Spirito
Accuse di criminalità organizzata contro il rettore della Basilica di Guadalupe
Uno dei santuari mariani più importanti al mondo è stato travolto da uno scandalo che coinvolge presunta criminalità organizzata. Lo riporta LifeSiteNews.
Con una decisione alquanto insolita, presa la domenica di Pentecoste, il cardinale Carlos Aguiar Retes ha reintegrato padre Efraín Hernández Díaz come rettore della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, nonostante il fatto che il Capitolo dei Canonici del santuario (il consiglio ufficiale dei sacerdoti anziani che consigliano il rettore e contribuiscono alla gestione del santuario nazionale) avesse presentato prove di «legami con gruppi della criminalità organizzata (riciclaggio di denaro)», minacce di morte, intimidazioni, molestie sul luogo di lavoro e gravi irregolarità finanziarie che minacciavano il futuro stesso del più importante santuario cattolico del Messico.
La Basilica di Guadalupe è uno dei santuari cattolici più visitati al mondo, attirando oltre 20 milioni di pellegrini ogni anno e gestendo milioni di dollari in offerte e donazioni da parte dei fedeli.
La denuncia formale del Capitolo, datata 19 settembre 2025, descriveva un quadro grave di cattiva condotta nel cuore del santuario nazionale. I sacerdoti anziani avvertivano che le azioni del rettore stavano compromettendo la corretta gestione finanziaria del patrimonio della Basilica (in violazione degli articoli da 21 a 30 dello Statuto del Santuario stesso) e il suo status giuridico di ente ecclesiastico pubblico.
Aiuta Renovatio 21
Tra le accuse più gravi elencate nel documento figuravano: gestione irresponsabile delle finanze e dei beni della Basilica; rimozione di documenti riservati, estratti conto bancari, registri immobiliari e dati riservati dei dipendenti; contratti con individui e società dalla dubbia situazione fiscale e finanziaria; «legami con gruppi della criminalità organizzata (riciclaggio di denaro)».
Le intimidazioni da parte di questi individui, comprese le minacce di morte, le molestie sul luogo di lavoro e le vessazioni psicologiche, sono azioni che, secondo i canonici, potrebbero scatenare un potenziale scandalo sia all’interno che all’esterno della Chiesa, scrive LSN.
La denuncia affermava inoltre che il rettore aveva mostrato «mancanza di giudizio e disordine psicologico e spirituale», presumibilmente «consigliato da terzi appartenenti a questi gruppi corrotti di potere e malvagi», e chiedeva esplicitamente che a padre Hernández non fosse permesso di tornare come rettore o come canonico della Basilica di Guadalupe, avvertendo che la sua reintegrazione «porterebbe un’ondata di vendetta e desolazione».
Il cardinale Aguiar riconobbe la gravità delle accuse all’epoca. Il 20 settembre 2025, emanò due decreti ufficiali (817/2025 e 890/2025) con i quali rimosse padre Hernández dall’incarico di rettore. Venne aperta un’indagine preliminare canonica formale (IP 17/2025) e la società di revisione internazionale Deloitte fu incaricata di effettuare una verifica finanziaria completa del santuario.
Tuttavia, la domenica di Pentecoste, 24 maggio 2026, il cardinale convocò il Capitolo con breve preavviso per una riunione a porte chiuse. Una registrazione audio di 16 minuti della sessione, circolata tra gli addetti ai lavori della Chiesa, mostra il cardinale Aguiar che informa i sacerdoti che sia la revisione contabile di Deloitte sia l’inchiesta canonica non avevano riscontrato «alcuna irregolarità». Tuttavia, ufficiosamente, LifeSite è stata informata da una persona vicina agli inquirenti che i risultati di entrambe le indagini erano sfavorevoli al rettore, Hernández Díaz.
Il cardinale ha quindi immediatamente reintegrato padre Hernández come rettore, verbalmente e sul posto, senza rendere pubblica alcuna parte della relazione di audit e senza emettere alcun decreto scritto formale. Secondo fonti a conoscenza delle procedure di governo della Chiesa per un santuario nazionale, questa immediata reintegrazione verbale è altamente irregolare. Normalmente, il cardinale è tenuto a presentare una terna – una lista di tre candidati qualificati – alla Conferenza Episcopale Messicana (CEM) per la revisione e l’approvazione. Tale passaggio è stato completamente ignorato.
Il quotidiano messicano Excélsior ha pubblicato un articolo fortemente favorevole, inquadrando la reintegrazione come una misura che «rafforza la leadership» del cardinale Aguiar e «pone fine a un periodo di incertezza». L’articolo afferma che non sono state riscontrate irregolarità e sottolinea l’importanza della Basilica in vista dei Mondiali di calcio del 2026.
Al contrario, il commentatore politico Pedro Ferriz de Con, durante una diretta sul suo canale YouTube, ha descritto la situazione come un «furto sistematico di elemosine» presso la Basilica. Ha fatto notare che il rettore era stato sospeso e poi reintegrato, generando un continuo scontro pubblico con il Capitolo dei Canonici. Ferriz ha affermato che la questione è ora giunta all’attenzione della Conferenza Episcopale Messicana e del Nunzio Apostolico, scrive LifeSite.
Sostieni Renovatio 21
Guillermo Gazanini, autore del blog Sursum Corda sul rispettato sito cattolico InfoVaticana, ha esaminato personalmente la lettera di reclamo originale del 19 settembre 2025 del Capitolo e i due decreti di rimozione. Non ha visto la relazione di audit di Deloitte né alcun documento formale di reintegro. Un altro articolo, pubblicato lo stesso giorno su InfoVaticana con la firma SPECOLA, si spinge ancora oltre, affermando che «i narcotrafficanti sono entrati nella Basilica» e che regolari pagamenti di tangenti e spese occulte arrivano direttamente al cardinale Aguiar.
Al 28 maggio, l’Arcidiocesi di Città del Messico non aveva rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, né pubblicato alcun riassunto o rapporto completo della revisione contabile di Deloitte, né emanato alcun decreto ufficiale in merito alla reintegrazione. La notizia era apparsa quasi esclusivamente in spagnolo su InfoVaticana fino alla ripresa da parte dei principali media giovedì.
La Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico è il santuario cattolico più importante dell’America Latina e uno dei luoghi di culto mariani più visitati al mondo, con circa 20 milioni di pellegrini ogni anno.Situato ai piedi del colle del Tepeyac, questo santuario custodisce la tilma (il mantello) con l’immagine miracolosa della Vergine Maria. Essa rappresenta il cuore della fede, della cultura e dell’identità nazionale messicana.
La storia del santuario comincia nel dicembre del 1531. La Vergine Maria apparve per quattro volte a un umile indigeno azteco convertito al cristianesimo, di nome Juan Diego Cuauhtlatoatzin (proclamato Santo nel 2002). : Maria si presentò parlando la lingua locale (nahuatl) e chiese a Juan Diego di recarsi dal vescovo per far costruire una chiesa in suo onore proprio sul colle del Tepeyac.
Il vescovo spagnolo, inizialmente incredulo, chiese al veggente un segno divino che ne confermasse le parole. Il 12 dicembre 1531, la Vergine disse a Juan Diego di salire sulla cima del colle brullo, dove trovò delle bellissime rose di Castiglia fiorite miracolosamente in pieno inverno. L’indio raccolse i fiori nel suo mantello (tilma) e si recò dal vescovo. Quando aprì il telo facendo cadere le rose, sulla stoffa apparve impressa l’immagine della Madonna.
Il santuario attuale è composto da più edifici costruiti nel corso del tempo. L’Antica Basilica (XVII secolo), edificata per ospitare il mantello, ha subito gravi danni strutturali nel tempo. A causa del terreno argilloso e del peso imponente dell’edificio, l’antica struttura ha iniziato lentamente a sprofondare.
La Nuova Basilica (1976), progettata dall’architetto messicano Pedro Ramírez Vázquez, è stata inaugurata per sostituire la vecchia struttura e accogliere le enormi folle di fedeli. Ha una forma circolare moderna che permette la massima visibilità della tilma da ogni punto interno.
L’importanza di Nostra Signora di Guadalupe va ben oltre la pura devozione religiosa. : L’immagine della Vergine presenta tratti somatici meticci (La Morenita) e simboli della cultura azteca (come la cintura alta, segno di gravidanza). Questo facilitò un’unione spirituale e una pacifica conversione dei popoli indigeni, feriti dalla violenta conquista spagnola.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Durante la guerra d’indipendenza messicana nei primi anni dell’Ottocento, gli insorti utilizzarono proprio l’immagine di Guadalupe come stendardo. La Vergine divenne il simbolo capace di unificare classi sociali ed etnie diverse sotto una sola identità messicana. Nel 1910 Papa Pio X la dichiarò Patrona dell’America Latina, titolo esteso in seguito a tutto il continente americano da Papa Pio.
Vi sono i misteri della Tilma: Il tessuto di fibra d’agave, che normalmente si deteriora in vent’anni, è intatto da quasi 500 anni. Esami scientifici non hanno rilevato tracce di pittura o pigmenti sulle fibre. Inoltre, nelle pupille della Vergine, grazie a ingrandimenti digitali, sono visibili riflesse le sagome dei testimoni presenti al momento del miracolo (tra cui Juan Diego e il vescovo)
Ogni anno, le celebrazioni toccano il culmine il 12 dicembre, giorno della festa di Nostra Signora di Guadalupe, quando milioni di persone giungono per cantare le tradizionali mañanitas alla Vergine.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di GAED via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Pensiero
Arriva la «scomunica marinata»?
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Spirito
Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?
In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.
Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.
Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.
Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.
Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.
Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.
Sostieni Renovatio 21
Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa
Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.
Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.
Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.
L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.
Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.
La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)
Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.
Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.
La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.
Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)
Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il 2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)
Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.
È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.
La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri» (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.
Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».
Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.
L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche
Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.
La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.
La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.
Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».
Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il 2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]
Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.
Aiuta Renovatio 21
Conclusioni pratiche
Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)
Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)
Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.
NOTE
1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/
3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi.
4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato.
5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752.
6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450
7) Vedi canone 18.
8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente.
9) Vedi i canoni 1323 e 1324.
10) Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/
11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione.
12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici.
13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche.
14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello.
15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2.
16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine da FSSPX.News
Spirito
«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



Gender1 settimana faTutti pazzi per il vecchio spot dei rasoi: quando i maschi avevano un mento non rovinato dalla pillola
-



Immigrazione2 settimane faCosa contiene il rapporto sulle «Grooming gang» di pakistani pedofili che tormentano la Gran Bretagna?
-



Pensiero4 giorni faEcône e il vero ordine mondiale
-



Geopolitica2 settimane faL’Europa verso la guerra contro la Russia. Senza USA e NATO
-



Morte cerebrale1 settimana faBambino dichiarato morto si risveglia in obitorio. La morte è una decisione tecnica?
-



Pensiero2 settimane faL’abisso del mondo moderno
-



Sanità1 settimana faSanitari stranieri con laurea non riconosciuta nei nostri Pronto Soccorsi: cosa sta accadendo?
-



Politica1 settimana faMuore il senatore falco Lindsey Graham: misteri e oscenità














