Linee cellulari
Prime note sull’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale

Da sempre, allorché il legislatore intervenga a disciplinare una materia che investe principi fondamentalissimi aventi a che fare con l’essenza stessa dell’uomo, si pone il problema del possibile conflitto tra la norma positiva e la legge naturale. L’ordinamento giuridico contempla questo possibile conflitto e lo compone attraverso l’istituto della obiezione di coscienza, il quale, a determinate condizioni, valorizza l’imperativo interiore che si ponga in contrasto con il comando dell’autorità.
Le caratteristiche della fattispecie delineata dal dl 44/2021 sono tali da ritenere senz’altro esercitabile il diritto all’obiezione di coscienza contro l’imposizione dell’obbligo vaccinale.
L’articolo 4 del decreto legge 44/2021 rappresenta un attacco frontale non soltanto a fondamentali garanzie costituzionali (in primis, diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione terapeutica, diritto al lavoro) e ai principi generali di libertà che informano l’ordinamento positivo ma, ancor prima, al nucleo essenziale di valori che precede le contingenti norme scritte e che integra, rispetto ad esse, un criterio autonomo e superiore di giudizio. Sì che al loro destinatario deve ritenersi lecito, in base a quel criterio, sindacare la giustizia sostanziale delle norme stesse ed eventualmente, in coerenza col proprio orizzonte morale, sottrarsi alla loro applicazione.
Il citato articolo, com’è noto, stabilisce per il personale sanitario un obbligo, anche se indiretto – in quanto assistito da sanzioni che incidono sul diritto al lavoro fino a travolgerlo –, di sottoporsi alla cosiddetta «vaccinazione» anti COVID 19, ovvero di subire l’inoculazione di un farmaco tuttora in fase di sperimentazione.
Premesso che i prodotti in questione portano un nome non corrispondente alla funzione tipica che a quel nome si riferisce, non è revocabile in dubbio che di tutti i nuovi «vaccini» si ignorino (per ovvie ragioni) i possibili effetti avversi a medio e lungo termine, e che la quantificazione e la stima degli effetti avversi a breve termine dipenda dalle segnalazioni registrate a seguito della somministrazione su larga scala, che è in corso.
Così come è notorio, allo stato, essere questione irrisolta tanto se il vaccinato sia suscettibile di essere infettato e con quale probabilità ciò si verifichi, quanto se egli sia in grado di infettare altri e con quale contagiosità.
Allo stato prevarrebbe la teoria che al «vaccino» si possa ricondurre una funzione di protezione individuale verso le forme gravi della malattia, ma non una funzione di impedimento alla propagazione.
Senza contare, inoltre – visto che già si preannunciano come ineludibili ulteriori innumerevoli richiami e nuove vaccinazioni in conseguenza della presunta diffusione delle cosiddette varianti (1.200.000 ad oggi) – che del tutto incerti appaiono anche i tempi della (eventuale) protezione conferita dal trattamento. Si parla di richiami a sei mesi dalla seconda dose, per inseguire le varianti.
È pacifico, insomma, come quelli imposti ex lege ai sanitari siano farmaci dalla efficacia e dal grado di rischio in gran parte sconosciuti – lo dichiarano apertis verbis le stesse case produttrici – e rimesse agli esiti della attuale sperimentazione.
L’ampio margine di incertezza, e correlativamente di rischio, connesso alla somministrazione di questi «vaccini», dipende anche dal carattere innovativo delle tecnologie messe in campo per la loro produzione. Tema cui è connesso quello degli ingredienti utilizzati in fase di sperimentazione e/o produzione dei medesimi, che spalanca questioni di imponente rilievo etico-morale, in particolare a causa dell’impiego di linee cellulari sia di origine animale sia ricavate da aborti.
Già solo alla luce di queste scarne ma incontestabili considerazioni, appare evidente come l’obbligo introdotto tramite decretazione d’urgenza, a prescindere dalla sua sfera di incidenza e dalle condizioni della sua operatività – l’una e le altre nient’affatto chiare secondo il dettato della norma –, non possa che scontrarsi con irrinunciabili motivi di coscienza, tali da non ammettere di essere elusi o misconosciuti dall’istituzione e tali da essere in grado di fondare, per la loro rilevanza oggettiva, un interesse giuridicamente tutelato in capo a chiunque intenda farsene portatore al fine di evitare di sottoporsi alla somministrazione del farmaco o (eventualmente) di inocularlo a terzi.
Il rifiuto di obbedire a un precetto dalle implicazioni tanto gravi ripropone il tema fondamentale del conflitto tra la norma positiva e la fedeltà a convinzioni profonde che neghino, di quella, il fondamento di valore; conflitto che riflette l’antico problema del rapporto tra norme scritte e norme non scritte, cioè del nesso sempre pericolante tra legge e giustizia, tra nomos e dike.
È il riconoscimento di questa possibile dicotomia, insieme all’esigenza di una sua composizione in seno al sistema, ad aver dato origine, negli ordinamenti moderni, all’istituto della obiezione di coscienza. Esso si delinea quale figura di contraddizione intrinseca al diritto, ma ugualmente da esso codificata a difesa di principi superiori considerati come insopprimibili.
In altri termini, con la valorizzazione della personalità e quindi della libertà dell’individuo, il conflitto tra nomos e dike, ovvero tra diritto positivo (quello che trova in se stesso e nella autorità costituita il proprio fondamento) e legge naturale (criterio guida superiore dei comportamenti umani) si risolve nella tensione tra nuclei di interessi contrapposti: da una parte l’interesse contingente tutelato dalla norma generale; dall’altro l’interesse valorizzato volta per volta dalla coscienza individuale – in quanto legato a un’intima esigenza di contenuto morale – capace di assumere rilevanza proprio in quanto ancorato a dei parametri oggettivi assoluti. Al riparo dunque dall’arbitrio, dall’ideologia, dalla convenienza o da ogni asfittico interesse individualistico.
Un fenomeno per certi versi analogo a quello che, nel diritto penale, si verifica con il sistema delle cause di giustificazione del reato, tipicamente la legittima difesa e lo stato di necessità. Dove, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ben si coglie come, a contrastare la norma incriminatrice, debba porsi un valore riconoscibile come oggettivo, capace di prevalere, per forza propria, su quello tutelato dalla fattispecie penale.
Il legislatore italiano ha previsto espressamente varie ipotesi di obiezione di coscienza, in ambiti tra loro molto diversi.
- La prima ipotesi, introdotta dalla legge 772/1972 (poi abrogata nel 1998 in seguito alla abolizione della leva obbligatoria), riguardava il servizio civile in sostituzione di quello militare. I motivi di coscienza dovevano essere attinenti «ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi, o filosofici, o morali professati dal soggetto».
- Nel 1978 è intervenuto il caso esemplare dell’obiezione di coscienza previsto della legge 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza», dove l’evidenza dell’interesse collettivo alla conservazione e alla difesa della vita umana ha determinato, e determina, il diritto riconosciuto agli operatori sanitari di sottrarsi alle pratiche abortive.
- Pressoché sovrapponibile a quella appena riferita, l’ipotesi di obiezione contenuta nella legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso il personale sanitario obiettore «non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale».
- Nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso si collocano poi le Intese (successivamente trasfuse in legge) tra lo Stato Italiano e alcune confessioni religiose, come le Comunità Israelitiche Italiane, dove viene espressamente trattato il tema della libertà di coscienza riconoscendosi, per esempio, il diritto degli ebrei a osservare il riposo sabbatico.
- Ma la fattispecie più rilevante ai fini dell’argomento in questione è quella introdotta dalla legge 413 del 1993 recante «Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» il cui primo articolo, intitolato «Diritto all’obiezione di coscienza», enuncia solennemente: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale».
Significativo l’ultimo comma dell’art. 3, che suona: «Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge».
Per concludere con l’art. 4, intitolato «Divieto di discriminazione», che merita di essere riportato integralmente:
«1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale. 2. I soggetti che ai sensi dell’art. 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale».
Quest’ultimo tema della discriminazione degli obiettori di coscienza, espressamente disciplinato dalla citata legge 413/1993, era già emerso con la legge 772/1972 di cui sopra, che in origine effettivamente discriminava quanti rifiutassero la leva obbligatoria, stabilendo che essi dovessero prestare servizio «per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti». La norma fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470 del 1989, perché «la differente durata del servizio sostitutivo rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero».
[In tale quadro, del tutto irragionevoli per carenza dei presupposti di fatto, quanto inique in una prospettiva sistematica, appaiono le misure a carattere sanzionatorio previste dal dl 44 e volte a coartare la volontà dei destinatari della norma: esse infatti sono foriere di una evidente disparità di trattamento, e quindi una ingiusta discriminazione, tra quanti ottengano una certificazione di esenzione per accertato pericolo per la salute (ex art. 4 co. 2); e quanti, per qualsiasi motivo e anche a parità di condizioni, ne permangano sprovvisti. I primi, infatti, potranno continuare a svolgere il proprio lavoro, eventualmente adibiti a mansioni diverse e previa eventuale integrazione dei presidi di sicurezza personali, in ogni caso senza decurtazione della retribuzione (art. 4 co. 10 e 11); mentre i secondi saranno costretti a subire il demansionamento o la sospensione e quindi, rispettivamente, la decurtazione o il venir meno della retribuzione (art 4 co. 6 e 8)].
A margine del quadro legislativo riguardante l’obiezione di coscienza, pare rilevante menzionare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza numero 29469 del 4/12/2020, ha accolto il ricorso di una paziente testimone di Geova trasfusa contro la sua volontà.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».
Con ciò, la Cassazione ha riconosciuto le ragioni della parte attrice secondo cui «il rifiuto delle emotrasfusioni espresso da un testimone di Geova non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose»; sì che «non si tratta solo di rispettare il corpo nella sua fisicità, ma la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici, religiosi»: l’osmosi dei due principi costituzionali – quello di autodeterminazione circa il trattamento sanitario e quello alla libera professione della propria fede religiosa – non incontrerebbe quindi alcuna necessità di bilanciamento con principi di segno contrario (inclusa la tutela della salute e della stessa vita).
Per tutto quanto sopra esposto, la posizione propria dei sanitari di fronte alla recente imposizione in via di urgenza dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento sanitario si inscrive nel quadro di una obiezione di coscienza legittima, perché del tutto coerente con i principi incardinati nell’ordinamento e ormai pienamente consolidati. Essa non potrà non essere riconosciuta anche dal diritto positivo, o attraverso un urgente intervento del Parlamento in sede di conversione in legge, o di caducazione in toto del decreto.
Le ragioni, di ordine morale o filosofico, legittimatrici del diritto di sottrarsi al comando normativo appaiono invero inconfutabili. Se infatti l’obiezione prevista per la sperimentazione sugli animali fa leva sulla esigenza morale di non contribuire a ridurre questi a meri strumenti materiali, a maggior ragione tale esigenza vale per l’uomo, chiamato a mantenere in ogni caso la propria dignità di essere superiore moralmente razionale: la protesta degli operatori sanitari poggia quindi su ragioni inoppugnabili di difesa della dignità umana propria, e di chiunque sia indotto ad assumere un ruolo di cavia inconsapevole in ciò che si configura come un vero e proprio procedimento di sperimentazione di massa. Ridurre un qualunque essere umano ad oggetto di sperimentazione, travalicando la sua volontà libera, attuale e informata, significa reificarlo e segnare in tal modo un salto di qualità incommensurabile anche a fronte dell’uso delle cavie animali; tale da profanare quella bandiera della dignità umana che sventola da decenni in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti.
L’opposizione dei sanitari acquista così un valore che trascende la categoria, perché riguarda tutti e impone a tutti di ricordare cosa abbia potuto significare la sperimentazione sull’uomo nel tempo in cui era praticata, con il consenso politico, da un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Del resto, è evidente come le prospettive aperte oggi dalla ricerca scientifica e l’avanzamento tecnologico incontrollato non possano che generare, sempre più, nuove occasioni di conflitto tra le normative di riferimento e incomprimibili esigenze morali.
Sì che, di fronte a inedite realtà giuridicamente rilevanti, si profilano e devono di necessità trovare riconoscimento anche nuove istanze oppositive coerenti con i principi fondamentalissimi radicati nella natura umana e, per questo, meritevoli continuativamente di presidiare il diritto.
Elisabetta Frezza
Linee cellulari
La Sanità USA pone fine a 17 progetti sui tessuti fetali denunciati da un gruppo di controllo

I National Institutes of Health (NIH), ovvero l’Istituto di Sanità pubblica USA ora sotto l’amministrazione Trump, hanno confermato che non rinnoveranno 17 progetti di ricerca sui «tessuti fetali umani» recentemente scoperti da un gruppo di controllo.
Il sito di informazione Breitbart News ha riferito di aver ricevuto conferma della modifica dopo aver reso pubblica la scoperta dei prodotti da parte del White Coat Waste Project (WCW), che ha ricevuto un totale di 22 milioni di dollari di entrate fiscali nell’anno fiscale 2024.
Come riportato da Renovatio 21, i progetti dell’era Biden includevano l’uso di tessuto fetale derivato da aborti e esperimenti per innestare tessuti fetali, come organi, nei topi.
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«Il NIH prende molto sul serio questa questione e rimane impegnato a rispettare i più elevati standard etici nella ricerca. I finanziamenti in questione, avviati sotto l’amministrazione Biden, non saranno rinnovati», ha risposto l’agenzia a Breitbart. «Il NIH è guidato dall’impegno a valorizzare la vita umana e a garantire che la ricerca finanziata a livello federale sia condotta in modo responsabile e trasparente. Stiamo esaminando attivamente queste questioni e adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che le nostre politiche riflettano tale impegno».
L’impegno mantiene la promessa fatta dal Direttore del NIH Jay Bhattacharya durante le sue udienze di conferma a marzo, secondo cui «nella sanità pubblica, dobbiamo garantire che i prodotti della scienza siano eticamente accettabili per tutti. Pertanto, avere alternative che non siano eticamente in conflitto con le linee cellulari fetali non è solo una questione etica, ma una questione di salute pubblica». Anche il Segretario della Salute e dei Servizi Umani (HHS) Robert F. Kennedy Jr. si è impegnato a non sostenere l’uso di tessuto fetale derivato da aborto nella ricerca.
La prima amministrazione del presidente Donald Trump aveva precedentemente respinto 13 o 14 richieste di utilizzo di tessuto fetale abortito. Sotto la presidenza pro-aborto di Joe Biden, l’Università di Pittsburgh si è addirittura rivolta all’ex direttore del NIH Francis Collins per chiedere aiuto per superare gli sforzi statali volti a limitare tali pratiche, secondo i documenti ottenuti dall’organizzazione attivistica Judicial Watch.
La vendita di resti fetali abortiti a scopo di ricerca e sperimentazione è salita alla ribalta politica per la prima volta nel 2015, quando il gruppo attivistico Center for Medical Progress (CMP) ha iniziato a diffondere video sotto copertura di incontri con personale di Planned Parenthood e della National Abortion Federation che descrivevano nei dettagli la pratica, scatenando una tempesta di polemiche e una serie di rivelazioni sull’industria dell’aborto che violava numerose leggi federali contro il profitto sui tessuti umani, alterando le procedure di aborto per ottenere campioni di tessuto migliori e potenzialmente persino commettendo aborti parziali o infanticidio; oltre a esempi video di operatori sanitari che mostravano insensibilità verso l’umanità dei bambini uccisi dal loro lavoro.
Né l’amministrazione Obama né la prima amministrazione Trump hanno preso provvedimenti per perseguire la Planned Parenthood in merito alle rivelazioni, che ora sono probabilmente ben oltre qualsiasi termine di prescrizione federale.
Come riportato da Renovatio 21, appena insediatosi quattro anni fa Biden riaccese la produzione di topi umanizzati a scopo laboratoriale. L’amministrazione Biden revocò le restrizioni sull’uso del tessuto fetale per la ricerca medica, annullando le regole imposte nel 2019 dal presidente Trump. Le nuove regole consentivano agli scienziati di utilizzare tessuti derivati da aborti volontari.
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Le versioni «chirurgiche» dei topi umanizzati (cioè, dove la modifica non è ottenuta per via genetica con l’inserimento di codice genetico umano nei roditori) sono ottenute con il trapianto pezzi di bambino abortito dentro roditori, che poi vengono avviati agli esperimenti. La pressione di gruppi religiosi che chiedevano fossero usati solo tessuti da aborti spontanei fu respinta, in quanto questo tipo di aborti può avere anomalie genetiche, mentre l’aborto volontario in genere produce tessuti sanissimi di feti destinati ad essere bambini normali.
Fu trovato che per creare i topi umanizzati l’ente di regolazione del farmaco FDA aveva pagato 90 mila dollari per avere tessuti fetali «freschi, mai congelati».
Come noto, topi umanizzati sono alla base anche dell’esperimento gain of function avvenuto sul coronavirus SARS-CoV nel famigerato laboratorio di Wuhano, dove pure affluivano ampi fondi pubblici USA.
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Linee cellulari
Vaccino COVID mRNA inalato ora in fase di sperimentazione in Canada. Fatto con cellule di aborto

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Linee cellulari
Tucker Carlson scopre che i vaccini sono fatti con feti abortiti. L’antica battaglia di Renovatio 21 è viva

Torna sotto i riflettori, dopo anni di oscuramento, uno dei temi principali dell’opposizione di molti alle vaccinazioni: l’utilizzo di cellule di feto abortito nella produzione dei sieri.
L’occasione è la lunga intervista condotta dal giornalista statunitense Tucker Carlson con Aaron Siri, avvocato di Robert F. Kennedy Jr. e di tante cause vaccinali nei tribunali USA.
La densa conversazione, della durata di quasi due ore, è stata pubblicata su X il 27 dicembre e ha attirato grande attenzione sui social media, poiché il Siri, che sta aiutando Kennedy a esaminare i potenziali dipendenti del dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, è stato oggetto di un feroce articolo sul New York Times il mese scorso che lo accusava di aver intentato una causa mettere al bando il vaccino contro la poliomielite. In realtà, spiega nell’intervista, si tratta di una querela contro uno specifico vaccino che, come praticamente tutti gli altri, non ha avuto sufficiente sperimentazione.
The New York Times claims the evil Bobby Kennedy wants to ban the polio vaccine and paralyze children. That’s an absurd lie, explains his lawyer Aaron Siri.
(0:00) The Establishment’s Attempt to Discredit Bobby Kennedy Jr.
(8:18) The Vaccine Religion
(18:57) Did Anyone Protest… pic.twitter.com/li0KhP5aye— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 27, 2024
Siri, di origine ebraiche con alle spalle pure un tentativo di lavorare presso la Corte Suprema dello Stato di Israele, ha raccontato la sua esperienza di avvocato di alto livello, quando seguiva litigations tra aziende multimiliardarie, per poi finire, quasi casualmente, ad occuparsi di vaccini, scelta che gli è costata la perdita di tutti i suoi grandi clienti.
Raccontando quindi la sua difesa degli ebrei ortodossi di Brooklyn contro gli obblighi vaccinali imposti dall’amministrazione della città di Nuova York, Siri finisce per toccare la questione di come Big Pharma faccia affidamento sui bambini abortiti per realizzare i suoi prodotti.
«In ogni singola dose di vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia), ci sono letteralmente, letteralmente milioni di pezzi della linea cellulare coltivata di un feto abortito in ogni singola iniezione», ha spiegato Siri a uno sbalordito Carlson. «Potrei letteralmente tirare fuori in questo momento la lista degli ingredienti del CDC per il vaccino MPR».
In particolare, l’avvocato si riferisce alle «classiche» linee cellulari MRC-5 e WI-38, che chi segue da tempo Renovatio 21 conosce bene.
Il Siri, che ha vinto importanti cause legali relative alla libertà medica e ai danni da vaccino nella sua esperienza di contenzioso, spiega quindi ad uno sconcertato Carlson che affinché i vaccini possano essere sviluppati, devono essere coltivati su «tessuto fetale abortito» che sia «vivo».
A questo punto Carlson, che ammette di non aver mai sentito parlare di topi umanizzati (tema che i nostri lettori invece maneggiano bene), fa un’ammissione imprevista, sconosciuta alla totalità dei suoi ascoltatori: anche lui ha un figlio (o una figlia) che ha subito un danno da vaccino. Quindi chiede: «da dove prendono i feti abortiti?», per poi dire «sono a disagio come non mi sono mai sentito in un’intervista».
«Dai bambini che vengono abortiti», risponde l’avvocato Siri. «Le cellule devono essere vive». Il legale sembra ad un certo punto indicare che alcuni di questi bambini vengono concepiti appositamente per essere squartati, e dopo un numero di settimane tale che in alcuni Stati renderebbe l’operazione come un aborto illegale.
I due quindi discutono una deposizione – che in integrale dura nove ore – che Siri aveva precedentemente condotto sul medico ebreo ateo Stanley Plotkin: sia la deposizione che il personaggio sono ampiamente conosciuti dai lettori di Renovatio 21.
Il Plotkin è stato consulente per Big Pharma per decenni su come realizzare i loro prodotti. Durante la deposizione il Plotkin ammette a Siri di aver utilizzato vaccini sperimentali su orfani e malati mentali a scopo di test. Il video, che era stato messo in rete sottotitolato in italiano da qualche associazione benemerita, è stato fatto sparire da YouTube: indovinate, violava le «linee guida».
Carlson si dice «scioccato e disgustato» quando ha guardato le clip della deposizione di Plotkin, aggiungendo che il legame tra le aziende farmaceutiche e l’industria dell’aborto è profondamente inquietante.
🚨🚨🚨A prominent person in the development of #Vaccines and advisor to Moderna, Stanley Plotkin speaks about what’s in all the childhood vaccines under oath – This stuff is absolutely DISTURBING to hear 😳
one of the things they asked him:
“Is there ABORTED FETUS CELLS/TISSUE… pic.twitter.com/Z8vcBGHE1q
— Kevin – WE THE PEOPLE🦁 (@bambkb) November 1, 2023
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«In genere vengono abortiti per scopi scientifici. Devono saperlo in anticipo, per la maggior parte, perché se abortiscono il bambino e non agiscono immediatamente per assicurarsi che i tessuti non muoiano, allora non puoi usarli in questi esperimenti», ha risposto Siri commentando come Big Pharma lavori in tandem con gli abortisti.
In particolare, il Siri descrive come il feto venga tagliato «a cubetti», per poi sperimentare su quale organo (lingua, rene, polmone, etc.) il virus da immettere nel vaccino «attacchi» meglio.
L’avvocato di Kennedy prosegue spiegando che quando ti dicono che le linee cellulari sono di un numero limitato e lontane nel tempo (argomento utilizzato ufficialmente dalla gerarchia cattolica per spingere i fedeli alla siringa) si tratta di una menzogna: gli esperimenti continuano anche oggi, e viene fatto il caso di un esperimento specifico nel quale sarebbero stati utilizzati più di 70 feti.
Carlson ad un certo punto sostiene di sentire «vibrazioni di sacrificio umano», un argomento che sembra aver compreso pienamente. Così come dimostra di aver capito che quella dei vaccini è una religione, come chiede allo stesso Siri, il quale prova a immaginare che la religione vaccinale è un surrogato di fede atea.
Qui a Renovatio 21 non possiamo che essere felici del fatto che il tema dell’uso dei feti abortiti per la ricerca medica e la produzione dei farmaci, in particolare nei vaccini, torni alla luce.
Come sa il lettore, l’argomento fu uno degli elementi costitutivi degli inizi di Renovatio 21, che organizzò nel marzo 2019 il convegno «Fede, Scienza e Coscienza», alla presenza di ricercatori internazionali e del cardinale Raimondo Burke. Il video, dopo anni e anni, è stato recentemente rimosso da YouTube con strike (cioè ammonimento di espulsione).
Lo abbiamo ricaricato su Rumble, e a questo punto lo ricarichiamo pure su Twitter, ora X. Eccolo.
FEDE SCIENZA E COSCIENZA video integrale del Convegno di Renovatio 21 su vaccini e cellule di feto abortito. Relatori: S.E.R. Cardinale Raymond Leo Burke ; Dr.ssa Theresa Deisher, ricercatrice e scienziata, Direttrice del Sound of Choice Pharmaceutical Institute; Dr.ssa Debi… pic.twitter.com/JajXVXJYXa
— Renovatio 21 (@21_renovatio) January 6, 2025
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L’idea che Renovatio 21 portava avanti, in realtà ancora prima dei tempi della legge Lorenzin (2017) che impediva l’accesso alle scuole ai nostri figli, era semplice: sollevando il tema dei feti sacrificati dei vaccini, ci sarà possibile utilizzare l’obiezione di coscienza – grande vacca sacra apparentemente intoccabile così come la sua legge genocidiaria 194/78, perché teneva in piedi la pax bioetica assassina del compromesso tra democristiani, comunisti e radicali (e, oggi, i loro figli postcomunisti, postfascisti, «liberali» – in compagnia ovviamente dei vescovi) – e così sottrarre milioni di bambini all’abominio della siringa di Stato obbligatoria, contenente – come nelle antiche pozioni delle streghe descritte dal Malleus maleficarum (1486)– pezzi di bimbo sacrificato.
Non fu così: non solo la gerarchia cattolica della Roma conciliare corrotta, simoniaca e demoniaca aveva pronte giustificazioni e scuse fatte di pura menzogna: no, di lì a poco sarebbe scattata la più grande emergenza sperimentata dall’umanità del XXI secolo, la pandemia, che, guarda guarda, nella distruzione totale dei diritti costituzionali dei cittadini ad un certo punto richiese proprio il vaccino obbligatorio per l’intera popolazione.
Era uno sviluppo che, a differenza di tante associazioni antivacciniste (apocalittiche solo a parole…) Renovatio 21 aveva ampiamente previsto: essendo il movimento della storia quello verso un ritorno della schiavitù – è, infine, del sacrificio umano – era chiaro che dopo la sovranità politica (pensate a Unione Europea, NATO, etc.), la sovranità economica (l’euro), la sovranità famigliare (il gender nelle scuole dei figli), sarebbe venuto il turno dell’attacco alla sovranità biologica, persino a livello biomolecolare. E come si entra nel corpo dell’essere umano, se non con una siringa, considerata come un bonario strumento di salute pubblica?
Usiamo pensare, con amarezza immane, che eravamo ad un passo dal salvare milioni, forse miliardi di persone, e non è un’esagerazione: l’intenzione, testimoniata dall’invito estero al cardinale Burke di coinvolgere il livello più alto della Chiesa cattolica era quello di mettere in pista attivamente un’obiezione basata sulla religione. Sappiamo che in moltissimi casi di richiesta di obiezione al vaccino da parte di soldati USA è stata utilizzata l’obiezione religione, fino a poco prima ampiamente tollerata.
Purtroppo il Vaticano agì invece come malefico agente del siero fatto con aborti, imponendolo a tutti i suoi dipendenti e diramandone la bontà per bocca dello stesso romano pontefice (il sierarsi come «atto d’amore»), il quale come noto ebbe incontri segreti con il CEO di Pfizer Albert Bourla.
Tutto quello che avevamo costruito crollò sotto i colpi della dittatura pandemista dei governi (che di fatto annullarono le costituzioni) e del Vaticano definitivamente occupato dalle forze del Male. Pensate: se solo il papa avesse detto una parola (sed tanto dic verbo…) a favore dell’obiezione, milioni, miliardi di persone avrebbero evitato, grazie alla giustificazione religiosa autorizzata, il siero genico sperimentale. E con esso, quanti miocarditi, quante reazioni autoimmuni, quanti «malori improvvisi», quante morti si sarebbero risparmiate?
È una domanda a cui il Bergoglio, primo o poi, dovrà rispondere. E le conseguenze dovrebbero farlo tremare più di qualsiasi altra cosa.
Abbiamo lottato, come potevamo, prima del tempo. Abbiamo anticipato tutti: questo ci è riconosciuto. Anche quando l’interesse per questa strana, inspiegabile presenza del peccato più atroce nella questione vaccinale, così fondamentale per lo Stato moderno, andava scemando, anche a causa degli effetti collaterali sempre più mostruosi, che cominciavano a prodursi, e a divenire sempre più inengabili.
La battaglia di Renovatio 21, tuttavia, non è morta: è più viva che mai. Le linee cellulari sono ancora qui, i vaccini pure, così come i demoni insediatisi nel Sacro Palazzo.
Aiutateci a continuare la guerra contro il Male. Perché riguarda tutti, riguarda anche voi.
Roberto Dal Bosco
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Immagine di Dr Graham Beards via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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