Bioetica
Liceità e imputabilità della vaccinazione: note teologico-morali
Renovatio 21 pubblica questo articolo di Don Elia (sacerdote che non può firmare con il suo nome) comparso sul Duc in Altum, il sito di Aldo Maria Valli.
Il quesito sulla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 va affrontato a due livelli: medico-scientifico e teologico-morale.
Occorre anzitutto osservare che quelli attualmente utilizzati in molti Paesi non sono vaccini propriamente detti, bensì presidi di terapia genica
Sul piano scientifico, occorre anzitutto osservare che quelli attualmente utilizzati in molti Paesi non sono vaccini propriamente detti, bensì presidi di terapia genica.
Essi, per esplicita ammissione delle stesse case produttrici, non garantiscono affatto l’immunizzazione; d’altra parte, non essendo stata eseguita un’adeguata sperimentazione, se ne ignorano completamente gli effetti collaterali a medio e lungo termine, mentre in ogni parte del mondo sono già state registrate frequenti reazioni avverse immediate, non esclusa la morte.
Esperti qualificati avvertono che la presenza di RNA messaggero, con ogni probabilità, non ha l’unico effetto di stimolare la sintesi della proteina Spike, ma può comportare conseguenze deleterie per tutto l’organismo. Alla luce di questi dati di fatto, con una tale sproporzione tra rischi altissimi e benefici del tutto aleatori, risulta irragionevole assumere un farmaco ancora in fase sperimentale, mentre è assolutamente illecito e illegale imporne l’assunzione contro la volontà dell’individuo.
Con una tale sproporzione tra rischi altissimi e benefici del tutto aleatori, risulta irragionevole assumere un farmaco ancora in fase sperimentale, mentre è assolutamente illecito e illegale imporne l’assunzione contro la volontà dell’individuo
Sul piano morale, il problema va esaminato sotto tre diversi aspetti: produzione, somministrazione e ricezione del farmaco; ognuno dei tre va ulteriormente considerato dal punto di vista della liceità e da quello dell’imputabilità dell’atto.
1) Se per approntare un farmaco, in fase di ricerca e di sperimentazione, è stato utilizzato materiale biologico umano di origine illecita (embrioni ottenuti mediante fecondazione artificiale oppure feti volontariamente abortiti), la sua produzione è assolutamente proibita in qualunque caso.
Ogni tipo di cooperazione deve essere esclusa, trattandosi di gravissimi attentati alla vita umana compiuti con l’intenzione diretta di procurare ai ricercatori e agli sperimentatori organi, tessuti e linee cellulari; la selezione di queste ultime richiede centinaia di esperimenti e, di conseguenza, un elevato numero di soggetti uccisi per il prelievo, eseguito su organismi vivi.
Tali atti sono sempre imputabili, dato che richiedono necessariamente piena avvertenza e deliberato consenso, a meno che non vi sia errore invincibile circa la natura dell’embrione e del feto, ipotesi comunque poco plausibile, attesa la disponibilità di informazioni scientifiche al riguardo.
Ogni tipo di cooperazione deve essere esclusa, trattandosi di gravissimi attentati alla vita umana compiuti con l’intenzione diretta di procurare ai ricercatori e agli sperimentatori organi, tessuti e linee cellulari; la selezione di queste ultime richiede centinaia di esperimenti e, di conseguenza, un elevato numero di soggetti uccisi per il prelievo, eseguito su organismi vivi
2) La somministrazione di un farmaco la cui produzione richieda l’aborto, il quale ne costituisca una condizione indispensabile, non è mai lecita, né a scopo di cura né, tantomeno, di prevenzione.
Un fine buono non giustifica un mezzo cattivo: perciò non è consentito ricorrervi neppure nel caso in cui vi sia pericolo immediato di vita e non esistano altri mezzi per evitare la morte; ancora meno è permesso nel caso di una vaccinazione, che si esegue su persone sane, le quali possono premunirsi da una malattia anche in altri modi.
Né le cure né la prevenzione, d’altro canto, sono obbligatorie, né a livello morale né a livello legale; è semmai doveroso, qualora si sia affetti da una malattia infettiva, prendere opportune precauzioni per non contagiare altre persone.
Il grado di imputabilità della somministrazione di un farmaco illecito, poi, dipende dall’avvertenza della natura dell’atto e dalla sua volontarietà. Con i moderni strumenti di conoscenza non è affatto difficoltoso ottenere informazioni attendibili in proposito, ma può facilmente accadere che gli operatori sanitari vi siano obbligati per dovere d’ufficio.
3) Alla luce di quanto asserito, la ricezione di un farmaco illecito è anch’essa proibita, a prescindere dall’approvazione o meno delle modalità in cui esso è stato prodotto.
Un fine buono non giustifica un mezzo cattivo: perciò non è consentito ricorrervi neppure nel caso in cui vi sia pericolo immediato di vita e non esistano altri mezzi per evitare la morte; ancora meno è permesso nel caso di una vaccinazione, che si esegue su persone sane, le quali possono premunirsi da una malattia anche in altri modi
Dato che ogni farmaco è stato elaborato con il preciso scopo di essere messo in commercio e assunto dal consumatore, l’acquisto e l’assunzione costituiscono una forma di cooperazione attiva alla sua produzione.
Se in nessuna delle fasi di quest’ultima si presentano problemi di natura morale, non c’è colpa, pur permanendo peraltro l’esigenza di una prudente valutazione degli effetti collaterali; se invece tali problemi sussistono e sono noti o facilmente conoscibili, non è lecito né acquistarlo né assumerlo.
Per quanto riguarda l’imputabilità dell’atto, nondimeno, essa rimane condizionata a) dal grado di avvertenza e b) dalla perfezione o meno del consenso.
a) L’errore soggettivo attenua la colpevolezza dell’atto in modo inversamente proporzionale alla misura in cui, nel giudizio erroneo, è implicata la responsabilità personale.
Dato che ogni farmaco è stato elaborato con il preciso scopo di essere messo in commercio e assunto dal consumatore, l’acquisto e l’assunzione costituiscono una forma di cooperazione attiva alla sua produzione.
Se un fedele cattolico compie un atto cattivo attenendosi al responso erroneo di un superiore gerarchico appositamente consultato, l’atto che commette è sostanzialmente non imputabile, a meno che il fedele non abbia la capacità di valutare il grado di autorevolezza del parere udito, cioè se si tratti di un’espressione del Magistero autentico (che esiga il religioso ossequio dell’intelletto e della volontà) o di un’opinione privata, non coperta dall’autorità del munus docendi e non garantita dalla grazia di stato.
Perché il Magistero ordinario non infallibile possa obbligare la coscienza, in ogni caso, è necessario che le sue dichiarazioni siano conformi alle norme della retta ragione, evitando di ribadire i principi in astratto per poi contraddirli nell’applicazione.
b) Il consenso imperfetto (se dovuto a incertezza, ignoranza o debolezza, anziché al compromesso) è un’altra causa di attenuazione della responsabilità morale.
Il fedele cattolico, in conclusione, deve rifiutare categoricamente la vaccinazione, appellandosi a ragioni di coscienza ed esigendo il rispetto del suo inalienabile diritto all’integrità fisica
Nel caso in cui l’esecuzione di un atto cattivo, poi, sia ottenuta mediante violenza fisica o morale, oppure per mezzo di timore grave ingiustamente incusso, l’atto non è per niente imputabile.
Il fedele cattolico, in conclusione, deve rifiutare categoricamente la vaccinazione, appellandosi a ragioni di coscienza ed esigendo il rispetto del suo inalienabile diritto all’integrità fisica; qualora, tuttavia, vi sia obbligato con la forza, non ne porta la colpa.
La virtù esercitata in grado eroico può richiedere la resistenza ad oltranza, malgrado le gravi conseguenze prevedibili (perdita del posto di lavoro, esclusione sociale, limitazioni alla libertà di movimento); tale scelta non è però obbligatoria, soprattutto per i coniugati con figli, tenuti per dovere di stato ad assicurare alla famiglia il necessario sostentamento.
Gli stessi obblighi nei confronti della famiglia, d’altronde, impongono non solo il dovere di conservare, nei limiti del possibile, il posto di lavoro, ma anche quello di preservare la salute dai probabili danni causati da un farmaco sperimentale
Quest’ultima osservazione, riguardante il grado di colpevolezza in caso di cedimento per violenza o timore tali da richiedere l’esercizio della virtù in grado eroico, non esime il soggetto dall’ineludibile dovere di cercare tutti i modi possibili per evitare l’assunzione o la somministrazione di un farmaco moralmente illecito, tenuto conto anche del fatto che si può difendere in sede giudiziaria o ricorrere all’obiezione di coscienza.
Gli stessi obblighi nei confronti della famiglia, d’altronde, impongono non solo il dovere di conservare, nei limiti del possibile, il posto di lavoro, ma anche quello di preservare la salute dai probabili danni causati da un farmaco sperimentale.
Don Elia
Bioetica
Il Regno Unito apre le porte all’aborto fino al termine della gravidanza
Con una votazione che segna una svolta disastrosa nella tutela del nascituro, la Camera dei Lord britannica ha approvato un emendamento che, sotto la maschera di una falsa compassione, potrebbe spianare la strada all’aborto legale fino al termine della gravidanza.
Oltre la Manica, i difensori del diritto alla vita sono sconvolti: mentre la Chiesa universale celebrava San Giuseppe il 19 marzo 2026, la cui missione era proteggere il Bambino Gesù da tutti coloro che ne cercavano la distruzione, primo fra tutti Erode, la Camera dei Lord britannica ha votato 173 a 109 a favore di un emendamento cruciale al Criminal Justice Bill.
Una votazione epocale
Questo emendamento mira a depenalizzare completamente l’aborto per le donne che interrompono la gravidanza oltre l’attuale limite legale di 24 settimane. In pratica, ciò significa che una donna che pratica un aborto da sola all’ottavo o nono mese di gravidanza non rischierebbe più alcun procedimento penale.
Per i gruppi pro-vita, questa decisione è vista come l’introduzione, attraverso una porta secondaria, dell’«aborto fino al nono mese di gravidanza». Eliminando tutte le sanzioni, il legislatore sta inviando un segnale deplorevole: la vita di un bambino vitale non beneficerebbe più di alcuna tutela legale vincolante contro la scelta individuale.
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L’erosione del diritto alla vita
Il dibattito è stato alimentato da casi recenti, come quello di Carla Foster, condannata e poi rilasciata dopo aver utilizzato la pillola abortiva per interrompere la gravidanza tra la 32a e la 34a settimana. Sebbene la sofferenza di alcune donne sia reale, la Chiesa ci insegna che la misericordia non può essere esercitata ignorando la legge naturale e divina, né ignorando la giustizia dovuta ai più vulnerabili.
Sostenendo anche una clausola di «grazia» per le donne già condannate, i Lord non si limitano a riformare la legge; Stanno minando retroattivamente la tutela del nascituro. La baronessa Carr, il più alto magistrato di Inghilterra e Galles, ha espresso serie preoccupazioni, sottolineando che tali modifiche potrebbero interferire con l’indipendenza della magistratura.
Una sfida per le coscienze cattoliche: come può una società affermare di progredire mentre agevola la distruzione di vite umane capaci di sopravvivere al di fuori dell’utero materno? Il governo britannico inizialmente si era opposto a questo emendamento, ma le pressioni delle lobby pro-aborto hanno convinto la Camera alta. Il disegno di legge deve ora tornare alla Camera dei Comuni.
Ancora una volta, il diritto alla vita vacilla sotto il peso di un’ideologia che si rifiuta di vedere l’embrione e il feto come un essere umano creato a immagine di Dio, dimenticando che la vera carità e la genuina compassione iniziano con la difesa di chi non ha voce.
Le conseguenze non sono difficili da prevedere: la vita dei bambini già nati con qualsiasi tipo di anomalia è più che minacciata. La strage inizierà con le anomalie più gravi, per poi estendersi a malformazioni meno serie, persino a quelle benigne ma angoscianti, o a quelle che preannunciano una morte prematura. Quando vedremo una legge sull’eutanasia perinatale? Scommettiamo che da qualche parte è già stata redatta.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Bioetica
Spagna, Medici obiettori di coscienza nel mirino di una «lista nera»
Contesto della decisione
Nel 2010, una legge ha autorizzato l’aborto fino alla 14a settimana di gravidanza e fino alla 22a settimana in caso di malformazioni o rischi per la salute della donna. L’aborto rimane possibile anche dopo la 22a settimana in caso di gravi e incurabili patologie fetali. Dal 2022, la legge punisce l’ostruzione, l’intimidazione o le molestie nei confronti di donne o operatori sanitari nei pressi delle cliniche con una pena detentiva da 3 a 12 mesi o con il divieto di accesso alle strutture sanitarie per un periodo da 6 mesi a 3 anni. Nel 2023, una nuova riforma ha imposto, tra le altre cose, la creazione in ogni comunità autonoma spagnola di un registro dei medici obiettori di coscienza, apparentemente per migliorare l’organizzazione e la continuità dei servizi. Questa riforma ha anche consentito alle minorenni di abortire senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni e ha eliminato il periodo di attesa obbligatorio. Alcune comunità autonome spagnole si sono rifiutate di conformarsi alla creazione di questo registro, in particolare l’Aragona, le Isole Baleari e Madrid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (PP), ha ripetutamente definito il registro una «lista nera» che stigmatizzerebbe gli obiettori di coscienza, aprendo la porta alla discriminazione nelle future assunzioni.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Il ministero della Salute portò il caso in tribunale.
Il 15 gennaio, il Ministero della Salute ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia di Madrid, la quale, lunedì 9 marzo, ha accolto le misure provvisorie richieste dal Ministero della Salute e ha ordinato alla Comunità di avviare «immediatamente» l’iter amministrativo per la creazione e l’approvazione del registro, come previsto dalla legislazione nazionale in materia di aborto. La Corte ha tuttavia precisato che la misura provvisoria non implica l’immediata creazione del registro, bensì l’obbligo di avviare le procedure necessarie per la sua attuazione, in conformità con la normativa vigente. Va notato che in alcune regioni, come La Rioja e Castiglia e León, quasi tutti i medici si rifiutano di praticare aborti per motivi di coscienza. Nel 2023, cinque delle nove province di Castiglia e León non avevano registrato alcun aborto da oltre un decennio. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Bioetica
Una madre e i medici sudcoreani condannati dopo che un neonato nato vivo è stato messo nel congelatore per morire
Una donna sudcoreana sulla ventina, identificata con il cognome Kwon, è stata condannata insieme a due medici per l’omicidio del suo neonato. Lo riporta LifeSite.
Come prevedibile, la stampa mainstream sta presentando la vicenda, che era emersa lo scorso anno, come prova della necessità dell’aborto tardivo legale.
«La donna voleva interrompere la gravidanza a 36 settimane, ma i pubblici ministeri hanno affermato che il bambino è nato vivo e poi è stato ucciso», ha riferito la BBC. Naturalmente, «interrompere la gravidanza» avrebbe comportato anche l’uccisione dello stesso bambino, dopo che avrebbe potuto sopravvivere fuori dall’utero.
Il bambino era nato vivo tramite parto cesareo e i medici lo hanno messo in un congelatore. Il bambino è così morto assiderato. La Kwon, che insistette di non sapere «che la procedura sarebbe stata eseguita in quel modo» (come disse la BBC), è stata condannata a tre anni di carcere con sospensione condizionale; il chirurgo che aveva operato e il direttore dell’ospedale sono stati condannati a quattro e sei anni di carcere.
Il caso ha attirato enorme attenzione pubblica in Corea del Sud. Kwon aveva caricato un vlog su YouTube nel 2024 in cui descriveva la sua esperienza di quello che lei chiamava aborto a 36 settimane; il video aveva suscitato indignazione pubblica, accuse di infanticidio e richieste di un’indagine ufficiale. Il ministero della Salute e del Welfare richiese un’indagine di polizia, che ha scoperto che il bambino era nato vivo e successivamente ucciso.
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Quando si è scoperto che il bambino era nato vivo, la polizia ha cambiato l’indagine da «aborto non regolamentato» a omicidio – il che, come il caso evidenzia in modo agghiacciante, è una distinzione senza alcuna differenza. Tuttavia, la stampa mainstream sottolinea che queste condanne segnano «la prima volta che vengono mosse accuse di omicidio contro donne che chiedevano un’interruzione di gravidanza in fase avanzata e contro i medici coinvolti nella procedura».
L’indagine della polizia ha rivelato che l’ospedale aveva falsificato i propri registri, registrando la morte del bambino, morto nel congelatore, come un feto morto. L’ospedale gestiva un’attività di aborto e, secondo i pubblici ministeri, «avrebbe ricevuto un totale di 1,4 miliardi di won (816.260 dollari) per praticare aborti su oltre 500 pazienti», la maggior parte delle quali, come Kwon, era stata presentata all’ospedale da intermediari.
Al processo, sia il direttore dell’ospedale che il chirurgo curante hanno confessato di aver ucciso il bambino della Kwon, ed entrambi sono stati immediatamente arrestati. La Kwon ha affermato di non aver saputo di essere incinta fino al settimo mese e di aver cercato di abortire perché aveva bevuto alcolici, fumato e non aveva un reddito stabile.
Ma il giudice ha stabilito che la Kwon era stata informata dal personale medico che il suo bambino era sano e aveva sentito il battito cardiaco tramite un’ecografia; è stato anche confermato che la Kwon era consapevole che il suo bambino sarebbe nato vivo tramite taglio cesareo. Il giudice, tuttavia, le ha inflitto una pena più mite a causa della mancanza di supporto per Kwon nella «fase avanzata della gravidanza» e della confusione che circonda il regime abortivo della Corea del Sud.
La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha annullato il divieto di aborto nel Paese nel 2019 e ha raccomandato ai legislatori di approvare emendamenti che consentano l’aborto fino a 22 settimane (la prima settimana di vita di un bambino fuori dall’utero è di 21 settimane). Il Parlamento ha avuto tempo fino alla fine del 2020 per modificare le leggi sull’aborto. Il governo dio Seul ha proposto un disegno di legge che legalizza l’aborto su richiesta fino a 14 settimane, con il feticidio consentito fino a 24 settimane in caso di stupro o specifiche condizioni di salute.
«Tuttavia, quel disegno di legge è rimasto bloccato in Parlamento, a causa dell’opposizione dei legislatori conservatori per motivi religiosi», ha riferito la BBC. «Quando la rimozione del divieto è entrata in vigore nel 2021, il Paese non aveva alcuna legislazione in vigore per regolamentare l’aborto». Pertanto, l’aborto è ora praticato in un vuoto giuridico.
L’aborto è depenalizzato e non regolamentato: il Paese estremo orientale, dove spopolano sette protestanti di ogni genere, è ora un Far West del feticidio.
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