Epidemie
Obbligo vaccino COVID: riflessioni critiche
Renovatio 21 pubblica questo saggio apparso sul sito filodiritto.com
Si propongono le seguenti riflessioni sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 01.04.2021 n. 44, all’articolo 4 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SAR-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».
In particolare ci si è concentrati anzitutto sui profili inerenti alla effettiva compatibilità della disciplina con le fonti normative sovraordinate (Carta Costituzionale, diritto UE, diritto internazionale), per poi trattare gli aspetti critici inerenti il concreto perimetro applicativo della norma, la quale prevede la sospensione del sanitario o dell’operatore di interesse sanitario dall’esercizio dell’attività lavorativa quale conseguenza del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale introdotto.
Vaccino COVID: premessa
Occorre preliminarmente precisare che le presenti considerazioni vengono svolte nella consapevolezza e con l’avvertenza che nell’ambito dell’esegesi normativa (tanto più allorché si tratti di esaminare disposizioni di recentissima emanazione) è connaturale la diversità di visioni e quindi la pluralità di opinioni.
Si vuole offrire, pertanto, uno stimolo al pubblico dibattito nell’intento di contribuire a una migliore comprensione degli epocali fenomeni in corso, a partire comunque dalla convinta opinione di chi scrive che l’obbligo introdotto dal Decreto Legge 44 rappresenti un’imposizione normativa tanto ingiusta quanto grave, dati gli effetti lesivi di fondamentali diritti della persona e correlati valori costituzionali che esso comporta.
Appare poi opportuno un chiarimento sulla necessaria sinteticità del presente documento: i temi sono di tale portata (oltre che di particolare delicatezza) che in generale si è reso necessario procedere per richiami sommari. Inoltre, vengono in rilievo questioni tecniche o medico-scientifiche rispetto alle quali la prospettazione del giurista non può che rimanere aperta agli apporti delle diverse discipline interessate.
Per questi motivi gli autori sono i primi a rilevare la necessità di ulteriori approfondimenti multidisciplinari, non solo per le questioni giuridiche rilevate, ma anche e soprattutto per quelle tecniche e scientifiche, che delle prime formano il sostrato fattuale dalla cui analisi non è possibile prescindere.
Infine, il parere è necessariamente reso secondo l’attuale stato dell’arte, reso precario perché l’indagine si concentra su un testo normativo (il d.l. 1 aprile 2021, n. 44) che attualmente non è stato ancora convertito e che, verosimilmente, subirà modificazioni ad opera dell’eventuale legge di conversione.
Vaccino Covid: inquadramento della disciplina
L’articolo 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, dispone che la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Risulta così introdotto un nuovo requisito di legge di tipo professionale e lavorativo, il quale sembrerebbe porsi da un lato sul piano del presupposto abilitativo (2229 c.c., ovviamente per le sole professioni regolamentate e fatta comunque salva la possibilità giuridica di esercitare senza contatti interpersonali nei termini che si preciseranno); dall’altro sul piano della liceità della prestazione lavorativa (articolo1346 c.c., valevole per tutte le attività, indipendentemente dalla condizione abilitativa).
Da ciò derivano due importanti conseguenze.
La prima attiene al fatto che il decreto legge non ha inteso attribuire alla sospensione conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale natura tecnicamente sanzionatoria.
La conclusione è avvalorata dallo scopo della norma che è, testualmente, quello di «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».
Esso, dunque, si dimostra incompatibile con l’assunzione di finalità di natura repressiva o afflittiva. Sul punto del carattere afflittivo della sospensione, in ogni caso, si dovrà ritornare dappresso.
La seconda conseguenza attiene, invece, all’individuazione dei criteri costitutivi dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, che sussiste non solo in virtù dell’appartenenza soggettiva a determinate categorie lavorative, ma anche in forza della connessione delle prestazioni considerate a un concreto rischio di contagio da SARS-CoV-2. Elemento quest’ultimo che, per inciso, già depone in senso contrario a una lettura troppo superficiale della norma.
In particolare, dal punto di vista soggettivo, l’articolo 4 si rivolge agli «esercenti le professioni sanitarie» e agli «operatori di interesse sanitario».
Se per la prima categoria pare non si pongano dubbi, risultando dirimente la necessità legale di iscrizione di questi soggetti negli albi o negli elenchi professionali, risulta più difficile la corretta individuazione del secondo gruppo di obbligati.
La nozione di «altri operatori di interesse sanitari» richiama, infatti, quanto previsto dall’articolo 1, Legge 1 febbraio 2006, n. 43 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali») che ne dà, tuttavia, una definizione «aperta» e non rigida.
Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma1, cit., vi rientrano, innanzitutto le «professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Secondo tale profilo sono dunque operatori di interesse sanitario tutti coloro che, in ragione dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021, vengono già definiti come «esercenti le professioni sanitarie».
Il secondo comma dello stesso articolo 1, tuttavia, aggiunge che «resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1», con tutto questo implicando l’esistenza di categorie di operatori di interesse sanitario non astrattamente definite dalla disciplina nazionale e la cui determinazione è affidata alle Regioni e alle Provincie autonome.
Ne segue che non vi è solo il problema di ricercare, per ciascuna Regione di appartenenza, la sussistenza o no di leggi regionali istitutive di tali professionalità, ma anche quello, forse ancora più rilevante, di valutare la compatibilità col principio di uguaglianza costituzionale dell’eventuale diverso trattamento normativo di attività lavorative le quali – a parità di mansioni e, in generale, di pericolo di diffusione dell’epidemia – si trovassero specificamente disciplinate in alcune Regioni come «operatori di interesse sanitario» e in altre no.
In ogni caso, intendendosi preliminarmente precisare i contorni oggettivi dell’obbligo vaccinale e le conseguenze del suo inadempimento, l’articolo 4, d.l. n. 44/2021 stabilisce un’articolata procedura (apparentemente diretta a salvaguardare la riservatezza degli interessati) che conduce a individuare nelle ASL il principale ruolo provvedimentale.
La prima fase del procedimento, tuttavia, comporta che gli ordini professionali e i datori di lavoro (presso cui gli operatori di interesse sanitario svolgano la loro attività) trasmettano alla Regione gli elenchi dei lavoratori soggettivamente interessati dall’applicazione dell’articolo 4, cit., allo scopo di consentire a questa di verificare, previo confronto con il proprio servizio informativo, se i medesimi lavoratori siano già stati vaccinati o abbiano presentato domanda di vaccinazione.
Per il caso in cui la verifica abbia sortito un risultato positivo, null’altro deve essere attuato. Viceversa, per quanto riguarda i nominativi di coloro che non risultino vaccinati o che non abbiano presentato domanda di vaccinazione, la Regione è tenuta a segnalarli all’ASL di residenza, affinché si dia corso al procedimento amministrativo concretamente impositivo del relativo obbligo.
L’ASL, ricevuta l’eventuale segnalazione di mancata vaccinazione, invita infatti l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla somministrazione o al differimento della vaccinazione (o di richiesta della stessa) o, in alternativa, a indicare (e documentare) le ragioni per cui l’interessato ritiene non sussistano i «presupposti per l’obbligo vaccinale».
Decorso tale termine, e in caso di mancata presentazione della documentazione, l’ASL invita formalmente l’interessato a vaccinarsi, indicando modalità e termini.
Quello descritto appare a tutti gli effetti il momento interlocutorio di un procedimento amministrativo, previsto a tutela e garanzia dell’interessato e il cui compimento configura un vero e proprio dovere in capo alla ASL.
Il successivo comma 6 dispone infatti che, solo dopo l’assolvimento di tali passaggi, la ASL, non ricevendo il certificato vaccinale, debba, previa la discrezionale acquisizione di ulteriori informazioni presso le autorità competenti, provvedere all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo e debba quindi comunicare la decisione contestualmente a interessato, datore di lavoro e Ordine di appartenenza.
L’atto di accertamento dell’inadempimento sembra così assumere i caratteri di un vero e proprio provvedimento amministrativo, al quale consegue quale effetto ex lege «… la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».
La sospensione dall’esercizio della professione trova titolo, per esplicita previsione di legge, nell’adozione in sé e per sé dell’atto dell’ASL, sebbene la sua efficacia sia differita al momento in cui il medesimo atto sia stato comunicato all’interessato dall’ASL stessa, sia perché deve riferirsi a tale misura il valore di provvedimento ricettizio, sia perché si deve dare applicazione dei principi generali stabiliti dall’articolo 21 – bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
È, in ogni caso, il provvedimento dell’ASL quello contro il quale, se emanato, si dovrebbe predisporre una tutela giurisdizionale, ove ritenuto che sussista la necessità di tutelarsi.
Di contro, l’ulteriore comunicazione della medesima sospensione che l’eventuale Ordine professionale di appartenenza è pure chiamato a svolgere nei confronti dell’iscritto, in base al comma 7 del citato articolo 4, risulta priva di effetti costitutivi, quanto ai fini della sospensione dall’attività professionale, che già opera in virtù dell’atto assunto dall’ASL.
Lo scopo di tale ulteriore comunicazione ad opera degli Ordini si riduce, invero, a qualificare la fattispecie anche ai fini dell’appartenenza al relativo ceto professionale e, pertanto, a sussumere in termini deontologicamente rilevanti l’eventuale successiva violazione, da parte dell’interessato, dell’obbligo di sospendere la propria attività professionale.
D’altro canto e come già si anticipato, la sospensione in sé, proprio perché proviene dall’ASL (cioè da un’Autorità che non è chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza sugli iscritti ad un Ordine), non ha natura di provvedimento disciplinare, ancorché essa sia poi comunicata anche dall’Ordine.
In tal senso depongono anche il fatto che la norma definisce la vaccinazione quale «requisito essenziale» per l’esercizio della professione e non quale condotta per l’esercizio deontologicamente corretto della stessa, nonché il fatto che l’effetto sospensivo sia destinato a scadere il 31 dicembre 2021 (comma 9), in previsione della possibile attenuazione dell’emergenza epidemica in atto.
All’atto pratico, tutti questi rilievi si traducono nell’inapplicabilità alla sospensione (anche quando fosse comunicata dall’Ordine) delle regole proprie del procedimento disciplinare e questo rilievo produce ben precisi riflessi sia sulla individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a effettuare il sindacato, sia sui termini entro i quali promuovere la relativa azione.
In special modo, riteniamo che non sussista sul punto la giurisdizione della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, perché la giurisdizione di questo giudice speciale è riservata alle questioni di carattere disciplinare (che per quanto detto non emergono nella fattispecie qui considerata) e questo comporta anche che il termine per agire in giudizio non sia, a rigore, lo stretto termine decadenziale di 30 giorni previsto per i ricorsi davanti alla CCEPS.
Nonostante il carattere provvedimentale della sospensione disposta dall’ASL è dubbio, tuttavia, che la giurisdizione spetti anche al giudice amministrativo, perché detto provvedimento, incidendo direttamente sulla possibilità di svolgere la propria attività professionale, avrebbe a riguardo, secondo una certa giurisprudenza (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 2011, n. 30785), veri e propri diritti soggettivi, con la conseguenza che la tutela dovrebbe essere fatta valere davanti al Giudice ordinario, senza che, in astratto, si sia tenuti a rispettare neppure il termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’esperimento dei ricorsi davanti ai T.A.R..
Il tema della giurisdizione, in ogni caso, è assai incerto e, infine, potrà risolverlo solo l’applicazione giurisprudenziale concreta che si verrà a formare su queste nuove fattispecie.
Nel caso in cui si ritenesse di insorgere contro il provvedimento di sospensione della ASL sarà, perciò, opportuno seguire la linea difensiva più prudenziale che suggerisce di adire il Giudice ordinario, in quanto la sua giurisdizione è quella più probabile sulla base dei principi giurisprudenziali oggi noti, ma rispettando il termine più ristretto previsto per le tre possibili giurisdizioni interessate. Vale a dire il termine di 30 giorni previsto per l’esperimento dell’azione davanti alla CCEPS.
Questa misura di prudenza consentirà, per il caso in cui il giudice ordinario dovesse declinare la propria giurisdizione, di trasferire la controversia davanti al giudice indicato come giurisdizionalmente competente senza che si siano, nel frattempo, formate preclusioni o decadenze (articolo 59, Decreto Legislativo 18 giugno 2009, n.69; articolo 11 c.p.a.).
Le conclusioni ora raggiunte possono ripetersi anche con rifermento alla posizione di quegli operatori sanitari che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Il datore di lavoro, infatti, sarà vincolato, una volta ricevuta la comunicazione dall’ASL, a disporre il mutamento delle mansioni e, ove ciò non si rendesse concretamente possibile, alla sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. Anche in tali ipotesi, tuttavia, ai fini difensivi risulterà essenziale l’impugnazione del provvedimento dell’azienda sanitaria, mentre quella della conseguente decisione datoriale dovrà essere consequenziale o, al più, dovrà essere fatta valere autonomamente solo nei casi in cui si ritenga di contestare non l’atto dell’ASL, ma anche le concrete modalità con cui il datore di lavoro ha esercitato lo ius variandi (perché sostanzialmente si ritenga ingiusta la nuova mansione oppure la sospensione da lavoro e retribuzione).
Vaccino COVID: criticità della norma
Ragioni di incostituzionalità dell’obbligo vaccinale e di sua incompatibilità con la tutela dei diritti fondamentali della persona
Prima di passare alla disamina critica dell’obbligo sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge 44, conviene ricapitolare, seppur per sinteticissimi richiami, le ragioni che si considerano in contrasto con l’imposizione di trattamenti sanitari, soprattutto in una situazione del tutto particolare come quella attuale.
L’obbligo vaccinale che l’articolo 4 d.l. n. 44/2021 si espone innanzi tutto a rilievi critici se confrontato con la Costituzione, con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Partendo, per comodità espositiva, da quest’ultima, essa stabilisce le previsioni più restrittive quanto alla prescrizione di un obbligo vaccinale, dato che già sul piano definitorio essa non prevede espresse deroghe al principio di libertà di decisione della persona.
L’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ex Nizza), infatti, nel tutelare il diritto all’integrità della persona, presuppone – quale requisito tassativamente condizionante, senza eccezioni di sorta, la legittimità dell’attività medica – il rispetto del consenso «libero e informato» dell’interessato (1).
A tale riguardo è bene rilevare che, in tanto il consenso dell’interessato ad un determinato trattamento medico-sanitario può ritenersi «libero», in quanto il processo decisionale e la volontà dello stesso soggetto non siano in alcun modo condizionati o, peggio ancora, coartati da fattori esterni, più o meno indiretti, di coazione, anche solo psicologica (quale il timore di subire sanzioni o di vedere limitato o sospeso, in ipotesi di mancata volontaria adesione al trattamento, il diritto di esercitare la propria professione).
Va ancora rimarcato che la norma sopra citata non contempla alcuna eccezione al fondamentale diritto di libertà in essa statuito, a differenza di altre disposizioni della stessa Carta che, seppur riguardando sempre diritti fondamentali quali il diritto alla riservatezza e quello di proprietà, già in linea di principio prevedono la possibilità di eccezionali limitazioni imposte dalla Legge. (2),(3)
L’articolo 52, d’altra parte, prevede espressamente una generale clausola di «cedevolezza» dei diritti e delle libertà garantite a favore della Legge, che, tuttavia, è rigorosamente circoscritta al rispetto del contenuto essenziale dei diritti sanciti, e al fatto che le eventuali limitazioni in essa previste «siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione» (4).
Ciò fa ritenere, in considerazione dell’importanza e della rilevanza del diritto in questione, più che doveroso e opportuno richiedere un approfondimento in sede giurisdizionale della conformità dell’obbligo vaccinale con il Diritto UE, da promuovere in sede di eventuale impugnazione del provvedimento accertativo dell’ASL e nella prospettiva che il Giudice italiano, qualora ravvisi un contrasto, debba procedere con la disapplicazione diretta della norma interna, anche se di rango legislativo (previa eventuale questione interpretativa da sollevarsi presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Quanto alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, anch’esse sanciscono in via generale il principio fondamentale dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari, aggiungendo però la possibilità, in via del tutto eccezionale, di introdurre deroghe ad opera della legge.
In sede applicativa, tuttavia, le Corti a cui è affidata l’interpretazione di questi testi normativi (Corte costituzionale e C.Edu) hanno avuto modo di precisare i limiti di tale eventuale intervento del legislatore.
Pur non potendosi, per ragioni di brevità, approfondire eccessivamente il tema, per quanto riguarda – sia pure indirettamente – la C.Edu, il Report di proposta di delibera della Commissione Affari Sociali, Salute e Sviluppo sostenibile dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 11.01.2021, relatrice proponente J. De Temmerman (d’ora innanzi per brevità Report PACE),(5) in sede di Memoria esplicativa, oltre a prendere apertamente e chiaramente posizione a favore della vaccinazione anti-COVID si è altresì pronunciato contro la sua obbligatorietà,(6) ricordando che i presupposti per la sua introduzione devono rispondere ai criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e in particolare a quelli di necessità e di proporzionalità.
Il criterio di necessità, in primo luogo, impone che l’obbligo sia considerato come extrema e ultima ratio, attuabile solo quando l’obiettivo prefissato non sia perseguibile in nessun altro modo.
Quello di proporzionalità, d’altro canto, richiede la stretta adeguatezza dei mezzi impiegati al fine voluto, sì che l’obbligo di vaccinazione non potrebbe essere stabilito oltre ciò che è necessariamente strumentale all’obiettivo precostituito.
Dal canto suo la Corte costituzionale, nel corso degli anni, si è più volte pronunciata (in nota si indicano i soli richiami essenziali) su presupposti, condizioni e limiti di legittimità dell’obbligo vaccinale, giungendo così a enucleare un complesso di principi giurisprudenziali così sintetizzabili:
- deve sussistere un sufficiente grado di certezza (ragionevolezza scientifica) che la vaccinazione sia efficace nel proteggere il ricevente;(7)
- il trattamento deve dimostrarsi efficace al fine di tutelare la salute dei terzi, vale a dire al fine di impedire il contagio (c.d. immunità sterilizzante);(8)
- allo stesso tempo, il trattamento non deve implicare alcun rischio di danno grave alla salute di chi vi è assoggettato, risultando accettabili in tal senso postumi solamente lievi e di breve durata;(9)
- infine, debbono essere previsti sistemi di equo indennizzo per i casi del tutto residuali di lesioni apprezzabili.
Posto tale imprescindibile quadro di prìncipi e criteri, è sostenibile che, nell’attuale situazione epidemiologica, sanitaria e sociale, nonché in rapporto ai prodotti vaccinali disponibili, possano ricorrere oggettivi elementi tali da suggerire che non siano stati soddisfatti né i requisiti di necessità e proporzionalità indicati dal sistema sovranazionale incaricato di dare applicazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né quelli concorrenti definiti dal giudice costituzionale italiano.
Procedendo per semplici richiami, si deve ricordare, con riferimento alla situazione epidemiologica che:
- da più parti e da diverso tempo sono state sollevate critiche importanti, circostanziate e documentate sugli stessi presupposti epidemiologico-sanitari che dovrebbero giustificare l’intervento impositivo vaccinale del Governo.
In tal senso di recente è stata autorevolmente sollevata la problematica dello storico stravolgimento operativo delle reti di sorveglianza sanitaria nazionali e internazionali (OMS in primis, con la sua riorganizzazione incentrata su finanziamenti privati c.d. earmarked (10), e delle sue ricadute sull’attuale quadro epidemico in termini di possibile errata governance del connesso rischio epidemiologico.
- Allo stesso modo e sempre ai fini di una valutazione dei presupposti di necessità dell’obbligo vaccinale, da molto tempo sono emerse autorevoli e non sparute voci, tra i medici e gli scienziati (oltre che tra filosofi, statistici, giuristi e altri accademici) che hanno espresso seri dubbi sulle politiche sanitarie di gestione dell’epidemia incentrare su un isolamento generalizzato (i.e. lockdown), sui tamponi, sulle quarantene e su un’organizzazione ospedale-centrica delle cure, le quali non solo non risulterebbero, secondo queste tesi, le uniche soluzioni attuabili, ma addirittura presenterebbero effetti controproducenti dal punta di vista sanitario, oltre che essere economicamente e socialmente dannose. (11) Si registra, peraltro, che le fila di tali critici sembrano aumentare in funzione del protrarsi indefinito di politiche meramente emergenziali, per loro natura discutibili se applicate nel lungo periodo.
- Emergerebbero, inoltre, distinte posizioni scientifiche che sembrerebbero documentare il buon riscontro delle cure domiciliari e terapie precoci adottate per i propri pazienti affetti da SARS-CoV-2, con risultati che hanno indotto alcuni medici a elaborare protocolli di cura distinti e appropriati, nell’esercizio dei fondamentali canoni di autonomia e indipendenza della deontologia medica.
- Posizioni analoghe, suscitate in occasione della contestazione di alcune linee guida ministeriali basate sulla «vigile attesa» e sulla somministrazione di paracetamolo, hanno portato i critici degli indirizzi terapeutici stabiliti dalle autorità nazionali a dar corso a vere e proprie controversie giurisdizionali che, a loro volta, hanno sortito alcuni, primi, riscontri positivi da parte del giudice amministrativo.
Sul punto valga richiamare Cons. di Stato, III, 11.12.2020, n. 7097 (ord.), che ha sospeso l’efficacia della nota del 22.07.2020 di AIFA con riferimento alla scheda dell’idrossiclorochina, consentendone la prescrizione, sotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico, ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 nella fase iniziale della malattia.
Va poi rammentata anche l’Ordinanza del 04.03.21 del TAR Lazio (sez. III- quater, n. 1412), con la quale è stata sospesa la nota AIFA del 09.12.2020 recante «principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare», nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da SARS-COVID, prevede unicamente una «vigilante attesa» e somministrazione di FANS e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da COVID. (2)
Per concludere sul punto, non si può non richiamare anche la recente Mozione del 07.04.2021 con cui il Senato, preso atto delle conclusioni medico-scientifiche attualmente raggiunte in merito sia al decorso clinico sia alla trattazione terapeutica dei pazienti affetti da COVID, ha impegnato il Governo ad attivarsi affinché vengano aggiornate e integrate le linee guida ministeriali, prevedendo un protocollo di cura domiciliare che prenda in considerazione tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo.
In merito, invece, ai prodotti vaccinali attualmente in uso e di cui il Decreto Legge 44 intende imporre la somministrazione, è necessario ricordare:
- i nuovi preparati, come si evince da relative schede tecniche e indicazioni AIFA ed EMA, non sono tecnicamente comparabili ai «tradizionali» vaccini a base microorganica/antigenica, essendo sostanzialmente progettati su meccanismi di stimolazione genetica per effetto di introduzione di m-RNA o DNA nell’organismo ricevente;
- anche per questo (ma non solo) si tratta di prodotti sottoposti a monitoraggio addizionale e sono soggetti ad una autorizzazione condizionata rispetto alla quale sono stati fissati un primo termine per la verifica di medio periodo al 30.06.2021 e uno di lungo periodo al 27.01.2023;
- per la loro approvazione e autorizzazione all’immissione in commercio (come detto, condizionata), sono state adottate derogatorie procedure speciali estremamente rapide, se confrontate con gli standard ordinari per tutti gli altri vaccini, i quali normalmente prevedono invece una durata di 10-15 anni (Report PACE);
- date queste premesse, non è implausibile che non possa darsi per acquisita una conclusione definitiva né sull’efficacia, sia in termini di protezione personale che di impedimento del contagio, né sulla sicurezza dei suddetti farmaci.
Non sembra irragionevole, quindi, ritenere che tali vaccini non possano superare i parametri di legittimità sopra richiamati e applicati dalla Corte costituzionale e dalle Corti sovranazionali.
- in merito all’efficacia dei vaccini a produrre la c.d. immunità sterilizzante, questione fondamentale per giustificare l’obbligo, alcuni dati autorizzano a porre essa stessa in discussione.
Gli stessi produttori dei vaccini, attraverso le loro schede tecniche, dichiarano espressamente che non è stato ancora accertato se la vaccinazione interrompe la trasmissione del contagio; avvertenza poi ripresa e pubblicata sia da EMA che da AIFA nelle proprie note informative (che infatti concludono avvisando che «i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19»).
- a corollario di quanto sin qui descritto, meritano di essere citate due autorevoli prese di posizione da parte dell’OMS che, sebbene dirette a esprimere contrarietà all’adozione del c.d. passaporto vaccinale, manifestano oggettivi dubbi circa l’obbligo della pratica vaccinale.
La prima di esse, del 15.03.2021 e per bocca di Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento di immunizzazione, indica che «non ci sono le condizioni attualmente per proporlo, ancora troppo poche informazioni».
La seconda dichiarazione è ancora più recente (06.04.2021) e proviene dalla portavoce dell’OMS, Margaret Harris, la quale ha ribadito la situazione di incertezza sul fatto che i vaccini producano l’immunità sterilizzante
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- Infine si ricordano:
- a) i limiti, riconosciuti da EMA nel materiale informativo inerente ai vaccini, persino rispetto alla efficacia dell’immunizzazione del soggetto vaccinato e alla relativa durata,implicitamente riconosciuti dai moduli di consenso informato che vengono sottoposti ai vaccinandi, nonché testimoniati dai casi di fallimento vaccinale riportati dalla stampa e peraltro già oggetto di riflessioni critiche in relazione agli studi preclinici sull’effettiva efficacia di Pfizer e Moderna dalla review di Peter Doshi sul British Medical Journal; (13)
- b) i casi direazioni avverse graviverificatisi in concomitanza con l’applicazione di alcune vaccinazioni, che hanno indotto diversi Stati a sospenderne precauzionalmente la somministrazione, quantomeno per determinate classi di età.
Vaccino COVID: prime considerazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 4 DL 44 e prospettive di tutela
Il principale pericolo che dal punto di vista esegetico-applicativo pare emergere con riferimento all’articolo 4 Decreto Legge 44, favorito dalla formulazione un po’ troppo scarna e in alcuni casi eccessivamente generica del redattore, è quello di procedere in base a una lettura superficiale e semplicistica che porti a considerare obbligatoria la vaccinazione per il solo fatto di rientrare soggettivamente nella categoria dei professionisti/lavoratori sanitari ovvero operatori di interesse sanitario.
Il problema, dunque, è quello di evitare interpretazioni basate sul possesso di meri requisiti soggettivi e professionali, sganciati da qualsivoglia elemento circostanziale e oggettivo riferibile al bene perseguito dalla norma, perché è sostenibile che di essa verrebbe fatta un’applicazione non esente da profili di illegittimità, anche costituzionale, oltre che tale da far emergere dubbi sulla sua potenziale portata discriminatoria.
Infatti, sono numerose le situazioni di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario che, per il tipo di mansioni concretamente svolte e per le specifiche modalità in cui esse vengono rese, non differiscono affatto dal punto di vista del pericolo di contagio a cui sono esposte altre categorie professionali.
Il punto fondamentale quando ci si misura sul mero piano del diritto positivo è quindi, a parere di chi scrive, quello di attribuire all’articolo 4 i contenuti propri di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Scendendo sul piano pratico, tutto ciò porta a ritenere sostenibile che si debbano differenziare i soggetti interessati dall’obbligo sulla base di una concreta valutazione che distingua le mansioni a rischio generico da quelle a rischio specifico (o, quantomeno, a rischio generico aggravato), come peraltro altri commentatori hanno già posto in rilievo. (14)
Da questo punto di vista lascia perplessi che il d.l. 44/2021 non abbia fatto il minimo cenno ai prìncipi e ai criteri mutuati dalla medicina del lavoro e dalle scienze e tecniche di valutazione e gestione del rischio, con le quali ormai da anni le aziende pubbliche e private hanno preso dimestichezza dovendo procedere all’elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) previsto dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza).
Ciò non toglie, tuttavia, che le ASL dovranno fare un esercizio corretto della discrezionalità a loro riconosciuta dall’articolo 4, per valutare quali specifici soggetti debbano essere effettivamente interessati dall’obbligo di sottoporsi a vaccinazione.(15)
Per la concreta individuazione della tipologia e limiti del «rischio specifico» pare soccorrere la lettura dello stesso Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 del Ministero della Salute (d’ora in poi «Piano strategico» per brevità), espressamente richiamato al comma 1 dell’articolo 4.
Si apprende così che tale Piano è incentrato sulla definizione dei «gruppi target» (pg. 5), nell’ambito dei quali rientrano non tutti gli Operatori sanitari e sociosanitari, ma solamente quelli definiti «in prima linea».
Quest’ultima è una nozione mutuata dal Framework di valori SAGE (16) dell’OMS, il quale specifica che i lavoratori sanitari vanno differenziati in ragione dell’effettivo grado di rischio che le loro concrete attività comportano.(17) A sua volta il Framework rinvia (pg. 10), per l’individuazione dei lavoratori a rischio «alto» o «molto alto» (ovvero i lavoratori «in prima linea» del Piano ministeriale), alle relative definizioni contenute nell’Interim guidance di OIL e OMS.(18)
L’Interim guidance, peraltro, risulta piuttosto specifica nel circoscrivere il «rischio Covid», dato che i lavoratori sanitari a rischio «alto» vengono indicati come quelli adibiti a «jobs or tasks with high potential for close contact with people who are known to be or suspected of being infected with SARS-CoV-2 or contact with objects and surfaces possibly contaminated with the virus» (pg. 3).
I lavoratori a rischio «molto alto» sono invece definiti in rapporto a «jobs and tasks with risk of exposure to aerosols containing SARS-CoV-2, in settings where aerosol-generating procedures are regularly performed on patients with COVID-19 or working with infected people in indoor, crowded places without adequate ventilation».
Prendendo a riferimento tali parametri, dunque, il rischio dei sanitari «in prima linea» risulterebbe sostanzialmente circoscritto a un ambito piuttosto ristretto, essenzialmente coincidente con quello dei lavoratori operativamente impiegati nei c.d. «Reparti COVID».
Vi è inoltre da aggiungere che fin dall’inizio della dichiarazione di epidemia tutti i datori di lavoro sono stati chiamati all’aggiornamento del DVR, in ragione del suo adeguamento alle misure di prevenzione da contagio SARS-CoV-2. Ad oggi, pertanto, bisogna necessariamente distinguere tra quelle realtà lavorative che, per quanto svolgenti attività lato sensu sanitarie, non contemplano nel loro DVR uno specifico rischio da agente biologico «COVID», e quelle invece che lo prevedono.
In ordine alle prime si rileva come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro le consideri, per quanto riguarda il Covid 19, come ambienti a mero rischio generico, per i quali cioè «il rischio non è riconducibile al titolo X del Dlgs 81/2008, non attendendo ordinariamente al ciclo produttivo aziendale» (Circolare INL n. 149 del 20.04.2020, allegato «Procedure Covid-19_Istruzioni l’esecuzione dell’ispezione»).
Per quanto riguarda le seconde, il cui DVR riporta una valutazione specifica da «rischio da agente biologico» da COVID, resteranno comunque da vagliare le misure di prevenzione, le procedure di sicurezza e i D.P.I. in concreto adottati per l’abbattimento del rischio specifico. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che in tali ambienti di lavoro si è investito in sicurezza proprio al fine di ricondurre il rischio, sulla base delle evidenze scientifiche mediche e di risk management sanitario, a livelli residuali, vale a dire a quello generico corrispondente a quello della popolazione.
Del resto, per citare nuovamente il Report PACE, vi è chi sostiene la capacità dei Paesi sviluppati di procurare anche ai lavoratori sanitari dispositivi di protezione sufficientemente efficaci da rendere strettamente non necessaria la vaccinazione. (19)
In conclusione, alla luce di tali considerazioni, una possibile prospettiva di tutela pratica è quella offerta al momento della instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale previsto dal comma 5 dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021.
Come sopra accennato, la ASL territorialmente competente, nel momento in cui riceve la segnalazione, deve invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione (o il certificato di differimento/esonero) o, in alternativa, l’insussistenza dei presupposti per il COVID di cui al comma 1.
Pertanto, la persona che, per uno o più dei motivi sopra delineati, ritenesse di trovarsi in una posizione non assoggettabile all’obbligo, avrà la possibilità di presentare per via cartolare le proprie osservazioni all’ASL, se del caso producendo anche idonea documentazione comprovante l’assenza di rischio specifico nella propria azienda/attività lavorativa, oppure il suo ridimensionamento a livello di rischio generico per effetto delle procedure di prevenzione e sicurezza e dei DPI adottati.
Ove la produzione di tale documentazione non sortisse alcun positivo risultato e venisse adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 4, cit., non si deve escludere l’eventualità di esperire l’effettiva tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, nei modi a cui è stato fatto, poco sopra, riferimento.
Analoghe prospettazioni potranno essere portate innanzi al datore di lavoro qualora, in conseguenza dell’atto accertativo dell’inadempimento vaccinale notificatogli dall’ASL, esercitasse lo ius variandi con esiti ritenuti dal lavoratore lesivi o, addirittura, prospettasse la sospensione senza retribuzione dall’attività lavorativa.
Francesco Volpe
Elisabetta Frezza Bortoletto
Riccardo Baro
NOTE
1) Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
…
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
2) Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
3) Articolo 17
Diritto di proprietà
4) Articolo 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
- Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
…
5) Al quale è conseguita l’adozione della Risoluzione n. 2361 (2021) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha espresso indicazioni in senso contrario alla compatibilità dell’obbligo vaccinale con i diritti fondamentali della persona.
6) A tal proposito il Memorandum si esprime nei seguenti termini: «Measures must however not violate the right and liberty of an individual to bodily autonomy and informed consent, as guaranteed by articles 2 and 5 of the Oviedo Convention. The Convention protects the dignity and identity of all human beings and guarantees everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Article 2 sets out that the interest and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Moreover, article 5 states that an intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. In the case of vaccine hesitancy, this implies that vaccines cannot be forced upon an individual».
7) Corte Cost. n. 307/1990.
8) Corte Cost. n. 5/2018.
9) ancora Corte Cost. n. 307/1990.
10) I privati (i.e. Bill&Melinda Gates Foundation; i partecipanti privati del GAVI-Alliance, etc.) stanziano i finanziamenti vincolandoli a scopi specifici.
Gli anni più e meno recenti hanno dimostrato che in tal modo si è realizzato un notevolissimo calo di interesse e attenzione a discapito dei piani ministeriali di prevenzione primaria, con una correlata focalizzazione quasi esclusiva sugli strumenti di vaccinazione (prevenzione secondaria).
11) Per tutti si cita la ormai nota Dichiarazione di Great Barrington.
12) È degna di trascrizione la sintetica ma molto significativa motivazione:
«Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi».
13) P. Doshi_«Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 4 gennaio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/).
Ha fatto séguito P. Doshi_«Clarification: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data», 5 febbraio 2021 (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/02/05/clarification-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/)
14) Si veda «Note critiche al Decreto Legge n. 44/2021 e note interpretative» dell’Associazione COMILVA OdV, sul relativo canale pubblico Telegram.
15) Ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e delle disposizioni della legge 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» ogni ASL, in quanto espressione della Pubblica Amministrazione, deve uniformare il proprio operato ai principi di imparzialità, legalità, pubblicità e trasparenza, oltre che di efficacia, efficienza, economicità.
16) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization.
17) «That said, occupation groups judged to be essential differ in the degree of risk their jobs entail and therefore obligations of reciprocity do not apply evenly to all of them» (pg. 8 del Framework).
18) «COVID-19: Occupational health and safety for health workers_Interim guidance 02.02.2021_ILO&WHO».
[19] «49 In some member States, health-care workers are among the top priority groups of the national prioritisation plan, while in others they are not. Although some bioethicists argue that immunising health-care workers may not substantially reduce harm in higher-income countries where personal protective equipment effectively protects them».
Epidemie
Ebola, il numero di morti si avvicina a quota 3.000
Secondo i dati governativi pubblicati lunedì, più di 6.000 persone sono state contagiate dal virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) dall’inizio dell’ultima epidemia, e quasi la metà dei pazienti confermati è deceduta a causa della malattia.
L’epidemia si è diffusa in 60 zone sanitarie distribuite in sei province: Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele e Tshopo. L’Ituri rimane la regione più colpita, con 28 delle sue 36 zone sanitarie che segnalano casi, seguita dal Nord Kivu con 15. Il Paese ha registrato 6.041 casi confermati e 2.911 decessi, con un tasso di mortalità del 48,2%.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito venerdì che l’epidemia continua a peggiorare. «Sebbene la sorveglianza sia stata ampliata, il numero di casi e di decessi continua ad aumentare a causa della trasmissione sostenuta e dell’espansione geografica», ha affermato l’agenzia in un post su X.
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Secondo l’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, un totale di 1.366 pazienti sono guariti, mentre 619 rimangono in isolamento o ricoverati in ospedale. Il ministero ha affermato che le squadre di intervento restano attive in tutte le province colpite, con particolare attenzione alle regioni di Ituri, Nord Kivu e Haut-Uele.
L’epidemia, dichiarata a maggio, è causata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola ed è diventata la più grande mai registrata nella storia della Repubblica Democratica del Congo, superando l’epidemia del 2018-2020. Attualmente non esistono vaccini approvati o trattamenti specifici per il ceppo Bundibugyo.
Anche le organizzazioni internazionali hanno intensificato il loro supporto nella risposta all’epidemia. Lunedì, a Kisangani, capoluogo della provincia di Tshopo, sono stati consegnati veicoli alle autorità sanitarie e alle squadre della Croce Rossa per contribuire al contenimento dell’epidemia. «L’attenzione e le risorse costanti per la risposta all’Ebola nella RDC rimangono essenziali», ha dichiarato Ariel Kestens, capo della delegazione della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), il giorno X.
La scorsa settimana, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito l’epidemia di Ebola una «tragedia umana che colpisce famiglie e comunità su una scala straordinaria».
Anche l’OMS e i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) avevano precedentemente richiesto un maggiore sostegno internazionale per contenere l’epidemia.
Secondo un Rapporto OMS, entro settembre vi sarebbe il rischio di oltre 8.000 casi di Ebola in Congo.
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Come riportato da Renovatio 21, pochi giorni fa la Francia ha confermato il suo primo caso di Ebola in un medico rientrato di recente da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. L’India, dove si vociferava vi fossere dei casi, non ha confermato alcun caso di contagio.
Nelle scorse settimane manifestanti avevano dato fuoco a un centro di cura per l’Ebola dopo che era stato loro impedito di portare via il corpo di una presunta vittima per la sepoltura.
Come riportato da Renovatio 21, il produttore di sieri genici mRNA Moderna la scorsa settimana si è aggiudicata un contratto da 50 milioni di dollari per il vaccino Ebola.
Gli USA due mesi fa hanno vietato ai propri cittadini residenti nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) di imbarcarsi su voli commerciali per tornare in patria finché non avranno trascorso almeno 21 giorni in un altro Paese
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Immagine di UNMEER via Flickr pubblicata su licenza CC BY-ND 2.0
Epidemie
Due ricercatori NIH incriminati per aver introdotto campioni di DNA del vaiolo delle scimmie negli USA
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Munster ha una storia di legami con Fauci e con la ricerca sul guadagno di funzione
Munster è da tempo impegnata nella ricerca sull’acquisizione di nuove funzioni, inclusa la ricerca che potrebbe aver contribuito alla creazione in laboratorio del SARS-CoV-2. Nel 2018, Munster è stato indicato come partner in una proposta per il Progetto DEFUSE. La proposta, presentata alla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del governo federale, prevedeva la modifica dei virus dei pipistrelli mediante l’inserimento di una proteina spike con un sito di clivaggio per la furina, che avrebbe permesso al virus di infettare i polmoni umani. Secondo Thacker, «la DARPA ha negato i finanziamenti per DEFUSE, ma l’anno successivo un nuovo virus dei pipistrelli con un sito di clivaggio della furina ha iniziato a infettare gli esseri umani a Wuhan. Nessun altro virus strettamente imparentato con il virus COVID possiede questo sito di clivaggio della furina». Ralph Baric, Ph.D., è stato l’autore principale della proposta DEFUSE e in seguito ha svolto un «ruolo centrale» con Fauci e altri funzionari e ricercatori della sanità pubblica nel promuovere la teoria “zoonotica” sull’origine del COVID-19. Secondo Justin Goodman, vicepresidente senior per la difesa dei diritti e le politiche pubbliche presso White Coat Waste, un gruppo di controllo che ha indagato su Munster, «le impronte digitali di Munster sono sicuramente presenti nel famigerato piano con EcoHealth e il laboratorio di sperimentazione animale di Wuhan per creare un coronavirus simile a quello che ha causato il COVID». Baric e Fauci hanno inoltre collaborato strettamente con Peter Daszak, Ph.D., ex presidente di EcoHealth Alliance, che aveva legami finanziari con l’Istituto di Virologia di Wuhan e che ha svolto un ruolo chiave nella promozione della teoria zoonotica. Nel corso degli anni, Munster ha mantenuto i contatti con Daszak e EcoHealth Alliance, collaborando anche a una ricerca del 2022 sulla rilevazione del virus Nipah nei rifugi dei pipistrelli. Gli scienziati di Munster e di EcoHealth sono stati entrambi citati in un articolo di Science del 2017 sulla «caccia» al virus Ebola tra le colonie di pipistrelli africani. Un’indagine condotta da White Coat Waste ha suggerito che Munster abbia svolto un ruolo significativo nell’aiutare EcoHealth Alliance ad ottenere finanziamenti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) per il cosiddetto laboratorio sui pipistrelli «Wuhan West» presso la Colorado State University. Secondo quanto rivelato da White Coat Waste, Munster è stato coautore della proposta del 2016 per il progetto «Wuhan West». Nel 2020, Munster ha richiesto finanziamenti al NIAID per il progetto. All’epoca, il NIAID era guidato da Fauci.Aiuta Renovatio 21
Quale sarà il futuro di Munster e Kwe?
Entrambi gli uomini sono stati rilasciati su cauzione non garantita di 10.000 dollari. L’udienza preliminare era prevista per il 26 agosto, ma la giuria ha emesso l’atto d’accusa il 20 agosto. Dai documenti del tribunale risulta che l’udienza preliminare di Munster è fissata per il 2 settembre davanti a un giudice istruttore. Gli avvocati di Munster non hanno risposto alle richieste di commento. Kwe comparirà in tribunale il 26 agosto. «A nome del signor Kwe, in questa fase lo si presume innocente e attenderemo gli sviluppi futuri del procedimento prima di rilasciare ulteriori commenti», ha dichiarato il suo avvocato Benton Martin al quotidiano The Defender. L’atto d’accusa contiene anche disposizioni relative alla confisca dei beni, il che significa che il governo potrebbe rivalersi sui beni coinvolti nei presunti reati o sui proventi derivanti da essi, qualora gli imputati venissero condannati. Il NIH non ha commentato le accuse, ma l’agenzia ha affermato che fornirà assistenza alle autorità giudiziarie nel caso. «La questione è attualmente oggetto di indagine e il NIH sta collaborando pienamente con le forze dell’ordine e le autorità competenti», ha dichiarato l’agenzia in un comunicato. In caso di condanna, entrambi i ricercatori rischiano fino a cinque anni di carcere. Henrick Karoliszyn, DSW © 25 agosto 2026, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD. Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Epidemie
Collaboratore di alto livello di Fauci si dichiara colpevole di accuse federali. Tradirà il suo capo?
Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.
Il dottor David Morens si è dichiarato colpevole martedì di un’accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, Morens, 78 anni, ha dichiarato a un giudice federale di aver tentato di eludere le leggi federali sulla conservazione dei documenti utilizzando il suo account di posta elettronica privato per discutere informazioni relative alle origini del COVID-19. Il biologo molecolare della Rutgers University, Richard Ebright, Ph.D., ha affermato che Morens «probabilmente» ha agito «su ordine del suo capo, Fauci».
Un ex consigliere chiave del dottor Anthony Fauci si è dichiarato colpevole di occultamento di documenti pubblici relativi alle origini del COVID-19, nell’ambito di un patteggiamento raggiunto con i procuratori federali: uno sviluppo che, secondo alcuni esponenti politici e analisti, potrebbe coinvolgere Fauci.
Il dottor David Morens si è dichiarato colpevole martedì di un’accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, Morens, 78 anni, ha dichiarato a un giudice federale di aver tentato di eludere le leggi federali sulla conservazione dei documenti utilizzando il suo account di posta elettronica privato per discutere di ricerche – e di una sovvenzione federale revocata – relative alle origini del COVID-19.
Morens, inizialmente incriminato ad aprile con cinque capi d’accusa federali, ha dichiarato al giudice di aver intenzionalmente reindirizzato le comunicazioni al suo account di posta elettronica personale per proteggere Fauci e perché le email avrebbero potuto essere fraintese in futuro, qualora fossero state rese pubbliche.
Dai documenti depositati in tribunale emerge che alcune delle email sono state inoltrate informalmente a un alto funzionario del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Secondo la CBS News, il funzionario in questione è probabilmente Fauci, che ha diretto il NIAID fino a dicembre 2022. Morens ha ricoperto il ruolo di consulente senior nell’ufficio di Fauci al NIAID tra il 2006 e il 2022.
Morens ha dirottato i messaggi sulla sua email personale mentre si moltiplicavano le speculazioni sul fatto che il COVID-19 fosse emerso in natura, come affermavano pubblicamente all’epoca Fauci e altri funzionari dell’amministrazione Biden e virologi chiave, oppure fosse stato sviluppato presso l’Istituto di Virologia di Wuhan, in Cina, e si fosse poi diffuso da lì.
In base all’accordo raggiunto con la procura, Morens rischia fino a cinque anni di carcere e una multa massima di 250.000 dollari, sebbene la sua pena potrebbe essere inferiore. Secondo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), «le condanne effettive per i reati federali sono in genere inferiori alle pene massime previste». La sentenza è prevista per il 12 novembre, come riportato da Politico.
«Dichiarandosi colpevole oggi, il dottor Morens si è assunto la responsabilità delle sue azioni e continuerà a farlo», ha affermato Tim Belevetz, avvocato di Morens, in una dichiarazione riportata dal Post.
James Billot, direttore di UnHerd, ha dichiarato a News24 Digital, testata australiana, che la dichiarazione di colpevolezza di Morens rappresenta la «prima grande vittoria» nell’indagine sulle origini del COVID-19. «Vedremo presto emergere molti altri dettagli su questo argomento».
Secondo Politico, Fauci non è stato «accusato né incriminato per illeciti nel caso contro Morens e il suo nome non viene menzionato negli atti processuali».
Ma in un post su X, il senatore Rand Paul (repubblicano del Kentucky), che sta guidando l’indagine del Congresso sulle origini del COVID-19, ha suggerito che Fauci potrebbe essere implicato: «Un alleato di lunga data di Fauci si dichiara colpevole. La sua dichiarazione di colpevolezza potrebbe implicare il coinvolgimento di Anthony Fauci?», ha scritto Paul.
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Morens si vantava di essere in grado di «far sparire le email»
Nel corso della sua testimonianza davanti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti nel 2024, Fauci negò di avere avuto uno stretto rapporto di lavoro con Morens, suggerendo che Morens non gli forniva consulenza su «politiche dell’istituto o altre questioni sostanziali».
Tuttavia, l’accordo di patteggiamento di Morens include una dichiarazione in cui ammette di essersi spesso consultato con un ricercatore esterno, Peter Daszak, Ph.D., all’epoca presidente dell’EcoHealth Alliance, per preparare briefing per Fauci che suggerivano che il COVID-19 avesse origini naturali.
In un’email del 2021 resa pubblica dalla Camera e citata da The Hill, Morens scrisse a Daszak: «Posso inviare materiale a Tony [Fauci] tramite la sua Gmail privata, oppure consegnarglielo di persona al lavoro o a casa. È troppo intelligente per lasciare che i colleghi gli mandino cose che potrebbero causargli problemi».
In un’altra email del 2021, Morens affermò di sapere come «far sparire le email dopo una richiesta FOIA», riferendosi alle richieste di accesso agli atti federali previste dal Freedom of Information Act.
John Leake, vicepresidente della McCullough Foundation e autore di Mind Viruses: America’s Irrational Obsessions, ha scritto su Substack che la dichiarazione di colpevolezza di Morens per un singolo capo d’accusa di cospirazione è «simile alla condanna di Al Capone per evasione fiscale». Leake ha suggerito che la dichiarazione di colpevolezza avrà un impatto minimo sull’indagine sulle origini del COVID-19.
«Sebbene Morens probabilmente sconterà una pena detentiva, la sua dichiarazione di colpevolezza e la sua condanna per questo particolare atto di frode mi sembrano un diversivo rispetto al problema principale», ha scritto Leake, riferendosi alla «creazione illegale e al successivo occultamento illegale di un’arma biologica in un laboratorio di biosicurezza cinese».
Ma per altri analisti e commentatori, l’attenzione sta tornando a concentrarsi su Fauci in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Morens.
Jeffrey Tucker, presidente e fondatore del Brownstone Institute, ha ipotizzato che Morens abbia probabilmente accettato di testimoniare contro altre persone in cambio del patteggiamento e, forse, di una pena più mite.
«Ora è disposto a parlare in cambio di una pena più lieve. Sicuramente parlerà e sarà affascinante sapere tutto quello che sa», ha detto Tucker.
Il biologo molecolare della Rutgers University, Richard Ebright, Ph.D., si è detto d’accordo. Ebright è stato un acceso critico della ricerca sul guadagno di funzione, che secondo i sostenitori della teoria della fuga dal laboratorio avrebbe probabilmente portato alla creazione in laboratorio del SARS-CoV-2 e alla sua successiva fuoriuscita dal laboratorio di Wuhan.
Ha affermato che Morens «probabilmente» ha agito «su ordine del suo capo, Fauci».
«La dichiarazione di colpevolezza di Morens è un primo passo importante per assicurare alla giustizia i funzionari statunitensi che hanno finanziato la sconsiderata ricerca sul guadagno di funzione a Wuhan, che ha causato il COVID-19» ha detto Ebright.
«Sembra possibile, persino probabile, che Morens sia stato ‘ingannato’ dai procuratori e che la sua dichiarazione di colpevolezza sia il risultato di un patteggiamento in cui Morens ha accettato di testimoniare contro Fauci, Daszak… e altri».
L’accordo di patteggiamento di Morens prevedeva un fascicolo sigillato, il che, secondo Ebright, indica che Morens ha accettato di testimoniare contro altri: un’opinione condivisa dal ricercatore e autore James Lyons-Weiler, Ph.D., che ha scritto su Substack:
«Infine, poiché l’accordo di patteggiamento include un supplemento sigillato e una separata dichiarazione di fatto, la documentazione attualmente pubblica è incompleta. Tale lacuna è particolarmente rilevante per le speculazioni secondo cui Morens starebbe collaborando contro altri. Tale collaborazione è possibile in teoria, ma non può essere ragionevolmente dedotta dalla sola esistenza del documento sigillato».
«… Avevamo previsto che a [Morens] sarebbe stato offerto un patteggiamento e che le accuse specifiche sarebbero state ritirate in cambio della sua testimonianza contro Fauci e altri.»
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Morens ha ricevuto regali per «marachelle dietro le quinte»
L’atto d’accusa contro Morens faceva ampio riferimento a due complici, indicati come «Co-cospiratore 1» e «Co-cospiratore 2».
Secondo il Post, i documenti resi pubblici nell’ambito dell’indagine del Congresso indicano che le due persone in questione sono Daszak e il dottor Gerald Keusch, ex direttore del Fogarty International Center del NIH, che finanziava scienziati stranieri.
Secondo quanto riportato dal Post, Morens, Daszak e Keusch «hanno discusso ripetutamente della possibilità di limitare le loro conversazioni alle email private».
Sotto la guida di Daszak, l’EcoHealth Alliance ha ricevuto una sovvenzione dai National Institutes of Health (NIH), l’agenzia madre del NIAID, per uno studio intitolato «Comprendere il rischio di emergenza del coronavirus nei pipistrelli». Il laboratorio di Wuhan ha successivamente ricevuto un sub-finanziamento dall’EcoHealth Alliance, a sua volta finanziato dalla sovvenzione.
Nell’ambito del patteggiamento, Morens ha ammesso di aver ricevuto «gratificazioni illegali» da Daszak, tra cui pasti in ristoranti stellati Michelin e bottiglie di vino, come ringraziamento per i suoi «consigli, il suo supporto e i suoi intrighi dietro le quinte» nell’aiutare Daszak a «ripristinare la sospensione del finanziamento per la ricerca sul coronavirus dei pipistrelli e a contrastare la narrazione secondo cui il COVID-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio».
Secondo il Dipartimento di Giustizia, «Morens avrebbe poi individuato un atto ufficiale che avrebbe potuto compiere per ‘meritarsi’ il regalo, ovvero scrivere un commento scientifico su un’importante rivista medica in cui sosteneva che il COVID-19 avesse origini naturali».
Ad aprile, il New York Post ha riportato che il commento è probabilmente un articolo di cui Morens è coautore, pubblicato nel luglio 2020 sull’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Tucker ha affermato che Morens era «un intellettuale promettente» che «si è convertito al lato oscuro» agendo su «ordine di Fauci», tra cui la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche a sostegno della narrativa ufficiale sul COVID-19.
Tucker ha citato un articolo del settembre 2020, scritto da Morens in collaborazione con Fauci e pubblicato sulla rivista Cell, in cui si auspicava la «ricostruzione delle infrastrutture dell’esistenza umana».
«Era distopico all’estremo e lui lo sapeva», ha detto Tucker. «Rifletteva il suo stato d’animo: l’assurdità al servizio del potere».
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Altri collaboratori di Fauci faranno a gara per «denunciarsi a vicenda» in cambio di patteggiamenti?
La dichiarazione di colpevolezza di Morens rappresenta l’ultimo sviluppo nell’indagine congressuale in corso sulle origini del COVID-19. Nel 2024, quando testimoniò davanti al Congresso nell’ambito dell’indagine Morens negò di aver tentato di eludere la legge federale instradando le comunicazioni attraverso il suo account di posta elettronica personale.
All’inizio di questo mese, Paul ha segnalato Fauci al Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, per essersi rifiutato di rispondere alle domande durante l’udienza del mese scorso. Secondo il Washington Post, il Dipartimento di Giustizia sta esaminando la richiesta. È la terza volta che Paul segnala Fauci al Dipartimento di Giustizia per possibili accuse penali.
La settimana scorsa, Fauci ha rifiutato la richiesta di comparire volontariamente davanti a un’altra commissione del Senato.
Negli ultimi istanti del suo mandato, lo scorso anno, l’allora presidente Joe Biden concesse preventivamente la grazia a Fauci per tutti i suoi atti ufficiali risalenti al 2014, anno in cui il NIH approvò un finanziamento per la ricerca di Daszak sul coronavirus nei pipistrelli.
Esperti legali avevano precedentemente dichiarato a The Defender che, sebbene la grazia protegga Fauci da procedimenti penali federali per i suoi atti ufficiali, non impedisce agli Stati di sporgere denuncia contro di lui. Inoltre, non lo protegge dalle accuse di oltraggio al Congresso o di falsa testimonianza in successive deposizioni.
Nel 2024, il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha sospeso tutti i finanziamenti a EcoHealth Alliance dopo aver constatato che l’organizzazione non aveva monitorato adeguatamente gli esperimenti sul coronavirus.
Ad aprile, il NIH avrebbe revocato tutti i finanziamenti concessi al virologo Ralph Baric, Ph.D., che aveva collaborato con Fauci e i ricercatori del laboratorio di Wuhan prima e durante la pandemia di COVID-19.
A giugno, l’FBI ha incriminato due ricercatori del NIH, tra cui Vincent Munster, Ph.D., legato a Fauci, con l’accusa di aver introdotto clandestinamente negli Stati Uniti, all’inizio di quest’anno, il virus del mosaico del mais (mpox) e altri agenti patogeni pericolosi.
Documenti resi pubblici il mese scorso suggeriscono che nel 2021 l’FBI abbia fatto pressioni sugli agenti della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi affinché non interrogassero Daszak al suo rientro negli Stati Uniti dalla Cina, dove si era recato nell’ambito di un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle origini del COVID-19.
L’anno scorso, Daszak è diventato presidente di Nature.Health.Global, un’organizzazione no-profit che svolge ricerche sulla salute pubblica e sulla prevenzione delle pandemie. Morens lavora per questa organizzazione.
Ebright ha suggerito che «ora è iniziata la corsa ai topi» per gli ex stretti collaboratori e alleati di Fauci, che si «denunciano a vicenda».
«Morens, Daszak, Keusch e gli altri probabilmente stanno già facendo a gara per essere i primi a collaborare e quindi ad accaparrarsi i migliori accordi di patteggiamento».
Michael Nevradakis
Ph.D.
© 19 agosto 2026, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.
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