Spirito
Joseph Ratzinger: è lui «l’ultimo» papa profetizzato da San Malachia?
La morte di papa Benedetto XVI segna un evento epocale.
Nel libro intervista Ultime conversazioni, pubblicato nel 2016, tre anni dopo la rinuncia al pontificato, il giornalista e scrittore tedesco Peter Seewald, pose al papa emerito questa domanda:
«Lei conosce la profezia di Malachia, che nel medioevo compilò una lista di futuri pontefici prevedendo anche la fine del mondo, o almeno la fine della Chiesa. Secondo tale lista il papato terminerebbe con il suo pontificato. E se lei fosse effettivamente l’ultimo a rappresentare la figura del papa come l’abbiamo conosciuto finora?»
La risposta di papa Ratzinger è sorprendente.
«Tutto può essere. Probabilmente questa profezia è nata nei circoli attorno a Filippo Neri. A quell’epoca i protestanti sostenevano che il papato fosse finito, e lui voleva solo dimostrare, con una lista lunghissima di papi, che invece non era così. Non per questo, però, si deve dedurre che finirà davvero. Piuttosto che la sua lista non era ancora abbastanza lunga!».
Le profezie di Malachia sono un testo pubblicato a Venezia nel 1595 da un monaco benedettino, Armand de Wion, attribuito al santo vescovo Irlandese Malachia, amico di san Bernardo di Chiaravalle, vissuto agli inizi del XII secolo, in cui vengono elencati 111 papi, a partire dal 1143, poco prima della morte del santo irlandese.
L’ultimo dei 111 della lista è Joseph Ratzinger. Come dice Seewald, l’ultimo dei papi, in quanto finirebbe la Chiesa stessa, oppure «l’ultimo a rappresentare la figura del papa come l’abbiamo conosciuto finora». E in effetti, l’attuale vescovo di Roma, Jorge Mario Bergoglio, che da 9 anni non vive negli appartamenti pontifici, ma nel residence di santa Marta, da anni si è significativamente discostato da stili, contenuti, dottrine dei suoi predecessori.
Ma relativamente al dopo Benedetto XVI, cioè dopo l’ultimo dei papi dell’elenco di Malachia, cosa dice la profezia? «Durante l’ultima persecuzione di Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano che pascerà il gregge in mezzo a molte tribolazioni; terminate queste, la città dei sette colli sarà distrutta, e il terribile Giudice giudicherà il suo popolo. E così sia».
È papa Bergoglio Pietro il romano che pascerà il suo gregge tra molte tribolazioni? Non lo sappiamo. In realtà la profezia di Malachia parla di Pietro il Romano, Pietro II, che porterà alla fine il nome del primo pontefice, ma non lo indica come un centododicesimo, ma come l’ultimo. Quindi, teoricamente, ci potrebbero essere altri papi fra il numero 111, De gloria Olivae, e Petrus Romanus. Saremmo quindi entrati in una fase particolare della storia dei papi e della Chiesa.
Di sicuro ciò che abbiamo visto negli scorsi nove anni ha rappresentato una situazione molto particolare, come non si vedeva da secoli: la compresenza di due papi. Un fatto assolutamente straordinario. E in effetti nel medioevo la presenza di due papi significava che in realtà uno di loro fosse un antipapa.
Sulla presenza contemporanea di due papi nei tempi ultimi del mondo aveva parlato una veggente tedesca, Anna Katharina Emmerick, che tra il 1819 e il 1824, anno della sua morte, dettò allo scrittore Clemens Brentano le descrizioni delle visioni che aveva ricevuto.
Anche alla grande santa medievale Ildegarda di Bingen, contemporanea di Malachia, è attribuita una profezia secondo la quale nei tempi ultimi vi saranno due papi. Il primo cadrà sotto i colpi di un cardinale geloso che diventerà antipapa, il secondo sarà l’ultimo della storia, il più santo di tutti.
In effetti il passaggio di consegne tra Benedetto XVI e il suo successore è avvenuto in circostanze particolari, che hanno suscitato stupore ed emozione. Pur vivendo nell’ipertecnologico mondo del XXI secolo, molti avevano notato anche dei segni misteriosi e inquietanti che hanno accompagnato questo passaggio.
Il primo segno fu il fulmine che colpì il crocifisso sulla cupola di San Pietro durante un temporale alle 17:56 dell’11 febbraio 2013, il giorno in cui Benedetto XVI annunciò le proprie dimissioni. Il fatto venne documentato da un fotografo dell’agenzia ANSA, e la foto divenne famosissima.
Il secondo segno è del 26 gennaio 2014, non meno significativo: papa Francesco al termine della preghiera dell’Angelus liberò nel cielo sopra san Pietro due bianche colombe, che subito vennero attaccate da un gabbiano (bianco) e un grosso corvo (nero). Quella attaccata dal corvo venne uccisa di fronte alle migliaia di presenti nella piazza.
Un anno prima, nel gennaio 2013, anche Benedetto XVI dalla stessa finestra aveva liberato una colomba, attaccata anch’essa da un gabbiano, che si era salvata rientrando nell’appartamento papale. Una differenza che può far pensare.
In altri tempi questi eventi avrebbero assunto un forte significato simbolico. La colomba è da secoli uno dei simboli più importanti della Chiesa: simbolo di pace, ma anche dello Spirito Santo, la cui azione sembrerebbe – in chiave simbolica- essere aggredita da esseri voraci e spietati come un rapace.
Al di là di questi piccoli fatti, resta la realtà di una Chiesa che non gode di buona salute. Una realtà certamente non di oggi. Il 29 giugno del 1972 – solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, durante l’omelia che segnava l’inizio del suo decimo anno di Pontificato – papa Paolo VI affermò con tristezza di avere la sensazione che «da qualche fessura era entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio».
Dal resoconto di quella storica omelia, curata dalla Santa Sede nella pagina web dedicata a Papa Montini, leggiamo:
«Si direbbe che da qualche misteriosa, no, non è misteriosa, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. C’è il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, l’insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera vita. E non avvertiamo di esserne invece già noi padroni e maestri. È entrato il dubbio nelle nostre coscienze, ed è entrato per finestre che invece dovevano essere aperte alla luce. (…) La scuola diventa palestra di confusione e di contraddizioni talvolta assurde. Si celebra il progresso per poterlo poi demolire con le rivoluzioni più strane e più radicali, per negare tutto ciò che si è conquistato, per ritornare primitivi dopo aver tanto esaltato i progressi del mondo moderno».
La Chiesa per Paolo VI è dunque intossicata dal «fumo di Satana». Come vi è entrato? Il papa ha sempre più evidente che c’è qualcosa di profondo e negativo che inizia ad affliggere la Chiesa. È forse il primo momento in cui il papa avverte seriamente che la via del secolarismo e la mancanza di unità interna stiano diventando due grossi problemi per la Chiesa.
La fessura è da ricercarsi nel post Concilio. «Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza… Cerchiamo di scavare abissi invece di colmarli…».
Lo scenario descritto da Paolo VI col passare degli anni è andato peggiorando. Dopo l’entusiasmo del dinamico pontificato di Giovanni Paolo II, in cui si è assistito al crollo dei muri, alla fine dell’Unione Sovietica, alla fine della Guerra Fredda, il nuovo millennio si è aperto con nuove gravi crisi internazionali, con l’emergere di un terrorismo islamista globalizzato, con l’evento drammatico anche da un punto di vista dell’immaginario collettivo dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, alle nuove migrazioni dalle dimensioni quasi bibliche, e infine alla pandemia da COVID con relativa gestione «emergenziale» con molti Paesi che hanno introdotto legislazioni illiberali, e col Vaticano che ha sposato in toto la narrazione mainstream.
Nella Chiesa sono emerse nuove criticità, come gli scandali sessuali del clero. Nuove, ma forse in realtà antichissime: erano quelle contro cui si era scagliato il profeta biblico Malachia, e che il suo omonimo irlandese tanti secoli dopo si era sforzato di sanare con la parola, con i gesti, con l’esempio.
Se la presenza del fumo di Satana era stato segnalato con dolore e preoccupazione da Paolo VI, oggi sembra che la Chiesa si sia rassegnata a conviverci. Secondo molti anche ad alimentarlo. Le dimissioni di Benedetto XVI sono apparse come una resa di fronte a queste insormontabili difficoltà.
Se la profezia di Malachia annunciava già da secoli questi fatti, è a partire dal XIX secolo che si è cominciato ad avere eventi soprannaturali che annunciavano tempi drammatici per la Chiesa.
Nel 1846 la Madonna apparve in una località delle Alpi francesi, La Salette, e tra i messaggi che lasciò ai veggenti c’era quello secondo cui Roma avrebbe perso la fede e sarebbe diventata la sede dell’Anticristo, e che malvagità e perversione si sarebbero diffuse sempre di più. Il messaggio sulla perdita di fede di Roma era terribile, e benché la Chiesa abbia riconosciuto queste apparizioni e consentito la devozione alla Madonna di La Salette, il messaggio in questione venne ridimensionato e quasi occultato.
Era una tremenda rivelazione: la Chiesa avrebbe conosciuto lacerazioni profonde e persino il caos: vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali, mentre il papa terrorizzato sarebbe fuggito dal Vaticano.
Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un profetismo di sventura esagerato, una visione cupa di una Chiesa che è invece chiamata a essere portatrice di speranza.
Tuttavia questi temi vennero ripresi settant’anni dopo in una delle più celebri e importanti apparizioni mariane della storia, quella di Fatima. Ancora una volta l’umanità veniva richiamata all’urgenza del pentimento, della riparazione, della conversione, al fine di evitare di percorrere la china che porta all’autodistruzione del mondo.
Prima di questa catastrofe, tuttavia, sembra che verrà una crisi gravissima della Chiesa. Forse le profezie di Malachia riguardano in primo luogo la fine della Chiesa, e non la fine del mondo. Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti.
La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il «mistero di iniquità» sotto la forma di un’impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità.
La massima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne.
È il tempo dell’impostura anti-cristica, che dopo la morte di Benedetto XVI potrebbe dilagare nel mondo.
Paolo Gulisano
Articolo previamente apparso su Ricognizioni
Spirito
1974-1983-2026, semper idem
La professione di fede cattolica che la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha rivolto a Papa Leone XIV e a tutti i cardinali il 24 giugno 2026, una settimana prima delle consacrazioni episcopali del 1° luglio , è in linea diretta con la lettera aperta indirizzata a Giovanni Paolo II dall’arcivescovo Marcel Lefebvre e dall’arcivescovo Antonio de Castro Mayer il 21 novembre 1983, nove anni dopo la celebre dichiarazione del fondatore di Ecône del 21 novembre 1974 e cinque anni prima delle consacrazioni del 30 giugno 1988. La crisi nella Chiesa continua, la dottrina della Chiesa rimane.
Ecco cosa scrissero a Giovanni Paolo II nel 1983 i due vescovi che si consacrarono insieme nel 1988: « Migliaia di ecclesiastici e milioni di fedeli vivono nell’angoscia e nella perplessità a causa dell’«autodistruzione della Chiesa». Gli errori contenuti nei documenti del Concilio Vaticano II, le riforme post-conciliari e soprattutto la riforma liturgica, le false concezioni diffuse dai documenti ufficiali, gli abusi di potere perpetrati dalla gerarchia li gettano nel caos e nello sgomento».
«In queste dolorose circostanze, molti perdono la fede, la carità si raffredda e il concetto della vera unità della Chiesa scompare nel tempo e nello spazio. A tal fine, ci prendiamo la libertà di allegare alla presente lettera un allegato [intitolato: Breve riassunto dei principali errori dell’ecclesiologia conciliare] contenente i principali errori che sono alla radice di questa tragica situazione e che, peraltro, sono già stati condannati dai vostri predecessori».
«Il seguente elenco riporta la dichiarazione, ma non è esaustivo»:
- Una concezione “latitudinaria” ed ecumenica della Chiesa, divisa nella fede, condannata in particolare dal Sillabo n. 18 ( DS 2918).
- Un governo collegiale e un orientamento democratico della Chiesa, condannati in particolare dal Concilio Vaticano I ( DS 3055).
- Una falsa concezione dei diritti naturali dell’uomo che emerge chiaramente nel documento sulla libertà religiosa, condannata in particolare da Quanta cura (Pio IX) e Libertas præstantissimum (Leone XIII).
- Un’errata concezione del potere del Papa (cfr. DS 3115).
- La concezione protestante del santo sacrificio della Messa e dei sacramenti, condannata dal Concilio di Trento, sessione XXII.
- Infine, e più in generale, la libera diffusione delle eresie fu caratterizzata dalla soppressione del Sant’Uffizio.
Come si legge nella lettera indirizzata a Leone XIV e contenuta nella Professione di Fede Cattolica del 24 giugno 2026: «Il testo che vi sottoponiamo non è la sterile riproposizione di un gruppo di nostalgici, ma la necessaria, pacifica e risoluta espressione della nostra fede». Esprime inoltre un desiderio condiviso da tutti i sacerdoti e i fedeli legati alla Tradizione bimillenaria: «Speriamo che un giorno questo testo dottrinale possa servire da base per un dialogo franco con la Santa Sede, in un clima di pace, fraternità e carità».
Padre Alain Lorans
Articolo previamente apparso su FSSPX. News
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Immagine screenshot da FSSPX.News
Pensiero
Arriva la «scomunica marinata»?
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Spirito
Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?
In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.
Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.
Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.
Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.
Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.
Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.
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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa
Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.
Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.
Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.
L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.
Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.
La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)
Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.
Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.
La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.
Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)
Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il 2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.
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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)
Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.
È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.
La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.
Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».
Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.
L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.
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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche
Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.
La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.
La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.
Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».
Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il 2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]
Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.
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Conclusioni pratiche
Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)
Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)
Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.
NOTE
1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/
3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi.
4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato.
5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752.
6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450
7) Vedi canone 18.
8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente.
9) Vedi i canoni 1323 e 1324.
10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/
11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione.
12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici.
13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche.
14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello.
15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2.
16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
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