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Papa Leone dice di non aver pregato in moschea perché preferisce pregare «in una chiesa cattolica» con l’Eucaristia
Papa Leone XIV ha rivelato di non aver pregato all’interno di una moschea di Istanbul perché preferisce pregare nelle chiese cattoliche alla presenza della Santa Eucaristia. Lo riporta LifeSite.
Durante un incontro con i media tenutosi il 10 dicembre a Castel Gandolfo, un giornalista ha interrogato Leone in merito alla sua decisione di non pregare all’interno della Moschea Blu di Istanbul, durante il suo primo importante viaggio internazionale in Turchia la scorsa settimana.
«Chi ha detto che non prego?» ha risposto il pontefice sorridendo. «E forse sto pregando anche adesso».
«In effetti, preferisco pregare in una chiesa cattolica, alla presenza del Santissimo Sacramento», ha continuato Leone, notando che ha trovato «curiosa» la reazione alla sua decisione.
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Il rifiuto di Leone di pregare all’interno della moschea ha suscitato scalpore, poiché ha infranto un precedente recente e sembra aver confuso i funzionari del Vaticano, che hanno rapidamente rilasciato una dichiarazione in cui affermavano che Leone aveva compiuto il giro della moschea «in uno spirito di riflessione e ascolto, con profondo rispetto per il luogo e per la fede di coloro che vi si riuniscono in preghiera».
Durante la sua visita alla storica moschea, Leone si è tolto le scarpe, secondo l’usanza islamica, e ha camminato all’interno dell’edificio indossando calzini bianchi. Tuttavia, quando l’Imam Askin Musa Tunca ha chiesto al Pontefice se desiderasse recitare una preghiera silenziosa, ha rifiutato, affermando di preferire semplicemente visitare la moschea.
La decisione di Leone XIII rompe con i precedenti dei suoi due predecessori. Papa Benedetto XVI si era dedicato a un momento di silenzioso «raccoglimento» durante la sua visita nel 2006, e Papa Francesco aveva condotto una «preghiera sincera» nella moschea dopo aver invitato il mufti a pregare con lui durante la sua visita del 2014, definendosi «pellegrino».
Nel Catechismo, la Chiesa cattolica consente la preghiera privata in un luogo di culto non cattolico, ma proibisce la partecipazione alla preghiera liturgica o rituale di un’altra religione.
Tuttavia, la preghiera del clero cattolico all’interno di un luogo di culto di un’altra religione può essere motivo di scandalo per gli altri, in quanto suggerisce che l’edificio abbia un significato religioso.
Vari recenti predecessori del papa Leone hanno visitato moschee. Giovanni Paolo II fu il primo: il 6 maggio 2001 entrò nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco (Siria), si tolse le scarpe e pregò in silenzio accanto al gran mufti.
Benedetto XVI visitò anche lui la Moschea Blu a Istanbul (2006) e la Moschea Al-Aqsa di Gerusalemme (2009), sempre con raccoglimento.
Bergoglio ha proseguito la tradizione: Moschea Blu (2014), Moschea Heydar Aliyev a Baku (2016), Grande Moschea dello Sceicco Zayed ad Abu Dhabi (2019) e, nel 2021, la casa di Abramo a Ur (Iraq).
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Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
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Ordine e giurisdizione: inconsistenza dell’accusa di scisma
La Fraternità si difende da ogni accusa di scisma e ritiene, sulla base della teologia tradizionale e dell’insegnamento costante della Chiesa, che una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa Sede, quando non sia accompagnata né da un’intenzione scismatica, né dal conferimento della giurisdizione, non costituisca una rottura della comunione ecclesiale.
La costituzione Lumen gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2.
Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere episcopale di giurisdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisamente come l’atto di colui che si arroga una giurisdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del Papa. È per questo motivo che, secondo tali documenti, una consacrazione episcopale compiuta contro la volontà del Papa sarebbe necessariamente un atto scismatico.
Questa argomentazione, che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali in seno alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II, secondo cui la consacrazione episcopale conferirebbe contemporaneamente il potere d’ordine e quello di giurisdizione.
Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa, appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.
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Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale – dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede come esso possa derivare dalla consacrazione.
Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione.
Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la sua elezione?
Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima della loro consacrazione episcopale.
Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.
Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.
I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto scismatici.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
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