Sorveglianza
Corte UE: la polizia può accedere ai dati dei telefoni cellulari per reati minori
La Corte di giustizia europea (CGUE) ha stabilito che la polizia può accedere ai dati dei telefoni cellulari in relazione a reati minori e reati gravi. Lo riporta il sito European Conservative.
La sentenza, pubblicata venerdì 4 ottobre, afferma che sebbene l’accesso della polizia ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare «possa costituire un’interferenza grave, o addirittura particolarmente grave, con i diritti fondamentali» del proprietario del telefono, l’accesso «non dovrebbe necessariamente» essere «limitato alla lotta contro i reati gravi».
#ECJ: Access by the police to #PersonalData contained in a mobile telephone is not necessarily limited to the fight against serious crime 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 4, 2024
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La sentenza prosegue affermando che la polizia, salvo casi urgenti, potrà raccogliere le informazioni memorizzate su un telefono cellulare solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da un tribunale o da un’autorità indipendente, e il proprietario del telefono deve essere informato dei motivi dell’indagine.
La sentenza deriva da un caso in Austria. La polizia austriaca aveva sequestrato il telefono cellulare del destinatario di un pacco contenente 85 grammi di cannabis. La polizia ha tentato di raccogliere dati dal telefono, ma non aveva l’autorizzazione della procura o di un tribunale e non ha informato il sospettato, che aveva contestato il sequestro del suo telefono in un tribunale austriaco e solo durante quel procedimento è venuta a conoscenza dei tentativi di sbloccare il suo telefono.
La corte austriaca si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per stabilire se le azioni intraprese dalla polizia fossero compatibili con il diritto dell’UE. Il tribunale austriaco ha osservato che il suddetto crimine costituisce solo un reato minore, punibile con una pena detentiva massima di un anno.
La CGUE ha sottolineato che «l’accesso a tutti i dati contenuti in un telefono cellulare può costituire un’ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali dell’interessato», tuttavia, «considerare che solo la lotta contro la criminalità grave» possa giustificare l’accesso ai dati «limiterebbe indebitamente i poteri di indagine delle autorità competenti».
La Corte Europea conclude affermando che i parlamenti e i tribunali nazionali devono «trovare un giusto equilibrio» tra, da un lato, le «esigenze dell’indagine nel contesto della lotta alla criminalità» e, dall’altro, «i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali».
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«La sentenza della CGUE potrebbe avere conseguenze di vasta portata e incoraggiare le autorità nazionali degli stati membri dell’UE ad accedere alle informazioni personali dei loro cittadini» scrive The European Conservative. «Verdetti come questi non fanno altro che rafforzare la convinzione che l’UE stia invadendo i diritti delle persone».
In passato, molto clamore hanno sollevato i casi negli USA di indagini in cui aziende tecnologiche hanno rifiutato di aiutare gli inquirenti dando accesso ai telefoni: è il caso del massacro di San Bernardino, California, nel 2016.
Secondo Renovatio 21, si trattava, anche allora, di pura simulazione: crackare un iPhone per averne l’accesso era già al tempo operazione alla portata di molti informatici. Le aziende, tuttavia, proiettavano così all’esterno la loro attenzione per la privacy dell’utente, anche in casi estremi.
Quel tempo è finito: dopo la pandemia, la società è diventata prona ad imposizioni autoritarie che distruggono i diritti individuali, anche se espressi chiaramente nella Costituzione.
Ad ogni modo, la quantità di spyware circolante – compresi i cosiddetti trojan di Stato, il cui uso presso le procure è stato esteso dal ministro Bonafede del governo Conte bis durante i primi giorni della pandemia 2020 – nessuno smartphone può dirsi sicuro nei confronti dello Stato, e non solo di esso.
Come riportato da Renovatio 21, un anno fa durante la rivolta etnica delle banlieue la Francia aveva approvato una legge per spiare i cittadini accedendo da remoto a telefonini ed altri dispositivi.
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Sorveglianza
SPID obbligatorio per lavorare? No alla confusione tra identità personale e lavoro
Renovatio 21 riceve e pubblica il comunicato del sindacato DICOSI.
OGGETTO: Accesso alle applicazioni informatiche del MEF subordinato all’utilizzo di identità digitali personali (SPID/CIE/CNS/eIDAS) – richiesta di chiarimenti, adozione di credenziali istituzionali di servizio e apertura di confronto sindacale urgente.
Il Sindacato Di.Co.Si. ContiamoCi!, nell’interesse e a tutela del personale dipendente della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dei lavoratori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta quanto segue.
1. Premessa
Da comunicazioni rivolte al personale tramite i canali informativi interni risulta che, a decorrere dal 9 marzo 2026, l’accesso alle applicazioni informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze verrebbe consentito esclusivamente mediante strumenti di autenticazione quali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o stemi eIDAS, con contestuale eliminazione della precedente modalità di autenticazione tramite credenziali interne (username e password). Tale scelta organizzativa appare motivata dall’esigenza di rafforzare i livelli di sicurezza informatica dei sistemi ministeriali. Pur comprendendo tali finalità, il Sindacato ritiene necessario evidenziare alcune criticità rilevanti sotto il profilo giuridico, organizzativo e della tutela dei lavoratori.
2. Distinzione tra identità digitale personale e strumenti professionali
SPID e CIE costituiscono strumenti di identità digitale personale del cittadino, progettati per consentire l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nella qualità di utenti. L’utilizzo obbligatorio di tali strumenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa comporta una evidente commistione tra la sfera personale del dipendente e l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, con possibili ricadute in termini di responsabilità amministrativa e
disciplinare. Le attività svolte nell’ambito dell’ufficio dovrebbero invece essere sempre riconducibili a credenziali istituzionali di servizio, attribuite e gestite direttamente dall’Amministrazione datrice di lavoro.
3. Responsabilità dell’Amministrazione nel fornire strumenti di lavoro
Nel rapporto di lavoro pubblico èprincipio consolidato che sia il datore di lavoro a garantire gli strumenti necessari per l’espletamento delle mansioni lavorative. L’imposizione dell’utilizzo di identità digitali personali rischia di determinare un trasferimento improprio di oneri organizzativi e tecnici sui lavoratori, i quali verrebbero di fatto obbligati a dotarsi di strumenti non concepiti per finalità professionali. Appare pertanto necessario che l’Amministrazione metta a disposizione del personale strumenti di autenticazione professionali e istituzionali, adeguati agli standard di sicurezza richiesti e pienamente riconducibili all’attività lavorativa.
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4. Profili relativi alla protezione dei dati personali
L’utilizzo di identità digitali personali nell’ambito dell’attività lavorativa può inoltre sollevare questioni connesse ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare con riferimento ai principi di minimizzazione dei dati, proporzionalità dei trattamenti e corretta attribuzione delle responsabilità.
5. Posizione del Sindacato
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Sindacato Di.Co.Si. ContiamoCi! esprime ferma contrarietà rispetto all’introduzione di modalità di accesso ai sistemi informatic dell’Amministrazione che rendano obbligatorio l’utilizzo di identità digitali personali (SPID/ CIE/CNS/eIDAS) per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
6. Richieste del Sindacato
Il Sindacato Di.Co.Si. ContiamoCi! chiede che l’Amministrazione:
1) non subordini in via esclusiva l’accesso ai sistemi informatici necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa al possesso di identità digitali personali;
2) predisponga modalità alternative di autenticazione di servizio fornite e gestite direttamente dall’Amministrazione (es. credenziali con MFA, smart card o badge di servizio, token o certificati digitali);
3) garantisca la continuità operativa del personale.
7. Richiesta di incontro urgente
Il Sindacato Di.Co.Si. ContiamoCi! richiede l’apertura urgente di un confronto con l’Amministrazione sulle modalità di implementazione delle nuove procedure di autenticazione e sulle relative ricadute organizzative per il personale.
Si richiede pertanto riscontro scritto entro 7 giorni dal ricevimento della presente e la calendarizzazione di un incontro di confronto sindacale, attesa la rilevanza organizzativa della misura e il suo impatto sulla continuità lavorativa del personale.
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