Pensiero
Mons. Viganò: «la crisi inizia con il Vaticano II»
Renovatio 21 ripubblica brani dell’intervista a Mons. Viganò di Aldo Maria Valli per il suo sito Duc in Altum
Eccellenza (…)
Mel Suo Appello per un’alleanza antiglobalista Lei ha chiamato a raccolta governanti, leader politici e religiosi, intellettuali e persone di buona volontà, invitando tutti a riunirsi per lanciare un manifesto antiglobalista. Ci può aggiornare sugli sviluppi, non solo italiani, di questa iniziativa?
Ho lanciato un Appello per rispondere alla tirannide globalista, e vedo crescere l’interesse e l’appoggio di tante forze in varie Nazioni.
Credo comunque che l’evidenza delle responsabilità della crisi russo-ucraina e la follia di insistere nelle provocazioni anziché ricercare la pace faranno comprendere a molte persone il pericolo al quale si espongono se non si organizzeranno per resistere con fermezza al colpo di stato del deep state.
So che negli Stati Uniti l’iniziativa trova una buona accoglienza non solo tra i repubblicani, ma anche in molti elettori democratici, disgustati dagli scandali e dalla corruzione di Obama, dei Clinton e dei Biden.
Nel Suo Appello si parla di veri e propri «movimenti popolari di resistenza e comitati di liberazione nazionale» per una riforma radicale della politica. A giudizio di alcuni, tuttavia, nella situazione attuale non vi sarebbe una tensione morale idonea, dato che l’opinione pubblica è in larga parte assuefatta e addormentata. Lei, che ha contatti con il mondo intero, come risponde a questa obiezione?
Le masse sono poco inclini alla mobilitazione, soprattutto se esse sono manipolate e narcotizzate da esperti di psicologia sociale. La vera resistenza e la costituzione di Comitati di Liberazione Nazionale potranno aver successo se saranno coordinati da intellettuali e politici che sappiano anteporre il bene comune e la difesa della giustizia al proprio tornaconto elettorale.
Servono leader coraggiosi, con il senso dell’onore, animati da sani principi morali: il loro esempio, assieme ad un risveglio delle coscienze e ad un sussulto di dignità dei magistrati, delle forze dell’ordine, dei funzionari pubblici potrebbe davvero impedire l’avvento del Nuovo Ordine Mondiale.
L’impegno sociale e politico va ovviamente coniugato ad uno sguardo soprannaturale, unendo all’azione anche la preghiera confidente nell’aiuto della divina Provvidenza. I sacerdoti, i religiosi e tutti i fedeli sono quindi chiamati ad accompagnare spiritualmente i loro fratelli nella buona battaglia non solo con l’orazione, ma anche con la penitenza, il digiuno e la frequenza dei Sacramenti.
La Misericordia di Dio e l’intercessione potente della Vergine Santissima aspettano un nostro gesto concreto e di vera conversione per riversare un torrente di Grazie su questa povera umanità. Così, la nostra inferiorità numerica e la nostra pochezza di mezzi davanti al nemico darà modo al Signore di mostrare quanto siano vere le Sue parole: Sine me nihil potestis facere (Gv 15, 5).
Il colpo di stato globalista è avvenuto, e continua a realizzarsi, anche perché i vertici della Chiesa cattolica non sono più i garanti della libertà nel rispetto della dignità umana ma si sono asserviti al Nuovo Ordine Mondiale, parlano lo stesso linguaggio dei globalisti e perseguono gli stessi interessi delle élites dominanti. Questo asservimento, fonte di grande sofferenza per tanti Cattolici, sembra spegnere ogni speranza in una rinascita cristiana. Il fattore tempo ha una sua importanza. Più questo pontificato perdura, più la Chiesa risulta omogenea al progetto complessivo, fino all’autoannullamento. Lei ritiene che, dopo il regno di Bergoglio, sarà possibile una ripresa? Che cosa vede all’orizzonte?
La complicità della chiesa bergogliana e dell’intero Episcopato mondiale alla farsa psicopandemica ha segnato uno dei punti più bassi raggiunti dalla Gerarchia nella storia. Ma questa è la logica conseguenza di un’ideologia corrotta e corruttrice che trova le proprie basi nel Vaticano II, come i suoi stessi artefici tengono a ribadire con orgoglio.
(…)
È evidente che l’apostasia della Gerarchia cattolica è la punizione con cui la Maestà divina affligge l’umanità ribelle e peccatrice, affinché riconosca i diritti sovrani di Dio, si converta e torni finalmente sotto il giogo soave di Cristo.
E finché i Vescovi non comprenderanno il loro tradimento e se ne pentiranno, nessuna speranza è possibile per il mondo, visto che la salvezza si può avere solo nell’unico Ovile e sotto l’unico Pastore.
Di recente tra i membri del Sacro Collegio è girato un memorandum, firmato con lo pseudonimo Demos, che mette in fila i disastri causati a ogni livello (dottrinale, pastorale, gestionale, economico, legislativo) dal pontificato di Bergoglio. «Meglio tardi che mai», hanno commentato alcuni, mentre altri hanno detto: «Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono ormai scappati». Che cosa pensa di quel memorandum? Ritiene che sia opera di un cardinale? È il sintomo di una sia pur tardiva presa di coscienza?
Questo memorandum elenca gli orrori del «pontificato» bergogliano, e questo certamente è già un progresso rispetto al magnificarlo. Ma gli orrori e gli errori dell’Argentino e della sua corte non sono comparsi dal nulla, come se nei precedenti Pontificati tutto fosse perfetto e meraviglioso.
La crisi inizia col Vaticano II: deplorare i sintomi di una malattia senza comprenderne le cause è un’operazione inutile e dannosa. Se il Sacro Collegio non si persuaderà che occorre tornare a quello che la Chiesa credeva, insegnava e celebrava sino a Pio XII, ogni opposizione all’attuale regime sarà destinata a certissimo fallimento.
All’interno del Collegio Cardinalizio c’è a Suo avviso una figura credibile, autenticamente cattolica, sulla quale i porporati, in caso di conclave, potrebbero far convergere i voti per un totale cambio di registro rispetto all’attuale pontificato?
Certi Papi, non dimentichiamolo, sono concessi; altri sono inflitti. Ma prima di discutere del prossimo Conclave, occorre far luce sull’abdicazione di Benedetto XVI e sulla questione dei brogli del Conclave del 2013, che prima o poi dovranno dare luogo ad un’indagine ufficiale; se vi dovessero essere prove di irregolarità, il Conclave sarebbe nullo, nulla l’elezione di Bergoglio, così come nulle sarebbero tutte le sue nomine, gli atti di governo e di magistero.
Un reset che ci riporterebbe provvidenzialmente allo status quo ante, con un Sacro Collegio composto solo dai Cardinali nominati fino a Benedetto XVI, estromettendone tutti quelli creati dal 2013, notoriamente ultraprogressisti. Di certo la situazione attuale, con tutte le indiscrezioni sulle dimissioni di Ratzinger e sull’elezione di Bergoglio, non giova al corpo ecclesiale e crea confusione e disorientamento nei fedeli.
Anche qui, i Cattolici possono implorare la Maestà divina di risparmiare ulteriori umiliazioni alla Sua Chiesa, concedendole un buon Papa.
Se c’è un Cardinale che voglia davvero «un cambio di registro» che si faccia avanti, e che – per l’amor di Dio – la smetta di rifarsi al Vaticano II e pensi alla santificazione del Clero e dei fedeli.
Negli Stati Uniti l’amministrazione Biden è sempre più in difficoltà e il Presidente mostra in modo sempre più evidente la propria inadeguatezza; eppure, in virtù di alleanze e incroci di interessi ad altissimo livello, sembra impossibile far cadere questo castello di carte. Come si sta muovendo Trump? Può aiutarci a leggere meglio la situazione americana, della quale Lei è esperto?
L’amministrazione Biden è lo specchio della corruzione che vige nella cosa pubblica, laddove si prescinda dai principi morali immutabili del Vangelo. E se un politico favorevole all’aborto, all’eutanasia, al gender e a tutte le peggiori deviazioni osa definirsi cattolico, dovremmo chiederci quale sia la responsabilità dei maestri, degli educatori e dei sacerdoti presso i quali questo politico è stato formato. Cos’ha insegnato il parroco al catechismo? Cosa il professore nell’Università cattolica? cosa il direttore spirituale del futuro leader politico?
E siamo di nuovo al punto di partenza: il Vaticano II, che invece di convertire alla Chiesa il mondo, ha convertito al mondo la Chiesa, rendendo vana la sua evangelizzazione. Si parlava tanto di «Chiesa missionaria», ma allo stesso tempo la predicazione è diventata propaganda di fatui ideali filantropici, di vecchie ideologie di sinistra, di vuoti slogan pacifisti. Ed ecco, da quelle scuole dei Gesuiti, la crème del Vaticano II: personaggi come la Pelosi o Biden, che di cattolico non hanno nulla ma che si presentano impunemente a ricevere la Comunione col plauso dei Vescovi.
L’Episcopato americano, troppo attento a compiacere Bergoglio, si è anzi ben guardato dal condannare il programma elettorale dei Dem, mentre non ha esitato a scagliarsi contro Trump che, pur con tutte le sue contraddizioni, certamente difende in modo più efficace e convinto i principi della Legge naturale e la santità della vita.
La crisi russo-ucraina ci mostra un Biden, fantoccio del deep state, ostinato nell’impedire la pace nel conflitto in corso perché troppo preoccupato di insabbiare gli scandali suoi e del figlio Hunter: penso ad esempio al caso Burisma e agli interessi nei biolaboratori in Ucraina.
Se le prove condurranno all’incriminazione di Hunter Biden e al coinvolgimento del padre Joe, l’impeachment sarà inevitabile e ampiamente giustificato, e questo potrebbe condurre Trump nuovamente al potere. Se poi, nel frattempo, i processi in corso dimostreranno la frode elettorale, egli potrebbe esser proclamato Presidente. E questo sarebbe un colpo mortale per il deep state e per il Great Reset.
La vicenda COVID e quella della guerra in Ucraina hanno portato allo scoperto l’esistenza di profonde differenze – potremmo dire antropologiche prima ancora che culturali e politiche – fra chi avverte il problema del condizionamento al quale siamo sottoposti dall’azione costante e coordinata dei “padroni del pensiero” e chi invece accetta la narrativa dominante e si allinea ai dogmi imposti. A fronte di tali differenze, che stanno dividendo anche persone unite da vincoli familiari e di amicizia, come dobbiamo muoverci, da credenti, per testimoniare la Verità senza cedere alla tentazione della «militarizzazione» delle coscienze?
La manipolazione delle coscienze costituisce una vera e propria violazione della libertà dell’individuo, conducendolo ad un ottundimento delle sue facoltà che possono inficiare la moralità delle sue azioni.
La psicologia sociale insegna che chi viene sottoposto al condizionamento mentale secondo specifiche tecniche, finisce per agire sfalsando il proprio giudizio o addirittura astenendosi dal formulare una valutazione morale delle proprie azioni: pensiamo alla forza trainante dell’esempio della massa, al potere che esercita il giudizio sociale sul nostro comportamento, alla forza della minaccia di sanzioni per indurci a «rispettare le regole», e viceversa alla seduzione dei premi e delle ricompense per il nostro agire «socialmente responsabile».
Su questo si è costruita ad esempio la farsa pandemica, in cui tutti i principi della manipolazione di massa sono stati messi in opera con grandissimo successo, senza che vi fosse una reazione altrettanto di massa da parte di chi è stato privato di diritti, del lavoro, dello stipendio, della possibilità di muoversi.
I fedeli, in quanto parte della società, hanno subìto la propaganda di regime anche con la COVID, con l’aggravante che i deliri delle Autorità civili sono stati ratificati e appoggiati dall’Autorità ecclesiastica, che ha quindi indotto i Cattolici ad obbedire acriticamente ai lockdown, all’uso delle mascherine, alla somministrazione di una terapia genica sperimentale moralmente inaccettabile. Va quindi riconosciuto che la responsabilità dell’accettazione della psicopandemia e della campagna vaccinale ricade quasi interamente sui Pastori, e massimamente su Bergoglio, che non fa mistero del proprio incondizionato appoggio al NWO, al WEF e all’ideologia globalista.
Lei mi parla di «militarizzazione» delle coscienze, come se questa fosse una cosa deplorevole. Nostro Signore ha detto: «D’ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera» (Lc 12, 52-53).
E ancora: «Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato» (Mt 10, 21-22).
Come possiamo pensare che dinanzi al dispiegamento delle forze del male, davanti all’attacco del Nuovo Ordine contro la società e contro Cristo sia possibile evitare la “militarizzazione” delle coscienze, se con questa espressione intendiamo la coraggiosa testimonianza di Cristo, e di Cristo crocifisso?
La verità non è una clava con cui percuotere chi la ignora, ma una luce che non può essere nascosta sotto il moggio, e che potrà forse abbagliare all’inizio, ma non potrà essere ignorata dalle persone di buona volontà e di retta coscienza.
Chi non vuole vedere quella luce – che è sempre un raggio dell’unica Luce del mondo che è Cristo – si schiera con le tenebre, e dev’essere aiutato ad uscirne con Carità. Questo vale tanto più per i nostri cari: le loro errate convinzioni, dinanzi alla nostra paziente risposta senza animosità, spesso si incrinano e col tempo comprendono che il nostro «complottismo» era solo un anticipare con la ragione e l’approfondimento ciò che di lì a breve sarebbe stato di pubblico dominio.
Certo è più facile comprendere l’inganno della psicopandemia che non quello ben peggiore ordito dai Modernisti con il Concilio.
(…)
Ci prepariamo a entrare nella Settimana Santa. Vorrebbe, Eccellenza, spendere una parola per aiutarci a viverla bene, in modo autenticamente cattolico?
Oggi inizia il tempo di Passione, che culminerà nella celebrazione del Triduo Sacro: la bellezza e la profonda spiritualità dei riti di questi giorni sono un’occasione preziosa per completare degnamente la Santa Quaresima in preparazione alla Resurrezione di Nostro Signore.
Contempliamo l’Osanna della folla che riceve trionfalmente il Figlio di David in Gerusalemme, e che poco dopo si lascia manipolare dal Sinedrio e invoca a Pilato la crocifissione del Re d’Israele: ci sia di monito per tenerci lontano dai cattivi consiglieri e dalle autorità corrotte, seguendo con coraggio il Signore lungo la via della Croce.
Contempliamo la dolorosa flagellazione, la coronazione di spine, la salita al Calvario e la crocifissione di Nostro Signore, dopo una sentenza ingiusta e iniqua, compiuta dall’autorità civile per compiacere gli interessi dei sommi sacerdoti: unendoci spiritualmente alla Passione del nostro Santissimo Redentore, non lasciamoci ingannare da chi, usando della propria autorità, vorrebbe ancor oggi mandare a morte Nostro Signore Gesù Cristo, ripetendo le parole di allora: non habemus regem, nisi Cæsarem, non abbiamo altro re che Cesare (Gv 19, 15).
Videbunt in quem transfixerunt, Guarderanno a Colui che hanno trafitto (Gv 19, 37), dice la Scrittura. Guardiamo anche noi al Salvatore sfigurato dai tormenti della Passione, considerando quanta parte ciascuno di noi abbia avuto nei dolori di Nostro Signore: pentiamoci dei nostri peccati, delle nostre infedeltà, dei nostri rispetti umani, dei nostri silenzi. Scuotiamoci dalla nostra mediocrità e schieriamoci coraggiosamente sotto le insegne del Re dei re, iniziando con una vita in grazia di Dio, la recita del Santo Rosario, l’assistenza alla Santa Messa, la Confessione e la Comunione frequenti. E ricordiamo che non c’è Resurrezione senza Croce, e che lo strumento della morte è diventato, per il Sangue Preziosissimo versato dal Signore, emblema di vita e di vittoria.
Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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Immigrazione
Immigrazione e stupro sistemico: la guerra contro la donna e la società è qui
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Oligarcato
Annullata a Vienna la conferenza sull’Anticristo con Peter Thiel
Il Festival di Vienna ha revocato la prevista partecipazione del magnate tecnologico tedesco-americano Peter Thiel, a causa delle crescenti critiche da parte degli sponsor e del massiccio ritiro di altri partecipanti.
Il co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, noto per le sue posizioni di destra e «transumaniste», avrebbe dovuto prendere parte a una discussione intitolata «Armageddon e l’Anticristo? Dalla teologia alla realpolitik». Quest’anno il Festival si è definito «Repubblica degli Dei», presentandosi come uno «spazio di critica radicale e nuovi inizi».
Il panel ha subito generato forti polemiche: per alcuni rappresentava un’occasione per confrontarsi con le idee controverse di Thiel, mentre per altri la sua visione apocalittica non doveva avere alcuno spazio. La sua presenza è stata contestata anche dalle autorità comunali di Vienna, che finanziano il festival.
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«L’invito rivolto a Peter Thiel sta giustamente suscitando grande malcontento tra il pubblico», ha dichiarato al quotidiano Der Standard Veronica Kaup-Hasler, assessore alla Cultura del Comune di Vienna.
Il ritiro in massa degli altri partecipanti ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli organizzatori hanno ammesso che la controversia su Thiel aveva indebolito il festival «in misura inaccettabile». Sabato è stata quindi annunciata la cancellazione dell’incontro con l’imprenditore.
«Non a qualsiasi costo: prendo molto sul serio le critiche. Per via della mia responsabilità nei confronti del programma generale, purtroppo ho dovuto rinunciare all’evento previsto con Peter Thiel, sebbene lo trovassi estremamente interessante e tematicamente coerente con il quadro di Republic of Gods. Tuttavia, insistere sull’evento sarebbe stato contrario alla mia stima per il nostro programma artistico e per tutti coloro che vi sono coinvolti», ha dichiarato il direttore artistico Milo Rau in un comunicato.
I discorsi pubblici di Thiel hanno spesso suscitato polemiche. A marzo ha tenuto una serie di conferenze sull’Anticristo a Roma, in una location tenuta privata nei pressi Vaticano. Alcuni media avevano addirittura sostenuto che l’evento si sarebbe svolto presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, alma mater di Papa Leone XIV. L’istituzione ha però smentito rapidamente qualsiasi collegamento, mentre altri esponenti vicini al Vaticano hanno criticato le iniziative di Thiel.
Come riportato da Renovatio 21, in settimana è emerso che Thiel, in previsione di un collasso statunitense o mondiale, si è trasferito in Argentina.
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Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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