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Aborto e pena di morte, la dichiarazione controversa di papa Leone XIV
A favore della vita? Papa Leone XIV, rompendo con il riserbo osservato fino ad allora, ha dichiarato durante un’intervista alla stampa il 30 settembre 2025 a Castel Gandolfo: «Chi dice: “Sono contro l’aborto” ma sostiene la pena di morte non è veramente a favore della vita», come riportato da Vatican News.
Questa affermazione, che ha suscitato una certa preoccupazione tra i cattolici americani, merita di essere analizzata. Il papa sottintende che coloro che difendono la vita debbano opporsi non solo all’aborto, ma anche alla pena di morte. Queste due battaglie, agli occhi del papa, si basano sullo stesso principio. Sarebbe incoerente opporsi all’aborto e sostenere la pena di morte.
In realtà, esiste una differenza fondamentale tra l’aborto e la pena di morte. Nel primo caso, si tratta dell’uccisione di una persona innocente, che non ha mezzi di difesa. Nel secondo caso, si tratta dell’uccisione di una persona colpevole. Spesso, questa persona colpevole è un criminale che ha ucciso persone innocenti e che potrebbe commettere nuovamente il reato.
Secondo Leone XIV, sostenere la pena di morte non è compatibile con l’essere «a favore della vita». Ma allora il Magistero unanime della Chiesa per venti secoli deve essere considerato non a favore della vita. Infatti, papi e concili, fino all’inizio del XXI secolo, hanno insegnato che la pena di morte, in certi casi, era moralmente ammissibile (1).
Nell’enciclica Casti connubii del 1930, papa Pio XI, pronunciandosi con forza contro il crimine dell’aborto, scrisse: «il diritto di punire con la morte vale solo contro i colpevoli. Non vale contro gli innocenti». (2)
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Si potrebbe obiettare al quinto comandamento del Decalogo: «Non uccidere» (3). Sant’Agostino e San Tommaso hanno risposto all’obiezione. Questo precetto proibisce l’uccisione degli innocenti. Ma non è ingiusto uccidere criminali o nemici dello Stato. Ciò non va contro questo precetto del Decalogo. (4)
Se un obiettore insiste nell’invocare il diritto alla vita di ogni essere umano, rispondiamo citando papa Pio XII nel suo discorso del 14 settembre 1952: «anche quando si tratta dell’esecuzione di un condannato a morte, lo Stato non dispone del diritto individuale alla vita. È allora riservato al potere pubblico privare il condannato del bene della vita, in espiazione della sua colpa, dopo che, con il suo crimine, si è già spogliato del suo diritto alla vita».
Dobbiamo piuttosto chiederci se l’opposizione alla pena di morte sia davvero un comportamento pro-life. Se un criminale ha brutalmente ucciso decine di persone innocenti e, privo di qualsiasi pentimento, desidera recidivare, il comportamento pro-life consiste nel proteggere la vita di quel criminale a tutti i costi, o piuttosto nel proteggere la vita di cittadini innocenti e pacifici che rischiano di essere assassinati?
Difendere la vita umana non significa forse punire severamente chi la distrugge e stabilire leggi che scoraggino i potenziali assassini al fine di proteggere gli innocenti?
E che dire dell’autodifesa e della guerra giusta? L’uomo che uccide il suo aggressore ingiusto o il soldato che uccide l’invasore della sua patria meritano il rimprovero di Leone XIV di non essere «pro-vita»? Questo rimprovero non dovrebbe piuttosto ricadere sull’aggressore ingiusto, nemico della vita umana?
Non c’è quindi alcuna incoerenza, ma al contrario una logica perfetta, nel lottare contro l’aborto sostenendo al contempo la legittimità della pena di morte per alcuni pericolosi recidivi.
Abate Bernard de Lacoste
NOTE
1) Vedere gli articoli dell’abate J.-M. Gleize in Super hanc petram, t. 2, pp. 135-140 e 159-169.
2) Dz 3720.
3) Esodo XX, 13.
4) Summa Theologica, Ia IIae, q. 100, artt. 8, annuncio 3.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine di pubblico dominio CC0 via Flickr
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Un canadese per metà indigeno riceve una condanna mite per «grave aggressione sessuale»
Un uomo con ascendenza indigena parziale ha ottenuto una riduzione della pena detentiva da un giudice dell’Alberta per un reato di violenza sessuale grave. Lo riporta LifeSite.
M. è stato condannato da una giuria di Edmonton per «grave violenza sessuale», ma secondo fonti come il Western Standard e il National Post, la sentenza è stata ridotta a tre anni di carcere in considerazione delle sue origini indigene (la madre è indigena), sebbene non avesse avuto un’esposizione significativa alla cultura indigena.
«Nel decidere questa sentenza, ho preso in considerazione le attenuanti relative agli sforzi di riabilitazione del M., alle sue origini indigene e ai suoi problemi di salute mentale, insieme alle conseguenze collaterali che ricadranno su di lui e sulla sua nuova famiglia con una lunga pena detentiva», ha scritto il giudice nella motivazione della decisione.
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In base a una sentenza della Corte Suprema canadese del 1999 (caso Gladue), un rapporto specializzato pre-sentenza, noto come «rapporto Gladue», esamina le circostanze storiche e personali degli imputati indigeni al fine di ridurre la «sovrarappresentazione» dei canadesi indigeni nelle carceri. Il rapporto Gladue relativo a M. ha evidenziato «eventi traumatici» nell’infanzia, la separazione dei genitori e l’affidamento di fratelli e sorelle a causa di abusi fisici.
M. presentava inoltre problemi di abuso di sostanze, tra cui consumo quotidiano di marijuana, uso occasionale di cocaina e abuso di alcol; aveva seguito almeno un programma di riabilitazione per tossicodipendenti. Tali elementi sono stati considerati rilevanti nonostante la natura brutale dello stupro, commesso dopo che la vittima gli aveva ripetutamente espresso il rifiuto di avere rapporti sessuali.
«Lei ha cercato di eluderlo e di sfuggirgli», ha dichiarato il giudice. «Lui ha usato la sua stazza e la sua forza molto maggiori per superare fisicamente e con la forza la sua resistenza. Si è trattato di un’aggressione sessuale violenta e coercitiva. Non si è trattato di molestie sessuali nel contesto di confusione o segnali contrastanti sul consenso… (M.ha usato) la sua forza fisica per sopraffare i suoi tentativi di resistenza e imporle con la forza la sua volontà per soddisfarsi sessualmente».
«La trattava come un oggetto di gratificazione. Questa è stata una grave e grave violazione della sua integrità fisica, sessuale ed emotiva», ha concluso il giudice. La vittima è rimasta «devastata» e ha riportato gravi danni psicologici.
«Prima dell’aggressione si descriveva come una persona indipendente, avventurosa e sicura di sé», ha scritto il giudice. «Ora si sente distrutta e racconta di aver perso tutta la sua autostima, il suo entusiasmo e la sua passione per la vita, la sua capacità di sentirsi felice o eccitata e la sua capacità di fidarsi degli altri. Ora soffre di ansia, incubi, depressione e disturbo da stress post-traumatico».
Nonostante ciò, il giudice ha concesso a M. una pena ridotta, citando i suoi tentativi di riabilitazione e i problemi di salute mentale.
«Senza queste attenuanti, la pena adeguata sarebbe significativamente più lunga di tre anni», ha affermato. «Tuttavia, una pena inferiore a tre anni non sarebbe semplicemente proporzionata alla gravità di questa grave violenza sessuale e all’altissimo grado di colpevolezza morale del signor M.. Considerate le circostanze, la gravità di questo reato è molto elevata. Anche il grado di responsabilità del signor M. è molto elevato».
Il caso di M. non è isolato. Casi simili si verificano regolarmente, alimentando critiche al sistema giudiziario canadese, accusato di trattare i colpevoli come vittime e di privilegiare le loro circostanze personali rispetto alla gravità del crimine subito dalle vittime, consentendo potenzialmente recidive.
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Gruppi per la Messa in latino scrivono al papa per le consacrazioni FSSPX e per la libertà per il rito antico
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