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Creazione di ventuno cardinali in un’atmosfera pre-conclave

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Renovatio 21 pubblica una somma di due articoli previamente apparsi di FSSPX.news.

 

 

Il 29 maggio 2022 il Papa ha annunciato che avrebbe creato ventuno cardinali durante il concistoro che si terrà il 27 agosto. Sedici saranno elettori e cinque non votanti, perché hanno più di 80 anni.

 

 

Oltre a tre prelati che lavorano in Vaticano (un britannico, un sudcoreano, uno spagnolo), ci sono due europei (un francese, un italiano), due africani (un nigeriano, un ghanese), quattro americani (due brasiliani, uno statunitense, un paraguaiano) e cinque dall’Asia (due indiani, un singaporiano, un timorese orientale). Il Collegio cardinalizio continua quindi a internazionalizzarsi.

 

 

Cardinali secondo il cuore del Papa

Molti di questi futuri cardinali sono considerati dai vaticanisti come prelati «bergogliani». Ad esempio, il francese Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, 63 anni, in cui il Papa vede un difensore di un «mediterraneo felice» dove la migrazione è soprattutto un arricchimento.

 

Su questo punto, mons. Aveline è senza dubbio il più «bergoggliano» dei vescovi francesi. Nell’aprile 2021 aveva incontrato Francesco per quasi un’ora faccia a faccia, evocando una «teologia mediterranea», secondo la quale il dialogo e gli scambi tra i popoli delle sponde mediterranee dovrebbero consentire di dispiegare «una grande tenda della pace».

 

Secondo l’agenzia svizzera cath.ch del 29 maggio, «Papa Francesco e il futuro cardinale condividono una certa visione della missione della Chiesa cattolica nel Mediterraneo: tra dialogo pacifico con l’Islam, fraternità e solidarietà con l’altra riva. “Marsiglia è più di una città: è un messaggio! Un messaggio in cui l’angoscia si mescola alla speranza”, ha detto mons. Aveline al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante una visita nella sua città nell’agosto 2021».

 

Un altro prelato caro a papa Francesco è il britannico Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 72 anni. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha chiamato a Roma e lo ha nominato segretario della Congregazione per il Culto Divino. Divenne poi il «numero 2» del dicastero con il cardinale Antonio Cañizares Llovera fino al 2014, poi al fianco del suo successore, il cardinale Robert Sarah, nominato da papa Francesco il 23 novembre 2014.

 

Dopo essere lui stesso succeduto al cardinale guineano nel maggio 2021, i primi mesi di monsignor Roche alla guida del dicastero per la liturgia sono stati caratterizzati dalla pubblicazione del Motu proprio Traditionis custodes, che limita le possibilità di celebrare la messa tridentina. Ha mostrato un tale zelo nell’applicazione di questo Motu proprio da meritare certamente la berretta cardinalizia.

 

Anche lui è considerato un «bergogliano» di «stretta osservanza» (…).

 

Negli Stati Uniti, Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego, California, 68 anni, è – a differenza di alcuni suoi colleghi – contrario al principio di vietare la comunione ai leader politici favorevoli alla legalizzazione dell’aborto. È noto anche per essersi opposto a Donald Trump, di cui ha definito il progetto per un muro anti-migranti al confine messicano come «grottesco e inefficace».

 

La sua creazione a cardinale sembra essere un modo per controbilanciare l’influenza di due prelati conservatori californiani: l’arcivescovo di San Francisco, mons. Salvatore Cordileone, e l’arcivescovo di Los Angeles, mons. José Gomez, che attualmente ricopre la presidenza della Conferenza episcopale americana.

 

Per il Brasile, è Leonardo Ulrich Steiner, 71 anni, arcivescovo di Manaus, la città più popolosa dell’Amazzonia, importante punto di contatto con la grande foresta. Nell’aprile 2022 è stato nominato presidente della Commissione episcopale speciale per l’Amazzonia, succedendo al cardinale progressista Claudio Hummes.

 

Il suo ingresso nel Sacro Collegio è la continuazione del sinodo sull’Amazzonia svoltosi nel 2019 in Vaticano, al fine di garantire a questa regione visibilità nei futuri dibattiti ecclesiali, con l’idea di «amazzonizzare» la Chiesa attraverso l’ordinazione di uomini sposati e la scoperta del rito pagano di Pachamama, la dea della Madre Terra, che è stata celebrata a Roma il 4 ottobre 2019, durante il sinodo sull’Amazzonia.

 

 

E se si dovesse tenere un conclave prima del concistoro…

L’annuncio del 29 maggio del concistoro che si terrà tre mesi dopo, il 27 agosto, ha fatto interrogare diversi osservatori romani su quali sarebbero i diritti di questi futuri cardinali se si tenesse un conclave prima del concistoro. In pratica, potranno eleggere il prossimo papa o no? Questa domanda mostra il clima pre-conclave che il preoccupante stato di salute del Papa crea a Roma.

 

Interrogato dall’agenzia i.media il 31 maggio, mons. Patrick Valdrini, professore emerito di diritto canonico all’Università Lateranense, risponde: «In caso di morte o di dimissioni di papa Francesco prima del 27 agosto, l’annuncio di questo concistoro, la cui convocazione è strettamente legata al pontefice regnante, sarebbe nullo. Solo i cardinali elettori già costituiti, attualmente in numero di 117, sarebbero quindi convocati in conclave. Lo status di cardinale è legato allo svolgimento del concistoro e non al semplice annuncio della sua convocazione».

 

E aggiunge che l’annuncio di un concistoro impegna solo il papa regnante. Se l’attuale pontificato dovesse interrompersi, essendo la scelta dei futuri cardinali legata a una decisione personale di papa Francesco, «il suo successore potrebbe non crearli», stima mons. Valdrini. Essendo tuttavia consuetudine di dare pegni di continuità, almeno all’inizio del pontificato, il nuovo papa potrebbe però convocare un altro concistoro con la stessa lista, o integrandola.

 

 

Cardinalis, una rivista per i cardinali in vista del conclave

Da qualche mese circola tra i cardinali una nuova rivista creata appositamente per loro, con lo scopo dichiarato di aiutarli «a conoscersi per prendere le decisioni giuste nei momenti importanti della vita della Chiesa». In altre parole: in previsione del futuro conclave, come scrive Sandro Magister sul suo blog Settimo Cielo del 12 maggio 2022.

 

La rivista Cardinalis viene inviata a tutti i membri del Sacro Collegio e può essere letta in quattro lingue, in formato cartaceo o online. È pubblicata a Versailles, in Francia. La scrittura è assicurata da «una équipe di vaticanisti di tutti i Paesi e di diverse tendenze». Il primo numero è uscito a novembre 2021, il secondo ad aprile, con in copertina il cardinale Camillo Ruini che aveva rilasciato un’intervista alla giornalista americana Diane Montagna.

 

L’alto prelato italiano, citato da Sandro Magister, sottolinea che «non deve cadere in ombra la verità di Gesù Cristo unico salvatore di tutti, affermata dal Nuovo Testamento e riaffermata dalla dichiarazione “Dominus Iesus” del 2000, un “documento fondamentale” contro il relativismo presente anche nella Chiesa».

 

Il vaticanista romano commenta: «Ruini non lo dice, ma che questa verità capitale debba tornare al centro dell’attenzione dei cardinali chiamati ad eleggere il prossimo papa è sottolineato con forza alcune pagine più avanti in questo stesso numero di Cardinalis, in un testo dal titolo inequivocabile di “Memorandum per un futuro conclave”».

 

«Firmato dal professor Pietro De Marco ma frutto di un “think tank” più allargato, il “Memorandum” mette in guardia dal parificare la rivelazione cristiana ad altre religioni e dallo spogliare la morte in croce di Gesù da ogni valenza redentrice, riducendola a un messaggio etico di trasformazione dei cuori e della società».

 

Il vaticanista italiano aggiunge: «L’affermazione del carattere unico e universale della mediazione salvifica di Cristo è, invece, parte centrale della buona novella che la Chiesa proclama ininterrottamente fin dall’epoca apostolica. “Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati (Atti 4, 11-12)”».

 

«Se si offusca questa verità primordiale “ci si avvia, come purtroppo avviene, alla dissoluzione del soggetto cristiano”. E dunque anche in un conclave – avverte il “Memorandum” – dovrà tornare al centro della riflessione “la fedeltà al compito di Pietro di confermare i fratelli“ su questo caposaldo del Credo cristiano. Senza più quei cedimenti prodotti da certe letture ireniche e banalizzanti di un’enciclica come la “Fratelli tutti” di papa Francesco.».

 

Si noti che questo memorandum è il secondo indirizzato ai cardinali in vista del conclave. Il primo è stato pubblicato il 15 marzo da Sandro Magister che lo ha presentato in questi termini: «Dall’inizio della Quaresima, i cardinali che eleggeranno il prossimo papa si sono trasmessi questo memorandum. Il suo autore, che usa lo pseudonimo di Demos – il popolo in greco – è sconosciuto, ma mostra grande padronanza della sua materia. Non è escluso che sia lui stesso un cardinale».

 

– Questo documento, di cui DICI n°419, aprile 2022, ha dato gli estratti più significativi, è stato presentato sotto forma di dittico: «Il Vaticano oggi» e «Il prossimo conclave».

 

Sempre in Cardinalis n° 2 si può leggere un interessante articolo del cardinale Walter Brandmüller, eloquentemente intitolato Prolegomena sulle interviste [dei cardinali] prima dei conclavi. L’ex presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche dichiara che si tratta «del rapporto reciproco tra il Papa e la Chiesa», precisando che il Papa è un membro della Chiesa che ha le funzioni di Servus servorum, Servo dei servi.

 

Quindi «il Papa non deve, o non può, regnare come monarca assoluto», poiché non è al di sopra della legge canonica. «La sua azione incontra un limite quando si tratta del nucleo fondamentale della dottrina e della costituzione della Chiesa», insiste il prelato tedesco, aggiungendo senza mezzi termini:

 

«Insomma, il Papa può commettere un reato quando non rispetta la legge», anche se è impossibile citarlo in giudizio, secondo l’adagio del IV secolo: prima sedes a nemine judicatur, la sede apostolica non può essere giudicata. Ciò ha un’implicazione significativa: «un dovere di obbedienza graduata da parte dei membri della Chiesa».

 

E insiste: «L’aumento del numero delle dimissioni di vescovi per ordine del Muftì nel recente passato va analizzato da questa prospettiva», quella del mistero della Chiesa e dei limiti del potere pontificio. L’articolo conclude con fermezza: «Spetterà al conclave eleggere un papa consapevole del suo mandato apostolico, compresi i suoi limiti».

 

 

Continuità o discontinuità rispetto al Concilio

Nella sua intervista a Diane Montagna, già citata, il cardinale Ruini afferma: «l’ermeneutica della continuità o meglio del rinnovamento nella continuità, proposta da Benedetto XVI, esprime nel migliore dei modi questi bisogni che tante persone come me hanno sentito», mostrando così le carenze di un’analisi che denuncia gli effetti della crisi, senza arrischiarsi a risalire alle loro cause conciliari.

 

Per questo è utile mettere in prospettiva le dichiarazioni dei conservatori «ratzingeriani», confrontandole con affermazioni precedenti, che sono più forti perché più lucide.

 

Il 1° luglio 2020 lo studioso Roberto de Mattei ha pubblicato sul sito Corrispondenza romana uno studio in cui mostrava l’inadeguatezza di una critica conservatrice basata sull’ermeneutica della continuità: «Pur convinti degli errori di papa Francesco, questi conservatori non hanno voluto seguire la strada aperta dalla Correctio filialis consegnata a papa Francesco l’11 agosto 2016».

 

«La vera ragione della loro riluttanza sta probabilmente nel fatto che la Correctio mette in rilievo come la radice delle deviazioni bergogliane risale ai pontificati di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II e, prima ancora, al Concilio Vaticano II […] Occorre convincersi che l’ermeneutica della continuità è fallita, perché attraversiamo una crisi in cui ci si deve misurare sui fatti, e non sulle loro interpretazioni».

 

«L’inaccettabilità di questo approccio – osserva giustamente Peter Kwasniewski [dal sito americano OnePeterFive, 29 giugno 2020. NdR] – è dimostrata, tra l’altro, dal successo infinitesimale che i conservatori hanno avuto nel rovesciare le “riforme” disastrose, le tendenze, le abitudini e le istituzioni stabilite sulla scia e nel nome dell’ultimo Concilio, con l’approvazione o la tolleranza papale.».

 

E lo storico italiano giustamente aggiunge: «Papa Francesco non ha mai teorizzato l ‘ermeneutica della “discontinuità”, ma ha voluto realizzare il Vaticano II nella prassi e l’unica risposta vincente a questa prassi sta nella realtà concreta dei fatti teologici, liturgici, canonici e morali, e non in uno sterile dibattito ermeneutico. Sotto questo aspetto, il vero problema non sarà la continuità o la discontinuità del prossimo Pontefice con Papa Francesco, ma il suo rapporto con il nodo storico del Concilio Vaticano II».

 

Per la cronaca, la Correctio filialis de hæresis propagatis citata da Roberto de Mattei è una lettera aperta del 16 luglio 2017, e indirizzata a papa Francesco il mese successivo da oltre 60 chierici e studiosi laici. Vi si affermava senza mezzi termini: «È stato dato scandalo alla Chiesa e al mondo, in materia di fede e di morale, mediante la pubblicazione di Amoris laetitia e mediante altri atti attraverso i quali Vostra Santità ha reso sufficientemente chiari la portata e il fine di questo documento.»

 

«Di conseguenza, si sono diffusi eresie e altri errori nella Chiesa; mentre alcuni vescovi e cardinali hanno continuato a difendere le verità divinamente rivelate circa il matrimonio, la legge morale e la recezione dei sacramenti, altri hanno negato queste verità e da Vostra Santità non hanno ricevuto un rimprovero ma un favore».

 

«Per contro, quei cardinali che hanno presentato i dubia a Vostra Santità, affinché attraverso questo metodo radicato nel tempo la verità del vangelo potesse essere facilmente affermata, non hanno ricevuto una risposta ma il silenzio».

 

Indicava poi l’intenzione dei suoi autori: «Desideriamo ora mostrare come alcuni passaggi di Amoris laetitia, insieme ad atti, parole e omissioni di Vostra Santità, servono a propagare sette proposizione eretiche».

 

Infine, la Correctio filialis torna alle cause generali di questi grandi errori dottrinali: il modernismo e il protestantesimo: «Al fine di delucidare la nostra Correctio e di redigere una difesa contro la diffusione degli errori, desideriamo ora attirare l’attenzione su due fonti generali di errori che ci appaiono quale veicolo delle eresie che abbiamo elencato. Parliamo per primo di una falsa comprensione della Divina Rivelazione che generalmente riceve il nome di Modernismo e poi degli insegnamenti di Martin Lutero».

 

 

Neomodernismo e Neoprotestantismo

Il 26 settembre 2017, monsignor Bernard Fellay, allora superiore generale della Fraternità San Pio X, e firmatario della Correctio filialis, accostava questo documento alla dichiarazione di mons. Marcel Lefebvre del 21 novembre 1974: «Questo atteggiamento [degli autori della Correctio] è stato quello di mons. Lefebvre e della Fraternità San Pio X fin dall’inizio. Nella sua dichiarazione del 21 novembre 1974, il nostro fondatore disse»:

 

«Aderiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, alla Roma cattolica, custode della fede cattolica e delle tradizioni necessarie per mantenere questa fede, alla Roma eterna, maestra di saggezza e verità. D’altra parte rifiutiamo e ci siamo sempre rifiutati di seguire la Roma di tendenze neomoderniste e neoprotestanti».

 

E monsignor Fellay ha aggiunto: «È proprio questo neomodernismo e questo neoprotestantesimo che giustamente denunciano gli autori della Correctio filialis come le cause dei cambiamenti operati da Amoris laetitia nella dottrina e nella morale del matrimonio. Con ogni fibra del nostro essere siamo attaccati a Roma, Mater et Magistra».

 

«Non saremmo più romani se rinunciassimo alla sua dottrina bimillenaria; al contrario, diventeremmo gli artefici della sua demolizione, con una morale di circostanza pericolosamente fondata su una dottrina debole. La nostra fedeltà alla Tradizione non è un ritiro nel passato, ma una garanzia di sostenibilità per il futuro. Solo a questa condizione possiamo servire utilmente la Chiesa».

 

Questi sono i principi che dovrebbero illuminare un futuro papa, veramente desideroso di servire la Chiesa, attaccando risolutamente la radice dei mali che la stanno consumando.

 

 

 

Somma di articoli previamente apparsi su FSSPX.news

 

 

 

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Pensiero

Arriva la «scomunica marinata»?

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Nel momento in cui il Vaticano bombarda 600 mila e più persone con lo scomunicone anti-FSSPX, diviene naturale rifugiarsi nei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863), che da romano vero conoscitore della Città der papa non poteva non aver trattato il tema nella sua poesia in vernacolo romanesco.

 

Havvi, ad esempio, Er cedolone der vicario, sonetto scritto il 22 aprile 1834, che bene illustra la minaccia di scomunica e le pene per chi trattiene i beni ecclesiastici. Si parla di un «cedolone», cioè un manifesto pubblico, affisso a Roma. Il cedolone era un avviso ufficiale del vicario del papa che imponeva, pena la scomunica, la restituzione dei beni di un sacerdote defunto. La scomuniica è quindi qui intesa come strumento di pressione burocratica e poliziesca.

 

La scummunica è uguale ar marfrancese,
Che tte penetra l’osse a la sordina,
E tte manna a fà fotte in men d’un mese.

 

Chi ssarà ll’animaccia ggiacubbina
Che nnun ridìi le cose che ss’è pprese,
Doppo der cedolon de stammatina?

 

Notare come, con sprezzo totale, il Belli paragona la scomunica al «marfrancese» – cioè alla sifilide – una malattia che agisce «a la sordina» (di nascosto) consumando da dentro l’individuo: il poeta vuole qui parlarci della devastante azione dello Stato Pontificio sulla vita interiore dei cittadini posti sotto la minaccia di essere scomunicati. «Animaccia ggiacubbina», era l’etichetta usata per indicare chiunque si opponesse all’autorità ecclesiastica, che oggi che li giacobini sono al comando dello Stato pontificio, suona buffissima.

 

L’espressione «sta ffresco» evidenzia la rassegnazione del popolo di fronte alla potenza ecclesiastica dotata della superarma scomunicante, il cui effatto megatonico sull’animo umano è ancora brandito con sicumera dal (già) Sant’Uffizio.

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Evvi poi un ulteriore sonetto del Belli riguardo al tema della scomunica. Si tratta di quello intitolato, appunto, La scummunica, scritto il 25 agosto 1825.

 

La scummunica inzomma è una parola
Che ddisce er Papa, e appena Iddio l’ha intesa,
L’ubbidissce ar momento, e vve conzola
Cór cacciàvve dar gremmo de la Cchiesa.

 

Abbasta una scummunica, una sola,
Pe’ sbattezzavve; e gguai chi sse l’è ppresa!
Pò vvenì Ggesucristo co’ la stola
A bbenedillo, bbutta via la spesa.

 

Domenica er Curato l’ha spiegata,
E ha detto: “Iddio ne guardi, si pprennete
La scummunica nata e mmarinata.

 

Un libbro, un c…., un scappellotto a un prete,
Un sputo, una scorreggia, una pissciata
Ve pò scummunicà cquanno volete.„

 

Nelle prime quartine si satireggia sul paradosso teologico: le gerarchie universali sono invertite: il papa comanda e Dio esegue cecamente. La scomunica diventa una formula magica o un atto burocratico a cui persino Nostro Signore deve «ubbidire al momento». Nemmeno Gesù Cristo in persona, scendendo sulla terra con tanto di paramento liturgico, avrebbe il potere di annullare la scomunica del papa. La grazia divina viene così sottomessa alla burocrazia eclesiastica.

 

Interessante l’elenco, messo in bocca ad un parroco durante l’omelia domenicale, dei motivi per cui si può essere scomunicati: leggere un «libbro» proibito, aggredire un sacerdote («un scappellotto a un prete»), così come atti di volgarità corporale: uno sputo, un peto, una minzione («una pissciata»). La lista grottesca serve ad indicare come all’epoca (solo all’epoca?) la Chiesa utilizzasse l’arma della scomunica in modo indiscriminato: la scomunica serviva a punire sia il dissenso intellettuale sia, volendo, i comportamenti triviali, riducendo un grave provvedimento spirituale ad uno strumento di sottomissione politica continua.

 

Tra i peccati qui listati non vi è, curiosamente, la consacrazione dei vescovi senza mandato.

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Vi è poi da rivelare al lettore cosa il poeta intenda con «scummunica nata e marinata»: si tratta di come il popolano, soggetto enunciante della poesia bellica, capisce l’espressione «scomunica Maranathà», ossia la scomunica usque Dominus veniet (tradotto letteralmente: «fino a quando verrà il Signore»), la forma estrema e permanente di sanzione religiosa utilizzata storicamente dalla Chiesa cattolica, inflitta per colpe considerate talmente gravi da non poter essere perdonate da nessuna autorità umana terrena. La rimozione della scomunica veniva rimandata direttamente al Giudizio Universale, lasciando il verdetto finale a Dio, con il colpevole colpevole escluso in modo perpetuo dalla comunità dei fedeli e dai sacramenti – una scappatoia di perdonanza terrena, dicono dalla regia, da qualche parte c’era comunque.

 

La scomunica Maranathà veniva riservata a reati eccezionali, come le eresie ostinate, le profanazioni estreme o i gravi crimini contro la figura del papa. Si trattava di una scomunica che poteva prevedere anche un preciso cerimoniale di maledizione, sempre presente nel pontificale romano, benché caduto in disuso praticamente già nell’età moderna, con rare eccezioni.

 

Interessante pure ricordare come, in epoca pre-codiciale – cioè antecedente al Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici), promulgato nel 1917 da Papa Benedetto XV – chi ordinava vescovi senza mandato pontificio veniva semplicemente sospeso fino a dispensa – di fatto, ‘na bazecola. Anzi, la scomunica per la consacrazione illecita di vescovi è perfino successiva, è stata introdotta da Pio XII in risposta alle ingerenze del regime comunista in Cina, che oggi invece, nella Chiesa invertita, ordina i vescovi che gli pare senza incorrere in scomunica e ricevendo poco dopo, dopo un mezzo silenzio di qualche ora, la ratifica del Sacro Palazzo.

 

A questo punto ci chiediamo quanto vescovi, sacerdoti e fedeli FSSPX siano andati vicini alla scomunica marinata. La quale, sì, è sparita con l’arrivo del Codice, ma col Fernandezzo non si sa mai, magari resuscita pure quella per far danno ai mostri tradizionalisti.

 

Il cardinale orgasmologo infatti, in punta di diritto positivo assoluto, potrebbe usare le parole del sonetto belliano Li soprani der monno vecchio (21 gennaio 1831), rese immortali dal Marchese del Grillo del democristiano Alberto Sordi.

 

C’era una vorta un Re cche ddar palazzo
Mannò ffora a li popoli st’editto:
“Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo,
Sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto.”

 

Eccoci che torniamo alla grande saggezza del poeta vernacolare, che visse i suoi 72 anni sotto sei papi, descrivendo una città sordida e in abbandono, di plebi tra le più incolte d’Italia, dove il papa era anche temuto, ha scritto un critico, «come capo della fatiscente società del putrido Stato pontificio».

 

I tempi sono cambiati, o forse, nella Rroma eterna e nelle sue cloache umane, no.

 

Anvedi.

 

Roberto Dal Bosco

 

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Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?

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In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.   Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.   Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.   Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.   Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.   Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.

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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa

Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.   Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.   Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.   L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.   Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.   La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)   Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.   Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.   La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.   Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)   Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il ​​2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.

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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)

Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.   È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.   La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.   Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».   Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.   L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.

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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche

Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.   La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.   La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.   Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».   Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il ​​2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]   Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il ​​suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.

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Conclusioni pratiche

Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)   Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)   Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.   NOTE 1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/ 2) Vedi https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/ 3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi. 4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato. 5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752. 6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450 7) Vedi canone 18. 8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente. 9) Vedi i canoni 1323 e 1324. 10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/ 11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione. 12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici. 13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche. 14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello. 15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2. 16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm   Articolo previamente apparso su FSSPX.News  

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Spirito

«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX

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Menzingen, 19 luglio 2026

 

Carissimi fedeli,

 

A pochi giorni dalla cerimonia del 1° luglio, desidero rivolgervi queste poche parole.

 

Anzitutto desidero ringraziarvi. Da diversi anni pregavo la Santissima Vergine affinché preparasse i cuori a questo evento storico. Confesso di essere stato profondamente commosso nel vedere come tutti voi abbiate accompagnato le consacrazioni episcopali con la preghiera e con gratitudine verso la Divina Provvidenza.

 

Il 1° luglio numerosi fedeli provenienti da tutto il mondo erano presenti a Écône e rappresentavano tutti voi. È stata una gioia immensa vederli così numerosi e così fervorosi. Come certamente sapete, durante la cerimonia è scoppiato un temporale: «Al fulgore della sua presenza si dispersero le nubi… Il Signore tuonò dal cielo e l’Altissimo fece udire la sua voce» (Sal 17 [18], 13-14).

 

In quel momento la mia gioia si è raddoppiata. Da una parte ero il testimone privilegiato di una liturgia di eccezionale bellezza; dall’altra avevo davanti agli occhi un’altra bellezza, altrettanto commovente: quella di una folla immensa di fedeli rimasti al proprio posto durante tutta la tempesta, intenti a pregare la Madonna per i nuovi Vescovi, per la Chiesa e per il papa. Tra loro vi erano anziane signore in ginocchio e giovani mamme che stringevano tra le braccia i loro neonati. Era l’immagine più bella che si potesse offrire della Fraternità: fedeli animati da una fede incrollabile, che nulla poteva turbare; anime per le quali il Santo Sacrificio della Messa è veramente il centro della vita.

 

Non potete immaginare la consolazione che ho provato in quell’istante. Questa scena si è impressa profondamente nella mia memoria e non potrò mai dimenticarla.

 

Fino all’ultimo giorno ho sperato in un gesto di benevolenza, o almeno di semplice comprensione, da parte della Santa Sede. Ma le consacrazioni sono state condannate e la severità delle sanzioni adottate non ha precedenti. Esse colpiscono anzitutto i Vescovi, ma anche i membri della Fraternità. Perfino i fedeli sono coinvolti. Questa condanna, profondamente ingiusta, rappresenta un’umiliazione immensa per persone che non hanno altro scopo se non quello di difendere la vera fede e di lavorare alla salvezza delle anime.

 

Tuttavia desidero che sappiate che questa profonda umiliazione, che colpisce anzitutto i membri della Fraternità, ha un significato agli occhi di Dio che non deve sfuggirvi. In ultima analisi, queste consacrazioni sono state compiute per ciascuno di voi, cari fedeli. Le vostre anime sono il vero tesoro affidato alla Fraternità, ciò che essa custodisce più gelosamente.

 

Una sola anima possiede un valore infinito. Se, per assicurarle l’insegnamento della vera fede e l’amministrazione dei veri sacramenti, occorre pagare il prezzo di una tale umiliazione, allora ne vale la pena, perché un’anima non ha prezzo. La festa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, prezzo della nostra salvezza, ce lo ricordava con forza proprio il 1° luglio.

 

Le sanzioni intendono colpire con durezza anche voi. Questo fatto è certamente doloroso, ma non siate troppo sorpresi. In definitiva, è la Tradizione stessa, che noi amiamo al di sopra di ogni cosa, ad essere scomunicata in tutti coloro che la incarnano. È evidente che, davanti a Dio, una tale condanna non può essere valida, poiché condannerebbe ciò che rappresenta il cuore pulsante della vita della Chiesa.

 

Ma allora, in mezzo a questa nuova tempesta, una domanda si pone: che cosa Nostro Signore si aspetta ora da voi? È nell’anima di ciascuno di voi che la fede deve rimanere integra e viva. Se la Provvidenza permette una crisi tale per cui l’insegnamento della fede viene misteriosamente oscurato, questa stessa fede deve continuare a vivere nelle anime, nonostante tutti i venti contrari che cercano di spegnerla.

 

Se lo splendore esteriore della professione ufficiale della fede viene meno, la piccola candela che ciascuno di voi ha ricevuto nel giorno del proprio Battesimo deve rimanere accesa nel suo cuore e nella sua mente fino all’ultimo giorno. In definitiva, è questa l’unica cosa che conta. Questa piccola fiamma è il primo dono ricevuto all’inizio della nostra vita cristiana, ed è anche l’unico che conserveremo fino alla fine.

 

Vi affido tutti alla Santissima Vergine Maria, alla quale la Fraternità Sacerdotale San Pio X è consacrata in modo del tutto particolare. Ella vi protegga sempre in mezzo a tutte le tempeste e a tutte le difficoltà, e mantenga viva quella piccola fiamma accesa nelle vostre anime quando si scatenano tutti i venti contrari. Tutte le grazie ci vengono dalle sue mani.

 

È Lei che dobbiamo ringraziare per la grazia delle consacrazioni episcopali, ed è Lei che dobbiamo pregare affinché i nuovi Vescovi siano strumenti sempre più docili alle sue ispirazioni e perseverino fino alla fine in questa fedeltà.

 

La Fraternità non vi abbandonerà mai. Mai le vostre anime perderanno il loro valore e il loro prezzo agli occhi dei suoi sacerdoti.

 

Dio vi benedica!

 

Don Davide Pagliarani

 

Lettera apparsa su FSSPX.News

 

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