Pensiero
Di tabarri e boomerri. Pochissimi i tabarri
Abbiamo lanciato su queste colonne un mese fa una dura condanna dei cosiddetti Baby Boomer, cioè i nati dal 1946 al 1964, definendoli come «generazione perduta nel suo egoismo». In altri articoli, come quello sulle gemelle suicide Kessler, abbiamo definito sempre più il tiro riguardo la cifra utilitaristico-mortifera di questa fetta della popolazione.
Molti dei problemi che stiamo vivendo, crediamo, derivano da questo gruppo generazionale, cui tutto è stato concesso senza che nulla fosse dato in cambio. I boomer con il loro narcisismo tossico, la loro avarizia, il loro edonismo autistico hanno mandato alla malora il mondo, portandolo sull’orlo del collasso. I boomer come volenterosi carnefici della Necrocultura, come agenti di decadenza, come soldati della fine della Civiltà. Questa è un’analisi che non ci togliamo dalla testa.
Tuttavia, il lettore deve sapere come il direttore di Renovatio 21 abbia visto rimbalzare il concetto del male boomerro ad un evento, forse più prosaico di questi pensieri, cui ha partecipato di recente.
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Il vostro affezionatissimo un paio di mesi fa è andato a dare una mano a degli amici che producono tabarri durante una piccola fiera che si tiene in un castello medievale sperduto nel deserto padano piacentino. Nella piattezza della campagna emiliana (o… lombarda?) si tiene questa rassegna che dovrebbe essere incentrata sulla frutta antica, ma a cui partecipano vari artigiani.
Gli amici facitori di tabarri vi avevano allestito, con sforzo non indifferente, un piccolo banchetto ricchissimo: diecine di capi, il banchetto, lo specchio, il mobile per i cappellacci, manichini, locandine, foto, registratore di cassa e bancomatto. Lo scrivente era lì per aiutare: come presidente della Civiltà del Tabarro mica posso esimermi dall’opera di evangelizzazione, cioè di tabarrizzazione del mondo: convertire le moltitudini del paganesimo giubbotto per portarle verso la luce della verità vestimentaria, del gusto immortale, della storia umana, della Civiltà, del Tabarro.
Sono stati due giorni di fatica impressionante. In piedi per una diecina e più di ore, interazioni con centinaia di persone (non sempre piacevoli: ci arriveremo), una caviglia dolente perché rottasi cadendo a settembre per le scale dell’Università di Scampia (un’altra storia, un’altra volta).
Già dopo qualche ora abbiamo cominciato a percepire che forse gli avventori della fiera non rappresentavano esattamente il nostro target, ma in fondo non era vero – c’era qualcosa di diverso, di più sottile, che ci turbava.
Accanto a noi, c’era, appena separato da una colonna e dai nostri appendi-abiti, il banchetto di un ragazzotto oltre i cinquanta, simpatico e gentile, che vendeva un unico prodotto specifico: copertine di lana. Tali copertine non incontravano, diciamo, il gusto nostro e dei nostri amici: fatte di lana grezza, con fiorelloni e altri motivi non irresistibili…. e poi, l’idea che quelle sembravano coperte, più che da letto, da ginocchia, da divano, cioè da televisione.
Non riuscivo ad immaginarne altro uso: uno che guarda la TV (immagine che dentro di me è quasi divenuta antica, come un bisnonno che si scalda un pentolone d’acqua per lavarsi) e che, nel culmine della narcosi catodica, vuole riscaldarsi le gambe, divenute inutili, proprio come accade agli astronauti in assenza di gravità: la televisione non prevede l’uso degli arti, trasforma i suoi utenti in tronchetti mutilati, quindi è normale che si senta la necessità di riscaldarsi davanti al fuoco freddo del palinsesto televisivo.
Eppure, il ragazzotto aveva lo stand pieno, strapieno. Sempre. Noi no. E quelle copertine, mica le vendeva a poco. La ressa attorno al suo banchetto era totale, continua. «Pare che venda gelati» dice il mio amico, che ha fatto il commerciante dagli anni Sessanta, e usa questa espressione spesso per dire che un negozio è pieno di clienti.
Il lettore avrà capito chi fossero gli infiniti clienti della copertineria. Erano, senza eccezione, tutti boomer. Un’esercito, un’armata, che sgomitava assiepata per comprarsi la calda copertina di lana. «Quanto costa questa»…? Altre domande non mi è parso di sentirne, anche perché probabilmente non era possibile farle. Il boomerro compra un prodotto monodimensionale, e l’unico dato con cui si misura davvero è il prezzo.
Da noi, tra i tabarri più belli del mondo, invece, poche persone. Sicuramente molte, molte meno del nostro vicino copertinista. Tuttavia, nelle interazioni che abbiamo avuto, ha cominciato a svilupparsi un pattern.
Entrava spesso qualche boomer, giubbottino di ordinanza, che in realtà era diretto poco più in là. Se avvicinava al punto al bancone che non era possibile registrarlo come semplice curioso: ti tocca, a quel punto alzarti (se sei riuscito a sederti un minuto), avvicinarti, salutare, ricevere, e fargli la domanda più cordiale che si possa fare: «vuole provare un tabarro?»
Risposta: «assolutamente no. Volevo solo dire che ce lo aveva mio padre». Tale replica è stata ottenuta praticamente identica in forse una dozzina di diversi occasioni – ripetiamo: è un pattern riconoscibile. Dicevano proprio: «assolutamente no». Assolutamente. Detto dalla generazione che l’assoluto lo ha perso per strada, è un bel segno di rifiuto, probabilmente non solo del tabarro.
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Subito dopo averci edotto del tabarro paterno, e averci fatto capire quando si sente diverso dal genitore, il boomer medio, rifiutato di provare il capo (nemmeno per fare qualcosa di particolare, ad una fiera), si dirige – indovinate, indovinate – a comprarsi la copertina lì a fianco. Lì spende, tocca, prova, è il suo prodotto. Con evidenza, ne vede l’utilità esistenziale: si immagina subito con il telo lanoso di fiorelloni variopinti steso sopra le gambette mentre guarda Rete 4.
Vi è tuttavia un ulteriore pattern che dà speranza, e completa l’analisi. L’avventore volontario, entusiasta, che chiede del tabarro, lo tocca, lo prova, si guarda e riguarda allo specchio mentre lo indossa in tutte le sue varianti (aperto, chiuso, intabarrato a destra, intabarrato a sinistra, colletto su, colletto giù), gli vedi che in testa gli macina l’immaginazione: come sarebbe uscire con gli amici con il tabarro? Senti, talvolta, delle domande sussurrate: «ma quanto figo sono, così?».
Il giovane aspirante tabarrista ascolta ammirato il suono dell’intabarrata, l’atto di coprirsi con il tabarro – unico indumento che ha un suo effetto sonoro, romantico e notturno come nient’altro. Il ragazzo, la ragazza rimirano ammirati e riproducono estasiati la sequenza di gesti classici per la vestizione: tabarro preso a rovescio dinanzi a sé, colpo d’anca, il manto che gira dietro le spalle… più fluido e raffinato di un kata di un’arte marziale giapponese.
E quando gli dici che il tabarro è per sempre, perché non solo non passerà di moda, ma potrà essere trasmesso ai propri figli, nipoti, pronipoti – ad una conferenza di Renovatio 21 a Modena sei anni fa uno mi si presentò con un tabarro la cui etichetta diceva 1907! – ai giovani brillano gli occhi, sia che la prole la abbiano o sia che non la abbiano ancora. Quei pochi che ne hanno memoria famigliare – del nonno, bisnonno, o persino più indietro – non ne parlano come un ricordo da cui separarsi: il nonno, il bisnonno, il trisavolo, riconoscono i giovani, avevano una dignità superiore alla nostra, una dimensione esistenziale fatta di sacrificio e semplicità, di compostezza e determinazione cui non è possibile non anelare.
Quando ai ragazzi dici il prezzo – certamente più di un giubbino di Decathlon, epperò assai meno di un giubbotto parafirmato, di un Moncler, di qualsiasi brand tiri per qualche ragione quest’anno – non si scompongono. Li vedi calcolare a mente come fare per permetterselo: aspettare il prossimo stipendio, sfruttare il Natale o il compleanno, rompere il porcellino che da qualche in parte è in casa.
Il ragazzo veniva, provava, e si lanciava con il pensiero: questa cosa se la metteva addosso per uscire, non per chiudersi in casa. Per portare fuori la morosa, per trovarsi con le amiche o per (caso di una serie di signorine che, senza che si conoscessero, sono capitate tutte da noi) per andare a cavallo. Il tabarro come catapulta dell’essere, veicolo per incontrare, nella materia, le persone, il mondo.
Capite da voi cosa invece rappresentino le copertine boomer: la contrazione nel non-essere del tinello televisivo, la chiusura verso la realtà della gente, del consorzio umano, del proprio corpo. La copertina è l’addobbo per l’essere umano che ha abdicato alla sua dignità di creatura vivente e creatrice, che ha appaltato la gestione del cervello a qualcun altro, che ha accettato per decadi la propria mummificazione catodica.
È, in tutta chiarezza, uno scontro metafisico, ontologico, apocalittico: l’espansione contro la contrazione, l’essere contro il non-essere… la vita contro la morte.
Una volta realizzato questo, bisogna andare avanti con la disamina, e considerare i concreti effetti sociopolitici di quanto stiamo notando.
Nonostante il loro lavoro, non tutti i giovani che volevano acquistare un tabarro avevano i danari per farlo. Al contrario, tutti i boomer che sono entrati per rifiutarsi di indossare il tabarro i soldi per il tabarro li avevano, accumulati nell’età dell’oro dell’economia mondiale, quando era possibile, senza essere imprenditori d’alto bordo, farsi una casa, una seconda casa, la macchina e pure mettere via qualche soldo in banca.
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Tutti i boomer che finiscono ricoperti a guardare Barbara D’Urso e Mentana hanno conti in banca che permettono loro di vivere benissimo, e pensioni che moltiplicano tale benessere. Ecco quindi la settimana in crociera, il weekend alle terme, il sole a Sharm el-Sheik, il giretto in Nepal, la vacanzetta all’isola d’Elba, etc. Tutti questi non hanno avuto problemi a cambiare l’auto – di più, non hanno avuto necessità di farlo, ma senza problemi si sono presi l’ultima Toyota, Audi, Hyundai, FIAT, etc.
Il giovane, al contrario, non ha i soldi per niente di tutto questo, e l’auto, o la vacanza, o il tabarro, devono essere calcolati a dovere in un paradigma che è l’opposto di quello della generazione precedente: non più abbondanza, ma carenza, scarsità anche negli ambiti più basilari. Quanti, della generazione dei boomer, hanno avuto problemi a riscaldare la propria casa? Per quanti il costo del gas o della benzina sono stati un problema tale da indurre rinunzie drastiche, come quella di lasciare mezza casa, o una casa intera, al freddo?
È chiaro, quindi, il blocco storico del presente: tutte le risorse sono in mano ad una generazione vecchia, sterile, priva di valori che non siano di consumo continuo e distruttivo. Le generazioni successive, che pure hanno dalla loro la spinta della vita che non ancora sono riusciti a spegnere, hanno niente o poco più – e di fatto pagano per le gozzoviglie degli anziani parassiti. I mezzi economici sono concentrati su una fetta della popolazione votata allo spreco e – in ultima analisi – alla morte e alla sua cultura. A chi manda avanti la società, a chi continua la vita, invece non è lasciato nulla. Non ci è chiaro quanto questa situazione sarà considerata tollerabile, di certo i suoi effetti sono già visibili e devastanti.
Secondariamente, c’è il rilievo psico-sociale: se compri una coperta per il divano e non un mantello per uscire e vivere stai di fatto amalgamando il tuo essere al programma del potere costituito che è, lo abbiamo visto con i nostri occhi col lockdown, chiuderti in casa. In casa sei controllabile in ogni modo possibile, in casa non creerai mai alcun problema, in casa ti puoi spegnere senza sporcare, levarti di torno senza che nemmeno si oda il tuo lamento – il vertice della piramide vede il tuo appartamento come luogo di esistenza pre-tombale a bassa intensità.
Qui, nel loculo domestico, non puoi far altro che ricevere gli ordini che ti arrivano dalla TV (o dai grandi canali internet, che abbiamo visto essere manipolati dagli stessi poteri che producevano la psicopolizia dei palinsesti televisivi). Chi si mette al calduccio per guardare il televisore accetta di farsi lavare il cervello, e quindi divenire servitore dell’agenda mondialista.
Sì, l’esistenza stessa di un fenomeno come quello della pandemia COVID parte proprio dai divani di una generazione stravaccata e satolla che si è fatta indottrinare nel modo più rivoltante, accettando la clausura, la siringa genica obbligatoria, le ore quotidiane di odio verso i no-vax… Di lì avanti, ancora, la stessa gente ha accettato di pagare bollette folli e rischiare una guerra termonucleare globale perché la TV gli ha detto è ripetuto che Putin è cattivo.
La società, la geopolitica mondiale, la storia presente sono impattate da questo blocco umano immenso, e in maniera presente.
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È stata consentita qualsiasi cosa, ai boomer, perfino l’essere gustibus soluti: il loro schifo non è solo metafisico e morale, è pure estetico. Il giubbino in piuma d’oca, il cappottino peloso, sono lì a testimoniarcelo con più forze del nano da giardino.
La rivolta contro il boomer moderno passa, quindi, da dimensioni come quella del tabarro, che ti avvolge spingendo in faccia agli aridi e narcisi il loro essere senza bellezza e senza radice.
Renovatio 21 si offre di dare una mano a coloro che vorranno partecipare a questa riscossa cosmica. Se volete un tabarro, non avete che da comunicarcelo.
Non siete soli. Il network della resistenza è più grande di quello che potete pensare. E contiene, ovvio, pure vari boomer anagrafici non piegati ai diktat entropici del sistema.
Un tabarro alla volta, rovesceremo l’impero delle copertine di lana. Chi scrive già da anni opera in questo senso.
Riscriveremo l’etica del secolo passando per l’estetica, e non poteva che essere così. Dimenticandoci una volta per tutti di quelli che hanno vissuto con indolenza distruttiva, offendendo la meraviglia della Vita e della Civiltà.
Roberto Dal Bosco
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Foto di Silvano Pupella; modificata
Intelligenza Artificiale
Elone trilionario, verso Marte e l’apocalisse
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Shaun Maguire on @SpaceX IPO: “Starship is the railroad to space.”
“In 2019, it was very predictable that Starlink would work and produce a massive amount of revenue, and we called that right.” “We’re now in a very similar point to where Starlink was in 2019 with AI… pic.twitter.com/K1YTTHhqXl — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) June 12, 2026
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🚨ELON MUSK: “This year we hope to make about 5,000 Optimus robots…but even 5,000 robots is the size of a Roman legion FYI. That’s a scary thought, a legion of robots. I think we’ll literally build a legion of robots this year, and maybe 10 legions next year? It’s kind of a… pic.twitter.com/R992X5OA8r
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Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd
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Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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