Spirito
«Fate del Santo Sacrificio della Messa la principale ragione della vostra vita»: omelia del Giovedì Santo di mons. Viganò
Renovatio 21 pubblicata l’omelia per la Messa Crismale del Giovedì Santo di monsignor Carlo Maria Viganò.

NEC SENESCAT TEMPORE
Omelia per la Messa Crismale del Giovedì Santo
Inde etiam Moysi famulo tuo mandatum dedisti,
ut Aaron fratrem suum prius aqua lotum
per infusionem hujus unguenti
constitueret Sacerdotem.
Præf. ad cons. Chrisma
Nel Giovedì della Settimana Santa la Chiesa onora con la massima solennità alcuni tra i più importanti Misteri della nostra Religione. Nell’antichità questo giorno benedetto iniziava con la riconciliazione dei pubblici peccatori che avevano espiato le proprie colpe durante la Quaresima. Vivo ego, dicit Dominus: nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur, et vivat.
Ma perché il peccatore non muoia, perché si converta e viva, è indispensabile che sia perpetuato in modo incruento il Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza, la Santa Messa; e perché questo Sacrificio perenne possa essere celebrato, occorre il Sacerdozio, e quindi l’Episcopato che lo trasmetta nella linea della Successione Apostolica; e con esso gli Oli e il Crisma dell’unzione dei Sacerdoti e dei Re, dei Profeti e dei Martiri. Occorre insomma che il Messia – il Χριστός, l’Unto del Signore – gloriosamente risorto e asceso al Cielo dopo aver patito ed essere morto sulla Croce, perpetui la propria presenza nella Santa Chiesa, Suo Mistico Corpo, fino al giorno del Suo ritorno alla fine dei tempi.
In questo giorno benedetto ricordiamo l’Ultima Cena, l’istituzione del Sacerdozio, della Messa, del Santissimo Sacramento. La liturgia vespertina ci riporta nel Cenacolo, dove gli Apostoli ricevono dal Signore il Suo testamento spirituale, prima dell’agonia nel Getsemani e la cattura da parte del Sinedrio.
E mentre i giorni che precedono e seguono il Giovedì Santo ci propongono i Vangeli della Passione e i segni esteriori del lutto, oggi la Chiesa si veste di bianco, intona il Gloria e si concentra sulla contemplazione di queste ultime ore che il Redentore trascorre con i Suoi discepoli.
Mai come in questa fase cruciale della storia della Chiesa e dell’umanità possiamo sentire e condividere l’apprensione degli Apostoli, il loro disorientamento nel vedersi lavare i piedi dal Maestro, la loro consapevolezza di un destino incombente, il sonno che li coglie durante l’Agonia nell’Orto degli Ulivi, il timore che li indurrà a fuggire, il triplice rinnegamento di Pietro nel Pretorio, la disperazione che porterà Giuda a togliersi la vita, la silenziosa presenza di Giovanni e delle Pie Donne nell’ascesa al Calvario e ai Piedi della Croce.
Nell’arco di poche ore il banchetto rituale per la Pasqua ebraica, nel quale è anticipata l’unica Messa celebrata prima del Sacrificio del Golgota, cede all’apparente trionfo dei carnefici, alla cattura del Signore, a un processo condotto con la frode e con falsi testimoni, alla Sua condanna a morte sull’infame patibolo riservato agli schiavi, agli oltraggi della turba aizzata dagli scribi e dai sacerdoti.
Ritroviamo tutto questo nei segni composti della Liturgia che si conclude mestamente, nel rito della spoliazione degli altari accompagnato dal canto monocorde del Salmo 21, nella sostituzione del suono delle campane con il rumore austero del crotalo.
Potremmo dire che la vita terrena del Salvatore – e per estensione l’intera storia della Salvezza – siano racchiuse in questo giorno, nel quale il Signore consente ai Dodici, e a noi con essi, di godere di un breve sprazzo di solenne consolazione e speranza prima delle ore tremende del Venerdì Santo.
Nel giorno in cui i Leviti rinnovano le promesse sacerdotali e il vincolo di unità con il Vescovo, dobbiamo interrogarci su quale sia il modello al quale vogliamo conformare il nostro Sacerdozio. Vi sono infatti molti modi di intendere e vivere il Ministero sacerdotale, ma uno solo è conforme alla volontà di Nostro Signore Gesù Cristo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi (Gv 15, 16), ha detto il divin Maestro.
E se ci ha scelti, se vi ha scelti, è perché siate come Egli vi vuole, e perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga (ibid.). Perché andiate, non perché rimaniate.
Perché possiate crescere nella santità, e non per crogiolarvi nella vostra mediocrità, o peggio per sprofondare nel peccato. Perché portiate frutto.
Voi non siete sindacalisti, né propagandisti, né funzionari di un’organizzazione umanitaria, né membri di un circolo filantropico. Non siete chiamati a tranquillizzare le anime, né ad assecondarle, ma a svegliarle dal loro torpore, ad ammonirle, a spronarle opportune, importune. Non siete più del mondo, ma nel mondo: la nera veste che indossate è segno di separazione e di rinuncia; esempio per i buoni e monito per i peccatori.
Non siete presidenti di un’assemblea, ma ministri di Cristo, dispensatori dei Misteri di Dio (1 Cor 4, 1). Non siete attori su un palcoscenico, né conferenzieri su un podio: siete sacerdoti, nei cui gesti e dalle cui parole chi vi ascolta deve vedere e ascoltare Nostro Signore, Sommo Sacerdote, che allarga le braccia sulla Croce per offrirSi al Padre. La Chiesa, il Sacerdozio, la Messa, i Sacramenti, la Liturgia, il Vangelo non sono vostra proprietà, né un brogliaccio che Dio vi lascia liberi di manomettere, stravolgere o «rileggere» a vostro piacimento.
Onorate dunque la Sacra Tradizione non come fredde ceneri di un passato ormai sepolto, ma come viva fiamma che tutto deve incendiare di soprannaturale Carità, ad iniziare da voi stessi. Perché se non siete sale della terra e lievito della massa, finirete per essere gettati a terra e calpestati (Mt 5, 13) da coloro che credete di compiacere.
Fate del Santo Sacrificio della Messa la principale ragione della vostra vita e delle vostre giornate, perché è da esso che dipende la salvezza della Chiesa, del mondo e la vostra. Completate nel vostro corpo quel che manca ai patimenti di Cristo, come dice l’Apostolo (Col 1, 24), per il bene del Suo Corpo che è la Chiesa. Resistite fortes in fide (1Pt 5, 9), secondo il monito di San Pietro. State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate, servendo dèi stranieri o prostrandovi davanti a loro (Deut 11, 16). Attenetevi al consiglio del Commonitorium di San Vincenzo Lerino: In ipsa item Catholica Ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.
Questa è regola certissima della Fede, dinanzi ad una Gerarchia apostata che eclissa la vera Chiesa di Cristo e dinanzi ad un usurpatore del Sommo Pontificato. Imparate ad obbedire a Dio prima che agli uomini, ricordandovi che il destino del sacerdote o del Vescovo è indissolubilmente legato a quello del suo Signore:
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato (Gv 15, 18-21).
La Chiesa si accinge ad affrontare la passio Ecclesiæ, essa che è Corpo Mistico di Cristo, e che come il suo Capo deve non solo affrontare il supplizio nelle singole membra dei Martiri, come è avvenuto nel corso della Storia, ma anche nell’intero corpo, condotto dinanzi ad un nuovo Sinedrio che odia la Chiesa come odia Cristo.
E in queste ore benedette, anche a noi è dato di celebrare il Sacerdozio di cui siamo insigniti: chi nella pienezza dell’Episcopato, chi nella partecipazione dei differenti gradi dell’Ordine Sacro che avete ricevuto. Raccolti intorno al Calvario dell’altare, ripetiamo le parole e i gesti che il Signore ha insegnato agli Apostoli, fedeli al mandato ricevuto: Hæc quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis (1Cor 11, 25). Ciascuno di noi può dire con Sant’Agostino: Admiramini, gaudete, Christus facti sumus. (Tract. XXI).
Siamo diventati Cristo: i fedeli, mediante il Battesimo; voi sacri Ministri, nel Sacerdozio ministeriale ordinato; noi Vescovi, nella pienezza del Sacerdozio e nella Successione apostolica. Ripetiamo ciò che ci è stato insegnato e comandato di fare.
Tramandiamo intatto – con l’aiuto di Dio e l’assistenza dello Spirito Santo – ciò che abbiamo ricevuto: Tradidi quod et accepi (1Cor 1, 3). Perché nulla abbiamo da trasmettere di nostro, ma tutto di ciò che Cristo ci ha dato: Dominus pars hereditatis meæ et calicis mei: tu es qui restitues hereditatem meam mihi (Ps 15, 5), il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice: tu sei Colui che mi riporta in possesso dell’eredità che avevo colpevolmente perduto. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Rom 8, 17).
Il nostro essere eredi di Dio e coeredi di Cristo, richiede dunque l’assimilazione del Sacerdozio regale di Nostro Signore: un Sacerdozio che consiste nell’offrire la Vittima divina nel Sacrificio incruento della Messa; ma anche nell’offrire noi stessi, misticamente, come vittime in unione all’Agnello immacolato; e nell’essere, come Cristo pietra angolare, il mistico altare sul quale è celebrato il rito. Solo così, carissimi fratelli, possiamo essere degni di sentirci ripetere dal Maestro le consolanti parole che Egli rivolse nel Cenacolo agli Apostoli:
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda (Gv 15, 12-16).
Imploriamo la Vergine Santissima, la Regina Crucis, Madre del Sommo Sacerdote, Madre della Vittima divina, Tabernacolo dell’Altissimo, di poter essere veramente amici di Cristo, nel compiere ciò che Egli ci comanda.
Nel rimanere svegli e pregare durante l’agonia della Sua Chiesa; nell’esserGli fedeli nel momento in cui nuovi Giuda Lo consegnano al Sinedrio; nel non fuggire per pavidità, nel non rinnegarLo come fece Pietro.
Nell’amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amati: Congregavit nos in unum Christi amor; nel saper dare la vita come Egli l’ha data per noi. Nel partecipare alle Sue sofferenze, per partecipare anche alla Sua gloria.
E così sia.
+ Carlo Maria Viganò
Arcivescovo
17 Aprile 2025
Feria V in Cœna Domini
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Pensiero
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Spirito
Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?
In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.
Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.
Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.
Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.
Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.
Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.
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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa
Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.
Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.
Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.
L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.
Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.
La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)
Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.
Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.
La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.
Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)
Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il 2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.
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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)
Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.
È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.
La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.
Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».
Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.
L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.
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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche
Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.
La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.
La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.
Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».
Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il 2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]
Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.
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Conclusioni pratiche
Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)
Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)
Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.
NOTE
1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/
3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi.
4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato.
5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752.
6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450
7) Vedi canone 18.
8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente.
9) Vedi i canoni 1323 e 1324.
10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/
11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione.
12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici.
13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche.
14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello.
15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2.
16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
Spirito
«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX
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