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New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità

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Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».

 

Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.

 

Avvocato Boccardi,  il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?

Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».

«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»

 

Può spiegarci allora cosa è successo a New York?

La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.

 

La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.

 

Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando,  secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».


In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.

 

In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.

 

Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.

 

Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.

 

Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».

 

Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.

 

Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.

 

Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo.

 

Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza

 

In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.

 

Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.

 

Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.

 

In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.

 

L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.

 

Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.

 

Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?

È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.

 

Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?

Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.

 

Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.

 

Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzioneInoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.

 

Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:

«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»

Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?

In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.

 

Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.

 

L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.

 

La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.

 

Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.

 

Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.

 

Ci spieghi le differenze in termini di legge…

Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.

 

La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.

 

Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.

 

Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.

 

Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.

 

Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.

 

Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?

In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…

 

In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.

 

Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.

 

E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.

 

Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.

 

Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?

Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.

 

Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.

 

 

Cristiano Lugli

 

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Corte indiana stabilisce che una donna può abortire a causa dello «stress» derivante da «discordie coniugali»

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L’Alta Corte di Delhi ha confermato il «diritto» all’aborto in caso di controversia coniugale.

 

La scorsa settimana, il tribunale si è pronunciato a favore di una moglie che aveva abortito il suo bambino alla 14a settimana di gravidanza. Secondo il sito indiano di notizie legali Verdictum, la coppia aveva gravi liti coniugali (discordia coniugale) quando la moglie ha deciso di abortire il bambino all’insaputa del marito in un ospedale, dopo aver ottenuto l’approvazione di un medico.

 

Il marito ha esposto querela, accusandola di averlo imbrogliato nascondendogli i propri redditi e manipolandolo emotivamente per convincerlo a pagare un matrimonio molto costoso. La ha denunziata anche per aver causato illegalmente un aborto, reato che in determinate circostanze è considerato reato ai sensi dell’articolo 312 del Codice penale indiano.

 

Un tribunale di grado inferiore la convocò per affrontare il processo e, sebbene la Corte di revisione la scagionò dalla maggior parte delle accuse, confermò la convocazione relativa all’aborto ai sensi dell’articolo 312 del codice penale indiano.

 

La moglie fece ricorso all’Alta Corte di Delhi, che la prosciolse, evitando così di dover affrontare un processo.

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La giudice ha affermato nella sua sentenza: «alla luce della suddetta discussione, quando la Corte Suprema nelle sue sentenze sopra menzionate ha riconosciuto l’autonomia di una donna nel cercare di abortire in una situazione di discordia coniugale che può avere un impatto sulla sua salute mentale, e anche la disposizione della Sezione 3 dell’MTP Act e le Norme ivi contenute, non si può affermare che un reato ai sensi della Sezione 312 IPC sia stato commesso dal ricorrente».

 

«I diritti riproduttivi delle donne possono includere il diritto all’aborto legale e sicuro, il diritto al controllo delle nascite, la libertà dalla sterilizzazione forzata e dalla contraccezione, il diritto di accedere a un’assistenza sanitaria riproduttiva di buona qualità e a una scelta riproduttiva informata».

 

«Il fatto stesso che la donna fosse stressata e percepisse una discordia coniugale, ha creato una situazione in cui tale stress avrebbe potuto avere un impatto sulla sua salute mentale e, pertanto, era legittimata a ricorrere all’aborto. Il medico interessato ha anche affermato nella scheda dell’OPD che, alla luce delle sentenze del settembre 2022, l’aborto non poteva essere negato e la donna ha proceduto con l’aborto», ha affermato il tribunale indico.

 

Come noto a chi se ne occupa, l’aborto, oltre a uccidere un innocente bambino non ancora nato nel grembo materno, è collegato a gravi problemi di salute mentale per le donne che si sottopongono a questa pratica omicida.

 

Nella citata sentenza del settembre 2022, la Corte Suprema indiana ha stabilito che tutte le donne, indipendentemente dallo stato civile, potranno legalmente abortire i propri figli non ancora nati fino alla 24ª settimana di gravidanza.

 

Come riportato da Renovatio 21, successivamente la Corte Suprema di Nuova Dehli è arrivata ad approvare l’aborto alla 30ª settimana.

 

In India la pratica del feticidio si declina anche come aborto sesso-selettivo, proibito per legge ma praticato de facto in innumeri casi, tanto che in alcuni Stati indiani vi sono 900 bambine ogni 1000 bambini maschi. Si parla quindi di milioni di bambine uccise, di donne mancanti alla società indiana.

 

Come riportato da Renovatio 21, successivamente la Corte Suprema di Nuova Dehli è arrivata ad approvare l’aborto alla 30ª settimana. Quattro anni fa fu invece reso legale l’aborto per questioni di povertà.

 

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Circa il 40% delle donne soffre di un dolore profondo per anni dopo un aborto: studio

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Secondo uno studio pubblicato di recente, quasi il 40 percento delle donne che hanno subito una perdita di gravidanza, a causa di un aborto o di un aborto spontaneo, riferiscono di provare un dolore intenso anche 20 anni dopo. Lo riporta LifeSite.   La straordinaria scoperta proviene da uno studio sul dolore per la perdita di una gravidanza, pubblicato lunedì, che ha coinvolto in modo casuale donne americane sui 40 anni. Lo studio ha classificato le donne che hanno abortito in base al grado in cui desideravano o accettavano l’aborto.   La percentuale più alta di donne ha dichiarato che l’aborto è stato accettato ma non è coerente con i propri valori (35,5%), seguita dalle donne che desideravano abortire (29,8%), dalle donne che non desideravano abortire (22,0%) e dalle donne che sono state costrette ad abortire (12,7%).   Il 70,2% delle donne che hanno segnalato l’aborto come incoerente con i propri valori, indesiderato o forzato presentava un rischio significativamente più elevato di soffrire di un lutto intenso e prolungato, noto come disturbo da lutto prolungato (PGD) o lutto complicato. Secondo lo studio, questo disturbo è «caratterizzato dall’incapacità di passare dal lutto acuto al lutto integrato… e può influire negativamente sulla salute fisica, sulle relazioni e sulla vita quotidiana».

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Le donne costrette ad abortire presentavano il rischio più elevato di PGD, pari al 53,8%, mentre le donne che dichiaravano di voler abortire presentavano il rischio più basso, pari al 13,9%.   Ben il 39 percento delle donne che hanno subito una qualsiasi forma di aborto ha dichiarato che «i peggiori sentimenti negativi persistono in media per 20 anni dopo la perdita», evidenziando la necessità di educare le donne sui rischi dell’aborto per la salute mentale.   Livelli elevati di dolore sono stati associati anche a eventi dirompenti come pensieri intrusivi, incubi, flashback e, in generale, «interferenze con la vita quotidiana, il lavoro o le relazioni».   In particolare, quando questo dolore segue un aborto, è spesso esacerbato dal senso di colpa e può anche essere prolungato dalla riluttanza a parlarne in terapia o con un confessore, un pastore o un direttore spirituale. Come osserva lo studio, «casi di studio hanno dimostrato che molte donne, anche quelle che cercano assistenza per la salute mentale, sono riluttanti a rivelare la propria storia di aborti a meno che non vengano espressamente invitate a farlo».   La ricerca supporta un altro studio pubblicato a settembre, «Persistent Emotional Distress after Abortion in the United States», che ha scoperto che sette milioni di donne statunitensi soffrono di grave stress emotivo post-aborto.   Entrambi gli studi confutano l’affermazione spesso citata del Turnaway Study, basata su un campione non rappresentativo di centri per l’aborto, secondo cui qualsiasi sofferenza post-aborto che una donna possa provare è lieve e scompare dopo circa due anni.   Gli studi mettono in discussione anche la base fattuale dell’«aborto terapeutico», ovvero l’affermazione che l’aborto in genere migliora la salute mentale delle donne con gravidanze problematiche, che è la base per pensare alla pratica come una forma di «assistenza sanitaria» e per la sua giustificazione legale in molte giurisdizioni.

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Aborto legalizzato alle isole Faroe

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Il 4 dicembre, il Parlamento delle Isole Faroe, un arcipelago autonomo di 18 isole che fa parte del Regno di Danimarca, ha votato per legalizzare l’aborto su richiesta fino a 12 settimane con uno stretto margine di 17 a 16. Gli attivisti per l’aborto hanno trionfato, poiché molte organizzazioni internazionali avevano da tempo fatto pressione sulle Isole Faroe, uno degli ultimi Paesi europei a mantenere un regime ampiamente pro-life.

 

La stampa internazionale ha trascurato di raccontare la storia di come questa legge sia stata effettivamente approvata in un Paese a maggioranza cristiana e in gran parte conservatore, con una popolazione di 55.000 abitanti. La lotta per la legalizzazione dell’aborto è stata segnata da incessanti manovre dietro le quinte, giochi di prestigio e un’intensa tensione politica, culminata in un acceso dibattito parlamentare di sette ore, conclusosi con la più risicata delle sconfitte per i pro-life e con l’impegno a combattere contro il risultato.

 

«È stato un progetto lungo e articolato, con diverse tattiche» ha detto l’attivista Björk Sadembou a LifeSite. «Per anni, il lavoro degli attivisti si è concentrato principalmente sul cambiamento dell’atteggiamento delle persone nei confronti dell’aborto, con campagne come “Ho abortito”, in cui giovani donne faroesi apparivano in video in cui dichiaravano di aver abortito, alcune delle quali ne descrivevano le circostanze».

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«Le nostre ultime elezioni parlamentari si sono svolte nel dicembre 2022 e molti hanno ritenuto che la posizione di un politico sulla vita fosse essenziale per esprimere il nostro voto. Ma la maggior parte dei politici era titubante nell’esprimere la propria opinione prima delle elezioni. So che molti cristiani pro-life hanno votato per uno dei partiti (Javnaðarflokkurin), che è stato volutamente vago sull’argomento. Lo Javnaðarflokkurin è finito per essere uno dei partiti chiave nella legalizzazione dell’aborto». Notiamo qui come la grande tradizione democristiana, che in Italia vide proprio un governo dei «cattolici» della DC approvare la legge figlicida e genocida 194/78.

 

«Al politico pro-life di Javnaðarflokkurin è stato offerto un nuovo posto da ministro (con uno stipendio significativamente migliore), e così ha lasciato il suo seggio parlamentare lo stesso giorno in cui si è tenuta la prima votazione per legalizzare l’aborto, il 2 dicembre. Era necessaria una seconda votazione, che si è tenuta il prima possibile, il 4 dicembre» accusa l’attivista.

 

Anche nelle Faroe nel 2025, gli schemi della propaganda feticida sembra gli stessi di sempre.

 

«I dibattiti pro-aborto si sono concentrati solo sulla questione: “Dovrebbe decidere la donna o il medico?”. Non erano affatto disposti ad affrontare il tema del nascituro. La legge attuale richiede che due medici firmino un certificato che attesti che la persona che desidera abortire soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge. La legge è vecchia e vaga, il che mette i medici in una posizione scomoda. I pro-aborto sostenevano che, poiché “nessuno sceglierebbe un aborto se non in caso di assoluta necessità”, spetta alla persona che “si assumerà tutte le conseguenze e ogni responsabilità in seguito” decidere».

 

«Uno degli argomenti che continuavano a ripetere era che le giovani donne avrebbero lasciato il Paese se non avessero avuto “diritti” paragonabili a quelli dei Paesi vicini».

 

On connait la chanson.

 

Come riportato da Renovatio 21, egli ultimi anni vari Paesi hanno cambiato la legislazione sull’aborto. La Colombia quattro anni fa ha legalizzato il feticidio. L’India ha reso legale abortire per «povertà», mentre la Thailandia ha esteso la tempista a 20 settimane. Londra ha invece confermato la legalità dello sterminio dei down in grembo materno, mentre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sentenziato per il libero figlicidio eugenetico in Polonia.

 

Una proposta di legge sull’aborto è stata avanzata mesi fa ad Andorra, mentre un altro piccolo Stato, il principato di Monaco, ha visto il principe Alberto rifiutarsi di firmare la legge.

 

 

Secondo alcuni calcoli, negli USA l’aborto ha spazzato via il 28% della generazione Z.

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Immagine di Vincent van Zeijst via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

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