Bioetica
Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale
Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avv. Maria Cecilia Peritore.
L’occasione della riflessione nasce dalla – ormai acclarata – circostanza secondo la quale, nello sviluppo dei vaccini anti-SARS-CoV-2, sono impiegate linee cellulari ricavate da materiale biologico derivante da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti allo stadio fetale.
È bene premettere che le cellule in questione sono state espiantate, se non sempre, in un gran numero di casi ampiamente documentati (1), da bambini funzionalmente abortiti; e che le modalità dell’interruzione di gravidanza sono state fortemente condizionate dalle esigenze tecniche della sperimentazione, essendo necessario che il prelievo avvenisse da tessuti vivi, di bambini dissezionati vivi.
Ma perché prelevare da bimbi abortiti e non da donatori di organi?
Perché le cellule embrionali e fetali (2) sono idonee ad una riproduzione differenziata pressoché infinita,e risultano immunologicamente incontaminate. Di fatto lo sviluppo della ricerca si è basato su prerogative superumane (potenza creativa e purezza), abusando, quindi, della natura angelica, senza macchia, di questi piccolissimi innocenti sacrificati.
Il quesito etico concerne, in primo luogo, la legittimità della sperimentazione svolta a partire da un aborto (e, analogamente, da materiale biologico derivante da embrioni soprannumerari); secondariamente, la liceità o scusabilità delle modalità di prelievo da organismi umani vivi, soprattutto quando queste siano la causa diretta della morte dell’abortito; in ultimo, la giustificabilità dell’utilizzo, da parte dell’utente finale, di prodotti che impieghino tale «materiale biologico» nelle fasi di ricerca e/o produzione.
La posizione assunta dalla Chiesa Cattolica
Le Riflessioni del 2005
Il primo intervento sulla questione, per la verità assai poco reperibile nella divulgazione, è costituito dalle Riflessioni morali sui vaccini preparati da cellule derivate da feti umani abortiti (3) della Pontificia Accademia per la Vita, pubblicate il 9 giugno 2005.
L’Accademia osserva che potrebbe prospettarsi una contraddizione nella condotta di chi, per un verso, condanna l’aborto volontario e, per altro verso, ammette l’uso di vaccini prodotti servendosi di materiale biologico derivato da feti abortiti. Si tratterebbe di cooperazione al male?
Lo studio dell’Istituzione pontificia distingue tra cooperazione formale e materiale, precisando che vi sarebbe cooperazione formale quando tra i due agenti vi fosse condivisione dell’intenzione illecita.
La cooperazione sarebbe materiale in assenza di tale condivisione d’intenti e si distinguerebbe in immediata o diretta (allorché vi sia cooperazione esecutiva nell’atto) e mediata o indiretta (allorché le condotte degli agenti, restando indipendenti, realizzino le condizioni o forniscano strumenti, o prodotti, tali da agevolare l’atto illecito). Infine, si distingue tra cooperazione prossima e cooperazione remota. (4)
Dopo avere esaminato le varie forme di cooperazione, l’Accademia conclude prospettando: il dovere di usare i vaccini alternativi; il dovere di invocare l’obiezione di coscienza; il dovere di promuovere i vaccini alternativi e di usarne solo nella misura in cui ciò sia necessario per evitare un pericolo grave per la salute dei propri figli e della popolazione.
Il riferimento alla morale alfonsiana
La categoria della cooperazione materiale è ripresa in particolar modo dall’insegnamento di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (5), che ammette la liceità della condotta di cooperazione materiale qualora ricorrano tre condizioni: 1) che la condotta sia di per sé buona o almeno indifferente, cioè non sia di per se stessa illecita; 2) che la condotta sia dettata da motivazione ragionevole e da buona intenzione, e che non sia di aiuto al peccato; 3) che il soggetto non abbia l’obbligo di impedire l’evento. (6)
Il ragionamento dell’Accademia iscrive quindi l’utilizzo delle linee cellulari in questione nella categoria della cooperazione al male e ne disapprova l’utilizzo ponendo una graduazione di colpa a seconda della condotta dell’agente, distinguendo se formale o materiale, se diretta o indiretta, se prossima o remota al male identificato con l’aborto. Offre quindi agli utilizzatori una giustificazione morale consistente nello «stato di necessità» legato alle esigenze della salute pubblica e familiare e alla indisponibilità di altri vaccini.
Questa impostazione, nella quale si coglie già una sorta di cesura logica tra la premessa (illiceità dell’aborto innanzitutto e, poi, della sperimentazione) e la conclusione (liceità dell’utilizzo sia pure in via di eccezione), è stata nel tempo revisionata con l’accentuazione dei profili di distanza dall’atto e di costrizione della coscienza nell’utilizzatore finale.
Volendo, tuttavia, ricondurre il ragionamento nell’alveo dell’originale insegnamento alfonsiano, non sembrano ravvisabili nel caso in questione le tre condizioni sopra richiamate, per le quali la condotta di cooperazione materiale possa essere qualificata come lecita ovvero scusabile.
La prima di tali condizioni è che la condotta sia di per sé lecita, ossia buona o almeno indifferente.
Ora, non sembra potersi dubitare della illiceità in sé della condotta dei sanitari che operano il prelievo di tessuti da feto vivo, con modalità contrarie al rispetto della dignità della creatura umana.
Parimenti illecita pare la condotta dei ricercatori che, consapevoli delle modalità di reperimento e prelievo del «materiale biologico» in questione, ne fanno uso legittimando in tal modo l’industria dell’aborto e della sperimentazione.
A tutto concedere, «indifferente» potrebbe essere considerata la condotta di chi utilizza il vaccino qualora non vi sia consapevolezza della provenienza abortiva, anche se la gravità della materia di che trattasi ne rende di per sé inaccettabile l’utilizzo senza adeguata ponderazione.
La seconda di tali condizioni riguarda la motivazione ragionevole e la buona intenzione, purché non agevoli comunque il peccato. L’oggettiva agevolazione al peccato, quindi, costituisce in colpa l’agente anche qualora l’intenzione fosse buona. Il che certamente accade nel caso di specie, poiché l’utilizzo di «materiale biologico» proveniente da aborti indubbiamente rappresenta un’agevolazione per l’aborto stesso ed ancor più per l’aborto praticato con le specifiche modalità di cui s’è prima fatto cenno.
La terza condizione è che l’agente non abbia l’obbligo di impedire l’evento. A tal proposito appare indubitabile che il medico sia tenuto ad operare per la salute di ogni persona, ivi compreso il bambino-feto, evitando le sofferenze non finalizzate alla sua cura. Né il principio trova deroga allorché si intenda perseguire un progresso scientifico a beneficio della collettività, non essendo comunque consentito servirsi della sofferenza individuale e del sacrificio umano, specie se non volontario, per un ipotetico bene comune.
L’Istruzione del 2008
Il tema viene successivamente ripreso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con l’Istruzione Dignitas personae – Su alcune questioni di bioetica pubblicata l’8 settembre 2008. (7)
Secondo la Congregazione «l’uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona. Queste forme di sperimentazione costituiscono sempre un disordine morale grave».
Si condanna ancora una volta l’utilizzo del «materiale biologico di origine illecita» ma si conferma il criterio della distanza rispetto al fatto illecito (aborto) per una graduazione di responsabilità che finisce per elidere quella dell’utente finale (l’utilizzatore del vaccino, costretto da una sorta di necessità derivante dalla indisponibilità di vaccini «etici»).
La Nota del 2017
Con la Nota circa l’uso dei vaccini (8), pubblicata il 31 luglio 2017,la Pontificia Accademia per la Vita, unitamente all’Ufficio per la Pastorale della Salute della CEI e all’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, riprende i temi sviluppati nello studio del 2005, rimarcando ancora il concetto di distanza dal male.
Di fatto, però, ribalta le conclusioni cui era pervenuta in precedenza l’Accademia medesima: la giustificazione, provvisoria e dettata da stato di necessità, diventa ora una vera e propria «assoluzione»; e ciò
«… in considerazione del fatto che le linee cellulari attualmente utilizzate sono molto distanti dagli aborti originali e non implicano più quel legame di cooperazione morale indispensabile per una valutazione eticamente negativa del loro utilizzo. […] Per quanto riguarda la questione dei vaccini che nella loro preparazione potrebbero impiegare o avere impiegato cellule provenienti da feti abortiti volontariamente, va specificato che il “male“ in senso morale sta nelle azioni, non nelle cose o nella materia in quanto tali. Le caratteristiche tecniche di produzione dei vaccini più comunemente utilizzati in età infantile ci portano ad escludere che vi sia una cooperazione moralmente rilevante tra coloro che oggi utilizzano questi vaccini e la pratica dell’aborto volontario. Quindi riteniamo che si possano applicare tutte le vaccinazioni clinicamente consigliate con coscienza sicura che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione all’aborto volontario».
Desta perplessità la considerazione secondo la quale il «male» sta nelle azioni e non nella materia.
Tale considerazione, che potrebbe facilmente scivolare verso una prospettiva gnostica, sembra funzionale ad una visione sempre più «incorporea» dell’illecito, che meglio si presta ad una rappresentazione in termini di cooperazione remota.
È vero che l’illiceità risiede nelle azioni, ma l’immanenza di ciò che materialmente deriva dall’azione illecita non può non condizionare il giudizio sulla liceità del prodotto finale dell’azione dell’uomo. (9)
La recente Nota sui vaccini anti-Covid
Da ultimo, con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 (10), del 21 dicembre 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede è intervenuta con specifico riguardo ai vaccini anti-SARS-CoV-2.
Il documento si pone in continuità argomentativa con i precedenti, adottando i criteri noti: la differenziazione delle responsabilità a seconda della maggiore o minore distanza dal fatto illecito (aborto); l’utilizzo del vaccino da parte del singolo costituisce cooperazione materiale passiva tanto remota da giudicarsi alfine inesistente, specialmente laddove, come di fatto è, non siano disponibili vaccini etici.
Tuttavia, quella che nel documento del 2005 era indubitabilmente condotta di cooperazione al male, sia pure variamente graduata e articolata e giustificata da stato di necessità, è ora considerata un comportamento moralmente lecito in sé, a motivo della distanza dal fatto-aborto e del carattere materiale e indiretto della cooperazione.
In sostanza, pur nel contesto della medesima linea argomentativa, v’è una sorta di rovesciamento di prospettiva: la disapprovazione dell’utilizzo di materiale biologico di provenienza abortiva è chiaramente espressa nel documento del 2005, e da essa scaturisce l’obiezione di coscienza del cattolico, solo eccezionalmente giustificata, quale extrema ratio, dallo stato di necessità. (11)
In virtù del documento del 2020 si perviene alla vaccinazione «con coscienza sicura» anche in riferimento ai vaccini anti-SARS-CoV-2.
Ciò in quanto, da un lato, la cooperazione all’aborto, perché «remota», viene considerata moralmente lecita; dall’altro, il pericolo, «altrimenti incontenibile», della diffusione pandemica del COVID-19 renderebbe inesigibile il dovere morale di evitare l’utilizzo di materiale biologico di provenienza fetale.
Tale ragionamento ha fatto da presupposto alla concreta azione di adesione e supporto alla campagna vaccinale capillarmente diffusa, anche nelle parrocchie, sebbene con qualche eccezione.
Dalla cooperazione al male alla corresponsabilità nell’appropriazione del male
Considerazioni critiche non si sono fatte attendere (12), sollecitando una presa di posizione più netta e auspicando una maggiore sensibilità sull’argomento. Per la maggioranza dei cattolici, però, la «soluzione» offerta dal documento del 2020 ha rappresentato una comoda via per partecipare «con coscienza sicura» alla campagna vaccinale senza dover fare alcuna riflessione ulteriore ed anzi facendosene sovente promotori e sostenitori.
Tuttavia, se proviamo a leggere secondo logica giuridica gli argomenti elaborati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, perveniamo a conclusioni difformi da quelle da ultimo elaborate dall’organo pontificio.
Il ragionamento svolto a partire dal concetto di «cooperazione» risulta subito miope, sganciato dalla realtà dei fatti e strumentale ad una visione parziale e aprioristicamente «orientata» della questione.
Co-operano, cioè operano insieme, i soggetti che perseguono un medesimo risultato. Se quindi l’illecito è rappresentato dall’aborto volontario, operano insieme i soggetti che lo decidono o vi prendono parte ponendo in essere condotte differenti ma finalizzate al medesimo unico risultato: l’interruzione della gravidanza.
Al contrario, le condotte poste in essere da quanti eseguono la dissezione del feto abortito e il trattamento dei tessuti prelevati a fini di sperimentazione, così come le condotte di quanti producono, commercializzano e utilizzano i prodotti così ottenuti, non sono eziologicamente ascrivibili alla serie causale propria dell’aborto, non prendono parte all’aborto, non co-operano allo stesso, ma si giovano delle sue conseguenze.
Se quindi il nostro riferimento concettuale va alla condotta di cooperazione, arriviamo facilmente alla conclusione che essa non è ravvisabile nel caso di specie: a maggior ragione quando sia «passiva» e «remota».
A margine, comunque, osservo: lo scienziato cerca il materiale biologico per i suoi esperimenti e il mercato acquista i prodotti della ricerca: sono condotte attive, non passive.
E se diamo al termine «remota» significato temporale, non mi pare significativa la relazione di distanza temporale rispetto all’aborto: anche il peccato originale è «remoto», ma «segna» irrimediabilmente la persona umana fino al lavacro del battesimo.
Se invece definiamo «remota» la cooperazione perché tra l’aborto e l’utilizzo del farmaco si interpongono molti passaggi, non mi pare che ciò possa affievolire la connessione, ossia il rapporto di utilità/necessità che ciascuna condotta trae da quella antecedente.
In realtà si tratta di condotte indipendenti, aventi finalità diverse (quindi non di cooperazione) ma che, considerate nell’insieme, nella loro connessione, nella loro relazione di utilità/necessità reciproca, finiscono per alimentare un meccanismo che presuppone un delitto, l’aborto.
Se illecito è l’aborto, pure illecito è accettare l’aborto come antefatto necessario di una ricerca che utilizza la potenzialità creatrice e la purezza originaria di un corpo innocente, soppresso per mano «umana».
Né l’aborto rappresenta il mero antefatto teorico di una serie di illeciti ulteriori: della serie causale di illeciti, l’aborto è il luogo del primo reato morale, ed è un reato con un corpo tangibile (i tessuti sottratti alla loro vita naturale) che conserva tutta la sua materialità anche nei passaggi impropriamente definiti «remoti».
Nella procedura di sviluppo e produzione dei vaccini il male quindi non può essere isolato nel fatto remoto dell’aborto, la cui responsabilità, derivante dalla scelta e dalla operatività, può essere ascritta in senso stretto solo ai genitori e ai sanitari che lo hanno praticato.
Una volta deciso ed eseguito l’aborto, l’utilizzo di questa «opportunità» di avere a disposizione cellule «fresche» e vive, prelevate da una persona viva che prova dolore, con modalità in spregio della dignità umana, non è di per sé un «male»?
Diverso rispetto all’aborto, ma pur sempre un male? E se è così, mi pare vi sia la corresponsabilità di quanti si adoperano per questo “utilizzo” privo di pietà del corpo del bimbo abortito e anche di quanti se ne giovano, fino all’ultimo anello della catena, i vaccinati.
Al concetto di cooperazione al male, da cui partono i documenti dottrinali per pervenire, dapprima nella forma della giustificazione per stato di necessità, quindi in quella della liceità incondizionata, sembra preferibile quello di «appropriazione del male» coniato dalla teologa Cathleen Kaveny. (13)
Secondo la studiosa l’utilizzo nella ricerca scientifica di materiale derivante da aborto più che costituire cooperazione al male si configura come appropriazione del male; e ciò in quanto l’azione adiuvante di un soggetto agente rispetto al fatto illecito non nasce nella sua sfera volitiva e non è il prodotto di una finalità comune a tutti gli agenti, ma si sviluppa per una serie di connessioni casuali ovvero dipendenti da fattori ultronei, sicché il vantaggio non deriva da una premeditazione della condotta comune ma da una utilità reciproca comunque ricavata e individualmente posta in essere.
Nel caso dei vaccini anti-SARS–oV-2, il ricercatore, il vaccinatore e il vaccinato non cooperano in alcun modo all’atto abortivo, già compiuto nel passato, ma si appropriano degli esiti prodotti da quell’atto per trarne vantaggio.
Il quesito morale allora non è più se vi sia o non vi sia cooperazione al male (cooperazione che, quand’anche ritenuta in origine esistente, sarebbe poi destinata ad affievolirsi), bensì se e in quale misura sia lecito di per sè utilizzare il prodotto di una condotta iniqua compiuta da altri soggetti per ragioni diverse dalle proprie.
Ma a questo punto anche la Kaveny scivola verso una troppo facile «assoluzione»: la sperimentazione e l’utilizzo sarebbero lecite poiché il vantaggio scientifico e terapeutico è stato ricavato per accidens dall’atto abortivo, non essendo lo scopo dell’aborto ma rappresentando un sorta di conseguenza utile a suo tempo non voluta.
Neppure questa prospettiva risulta però convincente.
In realtà, ammesso e non concesso che l’aborto non fosse finalizzato all’espianto dei tessuti fetali, le condotte umane sono da considerarsi, ad un tempo, indipendenti ma interconnesse nell’agire collettivo.
Le condotte successive all’aborto, consistenti nelle varie forme di utilizzo del feto vivo come se si trattasse di mero «materiale biologico», fino all’utente finale che è il vaccinato, si appropriano dell’aborto mediante un utilizzo consapevole e volto a soddisfare un interesse proprio, quand’anche diverso e individuale per ciascuno degli agenti.
È responsabile non solo chi trae dall’illecito il profitto voluto, ma anche chi ne trae una qualsiasi utilità anche indiretta e non prevista ovvero diversa da quella inizialmente voluta.
Allo stesso modo, è responsabile non solo chi ha eseguito e deciso l’aborto, ma anche chi da tale fatto (l’aborto) tragga una utilità diversa (la possibilità dell’estrazione delle cellule) o consapevolmente ne profitti (vaccinazione).
La speculazione giuridica sulle condotte di partecipazione nel reato, finalizzata a definire l’area della partecipazione punibile rispetto a quella non punibile (e dunque dell’illecito rispetto al lecito) ha individuato categorie che possono essere qui utilmente richiamate.
La cooperazione al male si può assimilare al concorso di persone nel reato: sicché ciascuno degli agenti risponde dell’unico reato commesso, e le condizioni individuali (maggiore o minore apporto, dolo, stati soggettivi, etc.) incidono solo sulla determinazione della pena e su eventuali aggravanti/attenuanti. Condizione perché si applichi il concorso è il contributo causale dell’agente all’illecito e la consapevolezza dell’agire in cooperazione.
Se assumiamo l’aborto come unico illecito, l’ipotesi di responsabilità concorsuale deve necessariamente fermarsi ai genitori e agli ausiliari che vi abbiano preso parte. Ricercatori, sviluppatori, produttori, utilizzatori finali non prestano alcun contributo causale al fatto-aborto verificatosi prima e a prescindere dalle condotte successive.
Consideriamo però che:
- illecito è anche il prelievo di tessuti mediante dissezione di feto vivo e senziente, in spregio alla dignità dell’essere umano. Assumendo come illecito non solo l’aborto ma anche le modalità di prelievo, e con la consapevolezza, oggi possibile anche da parte dell’utente finale, circa le modalità di produzione dei vaccini, la cooperazione/concorso risulta evidente anche per le condotte successive e conseguenti all’aborto.
- la cooperazione/concorso non esaurisce le categorie di partecipazione al reato. Infatti il diritto penale prevede il concorso di cause indipendenti e il favoreggiamento, riconducendo l’apporto agevolativo all’area dell’illecito anche se manchi identità del disegno criminoso (14) se la condotta sia successiva al reato già commesso (favoreggiamento). In questi casi la condotta di partecipazione è sempre illecita ma per un titolo proprio.
Il concetto di appropriazione del male appare simmetrico a quelli di concorso di cause indipendenti e di favoreggiamento, a nulla rilevando l’accidentalità del profitto.
Peraltro, non può essere considerato accidentale il prelievo di tessuti da bambini abortiti quando assuma, come di fatto assume, caratteristiche di predeterminazione, organizzazione, sistematicità e rilevanza economica.
Non è ragionevole sostenere che in ambito morale le condotte di partecipazione al male, sia sotto forma di cooperazione che sotto forma di appropriazione, conoscano un margine di irrilevanza maggiore di quello riconosciuto comunemente dalla teoria generale del diritto penale.
Partecipazione materiale o formale, diretta o indiretta, prossima o remota, volontaria o accidentale sono elementi di caratterizzazione della condotta idonei ad influire sul giudizio di gravità o di tenuità, ma non consentono di operare il discrimine tra lecito e illecito.
In altri termini, l’illecita condotta di partecipazione al male può atteggiarsi in vario modo e con ampia graduazione, così come l’illecita condotta di reato può consistere nel concorso formale, nel concorso di cause indipendenti, nel favoreggiamento.
Il fatto che anche in campo morale, così come in campo giuridico, possano sussistere cause di giustificazione, quale lo «stato di necessità», non elide a priori illiceità alla condotta, semmai incide sulla colpevolezza del reo.
Nel caso di specie, peraltro, la richiamata esimente dello «stato di necessità» appare espediente debolissimo, data la incerta efficacia dei vaccini e le terapie disponibili per la cura del COVID-19.
La conclusione cui si perviene è dunque nel senso della generale illiceità, radicale e ingiustificabile, dell’uso di vaccini e altri farmaci nel cui processo di sviluppo e/o produzione vengano utilizzate linee cellulari provenienti da bambini abortiti.
Affermare la liceità dell’uso di questi vaccini perché utili a salvare la vita a più persone ricorda il discorso di Caifa: ne sacrifichiamo uno per salvarne tanti.
Ammesso che i tanti si salvino veramente – il che è quanto meno controverso – e che nell’uno, piccolissimo, che siamo disposti a sacrificare non si nasconda proprio il «nostro» Gesù.
Maria Cecilia Peritore
Avvocato
Licata, 7 luglio 2021
NOTE
1) https://renovatio21.com/wp-content/uploads/2021/05/Renovatio-21-linee-cellulari-feto-abortito-nei-vaccini.pdf. https://www.avvenire.it/mondo/pagine/coronavirus-vaccini-da-aborti-cosa-dice-la-chiesa
2) M. Sampaolesi, , Cellule staminali, inhttps://www.treccani.it/enciclopedia/cellule-staminali_(XXI-Secolo)/: «Le cellule staminali sono cellule non specializzate presenti in tutti gli organismi viventi. […]Si distinguono diversi stadi di potenza delle cellule staminali: la totipotenza è la capacità di generare tutti i tessuti embrionali ed extraembrionali […]; la pluripotenza è la capacità di differenziarsi in tutti i tessuti embrionali, […]; la multipotenza è la capacità di differenziare in tutti i tipi cellulari di un foglietto germinativo (endoderma, mesoderma o ectoderma); l’unipotenza è la capacità di differenziarsi in un unico tipo cellulare, tipico dei progenitori».
3) https://www.pro-memoria.info/wp/wp-content/uploads/Riflessioni-morali-sui-vaccini-preparati-da-cellule-derivate-da-feti-umani-abortiti-PAV-09-06-2005.pdf. Il documento non si trova sul sito web della Pontificia Accademia per la Vita.
4) «Nel caso specifico in esame, ci sono tre categorie di persone che sono coinvolte nella cooperazione al male, male che ovviamente è rappresentato dall’azione di un aborto volontario compiuto da altri: a) coloro che preparano i vaccini utilizzando linee cellulari umane in arrivo da aborti volontari; b) coloro che partecipano alla commercializzazione di massa di tali vaccini; c) coloro che necessitano di utilizzarli per motivi di salute. In primo luogo, si deve considerare moralmente illecita ogni forma di cooperazione formale (condivisione dell’intenzione malvagia) all’azione di chi ha compiuto un aborto volontario, che a sua volta ha consentito il recupero dei tessuti fetali, necessario per la preparazione dei vaccini. Pertanto, chiunque – indipendentemente dalla categoria di appartenenza – coopera in qualche modo, condividendone l’intenzione, alla realizzazione di un aborto volontario con l’obiettivo di produrre i suddetti vaccini, partecipa, in realtà, allo stesso male morale come la persona che ha eseguito quell’aborto. Tale partecipazione avverrebbe anche nel caso in cui qualcuno, condividendo l’intenzione dell’aborto, si astenga dal denunciare o criticare tale azione illecita, pur avendo il dovere morale di farlo.(cooperazione formale passiva). Nel caso in cui non vi sia tale condivisione formale dell’intenzione immorale della persona che ha eseguito l’aborto, qualsiasi forma di cooperazione sarebbe materiale , con le seguenti specifiche. Per quanto riguarda la preparazione, la distribuzione e la commercializzazione di vaccini prodotti a seguito dell’utilizzo di materiale biologico la cui origine è collegata a cellule provenienti da feti volontariamente abortiti, tale processo è dichiarato, in linea di principio, moralmente illecito, perché potrebbe contribuire ad incoraggiare l’esecuzione di altri aborti volontari, con lo scopo della produzione di tali vaccini. Tuttavia, va riconosciuto che, all’interno della catena di produzione-distribuzione-commercializzazione, i vari agenti cooperanti possono avere responsabilità morali diverse. Tuttavia, c’è un altro aspetto da considerare, ed è la forma di cooperazione materiale passiva che sarebbe svolta dai produttori di questi vaccini, se non denunciassero e rifiutassero pubblicamente l’atto immorale originale (l’aborto volontario), e se non si dedicano insieme alla ricerca e alla promozione di modalità alternative, esenti dal male morale, per la produzione di vaccini per le stesse infezioni. Tale cooperazione materiale passiva , se dovesse verificarsi, è ugualmente illecita. Per quanto riguarda coloro che hanno bisogno di utilizzare tali vaccini per motivi di salute, va sottolineato che, al di là di ogni forma di collaborazione formale , in generale, medici o genitori che ricorrono all’uso di questi vaccini per i propri figli, pur sapendo la loro origine (aborto volontario), svolgono una forma di cooperazione materiale mediata moltoremota , e quindi molto mite, nell’esecuzione dell’atto originario dell’aborto, e una cooperazione materiale mediata , per quanto riguarda la commercializzazione di cellule provenienti da aborti, e immediato, per quanto riguarda la commercializzazione di vaccini prodotti con tali cellule. La collaborazione è quindi più intensa da parte delle autorità e dei sistemi sanitari nazionali che accettano l’utilizzo dei vaccini. Tuttavia, in questa situazione, l’aspetto della cooperazione passiva è quello che spicca di più. Spetta ai fedeli e ai cittadini di retta coscienza (padri di famiglia, medici, ecc.) opporsi, anche facendo un’obiezione di coscienza, agli attacchi sempre più diffusi contro la vita e la “cultura della morte” che li sottende. Da questo punto di vista, l’uso di vaccini la cui produzione è collegata all’aborto procurato costituisce almeno una cooperazione materiale passiva remota media all’aborto, e una cooperazione materiale passiva immediata per quanto riguarda la loro commercializzazione. Inoltre, a livello culturale, l’uso di tali vaccini contribuisce alla creazione di un consenso sociale generalizzato al funzionamento delle industrie farmaceutiche che li producono in modo immorale. Pertanto, medici e padri di famiglia hanno il dovere di ricorrere a vaccini alternativi (se esistono), facendo pressioni sulle autorità politiche e sui sistemi sanitari affinché siano disponibili altri vaccini senza problemi morali. Devono ricorrere, se necessario, all’obiezione di coscienza per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini prodotti mediante linee cellulari di origine fetale umana abortita. Allo stesso modo, dovrebbero opporsi con tutti i mezzi (per iscritto, attraverso le varie associazioni, mass media, ecc.) ai vaccini che non hanno ancora alternative moralmente accettabili, facendo pressione affinché vengano preparati vaccini alternativi, che non siano collegati all’aborto di un feto umano e richiedendo un rigoroso controllo legale dei produttori dell’industria farmaceutica. Per quanto riguarda le malattie contro le quali non esistono vaccini alternativi disponibili ed eticamente accettabili, è giusto astenersi dall’utilizzare questi vaccini se può essere fatto senza che i bambini, e indirettamente la popolazione nel suo insieme, subiscano rischi significativi per la loro salute. Tuttavia, se questi ultimi sono esposti a pericoli considerevoli per la loro salute, possono essere utilizzati anche vaccini con problemi morali ad essi pertinenti. La ragione morale è che il dovere di evitare la cooperazione materiale passiva non è obbligatorio in caso di grave inconveniente. Inoltre, troviamo, in tal caso, una ragione proporzionale, al fine di accettare l’utilizzo di questi vaccini in presenza del pericolo di favorire la diffusione dell’agente patologico, dovuto alla mancata vaccinazione dei bambini. Ciò è particolarmente vero nel caso della vaccinazione contro il morbillo tedesco. In ogni caso, resta il dovere morale di continuare a lottare e di impiegare ogni mezzo lecito per rendere la vita difficile alle industrie farmaceutiche che agiscono senza scrupoli e senza etica. Tuttavia, il peso di questa importante battaglia non può e non deve ricadere sui bambini innocenti e sulla situazione sanitaria della popolazione, soprattutto per quanto riguarda le donne incinte».
5) Della cooperazione materiale al peccato altrui, nn. 31-32, in Istruzione e pratica per i confessori: «La cooperazione materiale comunemente è ammessa per lecita da’ dottori quando v’è giusta causa. Intendasi qui, che altra è la cooperazione formale, la quale succede, quando si coopera direttamente al peccato (com’è in colui che fornicatur); o pure quando s’influisce nella mala volontà del prossimo, che vuol peccare, come sarebbe il guardare le spalle all’assassino o ladro, acciocché uccida o rubi con più sicurezza: lo scriver lettere amorose in nome del concubinario o portare doni alla di lui concubina: il ricever doni da persona che insidia l’onestà. Queste e simili cooperazioni sono intrinsecamente male, perché con esse si dà animo al prossimo ad eseguire il peccato, e almeno si fomenta la sua mala intenzione, e perciò per niuna causa, anche di morte, possono elle scusarsi da peccato mortale. Altra poi è la cooperazione materiale, la quale è, quando l’azione è indifferente, e ‘l prossimo può già servirsene senza peccato, ma egli per sua malizia se ne abusa a peccare, come sarebbe il prender danaro a mutuo da alcuno che non vuol darlo senza usura: porgere il vino a chi se ne serve per ubbriacarsi: dar le chiavi a chi le adopera per rubare. Or queste cooperazioni materiali possono esser lecite quando vi concorrono tre condizioni: 1. che l’atto della tua cooperazione (come già si è detto) sia per sé indifferente. 2. Che tu non sii tenuto per officio ad impedire l’altrui peccato. 3. Che tu abbi causa giusta e proporzionata di poter così cooperare; poiché allora il peccato del prossimo non proviene dalla tua cooperazione, ma dalla malizia di colui il quale si serve della tua azione per peccare. Sicché allora non è che la tua azione si congiunga alla mala volontà del prossimo, ma quegli congiunge la sua mala volontà alla tua azione, ond’è, che la tua azione non è causa del di lui peccato, ma è solamente occasione la quale tu non sei obbligato a togliere quando hai giusta causa di porla; e così è lecito all’oste dare il vino a chi vuole ubbriacarsi, semprecché altrimenti temesse grave danno, Sanch., Busem., Bon., Tourn. ed altri comunemente. Si è detto causa giusta e proporzionata, perché quanto più è vicina la tua cooperazione al peccato del prossimo, tanto più grave ha da essere la causa che ti scusi. Per giudicare poi quando la causa sia o no proporzionata, per primo bisogna regolarsi da ciò che ne dicono i dd., perché dipendendo ciò dall’estimazione de’ prudenti, l’esser in tal materia una sentenza più comune , fa ancora che sia più probabile, come diremo ancora parlando della materia grave del furto al cap. X. n. 22. In oltre trattandosi di pregiudizio del prossimo, bisogna aver la regola che noi non possiamo cooperare al danno altrui, se non quando il danno che temiamo de’ beni nostri, è d’ordine superiore: per esempio, quando alcuno ti minaccia la morte se tu non vuoi cooperare alla morte del di lui nemico con dargli v. gr. la spada, tu non puoi dargliela perché non puoi positivamente concorrere alla morte di un altro per liberare te dalla morte. Così ancora quando il ladro minaccia di toglier la roba tua se non cooperi a fargli prendere la roba altrui, tu neppure puoi in ciò cooperare. Altrimenti poi sarebbe, se non cooperando tu a fargli prendere quella roba avessi tu a perdere la vita o la fama; perché allora stando tu in estrema necessità, è obbligato il prossimo a permetterti quella cooperazione circa la perdita delle sue robe, acciò tu non perda la vita o la fama».
6) De praeceptocaritatis, De praeceptiscaritatis erga proximum,V,III, 59: «Resp. cooperari tantum materialiter, subministrando tantum materiam et facultatempeccandi, velexhibendoobjectum, licet. si sequentesconditionesadsint: I. Si tuum opus velcooperatiositsecundum se bona velsaltemindifferens; II. Si bona intentione et rationabili ex causa fiat, et non ut juvesalterum peccare; III. Si alteriuuspeccatum impedire nequeas, aut saltem non tenearisproptercausamrationabilem».
8) http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html
9) Tale concetto non è estraneo alla teoria generale del diritto penale, laddove il prodotto, il profitto o il prezzo del reato vengono sussunti nell’ambito dell’illecito mediante la previsione di una specifica aggravante. Recita infatti l’art. 61, c. 1 n. 2 del Codice Penale: «Aggravano il reato […]le circostanze seguenti: […] 2) l’aver commesso il reato […]per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato».
10) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_it.html (i corsivi sono dell’originale): «1. Come afferma l’Istruzione Dignitas Personae, nei casi di utilizzazione di cellule procedenti da feti abortiti per creare linee cellulari da usare nella ricerca scientifica, «esistono responsabilità differenziate» di cooperazione al male. Per esempio, «nelle imprese, che utilizzano linee cellulari di origine illecita, non è identica la responsabilità di coloro che decidono l’orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione».2. In questo senso, quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili (ad esempio in Paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso Paese ma, da parte delle autorità sanitarie, non si permette ai cittadini la scelta del vaccino da farsi inoculare) è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. 3. La ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l’uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) dell’aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, è remota. Il dovere morale di evitare tale cooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agente patogeno grave: in questo caso, la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19. È perciò da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. È da sottolineare tuttavia che l’utilizzo moralmente lecito di questi tipi di vaccini, per le particolari condizioni che lo rendono tale, non può costituire in sé una legittimazione, anche indiretta, della pratica dell’aborto, e presuppone la contrarietà a questa pratica da parte di coloro che vi fanno ricorso.4. Infatti, l’uso lecito di tali vaccini non comporta e non deve comportare in alcun modo un’approvazione morale dell’utilizzo di linee cellulari procedenti da feti abortiti. Si chiede, quindi, sia alle aziende farmaceutiche che alle agenzie sanitarie governative, di produrre, approvare, distribuire e offrire vaccini eticamente accettabili che non creino problemi di coscienza, né a gli operatori sanitari, né ai vaccinandi stessi.5. Nello stesso tempo, appare evidente alla ragione pratica che la vaccinazione non è, di norma, un obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria. In ogni caso, dal punto di vista etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l’epidemia, può raccomandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che, comunque, per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell’agente infettivo. In modo particolare, essi devono evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi clinici, o di altra natura, e che sono le persone più vulnerabili.6. Infine, vi è anche un imperativo morale, per l’industria farmaceutica, per i governi e le organizzazioni internazionali, di garantire che i vaccini, efficaci e sicuri dal punto di vista sanitario, nonché eticamente accettabili, siano accessibili anche ai Paesi più poveri ed in modo non oneroso per loro. La mancanza di accesso ai vaccini, altrimenti, diverrebbe un altro motivo di discriminazione e di ingiustizia che condanna i Paesi poveri a continuare a vivere nell’indigenza sanitaria, economica e sociale».
11) Stato di necessità che nel 2005 era legato alla epidemia di rosolia, che in quel momento concretizzava lo stato di costrizione della volontà dell’utilizzatore, e che gli estensori del documento hanno certamente tenuto presente.
12) Per l’intervento di Athanasius Schneider: https://www.lifesitenews.com/news/catholic-bishop-calls-for-new-pro-life-movement-to-protest-abortion-tainted-medicines-like-covid-vaccine
13) M.C. Kaveny, «Appropriation of Evil: Cooperation’s Mirror», Theological Studies 61 (2000) 280-313.Vedi anche S. Kampowski, https://veritasamoris.org/files/KAMPOWSKI-Cooperazioneappropriazioneevaccini2021028a.pdf
14) Cfr. art. 41 C.P.: concorso di cause indipendenti.
Bibliografia
Testi citati in nota nel presente contributo:
- https://renovatio21.com/wp-content/uploads/2021/05/Renovatio-21-linee-cellulari-feto-abortito-nei-vaccini.pdf
- https://www.avvenire.it/mondo/pagine/coronavirus-vaccini-da-aborti-cosa-dice-la-chiesa
- M. SampaolesiI, Cellule staminali, in https://www.treccani.it/enciclopedia/cellule-staminali_(XXI-Secolo)/
- https://www.pro-memoria.info/wp/wp-content/uploads/Riflessioni-morali-sui-vaccini-preparati-da-cellule-derivate-da-feti-umani-abortiti-PAV-09-06-2005.pdf
- Alfonso Maria de’ Liguori, De praeceptocaritatis
- Alfonso Maria de’ Liguori, Istruzione e pratica per i confessori, Della cooperazione materiale al peccato altrui, nn. 31-32.
- https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_it.html
- http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html
- https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_it.html
- https://www.lifesitenews.com/news/catholic-bishop-calls-for-new-pro-life-movement-to-protest-abortion-tainted-medicines-like-covid-vaccine
- M.C. Kaveny, «Appropriation of Evil: Cooperation’s Mirror»,TheologicalStudies61 (2000)
altri testi:
- S. Kampowski, https://review.veritasamoris.org/cooperazione-appropriazione-e-vaccini-preparati-con-laiuto-di-ricerche-sulle-cellule-fetali
- https://www.news-medical.net/life-sciences/HEK293-Cells-Applications-and-Advantages-(Italian).aspx
- https://www.galileonet.it/vaccini-feti-covid/
- https://renovatio21.com/lista-dei-vaccini-italiani-realizzati-con-linee-cellulari-di-feto-abortito/
- https://renovatio21.com/linee-cellulari-per-vaccini-feti-squartati-vivi/
- https://renovatio21.com/linee-cellulari-di-feti-abortiti-breve-storia-delle-linee-di-cellule-diploidi-umane/
Bioetica
Circoncisione, scoppia l’incidente diplomatico: il Belgio convoca l’ambasciatore americano
Giorni fa Belgio ha convocato l’ambasciatore statunitense Bill White dopo che questi ha accusato le autorità del Paese di molestare la comunità ebraica. Si tratta di un importante sviluppo che porta alla luce il cortocircuito della circoncisione, che è di fatto una mutilazione genitale infantile al pari dell’infibulazione ma che, specie in ambito delle comunità ebraiche gode di un qualche status privilegiato, mentre va ricordato come essa abbia una sua storia precipua anche negli Stati Uniti d’America.
In un post su X White aveva chiesto al Belgio di ritirare l’azione penale nei confronti di tre mohel (figure religiose ebraiche che praticano circoncisioni) sospettati di aver eseguito tali procedure ad Anversa – antica capitale del taglio dei diamanti, attività principale di una nutrita comunità di famiglie ebraico-ortodosse – senza una licenza medica.
«Fermate questa inaccettabile molestia nei confronti della comunità ebraica qui ad Anversa e in Belgio», ha scritto White, aggiungendo che i mohel stavano «facendo ciò per cui sono stati addestrati per migliaia di anni».
Anti Semitism is UNACCEPTABLE in any form & it must be rooted out of our society.
President TRUMP @POTUS @realDonaldTrump @JDVance @VP @SecRubio @StateSEAS @DeputySecState and I call upon all of Belgium to do a much better job on this subject !
TO BELGIUM,
SPECIFICALLY YOU…
— Ambassador Bill White (@BillWhiteUSA) February 16, 2026
Sostieni Renovatio 21
White ha inoltre accusato il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke di essere stato «molto maleducato» e di essersi rifiutato di stringergli la mano o di posare per una fotografia durante il loro primo incontro. «Era chiaro che non ti piaceva l’America», ha scritto White.
Il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot ha condannato le dichiarazioni di White. «Qualsiasi insinuazione che il Belgio sia antisemita è falsa, offensiva e inaccettabile. Il Belgio condanna l’antisemitismo con la massima fermezza», ha scritto Prevot su X.
«Gli attacchi personali contro un ministro belga e l’ingerenza in questioni giudiziarie violano le norme diplomatiche fondamentali», ha aggiunto. Il Prevot ha precisato che, secondo la legge belga, solo i medici qualificati sono autorizzati a eseguire circoncisioni e ha affermato che si asterrà dal commentare il caso specifico.
(EN) Any suggestion that Belgium is antisemitic is false, offensive, and unacceptable. Belgium condemns antisemitism with the greatest firmness. The fight against antisemitism, and all forms of hatred and discrimination, is an absolute priority for our country.
Everyone must be…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) February 16, 2026
Iscriviti al canale Telegram ![]()
In seguito lo White ha dichiarato ai giornalisti che «non c’era bisogno di scuse» da parte sua e ha espresso la speranza che il Belgio «legalizzerebbe questo processo in modo che queste persone possano riprendere la loro vita».
Il ministro degli Esteri israeliano Gedeone Saar ha appoggiato White, citando quello che ha descritto come «un forte e continuo aumento degli attacchi antisemiti in Belgio», esortando il Prevot a «guardarsi attentamente allo specchio e riconoscere la realtà».
In risposta, il Prevot ha messo in guardia contro «l’uso inflazionistico del termine antisemitismo» e ha respinto le affermazioni di un diffuso sentimento antiebraico in Belgio – sì, persino nel «laico» (cioè, massonico) Regno del Belgio l’accusa di antisemitismo sembra essersi stinta sino a non significare più nulla, se non la protervia dell’accusatore, che è spesso giudeo o schierato per qualche ragione con gli interessi dello Stato di Israele.
Come riportato da Renovatio 21, accuse di antisemitismo al Paese ospitante erano state mosse anche dall’ambasciatore USA a Parigi, Kushner, palazzinaro giudeo padre del genero di Trump Jared, ex galeotto e grande finanziatore di Netanyahu in Israele (in America, invece, sosteneva il Partito Democratico).
La circoncisione è un tema che nessuno vuole dibattere, tuttavia la sua rivoltante contraddizione talvolta emerge dalla cronaca.
È bizzarro come il mondo «laico», che ritiene il battesimo dei bambini come una forzatura religiosa su di una persona che non può decidere in autonomia, non abbia niente da dire contro questa oscena mutilazione genitale infantile – e dobbiamo ancora trovare qualcuno che ci convinca del fatto che la circoncisione sia diversa dall’infibulazione, quella sì, per qualche motivo, invisa alla società.
«Il taglio genitale non terapeutico priva il bambino, quando diventerà l’adulto, dell’opportunità di rimanere geneticamente immodificato (o intatto)» hanno scritto due bioeticisti oxoniani i due bioeticisti Lauren Notini e Brian D. Earp «Plausibilmente, la persona le cui “parti private” saranno permanentemente influenzate dal taglio dovrebbe avere la possibilità di valutare se è ciò che desidera, alla luce delle loro preferenze e valori a lungo termine»
Di fatto, l’individuo circonciso perde per sempre la sua integrità, vedendosi amputata una parte del corpo straordinariamente ricca di terminazione nervose, che sono quelle che danno il piacere durante l’atto sessuale. Notoriamente, l’infibulazione – condannata da tutte le società occidentali – agisce nello stesso identico modo.
C’è poi la questione della sicurezza dell’operazione mutilativa: i casi di bambini morti per circoncisione abbondano, anche in Italia, Nel 2023 bambino nigeriano è morto pochi giorni fa in zona Castelli Romani dopo una circoncisione fatta in casa. A Tivoli, nel 2018, morì un altro bambino nigeriano di appena due anni: aveva subito la circoncisione da parte di un sedicente medico; in quel caso, almeno, si salvò il gemello, portato d’urgenza in ospedale. Reggio Emilia, marzo 2019: neonato di famiglia ghanese, cinque mesi, morto dopo «diverse ore di agonia». Monterotondo, provincia di Roma, tre mesi prima: bimbo nigeriano di due anni morto per lo stesso motivo. Genova, aprile 2019, neonato morto nel quartiere Quezzi, e condannato a otto anni di carcere il nigeriano 34enne che aveva eseguito il taglio del prepuzio. Torino, giugno 2016: bebè di genitori ghanesi, circonciso in casa, morto in ospedale. Treviso, ottobre 2008: bimbo di due mesi morto per emorragia. Bari, luglio 2008: bambino deceduto per grave emorragia, «causata probabilmente da circoncisione fatta a domicilio».
Secondo dati ripetuti in questi giorni da tutti i giornali, le circoncisioni clandestine in Italia costituirebbero il 40% del totale. Su più di 15.000 circoncisioni richieste all’anno solo 8.500 vengono eseguite su territorio nazionale, mentre 6.500 operazioni di taglio del prepuzio sono effettuate nei Paesi d’origine dove gli immigrati tornano per «turismo etnico» (talvolta, come si è appreso, anche quando si dichiarano «rifugiati» e stanno facendo il percorso burocratico per essere riconosciuti tali totalmente a spese del contribuente italiano).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Secondo una sigla di medici stranieri operanti in Italia, il 99% delle famiglie musulmane circoncide il bambino quando ha ancora pochi mesi. La realtà è che tuttavia la circoncisione è di fatto istituzionalizzata grazie agli accordi tra lo Stato italiano e la minoranza ebraica.
Come riportato in passato da Renovatio 21, grazie alla legge 101 del 1989 che ratifica l’intesa tra l’Italia e le comunità ebraiche italiane, i maschi di religione ebraica e musulmana possono usufruire di alcuni progetti «clinico-culturali» ed essere circoncisi per 400 euro da un medico in regime di attività libero professionale. La prestazione è da considerarsi al di fuori dei LEA (Livelli essenziali assistenziali). Tra i sottoscrittori il Policlinico Umberto I di Roma, l’Associazione internazionale Karol Wojtyla, la Comunità ebraica di Roma e il Centro islamico culturale d’Italia.
La pressione ebraica si dice abbia fatto cambiare rotta anche all’Islanda, che aveva tentato di liberarsi della pratica barbara. Si tratta della stessa procedura per cui ora, per aver parlato della circoncisione, Kennedy è definito «antisemita».
«Ogni individuo, non importa di che sesso o di quanti anni dovrebbe essere in grado di dare il consenso informato per una procedura che è inutile, irreversibile e può essere dannosa», aveva dichiarato nel 2018 la deputata Silja Dögg Gunnarsdóttir, 44 anni, del Partito progressista dell’Althing, il Parlamento islandese. «Il suo corpo, la sua scelta». «Autonomia» corporale: è lo slogan delle femministe e dell’aborto. È un dogma inscalfibile del mondo moderno.
Il disegno di legge non passò, perché le microcomunità ebraiche e musulmane alzarono un polverone: «l’impatto di questa legge sarebbe sentito molto al di là dei confini dell’Islanda», scriveva una lettera dello spaventatissimo Comitato degli affari esteri della Camera dei Rappresentanti, spiegando che la «mossa renderebbe l’Islanda la prima e unica nazione europea a mettere fuori legge la circoncisione. Mentre le popolazioni ebraiche e musulmane in Islanda possono essere poco numerose, il divieto di questo paese sarebbe sfruttato da coloro che alimentano la xenofobia e l’antisemitismo in Paesi con popolazioni più diversificate».
La circoncisione nel mondo è tollerata, forse, anche per la sua straordinaria diffusione presso la popolazione americana. Contrariamente a ciò che possono pensare beceramente alcuni, la questione in nessun modo è legata ai rapporti tra l’ebraismo e gli USA. La fonte della pratica è la stessa dei cereali che con probabilità il lettore consuma il mattino: John Harvey Kellogg (1852-1943).
Aiuta Renovatio 21
Il Kellogg era un dottore nutrizionista, oltre che un imprenditore di successo e un gran cultore dell’eugenetica. Tuttavia, un pensiero lo ossessionava: quello della riduzione della masturbazione presso la popolazione maschile.
Ecco quindi che raccomandò la circoncisione come rimedio: si taglia subito il prepuzio al bambino e lui non si toccherà crescendo. La cosa ancora più allucinante è che anche i cereali da lui commerciati (da qualche mese di proprietà della Ferrero) avevano in teoria lo stesso scopo: erano sostanze che riteneva «anafrodisiache» e che quindi andavano impiegate in massa per scoraggiare l’onanismo.
Kellogg, che come si è visto godeva di una certa influenza, era convinto sostenitore anche del vestirsi di bianco e dei clisteri, da praticare soprattutto se si erano assorbiti veleni come tè, caffè, cioccolato. Il Kelloggo, inoltre, scoraggiava il mescolarsi tra le razze: a fine carriera si dedicò alla creazione di una «Race Betterment Foundation, («Fondazione per il miglioramento della razza»), che propalava pure eugenetica razzista americana (registri genetici, sterilizzazioni delle «persone mentalmente difettose»), di quella che poi piacque assai allo Hitler, che – cosa poco nota – prese alcune leggi degli Stati americani come suo modello per la Germania nazionalsocialista.
L’America odierna, e il mondo tutto, si trova quindi ancora alle prese con l’eredità di questo tizio: circoncisione e colazione con cereali tostati. L’eugenetica, nel frattempo, la si fa con le provette.
Come riportato da Renovatio 21, l’attuale segretario alla Saluta USA Roberto Kennedy jr. fu sommerso di critiche ed improperi quando osò ricordare studi esistenti che ipotizzano una correlazione tra la circoncisione e l’autismo.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Numero record di aborti in Gran Bretagna
Aiuta Renovatio 21
Un profondo cambiamento culturale
Al di là del quadro giuridico, è in atto una profonda trasformazione sociale. Sebbene i gruppi di sostegno all’aborto citino spesso l’aumento del costo della vita per giustificare queste cifre, questa spiegazione è in gran parte inadeguata. Molte donne denunciano pressioni legate a una cultura della morte che ora presenta la maternità come una «responsabilità quasi insopportabile» o un ostacolo alla realizzazione individuale. Laddove un tempo la vita familiare era la norma, è diventata un’opzione, persino un ostacolo. Questo calo del desiderio di avere figli è accompagnato da una caduta libera del tasso di natalità. Nel 2023, Inghilterra e Galles hanno registrato solo 591.072 nati vivi. Dalle statistiche emerge un paradosso sorprendente: dal 1968, il numero totale di aborti (10,9 milioni) è quasi equivalente al numero di immigrati attualmente residenti nel Regno Unito (10,7 milioni). L’immigrazione sembra quindi diventare il palliativo demografico per una generazione che non nasce più.Una sfida esistenziale per i politici
È giunto il momento del confronto parlamentare, come già accennato da FSSPX.News. Mentre la Camera dei Lord si prepara a discutere gli emendamenti volti alla completa depenalizzazione dell’aborto fino al termine della gravidanza, si levano voci che chiedono il ripristino delle garanzie, in particolare il ritorno delle visite in presenza di un medico. L’obiettivo è duplice: tutelare la salute delle donne, ma anche e soprattutto offrire una vera alternativa alle gravidanze indesiderate. La questione che i legislatori si trovano ad affrontare è ormai esistenziale. Una società che rende l’aborto più semplice di una visita medica di dieci minuti, mentre dipinge la genitorialità come un peso, si sta avviando verso la propria fine. Riscoprire il valore dei figli e sostenere le donne affinché la gravidanza non sia più percepita come una calamità sociale è senza dubbio la sfida più grande che il Regno Unito si trova ad affrontare nella prima metà del XXI secolo. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Porto Rico: una legge riconosce la personalità giuridica dei bambini non ancora nati
Il 22 dicembre 2025, Jenniffer González, governatrice di Porto Rico, ha firmato la legge 183-2025 che riconosce la personalità giuridica dei nascituri. Redatto dal presidente del Senato Thomas Rivera Schatz, il testo specifica che «il nascituro, in qualsiasi fase della gestazione nel grembo materno, è una persona fisica».
Porto Rico è un territorio degli Stati Uniti. La sua Costituzione ne regola il funzionamento interno, ma è subordinata alla Costituzione degli Stati Uniti. Pertanto, le decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, come la sentenza Roe contro Wade, ora annullata , che ha legalizzato l’aborto in tutti gli Stati Uniti, si applicano anche a Porto Rico.
Tuttavia, questa nuova legge non modifica la legislazione sull’aborto. A Porto Rico, l’aborto è legale per proteggere la vita o la salute della donna incinta, indipendentemente dallo stadio della gravidanza.
Il 20 dicembre, il governatore aveva promulgato un altro testo riguardante i nascituri, redatto sempre da Thomas Rivera Schatz. La legge 166-2025 riconosce come «omicidio di primo grado» qualsiasi crimine «commesso contro una donna incinta, che provochi la morte del nascituro, in qualsiasi fase della gestazione nel grembo materno», o «quando il nascituro muore a seguito dell’uso della forza o della violenza contro la donna incinta».
Queste due leggi si aggiungono alla firma, il 30 ottobre 2025, della Legge 122-2025 sull’aborto. Il testo stabilisce che almeno uno dei genitori o tutori legali di un minore di 15 anni debba dare il proprio consenso scritto in caso di aborto. Inoltre, le autorità devono essere informate in caso di sospetto stupro.
Un quarto testo, redatto dal Presidente del Senato, la Legge 63-2025, proibisce anch’esso «interventi chirurgici o trattamenti medici che alterino il sesso biologico di un minore con il pretesto della transizione di genere o come parte del trattamento della disforia di genere».
Iscriviti al canale Telegram ![]()
«Questa legge rappresenta un freno assoluto all’uso di minori per promuovere idee non scientifiche e innaturali che causano loro danni fisici irreversibili», ha sottolineato la senatrice Joanne Rodríguez Veve, coautrice di due delle proposte di legge.
Il 2025 è stato un anno storico per la difesa della vita, «segnato da progressi senza precedenti», ha affermato la senatrice. Intervistata da ACI Prensa il 1° gennaio 2026, Joanne Rodríguez Veve ha spiegato che «nonostante la maggioranza della popolazione abbia costantemente espresso il proprio sostegno alla protezione della vita dei bambini non ancora nati, la classe politica, dominata principalmente da fazioni progressiste, si è rifiutata di autorizzare qualsiasi legislazione che rappresentasse anche un piccolo passo avanti nella difesa del diritto umano alla vita».
Pertanto, con queste leggi, «il cambiamento fondamentale risiede nel riconoscimento esplicito della dignità della vita umana fin dal concepimento, ripristinando così il fondamento morale che, come popolo, abbiamo stabilito quando abbiamo redatto la nostra Costituzione nel 1952».
«È partendo dal nostro patrimonio culturale e spirituale che cerco di continuare a difendere i valori che sono stati la culla e il fondamento dell’identità portoricana», spiega. «La famiglia non è un concetto astratto, ma l’istituzione e la spina dorsale di una società. L’infanzia richiede una protezione speciale da parte delle autorità pubbliche e la vita umana, fin dalla sua fase più vulnerabile, merita rispetto legale e morale».
«Riconoscendo il nascituro come persona fisica e giuridica, e classificando un attacco a una donna incinta che provoca la morte del bambino come omicidio di primo grado, riconosciamo non solo la natura umana del bambino nel grembo materno, ma anche la dignità della sua umanità», osserva Joanne Rodríguez.
Conclude: «Il messaggio è chiaro: nel grembo di una donna incinta non c’è un oggetto indefinito, ma un soggetto, un essere umano in via di sviluppo, il cui valore è intrinseco alla sua natura umana».
Si spera che questa legge sostituisca completamente la legge sull’aborto, che rimane in vigore nei casi in cui la vita o la salute della madre siano a rischio. Poiché tali circostanze sono diventate rare in un Paese con un sistema sanitario sufficientemente sviluppato, l’uccisione di un feto dovrebbe ora essere solo un evento sporadico.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Mtmelendez via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
-



Pensiero6 giorni faEcco la guerra globale per l’anticristo
-



Comunicati2 settimane faIn morte di Albachiara
-



Comunicati2 settimane faAddio Albachiara
-



Vaccini2 settimane faProgetto Artichoke: 70 anni fa la CIA discuteva di nascondere farmaci per il controllo mentale nei vaccini
-



Comunicati2 settimane faAlbachiara, la militanza, la determinazione cristiana
-



Occulto2 settimane faPapa Leone XIV nomina a Sassari il vescovo che partecipò all’inaugurazione di una loggia massonica
-



Morte cerebrale5 giorni faDichiarato morto, un bambino torna in vita dopo cinque ore: quando la realtà smentisce i protocolli
-



Spirito2 settimane faMons. Schneider rivela che i vescovi segretamente non si sottomettono agli insegnamenti di Bergoglio














