abbandonati.
 
Non lasciatevi sedurre: il mondo vi considera perdute perché non conosce il vostro Sposo. Il mondo non comprende che il valore di un’anima si misura dal grado della sua conformazione al Crocifisso. Salendo oggi i gradini dell’altare per pronunciare i vostri Voti perpetui, voi vi ponete accanto a Maria, Regina Crucis. Vi rivestite per sempre dell’abito della rinuncia alle cose della carne, che già portate e che annunzia al mondo la vostra morte spirituale alle cose della terra, per vivere unicamente nascosta con Cristo in Dio (Col 3,3).
 
La vostra cella diventa la rocca della vera libertà; il coro, il vestibolo del Paradiso; il vostro silenzio, il baluardo in cui l’anima ascolta la voce dell’Eterno Sacerdote, dello Sposo divino. Voi siete chiamata a fare della vostra intera persona un’ostia vivente d’espiazione. Quante anime saranno salvate dal baratro della perdizione eterna grazie alle vostre veglie solitarie, ai vostri digiuni, alle lacrime nascoste versate dinanzi al Tabernacolo! Quanto sollievo recherete al Cuore trafitto di Gesù e al Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, oltraggiati dalle bestemmie, dai sacrilegi, dai tradimenti di tanti falsi pastori che conducono il gregge verso l’apostasia!
 
E se la rinuncia alla maternità nell’ordine di natura discende direttamente dall’oblazione totale della vostra vita allo Sposo divino, Egli nondimeno vi ripaga consentendovi di esercitare una maternità spirituale nei riguardi di quanti sono rivestiti dell’autorità di Nostro Signore: nella carità verso seminaristi, sacerdoti e quanti sarete chiamata ad assistere nelle loro quotidiane necessità.
 
Lungi dall’essere una fuga dalla battaglia, questa vostra libera scelta costituisce una discesa in prima linea, nel punto più avanzato e decisivo del combattimento escatologico contro il Dragone infernale. Le vostre preghiere, elevate all’unisono con il Sacrificio Eucaristico perenne della Chiesa, sono il fulmine che sbaraglia le schiere nemiche e placano la giusta collera di Dio che sovrasta le nazioni ribelli.

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L’eredità della Croce e la speranza della gloria

Non v’inganni il fervore di quest’ora di grazia. Verrà, come per ogni sposa del Crocifisso, l’ora del Getsemani; verrà la notte oscura dell’anima, il peso della debolezza umana, l’aridità del deserto, l’incomprensione e forse la tentazione di rimpiangere ciò che vi siete lasciata alle spalle.
 
In quegli istanti, alzate gli occhi alla vostra Sovrana: alla Regina della Croce. Ricordate che la Croce non rappresenta un transito amaro verso una gloria estranea ad essa, ma è già l’anticipo del Regno, la sostanza stessa della regalità cristiana. Chi non regna con Cristo sulla Croce, non regnerà con Lui nello splendore della Sua Maestà.
 
Chiedete alla Madonna di insegnarvi a custodire il silenzio del Golgota, di donarvi la sua fortezza regale, la sua purezza incontaminata, la sua fede incrollabile che non vacillò nemmeno quando gli Apostoli fuggirono e il Sole della Giustizia parve oscurato per sempre. Lasciatevi trafiggere il cuore dal dolore per i peccati del mondo, perché solo un cuore trafitto è capace di riversare su di sé e sulla Chiesa torrenti di grazia redentrice.
 
Diletta sorella, oggi la Chiesa fedele esulta per il vostro olocausto. Ricevete con trepido gaudio l’anello nuziale, suggello di eterna alleanza col Re dei re. Ricevete la corona di spine che sola precede la corona della vita immortale.
 
Ponetevi sotto il manto della Vergine santissima, Regina Crucis e Mater Misericordiæ. Sia Ella la custode delle vostre ore di adorazione, il rifugio sicuro nelle tempeste che minacciano la Barca di Pietro, la consolazione dolcissima al termine del vostro pellegrinaggio terreno; affinché, dopo aver consumato con generosità la vostra immolazione quotidiana ai piedi del Calvario, possiate un giorno udire la voce del vostro Sposo divino chiamarvi all’eterno convito delle Nozze dell’Agnello Surge, propera, amica mea, columba mea, formosa mea, et veni: jam enim hiems transiit, imber abiit et recessit… Veni, coronaberis.
 
E così sia.
 

+ Carlo Maria Viganò,

Arcivescovo

Viterbo, 11 Ottobre MMXXVIMaternitatis Beatæ Mariæ Virginis,Dominica XX post Pentecosten, II Octobris

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Spirito

Madonna corredentrice: il card. Müller rivede le sue posizioni

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Una nota romana volta a escludere il titolo di Corredentrice provoca l’effetto opposto: induce uno dei suoi antichi oppositori a difenderne pubblicamente la verità dottrinale.

 

Il cardinale Gerhard Ludwig Müller è intervenuto al convegno mariano internazionale organizzato il 7 e 8 ottobre 2026 presso l’Istituto patristico Augustinianum, a Roma. L’incontro, intitolato De Maria numquam satis, ha riunito più di 400 partecipanti, tra cui teologi, religiosi e laici provenienti da diversi Paesi, attorno ai fondamenti dottrinali del culto reso alla Madre di Dio.

 

L’ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede vi ha tenuto una conferenza intitolata La cooperazione della Beata Vergine Maria alla Redenzione, nella quale ha sviluppato un’argomentazione teologica che segna un’evoluzione notevole rispetto alle sue precedenti prese di posizione.

 

Questo intervento assume un significato particolare alla luce della nota dottrinale Mater Populi Fidelis, pubblicata il 4 novembre 2025 dal Dicastero per la dottrina della fede con l’approvazione di Leone XIV. Il documento giudica «sempre inopportuno» designare la Vergine Maria come Corredentrice, con la motivazione che tale titolo, pur impiegato da diversi papi, rischierebbe di offuscare l’unica mediazione salvifica di Cristo.

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Un cambiamento di posizione esplicitamente riconosciuto

In un’opera pubblicata nel 2017, quando dirigeva ancora la Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Müller metteva espressamente in guardia dal rischio di attribuire alla Santa Vergine prerogative che non le appartengono. Citava proprio il titolo di Corredentrice come esempio di esagerazione per excessum, ritenendo che la Chiesa non lo impiegasse perché Cristo è l’unico Redentore e perché Maria stessa ha beneficiato della Redenzione, sia pure in un modo più sublime.

 

Queste dichiarazioni erano state oggetto di un esame critico da parte di Karen Darantière, organizzatrice del convegno sulla corredenzione mariana tenutosi a Parigi il 23 e 24 maggio 2025. In un articolo intitolato il cardinal Müller e il minimalismo mariano di Mater Populi Fidelis, pubblicato il 19 settembre scorso su FSSPX.Attualità, rilevava la vicinanza tra le obiezioni formulate dal cardinale e quelle accolte dal documento romano, in particolare l’assenza di una distinzione sufficientemente esplicita tra i meriti propri di Cristo e la cooperazione subordinata di sua Madre.

 

Ora il cardinale Müller riconosce di aver riesaminato la propria posizione. Interrogato dalla giornalista Diane Montagna al termine del convegno, ha spiegato: «un tempo pensavo che non fosse opportuno fare di questo titolo un dogma, perché deve essere spiegato in modo approfondito e appropriato. Ma dopo che il Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato Mater Populi Fidelis, affermando che l’uso del titolo doveva essere evitato – senza definirne il vero significato né spiegarne la corretta interpretazione –, ho studiato la questione e sono giunto a queste riflessioni».

 

Il cardinale non dichiara di aver negato in precedenza ogni cooperazione di Maria alla Redenzione, ma riconosce di aver modificato la propria valutazione del titolo e della sua portata dottrinale. Le sue affermazioni del 2017 andavano tuttavia oltre una semplice riserva sull’opportunità di una definizione dogmatica, poiché presentavano il suo uso come un’attribuzione eccessiva.

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«Una verità oggettivamente contenuta nella Rivelazione»

Nella sua esposizione, il cardinale Müller non si limita a difendere la legittimità di un’espressione tradizionale. Afferma il fondamento dottrinale del titolo: «Quando Maria è chiamata “Corredentrice” nella pietà e nella teologia cattoliche, ciò non è né un’attribuzione fuorviante né un’esagerazione entusiastica, ma una verità oggettivamente contenuta nella Rivelazione».

 

Rifiuta in particolare che le obiezioni protestanti conducano ad abbandonare questo titolo e si appoggia sui lavori del teologo Johann Adam Möhler per ricordare la differenza fondamentale tra le concezioni cattolica e protestante della giustificazione. Secondo la dottrina cattolica, la grazia non distrugge la natura umana e non ne esclude l’attività: la guarisce, la eleva e la rende capace di cooperare liberamente all’opera divina.

 

La Redenzione resta interamente dipendente da Cristo, ma Dio ha voluto associare le sue creature alla realizzazione e all’applicazione del suo disegno di salvezza. Questa cooperazione non introduce alcuna rivalità con la causalità divina.

 

Richiamandosi a san Tommaso d’Aquino, il cardinale ricorda che Dio comunica alle creature la dignità di essere vere cause seconde, subordinate alla sua azione sovrana. Cita in particolare la Summa theologiæ (I, q. 23, a. 8, ad 2), dove il Dottore angelico spiega che Dio si serve di cause intermedie non per insufficienza della sua potenza, ma per comunicare alle creature la dignità della causalità.

 

Questa distinzione permette di comprendere come la cooperazione di Maria alla Redenzione possa essere reale senza togliere nulla all’unicità di Cristo Redentore.

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Il Fiat di Maria e la sua presenza sul Calvario

Il cardinale Müller sviluppa poi il posto singolare della Santa Vergine nell’economia della salvezza. La maternità divina non può essere ridotta a un fatto biologico, poiché Dio ha voluto che l’Incarnazione del Verbo si compisse con il libero consenso di colei che aveva scelto come Madre.

 

Il Fiat dell’Annunciazione costituisce così una vera cooperazione personale al disegno divino. Il cardinale arriva ad affermare che, se Maria avesse rifiutato il suo consenso, l’umanità sarebbe rimasta perduta, precisando però che Dio l’aveva scelta da tutta l’eternità e preparata con la grazia della sua Immacolata Concezione.

 

Questa cooperazione non si ferma all’Incarnazione. Si prolunga fino al Calvario, dove la Madre di Dio rimane accanto al Figlio crocifisso, partecipando con la sua fede, la sua obbedienza e il suo amore all’opera redentrice. Il cardinale sottolinea il legame indissolubile tra questi due misteri: il corpo offerto sulla Croce per la salvezza del mondo è quello che il Verbo ha ricevuto da Maria. Colei che ha liberamente cooperato all’Incarnazione è dunque intimamente associata alla Redenzione compiuta dal Figlio.

 

Per illuminare questa verità, riprende anche il parallelo tradizionale tra Eva e Maria, già sviluppato da san Giustino, Tertulliano e sant’Ireneo di Lione. Come la disobbedienza di Eva ha contribuito alla caduta del genere umano, l’obbedienza di Maria è stata associata al suo risollevamento. La Santa Vergine appare così come la nuova Eva, associata al nuovo Adamo. Il cardinale ricorda a questo proposito l’insegnamento di sant’Ireneo secondo cui Maria, con la sua obbedienza, è diventata causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano.

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Una risposta diretta alle obiezioni di Mater Populi Fidelis

L’argomentazione del cardinale Müller assume una portata particolare quando affronta l’uso analogico dei titoli attribuiti a Cristo.

 

La Scrittura insegna che esiste un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Eppure, osserva il cardinale, questa verità non impedisce affatto di parlare di una mediazione subordinata esercitata dai sacerdoti, che partecipano al sacerdozio e all’azione mediatrice del Salvatore.

 

Allo stesso modo, Cristo è Figlio di Dio per natura, mentre i fedeli diventano figli di Dio per adozione. L’attribuzione analogica di uno stesso titolo non significa dunque un’uguaglianza di dignità o di causalità. Applicato alla Santa Vergine, questo principio permette di riconoscere la sua singolare cooperazione all’opera redentrice senza collocarla sullo stesso piano del Figlio.

 

Il cardinale si oppone inoltre all’argomento secondo cui il titolo di Corredentrice dovrebbe essere scartato perché la sua comparsa sarebbe relativamente tarda nella storia della teologia. Distingue giustamente l’esistenza di una verità rivelata dalla data in cui la sua formulazione teologica si è progressivamente precisata. La Chiesa ha creduto fin dall’origine all’Incarnazione del Figlio di Dio, ricorda, molto prima che la teologia formulasse con precisione la dottrina dell’unione ipostatica. La comparsa tardiva di un termine non basta dunque a dimostrare l’assenza di un fondamento rivelato della verità che esso esprime.

 

Questa argomentazione si oppone direttamente alla logica restrittiva di Mater Populi Fidelis. Il documento romano giudicava inopportuno l’uso del titolo a causa delle confusioni che potrebbe suscitare. Il cardinale Müller ritiene invece che queste difficoltà richiedano una spiegazione dottrinale rigorosa, e non l’abbandono di un’espressione tradizionale.

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Due cardinali prendono pubblicamente le sue difese

Nel suo intervento dedicato a Nostra Signora di Guadalupe e alla regalità di Cristo Re, il cardinale Burke ha ricordato che il Vaticano II, pur riconoscendo la cooperazione attiva di Maria alla Redenzione, aveva rinunciato a impiegare il titolo di Corredentrice per riguardo ecumenico, per non urtare i protestanti. Lungi dal fare propria questa riserva, ha messo in guardia dal rischio che tale prudenza terminologica conduca a un indebolimento della dottrina stessa. Ha inoltre presentato le apparizioni di Guadalupe come una manifestazione particolarmente eloquente della missione corredentrice della Santa Vergine, interamente subordinata all’opera salvifica del Figlio.

 

La difesa della dottrina mariana non si è limitata ai due cardinali. Lo storico Roberto de Mattei ha evocato a sua volta la Santa Vergine come Corredentrice e Mediatrice universale di tutte le grazie, collegando la sua missione al trionfo del suo Cuore Immacolato annunciato a Fatima. Questi interventi costituiscono una notevole contestazione pubblica dell’orientamento adottato dal Dicastero per la dottrina della fede, che la Fraternità San Pio X aveva a sua volta criticato fin dalla pubblicazione di Mater Populi Fidelis.

 

Il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero e principale responsabile di Mater Populi Fidelis, era stato invitato a partecipare all’incontro. Non avendovi potuto prendere parte, ha comunque rivolto i suoi auguri agli organizzatori. Il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, ha inviato a sua volta un messaggio di sostegno al convegno, mentre il cardinale George Koovakad, prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, vi era rappresentato.

 

Conviene ricordare che, tre settimane dopo la pubblicazione di Mater Populi Fidelis, il cardinal Fernández aveva apportato una precisazione sulla portata del suo testo. Secondo lui, la formula che giudicava «sempre inopportuno» l’uso del titolo di Corredentrice non intendeva condannare retroattivamente le espressioni impiegate da santi o da papi. Doveva soprattutto condurre a non usare più questo titolo nei documenti ufficiali della Santa Sede e nei testi liturgici.

 

Aveva inoltre indicato che i fedeli che ne comprendono correttamente il significato non erano tenuti ad abbandonarlo nella devozione privata o in una discussione teologica illuminata.

 

Questa distinzione lascia tuttavia intera la questione dottrinale sollevata dal cardinale Müller: se il titolo esprime veramente una verità contenuta nella Rivelazione, per quale ragione il suo uso dovrebbe essere escluso dall’insegnamento ufficiale della Chiesa?

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De Maria numquam satis: un principio ormai rivendicato

Un altro passaggio dell’intervento merita di essere sottolineato. Il cardinale Müller riprende il principio tradizionale De Maria numquam satis, secondo cui non si potrebbe mai dire troppo della grandezza della Santa Vergine, purché le affermazioni restino conformi alla verità rivelata.

 

Precisa che questo principio non deve essere interpretato come un massimalismo mariano da bilanciare diplomaticamente con un minimalismo. La grandezza di Maria manifesta al contrario la potenza della grazia divina, che eleva la creatura senza abolirne la libertà.

 

Questa dichiarazione fa eco all’articolo del 19 settembre nel quale Karen Darantière contrapponeva proprio il motto De Maria numquam satis al minimalismo mariano che rimproverava al cardinale Müller. Meno di un mese dopo, questi fa dunque proprio il principio invocato contro le sue posizioni del 2017, senza tuttavia ritornare sulle sue dichiarazioni riguardanti la verginità in partu, anch’esse criticate in quell’articolo.

 

Sulla Corredenzione, invece, il cambiamento è manifesto. La distinzione tradizionale tra i meriti di Cristo, che ci ha riscattati in stretta giustizia (de condigno), e quelli della Santa Vergine, che gli sono interamente subordinati (de congruo), resta essenziale per precisare questa dottrina, come l’ha esposta in particolare san Pio X nell’enciclica Ad diem illum.

 

Volendo scartare il titolo di Corredentrice, il Dicastero per la dottrina della fede ha provocato un’opposizione che forse non si aspettava. Il cardinale Müller, che contestava egli stesso questo titolo nel 2017, si ritrova ora al fianco di coloro che denunciano gli attacchi portati a una prerogativa della Madre di Dio. Per un singolare ribaltamento, è stata la nota romana stessa a condurre l’ex prefetto a unirsi pubblicamente ai difensori della Corredenzione.

 

Articolo previamente apparso su FSSPX.News

 

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Immagine: Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (1609–1685), Vergine in preghiera (1640-1650), National Gallery, Londra, dettaglio.

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